Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Prof. Daniela Valentino
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Patologia dei contratti (annullabilità) Vizi della volontà
405-411
INVALIDITÀ DELL’ATTO NEGOZIALE
L’atto negoziale è inefficace quando non è in grado di produrre i suoi effetti tipici.
L’atto negoziale è invalido quando presenta un vizio genetico.
Si distingue tra:
405
Invalidità e inefficacia
Inefficacia temporanea e definitiva
Inefficacia assoluta e relativa
Inefficacia originaria e sopravvenuta
INVALIDITÀ DELL’ATTO NEGOZIALE
L’atto negoziale è annullabile quando presenta un vizio che si concretizza in una violazione di regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti.
406
Annullabilità (artt. 1425-1446 c.c.)
Atto annullabile: produce effetti fino all’intervento della pronuncia di annullamento, salvo convalida.
Azione di annullamento: i. può essere proposta
solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla
legge; ii. si prescrive in cinque anni dalla
conclusione del contratto (salvo diversa
disciplina in ipotesi particolari). L’eccezione di
annullamento è invece imprescrittibile → La
sentenza del giudice ha natura costitutiva.
IPOTESI DI
ANNULLABILITÀ
407
L’annullabilità è prevista quando l’atto presenta un vizio genetico (inerente uno dei suoi elementi essenziali) non tanto grave da comportare la nullità dell’atto, ma comunque in grado di incidere sulla sua validità, perché lesivo delle regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti.
Incapacità legale di agire
Incapacità naturale
L’atto negoziale è annullabile se posto in essere da un soggetto legalmente incapace di agire perché minore, interdetto o inabilitato.
Sono annullabili gli atti e i contratti compiuti dal soggetto incapace naturale cioè concretamente incapace di intendere e di volere l’atto realizzato.
Tuttavia (art. 428 c.c.):
• Per gli atti unilaterali occorre la prova del grave pregiudizio derivato all’incapace.
• Per i contratti, deve essere dimostrata la mala fede dell’altro
contraente.
IPOTESI DI ANNULLABILITÀ
408
Vizi della volontà
Nozione: La volontà di uno dei contraenti si è formata non in maniera libera e spontanea, bensì in modo viziato a causa ed in conseguenza di un fattore esterno o del comportamento dell’altra parte o di un terzo.
Errore (artt. 1427 - 1433 c.c.)
Definizione
Falsa rappresentazione della realtà che induce
una parte a concludere un contratto (errore
motivo). Falsa formulazione nel mezzo usato
per esternare la volontà (errore ostativo).
IPOTESI DI ANNULLABILITÀ
409
Conseguenze
L’errore comporta l’annullabilità del contratto sempre che sia essenziale e riconoscibile.
• E’ essenziale (art. 1429 c.c.) quando cade:
• sulla natura del contratto;
• sull’oggetto del contratto;
• sulla natura o sulla qualità determinante dell’oggetto;
• sull’identità o sulle qualità personali dell’altro
contraente se determinanti del consenso.
IPOTESI DI ANNULLABILITÀ
E’ riconoscibile (art. 1431 c.c.) quando l’altra parte, usando la normale diligenza, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità dei contraenti, avrebbe potuto rendersene conto.
N.B.
L’errore di diritto è l’errore determinato dalla falsa conoscenza delle norme giuridiche e comporta l’annullabilità del contratto quando è essenziale, cioè è stato la ragione unica o principale del contratto, e riconoscibile (art. 1429 n. 4 c.c.).
L’errore di calcolo (art. 1430 c.c.) comporta soltanto la
possibilità della rettifica, salvo che non si tratti di un errore
sulla quantità determinante del consenso. In tal caso
comporta l’annullabilità del contratto.
409 bisIPOTESI DI ANNULLABILITÀ
410
Violenza 1434 ss. c.c.
Definizione
Conseguenze
Coazione psichica che agisce sulla volontà della vittima inducendola a stipulare per sottrarsi al male minacciato (violenza morale).
Coazione materiale che esclude la volontà del contraente (violenza fisica).
La violenza morale comporta l’annullabilità del contratto quando il male minacciato è ingiusto e notevole, anche se la minaccia proviene da un terzo estraneo al contratto. Non comportano l’annullabilità del contratto né la minaccia di far valere un diritto, né il mero timore reverenziale.
La violenza fisica comporta la mancanza della volontà e quindi la
nullità del contratto.
IPOTESI DI ANNULLABILITÀ
Dolo
Riferimenti normativi Artt. 1439 e 1440 c.c.
Definizione
Conseguenze
Falsa rappresentazione della realtà dovuta ad una causa imputabile ad uno dei contraenti. Sussiste il dolo quando uno dei contraenti o un terzo usano raggiri per indurre l’altra parte a contrarre. Se i raggiri sono stati adoperati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando è
determinante: in assenza dei raggiri, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Il dolo comporta soltanto il diritto al risarcimento dei danni se è incidente: i raggiri non sono stati tali da determinare il
consenso; anche in assenza dei raggiri il contratto sarebbe stato concluso seppure a condizioni diverse.
411