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Analisi linguistica dei verbali di polizia giudiziaria

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Academic year: 2021

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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia D

IPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI

C ORSO DI L AUREA M AGISTRALE IN

L INGUE PER LA COMUNICAZIONE NELL ' IMPRESA E NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Analisi linguistica dei verbali di polizia giudiziaria

Prova finale di:

Cosimo Marasco

Relatrice:

Prof.ssa Cecilia Robustelli

Correlatrice:

Dott.ssa Francesca Cialdini

Anno Accademico 2015 – 2016

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ANALISI LINGUISTICA DEI VERBALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

di Cosimo Marasco

In questa tesi ho analizzato il linguaggio scritto utilizzato dal personale appartenente alle Forze dell'Ordine nelle sue comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e al pubblico. Nello specifico ho preso in esame i verbali di polizia giudiziaria, ossia quei documenti redatti per acquisire la notizia di reato, per ricercare l'autore del fatto e per individuare gli elementi di prova utili per assicurarlo alla giustizia.

Ho scelto questo tema perché sono un carabiniere in servizio da tredici anni e questo mi permette di osservare quotidianamente - oltre che di redigerne di persona – questo tipo di documenti e, soprattutto, di assistere alla reazione spesso disorientata del pubblico durante la loro lettura.

Proprio per verificare se le caratteristiche del linguaggio usato sono tali da renderlo così oscuro e da attribuire l’etichetta di “burocratese” e, in ultima analisi, per provare ad aiutare il cittadino a comprendere questi testi, mi sono concentrato su un corpus di verbali redatti da personale dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Il lavoro è costituito da sette capitoli. Nel primo ho introdotto l'argomento classificando i verbali in base alla loro funzione e descrivendone alcuni tra i più diffusi. Nei successivi ho proceduto rispettivamente all'analisi sintattica, morfosintattica, lessicale, informativa e pragmatica, corredata da esempi tratti dal corpus (senza alcun riferimento a nomi di persone o luoghi), alla ricerca dei tratti distintivi di burocratese; nell'ultimo capitolo ho riportato alcune proposte di riscrittura.

Le conclusioni confermano la presenza nel corpus analizzato di consistenti tracce di burocratese. Le Forze dell'Ordine si trovano a comunicare contestualmente per mezzo dei verbali sia al cittadino che all'Autorità Giudiziaria (o a un ente competente), e ciò comporta difficoltà di comprensione per i cittadini che generalmente non conoscono il tipo di linguaggio usato. Inoltre, il fatto che i redattori ricorrano spesso a modelli di verbale contenuti in vecchi prontuari (a scapito di tutti gli inviti alla semplificazione da parte anche delle istituzioni), rende la comprensione di questi documenti ancora più difficile.

Le Forze dell'Ordine sono delle istituzioni vicine al cittadino. Anche la lotta al burocratese è un valido strumento di prossimità, oltre che di trasparenza, in quanto permette di rendere le istituzioni stesse ancora più vicine agli utenti. E questo lavoro vuole essere un contributo in questa direzione.

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LINGUISTIC ANALYSIS OF THE CRIMINAL OFFENSE REPORTS

by Cosimo Marasco

In this study I have analysed the written language used by the police when communicating to the judicial authority and to the members of the public. In particular, I have analysed the criminal offense reports written by the police for recording a violation, identify the author and any element that could support any legal prosecution.

I have chosen this topic because I have been working as a carabiniere for 13 years and I have the daily opportunity to use this type of reports and observe members of the public getting confused when reading these documents. I have analysed a sample of criminal offense reports with the aim to verify if there is a strong presence of bureaucratic terms and ultimately to support the public to understand these minutes.

This work includes seven chapters. In the first one, I have introduced the different type of criminal offense reports, classifying them by subject and describing the most common. Following chapters focus on the syntactic analysis and go through specific samples of records, with the aim to highlight any bureaucratic terminology, which I have proposed to re-write in the last chapter. In the final chapter, findings about significant presence of bureaucratic terminology are summarised.

The police uses the offense records to communicate both with the members of the public and the judicial authority, therefore ordinary people may struggle with the interpretation of these document as they don`t have a good knowledge of the specific bureaucratic terms which are used.

Furthermore, old reports are often used as a starting point when new ones are written, and this contributes to complicate the easy interpretation of these reports.

Police forces are close to the members of the public. Also the aim to reduce any bureaucratic terminology is an example of support and transparency towards the public, as it allows the institutions to get closer to the external users, and this study aims to contribute to this objective.

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ANALYSE LINGUISTIQUE DES RAPPORTS DE POLICE JUDICIAIRE

écrite par Cosimo Marasco

Dans cette thèse j'ai analysé le langage écrit utilisé par les fonctionnaires des forces de l’ordre dans leurs relations avec l'Autorité judiciaire et le public. J'ai examiné spécifiquement les rapports de police judiciaire, c’est à dire les documents rédigés pour permettre à l’Autorité judiciaire de connaître l'infraction pénale, de rechercher l'auteur des faits et les preuves suffisantes pour le consigner à la justice.

J'ai choisi ce sujet parce que je suis un “carabiniere" en service depuis treize ans et cela me donne l'opportunité d'observer quotidiennement, et de rédiger, ce type de documents et d'être témoin de la réaction confuse des citoyens pendant leur lecture. J'ai examiné un corpus de rapports rédigés par les fonctionnaires de police afin de vérifier si les caractéristiques du langage utilisé présentent une nature si obscure de manière à lui rendre l'étiquette de “jargon administratif” et, en fin de compte, pour aider le citoyen à comprendre ces textes.

Ce travail est composé par sept chapitres. Dans le premier j'ai introduit le sujet en classant les rapports selon leur fonction et j’ai décrit certains parmi les plus fréquents. J’ai ensuite soumis le corpus à une analyse syntaxique, morphosyntaxique, lexicale, de l'information et pragmatique, avec des exemples tirés du corpus (sans aucune référence à des noms de personnes ou de lieux), pour rechercher des traits distinctifs du jargon administratif; le dernier chapitre est consacré à l'examen des propositions de réécriture.

Les résultats confirment la présence dans le corpus examiné de traces évidentes du jargon administratif. Les forces de l'ordre doivent communiquer simultanément au moyen de rapports avec le citoyen et l'Autorité judiciaire (ou avec un organe compétent), et cela implique des difficultés de compréhension pour les citoyens qui normalement ne connaissent pas le langage utilisé. En outre, le fait que les rédacteurs recourent fréquemment aux modèles de rapport contenus dans des vieux manuels (au détriment de tous les appels à la simplification, même de la part des institutions) rend la compréhension de ces documents encore plus difficile.

Les forces de l'ordre sont des institutions proches du citoyen. Même la lutte contre le jargon administratif est un instrument efficace de proximité et de transparence, car elle permet de rapprocher encore plus les institutions aux usagers. Et le but de ce travail est de donner une contribution dans ce sens.

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INDICE

QUADRO INTRODUTTIVO pag. 3

CAP. 1 I VERBALI 4

1.1 Caratteristiche principali 5

1.2 Tipologia di testo 6

1.3 Il verbale di identificazione 10

1.4 Il verbale di contestazione 15

1.5 Il verbale di perquisizione 23

1.6 Il verbale di sequestro 28

1.7 Il verbale di arresto (in flagranza di reato) 34

1.8 Il verbale di sommarie informazioni testimoniali 40

CAP. 2 ANALISI SINTATTICA 45

2.1 La lunghezza della frase 45

2.2 Gli indici di leggibilità 47

2.3 Le proposizioni 53

2.4 Le nominalizzazioni 58

2.5 L'indicazione del soggetto 61

2.6 Le strutture stereotipate 63

2.7 I connettivi e le locuzioni tipiche 67

2.8 Un po' di retorica 69

CAP. 3 ANALISI MORFOSINTATTICA 75

3.1 I tempi verbali 75

3.2 I deverbali a “suffisso zero” 78

3.3 Il sessismo linguistico 79

CAP. 4 ANALISI LESSICALE 81

4.1 La frequenza dei tecnicismi 81

4.2 Le parole astratte 91

4.3 I termini desueti 93

4.4 Gli eufemismi 97

4.5 I latinismi e i forestierismi 98

4.6 Le sigle e le abbreviazioni 101

CAP. 5 LA STRUTTURA INFORMATIVA 103

5.1 L'ordine delle parole 103

5.2 La ripresa dell'informazione 110

CAP. 6 ANALISI PRAGMATICA 115

6.1 Aspetti pragmatici 115

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CAP. 7 PROPOSTE DI RISCRITTURA 121

7.1 Riassumendo 121

7.2 Identificare il destinatario 124

7.3 Selezionare le informazioni e ordinarle 125

7.4 Scrivere frasi comprensibili 126

7.5 Scrivere frasi brevi 127

7.6 Indicare il soggetto 128

7.7 Evitare le forme impersonali 128

7.8 Usare parole semplici 129

7.9 Spiegare le sigle 130

7.10 Conclusioni 131

BIBLIOGRAFIA 133

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QUADRO INTRODUTTIVO

Gli agenti appartenenti alle Forze dell'Ordine che operano sul territorio nazionale spesso consegnano al cittadino dei verbali che attestano un fatto giuridicamente rilevante. È altrettanto frequente che lo stesso cittadino, nonché destinatario del verbale appena redatto, non comprenda il significato di quest’ultimo e sia costretto a chiedere maggiori informazioni agli agenti o a un avvocato. Ciò avviene in quanto questi documenti presentano un linguaggio lontano dall'uso comune, producendo così una lingua oscura e poco accessibile. A tal proposito, l’obiettivo principale di questo lavoro è quello di fornire un'attenta analisi dei tratti linguistici distintivi e delle evidenti tracce di “burocratese” che possono rendere complessa e pesante la comprensione di questi testi. Questo lavoro si prefigge anche di fornire le spiegazioni e i chiarimenti utili a capire alcuni dei più diffusi verbali che il cittadino può incontrare nel corso degli anni;

proprio per questa ragione ho cercato di semplificare quanto più possibile i concetti rendendo quest'ultimi accessibili a tutti i lettori.

Ho preso in esame un corpus dei verbali più comuni provenienti dall'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale: il livello di diffusione è basato sulla mia esperienza professionale di tredici anni nell'Arma dei Carabinieri, dove ho ricoperto diverse mansioni come l'impiego in pattuglia, in ufficio denunce e come operatore di centrale al numero di pronto intervento 112 NUE1. Anticipo inoltre, che i riferimenti al Codice Penale (C.P.), Codice di Procedura Penale (C.P.P.), Codice della Strada (C.d.S.), Codice Civile (C.C.) e Codice di Procedura Civile (C.P.C.) saranno frequenti, in quanto la stesura e la composizione dei verbali è spesso contemplata dai predetti codici.

Vorrei fare alcuni chiarimenti terminologici riguardanti i concetti di linguaggio burocratico e “burocratese”. Entrambi si riferiscono alla parola burocrazia che è costituita dalla parola “bureau” che significa “ufficio” e dal suffisso -crazia (deriva dal greco “kratos” cioè “potere”). Questa parola che indica il potere degli uffici, è connotata negativamente sin dai primi anni dell'Ottocento, anche se il burocratese ha rappresentato un modello da seguire per ben due secoli. Infatti, ad unificazione effettuata, in assenza di un sistema di comunicazione comune per tutti, il linguaggio burocratico si affermò nell'Italia postunitaria come una varietà prestigiosa da seguire (De Mauro 1963 : 49).

Attualmente il linguaggio burocratico è oggetto di numerosi studi volti a identificare i caratteri peculiari e a formulare contestualmente delle proposte per il suo miglioramento. L'attenzione verso questa varietà dell'italiano è dovuta principalmente

1 NUE = Numero Unico di Emergenza. Il servizio rappresenta un modello già adottato in diversi paesi europei. Tutte le telefonate di emergenza confluiscono in una centrale unica di risposta, qualsiasi numero di soccorso il chiamante abbia composto, compreso lo stesso 112. Gli operatori della centrale unica smistano le chiamate all'ente competente (o prendono in carico l'intervento se di loro competenza), dopo aver localizzato il chiamante e individuata l'esigenza, al fine di gestire l'evento di emergenza.

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all'importante funzione svolta dai testi burocratici che rappresentano un insostituibile canale fra lo stato e i suoi cittadini. Un linguaggio accessibile, chiaro ed inequivocabile è uno strumento fondamentale per una completa partecipazione del cittadino alla vita pubblica e, quindi, per la piena applicazione di una reale democrazia.

CAPITOLO 1

I VERBALI

Il verbale è un documento redatto da un agente2 o ufficiale di polizia giudiziaria3 che certifica e descrive un fatto giuridicamente rilevante. Questo documento rientra nella categoria degli atti pubblici la cui definizione è contemplata dall'art. 2700 C.C. “Efficacia dell'atto pubblico” che recita: “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso4, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Il verbale è comunque un atto impugnabile5 mediante ricorso.

Al termine della sua redazione richiede la firma del soggetto interessato, ma se quest'ultimo si rifiuta ne viene dato atto ed è comunque valido.

È importante sapere, per comprendere meglio le caratteristiche di questi testi, che la maggior parte dei verbali presi in esame sono redatti utilizzando i moduli prestampati che rimangono in uso per diversi anni. Ed è proprio qui che risiede una delle cause principali del burocratese: per il personale delle Forze dell'Ordine (come per molti dipendenti della Pubblica Amministrazione) è molto più facile compilare un verbale prestampato piuttosto che redigerlo ex novo. Al tempo stesso occorre ricordare che l'uso dei moduli prestampati consente di snellire l'attività burocratica e di risparmiare tempo, evitando così di allungare i tempi d'attesa che rappresentano per il cittadino la causa di nervosismo.

2 Agente di polizia giudiziaria = la definizione e le categorie rientranti sono sancite dall'art. 57 C.P.P.

3 Ufficiale di polizia giudiziaria = la definizione e le categorie rientranti sono sancite dall'art. 57 C.P.P.

4 Querela di falso = art. 221 C.P.C.

5 Impugnabile = che può essere contestato.

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1.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I verbali redatti dalle forze di polizia fanno parte della categoria dei testi giuridici. Affermo ciò basandomi sulla definizione formulata da Mortara Garavelli (2001 : 9): il fatto che un testo possa essere identificato come “giuridico” è riferito non solo “ai discorsi (teorico-interpretativi) della dottrina ed a quelli (interpretativo - applicativi) della giurisprudenza (o di altri organi pubblici), ma anche a qualsiasi discorso (non importa fatto da chi) che esprima la valutazione giuridica di una situazione reale o immaginaria”. Aggiungo che nei verbali delle forze di polizia i riferimenti normativi sono molto frequenti, in alcuni casi “asfissianti”, quindi rientrano a pieno titolo nella tipologia dei testi giuridici. Tuttavia, tali riferimenti sono indispensabili in quanto per gli operatori è fondamentale basarsi sulle leggi vigenti: tutto ciò che gli agenti fanno, le modalità di una procedura, la procedura stessa, o anche la libera iniziativa, è prevista e regolata da una o più leggi. Questo sia perché è un obbligo sancito, appunto, da apposite leggi, sia perché i verbali sono oppugnabili tramite legale, e quindi, passibili di eventuali ricorsi o denunce da parte del destinatario.

Mortara Garavelli focalizza l'attenzione non solo sul linguaggio giuridico, ma anche sui temi giuridici che ogni testo affronta. Ogni documento presenta delle interferenze generate da diverse classi di testo. Infatti, assieme ai testi giuridici per antonomasia, sempre più si incontrano testi dove è evidente l'interdisciplinarità tra diritto e altri ambiti, ad esempio come quello dell’economia. Questi tipi di testi vengono denominati “testi misti” (Viezzi 1994: 10). Per rendere l'idea, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza hanno un forte legame con l'economia e tutto ciò che concerne l'ambito tributario.

Inoltre, alle interferenze tra classi di testi si aggiungono anche le interferenze interne nell’ambito del diritto e, quindi, al suo linguaggio. Una fra queste riguarda la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, anche se sembra ormai superata dalla pratica, considerato che il confine tra diritto pubblico e privato si presenta mobile, sia per l’aumento delle materie e delle discipline ritenute di rilevanza pubblica, sia per il sorgere di zone sempre più ampie di interferenza fra disciplina privatistica e disciplina pubblicistica (Viezzi 1994 : 13). La prima conseguenza è che anche i confini tra vari rami del diritto, ossia le varie partizioni fondamentali del diritto in cui la lingua giuridica viene applicata (solo per menzionarne alcuni, per il diritto privato: civile e commerciale, delle assicurazioni, del lavoro, fallimentare; per il pubblico: costituzionale, urbanistico, amminis trativo, regionale, penale e processuale ecc.), sono sempre più labili, sempre meno delineati e vi è una continua alimentazione lessicale reciproca. Il venir meno della rigida distinzione tra diritto pubblico e diritto privato ha fatto sì che anche i testi giuridici evidenzino una crescente interdisciplinarità dei rami del diritto che, in termini linguistici, si traduce in uno scambio crescente dei termini giuridici.

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1.2 TIPOLOGIA DI TESTO

Dal punto di vista testuale, il verbale si può classificare sulla base dei parametri fissati da Francesco Sabatini (1999) nel suo saggio “Rigidità-esplicitezza” vs “elasticità- implicitezza”. Il quadro di riferimento generale su cui si fondano i parametri consiste nel

“patto” comunicativo che lega emittente e destinatario, ovvero l'intenzione degli attori di comunicare per mezzo di un codice che viene modellato da entrambe le parti; il principio che distingue i tipi di testo si basa sul grado di vincolo interpretativo che in questo patto l'emittente pone al destinatario. Quindi la diversità dei tipi di testo dipende dal grado di rigidità fissato nel patto comunicativo, a seconda che il messaggio sia formulato con maggiore o minore univocità; a sua volta il grado di rigidità viene fissato dagli attori del patto e dal contesto culturale in cui ha luogo la comunicazione. (Sabatini 1999:141-143).

I testi normativi (o che hanno uno stretto legame con le leggi), di scienza e di istruzioni tecniche, richiedono una conoscenza ben determinata del mondo di riferimento e di una serie di testi connessi e richiamati, quindi necessitano di un elevato grado di rigidità ed esplicitezza. Inoltre il parametro principale che conduce l'emittente nella formulazione del testo è dato dalla sua intenzione di regolare in modo più o meno rigido l'attività interpretativa del ricevente; per intenzione s'intende la cura che l'emittente ha nel rendere ricevibile il senso del messaggio, la piena consapevolezza delle modalità di interpretazione degli elementi linguistici, le capacità di comprensione del ricevente e le tradizioni preesistenti nel contesto culturale (Sabatini 1999 : 148). Per esempio, nelle sentenze, contratti, norme giuridiche, ecc. l'emittente cerca di restringere al massimo la libertà di interpretazione del testo, e comunque di esplicitare qualsiasi tipo di vaghezza. Questi sono chiari esempi di testi molto vincolanti. Per le ragioni sopra esposte, anche i verbali, di qualsiasi tipo e riguardanti qualsiasi disciplina, rientrano nella medesima categoria.

È chiaro che qualsiasi classificazione dei testi deve risultare strettamente collegata ad un repertorio di tratti formali e distintivi. Una tipologia è tanto più accettabile, quanto più direttamente essa ha un riscontro in tratti osservabili e distinguibili sulla superficie linguistica dei testi (Sabatini 1999 : 147). Secondo Sabatini i tratti distintivi principali presenti nei testi molto vincolanti possono essere riassunti nella seguente lista:

1) la presenza puntuale del soggetto grammaticale (anche per mezzo dell'uso di ripetizioni nominali ritenute accettabili o di un pronome che funga

da sostituente) contro l'assenza dello stesso nei testi poco vincolanti in quanto recuperabile dagli enunciati precedenti;

2) l'uso dei verbi generici, ad esempio “compiere, effettuare, eseguire....” al fine di definire tutti gli attori, contro l'uso assoluto tipico dei testi poco vincolanti. Lo scopo di questa strategia è quella di rendere esplicite le relazioni argomentali (saturazione) che caratterizzano la semantica del verbo e quindi vincolare il più

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possibile l'interpretazione della frase;

3) l'uso della punteggiatura con funzione logico-sintattica senza interruzioni forti, contro la punteggiatura spesso prosodica dei testi d'arte o letterari.

Ritornerò sui tratti distintivi nel capitolo successivo.

È bene precisare che nella comunicazione vi è un graduale procedere dalla massima alla minima vincolatività interpretativa, a seconda delle funzioni particolari che l'emittente del testo intende attribuire all'atto comunicativo (Sabatini 1999 : 149). Si individuano così classi testuali ben definite, che sono direttamente accostabili ai tipi testuali conosciuti nella pratica comune. In altri casi non è facile, se non impossibile, trovare testi tipologicamente omogenei: infatti la maggior parte dei testi sono da considerare testi misti. L'analisi di un testo e la sua categorizzazione può riferirsi anche a una porzione di testo più o meno grande, fortemente caratterizzato all'interno di un testo intero fisicamente inteso. Quest'ultimo a sua volta contiene altre porzioni di testo di altro tipo, però minoritarie o accessorie in confronto alla porzione di testo principale.

Per fare un esempio, il Codice Civile o la Costituzione italiana, presentano un'omogeneità assoluta se si prescinde dall'introduzione e dalle note del curatore, dai dati tipografici della pubblicazione o edizione. In ogni caso, secondo Sabatini, l'obiettivo è inquadrare il testo sotto il profilo del come esso si pone globalmente al destinatario, quindi tenendo conto della totalità dei tratti e non di eventuali aree di calcolata difformità (Sabatini 1999 : 144).

In merito alle varie tipologie di testo, richiamo alcune delle diverse classificazioni proposte fino ad ora. Un primo modello, che ha riscosso grande fortuna, è quello impostato da Beaugrande-Dressler (1984) che individua un continuum della fenomenologia testuale in base alla funzione dominante (le funzioni corrispondono a macro-atti linguistici: narrare, descrivere e argomentare). Beaugrande-Dressler individuano tre tipi di testi: “testi narrativi”, “testi descrittivi” e “testi argomentativi”.

Tale tripartizione che si basa su una tipologia funzionalistico-cognitiva viene effettuata in base alle seguenti variabili extralinguistiche che influenzano direttamente le caratteristiche linguistiche del testo: il fine che l’emittente prestabilisce, il destinatario a cui il testo è rivolto, le circostanze in cui avviene lo scambio comunicativo.

(Beaugrande-Dressler 1984 : 240-243). Pertanto nei testi descrittivi la funzione principale è quella di evidenziare le caratteristiche di una persona, paesaggio o oggetto;

nei testi narrativi è quella di esporre un fatto o una storia; nei testi argomentativi è quella di sostenere una tesi attraverso un ragionamento logico, proponendo argomenti a favore e confutando le opinioni contrarie. All’interno di quest'ultima tipologia, cioè nel modo testuale argomentativo, l'emittente si prefigge di convincere il destinatario, quindi la finalità è quella di persuadere. Al suo interno si può quindi collocare, per esempio, un’arringa di un avvocato, un articolo di natura dottrinale su una teoria di filosofia del diritto, o un colloquio tra due avvocati. All’interno dei testi narrativi può essere collocata la parte della sentenza che spiega lo svolgimento del processo e il cui intento è informativo. Inoltre, come rileva Cortelazzo (1997: 38-39), nella tripartizione classica,

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si può inserire un testo del dibattimento in aula in quanto vi si può eventualmente trovare una narrazione, una descrizione o un’argomentazione.

Tuttavia, la tripartizione appena illustrata è insufficiente per collocare altri testi giuridici come, ad esempio, un testo di legge, un regolamento, uno statuto o i verbali delle Forze dell'Ordine che mi prefiggo di esaminare, poiché questi, al contrario, non narrano, non descrivono e non argomentano.

Anche Werlich (1975) individua una partizione dei tipi testuali in base alle funzioni funzionalistico-cognitive dominanti, integrando però il modello tripartito appena illustrato con due nuovi tipi testuali: quello “informativo” e quello “regolativo”. Il tipo di testo

“informativo” fornisce notizie su persone, argomenti o fatti, mentre quello “regolativo”

indica particolari norme da rispettare ed impone obblighi e divieti. Tra i testi espositivi si collocano ad esempio i manuali di diritto, le voci delle enciclopedie di diritto che hanno come scopo quello di arricchire il destinatario di conoscenze, fornendo dati e notizie. I testi di legge, i regolamenti, gli statuti, le ricette e le istruzioni per l'uso possono essere inclusi all'interno dei testi regolativi visto che espongono regole e prescrizioni. Anche i verbali redatti dalle Forze dell'Ordine rientrano in quest'ultima tipologia di testo.

Lavinio (1990), sulla base del modello di Werlich, fa una suddivisione in sei categorie aggiungendo alla classificazione precedentemente esposta, la tipologia di testo

“rappresentativo” che lei stessa preferisce chiamare “scenico” per non incorrere a confusioni terminologiche rispetto alle rappresentazioni (mentali) e schemi di cui l'autrice parla nel suo lavoro. La matrice cognitiva correlata alla tipologia di testo “scenico” è rappresentata dalla durata temporale dei discorsi, azioni o sequenze di azioni.

Una delle più recenti proposte di classificazione dei testi giuridici è riconducibile a Mortara Garavelli (2001) che usa come criterio di distinguo quello del contenuto dei testi, pertinente a istituzioni ed elementi giuridici. Questa classificazione di testi si basa su una distinzione dei compiti assegnati all’uso giuridico della lingua, sia scritta che orale: la creazione del diritto identificata con l’attività del legislatore; l’interpretazione teorica del diritto collegata con l’operato del giurista (o avvocato), ed infine, l’applicazione pratica del diritto da parte del giudice o della pubblica amministrazione.

L’autrice mette l’accento sul fatto che i principi adottati per questa classificazione non sono di tipo linguistico ma qualificano i testi secondo le origini e i modi di produzione. Infatti i caratteri strutturali di un testo dipendono, per i loro aspetti tipologicamente rilevanti, da fattori pragmatici: dalle intenzioni degli autori e dall'orientamento sui destinatari (Mortara Garavelli 2001 : 22). La tripartizione delle attività dalle quali nascono i testi origina la seguente divisione: i testi normativi, i testi interpretativi e i testi applicativi. Tuttavia, la tripartizione precedentemente abbozzata non può essere esaustiva ma tende solo a coprire le aree più comuni e più dense di interesse. I testi giuridici sono i prodotti di ciascuno dei seguenti tre tipi di attività: l'attività creativa delle fonti del diritto (identificata con la

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volontà del legislatore), l'attività teorica dell'interpretazione e l'attività pratica dell'applicazione. Illustrando brevemente i singoli stadi in ordine cronologico, il Parlamento elabora e crea una proposizione normativa nella quale ogni enunciato avrà un effetto nelle materie a cui è rivolto a disciplinare; la pura interpretazione del diritto rimane sul piano teorico e astratto, fatta da un giurista che commenta un testo legislativo o una sentenza (ma anche il suo orientamento nella soluzione di una controversia o l'espressione di un parere richiesto da una delle parti in causa); infine l'attività pratica concretizzata dalla pubblica amministrazione.

Per quanto concerne la tripartizione, nei testi normativi Mortara Garavelli include le costituzioni, le convenzioni, le leggi statali e regionali, i decreti legge, i decreti legislativi, i vari codici (civile, penale, della strada, ecc.) e delle rispettive procedure (codice di procedura penale, codice di procedura civile, ecc.), i codici militari, della navigazione, i regolamenti, gli statuti di enti territoriali, ecc. Tra i testi interpretativi Mortara Garavelli fa rientrare la dottrina: i libri di diritto (trattati, manuali, enciclopedie), gli articoli di riviste, le note a sentenza, le tesi di laurea e di dottorato, ecc. Infine, tra i testi applicativi l'autrice annovera gli atti processuali, gli atti amministrativi e gli atti giuridici privati. A sua volta la categoria degli atti processuali è divisa in:

– provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze e decreti);

– atti del pubblico ministero (requisitorie scritte, informazioni di garanzia, stesura degli interrogatori di imputati e delle «persone informate sui fatti», ordini per la polizia giudiziaria, le diverse richieste volte a produrre atti processuali, la redazione di motivi di impugnazione, ecc.);

– atti difensivi (nei processi penali, l’arringa dell’avvocato che è orale; nei processi civili o amministrativi, atti di citazione, comparse, istanze, motivi d’impugnazione);

– atti degli ausiliari del giudice (attestazioni, notificazioni, pignoramenti; verbali degli atti processuali e perizie e consulenze tecniche);

– altri atti processuali (atti di polizia giudiziaria: denunce, querele, esposti, rapporti, ecc. Per questa tipologia, privati o organi dello stato, specie di polizia giudiziaria, entrano in gioco con diversi atti che alimentano e corredano il processo stesso).

Tuttavia, l’autrice mette in evidenza che le attività che danno origine a tali testi si possono intersecare e sovrapporre, e anche le funzioni possono essere assegnate a classi di testi diverse. (Mortara Garavelli 2001: 25). Le difficoltà nel creare un’organica tipologia dei testi all’interno della quale collocarvi i testi giuridici hanno fatto sì che fiorissero ed avessero più fortuna le classificazioni basate sui generi testuali, ovvero sulla descrizione delle proprietà generali dei singoli testi giuridici (di leggi, sentenze, ecc.).

In base alla classificazione di Mortara Garavelli, i verbali redatti dalle Forze dell'Ordine rientrano nella tipologia dei testi applicativi; questo perché gli agenti di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni, oltre alla prevenzione dei reati, operano per garantire una corretta applicazione delle leggi. I frequenti riferimenti alle leggi vigenti presenti

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nei verbali ne sono la prova.

Passo ora alla descrizione dei singoli verbali distinguendoli in base alla loro funzione.

1.3 IL VERBALE DI IDENTIFICAZIONE

Il verbale di identificazione è il primo atto che viene notificato alla persona che è sottoposta ad indagini preliminari, nonché la prima conferma (o anche notizia) per l'indagato di essere oggetto di un procedimento penale6, e quindi sottoposto ad indagini.

Questo verbale viene solitamente redatto e notificato da una forza di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale o altra forza di polizia) che è delegata dal Pubblico Ministero7 (P.M.).

Le funzioni principali del verbale di identificazione sono:

 indicazione delle generalità del destinatario che dovrà esibire un valido documento di identità;

 nomina del difensore d'ufficio (o nomina di un difensore di fiducia se il destinatario del verbale vuole avvalersi delle competenze di un avvocato che già conosce);

 elezione di domicilio della persona indagata (cioè l'indicazione dell'indirizzo presso il quale il soggetto desidera ricevere le notifiche del procedimento penale. Tengo a sottolineare che è possibile eleggere domicilio, per una questione di comodità, direttamente presso il difensore;

 indicazione dei requisiti per richiedere ed eventualmente ottenere il patrocinio legale8 a spese dello stato;

 (facoltativo) indicazione del nominativo del P.M.;

 (facoltativo) indicazione del numero del procedimento penale;

 (facoltativo) indicazione degli articoli di legge a cui il soggetto è indagato.

Per quanto riguarda gli ultimi tre punti voglio sottolineare che le forze di polizia non sono obbligate a indicare gli estremi della denuncia che è stata fatta nei confronti dell'indagato, né il nominativo del denunciante, né gli articoli presumibilmente violati. Per risparmiare

6 Procedimento penale = successione degli atti, avviata dall'autorità giudiziaria, che conduce l'attività dall'iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

7 Pubblico Ministero = espressione utilizzata per indicare sia un pubblico ufficio costituito presso l'autorità giudiziaria, sia la persona che vi è preposta. Ha competenza in materia penale, civile e amministrativa, esercita l'azione penale e promuove l'esecuzione dei provvedimenti. Le competenze sono sancite dagli artt. 74-75 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12.

8 Patrocinio legale = possibilità di farsi assistere da un difensore retribuito dallo Stato.

(17)

tempo e considerato l'indubbio impatto che questo atto ha sul destinatario (in quanto il cittadino viene ufficialmente a conoscenza di un procedimento penale nei suoi confronti), la predetta “incombenza” può essere delegata al difensore d'ufficio o di fiducia.

Il verbale di identificazione è un atto molto importante soprattutto per coloro che, fino a quel momento, ignoravano di essere indagati: questo accade principalmente quando il procedimento penale non è caratterizzato dall'arresto dell'indagato o dall'applicazione di misure cautelari9. Quindi, per quanto riguarda i reati non particolarmente gravi (che richiedano indagini segrete, o ove non sia determinato l'arresto dell'incolpato o l'applicazione di una misura cautelare), è proprio la notifica del verbale di identificazione il primo atto delle indagini preliminari che obbliga l'indagato a

“collaborare”. Inoltre, il verbale di identificazione è il primo atto formale a partire dal quale l'indagato può organizzare e pianificare una difesa efficace.

Riporto un verbale di identificazione. Tengo a precisare che il verbale può avere delle modifiche di impostazioni della pagina e di diciture, a seconda del modello prestampato a cui il redattore si ispira.

Per renderne più semplice la lettura, ho ritenuto opportuno indicare le diverse parti con una lettera:

A) l'intestazione dell'ufficio che notifica l'atto;

B) l'oggetto;

C) la premessa, con l'indicazione della data, dell'orario, il nominativo degli agenti verbalizzanti, gli estremi del procedimento penale e del reato presumibilmente commesso (l'indicazione di quest'ultimo è facoltativa);

D) identificazione;

E) dichiarazione o elezione domicilio;

F) nomina del difensore di fiducia o, in mancanza di questa, assegnazione dell'avvocato d'ufficio;

G) avvisi;

H) indicazione della triplice copia del verbale;

I) formula di chiusura;

L) firma degli intervenuti.

9 Misure cautelari = provvedimenti che consistono nella limitazione della libertà personale (misure cautelari personali), o nel sequestro conservativo e preventivo (misure cautelari reali). Sono disciplinate dall'art. 272 all'art. 325 C.P.P.

(18)

A)

(INTESTAZIONE DELL'UFFICIO CHE NOTIFICA L'ATTO) B)

Verbale di identificazione (art. 349 C.P.P.), dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni (art. 161 C.P.P), nomina del difensore di fiducia (art. 96 C.P.P.), informazioni sul diritto di difesa per la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

C)

L'anno _______ , il giorno ___ del mese di__________ in _____________________ alle ore ______________ avanti al/i sottoscritto/i Ufficiale/Agente di P.G.

_______________________________________________________________________

appartenente/i al Comando in intestazione, è presente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini per il reato previsto e punito dall'art.____ in relazione al fascicolo processuale _______ pendente presso _____________in merito al reato commesso in ________________________ in data ________________________.

D)

La parte è stata resa edotta del fatto che il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali costituisce reato previsto e punito dall’art. 651 C.P. La persona invitata a declinare le proprie generalità, dichiara di chiamarsi e di essere:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ e contestualmente il/la si. ________________________, a conferma della propria identità esibisce __________________________________________________________

documento in relazione al quale non sussistono dubbi sull'autenticità.

E)

L'indagato predetto a norma dell'art. 161 c.p.p., viene invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. in Italia (luogo di abitazione o di esercizio abituale dell'attività lavorativa) ovvero ad eleggere domicilio in Italia per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, ed all'uopo dichiara:

□ eleggo domicilio presso ______________________________________________

□ non sono in grado di eleggere/dichiarare domicilio;

□ mi rifiuto di indicare/eleggere domicilio.

(19)

F)

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara: nomino quale difensore di fiducia l'Avv.

__________________________________________del Foro10 di___________________

Non avendo la persona indagata nominato difensore di fiducia, si comunica alla stessa

che è stato nominato difensore d'ufficio l'Avv.

___________________________________ con studio in _________________

via_____________________________ tel. __________ richiesta n.

_______________________

G)

Si avverte che:

a) Nel processo penale italiano la difesa tecnica è obbligatoria.

b) Gli articoli del Codice di Procedura Penale relativi alle facoltà e diritti attribuiti alla persona sottoposta alle indagini sono i seguenti: 37, 45, 54 quater, 61, 63, 64, 80, 86, 89, 96, 97, 98, 104, 109, 116, 121, 123, 141, 143, 145, 208, 246, 249, 250, 257, 263, 309, 310, 311, 313, 318, 322 bis, 325, 335, 327 bis, 355, 360, 374, 392, 396, 413, 415 bis, 419, 438, 441 bis, 444, 451, 453, 461, 462, 464, 482, 489, 519, 558, 574, 593, 599, 607, 701.

c) La persona sottoposta ad indagini ha facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia (art.96 C.P.P.), in mancanza sarà assistito da quello nominato d’ufficio.

d) Salvo quanto previsto al punto successivo la persona sottoposta ad indagini ha l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio. In caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata.

e) Le condizioni per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono previste nella Legge 30 luglio 1990 n.217 (istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti) di cui si riporta l’art.3 (condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato): 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.776,33 €uro (fatte salve le elevazioni previste dalla legge 217/90). 2. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l’istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di 1.032,91 €uro per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto

10 Foro = il luogo dove l'Autorità giudiziaria (A.G.) esercita le sue funzioni. Ad esempio, Foro di Modena, Foro di Bologna, ecc.

(20)

del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di Grazie e Giustizia, emano di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto centrale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Si avverte altresì che non ricorrendo i presupposti per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocino, sussiste l’obbligo di retribuire il difensore nominato d'Ufficio.

H)

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata alla persona indagata, (in caso di stranieri o unionali che non comprendono la lingua italiana, indicare se si è proceduto alla traduzione dell’atto o si è assistiti da interprete), una viene trasmessa immediatamente alla Procura della Repubblica territorialmente competente, e l’altra conservata agli atti di quest’Ufficio.

I)

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra.

L)

La persona indagata Il/i verbalizzante/i

(21)

1.4 IL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Il verbale di contestazione (o di accertamento) di violazioni del Codice della Strada (C.d.S.) è un documento redatto da un pubblico ufficiale (P.U.) abilitato, il cosiddetto “agente accertatore”, con il quale quest'ultimo constata e accerta un'infrazione al C.d.S. che non costituisca reato11. È anch'esso un atto pubblico e quindi si riconosce l'efficacia di piena prova a meno che non vi sia una querela di falso.

L'agente accertatore, in quanto tale, attesta il fatto senza alcun margine di apprezzamento. Questo documento deve essere considerato come un atto recettizio12. Ciò sta a significare che si tratta di un atto che acquista validità ed efficacia nel momento in cui viene portato a conoscenza del destinatario.

La sottoscrizione del verbale, ovviamente possibile da parte del trasgressore solo quando vi è la contestazione immediata effettuata sul posto, non ha nessun effetto di

“ammissione” della colpa: attesta soltanto l'avvenuta consegna di una copia e al più, la correttezza della trascrizione delle dichiarazione rese dall'interessato13. Sottolineo, inoltre, che il verbale, anche se non firmato dal trasgressore nell'accertamento immediato, è sempre valido purché l'agente accertatore apponga la dicitura “si rifiuta di firmare ma ne accetta copia”. Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l'obbligo di firma dell'agente accertatore, è ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale: in ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer), la firma autografata dell'agente accertatore non è necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo. Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore, oppure, in sua vece, del soggetto responsabile14. La redazione con sistema meccanizzato è frequente quando la contestazione non è immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione. La copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.

Per non creare confusione, preciso che il foglietto posto sul parabrezza del nostro veicolo non è il verbale vero e proprio ma un semplice “preavviso”. Quest'ultimo, che generalmente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico, non sostituisce il verbale, cioè l'atto formale per mezzo del quale il trasgressore prende conoscenza della multa. Tale preavviso potrà quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale, senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore. È un atto informale, non obbligatorio, che permette di pagare la multa senza l'aggiunti dei costi di

11 Infrazione definita anche “illecito amministrativo del C.d.S.”, decreto legislativo (d.lgs.) 285 del 1992.

12 Recettizio = art. 200 C.d.S.

13 La circostanza che quanto riportato sul verbale alla voce “il trasgressore dichiara....” coincida con quanto realmente affermato.

14 D.lgs. 39 del 1993, art. 3 (in molti casi è il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).

(22)

notifica del vero e proprio verbale. Il ricorso avverso tale atto non è ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovrà pertanto attendere l'arrivo dell'effettivo verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest'ultimo.

La struttura formale e gli elementi essenziali del verbale sono sanciti dagli artt. 200 – 201 del C.d.S. e dall'art. 383 Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R) 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”. Ai sensi delle predette norme, il verbale di contestazione deve necessariamente contenere:

 data (anno, mese e giorno), ora e località in cui la violazione è avvenuta;

 generalità e residenza del trasgressore, in alcuni casi anche l'indicazione del proprietario del veicolo o dell'obbligato in solido15;

 gli estremi della patente di guida (numero, data di rilascio e di scadenza, categoria) ovviamente se il trasgressore è identificato subito;

 tipo di veicolo e targa di riconoscimento;

 citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;

 eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserimento;

 somma da pagare, termini e modalità di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso può essere effettuato e numero di conto corrente bancario o postale che può eventualmente essere usato (solitamente, per praticità, viene allegato un bollettino);

 eventuali sanzioni accessorie16 previste per l'infrazione;

 eventuali obblighi di esibizione17 (di documenti quali patente, il certificato di assicurazione, ecc.);

15 Obbligato in solido = colui che è tenuto al pagamento di una sanzione senza aver materialmente partecipato alla violazione. Quando la violazione commessa è punibile con una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro, la normativa dà facoltà all'amministrazione pubblica di agire anche nei confronti del proprietario al fine di recuperarla nel caso non sia stata pagata dalla persona che ha commesso l'infrazione. Questo è il cosiddetto “ principio di solidarietà” per il quale il proprietario del veicolo viene considerato appunto

“obbligato in solido” con chi ha commesso la violazione, anche se, di fatto, non vi ha partecipato in alcun modo.

16 Sanzione accessoria = alla sanzione amministrativa pecuniaria può accompagnarsi una sanzione amministrativa accessoria, quale: ripristino dello stato dei luoghi, obbligo di sospensione di attività, confisca, fermo amministrativo, rimozione o blocco del veicolo, ritiro dei documenti di circolazione o abilitazione, sospensione/revoca della patente, sospensione/revoca dei documenti di circolazione, revoca della patente di guida.

17 Art. 180 C.d.S.

(23)

 le autorità competenti per il ricorso (Prefetto o Giudice di Pace);

 nominativo e firma autografata del P.U. verbalizzante, salvo l'ipotesi di produzione dell'atto da parte del sistema informativo computerizzato;

 la firma del trasgressore oppure il suo eventuale rifiuto di firmare.

Questi rappresentano gli elementi essenziali del verbale di contestazione; la loro assenza, pertanto, comporta la nullità di tale atto. Diversamente, l'erronea individuazione di taluno degli elementi sopra menzionati, inerisce ai requisiti di legittimità del verbale, determinandone, quindi, l'annullabilità per violazione di legge.

Riporto un verbale di contestazione. Ribadisco che i verbali possono presentare lievi differenze sul piano strutturale e linguistico a seconda del modulo utilizzato dal comando/reparto (o dal prontuario di verbali adottato).

(24)

Logo

Comando Polizia xxx

Logo Verbale n. _________

Repubbli

ca COMUNE DI xxx (RE) P. M.

Registro n. ___________

VERBALE DI CONTESTAZIONE

D A T A E L O C A L I T A

L’anno ___________, giorno ______, mese _____________, alle ore _______ nel Comune di xxx (RE),

in via ____________________________________________________________ al km/civico ________

noi sottoscritti ____________________________________________________ abbiamo accertato che

T R A S G R E S S O R E

Cognome e nome ___________________________, nato/a a _________________ ( ) in data_______ Residente a __________________________ ( ), in via

_____________________________ n._______ Pat. cat. _____, n°

_______________Rilasciata il _________ da Prefettura MCTC/UCO di ____

V E I C O L O

Tipo di veicolo ___________________ Marca/modello ___________________Targa

________________ Tipo di rimorchio ________________Targa ________________ Portata ________ Massa a p.c. _______

(25)

P R O P R I ET A R I O O S O L I D A L E

Cognome e nome__________________________, nato/a a __________________ ( ), in data_______ residente a _________________________ ( ), in via

_______________________________n.______

V I O L A Z I O N E

Ha violato le norme del codice della strada di cui all’art.

______________________________________ perché:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______

D I C H AI R A Z I O N E

Il trasgressore dichiara:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____

(26)

MODALITA’ DI ESTINZIONE A TERGO

Per la violazione di cui sopra è ammesso il pagamento in misura ridotta, versando ENTRO 60 GIORNI la somma

di : €._____________________________+ €._________________________= €.

_____________________ .

(IMPORTO SANZIONE) (SPESE DI PROCEDURA) (IMPORTO TOTALE) per la/e violazione/i suddetta/e è prevista la decurtazione di punti_________________ per un totale di punti _______ dalla patente di guida (art. 126/bis)

SANZIONI ACCESSORIE (art. 210 e seguenti C.d.S.) SI NO

|_| sequestro amm.vo/penale |_| fermo amm.vo per gg. __________ |_| ritiro patente/carta di circolazione/targa

|_| sospensione patente/carta di circolazione |_| rimozione veicolo |_|

_________________________________

si dà atto del ritiro della ______________________ per l’inoltro alla __________________________ di XXX.

PERMESSO DI GUIDA (art. 399 del Reg. C.d.S.): si consente il viaggio sino a __________________________

_____________________________________ luogo indicato dal trasgressore, percorrendo il percorso più breve.

Art. 207 veicoli con targa estera e/o conducenti con patente “straniera”

|_| Si procede al fermo amministrativo del veicolo sino al versamento della somma prevista e per non oltre 60 gg.

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

IL TRASGRESSORE L’OBBLIGATO IN SOLIDO GLI ACCERTATORI

(Matr. n°)

___________________ ______

____________________ ____________________ ___________________ ______

(27)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

(Art. 202 e seguenti del Codice della Strada)

QUALORA SIA PREVISTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, l’importo deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione con le seguenti modalità:

- in contanti in orario d’ufficio nei giorni feriali presso la sede della Polizia Municipale di XXX;

- mediante versamento sul c/c postale n. XXX intestato a Comune di XXXX – Polizia Municipale.

LA CAUSALE E’ OBBLIGATORIA per i versamenti a favore di Enti ed Uffici Pubblici. I versamenti mancanti della causale sono privi d’effetto. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione; la somma versata è tenuta in acconto (a partire dalle spese di procedura) e rappresenta un anticipo sul titolo esecutivo.

QUIETANZA DI PAGAMENTO – veicoli esteri/patenti “straniere” (artt. 202 - 207 e 391 Reg. C.d.S)

In data ___________ alle ore _____ il sig. ___________________________________ ha provveduto al versamento della somma di € ____________ a titolo di:

|_| pagamento

|_| cauzione Il Verbalizzante__________________

Si procede pertanto alla restituzione del veicolo alle ore ________ del ________ (se precedentemente fermato)

Il Ricevente

____________________

RICORSO (art. 203 – 204 bis)

AVVERSO IL PRESENTE VERBALE DI CONTESTAZIONE, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, a condizione che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’interessato può proporre ricorso in carta libera, alternativamente, a:

- Prefetto della Provincia di …..., con possibilità di richiedere audizione personale. In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto ingiungerà il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale, oltre alle eventuali ulteriori spese di procedimento.

Il ricorso, indirizzato al sig. Prefetto, può essere presentato direttamente, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando Polizia Municipale di XXX, ovvero alla Prefettura di Reggio Emilia.

- Giudice di Pace di XXX, presso la Cancelleria del Giudice stesso, direttamente dall’interessato, a mezzo di procuratore speciale ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO ESECUTIVO (art. 203 c. 3)

Trascorso il termine previsto, senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o presentato ricorso, il verbale costituirà TITOLO ESECUTIVO per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, più le maggiorazioni e le spese di procedimento.

AVVERTENZE

- QUALORA IL TRASGRESSORE NON SIA PROPRIETARIO DEL VEICOLO, copia del presente verbale sarà notificata al proprietario e/o agli altri obbligati in solido; le spese di notificazione e/o d’ accertamento saranno aggiunte alla somma dovuta per la violazione;

- QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA DA UN MINORE DEGLI ANNI 18 e la violazione sia di carattere amministrativo il verbale sarà notificato a coloro che sono tenuti alla sorveglianza del minore stesso quali responsabili della violazione

(28)

INVITO A ESIBIRE I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E/O DI GUIDA AD UN UFFICIO DI POLIZIA (art. 180/8°

C.d.S.)

Ai fini dell’accertamento di eventuali violazione al vigente Codice della Strada si invita il/la signor/ra ___________________________ a presentarsi ad un organo di Polizia entro il termine di giorni ______ (_________) da oggi ( ovvero dalla data di notifica del presente verbale ) per

esibire i seguenti documenti

_______________________________________________________________

fornire informazioni relativamente a

__________________________________________________________.

L’inosservanza della presente intimazione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 180 c. 8 del C.d.S. ( da €. 343,35 a €. 1.376,55 – salvo adeguamenti ISTAT).

IL TRASGRESSORE_________________________

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

Si attesta che copia del presente verbale è stata notificata al sig./ra ___________________ mediante spedizione di lettera raccomandata A.R. inviata a mezzo posta in data ___________, tale lettera è stata ritirata dallo stesso nella data e con le modalità risultanti dall’ avviso di ricevimento che si allegherà al fascicolo.

RELAZIONE DI NOTIFICA (art. 201 C.d.S.) Il sottoscritto agente/messo del Comune di

___________________________________________________ dichiara di aver notificato copia del presente atto a __________________________________________________ consegnando copia a mani di __________________________________________________________________ in via _______________________________, n. _______, in qualità di

________________________________________________________, il _____________________

IL RICEVENTE IL NOTIFICATORE

_____________________ ____________________

(29)

1.5 IL VERBALE DI PERQUISIZIONE

La perquisizione (dal latino perquirere, che significa “ricerca accurata”, “ricerca diligente”) rappresenta il mezzo di ricerca della prova, è un tipico atto “a sorpresa” che trova la sua collocazione all'interno del C.P.P., esattamente negli gli artt. 247, 248, 249, 250, 251, 252. L'atto di perquisire consiste nella ricerca del corpo del reato e di tutte le cose pertinenti al reato. L'adozione del provvedimento di perquisizione richiede, pertanto, l'esistenza di una notizia di reato.

I presupposti principali della perquisizione sono:

– il fondato motivo di ritenere che il soggetto occulti sulla sua persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato;

– il fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo;

– il fondato motivo che in un determinato luogo possa essere eseguito l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

Per “fondato motivo” s'intende la presenza di indizi di un certo rilievo che alimentano la probabilità del rinvenimento della cosa oggetto della ricerca sulla persona o nel luogo in cui si effettua. Tuttavia la fondatezza del procedere alla perquisizione non si basa su semplici sospetti: un ulteriore presupposto principale per la legittimità della perquisizione consiste nell'indicare obbligatoriamente tutte le ipotesi di reato da verificare, con riferimento particolare a degli specifici elementi basati su fatti realmente accaduti.

Prima dell'inizio della perquisizione, se viene ricercato un corpo del reato o una cosa specifica, gli operatori delle Forze dell'Ordine possono invitare la persona interessata a consegnarla. Se la cosa viene consegnata non si procede a perquisizione, a meno che la polizia giudiziaria ritenga di dare ugualmente luogo alla perquisizione per completezza di indagini18.

Esistono tre tipi di perquisizione: la perquisizione personale19, la perquisizione locale20 e la perquisizione domiciliare21.

La perquisizione personale viene eseguita sulla persona dell'indagato e/o dell'evaso. Prima di eseguire la ricerca, gli operanti devono fornire alla persona interessata alcuni avvisi: il primo consiste nella facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia22, purché questa sia prontamente reperibile ed abbia le stesse condizioni di idoneità previste dall'art. 120 C.P.P.

Il secondo avviso consiste nella facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia23.

18 Art. 248 C.P.P.

19 Perquisizione personale: sancita dall'art. 249 C.P.P.

20 Perquisizione locale: sancita dall'art. 250 C.P.P.

21 Perquisizione domiciliare: sancita all'art. 251 C.P.P 22 Art. 249 C.P.P.

23 Art. 356 C.P.P.

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