• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MINCATO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 10/09/2019

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato un contratto di mutuo con surrogazione nel mese di giugno 2015 con l’intermediario B, estinguendo conseguentemente il rapporto di mutuo che intercorreva con l’intermediario A.

Successivamente, nell’ottobre 2017 il ricorrente richiedeva un ulteriore mutuo con surrogazione ad un terzo intermediario, non convenuto nel procedimento oggetto di controversia. Nel mese di dicembre 2017 il notaio incaricato della stipula del secondo mutuo con surrogazione accertava l’impossibilità di procedere in quanto, al momento della prima surroga (intervenuta nel giugno 2015), non era stata rilasciata dall’intermediario A la quietanza liberatoria con contestuale annotazione ipotecaria della modifica del beneficiario dell’ipoteca sul registro immobiliare.

La quietanza veniva rilasciata dall’intermediario A solo in data 18.12.2018, e la relativa annotazione avveniva in data 9.01.2019. Di conseguenza, il ricorrente riusciva a perfezionare il secondo mutuo con surrogazione solo in data 25.02.2019.

Il ricorrente afferma, inoltre, di aver più volte sollecitato gli intermediari A e B, ma che l’unico riscontro ricevuto è stato in data 27.01.2018 quando, a seguito dell’infruttuoso incontro con il notaio per la stipula del secondo mutuo con surrogazione, l’intermediario B ha inviato al ricorrente conferma della richiesta di surrogazione intervenuta il 28.12.2017.

Lamenta, quindi, la condotta ostruzionistica degli intermediari e il loro comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto che ha causato al ricorrente una consistente perdita economica.

(2)

Chiede pertanto di conseguire il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 120 quater, co. 7, t.u.n., o nella misura maggiore o minore ritenuta dovuta; in subordine, il risarcimento del danno subito per la quota capitale e interessi pagati in più secondo una consulenza tecnica; oltre i danni per la “giornata persa” per effettuare la perizia dell’immobile; per

“l’infruttuoso appuntamento” presso il notaio, con perdita del giorno di lavoro, oltre le spese per i reclami, le telefonate e gli incontri con il personale della banca A.

L’intermediario A - originario datore di mutuo - ritualmente costituitosi, eccepisce la propria estraneità rispetto ai fatti di causa, afferenti il rapporto tra il ricorrente e l’intermediario B, nonché tra quest’ultimo ed il terzo cessionario in favore del quale è avvenuta la surroga;

inoltre, oppone che alcuna responsabilità può essergli attribuita dal momento che l’atto di surroga a suo tempo stipulato risultava esplicitamente sottratto all’art. 40-bis TUB.

Eccepisce di essere stata contattata dal notaio (incaricato della stipula del secondo contratto di mutuo con surrogazione) solo nel mese di novembre 2018, per l’emissione della quietanza liberatoria del primo rapporto di mutuo, che si perfezionava nel mese di dicembre 2018.

Contesta altresì la correttezza dei calcoli effettuati nella perizia prodotta dal ricorrente che non ha provato il danno subito.

L’intermediario B, dal suo canto, dopo aver ricostruito i fatti, afferma che la seconda surrogazione non si è potuta perfezionare in quanto la precedente surroga bilaterale (tra l’intermediario A e B) non si era conclusa perché non vi era stato il subentro sull’ipoteca da parte dell’intermediario B; ma, ciononostante, lo stesso procedeva all’erogazione del prestito personale a favore del ricorrente, seppur scoperto di garanzia (affermando, altresì, di essere consapevole di essersi esposta ad un rischio, concedendo un prestito sostanzialmente non garantito per una somma molto alta).

L’intermediario B rileva, inoltre, che nelle more di ricevere la quietanza dall’intermediario A, proponeva offerte di rinegoziazione del debito che venivano ritenute insoddisfacenti dal ricorrente e che non era stato possibile ottenere la quietanza facilmente in quanto l’intermediario A eccepiva di non poterla stipulare a Napoli.

Eccepisce, inoltre, che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 120-quater, poiché il conteggio del termine di 30 giorni non va effettuato a far data dall’ottobre 2017 (in cui per la prima volta il ricorrente ha avanzato la richiesta di surroga), ma a far data dal 22.02.2019, allorquando la terza cessionaria ha inviato all’intermediario B la richiesta di conteggio estintivo in apertura della procedura interbancaria.

Aggiunge, inoltre, che alcuna responsabilità può esserle riconosciuta, essendo il fatto imputabile a negligenza dell’intermediario A che, a completamento della prima surroga del 29.06.2015, non ha provveduto a rilasciare la quietanza entro i 30 giorni previsti dalla normativa, con conseguente annotazione del trasferimento di ipoteca sul registro ipotecario.

Nel sottolineare l’atteggiamento poco collaborativo dell’intermediario A nel rilasciare la quietanza a seguito della surroga, evidenzia che già a far data dall’aprile 2016 sollecitava il notaio incaricato della stipula ad attivarsi per riscuotere la quietanza dall’intermediario A e per procedere all’annotazione, e che in data 14.10.2016 il notaio riscontrava le mail inviate dalla banca attestando l’impossibilità di procedere all’annotazione, in quanto la quietanza ancora non era stata rilasciata. Come da indicazioni dell’intermediario A, poi, la banca contattava un notaio che, però, non stipulava quietanze in favore dell’intermediario A. Solo in data 18.12.2018, contattando un altro notaio in data 23.07.2018, l’intermediario B riusciva ad ottenere la quietanza da parte dell’intermediario A.

L’intermediario, inoltre, sostiene che il comportamento tenuto non sia stato in alcun modo ostruzionistico o tale da determinare un ritardo colposo a danno del ricorrente, in quanto si era sempre attivato (già a far data dall’aprile 2016) per ottenere la quietanza e la

(3)

successiva annotazione ipotecaria per perfezionare la surroga, essendo tale adempimento in primis nel proprio interesse, in quanto il prestito era stato concesso allo scoperto in assenza della garanzia ipotecaria.

A riprova del proprio comportamento collaborativo, evidenzia che non appena aveva ricevuto la quietanza da parte dell’intermediario A, si era immediatamente attivata per procedere anche alla seconda surroga in favore della terza cessionaria.

Quanto alla richiesta di ripetizione delle somme e di risarcimento del danno formulata in via subordinata da parte ricorrente, l’intermediario eccepisce la scorrettezza dei calcoli effettuati dal consulente tecnico, e che il ricorrente non dà prova dei maggiori oneri sostenuti per il tasso di interesse diverso che sarebbe stato applicato dalla terza cessionaria se la surroga fosse stata tempestiva. Allo stesso modo, eccepisce che il ricorrente non ha in alcun modo provato il danno subito circa le ulteriori circostanze evidenziate (perdita dei giorni di lavoro, perizia sull’immobile, rimborso dell’incontro infruttuoso con il notaio etc.).

Il ricorrente in sede di repliche, ribadisce quanto affermato nel ricorso, chiarendo di essersi più volte recato presso la sede dell’intermediario B per sollecitare quest’ultimo ad attivarsi per richiedere all’intermediario A il rilascio della quietanza, circostanza di cui lo stesso intermediario A era a conoscenza, sottolineando la condotta ostruzionistica tenuta dagli intermediari.

L’intermediario A in sede di controrepliche, riportandosi a quanto già eccepito e dedotto nelle controdeduzioni, ribadisce l’inapplicabilità all’operazione oggetto di controversia della disciplina ex art. 40-bis TUB; aggiunge, inoltre, di aver avuto contezza per la prima volta della questione solo nel dicembre 2018, e contesta la correttezza della perizia allegata dal ricorrente.

DIRITTO

Questo Arbitro, analizzando i documenti esibiti, evidenzia innanzitutto come nel contratto del 10.07.2015 di mutuo e surrogazione tra il ricorrente e l’intermediario B, all’art. 2 co. 1 del contratto è previsto che “La parte mutuataria dichiara di destinare la somma concessa a mutuo dalla banca con le modalità di cui al precedente art. 1 per rimborsare il mutuo originario, allo scopo di surrogare la Banca affinché essa subentri, come effettivamente subentrerà nei diritti derivanti alla parte creditrice di ipoteca. La parte mutuataria conferisce con atto a parte mandato a riguardo, anche con riferimento all’acquisizione della quietanza prevista dall’art. 1202 cc.”

Il ricorrente, quindi, aveva onerato la banca B dell’acquisizione della quietanza, attraverso mandato che, però, non risulta agli atti. L’assenza di questo elemento documentale non consente di concludere, per questo Arbitro, circa la sussistenza di inadempimenti a cura dell’intermediario B nell’ottenimento della necessaria quietanza.

Risulta infatti in atti che l’intermediario B si sia comunque attivato per conseguire la necessaria quietanza, specie all’esito della volontà di ulteriore surroga formulata dal ricorrente, e che, non appena ottenuta, abbia provveduto per quanto di sua competenza.

L’art. 120-quater co. 7 TUB, invocato in via principale dal ricorrente, stabilisce che “La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta

(4)

ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili”.

Tale previsione, tuttavia, concerne i rapporti tra l’intermediario B e il ricorrente: rapporti nei quali, per le ragioni esposte, e per l’illustrazione dei fatti così come sopra formulata, non è possibile configurare una responsabilità a carico dell’intermediario B.

Va infatti detto che, in riferimento al valore da attribuire all’inciso “per cause dovute al finanziatore originario” - introdotto dal d. l. 24 gennaio 2012 n.1 convertito in legge 24 marzo 2012 n.27- è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 15779/18 in cui si è stabilito che “il legislatore del 2012 abbia voluto ancorare la responsabilità del finanziatore originario a una sua colpa esclusiva o concorrente. Ritiene, cioè, che l’inciso serva a precisare che il finanziatore originario sia chiamato a risarcire il cliente (in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo) solo quando il ritardo sia a lui imputabile, per averlo determinato o concorso a determinare. In quest’ultima ipotesi lo stesso potrà poi rivalersi sul mutuante surrogato. La scelta del legislatore, sul piano della ripartizione del rischio, è ben comprensibile. Occorre, infatti, tener conto che è il cliente a scegliere il mutuante surrogato e che pertanto, eventuali ritardi riconducibili esclusivamente a quest’ultimo non possono gravare su un soggetto del tutto estraneo a tale scelta. Le cause di cui il finanziatore originario deve rispondere sono quelle riconducibili alla mancanza di diligenza che l’impresa bancaria è tenuta ad osservare nella conduzione dell’impresa. Il legislatore ritiene che trenta giorni lavorativi rappresentino il tempo massimo per adempiere all’obbligo da parte di un’impresa diligente. Considerata la natura di questa responsabilità, incombe al soggetto che deve adempiere all’obbligo la prova delle eventuali cause esimenti, tra cui, per l’appunto, il fatto esclusivamente imputabile alla banca cui si è rivolto il cliente per procedere alla surroga, vale a dire al mutuante surrogato”.

Il Collegio di Coordinamento ha, peraltro, precisato che affinché si possa configurare una responsabilità in capo al finanziatore originario è necessario che si verifichino congiuntamente due condizioni:

- il superamento del termine dei 30 giorni per il perfezionamento;

- l’imputabilità totale o parziale del ritardo all’intermediario surrogato.

Nel caso di specie, non riscontrandosi tale “imputabilità”, la domanda proposta non può essere accolta.

L’intermediario A, dal canto suo, nega ogni addebito sostenendo che nell’atto di surroga veniva espressamente esclusa l’applicabilità all’operazione dell’art. 40 bis del TUB: ed effettivamente nel contratto è prevista appunto l’esclusione dell’art. 40 bis t.u.b.

Tuttavia, anche qualora si volesse superare tale aspetto, e considerare comunque l’istanza risarcitoria proposta in via subordinata - non essendo invece in re ipsa proponibile la domanda in via principale nei confronti dell’intermediario A, in quanto non è quest’ultimo l’intermediario al quale la surroga veniva richiesta – il danno subito – e la relativa somma richiesta - risultano non adeguatamente dimostrati da parte ricorrente.

In particolare, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti se la (terza) surroga fosse stata effettuata l’1/10/2017 si sarebbe potuto sottoscrivere con un altro intermediario un prestito più vantaggioso (“mutuo 2”) - sotto il profilo delle condizioni economiche - rispetto al finanziamento in essere alla stessa data stipulato precedentemente con l’intermediario B (“mutuo 1”) e che si è potuto estinguere solo in data 01.03.2019 (a seguito del pagamento dell’ultima rata scaduta alla data della surroga avvenuta in ritardo in data 25.02.2019) A sostegno di tale argomentazione nella perizia tecnica si procede ad un confronto tra il totale effettivamente corrisposto fino al 01.03.2019 - indicato alla colonna L - ed il totale (ipotetico) che si sarebbe versato se la surroga fosse avvenuta all’01.10.2017 - indicato alla colonna O.

(5)

Senonché dalla documentazione prodotta emerge che la data 01.10.2017 non corrisponde alla data di stipula fissata anche perché dalle evidenze disponibili il primo contatto con l’intermediario surrogato è datato 27.10.2017. Inoltre gli importi indicati nella perizia si riferiscono alle quote capitale e alle quote interessi corrisposte in relazione al “mutuo 1”

cioè al mutuo stipulato con l’intermediario B e dunque le conclusioni indicate non tengono conto in alcun modo delle caratteristiche del finanziamento che i ricorrenti si lamentano di non aver potuto sottoscrivere (nonostante l’indicazione alla colonna Q del riferimento al mutuo “2”), oltre a non considerare la circostanza che prima di sottoscrivere il prestito (asseritamente) più conveniente sarebbe stato necessario effettuare la (terza) surroga e quindi corrispondere da un lato all’intermediario B (surrogato) il debito residuo e dall’altro versare le rate del nuovo prestito (comprensive di quote capitale e quota interessi) ritenuto più vantaggioso.

Tali grandezze non sono considerate nell’analisi stessa che in definitiva non parrebbe dimostrare che i ricorrenti abbiano effettivamente subito un danno dalla mancata sottoscrizione del prestito indicato come “Mutuo 2”. La domanda in via subordinata, pertanto, non può parimenti essere accolta.

Pur tuttavia, questo Arbitro, al fine del miglioramento dei rapporti con la clientela, formula un monito all’intermediario A, atteso che, aldilà della previsione contrattuale sopra riportata e della mancata dimostrazione a cura di parte ricorrente del danno subito – circostanze che non consentono, in via di stretto diritto, di accogliere la domanda del ricorrente - appare effettivamente singolare il ritardo nel concedere la quietanza al ricorrente e, per esso, all’intermediario B.

Quanto infine alla richiesta di risarcimento dei danni subiti per i disagi ed i pregiudizi subiti per la perdita di una giornata lavorativa (per effettuare la perizia sull’immobile), per l’infruttuoso incontro con il notaio per la stipula della seconda surrogazione, per i reclami e le continue telefonate all’intermediario B, si rileva che, oltre a mancare evidenza probatoria in atti di quanto affermato dal ricorrente, tali danni rientrano in meri disagi e fastidi non risarcibili secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

1283 c.c., giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma

Costituirebbe un indice di colpa grave della ricorrente, a dire del resistente, il breve lasso di tempo intercorso tra l’emissione del duplicato della SIM da parte del

Nel contratto di specie il TAEG viene indicato nella misura del 13,92%; parte ricorrente sostiene che tale misura non corrisponde al TAEG effettivo, che afferma essere pari al

carta di credito di cui il ricorrente era titolare, dal momento che ciascuna transazione è stata effettuata mediante l’inserimento dell’OTP, del codice numerico monouso, che

Qualora il prestatore di servizi di pagamento abbia adottato un sistema di autenticazione forte del cliente, si ricade nelle fattispecie regolate dai commi terzo e quarto dell’art.

5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie “P”, due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della “serie Q/P” e (ii)

 corrisponde al vero che il compromesso sia stato firmato a novembre 2018 e quindi prima della concessione del credito ma la sottoscrizione del contratto non deve apparire

Ciò premesso, in base a quanto affermato e versato in atti dall’intermediario risulta che il cliente in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale aveva ottenuto, nel mese di