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L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.23 (1896) n.1171, 11 ottobre

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L’ ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno Xv III - Voi. \XVI1

D om enica 11 Ottobre 1896

N. 1171

I NOSTRI RAPPORTI COLLA FRANCIA

Pubblichiam o più innanzi una parie di quegli atti, che v e n n e ro testé conclusi tra la F ra n cia e * l’Italia riguardo a T u n isi ; la lettura di quei docum enti ci ha fatto ottim a im pressione, giacché si rileva da essi con quanta cura il governo abbia cercalo di tutelare gli interessi dei nostri connazionali. E m erge infatti che, in questo non facile com pito, il governo è riuscito molto m eglio di quello che non fòsse lecito p re su ­ m ere, quando si iniziarono le trattative e quando la stam pa politica dei due paesi sem brava rispec­ chiare una opinione non troppo fiduciosa e nem m eno troppo desiderosa che si venisse o che si potesse venire ad una conclusione.

Invece, bisogna convenirne, il trattato di com ­ m ercio e di navigazione e quello rig u ard an te la con dizione de’nostri nazionali nella reggenza di T unisi non lasciano trasp arire in nessuna parte che i due governi non fossero disposti a m utue concessioni per trovare l’accordo; e, sebbene sieno toccati punti di natura d eli­ cata, la soluzione trovata si presenta piana ed equa. In sostanza tra l’Italia e la T unisia, per quanto riguarda il com m ercio e la navigazione, si è ottenuta la clausola della nazione più favorita; nè più nè m eno di quello che si stipula con quei paesi, nei quali il com m ercio e la navigazione hanno una im portanza lim itata, com e è appunto con T unisi. Alcuni, a v re b ­ bero voluto che nella clausola della nazione più fa­ vorita fosse com presa anche la F ran cia ; ma noi crediam o che il governo nostro non si sia nem m eno sognato di avanzare una sim ile pretesa, la quale non avrebbe potuto certam ente essere accolta. S arebbe mai stato possibile che la F ra n cia accettasse di essere considerata a T unisi com e una terza potenza ? S a ­ rebbe stato serio il nostro governo dom andando una sim ile concessione?

V oglia o non voglia la F rancia si trova a T unisi per v irtù di un trattato, che essa ha bensì strappato colla forza, ma che è stato riconosciuto da tutte le potenze, e per ottenere il quale la F rancia ha fatto alcuni sacrifizi politici, lasciando ad altre potenze prendere una posizione diversa da quella che avevano; l’I n ­ ghilterra ebbe l’isola di C ipro, l'A ustria-U ngheria la Bosnia e la E rzegovina.

Il preten d ere che dopo ciò la F ra n cia per am or nostro e dopo tanti anni di rapporti così tesi, v o ­ lesse riconoscersi davanti a noi in una posizione di eguaglianza a T unisi sarebbe stato eccessivo. L a F ran cia non ci ha chiesto, nè la rinunzia esplicita delle capitolazioni, nè il riconoscim ento solenne del

trattato del Bardo ; da questo lato l’am or proprio e la dignità (se in queste finzioni diplom atiche deve consistere l’am or proprio e la dignità) sono stati abbastanza tutelati.

Ma dove pare a noi che gli accordi stipulati m o­ strino che, cessata la forma irritan te per tanti anni se­ guita tra i due paesi, è possibile una enterite cordiale, tanto da sperare m aggiori successi nell’avvenire, è là dove si tratta della posizione giuridica dei nostri c itta ­ dini a T u n isi. Gli articoli di quel secondo atto provano che delle antiche capitolazioni si è salvato il buono ed il m eglio, così che gli italiani a T unisi non po­ tranno senza ingiustizia lagnarsi, perchè non furono sacrificali in nessuna delle im portanti m anifestazioni della loro vita econom ica e giuridica. Certo dei cam ­ biam enti avverranno per taluni dei nostri connazio­ nali che si fossero trovati sino a qui in una posi­ zione eccezionale ; m a non si può d ire che il nuovo regim e li abbandoni all’arbitrio delle autorità locali o che m anchi m odo alla m adre patria di tutelarli, quando se ne presentasse il bisogno.

A nche su questa m ateria, delicatissim a a trattarsi, em erge a buon conto che n essu n ’ altra nazione può ottenere un trattam ento m igliore e privilegiato ; e che gli italiani a T unisi godranno delle stesse co n ­ dizioni di tutti gli altri stran ieri. C rediam o che non si potesse ragionevolm ente chied ere ed ottenere di più, date le circostanze precedenti, e sopratutto data la tensione degli anim i, alim entata p er così lungo periodo di qua e di là delle Alpi occidentali.

E , ripetiam o, è proprio il caso di felicitarsi v i­ vam ente di questo risultato ottenuto dal M inistero, risultato che tem evam o non raggiungibile, anche per le condizioni interne della F rancia.

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642 L’ E C O N O M I S T A 11 ottobre 1896

P erò, se è vero che da u na parte e dall’ altra i due governi sono anim ati da buona volontà, e se è vero altresì che am bedue riconoscono la o p p o rtu ­ nità di afferrare questo m om ento di calma e di quasi cordialità nei rapporti tra i due paesi, per stipulare una convenzione che tali rapporti cem enti e m igliori, perchè non si viene intanto ad un accordo su tutti quei punti, nei quali è facile intendersi, e non si lascia al tem po di apparecchiare una soluzione agli a ltri?

Un trattato com m erciale tra d ue paesi che, com e la F ra n cia e l'Ita lia , hanno o possono avere così gran d e entità di traffico, può considerarsi diviso in d ue parti. Una p arte, che contiene il m aggior n u ­ m ero di voci le quali o per la loro scarsa entità di traffico, o perchè tra loro evidentem ente rap p rese n ­ tano un com penso, vengono incluse nei trattati con tariffa, che non richiede g randi discussioni e perciò su quelle voci i negoziatori convengono subito.

L’ altra parte invece è rappresentata da m inore n u m ero di voci, ma che però sono le più im por­ tanti e sulle quali, per più m otivi, è m eno facile intendersi. N el caso dei nostri rapporti colla F r a n ­ cia, le sete, il vino, l’ olio, ce rti filati e tessuti di lana e di cotone, certi prodotti agricoli, il be­ stiam e, ed alcuni dei prodotti chim ici, costituiscono, se non erriam o, questa parte più facile alle co n tro ­ versie. S aranno tu li’ al più una cinquantina e forse m eno di voci, intorno alle quali, lo com prendiam o, una intelligenza è m olto difficile.

O ra, pensiam o; se si m antenesse per adesso lo

statu quo p er tali voci difficili e si stipulasse intanto

u n trattato p er tutte le altre, non si raggiungerebbe ad u n tem po uno scopo econom ico ed u n gran d e risultato m orale e politico?

Poi chi sa? il tem po m a tu rereb b e le soluzioni a n ­ che p e r il rim a n e n te ; e forse m ano a m ano, oggi ritrovando il m odo di intendersi sul vino, dom ani sui filati di cotone e così via, si finirebbe a com ­ pletare la convenzione.

La necessità di vincolare tu tte le voci non esiste, com e non esiste la necessità di m antenere libere tu tte le voci.

P ren d en d o a base lo statu quo vorrem m o quindi che si stralciassero tutti quei pu n ti, sui quali fosse facile intendersi e costituire così un trattato p relim i­ n are ; salvo a ria p rire o proseguire le trattative sul rim an en te ogni qualvolta la soluzione fosse trovata.

È una idea e niente più, ch e intendiam o di p r e ­ s e n ta re ; gli uom ini di Stato delle due parti veggano se abbia una qualche possibilità di essere accolta. Ma riteniam o ch e il fare intanto una convenzione, il com inciare a concretare gli accordi sulle cose che non presentano g ran d e difficoltà, sarebbe di inestim a­ bile utilità per rip re n d e re colla F rancia quegli antichi rap p o rti, che m alauguratam ente vennero in terro tti.

Ü RIFORMA TRIBUTARIA A MILANO

Il progetto p er la unificazione T rib u taria del Co­ m une di Milano, ideato dall’assessore com m . F e r ­ rarlo ha avuto la fortuna che non è sem pre riservata ai consim ili progetti, ha cioè provocato studi e proposte di notevole im portanza p er la riform a dei tributi locali. S e anche quel prim itivo piano di riordinam ento tr ib u ­ tario, sul quale a suo tem po abbiam o intratten u to

i letto ri, dovrà cadere quasi del tutto, esso avrà sem pre il m erito di avere iniziato studi fecondi e di aver aperto la via alla riform a, che si va ora m aturando. A bbiam o infatti un nuovo im portante docum ento, che può dirsi abbia origine dalla rela­ zione del com m . F e r ra n o , cioè le proposte form u­ late dalla Com m issione dei nove, nom inata dal Con­ siglio com unale nella seduta del 20 dicem bre scorso. La relazione presenta un interesse, che esorbita dal sem plice concetto di un riordinam ento dei tributi in un grande centro com ’ è quello di M ilano; perchè può dirsi che essa riguarda e investe tutto il problem a della finanza locale, quale si presenta nel nostro paese, e per tale motivo è doppiam ente opportuno di p rendere in considerazione le proposte che m ette innanzi.

Col progetto del com m . F e rra rio si m irava a rag ­ giungere quella uni icazione tributaria, che oggidì m anca a M ilano e a tale scopo veniva proposto di allargare la cinta daziaria, ponendosi cosi in grado di rid u rre o di abolire alcuni dazi. Ma l’idea di tra­ sform are quella parte di M ilano, che è com une aperto in com une chiuso sollevò m olte obbiezioni. Si d i­ ceva che il Com une in base al decreto di an n e s­ sione dei Corpi Santi non aveva la facoltà di r i­ d u rre il circondario esterno a com une chiuso e si aggiungeva ch e, allargando la cinta daziaria, sì re n ­ deva sem pre più difficile e lontana P attuazione di una idea v eram en te liberale, utile e m oderna, qu al’è quella dell’abolizione del dazio consum o. In fondo tutta la controversia si aggirava su questo punto, se conveniva estendere il dazio consum o o piuttosto p rovvedere alla sua trasform azione, così da unificare il C om une pei rig u ard i trib u ta ri, togliendo gl’impacci le b a rriere, la disuguaglianza di trattam ento fra l’in­ terno e l’esterno dell’attu ale cinta daziaria.

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sera-11 ottobre 1896 L’ E C O N O M I S T A 643

bra fare eccezione il dazio sulle bestie da macello, egli è perchè, essendo colpito l’atto della m acella­ zione dell’anim ale, tanto nei territo ri chiusi che negli aperti, il dazio prende il carattere com e di una tassa sulla produzione delle ca rn i. »

La Com m issione propone quindi di dich iarare aperto il C om une di M ilano agli effetti della tariffa e che si debbano applicare due soli dazi, quello sulle carni e quello sulle bevande. P e r tal modo scom ­ parirebbero in città i dazi sulle farine, riso, olio, burro e zucchero, sui suini e gli ag ru m i, i com m e­ stibili diversi ecc. eco., che producono oltre 5 m i­ lioni, e fuori di città i dazi per oltre mezzo m ilione di lire. In totale il consum o sarebbe sgravato di L. 3 ,7 1 8 ,0 3 7 .8 3 delle quali L. 9 5 8 ,5 7 4 2 9 di ragione dello Stato e L. 2 ,7 5 9 ,4 6 3 .5 2 di ragione del Com une. La C om m issione giustifica queste soppressioni e ne espone i vantaggi, sui quali ò superfluo ferm arsi, p e r­ chè si com prende facilm ente che l’abolizione di q uei dazi gioverà ai consum atori. R im angono i dazi sulle bevande e le carn i, e circa le prim e la C om m issione crede che a M ilano si deve presu m ere un consum o di 5 7 0 0 0 0 ettolitri di vino, con un gettito a lire 1 0 ,5 0 l’ettolitro di sei m ilioni in cifra tonda I’ anno. La tassazione delle altre bevande (b irra , gazose ecc.) darebbe circa 4 0 0 ,0 0 0 lire. L e carn i che d ovreb­ bero essere assoggettate al dazio del m acello d areb ­ bero u n provento di 2 ,1 0 0 ,0 0 0 lire. S arebbero eso­ nerati da qualsiasi dazio gli ovini e i suini.

P er fronteggiare la perdita d erivante dai dazi aboliti sono proposte alcune tasse. Così dovrebbero essere tassati il gas e la luce elettrica, i cavalli, le costruzioni edilizie, le biciclette e dovrebbero ritoccarsi altre tasse e cioè quella sui tranvai e quella di esercizio e rivendita. I dazi sulle bevande e sulle carni e queste nuove tasse prom ettereb b ero al C om une 1 0 ,8 7 0 ,0 0 0 lire, cifra inferiore a quanto occorre p er far fronte ai bisogni ai quali si deve provvedere e che im ­ portano secondo la G iunta u na spesa di 1 2 ,7 0 0 ,0 0 0 e secondo la Com m issione di 1 2 ,3 0 0 ,0 0 0 . Lo sco­ perto sarebbe ad u n q u e, prendendo q uest’ultim a cifra del fabbisogno di 1 ,4 3 0 ,0 0 0 , che per L . 1 ,2 0 0 ,0 0 0 la Com m issione crede di colm are con una imposta com plem entare (tassa di fam iglia o valore locativo) ; quanto al resto, trattandosi di differenza lieve e in ­ certa dovrebbe provvedere la sovraim posta, com e è nelle consuetudini dei nostri com uni.

La C om m issione si è occupata a lungo della tassa di famiglia e di quella sul valor locativo, ne ria s ­ sum e la storia e ne calcola i gettiti possibili per Milano ; dichiara la sua preferenza per la tassa di famiglia e la vo rreb b e applicata all’agiatezza, che ec­ cede le lire trem ila di reddito all’ anno con una aliquota dell’l per cento. S icché chi fosse reputato avere un reddito di 1 0 0 ,0 0 0 lire o p iù pagherebbe 1000 lire, lim ile m assim o e che avesse un reddito di 30 0 0 lire 3 0 lire lim ite m inim o. La C om m issione ha escluso la progressività di questa nuova im posta per non ag g iungere u n ’ altra incognita a questi elementi di' incertezza, che non m ancano mai nelle previsioni p er u na nuova tassa ; non le rip u g n a a

priori una scala di percentuali, ma non la vorrebbe

applicata, se non dopo constatazioni sicure. Essa p ro ­ pone 32 classi o gradi di agiatezza e di im posta per la ripartizione e classificazione delle fam iglie con­ tribuenti, la esenzione di coloro che non hanno una agiatezza corrispondente al reddito di trem ila lire.

Q ueste le linee fondam entali del riordinam ento

tributario ideate dalla C om m issione pel com une di Milano. La trasform azione del dazio di consum o ci pare condotta con criteri accettabili. Milano d iv e r­ rebbe un com une aperto, questo è certam ente un vantaggio assai notevole. P er la riscossione del d a ­ zio sulle carni il Macello si presta assai bene ; se ci rim angono dei dubbi è per il dazio sulle bevande inquanto i dazi sui vini, i m osti, gli aceti, dovendo essere riscossi alla loro introduzione nel com une, diventa necessario u n confine finanziario che per quanto si dica che non dovrà trad u rsi in una b ar­ riera m ateriale, dovrà pure p ren d e re corpo in qualche cosa di visibile e palpabile. P rova ne sia, che si dovrebbe anche p er la riscossione dei residui dazi, sorvegliare una linea di chilom etri 3 2 ,7 6 0 ; o cc o r­ rerebbero 8 ricevitorie alla periferia del territorio com unale, 9 alle sezioni ferro v iarie; 2 4 punti di sorveglianza perm anente e 8 6 di ronda con 120 im piegati e 4 8 0 g uardie. E si noti che l’uffleio da­ ziario calcola per la nuova sorveglianza un m aggior dispendio al confronto dell’attuale di lire 1 7 0 ,0 0 0 , calcolo non accettato, è vero, dalla Com m issione, che ritiene non occo rrerà una spesa m aggiore del­ l’attuale, m a che ad ogni modo rivela il punto de­ bole del progetto.

La proposta relativa alla tassa di famiglia ci pare ottim a nel concetto, m a discutibile nei particolari di applicazione ; u na lieve progressione non può dirsi qui inopportuna, il lim ite m inim o di reddito potrebbe senza inconvenienti p ortarsi da 30 0 0 a 2 0 0 0 lire e il n u m ero delle classi andrebbe aum entato. Ma ciò che non ha fatto la C om m issione potranno farlo Consìglio com unale e Com m issione d’ accordo, perchè si tratta in sostanza di m odalità di applica­ zione da m odificare e non di principi da sostituire. Nel com plesso, però, la C om m issione ha fatto un lavoro, che m erita d’ essere raccom andato all’ a tte n ­ zione an ch e degli altri com uni italiani, perchè ha dim ostrato che è possibile sostituire al barocco e m edioevale sistem a dei dazi di consum o un o rd in a­ m ento più sem plice e razionale.

IL SALARIO MINIMO NEL BELGIO

L ’im portanza che ha acquistato nel Belgio il p a r­ tito socialista, sia nel P arlam ento che nelle a m m in i­ strazioni, si è m anifestata in q u esti ultim i mesi sp e ­ cialm ente nella questione del m inim o del salario. I socialisti, oltre la determ inazione p er legge della giornata norm ale di lavoro, che dovrebbe essere di otto ore al m assim o, hanno chiesto in passato e chiedono ora la fissazione di un m inim o di salario. E intanto, sapendo bene che u na legge generale non possono o ttenerla, fanno m olti sforzi in tutti i paesi per fare in scriv ere nei capitolati d’appalto dei com uni l’obbligo dell’assu n to re, del costruttore o del fornitore, di non pagare m eno di u n certo tanto ai loro lavoranti.

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644 L’ E C O N O M I S T A 11 ottobre 1896

p er conto ilei com une dovranno pagare quei dati salari portati dalla tariffa com unale. A nche a B ru ­ xelles la m inoranza socialista del Consiglio co m u ­ nale non ha perduto il suo tem po. A ppena insediata al palazzo com unale ha fatto presen tare dal sig. C on- ra rd y una proposta in questi term ini :

« C onsiderando che è d ’ interesse generale pel C om une che i lavoratori siano ben rim u n e ra ti, che la giornata di lavoro non sia troppo prolungata e che tu tte le m isure di igiene e di preservazione degli operai siano o sse rv a te ; considerando inoltre che il riposo settim anale è egualm ente di u rg en te necessità ; il consiglio decide che nell’ av v en ire il capitolato generale avrà fra le altre clausole: I o l’obbligo per l’in tra p re n d ito re di pagare a tutti i suoi operai un minimum di sa la rio ; 2° la lim itazione della giornata di la v o ro ; 3° l’ obbligo de! riposo settim anale, di preferenza la d o m e n ica ; 4° l’a s sic u ­ razione degli operai contro gl’infortuni ; 5° le con­ dizioni di igiene e di salu b rità, che debbono avere gli stabilim enti ; 6° le m isure di sicurezza pei la ­ voratori delle varie professioni. Il consiglio m u n i­ cipale fisserà annualm ente il minimum di salario spettante a ciascuna categoria di lavoratori. P e r la determ inazione di questo m inim o il C om une con­ sulterà le cam ere sindacali operaie e padronali. In caso di m ancato accordo o di rifiuto a con co rrere nella fissazione del salario m inim o o di inesistenza dell’una o dell’altra di quelle C am ere sindacali, sarà chiesto il p arere del Consiglio dell’industria. In nes­ su n caso il salario m inim o potrà essere inferiore a 4 franchi per giorno e la d u rata delle giornate di lavoro eccederà le IO ore. »

Ma il signor Buls, borgom astro di B ruxelles, in nom e del collegio degli scabini, propose di fare una inchiesta, rivolgendosi alle am m inistrazioni p ro v in ­ ciali e com unali, ai sindacati padronali, ai sindacati operai e m isti. Q uesta proposta fu adottata ed i risu l­ tati delle inchieste sono stati pubblicati ora dal s i­ g n o r Buls in un pregevole rapporto. E ssi si possono riassu m ere nel seguente m odo :

À ) A m m inistrazioni provinciali. — Otto p ro ­

v in c e su nove h an n o ,fa tto lavorare sotto il regim e del salario m inim o. N essuna di esse ha ricevuto lagnanze dai padroni o dagli operai ; in v eru n a provincia sono stati constatati risu ltati anorm ali, salvo nel B rabante e nella F ian d ra occidentale. D ue « D e­ putazioni perm anenti » — o rganism i corrispondenti alle nostre deputazioni provinciali — si sono r is e r ­ vate il diritto di non applicare la clausola del sa­ lario m inim o, in certe condizioni, a qualche operaio vecchio, debole o inetto, nom inativam ente designato.

B) A m m inistrazioni com unali. — I capitolati di

4 7 C om uni, aventi insiem e 1 ,4 2 5 ,0 0 0 abitanti, co n ­ tengono clausole relative al m inim o del salario, alle ore di lavoro, all’ assicurazione degli operai, ai giorni di riposo ecc. T u tti questi C om uni, ad eccezione di 9, h anno fissato essi stessi il saggio m inim o dei salari. In altri Com uni l’ in tra p re n d ito re dichiara il salario che intende pag are; l’ am m inistrazione esam ina la cosa e si riserv a di acco rd are o di rifiu tare l’ in trapresa dei lavori.

Im porta notare che 17 di questi C om uni non hanno ancora fatto eseguire alcun lavoro col regim e dei loro nuovi capito lati; essi non possono, d u n q u e, a p ­ prezzare la ripercussione che il m inim o del salario avrà sulle loro finanze.

C) S indacati padronali. — Q uasi tu tti i S in d a ­

cati si dichiarano indifferenti nell’ adozione del m i­ nim o del salario, pur costatando che anche senza applicare quel m inim o, non si sono avuti abusi. I S indacati della industria del m obilio e dei negozianti di legnam e si dichiarano contrari alla proposta Con- ra rd y , nell’ interesse degli stessi lavoratori.

I)) Sindacati operai e m isti. — T utti si dichia­

rarono partigiani della proposta socialista, e questo si può com prendere, dati gli erro ri che dom inano le m enti degli operai in m ateria di salari e la in­ fluenza che esercitano i capi del m ovim ento operaio. L ’ inchiesta, lo riconoscono fautori e avversari della determ inazione del salario m inim o, è stata con­ dotta nel m odo più im parziale ; essa però non è riu ­ scita a g ettare m olta luce sulla questione e il r a p ­ porto del sig. Buls, uno dei capi più em inenti del partito liberale belga, conclude recisam ente pel ri­ getto della proposta dei socialisti. L ’esperienza ten­ tata dai Com uni, che hanno accolta questa riform a, non è d u rata sufficientem ente, perchè si possa ap ­ prezzarla al suo giusto v alore e se l’adozione del salario m inim o non ha introdotto notevoli cam bia­ m enti, nè quanto alla condizione degli operai, nè quanto all’equilibrio delle finanze provinciali o co­ m unali, è che il m inim o adottato rappresentava il salario m edio pagato nella reg io n e ; gli operai hanno continuato, con la clausola del m inim o, a ricevere il salario che ottenevano prim a di essa. L ’ inchiesta dim ostra se mai - ed era il punto capitale contro­ v erso - che in nessun luogo gl’ intraprenditori hanno prelevato sui salari degli operai i ribassi che offrono nelle aggiudicazioni pubbliche. Se gli operai otten­ gono il m inim o del salario, tem e il sig. Buls che essi non si accontentino più ben presto del sa­ lario m edio della regione e che tentino di ottenere un aum ento artificiale dei salari, funesto per l’ in­ d ustria. L ’egregio m agistrato di B ruxelles accettò quindi le conclusioni o r non è m olto adottate dal Consiglio su p erio re del lavoro, co n trarie alla inser­ zione della clausola del m inim o del salario nei ca­ pitolati e chiedenti invece alcuni provvedim enti c a u ­ telari in m ateria di ribassi accordati dagli in tra­ prenditori.

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11 ottobre 1890 L’ E C O N O M I S T A 645

LE CONCLUSIONI

DEL

Memorandum

DEI SOCIALISTI SICILIANI

Dopo avere en u m erale e m otivate le loro richieste, gli autori del Memorandum ') ribadiscono com e con­ clusione u n loro asserto, già espresso qua e là per incidenza : ossia che quando, all’ approssim arsi di una crisi, la borghesia cerca di riv ersare sul lavoratore tutte le conseguenze di essa, non solo fa cosa c ru ­ dele, g eneratrice d ’ im m ensi dolori, ma fa anche cosa inutile, anzi dannosa ai suoi interessi, ritardando la soluzione naturale della crisi.

Siffatta afferm azione, secondo noi, escirebbe dal vero, se pretendesse rap p resen tare una regola u n i­ versale asso lu ta; m entre anzi i contrasti fra gli in ­ dividui e anche fra le classi, sono condizioni in d i­ spensabili, affinchè la società um ana segua la via del progresso, senza c o rrere a precipizio ; così com e per la corsa regolare d’ un treno ferroviario l’ azione m oderatrice dei freni non è m eno necessaria di quella im pellente della locom otiva. P er altro, in ciò che concerne la Sicilia d’ oggi, possiam o ingannarci anche noi, m a diciam o schietto il parer nostro, l’afferm a­ zione dei socialisti corrisponde al vero. Ivi, per con­ tinuare il paragone, l’ equilibrio tra le sue forze non fu m antenuto: la locom otiva, sia pure, non era troppo ben costruita e guidata ; ma i freni vennero stretti troppo, ed accaddero scosse ed u rti e scoppi m icidiali.

Nota il Memorandum che se a tem po opportuno si fosse perm essa la tranquilla organizzazione dei contadini e dei solfatari, in guisa che i loro soda­ lizi potessero trattare com e un corpo solo coi p ro ­ prietari e cogli esercenti, la soluzione della crisi si sarebbe accelerata, e si sarebbe fatto a quest’ ora ciò che ancora non fu fatto.

« L ’avere im pedita l’ organizzazione dei lavoratori e com pressa la loro resistenza, isolandoli ed offren­ doli im potenti all’ingordigia ignorante degli a c c a ­ parratori del lavoro, li condusse ad un punto, in cui il bisogno di organizzarsi divenne im pulsivo, violento, irresistibile. Gli argini allora si ru p p ero e le orga­ nizzazioni sorsero im provvisam ente. N acquero i fasci. Ma quelle organizzazioni, affrettate e in ritardo, hanno

avuto carattere nevrotico e impaziente; ebbero bi­

sogno di o tte n er presto quello che avreb b ero potuto ottenere lentamente, per gradi e con una resistenza meno tum u ltu aria e più cosciente. A llora destarono speranze ard en ti e paure fredde, e le u ne e le altre ci condussero alle prim e m anifestazioni della rivolta. Ad ostacolarne il nascere, violando la carta costi­ tuzionale, non si è guadagnato du n q u e altro che questo: si sono rese pericolose. »

Noi abbiam o sem pre opinato che si ebbe torto, sotto il m inistero C rispi, di sciogliere violentem ente tante associazioni di lavoratori, m olte delle quali pagarono la pena di alcune esorbitanze com m esse da certe altre, m entre dal canto loro non se ne erano rese colpevoli. Ma anche chi su ciò dissentisse, dovrà per lo m eno am m ettere che una politica più tolle­ rante e più liberale abbia a seguirsi da ora in poi, anche perchè i socialisti siciliani, nella loro più a u ­ torevole rappresentanza, danno a conoscere d’ avere assai guadagnato in m aturità, ossia in quella tem p e­ ranza di m odi e di m etodi, che non perm ette più

‘) Vedi i n u m e ri p re c e d e n ti d ell’ Economista.

ad alcuno di considerarli, fuori della legge. D alle frasi che abbiam o poc’ anzi sottolineate, e da quelle che v errem o sottolineando fra breve, em erge com e gli autori del Memorandum, pu r scusando colle n e­ cessità del m om ento la inesperienza e le intem pe- 'ran z e dei loro correligionari nel periodo dei F asci, non le lodino per nu lla, riconoscano ciò che hanno di rip u g n an te, di dannoso, se non altro di inefficace e si prefiggano di pred icare altri sistem i.

Dicono infatti al C om m issario C iv ile : « Noi vi dom andiam o di dar corso lento e naturale all’azione

di tutti gli elementi sociali. Lasciateli associare, la­

sciateli organizzare questi lavoratori. Certo, si orga­ nizzeranno secondo i loro interessi e quindi in classe — nelle società non possono aversi che aggregati

di forze omogenee — e nasceranno leghe di re si­

stenza e associazioni politiche di lavoratori. Ma na­ sceranno all’aperto, alla luce del sole, e svolgeranno l’ azione loro sotto gli occhi di lutti e faranno le loro conquiste lentamente, senza disordini, e in pro­ porzione della acquistata coscienza politica e delle trasform azioni econom iche, che lo sviluppo della bo r­ ghesia va determ inando.

È per aver sentito di buon’ ora questa necessità, che l’ Inghilterra non soffre rivolte sanguinose, ed è anche per questo che è tanto più civile di noi. Sta in voi, non di elim inare la lotta di classe, da cui voi come noi, siamo egualmente dominati, ma di sviare gli oppressi dalla lotta a sbalzi, disor­

dinata e selvaggia, indirizzandoli a u n 'a ltra feconda

e civile; ed è in nom e della civiltà, dell’ um anità,

dell’ interesse di tutte le classi, dom inanti e dom i­

nate, che vi dom andiam o di farlo. »

Con queste parole il Memorandum ha term ine. Ma, poiché abbiam o orm ai tanto largheggiato in ci­ tazioni testuali, non ci sappiam o astenere dal farne alcune altre, spigolando qua e là, per porre ancora in rilievo alcune sue caratteristich e, le quali ci hanno determ inati ad in tra p re n d ern e una così lunga analisi.

La tem peranza non è soltanto nella form a, ma anche - insistiam o su questo punto - nei concetti e nel m etodo; non sim ulata p e r artifizio, bensì, se la nostra non sia ingenua cecità, sincera perchè co­ sciente e deliberata. G iudichino i lettori.

« Noi non vi chiederem o cose im possibili, nè l’a t­ tuazione definitiva di quel nuovo ordinam ento sociale, che sta in cima ai nostri ideali, e da cui anche noi

ci sentiamo lontani. L e nostre pretese non sono sm o ­

date. A bbiam o appreso da un g ran m aestro che il m ovim ento sociale deve attra v e rsa re tutte le sue fasi, e che queste fasi non potranno essere ne sensibil­

mente affrettate, ni,sensibilmente ritardate dagli altri.

In fondo noi, che presum iam o di avere scoperta la pista del m ovim ento sociale, non chiediam o se non che si argini il suo corso e si sbarazzi il terren o , dove si svolge, dagli ostacoli che vi hanno collocati, e che, pur non infrenando il suo corso, riescono ?

renderlo torm entato. E d’ altra parte sappiamo ren­

derci conto del diverso punto di vista, dal quale noi e voi guardiamo la questione sociale. Noi so­

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640 L’ E C O N O M I S T A 11 ottobre 1896

si m anifesti in aperto dissidio e turbi la quiete e l’ o rd in e. La spinta alla nostra azione è data dalla ingiustizia sociale, alla vostra dalla m inaccia che da questa ingiustizia scaturisce contro ciò che voi ere dete l’ ordine. — Ma in qualche cosa il nostro d i­ verso punto di vista perm ette di accorciarci con voi

e fare del cammino insieme, poiché l’ ordine è stato

turbato e non per opera di facinorosi. O rm ai siamo arrivati a un punto, in cui tutte le m enti possono notare che in Sicilia non esiste più una ragionevole

corrispondenza tra gli ordinamenti politici e i rap­ porti sociali, tra i bisogni e la legislazione, tra il paese e i suoi governanti. »

E il Memorandum è dettato non da odio, m a da am or della pace, se parlando dei patti agrari da sta­ bilirsi dai probiviri, si esprim e co sì:

« Essi m etterebbero la pace nell’ anim o del con­ tadino, che non avrebbe più m otivo di vedere nel padrone un nem ico, un odioso schiavista, ma sem ­ plicem ente un contraente, a uguali condizioni, risp et­ toso dei suoi e degli altrui d iritti. Questi patti affie­ volirebbero d ’ assai quell’ odio di classe, che nelle nostre cam pagne è sentito, e che si accum ula da tutto un secolo. »

E finalm ente, in uno scritto, che concerne soltanto la Sicilia, non u n ’om bra di chauvinisme altera nei suoi autori la esatta nozione e la schietta d ic h iara­ zione della inferiorità in cui giacciono, rispetto ad altri paesi, le plebi ru ra li della loro isola. V alga questa citazione, che sarà l’ultim a : « N ell’interno d el­ l’isola i rapporti tra proprietari e contadini non sono dissim ili da quelli che erano al principio del secolo. 1’ ag ricoltura è la stessa ; gli scam bi nella m aggior parte dei casi si com piono com e una volta senza m oneta e per baratto ; la vita è vissuta, com e una volta, non so cialm en te; il contadino all’ epoca del raccolto, se ci riesce, fa la provvista e vive tutto P anno senza legam i, indipendente, quasi fuori del consorzio um ano. L ’arresto di sviluppo econom ico ha natu ralm en te portato anche l’a rresto di sviluppo m o­ rale e intellettuale. Il ca rattere, educatosi a una vita isolata e indipendente, è rim asto fiero, ma poco so­ cievole, la cultura bassissim a. L ’aspetto g en e rale del­ l’isola è ora quello che era un secolo addietro, e i progressi delle a ltre regioni d’Italia hanno reso più evidente e più duro il suo distacco dal secolo nel quale viviam o. »

Ma é tem po di conchiudere.

I socialisti siciliani non sdottoreggiano da d o ttri­ nari nei congressi in tern azio n ali; pensano e scrivono e operano in prò della regione a cui appartengono. Q uesto senso pratico, che m anca per lo più ai loro correligionari, m erita già un prim o contraccam bio di stim a. Le loro richieste sono tu tte m otivate. Non sono però tutte giuste, nè sem pre m otivate bene. Chi ci abbia seguiti in questa serie di articoli sul loro

Memorandum, ha visto che ne abbiam o recisam ente

com battuta una buona m età. All’altra m età ci è parso doveroso dare il nostro, sia pu r debole, appoggio. C om ­ prende, se vogliam o, quelle che non h an n o 'c a ra tte re propriam ente socialistico; ma l’averle presentate non toglie benem erenza ai loro propugnatori. S e la no ­ stra voce potesse giungere fino ad essi, direm m o lo ro : poiché nel vostro scritto avete saviam ente r i ­ conosciuta l’im possibilità che il vostro sistem a di le ­ gislazione e di governo abbia ai tempi nostri appli­ cazione intera, sappiate anche rinunziare a quelle tra le vostre richieste che trov ereb b ero più fieri con­

trasti presso altri partiti, presso talune classi sociali. C ontentatevi di quei provvedim enti, pur da voi re­ clam ati, che non vi potrebbero v en ir negati senza ingiustizia e senza vera insipienza. E ssi non sono pochi, e anche da soli possono forse avere più be­ nefica efficacia che voi stessi non ve ne riprom et­ tiate, poiché, nel bene com e nel male, da cosa nasce cosa, e i buoni germ i non di rado producono ina­ spettati frutti.

Ma in q u alunque caso dovrem o dire, d’altra parte, non tanto al Com m issario Civile e a! G overno, quanto a quelle classi dirigenti della Sicilia che han pur m oltissim i torti da rip arare, m olle colpe d’ egoismo, d’ignoranza e di indolenza da espiare : Non siale da m eno di quei socialisti, che hanno dato prova di vo; lere in a u g u rare tempi nuovi con una m igliore ed u ­ cazione di sé stessi. M utate in meglio anzitutto i vo­ stri costum i, e per una pacificazione durevole del­ l’isola prestatevi alle più ragionevoli ed eque tra le riform e legislative e am m inistrative ed econom iche, che le classi m eno fortunate vanno invocando. D i­ versam ente, altre non giuste nè provvide ve ne po­ trebbero, quando che sia, v enire non più chieste, ma strappale, le quali forse poi precipiterebbero a ro ­ vina anche i loro autori, m a prim a voi e senza forse.

I TRATTATI ITALO-TÜMNI

Trattato di commercio e di navigazione.

Art. 1. — Fra l ’Italia e la Tunisia vi sarà recipro- mente piena ed intera libertà di commercio e di na­ vigazione.

Art. 2. — Le navi italiane e tunisine con i loro carichi avranno rispettivamente libero accesso in tutti i porti, riviere od altri luoghi della Tunisia e d’Italia, l’accesso dei quali è attualmente permesso o potrà es­ serlo in avvenire alle navi di una terza Potenza, e non saranno soggetti a diritti di tonnellaggio, di faro, di porto, di piloto, sanitari od altri, più elevati di quelli che sarebbero imposti nelle condizioni medesime a navi nazionali francesi.

Art. 3. — Le navi italiane, entrando in un porto della Tunisia e reciprocamente le navi tunisine entrando in un porto d’Italia e non volendo sbarcare che una parte-dei loro carico potranno, conformandosi alle leggi ed ai re­ golamenti dei rispettivi paesi, conservare al loro bordo la parte del carico destinato ad un altro porto, sia dello stesso paese, sia d'un altro, e riesportarlo, senza essere costrette a pagare per quest’ ultima parte del loro carico alcun diritto di dogana, nè diritti diversi o più elevati di quelli che sarebbero prelevati in simile caso sui bastimenti nazionali o francesi.

S’ intende pure che le stesse navi potranno comin­ ciare il loro carico in un porto e continuarlo in uno o diversi altri porti dello stesso paese o completarvelo, senza esser costretti a pagare altre tasse che quelle alle quali sono sottoposti i bastimenti nazionali o francesi.

Art. 4. — Saranno affatto esenti da diritti di ton­ nellaggio e di spedizione nei porti d’Italia e della Tu­ nisia le navi tunisine ed italiane:

1. Che entrando per un istante riusciranno subito. 2. Che passando da uno dei porti dei due paesi in uno o parecchi altri porti del medesimo paese, sia per sbarcarvi intieramente od in parte il loro carico, sia per imbarcarlo o completarlo, giustificheranno l’adem- pimento precedente dei suddetti diritti.

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L’ E C O N O M I S T A 647 11 ottobre 1896

In caso di arresto forzato non si considereranno quali operazioni commerciali lo scarico ed il rincarica- mento delle mercanzie reso necessario dalla riparazione della nave, ¡^trasbordo sopra un’ altra nave nel caso che la prima non si trovi più nella possibilità di na­ vigare, le compere necessarie al vitto degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate quando l’ ammi­ nistrazione delle dogane ne abbia dato l’autorizzazione e tali mercanzie non siano destinate al consumo interno.

Art. 5. — La nazionalità delle navi sarà riconosciuta da una parte e dall’ altra conformemente alle leggi ed ai regolamenti particolari a ciascun paese per mezzo di titoli e patenti rilasciate dalle autorità competenti ai capitani, patroni e battellieri.

Art. 6. — Le mercanzie di qualunque natura che saranno importate nei porti di uno dei due paesi o che ne saranno esportate dalle navi dell’altro, non an­ dranno soggette ad altri diritti e formalità di entrata 0 di uscita, diversi da quelli che sarebbero imposti a mercanzie importate o esportate da navi nazionali o francesi Esse godranno sotto l’una o 1’ altra bandiera di qualunque premio, bonifica, restituzione di diritti e altri favori, che sarebbero accordati nei paesi rispet­ tivi alle stesse mercanzie o esportate sotto qualunque bandiera.

Art. 7. — Per l’esercizio del cabotaggio gl’italiani ed 1 tunisini saranno rispettivamente trattati come i na­ zionali ed i francesi in Tunisia e come i nazionali in Italia.

Per ciò che riguarda la pesca gl’italiani saranno tra t­ tati in Tunisia come i nazionali e come i francesi ed i tunisini godranno in Italia dei diritti e dei vantaggi accordati ai sudditi delle Potenze estere dalla legisla­ zione vigente nel Regno.

Art. 8. — Le mercanzie di qualunque natura, pro­ dotto dell’industria o del suolo d’Italia o della Tunisia, le quali possono o potranno esser legalmente importate in Tunisia od in Italia, allorché saranno importate nei due paesi suddetti, non andranno soggette ad alcun diritto di entrata diverso o più elevato di quello che dovrebbero pagare identiche mercanzie, prodotti della nazione più favorita.

Le mercanzie di qualunque natura, prodotto dell’in­ dustria o del suolo d’ Italia o della Tunisia, le quali possono o potranno essere legalmente esportate dalla Tunisia o dall’ Italia non andranno soggette, allorché saranno esportate dai due paesi suddetti ad alcun di­ ritto di uscita diverso o più elevato di quello che do­ vrebbero pagare identiche mercanzie, prodotti della nazione più favorita.

In generale, per tutto quel che riguarda T importa-, zione, T esportazione, la riesportazione, il transito, il magazzinaggio, la custodia, i premi d’ importazione e d’esportazione, i rimborsi di diritti, le ammissioni tem­ poranee, i diritti locali, la senseria, le tariffe e forma­ lità doganali ed i campioni, l’Italia in Tunisia e la Tu­ nisia in Italia godranno del trattamento della nazione più favorita. S’ intende bene d’ altronde che il tratta­ mento di nazione, più favorita, il cui godimento è as­ sicurato all’Italia, non le dà diritto al regime doganale, che potrebbe essere istituito fra la Tunisia e la Fran­ cia, ma solamente ai vantaggi di qualsiasi natura che, nelle materie enumerate al paragrafo precedente sareb­ bero concesse ad una terza Potenza qualunque.

Art. 9. — Nel caso che la tariffa attuale del 10 per cento d’ entrata sui vini e dell’ 8 per cento sugli altri articoli venisse ad essere soppressa in Tunisia, il nuovo diritto non potrà essere più elevato di quello iscritto, pel medesimo articolo, nella tariffa minima francese, eccezione fatta per i prodotti considerati ai numeri 88 e 110 della suddetta tariffa minima.

Art. 10. — Le proibizioni o restrizioni di entrata, di uscita, di transito, che fossero giudicate necessarie per motivi sanitari o di pubblica sicurezza, od ancora per impedire la propagazione di epizoozie o la distru­ zione dei ricolti potranno esser decretate in Italia ed

in Tunisia relativamente a qualunque mercanzia in provenienza o a destinazione per T uno o per 1’ altro paese.

Art. 11. — Le mercanzie di qualunque natura ori­ ginarie d’Italia ed importate in Tunisia non potranno essere assoggettate a balzelli, diritti di consumo interno, o dazi diversi o più elevati di quelli che gravano o graveranno le identiche mercanzie di origine tunisina. Ugualmente, le mercanzie di qualunque natura ori­ ginarie della Tunisia ed importate in Italia non potranno essere assoggettate a balzelli, diritti di consumo, interno o dazi diversi o più elevati di quelli che gravano o graveranno le identiche mercanzie di origine italiana.

Art. 12. — La presente Convenzione resterà in vi­ gore sino al 1° ottobre 1905. Nel caso in cui una delle P arti contraenti non avesse notificato dodici mesi in­ nanzi la suddetta data la propria intenzione di farne cessare gli effetti, rimarrà obbligatoria fino allo spirare d’un anno dal giorno, nel quale l’una o T altra l’avrà denunciata.

Art. 13. — La presente Convenzione sarà sottoposta all’approvazione del Parlamento italiano ; sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate a Parigi nello spazio di tre mesi a datare della sua firma, o più tosto, se possibile, andrà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

II.

Convenzione per i diritti personali degl’ italiani in Tunisia (d ’établissement) e consolare.

Art. 1. — Gl’Italiani in Tunisia ed i tunisini in Italia saranno ricevuti e trattati riguardo alle loro persone ed ai loro beni nel modo stesso dei nazionali e dei francesi; godranno dei medesimi diritti e privilegi sot­ toponendosi alle condizioni, contribuzioni ed altri ca­ richi imposti ai suddetti nazionali ed ai francesi. Sa­ ranno tuttavia esenti, nell’altro paese, dal servizio mi­ litare obbligatorio tanto nell’esercito di terra che nella marina, come da ogni contribuzione in denaro od in natura che venisse imposta per l’esenzione dal servizio militare.

Art. 2. — Gl’Italiani in Tunisia ed i tunisini in Italia, senza condizioni o restrizioni diverse da quelle risul­ tanti dalle leggi dal proprio paese saranno ammessi a godere i medesimi diritti lei nazionali e dei francesi.

Per conseguenza essi potranno liberamente viaggiare, soggiornare, stabilirsi, dove crederanno conveniente, acquistare e possedere qualsiasi specie di beni mobili ed immobili, esercitare il commercio cosi all’ ingrosso che al minuto, praticare ogni sorta di arti, di profes­ sioni, d’industrie, locare ed occupare case, magazzini, botteghe, aprire fabbriche e manifatture, effettuare tra ­ sporti di marcanzie e di denaro, ricevere depositi tanto dall’ interno che dall’estero, fare i propri affari essi stessi e presentare alla dogana le proprie dichiarazioni oppure impiegare a tale scopo chiunque a loro piaccia sotto il nome di mandatario, d’agente, d’interpetre, di consegnatario od altro, compiere gli stessi uffici per conto di terzi, qualunque sia la nazionalità di questi ultimi, fissare a quanto lor piaccia il prezzo delle mer­ canzie ch’essi abbiano l’intenzione di vendere o di com­ prare; tutto ciò, osservando le condizioni imposte dalle leggi del paese.

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048 L’ E C O N O M I S T A l i ottobre 1896 fra di loro, sia con persone di diversa nazionalità,

purché lo scopo che si propongono sia legittimo e si sottopongano alle leggi del paese.

Art. 4. — Gl’italiani e i tunisini potranno disporre a loro volontà per mezzo di donazioni, véndite, scambi, testamenti o in qualunque altro modo, di tutti i beni mobili od immobili che possedessero nei rispettivi ter­ ritori e ritirare integralmente i loro beni o capitali dal paese. Essi potranno ugualmente prender possesso e disporre senza impedimento dei beni mobili od immobili che spettassero loro in virtù di una legge o di un te ­ stamento nei medesimi territori; ed i suddetti proprie­ tari, eredi o legatari non saranno tenuti al pagamento di diritti di permuta o di successione diversi o più elevati di quelli che sarebbero imposti in casi simili ai nazionali od ai non nazionali che godessero di un re­ gime ancor più favorevole.

Art. 5. — Per essere ammessi a stare in giudizio, i tunisini in Italia e gli italiani in Tunisia, non saranno tenuti da una parte e dall'altra che alle condizioni e formalità stabilite per gli stessi nazionali o per i non nazionali, che godessero di un regime anche più favo­ revole. Saranno dispensati di pieno diritto da qualunque cauzione o deposito che, sotto qualsivoglia denomina­ zione, si possa esigere dagli stranieri ricorrenti in giudizio contro i nazionali dalla legislazione del paese ove l’azione giudiziaria è introdotta.

Art. 6. — Gl’italiani godranno in Tunisia ed i tu ­ nisini in Italia del beneficio del patrocinio giudiziario, come i nazionali stessi ed i francesi, conformandosi alla legge del paese, nel quale il patrocinio sarà re­ clamato.

In ogni caso il certificato d’indigenza deve essere rilasciato allo straniero che domanda tale patrocinio dalle autorità della sua residenza abituale. Se l’italiano indigente non risiede in Francia od in Tunisia, il cer­ tificato d’indigenza sarà vistato dall’ agente diplomatico, che rapprenta il paese dove il certificato deve essere prodotto. Quando lo straniero risiede nel paese ove si fa la domanda, si potranno inoltre domandare infor­ mazioni all’autorità consolare dalla quale dipende.

Art. 7. — Gl’italiani in Tunisia sono sottoposti sol­ tanto alla giurisprudenza francese. Tuttavia, in materia d’immobili, a meno che essi siano debitamente regi­ strati o che tutte le parti in causa siano personalmente giudicabili dai tribunali francesi, sarà sentenziato dai tribunali tunisini e in ultimo appello da S. A. il Bey.

Le citazioni dinanzi ad un tribunale tunisino destinate ad un italiano saranno trasmesse, per mez^o e per ordine del console italiano, il quale sarà chiamato, sotto pena di nullità di giudizio, ad assistere ai dibat­ timenti od farvisi rappresentare. Le sentenze emanate in materia immobiliare dal tribunale tunisino com­ petente contro un italiano saranno messe in esecuzione dalle autorità giudiziarie francesi.

Art. 8. — Le due parti contraenti s’impegnano a far rimettere le notifiche ed a far eseguire gli atti d’istrut­ toria domandati in materia civile e commerciale, sinché le leggi del paese non vi si oppongano.

I due governi accetteranno reciprocamente gli atti tradotti in francése e s’incaricheranno di farli tradurre nella lingua del paese nel caso che le loro leggi giu­ diziarie proibiscano la notifica di un atto in lingua straniera.

Art. 9. — Le notifiche saranno rimesse senza spesa per lo Stato che le richiede nelle condizioni seguenti :

Le notifiche di qualunque specie, cioè le citazioni, partecipazioni, intimazioni od altri atti di procedura fatti in Italia od in Tunisia e destinate a persone domi­ ciliate in Italia od in Tunisia saranno indirizzate diret­ tamente dal Governo italiano o francese all’agente di­ plomatico o consolare più prossimo all’autorità inca­ ricata di farle rimettere ai destinatari. L’ agente diplomatico o consolare le trasmetterà a tale autorità, la quale gli rimetterà alla sua volta le ricevute rilascia­ tele dalle persone alle quali gli atti saranno stati rimessi.

Art. 10. — Gli atti d’istruttoria accordati dai tri­ bunali italiani in Italia e francesi in Tunisia in materia civile e commerciale sono domandati in via diplomatica ed eseguiti d’ufficio per cura dei magistrati del pubblico ministero, senza spese di bollo.

Tale disposizione non ha per effetto d’ impedire ai due Governi di reclamare rispettivamente il rimborso delle somme ch’esse possono trovarsi nella necessità di antistare per l’esecuzione degli atti di istruttoria accordati in materia civile o commerciale, come le spese di perizie, di esami medici, di accessi sul luogo, avvisi, indennità dovute ai testimoni, diritti di usciere

Art. IL — Le sentenze e dispositivi in materia civile pronunciati in Italia dai tribunali italiani e debitamente legalizzati avranno in Tunisia, e quelli pronunciati in Tunisia dai tribunali francesi e debitamente legalizzati avranno in Italia, quando saranno passati in giudicato, lo stesso valore che le sentenze ed i dispositivi emanati dai tribunali del paese. Nondimeno le suddette sentenze e disposizioni non potranno essere poste in esecuzione, se non dopo che il tribunale competente del paese, ove questa esecuzione deve aver effetto, li avrà di­ chiarati eseguibili dopo un giudizio pronunciato in forma sommaria e nel quale si sarà constatato che furono emanati da una autorità giudiziaria competente, le parti debitamente citate e regolarmente rappresentate, o legalmente dichiarate contumaci, e che tali sentenze e dispositivi non contengano nessuna disposizione con­ traria all’ordine pubblico ed al diritto pubblico dello Stato.

Art. 12. — Le due parti contraenti si trasmetteranno reciprocamente copia debitamente legalizzata degli atti redatti in Italia ed in Tunisia dagli ufficiali dello stato civile e concernenti i tunisini e gli italiani.

Tale comunicazione avrà luogo ogni sei mesi in via diplomatica, senza spese e nella forma usata in ciascun paese.

S’intende nel modo più espresso che il rilascio o T accettazione dei detti documenti non ha per effetto di pregiudicare nè le questioni di nazionalità nè quelle che potrebbero sollevarsi a proposito della validità dei matrimoni.

Art. 13. — Saranno considerati sudditi italiani in Tunisia e sudditi tunisini in Italia coloro che avranno comprovato secondo le leggi dei loro paesi la nazio­ nalità italiana o tunisina.

Art. 14. —- Il governo italiano avrà facoltà di sta­ bilire consoli generali, consoli, vice-consoli, agenti consolari nei porti, città e località della Tunisia ove sarà permesso ad una terza Potenza di stabilirne.

\ ' exequátur, necessario al libero esercizio in Tunisia

delle funzioni consolari degli agenti italiani sarà loro concesso senza spesa, e sulla produzione del suddetto

exequátur l’autorità superiore del luogo di loro resi­

denza prenderà immediatamente le misure necessarie perchè essi possano compiere i doveri della loro carica e siano ammessi al godimento delle esenzioni, prero­ gative, immunità, onori e privilegi che sono ad essa relativi. ■

I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari della Repubblica francese in Italia sono in­ caricati della protezione dei tunisini e dei loro interessi. Essi godono a tale effetto di pieno diritto delle esen­ zioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che le Convenzioni consolari concluse fra i governi francese ed italiano loro assicurano in Italia per la protezione dei francesi e dei loro interessi.

Art. 15. — I consoli generali, consoli vice-consoli, e agenti consolari italiani inviati, cioè cittadini italiani, non esercitanti commercio od industria, nè altra profes­ sione all’ infuori delle funzioni consolari, sono esenti in Tunisia dagli alloggi militari, dalle contribuzioni di guerra e da.quelle dirette imposte dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e la riscossione delle quali si fa per ruoli nominali.

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11 ottobre 1896 L’ E C O N O M I S T A

649 teresse in Tunisia saranno sottoposti a tutte le tasse,

carichi, imposte, che debbono pagare gli abitanti del paese come proprietari di fondi o capitali. Godranno d immunità personale, non potranno essere arrestati nè imprigionati, se non per gli atti ed i fatti che la legislazione francese qualifica delittuosi e punisce come tali.

I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti con­ solari italiani potranno porre sopra la porta esterna della casa consolare, lo stemma italiano con l’iscrizione

Consolato generale, Consolato, Vice-consolato o Agenzia consolare italiana. Potranno pure esporre la bandiera

italiana nella casa suddetta nei giorni di pubbliche solennità e nelle altre occasioni d’uso, ma s’ intende bene che questi simboli esterni non potranno mai in­ terpretarsi come costituenti un diritto d’asilo, ma ser­ viranno sopratutto ad indicare agli italiani la residenza consolare. I detti agenti consolari potranno pure in­ nalzare bandiera italiana sul battello cb’essi montassero nel porto per l’esercizio delle loro funzioni.

Art. 16. — I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari inviati, non potranno in Tunisia ricevere intimo di testimoni innanzi ai tribunali. Quando la giustizia locale avesse bisogno di raccogliere da essi qualche dichiarazione giuridica, dovrà trasportarsi al loro domicilio per ricevere oralmente o delegare a questo effetto un funzionario competente, o domandarla loro per iscritto.

Art. 17. — In caso d’impedimento, di assenza o di morte dei consoli generali, consoli, vice consoli o agenti consolari italiani in Tunisia gli allievi consoli, cancellieri, o segretari, che sono stati presentati ante­ riormente nelle loro qualità rispettive saranno ammessi di pieno^ diritto ad esercitare per interim le funzioni consolari. Le autorità locali dovranno prestar loro as­ sistenza e protezione ed assicurar loro durante la loro gestione interinale il godimento di tutti i diritti ed im­ munità riconosciuti ai titolari.

Art. 18. — Gli archivi consolari degli agenti italiani in Tunisia saranno sempre inviolabili, le autorità locali non potranno sotto alcun pretesto visitare o impadronirsi delle carte che ne fanno parte.

Tali carte devono essere sempre completamente se­ parate dai libri e dalle carte relative al commercio ed all’industria che potrebbero esercitare detti agenti consolari.

Art. 19. — I consoli generali ed i consoli italiani inviati, potranno in Tunisia nominare agenti consolari nei porti e città della loro circoscrizione consolare, salva T approvazione del governo territoriale. Questi agenti, potranno esser scelti indistintamente fra gli italiani come fra i francesi e gli stranieri e saranno muniti di bre­ vetto rilasciato dal console ohe li avrà nominati e sotto gli ordini del quale devono esser posti. Essi godranno dei privilegi ed immunità stipulate nella presente con­ venzione per gli agenti italiani non inviati.

Art. 20. — I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari italiani in Tunisia potranno indiriz­ zarsi alle autorità della loro circoscrizione per prote­ stare contro qualunque infrazione ai trattati od alle Convenzioni esistenti fra i due paesi e contro qualunque abuso, pel quale avessero a lagnarsi i loro connazionali. Se i loro reclami non fossero accolti dalle sunnominate autorità, essi potranno ricorrere, mancando un agente diplomatico del loro paese, al governo del paese ove risiedono.

Art. 21. — I consoli generali e consoli e i loro can­ cellieri come pure i vice-consoli e agenti consolari d’Italia in Tunisia avranno il diritto di ricevere sia nella loro cancelleria, sia a domicilio delle parti, sia a bordo delle navi della propria nazione le dichiarazioni che possono avere loro a fare ¡ capitani, i marinai, i passeggieri, i negozianti, tutte le persone dipendenti dalla giurisdizione del loro paese. Sono altresì autoriz­ zati a ricevere in qualità di notari le disposizioni testa­ mentarie dei loro connazionali.

I suddetti consoli ed agenti hanno il diritto di rice­ vere qualunque atto notarile destinato ad essere eseguito in Italia e stipulato sia fra i loro connazionali soltanto, sia fra uno o parecchi loro connazionali e persone re­ sidenti in Tunisia. Essi possono anche ricevere gli atti nei quali soltanto tunisini e francesi residenti in Tunisia sono stipulanti, allorché tali atti contengono Conven­ zioni relative a beni situati o ad affari da trattarsi in Italia.

Gli agenti consolari francesi in Italia avranno da parte loro tutti i diritti più sopra specificati riguardo ai ca­ pitani, marinai e passeggieri tunisini e per gli atti da stipularsi in Italia nell’ interesso dei sudditi tunisini che vi risiedono o contenenti clausole relative a beni ri­ guardanti affari da trattarsi in Tunisia.

(Continua)

Rivista Economica

L a s itu a z io n e d e ll'in d u s tr ia m in e r a r ia e H b ila n c io d e l 1 8 9 5 a l T ra n s v a a l.Le fin a n z e d e lla G e r­

m ania.I l com m ercio d e lla S pagna. — / / r is p a r ­

m io p re s s o le C asse p o s ta li.

La situazione dell’industria mineraria e il bi­ lancio del 1895 al Transvaal. — La situazione

dell’ industria delle m iniere d ’ oro, non presenta sensibili variazioni. È vero che nel mese di agosto la produzione com plessiva ascese a o n d e 21 2 ,4 2 8 di oro contro 2 0 3 ,3 7 3 nel mese corrispondente del- l’ anno scorso, ma esam inando questa cifra con a t­ tenzione, si trova che essa è m eno so ddisfacente in rea ltà, che in apparenza. Infatti la produzione delle m iniere esistenti l’anno scorso è in sensibile dim i­ nuzione con quella che si ebbe nell’ ultim o anno, e l’aum ento avvenuto nella produzione si deve in parte alle nuove m iniere, la cui escavazione è com inciata nel 1896.

Q ueste m iniere, che non erano in esercizio nel 1893, sono le seguenti, cioè: Bonanza che nell’ago­ sto p. p. produsse 3 ,8 0 3 o n d e d’ oro ; Comet 3 ,4 0 2 o n d e ; Geldenhens Deep 3 ,2 1 0 ; Modderfontein 313 6 e Roodepoort Deep 2,366 o n d e . In tutto queste cinque nuove m iniere produssero 17,931 o n d e , la qual cifra detratta dalla produzione com plessiva avuta nell’agosto, che fu di o n d e 2 1 2 ,4 2 8 , resta una resa di i 9 4 ,4 9 7 o n d e, inferiore cioè di o n d e 9 ,0 7 9 a quella dell’agosto del 1893. E la differenza sarebbe anche p iù rilevante, se si tenesse conto di questo fatto, cio è: che fra le o n d e denunziate vi è una più forte proporzione, che per l’addietro, di cianurazione. E questa circostanza porta una sensibile differenza nel prezzo, giacché Toro ottenuto col trattam ento della cianurazione non vale che da 73 a 80 franchi l’oncia,

m entre quello proveniente dall’am algam a vale 9 1 . P rem essi questi brevi cenni sulla situazione della industria m ineraria al T ransvaal passerem o a rias­ sum ere il bilancio di previsione dello S tato per il 1897.

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650 L’ E C O N O M I S T A 11 ottobre 1896

line 5 8 ,8 7 2 ; l'in te re sse sulle azioni delle ferrovie olandesi steri. 1 1 6 ,0 0 0 ; le poste steri. 1 1 0 ,0 0 0 ; i telegrafi steri. 8 6 ,0 0 0 ; le licenze delle stazioni s te r ­ line 5 4 ,0 0 0 ; la vendita degli esplosivi steri. 6 00,000; la parte dello Stato sui benefizi della vendita della dinam ite steri. 3 5 ,0 0 0 ; i proventi della Com pagnia olandese steri. 3 3 2 ,3 2 7 ; le licenze di previdenza steri. 4 8 2 ,7 2 9 ; le am m ende steri. 2 1 2 ,0 0 0 ed altri capitoli m inori. F ra le principali spese figurano il dipartim ento delle dogane per steri. 3 7 ,722 ; le poste steri. 4 4 ,3 7 4 ; i telegrafi steri. 8 0 ,9 0 9 ; il d ip a rti­ m ento della g uerra steri. 5 2 ,4 6 2 ; il trattam ento dei prefellli steri. 6 3 ,9 5 9 ; il dipartim ento delle m iniere steri. 8 4 ,5 9 5 ; l’ istruzione pubblica steri. 8 0 ,2 3 0 ; la giustizia steri. 8 0 ,2 3 0 ; gli ospedali steri. 6 0 ,6 5 0 ; le prigioni steri. 8 0 ,0 0 0 ; i lavori pubblici sterline 7 3 0 ,0 0 0 ; la guerra steri. 9 4 3 ,5 1 0 ed altri capitoli per m inori som m e. La relazione, da cui togliam o queste inform azioni, rileva che m algrado i torbidi avvenuti nella Repubblica duran te Ì’anno, il deficit non oltrepasserà le 3 0 0 ,0 0 0 sterline. Le spese so ­ stenute dal Tesoro, essendo state prodotte da circo ­ stanze anorm ali, il G overno ha potuto destinare l’avanzo di 1,27 0 ,0 0 0 steri., con cui si aprì l’e s e r­ cizio ed altre spese, cioè sarà utilizzato in lavori pubblici, dai quali lo Stato stesso ritra rrà dei v a n ­ taggi. Mezzo m ilione di steri, sarà im piegato p er la costruzione, quasi ultim ata, della ferrovia di K ru- g ersd o p -K lerk sd o rp ; trecentom ila lire saranno d e­ stinate alla partecipazione del governo nella co stru ­ zione della linea P re to ria-P iete rsb u rg e infine più di mezzo m ilione di sterline sarà probabilm ente n e c e s ­ sario p'-r com battere la m arcia della peste bovina, che va estendendosi in tutto lo Stato.

D’altra parte i benefizi particolari che il G overno spera ritra rre dall’esercizio delle ferrovie ascenderà a mezzo m ilione di sterline circa, e l’industria m i­ n era ria è troppo florida, perchè si possa tem ere una dim inuzione nei proventi che lo S tato ritira da questo capitolo.

M algrado queste speranze non è im probabile che 11 governo al nuovo anno sia costretto ad em ettere un nuovo prestito.

l e finanze della Germania — Il resoconto finale del bilancio 1 8 9 5 -9 6 , recentem ente pubblicato dal Tesoro dell’Im pero, presenta una eccedenza defini­ tiva nelle entrate di m archi 2 6 ,2 2 7 ,4 8 7 , che è stata im piegata nel modo seguente: per cuoprire la ec ce­ denza reale delle spese sugli stanziam enti, 1 ,3 5 7 ,7 9 6 m a rc h i; per riduzione del debito dell’Im pero di m a rc h i; 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 eccedenza ancora disponibile 11,869,691 m archi.

Come si vede, m algrado l’applicazione della legge d’aprile, le finanze della G erm ania si trovano in buona condizione.

C om pensate le m aggiori spese, ed assegnati 13 milioni all’am m ortam ento del debito, gli esercizi pros­ simi disporranno di un m argine d’ avanzo di quasi 12 m ilioni di m archi.

C irca la provenienza di queste eccedenze, notiam o che gli stanziam enti pel servizio del debito non sono stati consum ati del tu tto ; hanno lasciato una dispo­ nibilità di 2 ,2 8 5 ,0 0 0 m archi, in conseguenza della em issione, soltanto parziale, dell’ultim o prestito votato.

Il bollo sui valori, le tasse sugli affari e le lot­ terie hanno fruttato un m aggiore prodotto di m archi 9 ,3 9 3 ,0 0 0 sulle previsioni.

A nche gli Stati federati profitteranno, in una certa

m isura di questa favorevole situazione delle finanze im periali. I rim borsi da queste a quelli ascendono a 4 0 0 ,1 2 6 ,0 1 9 m archi, e superano le previsioni di 2 6 ,3 5 1 ,0 1 9 m archi.

Il commercio della Spagna. — F o rtu n atam en te

per la Spagna l’andam ento dei suoi scam bi com m er­ ciali con l’estero in quest’anno le è assai favorevole, giacché per la prim a volta il valore delle sue espor- zione supera notevolm ente quello delle im portazioni. E non è a d ire che ciò dipenda da una restrizione di queste ultim e, le quali anzi presentano ancor esse un aum ento sugli anni preced en ti; è che l’accresci­ m ento dell’esportazioni ha preso in quest’anno pro­ porzioni v eram en te cospicue.

P er i prim i sette mesi del 1896 il valore del com ­ m ercio spagnuolo è rappresentato dalle cifre seguenti: genn .-lu g lio 1896 diff. sul 1895 Im portazioni . . . P. 4 2 8 ,6 6 7 ,2 4 9 + 1 0 ,4 2 3 ,1 6 9 Esportazioni . . . » 4 6 4 ,4 9 8 ,3 6 3 + 104,0 0 0 ,8 0 9

P. 8 9 3 ,1 6 5 ,6 1 2 — 1 1 4 ,4 2 3 ,9 7 8

P resso che tutti i principali prodotti spagnuoli hanno concorso a questo ragguardevole aum ento di esportazione, che si ragguaglia a più del 28 per cento; m a principalm ente i vini, con 41 */, milioni in più; poi i m inerali e i m etalli.

Il risparmio presso le Casse postali. — Nei prim i

sette mesi dell’anno co rrente i versam enti per d e ­ positi presso le Casse di risparm io postali am m o n ­ tarono a L. 1 7 0 ,0 0 6 ,6 1 1 , superando di m ilioni 38 e mezzo quelli fatti nel corrispondente periodo del 1895.

Q uesto però non è che un m iglioram ento appa­ re n te , poiché le som m e dei rim borsi effettivi av v e­ nuti contem poraneam ente e quelle degl’ investim enti in rendita pubblica fatti p er conto dei depositanti, si ragguagliarono a L . 1 7 0 ,8 7 8 ,6 8 5 , resultandone una eccedenza dei rim borsi di L. 8 7 2 ,0 7 4 e quindi una riduzione di altrettanta som m a nella consistenza generale dei risparm i.

Nei prim i sette mesi del 1 8 9 5 vi fu invece una eccedenza di 31 m ilioni nei v ersam enti di fronte ai rim b o rsi.

Q uesto notevole peggioram ento si spiega non tanto con le difficili condizioni delle popolazioni in gene­ rale, che nel 1895 non erano certo m igliori, quanto col panico che all’ epoca del disastro africano invase anche i depositanti delle Casse postali, com e quelli delle Casse di risparm io o rd in arie, com e altra volta avem m o occasione di accennare.

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