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- vista la posizione comune del Consiglio C4-0630/96-95/0167(SYN) ( ), - vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0427 ( ),

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(1)

( ) GU C 6 del 9.1.1997, pag. 1.1 ( ) GU C 141 del 13.5.1996, pag. 252.2 ( ) GU C 242 del 19.9.1995, pag. 8.3 ( ) GU C 326 del 31.10.1996, pag. 3.4

1. Cooperazione Nord-Sud e lotta contro la droga**II A4-0059/97

Decisione sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (C4-0630/96 - 95/0167(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura) Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0630/96 - 95/0167(SYN) ( ),1

- visto il suo parere in prima lettura ( ) sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(95)02962 ( ),3

- vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0427 ( ),4

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C e dell'articolo 130 W del trattato CE, - visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0059/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che uno dei presupposti essenziali per la lotta contro la droga è che si proceda a una drastica riduzione della povertà nel Sud e si fornisca alle popolazioni un'alternativa legale alla coltivazione di prodotti illeciti;

(2)

(Emendamento 2) Dodicesimo considerando considerando che, fatte salve le competenze soppresso delle autorità di bilancio definite nel trattato,

nel presente regolamento è inserito per il periodo 1998-2000 un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (1);

( ) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.1

(Emendamento 3)

Articolo 3, comma secondo bis (nuovo)

La Commissione cerca di far leva sulla sua influenza presso i donatori e gli istituti finanziari internazionali (FMI, Banca mondiale, ecc.) per evitare contraddizioni fra le loro politiche e gli obiettivi delle politiche nazionali di controllo degli stupefacenti.

(Emendamento 4)

Articolo 3, comma terzo bis (nuovo)

Vengono fissati dei criteri per valutare i progressi di ciascuna iniziativa appoggiata dalla Comunità. Questi criteri, che devono essere accettabili sia per la Comunità sia per i governi o le organizzazioni partner, sono messi a punto tramite un dialogo che si svolge prima che abbia inizio l'assistenza finanziaria della Comunità.

(Emendamento 5)

Articolo 4, primo comma, terzo trattino

- promozione di progetti pilota di sviluppo - promozione di progetti pilota di sviluppo alternativo, intesi come il processo mediante alternativo, compresi i progetti di ricerca di il quale la produzione di droghe illecite è produzioni alternative che possano avvalersi combattuta ed eliminata definitivamente di preferenze commerciali, segnatamente a attraverso misure adeguate di sviluppo rurale favore dei piccoli produttori indipendenti di nell'ambito di una crescita economica materie prime per la fabbricazione di nazionale sostenuta. Tali progetti stupefacenti. I progetti pilota di sviluppo comprendono misure economiche e sociali alternativo sono soggetti agli stessi requisiti che tengono conto dei fattori che degli altri progetti di sviluppo della contribuiscono alla produzione illecita, Comunità (in termini di studi di fattibilità e nonché misure suscettibili di consentire un partecipazione delle popolazioni locali e dei uso migliore delle preferenze commerciali; "gruppi bersaglio" nell'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni)

(3)

e dovrebbero essere intesi come il processo mediante il quale la produzione di droghe illecite è combattuta ed eliminata definitivamente attraverso misure adeguate di sviluppo rurale nell'ambito di una crescita economica nazionale sostenibile. In questo contesto si esamina sistematicamente la possibilità di potenziare l'impiego di altri strumenti finanziari della Comunità (ad esempio l'ALA) e del Fondo europeo di sviluppo per sostenere progetti di sviluppo alternativo;

(Emendamento 6) Articolo 4, secondo comma

Particolare attenzione è rivolta alla Particolare attenzione sarà rivolta:

partecipazione delle popolazioni locali e dei - alle azioni di lotta contro il commercio e la

"gruppi bersaglio" nell'individuazione, fabbricazione di eroina, cocaina e droghe programmazione e svolgimento delle azioni. sintetiche pericolose;

- alla partecipazione delle popolazioni locali e dei "gruppi bersaglio" nell'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni;

particolare attenzione sarà rivolta al ruolo fondamentale delle donne, nonché alle conseguenze sociali ed ambientali delle azioni;

- al sostegno di quei gruppi della popolazione che hanno deciso di abbandonare la produzione di stupefacenti o di precursori, aiutandoli a sviluppare alternative;

- alla lotta contro il riciclaggio di denaro sporco;

(Emendamento 7)

Articolo 4, comma secondo bis (nuovo)

La Comunità appoggia solo progetti nell'ambito dei quali sia garantito il rispetto dei diritti umani.

(4)

(Emendamento 8) Articolo 6, paragrafo 1

1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni 1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni di cui agli articoli 3 e 4 comprendono studi, di cui agli articoli 3 e 4 comprendono assistenza assistenza tecnica, formazione o altri servizi, tecnica, formazione o altri servizi, forniture e forniture e lavori, revisioni contabili e missioni lavori. Comprendono inoltre studi preliminari e di valutazione e di controllo. controlli di verifica o di valutazione i cui costi non superano il 10% degli stanziamenti destinati a tale voce dall'autorità di bilancio in ogni esercizio.

Nel caso della valutazione complessiva da effettuare dopo tre anni il costo può giungere eccezionalmente fino al 20%.

(Emendamento 9) Articolo 6, paragrafo 5

5. Possono essere ricercate possibilità di 5. Si ricercheranno possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in cofinanziamento, in particolare con gli Stati particolare con gli Stati membri. membri, con paesi terzi o organizzazioni

multilaterali, regionali o di altro tipo.

(Emendamento 10)

Articolo 6, paragrafo 7, frase introduttiva

7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e 7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il adotta, tenendo conto dell'importanza del coordinamento, in particolare: principio di corretta gestione ed evitando spese amministrative eccessive, tutte le misure di coordinamento necessarie, in particolare:

(Emendamento 11)

Articolo 7, secondo comma (nuovo)

Saranno prese tutte le misure necessarie per assicurare una valutazione, un controllo e una giustificazione completi degli aiuti.

(Emendamento 12) Articolo 8, primo comma L'importo di riferimento finanziario per soppresso l'esecuzione del presente programma per il

periodo 1998-2000 è pari a 30 milioni di ecu.

(Emendamento 13) Articolo 9, paragrafo 2

(5)

2. I progetti ed i programmi sono valutati soppresso tenuto conto dei seguenti fattori:

- efficacia e vitalità degli operatori,

- aspetti culturali, sociali, ambientali e connessi alla parità uomo-donna,

- sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto,

- esperienza acquisita in operazioni analoghe.

(Emendamento 14)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

La Commissione informa succintamente il La Commissione informa succintamente il Comitato di cui all'articolo 10 sulle decisioni di Comitato di cui all'articolo 10 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Tale informazione ha luogo almeno una di ECU.

settimana prima della decisione.

(Emendamento 15) Articolo 9, paragrafo 7

7. La partecipazione alle gare e ai contratti 7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può membri, dello Stato beneficiario e di altri paesi essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo. in via di sviluppo.

(Emendamento 16) Articolo 9, paragrafo 8

8. Le forniture sono originarie degli Stati 8. Le forniture dovrebbero essere originarie membri, dello Stato beneficiario e di altri paesi degli Stati membri, dello Stato beneficiario e di in via di sviluppo. In casi eccezionali, altri paesi in via di sviluppo. Sono ammesse debitamente giustificati, le forniture possono deroghe previo accordo con il servizio provenire da altri paesi. competente, in particolare quando si dovesse constatare un costo supplementare o un onere eccessivo per i partner.

(6)

(Emendamento 17) Articolo 9, paragrafo 9 9. Particolare attenzione sarà data: soppresso

Soppresso

- al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia e dell'impatto sostenibile nella concezione del progetto;

- ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti.

(Emendamento 18) Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato geograficamente competente per lo sviluppo. consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione; in funzione del paese o della regione che beneficiano delle misure, si tratta in particolare:

- per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, del comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'accordo interno 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della Quarta Convenzione ACP-CEE, raggiunto il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (1);

- per i paesi del Mediterraneo, del comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) 1762/92, del Consiglio, del 29 giugno 1992, sull'applicazione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (2);

- per i paesi dell'America latina e dell'Asia, del comitato ALA, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) 443/92, del Consiglio, del 25 febbraio 1992, sull'assistenza finanziaria e tecnica, e relativa cooperazione economica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina (3).

_________

(1) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.

(2) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1.

(3) GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

(Emendamento 19) Articolo 10, paragrafo 2

(7)

2. Il rappresentante della Commissione 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza in esame, eventualmente procedendo a prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del votazione.

trattato per l'adozione delle decisioni che il

Consiglio deve prendere su proposta della Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Commissione. Nelle votazioni in seno al Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua comitato, viene attribuita ai voti dei posizione figuri a verbale.

rappresentanti degli Stati membri la

ponderazione definita all'articolo precitato. Il La Commissione tiene in massima presidente non partecipa al voto. considerazione il parere formulato dal comitato.

La Commissione adotta le misure previste del suo parere.

qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto

(Emendamento 20) Articolo 10, paragrafo 3

3. Una volta l'anno si procederà ad uno 3. Una volta l'anno si procederà ad uno scambio scambio di opinioni sulla base degli di opinioni sulla base degli orientamenti orientamenti generali per le azioni da attuare generali per le azioni da attuare nel corso nel corso dell'anno seguente presentati dal dell'anno seguente presentati dal rappresentante rappresentante della Commissione nel quadro di della Commissione nel quadro di una riunione una riunione congiunta dei comitati di cui al congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1. I

paragrafo 1. comitati in seduta congiunta esprimono un

parere sugli orientamenti generali.

(Emendamento 21) Articolo 11, paragrafo 1

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la 1. Entro il 1- settembre di ogni esercizio Commissione sottopone al Parlamento europeo finanziario la Commissione sottopone al e al Consiglio una relazione comprendente la Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle azioni finanziate nel corso relazione comprendente l'elenco dei partner dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate nonché la percentuale del presente regolamento durante lo stesso di cofinanziamento, la sintesi delle azioni

(8)

esercizio. finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione statistica sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

La sintesi contiene in particolare informazioni La relazione contiene in particolare riguardanti gli operatori con i quali sono stati informazioni riguardanti gli operatori con i conclusi contratti d'appalto o di esecuzione quali sono stati conclusi contratti d'appalto o di

d'opera. esecuzione d'opera.

Emendamento 22) Articolo 11, paragrafi 2 e 3 2. La Commissione effettua una valutazione soppresso periodica delle azioni finanziate dalla Comunità

per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 10, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

(Emendamento 23) Articolo 12, paragrafo 2

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente dalla Comunità a titolo del presente regolamento, corredata di proposte per il futuro regolamento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario, di proposte di modifica o di e, se necessario, di proposte di modifica.

abrogazione.

(9)

( )1 GU C 6 del 9.1.1997, pag. 8.

( )2 GU C 166 del 10.6.1996, pag. 245.

( )3 GU C 310 del 22.11.1996, pag. 13.

( )4 GU C 323 del 23.10.1996, pag. 7.

2. Politiche demografiche nei paesi in via di sviluppo**II A4-0057/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio sugli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (C4-0631/96 - 95/0166(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura) Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0631/96 - 95/0166(SYN)) ( ),1

- visto il suo parere in prima lettura ( ) sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0295)2 ( ),3

- vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0433 ( ),4

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE, - visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0057/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1) Considerando 8 bis (nuovo)

8 bis. considerando che la Comunità si è impegnata a dar seguito alla Conferenza del Cairo, in particolare aumentando a 300.000.000 ECU entro il 2000 il suo sostegno finanziario a favore di programmi demografici nei paesi in via di sviluppo;

(10)

(Emendamento 5)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Paesi o organizzazioni che approvano o promuovono l'aborto e la sterilizzazione forzati nonché l'infanticidio quali misure per il controllo della crescita demografica sono esclusi dal sostegno comunitario.

(Emendamento 2) Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato geograficamente competente per lo sviluppo. consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in funzione del paese o della regione che beneficiano delle misure, si tratta in particolare:

a) per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, del Comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'accordo interno n.

91/401/CEE, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito della Quarta Convenzione ACP- CEE, concluso il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (1),

b) per i paesi del Mediterraneo, del comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92/CEE del Consiglio sull'applicazione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (2),

c) per i paesi dell'America Latina e dell'Asia, del comitato ALA, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92/CEE del Consiglio sull'assistenza finanziaria e tecnica, e relativa cooperazione economica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latinba (3),

2. Il rappresentante della Commissione 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo misure da adottare. Il Comitato presenta il parere sul progetto entro un termine che il proprio parere sul progetto in questione entro presidente può fissare in funzione un termine che il presidente ha la facoltà di dell'urgenza della questione in esame. Il fissare in funzione dell'urgenza della parere è formulato alla maggioranza prevista questione, se del caso, procedendo a dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per votazione.

l'adozione delle decisioni che il Consiglio

deve prendere su proposta della Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno

(11)

Commissione. Nelle votazioni al comitato Stato membro ha il diritto di chiedere che la viene attribuita, ai voti dei rappresentanti sua posizione figuri a verbale.

degli Stati membri la ponderazione definita

all'articolo precitato. Il presidente non La Commissione tiene in massima

partecipa al voto. considerazione il parere formulato dal

La Commissione adotta le misure previste ha tenuto conto del suo parere..

qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Comitato. Essa lo informa del modo in cui

3. Una volta l'anno si procederà a uno scambio 3. Una volta l'anno si procederà a uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei quadro di una riunione congiunta dei tre comitati di cui al paragrafo 1. comitati di cui al paragrafo 1.

_________

(1) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.

(2) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1.

(3) GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

(12)

3. Quarto programma-quadro di azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) ***II

A4-0084/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua per la seconda volta la decisione n.

1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (C4-0041/97 - 96/00034(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0041/97 - 96/0034(COD),

- visto il suo parere in prima lettura ( ) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al1 Consiglio COM(96)0012 ( ),2

- vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0453 ( ),3

- vista la proposta nuovamente modificata dalla Commissione, trasmessa con lettera del Commissario Cresson il 13 novembre 1996 e confermata dalla Commissione nella riunione del Consiglio del 5 dicembre 1996,

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, - visto l'articolo 72 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0084/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma del'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

___________________

( )1 GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 27.

( )2 GU C 115 del 19.4.1996, pag. 1.

( )3 GU C 320 del 28.10.1996, pag. 3.

(13)

Posizione comune del Consiglio Modifiche del Parlamento

(Emendamento 1) Quarto considerando considerando che la Commissione ha soppresso assicurato che il supplemento finanziario

deciso sarà in ogni caso limitato al massimale della rubrica 3 delle attuali prospettive finanziarie stabilite nell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (2) e lascia impregiudicate le altre priorità di tale rubrica quali, ad esempio, le reti transeuropee;

_____________

(2) GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1.

(Emendamento 2)

ARTICOLO UNICO, PARAGRAFO 1

1. L'importo globale massimo della 1. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al partecipazione finanziaria della Comunità al Quarto programma quadro è aumentato di 100 Quarto programma quadro è aumentato di 200 milioni di ecu, da attribuire ad alcuni specifici milioni di ecu, da attribuire ad alcuni specifici programmi della prima azione del Quarto programmi della prima azione del Quarto programma quadro secondo la ripartizione che programma quadro secondo la ripartizione che

figura nell'allegato I. figura nell'allegato I.

(Emendamento 3)

ARTICOLO UNICO , PARAGRAFO 2

Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino, secondo comma (decisione 1110/94/CE)

L'importo globale massimo della L'importo globale massimo della

partecipazione finanziaria della Comunità al partecipazione finanziaria della Comunità al Quarto programma quadro è di 11 864 milioni Quarto programma quadro è di 11 964 milioni di ecu. Di questi, 5449 milioni di ecu sono per di ecu. Di questi, 5449 milioni di ecu sono per il periodo 1994-1996 e 6 415 milioni di ecu il periodo 1994-1996 e 6 515 milioni di ecu sono per il periodo 1997-1998. sono per il periodo 1997-1998.

(Emendamento 4) ALLEGATO I

Posizione comune del Consiglio

(14)

Ripartizione indicativa del finanziamento supplementare Mio di ecu tra temi e settori nei programmi specifici della

prima azione

Importi in

A.1 Telematica (*)

a. Multimedia didattico: sperimentazione di servizi di apprendimento innovativi, ricerca e

sperimentazione su servizi telematici per la formazione degli insegnanti; sviluppo e convalida avanzata di materiale didattico multimediale e dei servizi correlati

b. Ricerca finalizzata a potenziare le operazioni e i servizi di trasporto intermodale: applicazioni telematiche per operazioni di rete intermodali e gestione del traffico, compresa l'informazione e i servizi di valore aggiunto.

10

5

A.3 Tecnologie dell'informazione (*)

a) Sperimentazione di processi e strumenti IT a sostegno dell'ingegneria concorrente distribuita per le applicazioni aeronautiche

b) Potenziamento di centri di sostegno multimedia per trattare materiale didattico multimediale;

interoperabilità di sistemi e piattaforme didattiche

c) Sviluppo dell'integrazione dei sensori, cataloghi di firme e impronte digitali e integrazione dei sistemi per l'individuazione delle mine terrestri

10

2

9

B.4 Tecnologie industriali e dei materiali (*)

a. Tecnologie per i mezzi di trasporto: sperimentazione di ingegneria concorrente distribuita e processi destinati a ridurre i costi dello sviluppo e della costruzione di aeromobili

b. Sistemi di progettazione, ingegneria e produzione e gestione delle risorse umane:

sperimentazione di trattamento in loco e riutilizzazione di processi ad alto sfruttamento idrico, comprese le tecnologie integrate a circuito chiuso, che consentono di economizzare l'uso di acqua e di prevenire l'inquinamento

10

5

C.6 Ambiente e clima (*)

- Ambiente naturale, qualità dell'ambiente e cambiamento globale: ricerca strategica orientata verso i metodi di analisi dell'impatto dovuto ad utilizzazione/inquinamento e strumenti per la gestione sostenibile delle risorse idriche

- Dimensione umana del cambiamento ambientale: ricerca sulla valutazione economica degli investimenti per il trattamento, il riutilizzo e la conservazione dell'acqua in loco

7

D.8 Biotecnologia

TSE e encefalopatia spongiforme subacuta con particolare attenzione agli agenti infettivi, all'individuazione, alla diagnosi e al trattamento mediante l'uso di strategie biotecnologiche;

vaccinologia generica; immunità delle mucose e metodi di somministrazione 7.5

D.9 Ricerca in campo biomedico e sanitario

TSE e encefalopatia spongiforme subacuta con particolare attenzione alla ricerca sullo SE umano, compresa la ricerca clinica ed epidemiologica, la valutazione del rischio, l'individuazione, il trattamento e la diagnosi, il coordinamento delle attività nazionali; ricerca su vaccini contro

malattie infettive specifiche 16

D.10 Agricoltura e pesca

TSE e encefalopatia spongiforme subacuta con particolare attenzione alla ricerca applicata per gli animali, compreso l'uso di metodi e tecnologie biotecnologiche già sviluppati

11.5 F.12 Trasporti ( )*

Dimostrazione di sistemi innovativi di trasbordo merci intermodali e di distribuzione, particolarmente negli agglomerati urbani e dimostrazione di sistemi integrati avanzati per la fornitura e la gestione di servizi passeggeri intermodali

7

TOTALE 100

____________________

(*) Singole linee di programma entro le quali saranno inseriti elementi per la ricerca nel settore automobilistico.

(15)

Modifiche del Parlamento

Ripartizione indicativa del finanziamento supplementare Mio di ecu tra temi e settori nei programmi specifici della

prima azione

Importi in

A.1 Telematica (*)

a. Multimedia didattico: sperimentazione di servizi di apprendimento innovativi, ricerca e sperimentazione su servizi telematici per la formazione degli insegnanti; sviluppo e convalida avanzata di materiale didattico multimediale e dei servizi correlati b. Ricerca finalizzata a potenziare le operazioni e i servizi di trasporto intermodale:

applicazioni telematiche per operazioni di rete intermodali e gestione del traffico, compresa l'informazione e i servizi di valore aggiunto.

20

10

A.3 Tecnologie dell'informazione (*)

a) Sperimentazione di processi e strumenti IT a sostegno dell'ingegneria concorrente distribuita per le applicazioni aeronautiche

b) Potenziamento di centri di sostegno multimedia per trattare materiale didattico multimediale; interoperabilità di sistemi e piattaforme didattiche

c) Sviluppo dell'integrazione dei sensori, cataloghi di firme e impronte digitali e integrazione dei sistemi per l'individuazione delle mine terrestri

20

4

20

B.4 Tecnologie industriali e dei materiali (*)

a. Tecnologie per i mezzi di trasporto: sperimentazione di ingegneria concorrente distribuita e processi destinati a ridurre i costi dello sviluppo e della costruzione di aeromobili

b. Sistemi di progettazione, ingegneria e produzione e gestione delle risorse umane:

sperimentazione di trattamento in loco e riutilizzazione di processi ad alto sfruttamento idrico, comprese le tecnologie integrate a circuito chiuso, che consentono di economizzare l'uso di acqua e di prevenire l'inquinamento

20

10

C.6 Ambiente e clima ( )*

- Ambiente naturale, qualità dell'ambiente e cambiamento globale: ricerca strategica orientata verso i metodi di analisi dell'impatto dovuto ad utilizzazione/inquinamento e strumenti per la gestione sostenibile delle risorse idriche

- Dimensione umana del cambiamento ambientale: ricerca sulla valutazione economica degli investimenti per il trattamento, il riutilizzo e la conservazione dell'acqua in loco

14

D.8 Biotecnologia

TSE e encefalopatia spongiforme subacuta con particolare attenzione agli agenti infettivi, all'individuazione, alla diagnosi e al trattamento mediante l'uso di strategie biotecnologiche;

vaccinologia generica; immunità delle mucose e metodi di somministrazione 7.5

D.9 Ricerca in campo biomedico e sanitario

TSE e encefalopatia spongiforme subacuta con particolare attenzione alla ricerca sullo SE umano, compresa la ricerca clinica ed epidemiologica, la valutazione del rischio,

l'individuazione, il trattamento e la diagnosi, il coordinamento delle attività nazionali; ricerca su

vaccini contro malattie infettive specifiche 16

D.10 Agricoltura e pesca

TSE e encefalopatia spongiforme subacuta con particolare attenzione alla ricerca applicata per gli animali, compreso l'uso di metodi e tecnologie biotecnologiche già sviluppati

11.5 F.12 Trasporti ( )*

Dimostrazione di sistemi innovativi di trasbordo merci intermodali e di distribuzione, particolarmente negli agglomerati urbani e dimostrazione di sistemi integrati avanzati per la fornitura e la gestione di servizi passeggeri intermodali

14

E.11 Energia 33

Ricerca e sviluppo di cellule a strato sottile (10 MECU), integrazione di energie rinnovabili e gestione delle acque, dimostrazione delle possibilità di risparmio energetico nel settore dei trasporti

TOTALE 200

____________________

(*) Singole linee di programma entro le quali saranno inseriti elementi per la ricerca nel settore automobilistico.

(16)

(*) Di cui 639 milioni di ecu per il bilancio operativo del CCR..

(**) Di cui 96 milioni di ecu per attività programmate di assistenza scientifica e tecnica atte ad un approccio competitivo.

(***) Oltre agli stanziamenti concessi alla terza azione, una media dell'1% degli stanziamenti globali del Quarto programma quadro sarà destinata alla diffusione e valorizzazione dei risultati nell'ambito della prima azione. Sarà assicurato uno stretto coordinamento tra le attività di diffusione e valorizzazione intraprese nell'ambito di programmi specifici della prima azione e quelle svolte nell'ambito della terza azione..

(****) Di cui 40 milioni di ecu per l'assistenza scientifica e tecnica ad hoc ad altre politiche comunitarie che saranno attribuiti su base competitiva.

(*****) Progetti di ricerca attinenti all'ambiente saranno attuati anche in varie altre linee della prima azione, in particolare nei settori delle tecnologie industriali, dell'energia e dei trasporti.

(Emendamento 5) ALLEGATO II

Allegato I, Quarto programma quadro (1994-1998) Importi e Ripartizione

Posizione comune del Consiglio

Mio di ecu

Prima azione (programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico ed 10 145 ( )( ) azioni dimostrative)

* **

Seconda azione (cooperazione con i paesi terzi e le 575 organizzazioni internazionali)

Terza azione (diffusione e valorizzazione dei risultati) 352 ( )(*** ****)

Quarta azione (incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei 792 ricercatori)

IMPORTO GLOBALE MASSIMO 11 864

Ripartizione indicativa dei temi generali e specifici all'interno della prima azione Mio di ecu (prezzi correnti)

A. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 3 662

1. Applicazioni telematiche 913

2. Tecnologie delle comunicazioni 671

3. Tecnologie dell'informazione 2 078

B. Tecnologie industriali 2 140

4. Tecnologie industriali e dei materiali 1 833

5. Misurazioni e prove 307

C. Ambiente 1 157 (*****)

6. Ambiente e clima 914

7. Scienze e tecnologie marine 243

D. Scienze e tecnologie della vita 1 709

8. Biotecnologia 595,5

9. Biomedicina e sanità 374

10. Agricoltura e pesca (comprese le agroindustrie, le tecnologie 739,5 alimentari, la silvicoltura, l'acquacoltura e gli sviluppi rurali)

E.

11. Energie non nucleari 1 067

F.

12. Trasporti 263

G.

13. Ricerca socioeconomica finalizzata 147

__________

10 145

(17)

(*) Di cui 639 milioni di ecu per il bilancio operativo del CCR..

(**) Di cui 96 milioni di ecu per attività programmate di assistenza scientifica e tecnica atte ad un approccio competitivo.

(***) Oltre agli stanziamenti concessi alla terza azione, una media dell'1% degli stanziamenti globali del Quarto programma quadro sarà destinata alla diffusione e valorizzazione dei risultati nell'ambito della prima azione. Sarà assicurato uno stretto coordinamento tra le attività di diffusione e valorizzazione intraprese nell'ambito di programmi specifici della prima azione e quelle svolte nell'ambito della terza azione.

(****) Di cui 40 milioni di ecu per l'assistenza scientifica e tecnica ad hoc ad altre politiche comunitarie che saranno attribuiti su base competitiva.

(*****) Progetti di ricerca attinenti all'ambiente saranno attuati anche in varie altre linee della prima azione, in particolare nei settori delle tecnologie industriali, dell'energia e dei trasporti.

Modifiche del Parlamento

Mio di ecu Prima azione (programmi di ricerca, di 10 245 ( )( ) sviluppo tecnologico ed azioni dimostrative)

* **

Seconda azione (cooperazione con i paesi terzi 575 e le organizzazioni internazionali)

Terza azione (diffusione e valorizzazione dei 352 ( )( ) risultati)

*** ****

Quarta azione (incoraggiamento alla 792 formazione e alla mobilità dei ricercatori)

IMPORTO GLOBALE MASSIMO 11 964

Ripartizione indicativa dei temi generali e specifici all'interno della prima azione Mio di ecu (prezzi correnti)

A. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 3 700

1. Applicazioni telematiche 928

2. Tecnologie delle comunicazioni 671

3. Tecnologie dell'informazione 2 101

B. Tecnologie industriali 2 155

4. Tecnologie industriali e dei materiali 1 848

5. Misurazioni e prove 307

C. Ambiente 1 164 (*****)

6. Ambiente e clima 921

7. Scienze e tecnologie marine 243

D. Scienze e tecnologie della vita 1 709

8. Biotecnologia 595,5

9. Biomedicina e sanità 374

10. Agricoltura e pesca (comprese le agroindustrie, le tecnologie 739,5 alimentari, la silvicoltura, l'acquacoltura e gli sviluppi rurali)

E.

11. Energie non nucleari 1 100

F.

12. Trasporti 270

G.

13. Ricerca socioeconomica finalizzata 147

__________

10 245

(18)

( ) GU C 269 del 16.10.1995, pag. 149.1 4. Competitività industriale

a) A4-0052/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "Industria automobilistica europea 1996" (COM(96)0327 - C4-0493/96)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(96)0327 - C4-0493/96),

- vista la sua precedente risoluzione del 21 settembre 1995 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'industria automobilistica - Situazione attuale, strategia per il futuro e proposte d'azione ( ),1

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0052/97),

A. considerando che un'industria automobilistica dinamica e forte offre un contributo vitale alla crescita e all'occupazione in Europa poiché rappresenta circa il 2% del PIL totale e 1,8 milioni di posti di lavoro nell'UE e genera, direttamente o indirettamente, entrate pubbliche pari a un importo di 220 miliardi ECU, equivalente al suo fatturato complessivo (230 miliardi ECU),

B. considerando che un aumento del 6,5% nelle immatricolazioni di automobili nel 1996, benché superiore alle stime iniziali, rimane pur sempre molto al di sotto dei livelli raggiunti alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90,

C. considerando che l'industria automobilistica europea è ancora di fronte a una duplice sfida dovendo, da un lato, sviluppare prodotti di alta qualità più puliti, più sicuri, più efficienti e affidabili di quanto non siano mai stati in passato, e dovendo, dall'altro, assicurare una continua modernizzazione dell'industria per migliorare i suoi livelli di produttività e di competitività a livello internazionale,

D. considerando che questa competitività è comunque ostacolata dall'elevato costo di input essenziali, quali il trasporto, l'energia e le telecomunicazioni, rispetto ad altre regioni del mondo,

E. considerando l'importanza dell'industria automobilistica nelle delocalizzazioni intracomunitarie nonché le ripercussioni regionali e socio-economiche ad esse inerenti, principalmente per quanto riguarda l'occupazione,

F. considerando che l'industria automobilistica e le industrie collegate dei componenti, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, devono continuare ad aumentare i livelli di investimento nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e intensificare i loro sforzi per realizzare

(19)

l'"automobile del domani",

G. ritenendo che il continuo declino dell'occupazione nell'industria dell'automobile e nelle industrie collegate richieda un vigoroso impegno per un aumento degli investimenti nella formazione e riqualificazione dei lavoratori,

H. preoccupato per i compiti limitati della task force della Commissione l'"automobile del domani", in considerazione della diversità dell'investimento e delle sfide di R&S che l'industria automobilistica deve affrontare e del ruolo cruciale di questa task force nel salvaguardare la competitività dell'industria e fornire un impulso determinante alla collaborazione e alla solidarietà all'interno dell'industria stessa,

1. chiede alla Commissione di sviluppare una strategia specifica per l'industria automobilistica europea

a) estendendo la portata dell'attuale task force l'"automobile del domani" perché questa trasformi il suo semplice ruolo di coordinamento in funzione strategica, affrontando questioni quali la competitività industriale, la protezione dell'ambiente e le tecnologie sicure,

b) assicurando che la task force esamini compiutamente tecnologie a breve e medio termine per una riduzione delle emissioni, quali ad esempio motori a miscela povera, motori a benzina a iniezione diretta e veicoli ibridi, nonché le collegate tecnologie di controllo delle emissioni che offrono grandi possibilità in termini di risparmio di carburante e riduzione delle emissioni nocive, così come alternative tecnologiche al motore a combustione che siano economicamente vitali, non soltanto in modo da combattere i danni ambientali provocati dal biossido di carbonio, ma altresì come strumento per diminuire la dipendenza energetica europea dal petrolio;

c) assicurando un finanziamento adeguato della task force e, in particolare, inquadrando quest'ultima nelle "azioni strategiche" del Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo,

d) istituendo un gruppo ad hoc ad alto livello formato da rappresentanti dell'industria automobilistica e dell'industria dei componenti, dei sindacati e dei gruppi di utenti che offra consulenza alla Commissione per l'elaborazione di una strategia complessiva nel settore dell'automobile e, in particolare, assistenza nel coordinamento e nell'individuazione delle priorità delle iniziative legislative, compresa anche l'imminente revisione dell'applicazione e dell'efficacia dell'esenzione per categoria applicabile agli accordi per la distribuzione delle automobili e il relativo servizio di assistenza;

2. dichiara che le migliori tecnologie sono di scarsa utilità finché non sono ampiamente utilizzate nella società e quindi invita la Commissione a proporre una impostazione politica chiara ed esauriente al fine di promuovere la diffusione sul mercato di auto pulite;

3. invita la Commissione a far tesoro del contributo positivo offerto dalla tavola rotonda UE/USA sull'industria automobilistica svoltasi a Washington DC nell'aprile 1996, sollecitando un maggiore impegno verso l'armonizzazione delle norme di sicurezza dei veicoli e di protezione dell'ambiente, conformemente all'articolo 100A del trattato CE e, in particolare:

(20)

a) appoggiando un'ulteriore revisione dell'Accordo del 1958 sulle norme concernenti i veicoli a motore della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) onde assicurare che l'accordo diventi un punto di riferimento globale che stabilisca norme elevate di sicurezza del consumatore e di protezione dell'ambiente,

b) assicurando che ogni nuova proposta per norme sui veicoli armonizzate a livello internazionale in materia di sicurezza e di ambiente, all'esame del gruppo di lavoro 29 dell'UNECE e dei suoi gruppi di esperti sia sottoposta all'attenzione di questo Parlamento e che il parere di quest'ultimo sia richiesto dalla Commissione e dal Consiglio prima che siano adottate decisioni in seno ai comitati del Consiglio istituiti a norma dell'articolo 113 del trattato CE e prima che tali proposte siano presentate come progetti di direttive ovvero modifiche tecniche nel quadro della procedura di adattamento ai progressi tecnici;

4. invita la Commissione a promuovere una politica globale dell'industria automobilistica nel quadro del rivisto accordo UNECE che tenga conto dell'impatto sulla competitività dell'industria europea nei mercati mondiali, ricorrendo, se necessario, ad un'analisi costi-efficacia;

5. invita la Commissione a favorire gli investimenti e lo sviluppo di una concorrenza forte in tutto il mercato internazionale dell'automobile, in particolare:

a) continuando ad applicare compiutamente l'accordo con il Giappone del giugno 1995 sulle automobili onde assicurare condizioni commerciali corrette e stabili nel periodo di passaggio all'apertura progressiva del mercato dell'automobile dell'Unione europea,

b) continuando a migliorare l'accesso al mercato e le opportunità di investimento nei mercati terzi per i produttori di automobili e di componenti di veicoli, in particolare nei mercati emergenti del Sud- Est asiatico, dell'America Latina e, in particolare, della Corea del Sud e del Giappone,

c) continuando a sostenere la modernizzazione e la ristrutturazione delle industrie dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e, durante la fase di preadesione, il rapido allineamento della loro legislazione ai requisiti del mercato interno, e in particolare, ai requisiti tecnici per l'omologazione europea del tipo di veicolo;

6. si dichiara preoccupato per il problema delle delocalizzazioni, come si può osservare nel caso della Renault, e ribadisce l'importanza di istituire meccanismi di controllo delle delocalizzazioni intracomunitarie;

7. ribadisce l'importanza dei Fondi strutturali, in particolare per quanto concerne la creazione di infrastrutture di base e la promozione della formazione professionale, ai fini di una maggiore produttività e della riduzione dei costi di trasporto a livello comunitario;

8. invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi per sostenere gli investimenti nel settore dell'istruzione e della formazione all'interno delle industrie dell'automobile e dei suoi componenti e a ricorrere in misura maggiore alle risorse finanziarie della Comunità nel quadro dei programmi di formazione professionale Adapt, Socrates e Leonardo da Vinci per sostenere progetti di formazione innovativi all'interno delle società più grandi e delle PMI, in particolare coinvolgendo

(21)

( ) GU C 183 del 17.7.1995, pag. 30.1 ( ) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.2

maggiormente le parti sociali nell'elaborazione e applicazione dei programmi di formazione finanziati dall'Unione e sostenendo la rete istituita dalle associazioni dell'industria automobilistica ACEA e CLEPA;

9. invita i datori di lavoro a rispettare pienamente i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori prima di adottare qualsiasi decisione definitiva per quanto concerne il futuro della loro impresa o parte di essa onde evitare licenziamenti collettivi ed offrire ai rappresentanti dei lavoratori l'opportunità di sviluppare piani alternativi in materia occupazionale e sociale;

10. ritiene che qualsiasi strategia per l'industria automobilistica debba essere improntata a maggiori considerazioni di trasporto e di mobilità in Europa sostenibili in termini ambientali;

11. ritiene che, nella misura in cui la Commissione promuove progetti di ricerca nel quadro del Quarto programma di ricerca nonché nel contesto della task force "Automobile del domani", andrebbero incentivati prioritariamente i seguenti settori della ricerca:

- nuove tecnologie nel settore delle emissioni e del consumo di carburante, - elettronica del motore,

- miglioramento della sicurezza del veicolo, incluso il miglioramento della sicurezza dei suoi occupanti, dei pedoni e dei ciclisti,

- veicoli elettrici e ibridi,

- strutture e materiali per veicoli leggeri, - ottimizzazione delle tecniche di produzione, - riciclaggio di veicoli vecchi,

- telematica (al riguardo va tenuto conto della risoluzione di questo Parlamento del 29 giugno 1995 sulle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti ( ),1

12. invita la Commissione a tener conto degli elevati costi esterni del traffico su strada - cui fa riferimento il Libro Verde della Commissione ("Verso una tariffazione equa ed efficace nei trasporti") - e delle relative conseguenze a lungo termine sulla struttura e sulla tecnologia dell'industria automobilistica;

13. invita la Commissione a continuare a vegliare sull'applicazione del regolamento (CE) 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela ( ) nonché sulla distribuzione selettiva ed esclusiva, in particolare per quanto concerne2 l'applicazione e l'efficacia dell'articolo 6, onde assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso a qualsivoglia informazione in materia di diagnosi e riparazione, in particolare ai codici di errore dei sistemi di diagnosi a bordo, onde assicurare che le informazioni tecniche non siano indebitamente rifiutate a detrimento delle imprese di riparazione indipendenti, dei produttori di componenti e dei consumatori; deplora che i produttori e gli importatori di automobili persistano nel non applicare e nell'utilizzare abusivamente nella lettera e nello spirito il regolamento n.

1475/95 nei confronti dei rivenditori e dei consumatori di automobili, e chiede alla Commissione

(22)

di por fine a tale pratica;

14. invita la Commissione a sostenere una vasta campagna di informazione a livello europeo per informare i genitori sui pericoli connessi con l'impiego di sistemi di ritenuta per bambini piccoli sul sedile anteriore delle autovetture equipaggiate con airbag laterali e chiede alla Commissione di considerare la possibilità di realizzare airbag "intelligenti" in grado di adattare la velocità di accelerazione alle esigenze del singolo guidatore;

15. chiede alla Commissione di presentare una proposta per il raggruppamento delle attuali 56 direttive relative alla produzione automobilistica in un unico testo consolidato;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(23)

( ) GU C 166 del 10.6.1996, pag. 2.1 b) A4-0040/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale dal titolo "Una politica di competitività industriale per l'industria chimica europea: un esempio" (COM(96)0187 - C4-0273/96)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 130, paragrafo 1 del trattato CE, che impone alla Comunità e agli Stati membri di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità,

- visto l'articolo 130 F del trattato CE, che prevede il rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria e lo sviluppo della competitività internazionale,

- visto l'articolo 130 R del trattato CE, che prevede la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale,

- visto l'articolo 130 U del trattato CE, che richiede un contributo attivo alla lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una politica di competitività industriale per l'industria chimica europea: un esempio" (COM(96)0187 - C4-0273/96) ( ),1

- visti i risultati dell'audizione tenuta il 2 ottobre 1996 dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0040/97), A. considerando che l'industria chimica europea si trova in una fase di trasformazione strutturale,

dovuta alla globalizzazione dei mercati,

B. considerando che l'industria chimica dell'Unione rappresenta uno dei settori economici dominanti e fa registrare la più alta quota di esportazioni,

C. considerando che l'industria chimica, in quanto industria di base, fornisce un contributo sostanziale allo sviluppo economico in Europa e nel mondo,

D. considerando che l'industria chimica e il suo indotto sono tra i maggiori creatori di posti di lavoro altamente qualificati in Europa,

(24)

E. considerando che l'industria chimica può fornire un contributo essenziale a uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente,

F. considerando che il compito più importante degli Stati membri e dell'Unione europea è quello di garantire condizioni quadro affidabili e una concorrenza leale, oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore interessato e alla protezione dell'ambiente,

G. considerando che all'industria chimica compete in primo luogo e direttamente la gestione della trasformazione strutturale e il miglioramento della competitività,

H. considerando che, malgrado tutte le sfide connesse alla globalizzazione e agli spostamenti di mercato, l'industria chimica dovrà rimanere anche in futuro uno dei settori industriali trainanti d'Europa,

I. considerando che l'industria chimica non è solo la seconda industria manifatturiera dell'Unione per dimensioni, ma anche una di quelle in più rapida crescita, con profitti da primato e un brillante rendimento in termini di esportazioni e di eccedenza commerciale,

J. considerando tuttavia che, nonostante una crescita settoriale annuale del 3% nell'ultimo decennio (1985-1994), nello stesso periodo le perdite occupazionali sono state considerevoli (più di 130.000 persone) e si prevede che l'occupazione del settore (attualmente dell'ordine di 1,6 milioni di unità) sia destinata a calare ulteriormente,

K. considerando che quelle che sono state finora le esportazioni dell'industria chimica europea vengono sempre più sostituite nei paesi destinatari da produzioni locali,

L. considerando che l'anticipo tecnologico di cui godeva l'industria chimica in Europa riguardo ad altri luoghi di produzione si è ridotto,

M. considerando che per garantire la propria competitività l'industria è costretta a ulteriori aumenti di produttività,

N. considerando che una moneta comune stabile ridurrà la dipendenza dell'industria dalle fluttuazioni del dollaro,

O. considerando che l'industria chimica, in quanto industria di base, può offrire e deve fornire un eccezionale contributo a uno sviluppo sostenibile compatibile con il futuro a livello mondiale, P. considerando che un'intensa concorrenza, nel contesto delle condizioni generali dell'economia di

mercato e con obiettivi ecologici, consente di ottenere risultati migliori per l'uomo e per l'ambiente rispetto al dirigismo e all'economia pianificata,

Q. considerando che l'industria chimica e i sindacati sono disposti a collaborare in modo costruttivo con la Commissione e con il Parlamento,

1. ritiene che con la sua comunicazione sull'industria chimica la Commissione abbia presentato

(25)

un'utile proposta d'azione per un programma europeo volto al miglioramento della competitività;

2. sottolinea tuttavia che il rafforzamento della competitività dell'industria chimica non è un fine politico in sè stesso, ma è legittimato solo dal suo potenziale di offrire una migliore qualità di vita alla nostra generazione e a quelle future;

3. sottolinea la necessità di un migliore coordinamento della politica industriale con altri strumenti politici, cioè la politica della concorrenza, la politica del mercato interno e la politica commerciale;

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul coordinamento di tali politiche;

4. è del parere che nella realizzazione delle singole misure proposte debba esservi una forte sintonia non solo con l'industria, ma anche con le rappresentanze dei lavoratori, i consumatori e le ONG attive nel settore della protezione dell'ambiente;

5. fa presente che le misure proposte devono tener conto della conformazione specifica dell'industria chimica, che prevede alcune grandi imprese dominanti a livello mondiale e migliaia di piccole e medie imprese;

6. sottolinea il fatto che la comunicazione e le misure per l'industria chimica possono rivestire senz'altro un carattere di esemplarità per la politica industriale della Comunità e rappresentare anche un modello per la promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo un alto livello di protezione dell'ambiente e un suo miglioramento qualitativo;

7. esige che l'industria chimica condivida attivamente la tendenza dei consumatori verso prodotti rispettosi dell'ambiente;

8. ritiene che una serie di condizioni particolari legate ai luoghi di produzione limiti con tutta evidenza in Europa la competitività dell'industria chimica;

9. invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare a un livello elevato le disposizioni ambientali tuttora assai diverse da uno Stato all'altro, presentandogli proposte per l'eliminazione di tali disparità;

10. sostiene la posizione della Commissione secondo cui la preminenza in campo ambientale può stimolare l'innovazione e quindi attribuire all'industria chimica europea una posizione concorrenziale, creando nel contempo una buona immagine delle aziende presso l'opinione pubblica;

11. invita l'industria chimica a mantenere a un livello elevato, pur considerando la necessità di spostare la produzione in luoghi più vicini ai mercati, l'occupazione globale in Europa, compensando la riduzione di posti di lavoro nei settori chimici tradizionali con la creazione di nuovi posti di lavoro in segmenti di mercato orientati verso il futuro;

12. chiede tuttavia che, prima di trasferire le attività di ricerca e sviluppo al di fuori d'Europa, vengano sufficientemente esaminate tutte le possibilità di realizzarle al suo interno, per esempio incoraggiando e potenziando i legami fra industrie, università e altri istituti di ricerca;

(26)

13. chiede all'industria, alla Commissione e agli Stati membri di promuovere, a titolo di esempio, nell'industria chimica il dialogo sociale sulle linee di sviluppo tecnologico; consenso sociale così ottenuto promuove anche la necessaria accettabilità sociale di determinati prodotti e tecnologie, per esempio della tecnologia biogenetica, così importante per l'industria chimica, in un contesto eticamente sostenibile;

14. chiede il finanziamento di un programma per la creazione e il funzionamento di una banca dati europea sulle pubblicazioni e ricerche scientifiche e tecnologiche, accompagnata da un sistema di diffusione e notifica;

15. chiede di promuovere la cooperazione internazionale (ad esempio, fra le altre iniziative, ampliando e sostenendo le relative banche dati, e mediante la promozione di alleanze strategiche, l'integrazione di società di paesi terzi nei programmi quadro dell'Unione in materia di R&S, la promozione della ricerca sia pubblica che privata e l'utilizzazione delle risorse dei centri di ricerca delle università europee), e ritiene che l'Unione dovrebbe impegnarsi ulteriormente per il potenziamento delle reti europee di telecomunicazioni e per il miglioramento dell'interoperatività tra le reti a livello mondiale;

16. chiede alla Commissione di presentare un'analisi degli investimenti in materia di R&S delle aziende chimiche europee nei paesi al di fuori dell'Unione e di elaborare proposte per una strategia volta a favorire maggiori investimenti R&S di aziende chimiche extraeuropee all'interno dell'Unione;

17. rileva che gli interventi regolatori da parte dello Stato non devono occuparsi soltanto di limitare od ostacolare l'utilizzo di prodotti chimici;

18. invita l'industria chimica ad avviare o rafforzare un dialogo attivo con i settori della politica, della scienza, del sindacato e di altre istituzioni di rilievo nel campo della politica sociale;

19. sottolinea che l'Unione economica e monetaria europea comporta notevoli vantaggi per l'industria chimica basata sulle esportazioni per quanto concerne l'ottenimento di materie prime, gli investimenti e la vendita dei prodotti;

20. invita l'industria e tutte le istituzioni in Europa e negli Stati membri a garantire durevolmente gli eccellenti sistemi di formazione professionale e l'alta qualificazione dei lavoratori dell'industria chimica;

21. sostiene i progetti di formazione, di assistenza tecnica e di valutazione tecnologica a favore degli amministratori e dei dirigenti nazionali all'interno dell'industria chimica nell'Europa centrale e orientale, finalizzati alla definizione di un quadro normativo con elevati standard ambientali nei paesi candidati all'adesione;

22. invita l'industria, a completamento delle necessarie regolamentazioni legislative, nel quadro di accordi per un impegno a concepire tutti i prodotti in modo tale che possano rispondere allo stesso modo a obiettivi economici, ecologici e sociali;

(27)

23. sottolinea la necessità di rendere l'Europa più attraente per i settori dell'industria chimica che svolgono un ruolo pionieristico nella produzione chimica compatibile con l'ambiente;

24. invita l'industria a sviluppare ulteriori misure per tener conto della protezione dell'ambiente nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi, al fine di anticipare, su base volontaria, le necessarie regolamentazioni giuridiche;

25. insiste affinché l'industria chimica europea rispetti in tutto il mondo gli stessi elevati standard per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità ambientale dei suoi prodotti e processi produttivi;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare, nel quadro dell'ordinamento in vigore, gli obiettivi di politica industriale e ambientale attraverso una combinazione di disposizioni legislative, misure e stimoli a livello di economia di mercato;

27. invita la Commissione a presentare una proposta concreta, da un lato, per eliminare l'eccesso di regolamentazione che penalizza le innovazioni chimiche e, dall'altro, per perseguire in tutta l'Unione, per motivi di concorrenza, un livello legislativo minimo;

28. esige che vengano notevolmente abbreviati i tempi necessari per l'ottenimento nell'Unione di permessi e autorizzazioni per investimenti e prodotti nonché l'eliminazione degli ostacoli burocratici in quegli Stati membri che fanno registrare i tempi di esame più lunghi;

29. invita la Commissione a presentare una valutazione ex post di tutte le proposte di direttiva e di regolamento, nonché una realistica analisi costi/benefici per le imprese e la società che utilizzano le migliori tecnologie disponibili;

30. è favorevole a un'ulteriore liberalizzazione degli scambi mondiali, e invita la Commissione a concludere o preparare accordi multinazionali di protezione degli investimenti, in particolare con i paesi in via di sviluppo e i paesi emergenti onde migliorare la protezione degli investimenti;

31. sottolinea l'importanza delle reti transeuropee per il miglioramento in Europa dell'infrastruttura legata all'industria e chiede di contemplarvi e svilupparvi in modo vantaggioso per i luoghi di produzione anche il sistema delle pipelines di prodotti e materie prime;

32. invita la Commissione a promuovere con tempestività le necessarie iniziative di tipo infrastrutturale finalizzate all'estensione nell'ambito della chimica di base della rete delle pipelines per il trasporto di materie prime ed intermedie, tenendo presenti come esigenze prioritarie il collegamento dei siti della petrolchimica dell'Europa centrosettentrionale con quelli dell'Europa meridionale e settentrionale e con quelli in via di ristrutturazione dell'Europa orientale e il contributo pubblico al finanziamento delle opere necessarie attraverso i Fondi strutturali o altri strumenti di finanziamento agevolato;

33. ritiene che una rete estesa di condutture per lo spostamento delle materia prime e dei prodotti intermedi tra i diversi siti produttivi rappresenterebbe una soluzione più sicura per il trasporto dei prodotti chimici nell'Unione, purché vengano utilizzati materiali adeguati e sia garantito un controllo costante mediante idonee misure tecniche; è altresì dell'avviso che una tale rete potrebbe ridurre i trasporti ferroviari e stradali delle sostanze pericolose nonché gli effetti nocivi

(28)

sull'ambiente e sulla salute in caso di eventuali incidenti;

34. ritiene che, a prescindere dalla possibilità di ricorrere ai Fondi strutturali per bonificare i terreni contaminati del cui inquinamento non sia giuridicamente individuabile un responsabile, si debba applicare generalmente il principio "chi inquina paga" ogniqualvolta sia causato danno all'ambiente o alla salute;

35. invita la Commissione a perseguire accordi a livello internazionale almeno con i paesi dell'OCSE e i paesi emergenti, per ottenere a livello mondiale degli standard minimi quanto più possibile elevati;

36. esige una valutazione dell'impatto, in Europa e sulla competitività dell'industria europea, delle nuove misure di politica ambientale non concordate a livello internazionale;

37. insiste affinché vengano eliminati all'interno dell'OMC gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi e affinché l'Europa non crei nuovi impedimenti;

38. invita la Commissione a promuovere in modo mirato in particolare le attività di R&S delle PMI e l'accesso delle PMI al capitale di rischio nell'industria chimica, e a presentare al riguardo un programma specifico di R&S incentrato sull'innovazione ecologica;

39. esige che la Commissione presenti un elenco di misure per il miglioramento concreto della protezione della proprietà intellettuale, nonché contro la pirateria nel settore dei brevetti e dei prodotti;

40. esige un maggiore coinvolgimento dell'industria chimica, quale scienza orizzontale di base, nelle task forces;

41. ritiene necessario lo sviluppo del dialogo economico transatlantico sia con gli Stati Uniti che con il Giappone e ne chiede il rafforzamento in vista di specifiche misure di deregolamentazione;

42. invita la Commissione a far sì che le misure per il miglioramento della protezione della salute non si riferiscano unicamente alle condizioni generali al di fuori delle imprese, ma anche ai singoli posti di lavoro;

43. invita la Commissione a presentargli proposte concrete per la formazione e la riqualificazione di scienziati nel quadro dei Fondi strutturali, di Socrates e di Leonardo;

44. ritiene necessario che il programma di lavoro proposto venga discusso regolarmente dalla Commissione e dall'industria con il Parlamento e che venga elaborata almeno una volta l'anno una relazione scritta;

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

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