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QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura

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QUADERNI

Consiglio Superiore della Magistratura del

CIRCOLARI, RISOLUZIONI E DELIBERE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

(aggiornamento dal luglio 2004 al luglio 2005)

a cura dell’Ufficio Studi e Documentazione

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QUADERNI DEL

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Anno 2005, Numero 147

Pubblicazione interna per l’Ordine giudiziario curata dal Consiglio Superiore della Magistratura

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PRESENTAZIONE

Questo volume – curato dalla dott.ssa Paola Filippi, magistrato addetto all’Ufficio studi e documentazione del C.S.M., che si ringrazia del lavoro svolto – contiene la raccolta delle circolari, delle risoluzioni e delle delibere di maggiore interesse emesse dal Consiglio superiore della magistratura dal 1 luglio 2004 al 30 luglio 2005.

Con esso si è inteso offrire uno strumento di rapida consultazione delle circolari, come modificate o integrate, delle delibere, delle riso- luzioni e delle risposte a quesiti di maggiore rilevanza in riferimento all’anno di consiliatura 2004/2005.

Il presente volume costituisce l’undicesimo della collana Quader- ni del Consiglio superiore della magistratura avente ad oggetto “Cir- colari, risoluzioni e delibere” del Consiglio.

I primi quaderni della serie sono stati il volume n. 37 che raccoglie

“Deliberazioni, risoluzioni e pareri, aggiornati al 1990”, il volume n. 38 che raccoglie “Provvedimenti organizzativi, pareri e circolari, aggior- nati al 1990” ed il volume n. 40 che raccoglie “Circolari del C.S.M., aggiornate al 1990”, volumi tutti pubblicati nel 1991.

A questa prima utile iniziativa divulgativa sono seguiti i volumi nn. 95, 105, 111, 116, 121,133 e 141 contenenti rispettivamente gli aggiornamenti annuali dal 1997 al 2004.

Dal primo semestre del 2002 le circolari, le delibere e le risoluzio- ni del Consiglio di maggiore rilievo, vengono inserite, con sistemati- cità, nel sito intranet del Consiglio superiore della magistratura www.cosmag.it e, dalla fine dello stesso anno, nel sito internet www.csm.it. Esse sono consultabili alla rubrica “Documentazione”

sotto la voce “Circolari - risoluzioni - professionali delibere – risposte a quesiti”. L’inserimento nei menzionati siti web consente la divulga- zione dei provvedimenti in tempi eccezionalmente brevi; essi di rego- la vengono inseriti nei venti giorni successivi alla deliberazione e, nel caso di delibere di particolare interesse, immediatamente nel “Servizio Novità”.

La selezione dei provvedimenti viene effettuata secondo criteri che tengono conto di generalità di applicazione e rilevanza esterna.

Anche per il presente volume il sistema di consultazione è rimasto invariato. Due sono gli indici: l’indice per commissioni e l’indice siste- matico-analitico.

Ai fini della consultazione si tenga conto che la prima commissio-

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ne emette relazioni e proposte in materia di esposti, ispezioni ed incompatibilità concernenti magistrati; la seconda in materia di rego- lamento interno ed organizzazione del Consiglio; la terza in materia di assegnazione di sedi, autorizzazioni al collocamento fuori ruolo, ricol- locamento in servizio, deliberazione del concorso per la nomina ad uditore giudiziario, nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione; la quarta in materia di conferi- mento di funzioni giudiziarie agli uditori, progressioni in carriera, valutazione della professionalità, dispense dal servizio, stato dei magi- strati, incarichi extragiudiziari; la quinta in materia di uffici direttivi e semidirettivi; la sesta in materia di riforma giudiziaria e amministra- zione della giustizia; la settima in materia di organizzazione degli uffi- ci; l’ottava in materia di magistratura onoraria; la nona in materia di tirocinio e formazione professionale; la decima in materia di bilancio, regolamento di amministrazione e contabilità.

Il connotato interno dei provvedimenti emessi nell’arco tempora- le di riferimento dalla decima commissione spiega la ragione per cui, nella raccolta che si pubblica quest’anno, non sia stato selezionato alcun atto emesso dalla decima commissione e perché, conseguente- mente, l’indicazione di detta commissione sia stata espunta dall’indi- ce.

L’indice analitico-sistematico raggruppa: delibere, risoluzioni, cir- colari e risposte a quesiti in ventitre voci relative ad argomenti vari:

carriera dei magistrati, direzione antimafia, fascicoli personali, ferie, for- mazione professionale, giudici onorari, giudici di pace, giudici onorari di tribunale, incarichi extragiudiziari, incompatibilità, ordinamento giu- diziario, organizzazione degli uffici giudiziari, pareri e risoluzioni, pare- ri emessi su richiesta del Ministro della giustizia, procedimento civile, professionalità, sorveglianza, tabelle di organizzazione degli uffici giudi- ziari, tramutamenti ed assegnazione di sede, tutela del magistrato, uffici direttivi, uffici giudiziari, vice-procuratori onorari.

Tra le circolari e le deliberazioni di modifica di circolare di maggior rilievo, raccolte nel presente volume, si segnala la circolare n. P-2084 del 1° febbraio 2005, contenente i criteri di valutazione della professionalità dei magistrati, la deliberazione del 13 aprile 2005 che ha modificato la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993, con riferimento alle ipotesi di incompatibilità nel caso di ricollocamento organico nel ruolo della magi- stratura conseguente ad aspettativa per mandato amministrativo comu- nale, e le modifiche alla medesima circolare con riferimento all’accesso in Cassazione (deliberazione 13 luglio 2005). Si segnala infine il parere ex art. 10, comma secondo, legge 195/58 emesso, su richiesta del Mini-

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stro della giustizia, sul secondo “maxiemendamento” al d.d.l. recante

“Delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento giudiziario”.

Il Direttore

dell’Ufficio Studi e Documentazione del C.S.M.

Wladimiro DE NUNZIO

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INDICI

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INDICE PER COMMISSIONI (1° luglio 2004 – 31 luglio 2005)

PRIMA COMMISSIONE

Delibera a tutela della dott.ssa ..., GUP di ..., per gli attac- chi subiti a seguito dell'ordinanza emessa nel procedimen-

to in materia di terrorismo internazionale . . . Pag. 31 (Deliberazione del 6 luglio 2005)

SECONDA COMMISSIONE

Modifica al comma 6 dell’art. 26 bis del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura e rela-

zione di accompagnamento . . . » 35 (Deliberazione del 1° dicembre 2004)

TERZA COMMISSIONE

Applicabilità al personale della magistratura della discipli- na introdotta con l’art. 42 bis T.U. 151/2001 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti di amministrazioni

pubbliche con figli di età inferiore a tre anni) . . . » 45 (Modifiche alla circolare n.15098 del 30.11.1993 - Delibera-

zione del 23 febbraio 2005)

(10)

Modifiche alla circolare 15098 del 30 novembre 1993 con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità nel caso di ricollocamento nel ruolo organico della magistra- tura conseguente ad aspettativa per mandato amministra-

tivo comunale . . . » 57 (Deliberazione del 13 aprile 2005)

Modifica dei paragrafi V e VI della circolare n. 15098/93 . . » 80 (Deliberazione del 7 luglio 2005)

Modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e

succ. mod. - Accesso in Cassazione . . . » 89 (Deliberazione del 13 luglio 2005)

Disposizioni in tema di tramutamenti ed assegnazione di

sede per conferimento di funzioni . . . » 97 (Circolare n. P-15098/1993 del 30 novembre 1993 e succes-

sive modifiche - Aggiornamento alla delibera del 13 luglio 2005)

Quesito in ordine all’applicabilità dei punteggi previsti dal paragrafo X, 1 comma, 2 cpv. della circolare n. 15098 del

30 novembre 1993 . . . » 144 (Risposta a quesito del 1° giugno 2005)

Quesiti in ordine all’applicabilità dei benefici di cui alla Legge 4 maggio 1998, n. 133 ai magistrati che, provenen- do dalla medesima regione, siano destinati a ricoprire un posto di magistrato distrettuale compreso nell’elenco di

cui all’art. 8 della Legge 13 febbraio 2001 n. 48 . . . » 146 (Risposta a quesiti del 21 luglio 2005)

QUARTA COMMISSIONE

Incarichi extragiudiziari in tema di autorizzazione dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di giudice spor-

tivo presso le Federazioni sportive nazionali. . . » 151 (Deliberazione del 7 luglio 2004)

(11)

Criteri di valutazione della professionalità dei magistrati.

Provvedimenti da acquisire a campione, significativi per le

varie funzioni del magistrato . . . » 155 (Circolare n. P-2084 del 1° febbraio 2005 - Deliberazione del

26 gennaio 2005)

Modifica della circolare n. 17728 del 28 luglio 1998 sulla

tenuta dei fascicoli personali dei magistrati . . . » 183 (Deliberazione del 15 giugno 2005)

Circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati » 187 (Circolare n. P-17728/98 del 28 luglio 1998 e successiva

modifica del 15 giugno 2005)

Quesito in ordine alla possibilità per il magistrato di costi-

tuire una società di capitali . . . » 193 (Risposta a quesito del 15 giugno 2005)

QUINTA COMMISSIONE

Modifiche alla circolare in materia di conferimento di uffi- ci direttivi con particolare riferimento ai paragrafi 3 e 4

della circolare 13000 – Deliberazione del 7 luglio 1999 . . . . » 197 (Deliberazione del 22 giugno 2005)

Circolare in materia di conferimento di uffici direttivi . . . . » 202 (Circolare n. P-13000 dell’8 luglio 1999 e successiva modifi-

ca del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005)

Circolare per la formazione dei pareri per il conferimento

di uffici direttivi e dei relativi rapporti informativi . . . » 212 (Circolare n. P-14757 del 27 giugno 2005 – Deliberazione del

22 giugno 2005)

SESTA COMMISSIONE

Incarico di avvocato generale della Repubblica presso la

sezione distaccata di Corte di Appello: natura semidirettiva . » 241 (Risposta a quesito del 14 luglio 2004)

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Parere ex art. 10, 2° comma, della l. n. 195/1958 richiesto dal Ministro della giustizia sul secondo “maxi-emenda- mento” al d.d.l. recante “Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento giudiziario”, per quel che concerne le innovazioni introdotte dalla Commissione II - Giustizia della Camera dei Deputati rispetto al testo approvato dal

Senato della Repubblica . . . » 243 (Deliberazione del 15 luglio 2004)

Quesiti circa i criteri per la designazione del magistrato

alle commissioni di esame di avvocato . . . » 274 (Risposta a quesiti del 22 luglio 2004)

Nota in data 21 settembre 2004 del Ministro della giusti- zia, con la quale si trasmette, per il parere, copia del testo del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, concernente: “Disposizioni urgenti in

materia di immigrazione.” . . . » 279 (Deliberazione del 21 ottobre 2004)

Parere sul decreto legge n. 266 approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2004 e pubblicato sulla G.U. del 10

novembre 2004 . . . » 286 (Deliberazione del 15 dicembre 2004)

Sulla ammissibilità dello svolgimento presso gli uffici giu-

diziari di stages da parte di studenti . . . » 289 (Deliberazione del 10 febbraio 2005)

Problematiche concernenti le proposte di modifica legisla- tiva dell'istituto di prescrizione così come attualmente

regolato nel codice penale . . . » 296 (Risoluzione del 23 febbraio 2005)

Quesito, proposto dalla dott.ssa ..., magistrato distrettuale giudicante, in ordine alla legittimazione del magistrato trasferito ad altro ufficio a firmare provvedimenti di liqui-

dazione relativi al precedente ufficio di appartenenza . . . » 303 (Risposta a quesito del 23 febbraio 2005)

Quesito posto dal Procuratore generale della Repubblica pres- so la Corte di Appello di ... in ordine all'interpretazione dell'art.

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70 dell’O.g. in relazione all'articolo 51, secondo comma, c.p.p.

(Avocazione del P.G. e delega per il dibattimento).

Quesito posto dalla dott.ssa ..., Procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di ..., inteso a conoscere se duran- te il decorso dei termini di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. sia possibile l’esercizio della facoltà di avocazio-

ne ex art. 412 . . . » 305 (Risposta a quesiti del 23 febbraio 2005)

Quesito posto dal Presidente e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..., inteso a conoscere se gli accertamenti a carico di un magistrato trasferito debbano essere eseguiti dal capo di Corte che esercitava il potere di sorveglianza all'epoca dei fatti o dal

Capo di Corte che, in atto, esercita il potere medesimo . . » 308 (Risposta a quesito del 24 febbraio 2005)

Quesito posto dal dott. ..., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., volto a conoscere a quale capito- lo di spesa fanno carico le spese e gli onorari di avvocati nominati ex art. 37 della legge n. 87 del 1953 (inammissi-

bilità conflitto di attribuzione) . . . » 311 (Risposta a quesito del 20 aprile 2005)

Quesito posto dal Presidente di sezione del Tribunale di … volto a conoscere se il giudice, trasferito ad altro ufficio ed immesso in possesso nelle relative funzioni, sia o no eso- nerato dal decidere le cause civili per le quali siano state davanti a lui precisate le conclusioni ma nelle quali i ter- mini previsti dall’art. 190 del c.p.c. siano scaduti successi-

vamente all'immissione in possesso nel nuovo ufficio . . . . » 313 (Risposta a quesito del 12 maggio 2005)

Parere richiesto dal Ministro della giustizia in data 28 luglio 2005 concernente il testo del decreto legge approva- to dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio 2005, limitatamente alle parti riguardanti l’Amministra- zione della giustizia: “Misure urgenti per il contrasto del

terrorismo internazionale” . . . » 318 (Deliberazione del 30 luglio 2005)

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SETTIMA COMMISSIONE

Sull’applicazione delle direttive in materia di dimensiona-

mento delle sezioni . . . » 323 (Deliberazione del 18 novembre 2004)

Quesito in ordine all’inserimento dei magistrati addetti alla D.D.A. nelle tabelle infradistrettuali degli uffici requi-

renti . . . » 326 (Risposta a quesito del 20 gennaio 2005)

Relazione sulle attività svolte dalla Commissione pariteti- ca in tema di misurazione dell’efficienza degli uffici e del

lavoro giudiziario . . . » 333 (Deliberazione del 23 febbraio 2005)

Parere del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di decreto del Ministro della Giustizia di parzia- le ripartizione dei posti in aumento in attuazione dell’art.

1, comma terzo, della legge n. 48/2001 . . . » 339 (Deliberazione del 16 marzo 2005)

Quesito posto dal dott. ..., giudice del Tribunale di ..., sulle modalità di fruizione del congedo ordinario al di fuori del

periodo feriale . . . » 403 (Risposta a quesito del 1° giugno 2005)

OTTAVA COMMISSIONE

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei

vice procuratori onorari . . . » 407 (Circolare n. P-922/2005 del 14 gennaio 2005 - Deliberazio-

ne del 13 gennaio 2005)

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale recepita nel D.M. 18 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2003 - Serie generale.

Termini per la presentazione delle domande . . . » 423 (Circolare n. P-911/2005 del 14 gennaio 2005 – Deliberazio-

ne del 13 gennaio 2005)

(15)

Circolare sulla formazione della magistratura onoraria:

aspetti economici e contabili . . . » 438 (Circolare n. P-19261/2004 del 26 ottobre 2004 – Aggiorna-

mento alla delibera del 14 aprile 2005)

Nota in data 5 aprile 2005 del Presidente della Corte di appello di …, concernente richiesta dei giudici onorari aggregati di chiarimenti in ordine all'applicabilità della proroga delle funzioni ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con la

legge 27 dicembre 2004, n. 306 . . . » 454 (Risposta a quesito del 19 maggio 2005)

Nota in data 14 aprile 2005 con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … chiede di sapere se per i vice procuratori onorari di nuova nomina è possi-

bile la riduzione del periodo di tirocinio . . . » 456 (Risposta a quesito del 19 maggio 2005)

Nota in data 24 gennaio 2005 del Presidente del Tribunale di … concernente quesito sull'applicabilità ai giudici ono- rari aggregati della proroga delle funzioni ai sensi dell'art.

18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,

convertito con la legge 27 dicembre 2004, n. 306 . . . » 457 (Risposta a quesito del 19 maggio 2005)

Quesito in data 21 aprile 2005 in ordine all'eventuale sus- sistenza di incompatibilità fra l'esercizio delle funzioni di giudice di pace e l'incarico di difensore civico svolto in

sede diversa . . . » 459 (Risposta a quesito del 9 giugno 2005)

Nota in data 6 maggio 2005 con la quale il Presidente del Tribunale di ... chiede chiarimenti circa il deposito delle sentenze da parte dei giudici onorari cessati dalle

funzioni . . . » 460 (Risposta a quesito del 9 giugno 2005)

Quesito in merito al limite temporale della reggenza del-

l’ufficio di giudice di pace nelle more della copertura . . . . » 461 (Risposta a quesito del 16 giugno 2005)

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(16)

Applicazione della proroga delle funzioni prevista dall'art.

18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,

convertito con la legge 27 dicembre 2004, n. 306 . . . » 462 (Deliberazione del 7 luglio 2005)

Chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande di nomina a vice procuratori onorari presentate ai sensi del

DM 18 luglio 2003 . . . » 464 (Deliberazione del 7 luglio 2005)

NONA COMMISSIONE

Circolare sulla formazione decentrata: disciplina della

gestione dei fondi . . . » 469 (Circolare n. P-20171 dell’11 novembre 2004 - Deliberazione

del 3 novembre 2004)

(17)

INDICE SISTEMATICO-ANALITICO (1° luglio 2004 – 31 luglio 2005)

- Carriera dei magistrati

Criteri di valutazione della professionalità dei magistrati.

Provvedimenti da acquisire a campione, significativi per le

varie funzioni del magistrato . . . Pag. 155 (Circolare n. P-2084 del 1° febbraio 2005 - Deliberazione del

26 gennaio 2005)

(v. anche Professionalità)

- Direzione antimafia

Quesito in ordine all’inserimento dei magistrati addetti alla D.D.A. nelle tabelle infradistrettuali degli uffici requi-

renti . . . » 326 (Risposta a quesito del 20 gennaio 2005)

(v. anche Tabelle infradistrettuali)

- Fascicoli personali

Modifica della circolare n. 17728 del 28 luglio 1998 sulla

tenuta dei fascicoli personali dei magistrati . . . » 183 (Deliberazione del 15 giugno 2005)

- Ferie

Quesito posto dal dott. ..., giudice del Tribunale di ..., sulle modalità di fruizione del congedo ordinario al di fuori del

periodo feriale . . . » 403 (Risposta a quesito del 1° giugno 2005)

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- Formazione professionale

Circolare sulla formazione della magistratura onoraria:

aspetti economici e contabili . . . » 438 (Circolare n. P-19261/2004 del 26 ottobre 2004 – Aggiorna-

mento alla delibera del 14 aprile 2005) (v. anche Giudici onorari)

Circolare sulla formazione decentrata: disciplina della

gestione dei fondi . . . » 469 (Circolare n. P-20171 dell’11 novembre 2004 - Deliberazione

del 3 novembre 2004)

- Giudici onorari

Circolare sulla formazione della magistratura onoraria:

aspetti economici e contabili . . . » 438 (Circolare n. P-19261/2004 del 26 ottobre 2004 - Aggiorna-

mento alla delibera del 14 aprile 2005) (v. anche Formazione professionale)

Nota in data 6 maggio 2005 con la quale il Presidente del Tribunale di ... chiede chiarimenti circa il deposito delle sentenze da parte dei giudici onorari cessati dalle

funzioni . . . » 460 (Risposta a quesito del 9 giugno 2005)

- Giudici di pace

Quesito in data 21 aprile 2005 in ordine all'eventuale sus- sistenza di incompatibilità fra l'esercizio delle funzioni di giudice di pace e l'incarico di difensore civico svolto in

sede diversa . . . » 459 (Risposta a quesito del 9 giugno 2005)

Quesito in merito al limite temporale della reggenza del-

l’ufficio di giudice di pace nelle more della copertura . . . . » 461 (Risposta a quesito del 16 giugno 2005)

(19)

Applicazione della proroga delle funzioni prevista dall’art.

18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,

convertito con la legge 27 dicembre 2004, n. 306 . . . » 462 (Deliberazione del 7 luglio 2005)

- Giudici onorari di tribunale

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale recepita nel D.M. 18 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2003. Serie generale.

Termini per la presentazione delle domande . . . » 423 (Circolare n. P-911/2005 del 14 gennaio 2005 - Deliberazio-

ne del 13 gennaio 2005)

- Incarichi extragiudiziari

Incarichi extragiudiziari in tema di autorizzazione dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di giudice spor-

tivo presso le Federazioni sportive nazionali . . . » 151 (Deliberazione del 7 luglio 2004)

Quesiti circa i criteri per la designazione del magistrato

alle commissioni di esame di avvocato . . . » 274 (Risposta a quesiti del 22 luglio 2004)

- Incompatibilità

Modifiche alla circolare 15098 del 30 novembre 1993 con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità nel caso di ricollocamento nel ruolo organico della magistra- tura conseguente ad aspettativa per mandato amministra-

tivo comunale . . . » 57 (Deliberazione del 13 aprile 2005)

(v. anche Tramutamenti e assegnazione di sedi)

Quesito in ordine alla possibilità per il magistrato di costi-

tuire una società di capitali . . . » 193 (Risposta a quesito del 15 giugno 2005)

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- Ordinamento giudiziario

Parere ex art. 10, 2° comma, della l. n. 195/1958 richiesto dal Ministro della giustizia sul secondo “maxi-emenda- mento” al d.d.l. recante “Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento giudiziario”, per quel che concerne le innovazioni introdotte dalla Commissione II - Giustizia della Camera dei Deputati rispetto al testo approvato dal

Senato della Repubblica . . . » 243 (Deliberazione del 15 luglio 2004)

- Organizzazione degli Uffici Giudiziari

Relazione sulle attività svolte dalla Commissione pariteti- ca in tema di misurazione dell’efficienza degli uffici e del

lavoro giudiziario . . . » 333 (Deliberazione del 23 febbraio 2005)

Parere del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di decreto del Ministro della Giustizia di parzia- le ripartizione dei posti in aumento in attuazione dell’art.

1, comma terzo, della legge n. 48/2001 . . . » 339 (Deliberazione del 16 marzo 2005)

Incarico di avvocato generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte di appello: natura semidiret-

tiva . . . » 241 (Risposta a quesito del 14 luglio 2004)

Quesito, proposto dalla dott.ssa ..., magistrato distrettuale giudicante, in ordine alla legittimazione del magistrato trasferito ad altro ufficio a firmare provvedimenti di liqui-

dazione relativi al precedente ufficio di appartenenza . . . » 303 (Risposta a quesito del 23 febbraio 2005)

Quesito posto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ... in ordine all’interpretazio- ne dell’art. 70 dell’O.G. in relazione all'articolo 51, secon- do comma, c.p.p. (Avocazione del P.G. e delega per il dibat- timento).

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Quesito posto dalla dott.ssa ..., Procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di ..., inteso a conoscere se duran- te il decorso dei termini di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. sia possibile l’esercizio della facoltà di avocazio-

ne ex art. 412 . . . » 305 (Risposta a quesiti del 23 febbraio 2005)

- Pareri e risoluzioni

Problematiche concernenti le proposte di modifica legisla- tiva dell'istituto di prescrizione così come attualmente

regolato nel codice penale . . . » 296 (Risoluzione del 23 febbraio 2005)

- Pareri emessi su richiesta del Ministro della giustizia Parere ex art. 10, 2° comma, della l. n. 195/1958 richiesto dal Ministro della giustizia sul secondo “maxi-emenda- mento” al d.d.l. recante “Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento giudiziario”, per quel che concerne le innovazioni introdotte dalla Commissione II - Giustizia della Camera dei Deputati rispetto al testo approvato dal

Senato della Repubblica . . . » 243 (Deliberazione del 15 luglio 2004)

Nota in data 21 settembre 2004 del Ministro della giusti- zia, con la quale si trasmette, per il parere, copia del testo del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, concernente: “Disposizioni urgenti in

materia di immigrazione.” . . . » 279 (Deliberazione del 21 ottobre 2004)

Parere sul decreto legge n. 266 approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2004 e pubblicato sulla G.U. del 10

novembre 2004 . . . » 286 (Deliberazione del 15 dicembre 2004)

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(22)

Problematiche concernenti le proposte di modifica legisla- tiva dell'istituto di prescrizione così come attualmente

regolato nel codice penale . . . » 296 (Risoluzione del 23 febbraio 2005)

Parere del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di decreto del Ministro della Giustizia di parzia- le ripartizione dei posti in aumento in attuazione dell’art.

1, comma terzo, della legge n. 48/2001 . . . » 339 (Deliberazione del 16 marzo 2005)

Parere richiesto dal Ministro della giustizia in data 28 luglio 2005 concernente il testo del decreto legge approva- to dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio 2005, limitatamente alle parti riguardanti l’Amministra- zione della giustizia: “Misure urgenti per il contrasto del

terrorismo internazionale” . . . » 318 (Deliberazione del 30 luglio 2005)

- Procedimento civile

Quesito posto dal Presidente di sezione del Tribunale di

… volto a conoscere se il giudice, trasferito ad altro uffi- cio ed immesso in possesso nelle relative funzioni, sia o no esonerato dal decidere le cause civili per le quali siano state davanti a lui precisate le conclusioni ma nelle quali i termini previsti dall’art. 190 del c.p.c. siano sca- duti successivamente all'immissione in possesso nel

nuovo ufficio . . . » 313 (Risposta a quesito del 12 maggio 2005)

- Professionalità

Criteri di valutazione della professionalità dei magistrati.

Provvedimenti da acquisire a campione, significativi per le

varie funzioni del magistrato . . . » 155 (Circolare n. P-2084 del 1° febbraio 2005 - Deliberazione del

26 gennaio 2005)

(v. anche Carriera dei magistrati)

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- Sorveglianza

Quesito posto dal Presidente e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..., inteso a conoscere se gli accertamenti a carico di un magistrato trasferito debbano essere eseguiti dal capo di Corte che esercitava il potere di sorveglianza all'epoca dei fatti o dal

Capo di Corte che, in atto, esercita il potere medesimo . . » 308 (Risposta a quesito del 24 febbraio 2005)

- Tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari Sull’applicazione delle direttive in materia di dimensiona-

mento delle sezioni . . . » 323 (Deliberazione del 18 novembre 2004)

Quesito in ordine all’inserimento dei magistrati addetti alla

D.D.A. nelle tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti . » 326 (Risposta a quesito del 20 gennaio 2005)

(v. anche Direzione antimafia)

- Tramutamenti ed assegnazioni di sede

Applicabilità al personale di magistratura della disciplina introdotta con l’art. 42 bis T.U. 151/2001 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti di amministrazioni

pubbliche con figli di età inferiore a tre anni) . . . » 45 (Modifiche alla circolare n.15098 del 30.11.1993 - Delibera-

zione del 23 febbraio 2005)

Modifiche alla circolare 15098 del 30 novembre 1993 con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità nel caso di ricollocamento nel ruolo organico della magistra- tura conseguente ad aspettativa per mandato amministra-

tivo comunale. . . . » 57 (Deliberazione del 13 aprile 2005)

(v. anche Incompatibilità)

Modifica dei paragrafi V e VI della circolare n. 15098/93 . . » 80 (Deliberazione del 7 luglio 2005)

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Modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e

succ. mod. - Accesso in Cassazione . . . » 89 (Deliberazione del 13 luglio 2005)

Quesito in ordine all’applicabilità dei punteggi previsti dal paragrafo X, 1 comma, 2 cpv. della circolare n. 15098 del

30 novembre 1993 . . . » 144 (Risposta a quesito del 1° giugno 2005)

Quesiti in ordine all’applicabilità dei benefici di cui alla Legge 4 maggio 1998, n. 133 ai magistrati che, provenen- do dalla medesima regione, siano destinati a ricoprire un posto di magistrato distrettuale compreso nell’elenco di

cui all’art. 8 della Legge 13 febbraio 2001 n. 48 . . . » 146 (Risposta a quesiti del 21 luglio 2005)

- Tutela del magistrato

Delibera a tutela della dott.ssa ..., GUP di ..., per gli attac- chi subiti a seguito dell'ordinanza emessa nel procedimen-

to in materia di terrorismo internazionale . . . » 31 (Deliberazione del 6 luglio 2005)

- Uffici direttivi

Modifiche alla circolare in materia di conferimento di uffi- ci direttivi con particolare riferimento ai paragrafi 3 e 4

della circolare 13000 – Deliberazione del 7 luglio 1999 . . . » 197 (Deliberazione del 22 giugno 2005)

Circolare per la formazione dei pareri per il conferimento

di uffici direttivi e dei relativi rapporti informativi . . . » 212 (Circolare n. P-14757. del 27 giugno 2005 – Deliberazione

del 22 giugno 2005)

- Uffici giudiziari

Sulla ammissibilità dello svolgimento presso gli uffici giu-

diziari di stages da parte di studenti . . . » 289 (Deliberazione del 10 febbraio 2005)

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Quesito posto dal dott. ..., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., volto a conoscere a quale capito- lo di spesa fanno carico le spese e gli onorari di avvocati nominati ex art. 37 della legge n. 87 del 1953 (inammissi-

bilità conflitto di attribuzione) . . . » 311 (Risposta a quesito del 20 aprile 2005)

- Vice procuratori onorari

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei

vice procuratori onorari . . . » 407 (Circolare n. P-922/2005 del 14 gennaio 2005 - Deliberazio-

ne del 13 gennaio 2005)

Nota in data 14 aprile 2005 con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … chiede di sapere se per i vice procuratori onorari di nuova nomina è possi-

bile la riduzione del periodo di tirocinio . . . » 456 (Risposta a quesito del 19 maggio 2005)

Chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande di nomina a vice procuratori onorari presentate ai sensi del

DM 18 luglio 2003 . . . » 464 (Deliberazione del 7 luglio 2005)

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PRIMA COMMISSIONE

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PRESENTAZIONE

Questo volume – curato dalla dott.ssa Paola Filippi, magistrato addetto all’Ufficio studi e documentazione del C.S.M., che si ringrazia del lavoro svolto – contiene la raccolta delle circolari, delle risoluzioni e delle delibere di maggiore interesse emesse dal Consiglio superiore della magistratura dal 1 luglio 2004 al 30 luglio 2005.

Con esso si è inteso offrire uno strumento di rapida consultazione delle circolari, come modificate o integrate, delle delibere, delle riso- luzioni e delle risposte a quesiti di maggiore rilevanza in riferimento all’anno di consiliatura 2004/2005.

Il presente volume costituisce l’undicesimo della collana Quader- ni del Consiglio superiore della magistratura avente ad oggetto “Cir- colari, risoluzioni e delibere” del Consiglio.

I primi quaderni della serie sono stati il volume n. 37 che raccoglie

“Deliberazioni, risoluzioni e pareri, aggiornati al 1990”, il volume n. 38 che raccoglie “Provvedimenti organizzativi, pareri e circolari, aggior- nati al 1990” ed il volume n. 40 che raccoglie “Circolari del C.S.M., aggiornate al 1990”, volumi tutti pubblicati nel 1991.

A questa prima utile iniziativa divulgativa sono seguiti i volumi nn. 95, 105, 111, 116, 121,133 e 141 contenenti rispettivamente gli aggiornamenti annuali dal 1997 al 2004.

Dal primo semestre del 2002 le circolari, le delibere e le risoluzio- ni del Consiglio di maggiore rilievo, vengono inserite, con sistemati- cità, nel sito intranet del Consiglio superiore della magistratura www.cosmag.it e, dalla fine dello stesso anno, nel sito internet www.csm.it. Esse sono consultabili alla rubrica “Documentazione”

sotto la voce “Circolari - risoluzioni - professionali delibere – risposte a quesiti”. L’inserimento nei menzionati siti web consente la divulga- zione dei provvedimenti in tempi eccezionalmente brevi; essi di rego- la vengono inseriti nei venti giorni successivi alla deliberazione e, nel caso di delibere di particolare interesse, immediatamente nel “Servizio Novità”.

La selezione dei provvedimenti viene effettuata secondo criteri che tengono conto di generalità di applicazione e rilevanza esterna.

Anche per il presente volume il sistema di consultazione è rimasto invariato. Due sono gli indici: l’indice per commissioni e l’indice siste- matico-analitico.

Ai fini della consultazione si tenga conto che la prima commissio-

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ne emette relazioni e proposte in materia di esposti, ispezioni ed incompatibilità concernenti magistrati; la seconda in materia di rego- lamento interno ed organizzazione del Consiglio; la terza in materia di assegnazione di sedi, autorizzazioni al collocamento fuori ruolo, ricol- locamento in servizio, deliberazione del concorso per la nomina ad uditore giudiziario, nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione; la quarta in materia di conferi- mento di funzioni giudiziarie agli uditori, progressioni in carriera, valutazione della professionalità, dispense dal servizio, stato dei magi- strati, incarichi extragiudiziari; la quinta in materia di uffici direttivi e semidirettivi; la sesta in materia di riforma giudiziaria e amministra- zione della giustizia; la settima in materia di organizzazione degli uffi- ci; l’ottava in materia di magistratura onoraria; la nona in materia di tirocinio e formazione professionale; la decima in materia di bilancio, regolamento di amministrazione e contabilità.

Il connotato interno dei provvedimenti emessi nell’arco tempora- le di riferimento dalla decima commissione spiega la ragione per cui, nella raccolta che si pubblica quest’anno, non sia stato selezionato alcun atto emesso dalla decima commissione e perché, conseguente- mente, l’indicazione di detta commissione sia stata espunta dall’indi- ce.

L’indice analitico-sistematico raggruppa: delibere, risoluzioni, cir- colari e risposte a quesiti in ventitre voci relative ad argomenti vari:

carriera dei magistrati, direzione antimafia, fascicoli personali, ferie, for- mazione professionale, giudici onorari, giudici di pace, giudici onorari di tribunale, incarichi extragiudiziari, incompatibilità, ordinamento giu- diziario, organizzazione degli uffici giudiziari, pareri e risoluzioni, pare- ri emessi su richiesta del Ministro della giustizia, procedimento civile, professionalità, sorveglianza, tabelle di organizzazione degli uffici giudi- ziari, tramutamenti ed assegnazione di sede, tutela del magistrato, uffici direttivi, uffici giudiziari, vice-procuratori onorari.

Tra le circolari e le deliberazioni di modifica di circolare di maggior rilievo, raccolte nel presente volume, si segnala la circolare n. P-2084 del 1° febbraio 2005, contenente i criteri di valutazione della professionalità dei magistrati, la deliberazione del 13 aprile 2005 che ha modificato la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993, con riferimento alle ipotesi di incompatibilità nel caso di ricollocamento organico nel ruolo della magi- stratura conseguente ad aspettativa per mandato amministrativo comu- nale, e le modifiche alla medesima circolare con riferimento all’accesso in Cassazione (deliberazione 13 luglio 2005). Si segnala infine il parere ex art. 10, comma secondo, legge 195/58 emesso, su richiesta del Mini-

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stro della giustizia, sul secondo “maxiemendamento” al d.d.l. recante

“Delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento giudiziario”.

Il Direttore

dell’Ufficio Studi e Documentazione del C.S.M.

Wladimiro DE NUNZIO

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Delibera a tutela della dott.ssa ..., GUP di ..., per gli attacchi subi- ti a seguito dell'ordinanza emessa nel procedimento in materia di terrorismo internazionale

(Deliberazione del 6 luglio 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 luglio 2005, ha adottato la seguente delibera:

“Il 24 gennaio 2005, all'esito di giudizio abbreviato a carico di cin- que imputati accusati di associazione con finalità di terrorismo inter- nazionale ed altri reati, il GUP di ..., dott.ssa ... pronunciava sentenza di assoluzione per il solo reato di cui all'art. 270 bis c.p. e di condan- na per le restanti contestazioni con riferimento a tre dei cinque impu- tati e sentenza di incompetenza territoriale in ordine agli altri due.

Questi ultimi, contestualmente, ottenevano la revoca della custodia cautelare, in precedenza disposta con riferimento al medesimo reato di cui all'art. 270 bis c.p.

La notizia del provvedimento adottato dalla dott.ssa ... determina- va una serie di critiche e dichiarazioni pubbliche rilasciate da espo- nenti politici, con incarichi di rilievo nazionale ed anche con incarichi istituzionali, nelle quali venivano messi gravemente in discussione, anche attraverso l'utilizzo di espressioni intrinsecamente offensive o esplicitamente irridenti, la capacità professionale del magistrato e l'e- sercizio imparziale della giurisdizione.

Una delle forze politiche rappresentata in parlamento organizza- va una manifestazione di piazza, svoltasi nei giorni immediatamente successivi alla notizia della sentenza nel piazzale antistante il Tribu- nale di ..., cui partecipavano esponenti politici di rilievo nazionale, nel corso della quale venivano pronunciate e scritte sui muri parole pari- menti offensive del prestigio e dell'onorabilità del magistrato oltre che dell'esercizio della giurisdizione operato nel caso concreto.

Analoghe manifestazioni di opinione contenenti esplicite offese nei confronti della dott.ssa ... si reiteravano all'indomani della senten- za resa dal GIP di ... che, su vicende collegate alle prime, aveva assun- to determinazioni giurisdizionali di segno opposto quanto alla confi- gurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p.

Trattasi di diverse interpretazioni di norma sostanziale, peraltro intervenute su materia di particolare complessità e di non abituale trattazione, su cui non è consentita alcuna valutazione di merito da parte del Consiglio.

In esito alle menzionate polemiche pubbliche la dott.ssa ... è stata

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destinataria di numerosissime missive anonime contenenti insulti e gravi minacce per la propria incolumità fisica, spesso vergate a mano in calce a fotocopie riproducenti alcuni degli articoli di giornale che riportavano le suddette critiche a lei mosse da esponenti politici nazio- nali.

In relazione alla vicenda descritta il Consiglio ribadisce il proprio compito precipuo di farsi garante - nell'evidente interesse della gene- ralità dei cittadini - della professionalità, della correttezza, del presti- gio dei magistrati, quando vengano immotivatamente compromessi, giacché la loro pubblica lesione incide direttamente sull'indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, ed in definitiva sui valori dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura.

La vicenda in esame, anche perché afferente a temi su cui è inval- sa una particolare e non conforme sensibilità del corpo sociale, appa- re connotata da accenti critici sicuramente esuberanti rispetto al con- tenuto giurisdizionale dei provvedimenti assunti dalla dott.ssa ... e tali da esporre a pericolo di condizionamento l'autonoma determinazione dei magistrati in vicende giudiziarie che fortemente interagiscono con i temi della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Il Consiglio, nel ribadire la linea di discrimine che corre tra l'e- spressione legittima del diritto di critica e l'uso di espressioni verbali, del tutto svincolate da qualsiasi argomentazione e capaci solo di sor- tire effetti delegittimanti per l'istituzione giudiziaria ritiene, quindi, necessario tutelare l'onore professionale della dott.ssa ..., in presenza di ingiustificate accuse e gravi minacce personali, manifestamente tendenti a delegittimarne l'operato ed a compromettere il sereno eser- cizio della giurisdizione.”

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Modifica al comma 6 dell’art. 26 bis del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura

(Deliberazione del 1° dicembre 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 1°

dicembre 2004, ha adottato la seguente delibera:

All’art. 26 bis R.I. è aggiunto il seguente comma:

“7. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisca la pratica e non siano state presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sarà redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo la votazione e dovrà essere depositata, entro trenta giorni, presso la Segreteria generale del Consiglio. La approva- zione avverrà con le forme ed i modi di cui all’art. 44 comma 4 del Regolamento interno.”

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RELAZIONE

1. Le origini della pratica

La presente pratica trae origine da una nota del cons. Zagrebelsky in data 22 settembre 1994 avente ad oggetto le problematiche relative alla motivazione delle delibere del Consiglio e del relativo controllo in sede giurisdizionale, problematiche che avevano destato più volte ragionevoli preoccupazioni, così come emergeva anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 404/94 che aveva annullato due decisioni del TAR Lazio di accoglimento dei ricorsi contro il decreto presidenziale di attuazione della delibera consiliare di conferimento di un ufficio direttivo. Sul piano generale, e ai fini delle valutazioni connesse alla presente pratica, la sentenza citata ha rilevato quanto segue.

- “La proposta della commissione non può essere equiparata ad una mera relazione istruttoria”, rivestendo invece la funzione di offri- re al Consiglio “una prima raccolta di elementi e una loro ordinata disamina”.

- Esclusa la configurazione della delibera del Consiglio quale “atto complesso” nel quale confluiscano pariteticamente la volontà della commissione e quella del plenum, la proposta si atteggia alla stregua di un parere obbligatorio, ma non vincolante; con specifico riferimen- to al procedimento per il conferimento di un ufficio direttivo, la pro- posta “ha l’effetto di costringere il plenum a prendere in esame innan- zi tutto – sia pure comparativamente con gli altri – il nominativo pro- posto. Non costituisce tuttavia per la discrezionalità del plenum un limite <esterno>, la cui inosservanza rilevi immancabilmente come violazione di legge: bensì un limite <interno>, la cui inosservanza immotivata od illogica dà luogo ad eccesso di potere.”

- Nel caso di specie, il ruolo di motivazione della deliberazione poteva essere riconosciuto, pur in mancanza di un espresso rinvio, alla relazione di minoranza facente parte degli atti della commissione rimessi al plenum; tale relazione, infatti, “può legittimamente venire assunta come motivazione per relationem”.

- Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che “la motivazione non possa essere desunta, almeno ordinariamente, dagli interventi svolti dai membri del collegio nel corso della discussione. Non è detto, infatti, che le opinioni espresse in favore della deliberazione da questo o quel componente siano con- divise dagli altri che hanno votato a favore; anzi a volte ne sono espli- citamente contraddette.”

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(36)

- Peraltro, “il plenum che non adotti una motivazione successiva al dibattito rinunzia a trarre profitto degli apporti di questo. Ma ove l’or- gano abbia stimato di far ciò – per le difficoltà procedimentali di espri- mere ed utilizzare una motivazione nuova o perché i termini della que- stione non gli sono apparsi significativamente mutati - deve ragione- volmente presumersi che abbia inteso riferirsi a quel documento scrit- to le cui conclusioni ha effettivamente adottato.”

2. La proposta di modifica regolamentare del 1998

All’esito di una prima fase di trattazione della pratica, la commis- sione per il Regolamento Interno del Consiglio propose, sulla base di una relazione predisposta dal cons. Pivetti (all. 1), una modifica rego- lamentare consistente nell’introduzione dell’articolo art. 26–bis (Moti- vazione delle deliberazioni) di seguito trascritto:

“1. Per le deliberazioni previste dall’art. 13, comma 1, l’accoglimen- to della proposta implica l’adozione della motivazione approvata dalla Commissione o adottata dal componente che ha presentato la proposta, con gli emendamenti alla motivazione stessa eventualmente apportati dal Consiglio, integrata dalle ragioni esposte negli interventi, nelle repli- che e nelle dichiarazioni di voto dei componenti che si sono espressi nel corso della discussione in favore della proposta stessa ovvero contro le eventuali proposte ad essa alternative. Su richiesta del relatore o di altro componente, il Consiglio, immediatamente prima della votazione sul merito può deliberare di non assumere nella motivazione taluna delle ragioni esposte da singoli componenti. La deliberazione è adottata senza discussione.

2. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisce il merito della questione, la motivazione della delibera è data dalle ragioni esposte negli interventi, nelle repliche e nelle dichiarazioni di voto dei componenti che si sono espressi nel corso della discussione in senso contrario alla pro- posta stessa. Il Consiglio immediatamente prima della votazione sul merito può deliberare di non assumere nella motivazione taluna delle ragioni esposte da singoli componenti. La deliberazione è adottata senza discussione.

3. In ogni caso, su richiesta del relatore o di altro componente, il Consiglio può deliberare, subito dopo la votazione sul merito, di affida- re al relatore stesso,ad altro componente o alla segreteria del Consiglio la redazione di una motivazione della delibera che riproduca le ragioni adottate ai sensi dei commi precedenti. Tale motivazione è approvata nei modi previsti per l’approvazione del verbale di seduta dell’art. 44 quarto e quinto comma. Il Consiglio, subito dopo aver deliberato sul merito,

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può altresì deliberare di affidare al relatore, alla Commissione compe- tente, o ad uno o più componenti, la stesura di una motivazione da pre- sentare al Consiglio per l’approvazione entro tre settimane dalla seduta in cui è stata adottata la delibera principale. Se tale motivazione è appro- vata essa sostituisce quella di cui al primo comma.”

Nel corso del dibattito plenario (seduta del 15 gennaio 1998), furo- no prospettate varie critiche all’impostazione accolta dalla proposta di modifica regolamentare ora citata. In particolare, furono messi in evi- denza (intervento del Primo Presidente della Corte di Cassazione prof.

Sgroi) i due presupposti impliciti su cui si basava la proposta: per un verso, la tesi che “ad un unico atto non corrisponda un’unica motiva- zione (laddove invece il collegio unifica ciò che nella realtà è plurimo, con la conseguente entrata in gioco delle regole della maggioranza)”;

per altro verso, la convinzione che “i modi e i limiti del controllo giu- risdizionale sugli atti amministrativi del Consiglio superiore della magistratura siano determinati dal soggetto controllato attraverso lo strumento del regolamento.”

Alla luce delle argomentazioni ora sintetizzate e di quelle ulterio- ri emerse nel corso della discussione in plenum, la pratica fu restitui- ta in commissione per ulteriori approfondimenti.

3. Gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa

Per una compiuta disamina delle questioni sottese all’oggetto della presente pratica, è utile segnalare, alla luce del parere dell’Uffi- cio studi n. 355/02 (all. omissis), i più significativi orientamenti della giurisprudenza amministrativa in tema di motivazione delle delibere del Consiglio superiore della magistratura.

Il giudice amministrativo ha affermato, innanzi tutto, che il Con- siglio può certamente giungere “a conclusioni diverse dall’unica indi- cazione formulata dalla Commissione ovvero, se le indicazioni sono più d’una, recepire quella di minoranza ed anche sorreggere la propria determinazione finale su motivi diversi da quelli posti a base dell’una o dell’altra” (T.A.R. Lazio, sez. I, 20 gennaio 1995 Infelisi c. Ministero di Grazia e Giustizia).

Inoltre, è pacifico l’orientamento in forza del quale “la delibera adottata dal Plenum possa essere motivata per relationem (…) mediante rinvio alle ragioni esposte nella relazione di maggioranza della Commissione referente” (T.A.R. Lazio, sez. I, n. 2076/99, 16 giu- gno/17 settembre 1999); nella stessa ottica, è stato sottolineato che

“non occorre ulteriore apporto motivazionale al fine di sorreggere il deliberato conclusivo, essendo nella proposta contenute le ragioni di

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fatto e di diritto intese a giustificare la preferenza accordata all’uno anziché all’altro aspirante, ed essendo le eventuali argomentazioni dis- senzienti emerse in sede di discussione implicitamente superate dal- l’esito della votazione collegiale favorevole alla proposta originaria”

(Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 1996, De Cicco c. Ministero Gra- zia e Giustizia).

La questione della rilevanza degli interventi svolti nel corso della discussione plenaria è stata al centro di molte pronunce, che testimo- niano un orientamento consolidato del giudice amministrativo: “la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, nell’indivi- duazione delle ragioni che hanno condotto alla deliberazione del Con- siglio superiore della magistratura non può darsi rilievo agli interven- ti svolti in sede di Assemblea, non essendo verificabile se le conside- razioni espresse siano risultate poi condivise, in un senso o nell’altro, dalla volontà prevalente dei votanti, che forma la volontà collegiale”

(T.A.R. Lazio, sez. I, n. 567/99, 27.1./4 marzo 1999; conf. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio/16 ottobre 1998 n. 1311, nonché Consiglio di Stato n. 404/94).

4. Le modifiche del Regolamento interno: la valorizzazione degli apporti argomentativi emersi nel corso della discussione plenaria

La ricognizione delle molteplici questioni sottese alla problemati- ca della motivazione delle delibere del Consiglio e del relativo control- lo in sede giurisdizionale consente di individuare due profili merite- voli di ulteriore approfondimento.

Il primo profilo è quello nitidamente individuato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 404/94 sopra citata laddove fa riferimento alla rinuncia da parte del Consiglio a “trarre profitto degli apporti”

argomentativi emersi nel corso della discussione plenaria. Si tratta di una annotazione che si ricollega, per un verso, al segnalato orienta- mento giurisprudenziale in punto di rilievo degli interventi svolti in plenum sul piano della motivazione della delibera e, per altro verso, alla modalità tipica di adozione dei provvedimenti consiliari, ossia l’approvazione di quel “progetto di delibera” in cui si sostanzia la pro- posta.

Al riguardo, deve osservarsi che le due soluzioni prospettate dalla proposta di modifica regolamentare esaminata dal Consiglio nella seduta del 15 gennaio 1998 – pur facendosi carico dell’esigenza deli- neata dal Consiglio di Stato – non appaiono riproponibili.

La prima soluzione - che fa leva sull’integrazione, nella motiva-

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zione della delibera, della discussione in sede plenaria (primo comma dell’art. 26-bis della proposta del 1998) - contrasta, innanzi tutto, con il più volte richiamato orientamento del giudice amministrativo sulla valenza motivazionale degli interventi svolti in plenum, orientamento che, come già segnalato nel dibattito del 15 gennaio 1998, non può essere scalfito da una modifica del regolamento interno del Consiglio.

Depone, inoltre, nel senso dell’inaccoglibilità della soluzione in esame la necessità giuridica che la motivazione del provvedimento collegiale presenti quei connotati di coerenza richiamati dal Presidente Sgroi nell’intervento citato, laddove faceva riferimento all’unicità della moti- vazione.

La seconda soluzione – ossia, la redazione differita della motiva- zione che riproduca le ragioni esposte nella discussione plenaria (terzo comma dell’art. 26-bis della proposta del 1998) – non incontra ostacoli giuridici: essa si ricollega, infatti, ad uno dei due modelli astratti individuati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 404/94 (“La generalità dei collegi giurisdizionali, e taluni di quelli consultivi e di controllo, votano invece sulle conclusioni, ed affidano la stesura della motivazione ad uno dei componenti – normalmente colui che ha svol- to nel collegio le funzioni di relatore – sotto la supervisione e il con- trollo del presidente del collegio; non esclusa la possibilità di riconvo- care l’intero collegio per l’approvazione del testo.”) La soluzione incen- trata sulla redazione differita della motivazione, tuttavia, non può essere accolta per ragioni di economia dei lavori del Consiglio. Va escluso, infatti, che la redazione differita possa concretizzarsi in un’at- tività meramente riproduttiva delle argomentazioni sviluppate in ple- num, argomentazioni che, presentando evidentemente caratteri di novità rispetto a quelle confluite nel testo della proposta, devono esse- re innanzi tutto valutate dal Consiglio e – eventualmente – recepite in motivazione: discende dalla natura dell’attività di integrazione moti- vazionale la considerazione che la stessa, lungi dall’atteggiarsi quale mera riproduzione meccanica delle argomentazioni emerse in plenum (come riteneva la proposta del 1998 che, non a caso, giungeva ad ipo- tizzare la possibilità che essa venisse affidata alla segreteria), presup- pone il pieno esercizio delle funzioni consiliari.

In questa prospettiva, allora, rispetto alla soluzione della redazio- ne differita – che impegnerebbe il plenum almeno in un’ulteriore sedu- ta di trattazione della pratica al fine di valutare e, eventualmente, adottare la motivazione arricchita dagli ulteriori apporti – risulta pre- feribile, sul piano della economicità dei lavori del Consiglio, indivi- duare nella presentazione di emendamenti al testo originario della

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proposta la soluzione al problema della valorizzazione dei contributi argomentativi emersi nel corso della discussione plenaria.

Attraverso la presentazione di emendamenti recettivi delle ulterio- ri argomentazioni prospettate nel dibattito, la motivazione potrà esse- re utilmente integrata dagli apporti offerti dai diversi interventi, ferma restando la possibilità che il Consiglio rinvii ad altra seduta la defini- zione della pratica al fine di assicurare una più meditata elaborazione o una più compiuta valutazione di tali emendamenti.

5. Le modifiche del Regolamento interno: il caso in cui il rigetto della proposta definisca la pratica e non siano state presentate proposte alternative

L’esame complessivo delle situazioni di carenza motivazionale della delibera adottata dal Consiglio in seduta plenaria ha evidenziato peraltro un caso in relazione al quale sussiste effettivamente una carenza regolamentare. Tale situazione si determina allorché a fronte di una sola proposta della commissione (esempio: proposta di auto- rizzazione all’espletamento di un incarico extragiudiziario) la maggio- ranza del Consiglio si esprima in senso contrario definendo così la pratica: la delibera risulta in questo caso priva di motivazione.

Si deve peraltro osservare che secondo la disciplina del Regola- mento interno (art.26 bis) ogni consigliere ha la facoltà di presentare al plenum proposte alternative. In un’ottica di regolare svolgimento delle attività connesse all’assemblea plenaria il consigliere il quale ritenga di dissentire dall’unica proposta della commissione, potrà for- mulare una proposta alternativa con la esposizione delle ragioni del suo convincimento e sulla stessa, come previsto dalla citata norma regolamentare, si procederà alla votazione ove la proposta della com- missione venga respinta. Nel caso di approvazione della proposta alternativa la sua motivazione costituirà quindi, per relationem, la motivazione della delibera.

L’ipotesi di lacuna regolamentare è quindi ristretta al caso in cui alla unica proposta della maggioranza respinta dal plenum non si con- trapponga una proposta alternativa.

Al riguardo, sarebbe in astratto percorribile la strada del ritorno in commissione: tale soluzione, tuttavia, oltre a suscitare forti per- plessità sul piano dei rapporti tra commissione e plenum (con la vota- zione del Consiglio, infatti, la fase referente affidata alla commissione deve considerarsi esaurita), determinerebbe quegli stessi inconvenien- ti in punto di economicità dei lavori del plenum già segnalati.

Si deve prevedere, allora, un meccanismo in virtù del quale viene

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disciplinata la redazione della motivazione in un momento successivo al rigetto della proposta che definisce la pratica con la individuazione da parte del Consiglio, immediatamente dopo la votazione, di un com- ponente tra coloro che si sono espressi a favore della delibera al quale viene affidato l’incarico di procedere alla stesura della motivazione sulla base delle argomentazioni svolte in plenum a sostegno della stes- sa.

La motivazione differita dovrà essere redatta con la massima tem- pestività e comunque non oltre trenta giorni dalla delibera, dovrà esse- re depositata dal consigliere incaricato della sua stesura presso la segreteria generale del Consiglio e la sua approvazione avverrà con le forme ed i modi previsti dall’art. 44 n. 4 del Regolamento interno.

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TERZA COMMISSIONE

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Applicabilità al personale di magistratura della disciplina intro- dotta con l’art. 42 bis T.U. 151/2001 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche con figli di età inferiore a tre anni)

(Modifiche alla circolare n.P-15098 del 30 novembre 1993 - Deliberazio- ne del 23 febbraio 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 feb- braio 2005, ha adottato la seguente delibera:

«I. Applicabilità dell’art. 42 bis T.U. 151/2001 al personale di Magistratura

1. L’art. 3, comma 105, della legge n.350 del 24 dicembre 2003, che aggiunge il nuovo art. 42 bis del T.U. 151/2001, introduce un nuovo istituto, ossia la possibilità dell’assegnazione temporanea dei lavora- tori dipendenti di amministrazioni pubbliche con figli di età inferiore a tre anni.

La norma così stabilisce:

“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo com- plessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la pro- pria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventua- le dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponi- bile ai fini di una nuova assunzione.”

Alcuni magistrati hanno presentato istanza di applicazione del beneficio così introdotto.

Appare, peraltro, problematica l’applicazione dell’istituto al perso- nale della magistratura.

La Terza Commissione, a cui le pratiche sono state devolute, ha chiesto, pertanto, un parere all’Ufficio studi (parere n.58 del 23 feb- braio 2004) ed ha acquisito altresì il parere espresso dal Comitato per le pari opportunità in magistratura del 13 luglio 2004.

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2. Il primo profilo da esaminare concerne l’eventuale applicabilità in via diretta della nuova normativa introdotta per la generalità delle pubbliche amministrazioni con la Legge finanziaria per l’anno 2004.

L’art. 42 bis, primo comma, fornisce alcuni argomenti risolutivi atteso che precisa che l’istituto si applica ai dipendenti “di ammini- strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi- slativo 30 marzo 2001 n.165”, che dispone:

“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le ammini- strazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comu- nità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300”.

Con riguardo ai magistrati – ossia se siano ricompresi nel concet- to di amministrazioni pubbliche definito dalla norma – il decreto legi- slativo n.165/2001 fornisce ulteriori precisazioni e in particolare:

- all’art. 2 comma 2° e 3° prevede che:

“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni conte- nute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui appli- cabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accor- di collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono rego- lati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contrat- ti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusi- vamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, median- te contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti ammi- nistrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da con-

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tratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relati- vo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godi- mento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai con- tratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.

- l’art. 3, comma 1°, infine, formula delle espresse eccezioni all’e- stensione regolatrice delle nuove disposizioni in quanto stabilisce che:

“1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplina- ti dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, …”.

Giova infine osservare che l’esame delle altre disposizioni conte- nute nel decreto legislativo evidenzia che nessuna norma, né di orga- nizzazione, né di disciplina del rapporto di lavoro, ha ad oggetto la Magistratura ordinaria, per cui la disposizione di deroga ne esce ulte- riormente rafforzata.

La definizione dei soggetti di riferimento della disciplina, del resto, non può prescindere dai contenuti della disciplina medesima, non potendo assumere un valore autonomo – ed un ambito più ampio – per il solo fatto che norme successive operino ad essa un rinvio.

Una lettura sistematica delle disposizioni di legge, pertanto, porta ad escludere, già in prima lettura, che, con riguardo al personale di magistratura, vi possa essere una applicazione diretta dell’istituto del- l’assegnazione temporanea.

L’istituto della assegnazione temporanea, d’altra parte, è un istitu- to noto alla contrattualistica collettiva pubblica.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del personale del Comparto Ministeri del 15 maggio 2001 regola – Capo II (Mobilità), art. 4 – l’ipotesi di assegnazione temporanea ad altra amministrazione.

La disciplina prevista dall’art. 4 riproduce, nelle linee generali, il modello procedimentale introdotto dall’art. 42 bis, qualificando espressamente l’assegnazione ad altra amministrazione sotto la gene- rale categoria del “comando”.

La novità della nuova disposizione, pertanto, riguarda solamente il motivo per cui può essere disposta l’assegnazione temporanea, lega- to alla situazione familiare dell’interessato e non solo alle esigenze del- l’amministrazione, rimanendo inalterata, peraltro, la tipologia dei sog- getti di riferimento.

Dall’esame dei lavori parlamentari, infine, emerge che la disposi- zione fu oggetto di esame e valutazione solo da parte della Commis- sione Permanente per il Lavoro Pubblico e Privato e non anche della

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Commissione Giustizia, indice ulteriore che la materia regolata riguardava esclusivamente il rapporto di lavoro del personale ammi- nistrativo e non anche quello dei magistrati.

Ne consegue che, anche con riferimento al complessivo assetto della regolamentazione normativa in materia, si deve escludere che l’assegnazione provvisoria introdotta con l’art. 42 bis citato si applichi alla magistratura ordinaria.

3. Resta da esaminare la possibile applicazione estensiva attraver- so la verifica di compatibilità prevista dall’art. 276, 3° comma O.G. che prevede che “ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello stato, solo in quanto non siano contrarie al presente ordinamento ed ai relativi regolamenti”.

Va innanzitutto rilevato – come del resto evidenziato nel citato parere dell’Ufficio studi – che già il fatto che il legislatore abbia fatto rinvio ad una definizione di dipendenti di amministrazioni pubbliche fra i quali non sono compresi i magistrati ordinari appare significati- vo sotto il profilo dell’accertamento della voluntas legis e che, pertan- to, la disposizione debba essere oggetto, in sede applicativa, di inter- pretazione restrittiva.

La verifica di compatibilità della nuova norma deve, dunque, riguardare la complessiva disciplina ordinamentale e i principi costi- tuzionali che sovrintendono al ruolo e alla funzione dei magistrati.

Fondamentale principio costituzionale a tutela della figura del magistrato, nonché della stessa autonomia e indipendenza della Magi- stratura, sancita dall’art. 104 della Costituzione, è quello previsto dal- l’art. 107, 1° comma della Costituzione che prevede che i magistrati non possono essere destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’Ordinamento giudizia- rio o con il loro consenso. Altro principio cardine, poi, è quello del giu- dice naturale precostituito per legge, previsto dall’art. 25,1° comma della Costituzione.

La normativa primaria e secondaria, sia con riguardo alla disci- plina dello status dei magistrati, sia a quella dell’organizzazione degli uffici giudiziari, ha dovuto, quindi, necessariamente articolarsi nel rispetto di questi principi.

La Corte Costituzionale in più occasioni ha ribadito la necessità di un raffronto con questi principi e, in ispecie, in materia di provvedi- menti di supplenza o di applicazione endodistrettuali dei magistrati (v.

sentenza n.173/1970, nella quale viene evidenziato che detti provvedi-

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