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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 124 del 28/07/2017

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 - 2^

VARIAZIONE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 13:45 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 - 2^

VARIAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE Preso atto che:

• l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.

482;

• a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

• a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

• ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art.

39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

• secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n.

114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.

75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della

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L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente è quella descritta nell'allegato “sub A” alla presente deliberazione e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni e in particolare:

• l'art. 17 del D.L. 113 del 24.06.2016 che, inserendo due nuovi commi (228-bis e 228-ter) dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, per garantire la continuità ed assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, i comuni possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnate ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa;

• le assunzioni effettuate in attuazione del predetto piano straordinario sono sottoposte soltanto al limite di spesa definito nella stessa disposizione, e non rientrano nel computo relativo al limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato stabilito nel comma 228 dello stesso articolo 1, legge n. 208/2015 (cfr. Corte dei Conti Liguria delibera n. 7/2017);

• la disposizione normativa sopracitata subordina la possibilità di adottare tale piano straordinario di assunzioni al rispetto dei seguenti vincoli:

◦ assunzioni possibili nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;

◦ rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

◦ rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale;

Vista la richiesta prot. n. 16603 del 25.07.2017 agli atti dell'ufficio personale del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona relativa alla dotazione di personale necessario per la corretta gestione dell'asilo nido comunale;

Considerato necessario procedere al reclutamento di n. 1 Istruttore – Educatore asilo nido - cat. C part time 33 ore e all’integrazione oraria a 36 ore della dipendente attualmente in servizio part time 33 ore ai sensi dell'art. 3 c. 101 L. 244/2007, al fine di poter garantire nel servizio educativo il regolare svolgimento delle attività ed il mantenimento dei livelli di offerta formativa;

Verificato che le assunzioni in oggetto consentono il rispetto dei vincoli di cui al citato art.

17 del D.L. n. 113/2016, ed in particolare il rispetto del limite della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016 come risulta meglio evidenziato dai conteggi allegato “sub B” al presente atto a formarne parte

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integrante e sostanziale;

Considerato che per il reperimento di n. 1 Istruttore – Educatore asilo nido - cat. C part time 33 ore l'ente può ricorrere all'art. 20 del Dlgs 75/2017 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono assumere, nel triennio che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, a tempo indeterminato, personale che possegga i seguenti tre requisiti:

a) sia in servizio, dopo il 28 agosto 2015, con un contratto a tempo determinato, presso l’ente che procede all’assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle stesse attività svolte, a seguito di procedure concorsuali anche se espletate in amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato o maturi, entro il 31 dicembre 2017, nell’ente che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto.

Preso atto che risulta attualmente in servizio presso questo ente una dipendente che presenta tutti e tre i requisiti previsti dalla normativa sopra citata a partire dal prossimo 31/08/2017 e che l'art 20 comma 8 del D.Lgs n. 75/2017 dispone la possibilità di attivare una proroga tecnica per il periodo necessario ad espletare le procedure di stabilizzazione e comunque almeno fino al prossimo 31/12/2017;

Considerato inoltre che le potenzialità assunzionali derivanti dal turn over nel periodo 2017/2019 sono quelle meglio dettagliate nell'allegato “sub. C” alla presente deliberazione;

Richiamato l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Dato atto che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/91, superiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 e che i limiti di spesa di personale ex art. 1 c. 557 L. 296/2006 e art. 4 c. 102 L. 183/2011 risultano rispettati sia per l'anno 2016 che per il triennio 2017/2019 come dettagliate nell'allegato “sub. D” alla presente deliberazione;

Richiamato l’art. 26 comma 3 del CCNL 23/12/1999 relativo all’area della dirigenza, il quale prevede che nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni gli Enti valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

Considerata la necessità di prevedere, nel rispetto dei predetti vincoli in materia, le assunzioni così come dettagliate nell'allegato “sub. E” alla presente deliberazione;

Preso atto che:

- l’art. 1, comma 368, della legge 232/2016 ha prorogato al 31/12/2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato già vigenti presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni al 01/09/2013 (ovvero,

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alla data di entrata in vigore del d.l. 101/2013);

- l’ente ha approvato con determina n. 103 del 18.04.2011 una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato part time verticale al 50% per n. 2 Istruttori di vigilanza;

- ai sensi dell’art. 4 comma 3 DL 101/2013: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate”;

Richiamata la Circolare congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29.1.2015, con la quale si ribadisce che la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1 gennaio 2015;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs.

n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Visto l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna come da allegato “sub. F”;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 230 del 28/12/2010 e s.m.i.;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie Locali;

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Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 25.07.2017 allegato “sub.

G”;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 25.07.2017, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2) di approvare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l’allegata dotazione organica (allegato “sub A”) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2017/2019 (allegato “sub E”) nel quale viene previsto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

- un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo ai sensi dell'art. 17 del D.L. 113/2016, prevedendo per l'anno 2018 l’integrazione oraria a 36 ore della dipendente attualmente in servizio part time a 33 ore ai sensi dell'art. 3 c. 101 L.

244/2007 e l'assunzione ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017 di n. 1 Istruttore – Educatore asilo nido - cat. C part time 33 ore a seguito dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione, dando al contempo mandato al responsabile del servizio personale di attivare le procedure per la proroga tecnica di cui all'art. 20 comma 8 del richiamato D.Lgs 75/2017;

- l’assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure ordinarie di reclutamento delle seguenti figure:

• per l’anno 2017 l'integrazione oraria a 36 ore a far data dal 01/08/2017 dell'Istruttore direttivo informatico attualmente in servizio part time a 28 ore;

• per l’anno 2018, a far data dal 01/01/2018, la copertura di n. 1 posto vacante di

“Istruttore di Polizia Municipale” part time 50% mediante l'assunzione del vincitore della graduatoria vigente approvata con determina n. 103 del 18.04.2011;

- le assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici come meglio specificate nell'allegato;

- le risorse ex art. 26 comma 3 del CCNL 23/12/1999 relativo all'area della dirigenza;

4) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di

“pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L.

296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

(7)

5) di approvare l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna come da allegato “sub. F”;

6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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