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COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

I ricorrenti rappresentano di aver sottoscritto con l’intermediario, in data 10.04.2012, un prestito personale per un capitale di € 50.000,00, da restituirsi in 180 rate mensili, TAN 9,460%.; TAEG 10,100%., estinto anticipatamente nell’agosto del 2015.

Precisa che sia le spese istruttorie che le imposte sono “dichiarate” come incluse nel TAEG e che ciascuna rata è maggiorata di € 1,30 a titolo di commissioni/spese di incasso.

Diversamente, il premio assicurativo, pari a € 3.208,60, non è incluso fra gli oneri che determinano il predetto tasso; né è incluso nel calcolo l’importo di € 504,00, sostenute a titolo di “servizio assicurativo aggiuntivo”.

I clienti sostengono pertanto che, inserendo il costo della polizza, il TAEG effettivo (pari all’11,68%) sia superiore a quello indicato in contratto, in violazione “ad una molteplicità di norme, regolamenti interbancari, pronunce giurisprudenziali e decisioni arbitrali” (richiama l’art. 121 TUB e le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia del settembre 2009 nonché le decisioni nn. 12832 e 23293 del 2018).

I ricorrenti precisano che, nel caso di specie, sussistono tutti i caratteri di obbligatorietà delle polizze assicurative in quanto:

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- sono a copertura del credito, essendo volte alla copertura di sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (decesso, invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, perdita del posto di lavoro);

- sono state sottoscritte contestualmente al finanziamento; anzi sono contenute nel contratto sottoscritto dalle parti;

- hanno la medesima durata del finanziamento;

- l’indennizzo è parametrato al debito residuo;

- beneficiario della polizza “non è l’intermediario solo per un divieto normativo, ma l’(I)ntermediario obbliga il cliente ad accettare una ‘designazione’ di beneficiari e vieta la modifica/revoca della predetta ‘designazione’ imposta”.

Ad ulteriore sostegno, aggiungono che:

- le polizze sono offerte “esclusivamente” in modo congiunto;

- l’intermediario ha ricevuto una significativa remunerazione per il collocamento della polizza (52% del premio);

- il premio è unico e anticipato e viene versato dalla resistente per conto dell’assicurato in favore dell’assicuratore;

- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa termina alla data di effetto dell’estinzione anticipata.

Affermano inoltre che l’intermediario non ha proposto ai clienti alcuna comparazione dei costi, né ha loro concesso il diritto di recesso dalle polizze senza costi e senza riflessi sul credito.

I ricorrenti ritengono quindi che nel caso di specie sia applicabile l'art. 125-bis, comma 6 del T.U.B. e che il tasso debba essere sostituito, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e restituzione di quanto indebitamente percepito.

L’intermediario, chiarita anzitutto la distinzione tra i diversi indici di costo, precisa che, attenendosi alle disposizioni vigenti all’atto della conclusione del contratto di prestito personale oggetto del ricorso, ha escluso dal calcolo del TAEG il costo delle polizze assicurative in quanto facoltative.

Richiama infatti la decisione n. 10620/2017 del Collegio di Coordinamento, secondo cui “il solo fatto che una polizza sia ‘connessa’ o ‘abbinata’ a un finanziamento non rappresenta un elemento idoneo o sufficiente ‘al fine di tracciare una distinzione tra polizze

‘obbligatorie’ e polizze ‘facoltative’ ai sensi dell’art. 121 del TUB’”.

Afferma che nel caso di specie la natura facoltativa della copertura assicurativa sia incontestabile, come dimostrato da diverse circostanze: la sottoscrizione del ricorrente, in piena autonomia, della dichiarazione di adesione al programma assicurativo, presentato esplicitamente come non obbligatorio ai fini della conclusione del contratto.

Né risulta da alcun documento contrattuale che, in assenza della polizza, le condizioni offerte sarebbero state diverse. Inoltre, lo stesso ricorrente non ha fornito evidenza alcuna delle circostanze al ricorrere delle quali il Collegio ritiene assolta la prova dell’obbligatorietà della polizza.

La resistente ritiene, al contrario, che sussistano gli elementi sufficienti a dimostrare di

“avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.”

Precisa infatti che, nella valutazione del merito creditizio, la presenza o meno di una copertura assicurativa a protezione del credito non ha alcuna rilevanza, né in ordine alla scelta se concedere o meno il finanziamento, né sui profili economici dello stesso, né tantomeno influisce sulla determinazione della classe di merito in cui la clientela viene

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con l’esito delle interrogazioni presso i Sic in utilizzo alla resistente, basate su elementi riguardanti la finanziabilità del cliente quali la certezza o probabilità di conservazione futura dei flussi di reddito, la regolarità o l’entità della frequenza di precedenti insoluti, la disponibilità di risorse patrimoniali e finanziarie.

A sostegno di quanto affermato, produce tre contratti conclusi con altri soggetti, senza la previsione di alcuna copertura assicurativa accessoria a garanzia del credito, con TAN similare, precisando che “detti contratti sono in linea con i criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 16291/18” (richiama il Coll. di Bologna, dec. n. 5513/2018 in merito alla valutazione del merito creditizio).

Quanto alla polizza indennitaria, richiamate sia la normativa vigente sia le decisioni n.

10620/17 e n. 17812/19 del Collegio di Coordinamento, la resistente rammenta che quest’ultimo ha inserito tra gli indici che lasciano presupporre la necessità di inserire il costo assicurativo nel TAEG la circostanza per cui “la polizza abbia funzione di copertura del credito”. Nel caso di specie dalle condizioni generali di assicurazione della suddetta polizza indennitaria emerge che si tratta di un’assicurazione a copertura di rischi “del tutto differenti da quelli di tutela del credito”; inoltre, la durata della copertura non corrisponde a quella del contratto di credito (84 mesi a fronte di 180 mesi del piano di ammortamento).

Il ricorrente, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 20.09.2018 relativa ad un TAEG indicato attraverso un’equazione matematica, afferma anzitutto che una clausola che indica un TAEG non corretto manchi di chiarezza, non consentendo al consumatore

“di avere piena conoscenza delle condizioni dell’esecuzione futura del contratto”. Ritiene quindi che se ne debba riconoscere in ogni caso la nullità per violazione della disciplina sulle clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. del D. Lgs 6 Settembre 2005, n. 206.

Precisa che, essendo riportato sul contratto "Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG" ed essendo i costi assicurativi conosciuti dai finanziatori, ha considerato i premi inclusi nel tasso.

Sottolinea inoltre che dai contratti comparativi offerti dall’intermediario non si evince la presenza o meno di coobbligati e che solo uno di questi ha la stessa data del contratto de quo.

In data 8.06.2020 il cliente ha integrato le proprie repliche, eccependo che i contratti prodotti dalla resistente in sede di controdeduzioni sarebbero soltanto delle “richieste di finanziamento di prestito personale”, da cui non emerge l’effettiva concessione del finanziamento. Aggiunge che il secondo e il tero contratto prodotti “riportano delle

‘approvazioni’ scritte a mano” e che l’unico contratto che riporta l’approvazione della pratica “stampata” indica una data antecedente a quella del contratto: a fronte di una richiesta sottoscritta il 26.04.2012 l’approvazione è datata 23.04.2012.

Insiste per l’accoglimento della domanda.

I ricorrenti chiedono che l’intermediario restituisca loro complessivamente € 18.341,72 (13.512,42 + costi 4.829,30), “da aggiornare alla data di decisione di questo On.le Collegio, ricalcolando il piano di ammortamento del contratto in oggetto, con l’applicazione del tasso sostitutivo degli interessi sulle somme date a mutuo, con la restituzione dell’eccedenza percepita, nonché con la restituzione di tutte le somme pagate a titolo di altri oneri, e con il rimborso tramite due assegni circolari N/T di pari importo, intestati rispettivamente a ciascun cliente”.

L’intermediario resistente chiede di accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande avversarie e, per l’effetto, respingere il ricorso.

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DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la censura di erronea determinazione del TAEG di un contratto di credito al consumo, dovuta alla mancata inclusione dei costi di polizza assicurativa.

Come è noto, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro ha fissato, con le decisioni nn.

10617/17, 10620/17 e 10621/17 agli elementi che assumo rilevanza ai fini della qualificazione di una polizza come obbligatoria.

Nel merito, quanto alla polizza indennitaria (polizza n. 08252) si rappresenta che essa non è a copertura del credito ma di eventi di diversa natura (ricovero a seguito di interventi chirurgici, assistenza medica domiciliare a seguito di infortuni/malattie, consulto medici specialisti), come emerge dalle CGA e non ha la stessa durata del finanziamento (180 rate).

Quanto alla “Assicurazione CPI – Cardif Vie” (polizze collettive nn. e 5075-01 e 5391-02) abbinate al finanziamento in esame, si rileva invece che:

- le polizze sono a copertura del credito, come emerge nel contratto e nel SECCI;

- hanno la stessa durata del finanziamento;

- per i casi di decesso e di invalidità permanente da infortunio, l’indennizzo è parametrato al debito residuo; per i casi di inabilità temporanea totale dovuta ad infortunio e ricovero ospedaliero l’indennizzo è parametrato alla rata mensile “secondo il piano di rimborso in essere al momento del sinistro”;

- l’intermediario, secondo le condizioni indicate nel modulo di adesione, percepisce una remunerazione per il collocamento delle polizze pari a € 1.981,89, a fronte di un premio complessivo di € 3.825,30.

Quanto alla sottoscrizione contestuale, si rappresenta che il modulo di adesione allegato dall’intermediario, seppure sottoscritto dal ricorrente, non indica alcuna data; tuttavia, la denominazione e l’importo della copertura assicurativa risultante dal predetto modulo corrispondono all’assicurazione prevista nel contratto di finanziamento.

Da quanto precede risulta comunque la sussistenza di adeguati indici di presunzione della obbligatorietà della polizza, come fissati in termini generali dal Collegio di Coordinamento (cfr Collegio di coordinamento, decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17).

In conformità con quanto affermato dalle citate pronunce dell’Arbitro (cfr. ancora Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10617, 10620, 10621 del 2017 10621/17, cui adde Collegio di Coordinamento, decisione n. 16291/18) l’intermediario ha quindi offerto in comparazione n. 3 contratti (tutti con coobbligato), onde fornire prova contraria circa la presunta obbligatorietà delle polizze relative finanziamento concluso dal ricorrente.

Dovendo il Collegio effettuare una comparazione non atomistica bensì globale tra le condizioni del finanziamento che dà causa al ricorso e quelle offerte in raffronto ai fini dell’articolazione di idonea prova contraria da parte dell’intermediario (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 16291/18), si rileva i contratti offerti in comparazione (n. 3 contratti), consentano di ravvisare, dal punto di vista dei profili ritenuti maggiormente indicativi (TAN, durata, importo erogato e presenza del coobbligato), una sostanziale omogeneità di termini rispetto al contratto di finanziamento che dà causa al ricorso, così da consentire di dire effettivamente vinta la presunzione di obbligatorietà delle polizze a corredo del contratto oggetto del ricorso.

Mette appena conto soggiungere come non meriti accoglimento l’eccezione di parte ricorrente – sollevata in sede di repliche – circa la non congruenza dei contratti offerti in

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sarebbe scritta a penna e non stampata e che la data dell’approvazione della richiesta relativa al contratto n. 1 risulterebbe precedente alla richiesta stessa.

Al riguardo, osserva però il Collegio come sia il contratto oggetto di ricorso che quelli offerti in comparazione dalla resistente riportino in alto la medesima dicitura, nonché l’indicazione dell’approvazione della richiesta.

Anzi, nel contratto stipulato dal cliente tale data non è indicata neppure a penna; risulta soltanto la data del prestito personale, che corrisponde a quella indicata nel modulo SECCI. Stessa corrispondenza è presente anche per i contratti comparativi prodotti dalla resistente.

Inoltre, tutti i contratti risultano regolarmente sottoscritti con firma che risulta comunque visibile sebbene sia oscurata.

Quanto al contratto n.1, la data richiamata dal cliente (26.04.2012), successiva a quella di approvazione della richiesta (23.04.2012), sembrerebbe riferita al prestito personale e al relativo numero di pratica, come si evince anche dal modulo SECCI.

Giova infine soggiungere che, in sede di ricorso, il cliente ha chiesto, nel caso di produzione di contratti comparativi da parte dell’intermediario, “specifiche liberatorie da parte di tutti gli intestatari, coobbligati e/o garanti dei singoli contratti, ai sensi del D.Lgs.

196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)”.

Tuttavia, si rileva che nel produrre la “controprova” richiesta dal Collegio di Coordinamento, parte resistente ha provveduto ad oscurare i dati personali relativi agli intestatari e ai coobbligati dei contratti allegati, lasciando visibili soltanto le informazioni utili a consentire la comparazione con le condizioni offerte al ricorrente. Non vi è pertanto possibilità di identificazione dei clienti cui sono stati concessi i suddetti finanziamenti.

Resta assorbita la richiesta di restituzione integrale dei “costi” sostenuti, comprensivi degli oneri assicurativi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3440/18). La medesima conclusione pare estendibile alla richiesta di restituzione integrale degli altri oneri contrattuali (cfr. Coll.

Bari, n. 5020/19).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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