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COLLEGIO DI TORINO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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Academic year: 2022

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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 21/07/2021

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 22/01/2021, presentava ricorso all’ABF competente assumendo di aver ritirato, in data 28.12.2020, una raccomandata proveniente dall’intermediario, giacente presso l’ufficio postale dal 21.12.2020 e che la comunicazione inviata era a sua volta datata 28.11.2020: motivo per cui risultava inviata con 23 giorni di ritardo dall’ufficio contenzioso dell’intermediario stesso.

Riferiva che tale lettera conteneva la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e una intimazione a corrispondere, entro e non oltre 15 giorni, l’importo di € 3.361,61 come risultante dall’estratto conto alla data del 31.10.2020.

Rilevava, anche, che la comunicazione suddetta informava che in caso di mancato pagamento l’intermediario avrebbe proceduto a classificare il credito a sofferenza e a segnalare il cliente in Centrale Rischi.

Notiziava che con pec del 22.01.2021 la ricorrente inviava reclamo all’intermediario, contestando la totale assenza dei presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi.

Lamentava che il ritardo di 23 giorni della spedizione della raccomandata aveva impedito di sanare la morosità, peraltro di lieve entità e che comunque l’intermediario aveva provveduto ad effettuare la segnalazione “nelle more di un incolpevole ritardo di una risposta”, segnalazione probabilmente intercorsa nella seconda decade di dicembre 2020.

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Eccepiva che la morosità era di lieve entità e in fase di adempimento spontaneo e che prima della raccomandata vi era stato in effetti qualche lieve ritardo, ma che i flussi di cassa non si erano mai interrotti in maniera tale da far presagire situazioni allarmanti.

Riferiva che sul sito della Banca d’Italia si leggeva che gli intermediari segnalavano un cliente in sofferenza solo quando ritenevano che avesse gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. Rilevava che la classificazione presupponeva che l’intermediario avesse condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si fosse basato solo su singoli eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito: ciò per non compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.

Sosteneva di non essere né in stato di insolvenza né in situazione di grave difficoltà economica e dava atto di aver, peraltro, sottoscritto la definizione del contenzioso proposta dal recupero credito dell’intermediario.

Lamentava che la segnalazione stava creando ingenti danni, non essendo più consentito di accedere al credito.

Concludeva per l’accertamento della illegittimità della segnalazione, effettuata in mancanza dei presupposti e domanda la relativa cancellazione, oltre all’eventuale valutazione del danno.

Si costituiva con controdeduzioni l’intermediario resistente che evidenziava come la ricorrente avesse sottoscritto con l’intermediario un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, per cui veniva emessa carta di credito: in corso di rapporto la cliente odierna ricorrente non adempieva regolarmente al pagamento delle rate del prestito e l’intermediario si vedeva costretto più volte a sollecitare il pagamento, senza tuttavia ottenere alcun pagamento in quanto la cliente lamentava difficoltà finanziarie.

Evidenziava che in data 4.02.2020 inviava il preavviso di segnalazione ai sensi dell’art. 4.7 del codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e che dal momento che la cliente non sanava la propria posizione, in data 28.11.2020 veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e l’intermediario comunicava che in caso di mancato pagamento avrebbe proceduto alla segnalazione in Centrale Rischi.

Riferiva che attraverso la Centrale Rischi venivano condivise a livello di sistema bancario una serie di informazioni sulla clientela bancaria relative all’esposizione e all’andamento del rapporto creditizio dei singoli affidati, allo scopo non solo di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi, ma di consentire agli intermediari una maggiore accuratezza nella valutazione del merito creditizio della clientela e una migliore gestione del rischio di credito.

Ricordava come nel caso in cui venisse riscontrata una situazione di insolvenza o uno stato patrimoniale di grave difficoltà economica, l’intermediario era tenuto a procedere alla classificazione a sofferenza del credito ed alla conseguente segnalazione presso la Centrale Rischi: nel caso di specie legittimamente intervenuta.

Assumeva che nel caso in contestazione la segnalazione della debitrice presso la Centrale Rischi trovava piena giustificazione, in quanto vedeva il proprio fondamento non solo nello stato di pregressa e continuata morosità del nominativo segnalato nei confronti dello scrivente intermediario, ma anche in una valutazione della posizione debitoria della ricorrente in base a parametri di carattere soggettivo e oggettivo, rilevati dall’intermediario sulla scorta di un esame complessivo dell’esposizione debitoria della cliente.

Eccepiva che la morosità non era mai stata sanata dal 2019, ben prima quindi della pandemia da Covid.

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Contestava che la cliente, pur prospettando l’esistenza presunti danni all’immagine, avesse omesso qualsiasi tipo di specificazione ed evidenziava che comunque mancava una espressa domanda di risarcimento.

Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Parte ricorrente, quale debitore principale di un rapporto di apertura di credito concluso con la resistente, lamenta l’illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e ne chiede la cancellazione, oltre alla valutazione circa il danno arrecato.

L’intermediario afferma la piena legittimità della segnalazione avvenuta nel rispetto di tutti i requisiti sostanziali e processuali e di aver operato in piena conformità a quanto previsto dalla normativa.

L’esistenza della segnalazione in esame è pacifica, anche se le parti non risulta abbiano allegato la relativa visura. Per parte ricorrente la segnalazione è avvenuta nella seconda decade di dicembre 2020; per parte resistente la segnalazione sarebbe iniziata nel mese di agosto 2019: quest’ultima ha depositato una comunicazione datata 4.02.2020 di preavviso di segnalazione nei Sic.

Il Collegio ritiene la lamentata segnalazione, per l’effetto, quale fatto incontroverso.

Come è noto, infatti, la "non contestazione" ha valenza di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per chi è chiamato a giudicare, il quale è tenuto ad astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Parte ricorrente, che agisce quale consumatore pur avendo a latere una attività libero professionale, ha riferito di aver ricevuto l’informativa circa la segnalazione controversa, ma di non essere stata messa in condizione di sanare la propria posizione.

Il Collegio ritiene che la doglianza della ricorrente in ordine alla assenza dei requisiti per poter procedere alla segnalazione, da ritenere assorbente rispetto alle altre censure mosse, vada accolta.

Come è noto la Centrale Rischi è un sistema informativo gestito dalla Banca D’Italia concernente la posizione debitoria individuale dei clienti degli istituti di credito.

Qualora il debitore versi in un'acclarata situazione di sofferenza economica-finanziaria, la relativa segnalazione alla Centrale deve avvenire da parte dell'intermediario nel rispetto della disciplina prevista dalla Circolare della Banca D’Italia n. 139/1991 e successivi aggiornamenti: tale circolare prevede, ai fini che qui occupano, da un lato un obbligo di preavviso in capo alla banca e, dall'altro, un onere di istruttoria per l'intermediario volto a verificare l'esistenza di una situazione di "sofferenza" tale da giustificare la predetta segnalazione alla Centrale Rischi.

La segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dall’intermediario resistente, elemento non contestato dalle parti nonostante l’assenza della visura, risulta contraria alla normativa sopra ricordata sotto il profilo dirimente della necessità di una preventiva istruttoria da

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parte dell'istituto segnalante in merito alla situazione economica-finanziaria complessiva in cui versa il debitore moroso. L'istruttoria in esame è finalizzata all'acquisizione di tutte quelle informazioni utili per accertare la sussistenza di uno stato effettivo di sofferenza in capo al debitore, dimostrabile attraverso la ricerca di elevazione di protesti, iscrizioni ipotecarie, procedure monitorie/ esecutive, ecc.

Come noto, la nozione di "stato di sofferenza " di cui alla circolare deve intendersi come una valutazione negativa dello stato patrimoniale del debitore, apprezzabile come grave e non meramente transitoria (in termini, cfr. Cass. 15609/2014). Pertanto il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la "segnalazione a sofferenza", che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario. Sul punto la Corte di Cassazione ha già sottolineato come non sia sufficiente, ai fini della segnalazione, la sola analisi dello specifico rapporto o dei singoli rapporti in corso di esecuzione tra la banca segnalante ed il cliente, considerato che ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, da intendersi quale incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte. (cfr. Cass. 12626/2010).

Analoghe conclusioni sono state assunte dal Collegio di Coordinamento (n. 611/2014), nonché dai vari Collegi territoriali (ex multis: decisione ABF, Collegio di Roma, n.

1927/2017; Collegio di Milano, n. 8955/2016; Collegio di Napoli, n. 1366/2017).

Parte resistente si è limitata ad affermare che“la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente segnalazione in Centrale Rischi non sono conseguite a meri ritardi della [cliente], ma a seguito del mancato pagamento di più rate sin dal 2019, quindi prima del periodo di pandemia Covid 19”.

A sostegno del mancato pagamento delle rate l’intermediario ha allegato l’estratto conto della cliente dal 2018 al 2020, senza tuttavia individuare analiticamente i mancati pagamenti e senza indicare espressamente la fonte dell’obbligo di pagamento di tali rate.

Da tale estratto conto, per altro, sembrerebbero emergere solo limitati pagamenti insoluti, viepiù in seguito recuperati: non - comunque- uno stato di perdurante sofferenza.

E' dunque evidente che l’intermediario resistente non ha dimostrato che l'odierna istante versasse, al momento della segnalazione, in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica (l’intermediario non ha fornito ulteriori elementi - quali ad esempio la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive, altre coeve segnalazioni - idonei a provare lo status di insolvenza), né ha provato di aver proceduto (prima della segnalazione) ad un'approfondita istruttoria, volta a verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario - se sussisteva davvero, in concreto, una situazione tale da far ritenere il credito a sofferenza a fronte di rilevantissime difficoltà di recuperarlo.

Nel caso di specie, quindi, non risulta svolta la complessiva valutazione della situazione patrimoniale del cliente in via previa rispetto alla segnalazione alla Centrale Rischi, ciò che determina l’illegittimità della segnalazione stessa: a cui deve essere posto rimedio attraverso la cancellazione.

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La mancanza, infatti, di qualsiasi ulteriore specificazione delle predette circostanze inerenti lo stato di sofferenza e dei dati istruttori dalle quali emergerebbe, unitamente alla netta smentita proveniente dalla ricorrente, rendono insuperabilmente insufficiente la motivazione posta alla base della segnalazione contestata.

Di contro non è accoglibile la richiesta di accertamento da parte ricorrente circa la valutazione dell’eventuale danno subito dalla predetta segnalazione. Infatti le risultanze istruttorie non evidenziano un reale ed effettivo danno patrimoniale e non riconducibile al comportamento della parte resistente: danno meramente affermato da parte ricorrente, ma non provato.

Non si rinviene neppure documentazione circa le asserite restrizioni al credito causate dalla segnalazione in controversia.

Parte ricorrente non può ottenere, quindi, alcun tipo di risarcimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario si adoperi tempestivamente per la cancellazione del nominativo di parte ricorrente dalla Centrale dei Rischi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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