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MERGOLEDI 8ËDICEMBRE ŠÔ7. T.aEGGGI El I3EiCRETI

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(1)

onzrin ancia

DEL RE GNO IPITALIA

ANÑO MISO

ROMA. - MERGOLEDI

8ËDICEMBRE ŠÔ7

Domani, Tgennaio 1891; ricorrendo

una

dell feste determinate dalla Legge 28 giu-

gno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la

GAZ ETTA.

SO1VE LVE ARIO

PARÍE UFFICIALE

Minist ro dogli Affari Este-t:

Notißcazaone

- Leggi e decroth a o dearëtd namiero 7336 (Serie

36)

, cAs approva la d rasforia di

prorogakdel

Trattato di commercio enaviga

sfonapa

i'Italia e l'Muitria

(7ngheriat-

Regno decreto nunsergf330

(Berie 3'),

che autorissala concessione di terreni a" d.wei•se personenela celossa Eritrea- R. dooreto esumero 733£

(Berís?)

che approca

roggíunta

di due nuovi articoli al

pigångs regolamentd.per,ela

costrusfässt, manutensioneesorve

gliansa

delië'strqfe,provínciad,'comunali

e consort-li della pro.

sinald gi-Genotfa.- R. dedroso nuniero 7333

(Berie

3'), che is¢igiste un Conimissions

incaricata.da:prosbedere

al riparto ed älla

assegraatsóne

dei

prestiti

difavore da coisoedersiai pro-

prietari, gitaiuoli

emezzadri

più pdtfert

danneggiati dalle inon- sidelfautunno 1889-R. «ooreto numero 7334

(

ßerie3'), che subtißcolchele stoniina att idpettori ¥up¢ríori delle Gal>elte sia fatie fra

grimpsegdri

dipendenti dal Massistero dellegnanze

- Regioideareto numero 7335

(k·rla

3'), .che a cominciare dat

g*sigsaiöd8 1,s'abillice

che

gliattleiM$$7fÊËaWOËIG

IIGCC0lly

u te,delië' edri ¢¢er¢ti

abbignotuna'numerazione

pro-

jy

eg

pey

ogn isito

Rydecèotyns¢nsero

7330

(Serie

3'),che

appecia..ìn afa·gravoiroria,

Rannesso

ruoto.orçast.faa

del perso-

nati

delfAbsminûtrastagedei

past

emisure,*dei saggso emarchio dal inefalli

preziost

- R. deareto saumeroMMafMXLTII (R.

sies , par¢e supplementar¢), che dichfara opera di pubblica u¢ñ -lacostrusionedel

¿ysnale

collettore del comunedi Saviano

(go là)

2Doðietoministerlalo N.7322

(gerie &•),

che outorizza 11anca Nastenate röscanaa fabbricareattribigliettidei taglio dHire

Ig

edi,lfre ð0 da sostitutre a biglietti d

pli

stessi tagli

stowipfu

attiallacircotâzione-o ereto ministeriale che estende af admyggrdi

Tentiosiglia

di ßlciliae Trabia

(Palermo),tà dispa.

gisioni legislative per

impedire

la df/fusione della Allossera- Contintrastono degli

allegatt,annessi

al R. daaroto assmère 7318 (Bary sp,

.puboticato

netta Gazzetta Uffletale del 30dicemorç

£890, ese.906 -Min stero ALAgridottura, tudustria e Cott.

anaréfo: Klanco dáile dichiarazioni per diritif d'autore sulle

operi d'ingé¢nd

dairanto

lasprima gusadicina

delmesidi dicem- óre

/990

- Olemetone Generale Ael, OobitoPubbHoo; 63·

ys¢razione

dellÑ Öbbilgpsfont

della Perroviadi Cuneo'- Religt

c£g|t'ig¢¢sgÍrzioria

-'Angsti-silosiê oentratedella cassade! ¢o.

oogtt e

praetiti

Monte delle Pensioni per

gli insegnanti

nelle go

pgþþliebe

elementari: Elenco dellepensionie delle inden- nità

onftyllQ ggggonsigt permanentedi umusinistraziong

della

depositi ¢þrggggga

gegag4«stanzadel 22

dicemórg 1880,

colla

ripresa

di

quelle

conførste nelle adt;nange asteriori--, conoore! -

pqyetage

ra?‡99690.

PAWÛiöifËiioisil

Telegrammi dell'Agenzia

Stefani - Listino

u//fetale

dellarBorsa di Roma -Znserzioni.

PARTE UFFICIALE

inalsTERO DEGLI AF'FARI ESTFRI

i

Con

dldhiarazione

fltmata il 20 corrente a Vienna dalle «L. EE. il R. Ambasetatore e il lihnistro I. e R.

degli

A0'eri Esterivenne conve-

nutottli protrarre fino

alfipoca

della entrata

in,

vigore dëlla nuova

Convenzi ne leùoraria ed

artistica,

di cui furono lo sterso gkroo scalfabin é

att041ie,,e proctsaniente

floo al 13 gennaio

1391,

la du- rata

(loW

iica conúntione d1

egust

natura doE22

maggio 1840,

11-

nora

yfgo

to

frú)I'halla

e

1%ustria-Ungheria,

e

clië lorebb5

altrimenti

spirata

e 31

gicembre

1890.

T.aEGGGI El I3EiCRETI

Nella

pubblicazione

del It decreto n.

VáÈU (sirie Šf) ali2ira

Dic/narazione,

seguild

nel d. 305

( 0 di

ehiore

corrente) d(t):lésta

Gazzetta Ufficiale, per la

groroga

del

TraÍtato

di commercioe na-

eigazione

fra l'Italia e l'Austria

Unghertà, fu oneensa,

per

iraspo.

Bizione di stampa, la Dichfutailonë del R Governo

sigipubblica

pertanto Vanzid tto R decreto 28 dicembre

1890, dol(4

Dichiara-

zione cui af riferisce:

li Numero 1880

(Serie 3')

della Raccolta

u//telaid

dello

,ioggi

e dei decreti del

Regno

contiene il seguente decreto:

U.MBERTO

I.

per

grazia

di Dio e per volont,à della Nationë RE DETAMA

Sutfa proposta del Presidente del Consiglio ddi Ùihistri,

Ministro ad interim degli Affari Esteri, di conehtió c&í ifÏñi- stri delle l'inanze,

della

Maritis,

e

di AgéloolttitifiÌñdGstria

e

Commercio;

S

ntito

il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Art. 1.

É approvata ed

avrà

immediato efË\to la Diohisè,izione, firmata

a

Ronn il 27 dícembre 1890, dollá (juile viene prorogato dal 31 dicembre 1891 at Š1 dieëinbio 189f il termino di scadenza del Trattato di commercio' a di

na-

vigazione del 7 dicembre 1887 fia l'Italia

e

l' Austria-

Ungheria.

Art. 2.

duesto decreto sarà presentato al Parlamenfo per esseie

convertito in Irgge,

Ordiniamo che il presente

.

decreto, inunito del i-

gillo'dello Stato, sia inserto nella Raedolta tifficiale delle leggi

e

dei decreti del Regno d'Italia, IMn Jarido

a

chiunque spetti di osservarlo

e

di farlo oššêrvare.

Dato

a

R6tria, addi 28 dicembre 1890

UMBERT0.

Guiki.

G i.m.

Wisto,

12

Gungmigilit

i

ËANARDELil.

DÉCLARATION.

Les gouvercements de Sa

Alejestõ

le flot

d'IÏálie

et do Sa

Majes

é

ÉEmpereur d'Autriche,

Ret de

Bohémo,

ote; et Itói apostolique de

Ilangrie,

dans la but de proroger d'un an le dá aifixé pour la dénon- ciation du tralió de commerce et de navigation du 7 décembre

1887,

sont convenus de substituer à l'article 29 du dit traité le tex e

suivant:

«

Le,prósent

traité resteraen vigueurà partirdu jourd

'dchapge

« des ratifications

jusqu'au

31 décembre 1692. Dans.sto.cas e du-

« cuno des Ilautta partles contractantes n'aurait

noggd,

doute mois

4 avant la fin de la dita

période,

son intention d'on filte desser hs

<

effets;

ledtt trdlió 00Dianueta a OLIS

obilgatUlfè JúS4u'au

31 décem-

« bre 1897.

« L•e Ifautes Parties contractantes se

réservent já facylté

d'Intro-

e duire dans ce

traité,

d'un commuä

accord,

totites

modlOcatlòns qui

(2)

5128 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

« ne seraient pas en

öppos°tton

avec son

esprit

et ses

principes

et

« dont Putilité serait démontrée par

Vexpérience

>

En foi de quoiles

soussigés,

dûtnent

autorisés,

ont dressè la

pré.

sente déclaration avec rèserve des formalités requises par les lois constitutionnelles des pays

respectifs.

Fait à

Rome,

en double

expelition,

le 27 décembre 1890.

Le

prèsident

du Conseil Ministre des affaires

étrangères

d' talis

L. S. F. CRISPl.

L'Ambassadeur d'Autric/te

Hongrie

L. S. og BaucK.

Il Numero 1880

(Serie 3*)

della Raccosta

Ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO

I

per grazia di Dio e per volontà deHa Nazione RE D'ITALIA.

Vista

la

legge Iuglio 1890,

n:

7003

per la

pubblica-

zione delle leggi del Regno

nella

Colonia

Eritrea;

Visto il Nostro decreto del 19 giugno

1890 per le

fa- coltà accordate all'Onorevole Leopoldo Franchetti, deputato

al Parlamento

;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro

interim degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Articolo unico.

Vengono concessi i seguenti terreni nella Colonia Eritrea alle persone

e

per gli scopi sottoindicati

:

1•)

-

Al signor Basilio Cecchi fu Torquato un'area

reth ngolare di metri dieci per quindici

di

lato,

cio4 metri

quadrati centocinquanta di superficie,

nella

vicinanza

del

forte

di Gbinda, per

la

durata

di

anni cinque,

a scopo di

costuzione di

una casa

ed esercizio

nella

medesima

di

cantina ed albergo.

1•)

-

Al signor Fryda Teodoro fu Costantino,

nato

a

Metilene, un'area quadrata

di terreno di

metri

venti di

lato, cioè metri quadrati quattrocento

di

superficie,

sollt

speggia del continente di

fronte

all'isola Taului,

per la

durata di anni dieci

a scopo di

costrazione ed eserciÀa

di

una

fornace di calce

e

da laterizi.

36)

-

Al signor Agresti Csear

di

Corrado,

un'area

di

terreno

di figura irregolare, della superficie

di metri

quadrati quattromilasettantatre, contenente

un por,zo, nei

pressi del forte di Arkiko, per la durata di

anni

cmque,

a

scopo di coltivazione d'ortaggi.

go)

-

Al gignor Brena Cleto di Camillo,

un'area

di

terreno

di figtird rettangolare di metri

trentatre per tren-

taquattro di lato, cioè metri quadrati millecentoventidue di superficie, nelle vicinanze dell'Asmara fra (1 forte Bet·

Afaka

e

il

campo

cintato per la durata di dieci

anm, a

scopo di costruzione ed esei•cizio di

un

mulino di cereali.

5•)

-

Al reverendo Padre Bonomi Luigi del fu Fran-

cesco,

un'area di terreno di figura rettangolare di metri venticinque per trentatro di lato, cioè metri quadrati

ot

tocentoventicinque di superficie, nelle vicinanze dell'Asmara,

a

scopo di costruzione di

una

scuola

ed

insegnamento de;/g r,cuola medesima. La concessione durerà finlanto che

il

concesionario attenderà personalmente all'educazione

degli alunni.

6•\

-

Alla ditta V. Bienenfeld

e

Comp. di Massaua, un'area di

terreno di

figura rettangolare

di metri sedici

per venticinque di lato, cioè

metri

quadrati quattrecel

to

di

superficie nelle

vicinanze dell'Asmara fra il campo cin.

tato e

il forte Bet-Maka

per la duratadi

anni venticinque,

a

scopo di costruzione ed

uso di

fabbricati per eselosiva

abitaziope, per uffici

e

magazzini da merci.

La concessione

è

falta

al prezzo

di lira

una

al metro

quadrato.

76)

-Al

signor Brumtli Giuseppe di Giorgio, un'area

di

terreno

di figura esagonale, di metri quadrati dician·

novemilaquattrocentodiciasette,

nelle

vicinanze del forte di Ghinda,

per la

durata

di

anni dodici,

a

scopo di agri.

coltura.

8°)

- Al

signor Trusguik Antonio fu Andrea, un'area di

terreno di

figura rettangolare,

di metri

quattrocento per

mil!e di

lato,

cioè metri

quadrati quattrocentomila

di su

perficie,

nella

località di Hamas

vicino

alla punta del Ghedam,

per la

durata

di anni

dieci,

a

scopo d'esercizio di

una cava di

pietra

calcare -

Impianto di

una

fornace

da

calee e

laterizi.

Ordiniamo

cho il

presente decreto, munito del si.

gillo dello Stato,

sia inserto

nella Raccolta Ufficiale lelle loggi

e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addì 7 dicembre 1890.

UMBERTO.

- Esto, // thardasigitti: ZANARDELLL

Numero 1881 (Serie

3*)

della Raccolta U/7iciale delle leggi ¢

<io acrei del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per

grazia

di Dio e per volontà

della Nazione

RE D'lTALIA

Visto il

Regolam

nto

approvato

con

Nostro decreto 21 gennaio 1875,

per la

costruzione,

manutenzione e sorve•

glianza

delle strade

provinciali,

consortill e

comunali della provincia

di

Genova

;

Vista la deliberazione 16 aprile 1890 di quel Consiglio

provinciale, per l'aggiunta

al

Regolamento

stesso

di

una

disposizione

intesa a

stabilire,

in forma

generale,

il carat- tere di strade di

pianura,

in alcune linee

provinciali, por gli effetti di cui agli articoli 68

e

72 della vigente legge

sui Lavori Pubblici:

Vista la

conseguente deliberazione 10 ottobre

u. s.

della Deputazione provinciale

di

Genova,

che

stabiliva aggiun•

gere nella

parte quarta

del

ripetuto llegolamento,

un capo

II;

sotto

il titolo, polizia

delle

strade,

con

due nuovi articoli distinti

coi nu. 83 e

84, indican tone

il

tenore,

: ame

appresso;

Sentito

il

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici:

Vista la precitata legge

sui

Lavori Pubblici 20

marzo

1863,

n.

2248, allegato F;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato poi Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato

o

deeretiamo

:

Articolo unico,

E

approvata l'aggiunta

dei

due nuovi articoli seguenti,

al

vigente Regolamento

per la

costruzione,

manutenzione e

sorveglianza

delle strade

provinciali,

comunali e

consortili della provincia

di

Genova: quali

articoli

costituiranno il capo 11

della

parte quarta del Regolamento stesso,

sotto

il

titolo di

polizia delle strade,

<

Articolo 83. Per

la

polizia delle strade provinciali,

co-

4

munali

e

consortili,

saranno in tutto

app'ieate

le

dispo.

«

sizioni della Legge

sui

Lavori Pubblici, 20

marzo

1865,

« n.

2248, allegato

F del

B.egolamento

di

polizia stradale,

4

approvato

con R. decreto 10 marzo

1881,

num.

124

«

(serie 34).

«

Articolo 8& Agli effetti dell'art. 66 della legy sud,

(3)

GAZZETTA

UPi+'ICIALE

DET REGNO D'ITALIA 5120

<

detta,

sono

considerate

come

strade di pianura, in tutto

«

il loro percorso le

strade

provinciali da Genova

a

Nervi, da Genova

a

Voltri, da Genova

a

Pontedecimo

»

Ordinismo

che il presente Decreto, munito

del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e dei

yleereti det Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti gli osservarlo

e di farlo osservare.

Dato

a

Roma, addi 27 novembre 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Viero,

11

Guardasigilii:

ZANARDELLI.

Il Numero 1888

(Serie as)

della Raccolta

U/):ciale

deue leggie det decreti del

Regno

contiene il seguente decreto:

UMBERTO

I.

por

grazia

di Dio e per volontà della Nazione RE IT ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 20 luglio 1890

n.

7018 (se-

rie 3·)

;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Mi- riistri,

e

di quelli del Tesoro, dei Lavori Pubblici

e

di A-

gricoltura, Industria

e

Commercio

;

Abbiamo decrétato

e

decretiamo

:

Art. 1.

I

È istituita

una

Commissione incaricata

di provv

edere

a

riparto

ed

alla assegnazione dei prestiti di

favore che sa-

ratrio concemi ai proprietari, fittainoli, mezzadri più poveri danneggiati dalle inondazioni nell'autunno 1889

nelle

pro- Vincie di Akssandria, Belluno, Bergamo, Brescia. Bologna, Cagliari, Catania Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Man- lova, Messina, Modena, Padova, Palermo, Pavia, Reggio Calabria, Reggioi Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Treviso,

dine, Venezia, Verona

e

Vicenza.

Art. 2.

La stessa Commissione avrà facoltà di proporre al Go-

Verno

tutto ciò

'

che reputerà opportuno per

la

migliore

applicaziðiie ili délta leggé

e

provvedorà, prima. di dar

mano

di suoifla#orÏ, alla compilazione di apposito Rego- Jamentò da sottoþorsi alla approvazione del Governo.

Art. 3.

La Commissione si compone di undici membri, ed

è co

.utuita

come

in appresso dai signori:

Asproni

cav.

ing. Giorgio deputato provinciale di Ca- gliari;

Bacchelli

cav. avv.

Giuseppe, presidente della deputazione provinciale di Bologna;

Betocchi

comm.

ing. Alessandro, presidente di Sezione

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Buzzatti

cav. avv.

Augusto, presidente di Sezione di Corte d'Appello

a

riposo;

Gravina

comm. avv.

Luigi, senatore del Regno, prefelto a¯riposo;

Minesso

coinm. avv.

Leopoldo, presidente della deputa-

aione provinciale di Treviso;

Monzilli

comm.

Antonio, Direttore Capo di Divisione

nel

Minisfero di Agricoltura, Industria

e

Commercio.

Poma

cav.

ing,'Luigi;

Quistini

cav. avv.

Giovanni;

Rodi

comm.

Ermete, Ispettore Generale del Ministero del Tesoro;

Taddeucci

comm.

Pietro, Ispettore Generale del Mini- stero dell'Interno.

prtioolo ¢. 11 signor Senatore Gravina marchese

comm.

Luigi

ò

nominato Presidente ed il sig.

comm.

Alessan·1ro Betocchi

è nominato

Vice Presidente della Coninildsidhe suddetta.

Articolo

5.

La Commissione

avrà

sede in -Roma

e le sue

deliberazioni

per essere

valide dovranno

essere prese con

l'intervento

almeno

di

sei

dei suoi componenti ed

a

reaggioranza assoluta

di voti

degli intervettuti.

Articolo 6. Le Autorità amministrative forniranno alla Commissione

tutte le

notizie

e i

documenti cÌté da edsa

saranno

reputati necessari

per

il compimento del mandato affidatole.

Articolo 7. Il Ministro dell'Interno

con suo

decreio pröv-

vederà alla nomina

di un

funzionario amministrativo che

disimpegnerà l'ufficio

di

Segretario della CommfúÏotie.

ArticoTo 8. Le indennità da stabilire al mpŠnetti la

Commissione

non residenti in

Roma

saranno

pagate,

se

richiesto,

con

i fondi del bilancio passivo del Miriiskro

dell'Interno.

Articolo 9. Compiuto

il

proprio mandato la Conimis•

sione farà

una rele

zione del

suo

operato che sarà ¡ilí¾1

eata e

comunicata

al

Parlamento.

Orditiiamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta uffl¿iale delle leggi

e

dei decreti del Regno d'Italia, maildalido

a

cliiiinque getti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addi 11 diesmbre 1890.

UMBERTO,

ÖRISPI.

GanuLm.

G. Fouu.

L. MicxLI.

6. Il fi¾ßfdSNi¶fili: ŸAftaRIÆLLi

Il Numero Tast

(Serie 3a)

detta Raccolta

U//fetaíe

delle

leful

dei decreu del

Regno

contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per

grazia

di Dio e per

volontà della Nazione

RE D'1TALIA

Visto l'art. 7 del Nostro R. decreto

n.

.507,3 (serie 86)

del 17 novembre 1887

;

Sulla pro.posta del Nostro Ministro Segretario Stato

delle Fmanze, incarkato interinalmente delle funzioni di

Ministre del Tesoro:

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo

capoverso

del precitato art. 7 del Nostro,

R. decreto

n.

5073 (serie 3.), del 17 novembre 1887

è

sostituito

il

seguente

:

«

Le nomine ad Ispettori superiori delle Gabello

sa-

« ranno

fatte

a

scelta fra gl'impiegati dipendenti dal Mi-

« nistero

dello Finanze

».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta utliciale delle>

leggi

e

dei decreti del Regno d'Italia,fmandando

e

chiunque apetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addi 14 dicembre 1800.

UMBERTO.

ÛRIitALLI.

Visto.

12 GuardasigilN: Zanannatu.

(4)

518Ò AAZZETTA UlfFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

II

Il Numero ¶asa (Serie

3a)

della llaccotta

U¡pciale

dette leggi e dei decreti del

llegno

contiene il seguente decreto:

UMBERTO

I.

per

grazia

di Dio e per volonM della Nazione RE D'ITALIA

Veduta la legge

25

giugno 1854,

n.

1731, sulla

pro•

mulgazione

e

pubblicazione delle leggi,

e il decreto del

30 detto,

n.

1;

Veduto il R. decreto 21 aprile 1862,

n.

9,

e

l'annes-

sovi regolamento riguardante

la

Raccolta ufficiale

delle

leggi

e

dei decreti del Regno d'Italia;

Sulla propost

t del

Nostro Guardasigilli,

Ministro

Segre-

tario di Stato per gli Affari

di

Grazia

e

Giustizia

e

dei

Culti

,

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Articolo

unico.

A cominciare dal

gennaio 1891, gli

atti

inseriti

nella

Randotta ufficiale

delle

leggi

e dei

decreti,

avranno una

numerastene progressiva per

ogni

anno,

distinguendo quella

della parte principale <la quella

della

parte supplementare.

Ordiniamo

che

il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e

dei decreti del Regno d' Italia, man<lantio

a

chiunque spetti di osservarlo

e di

farlo

osservare.

\

Dato

a

Roma, addi

18 dicembro

1690.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto,

R

Guardasigilli:

2ANARDELLI.

Il Numero taas

('Serie 36)

della Riccetta uptialedelis legi e dei decretidel Regno contiene it seguente decreto :

UMBERTO

I.

per

grazia

di Dio e per volonta della Nazione RE D'ITALIA

Vi.to

il

Regio decreto

che ap;rova il

testounico delle

leggi sui pesi

e sulle

misure

nel

Regno

in data del 2i a- ge so

1890,

n. 7088

(Serie

B ·

Hitenuto che per

disposizione

del detto testo unica deve

ridursi

il numero

degli

uffici usetrici o per conseguenza

deve

ess:ro

diminuito

il

personale

a

far luogo

dal 1° gen·

naio, epoca in cui va m esecuzione la

legge medesima

;

Ritenuta

la necessità di collocare in

disponibilità

il per- sonale

che rimane

in sopra numero,

attesochè

esso per mancanza

di lavoro

non

può più

trovar

posto

nel nuovo

orgamio;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Agrieoltura, In-

dustria

e

Commercio;

Abbiamo decretato

e

decretiamo

; Art. 1.

È approvato

in

via provvisoria

per

il personale della Amministrazione

dei

pesi

e delle misure e

del saggio

e

marefiio dei metalli preziosi

il nuovo ruo:o

organico, giu-

sta

l'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro antidetto.

Art. 2.

Il personale che andrà

a

far parte del detto

nuovo

orgamco conservera smo

all'approvazione del bilancio di assestamento 1890·91

i

gradi

e

gli stipendi attuali.

11

personale eccedento

verrà

collocato in disponibilità cogli apegni previsti dalla legge relativa.

a

carico deel

cae

pitolo

stesso

dove

ora

gravita

lo

stipendio di attiiità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato,

sia

inserto nella Raccolta úlneiale delle leggi

e

dei decreti del Regno d' Italia, mindándo

a

chiunque spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addì 21 dicembre 1890.

UMBERTO.

L. Macma.

Visto: Il Guardasigilli: Z.BARDELU.

IJUOLO

ORGANICO del personale dell'Amministrazione det pesi e delle misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi.

Organico attuale

Organico

nuovo

GRADI E CLASSI

Ë

Stipendioannuo St

pendio

annuo

indivi- per indiv- per

duale classe dá¾t ietásse

lap ttori centrali . . . 2 5000 10000 2 5000 10000

Id. id. . . . 1 4500 4500 1 4500 4500

Direttorl di laboratorio . » » 2 4500

9000

Assistenti di la classe . > A 2 2500 5000

I l. di 2' id. . E i 2 2000 40 .0

Veriflcatori di la class . 8 4000 32000 9 4000 36000 Id. di 2a id. . 12

3$00

42000 18 3500 63000 Id. di 3a id. . 37 3000 111000 37 3000 l iinot) Id. di 6.a id. . 54 2500 135000 52 2>U 130000 IJ. di 5a id. . 52 2000 104000 32 2000 64000

Id. di 6a id. . 40 1500 60000 a » »

41|!ev1 verificatori . . 20 1200 24000 20 1500 30000

Cemot são . . . . . » » > 1 I 0 1500

id. . . . . . 1 1200 1200 1 1200 12M

Hollatori useteri . . .

' 11 1000 11000 11 1000 11000

Totale . . . 238 » 534700 190 » 8E00

Visto: d'ordine di Saa > aestà

Il Ninistro

d'Agricoltura,

Industria e Commercio L. MICELI.

Il N. BI ti lli tiaL I i I

(Serie 3a,

parte

supplementare)

della Raccolta u//iciale delle leggi e dei decreti del

Regno

contiene il so-

guente decreto:

UMBERTO I.

per

grazia

di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA

Vista

la

domanda presentata dal municipio di Saviano

(Caserta)

per ottenere

che

venga

dichiarata opera dipub-

Llica

utilità

la costruzione del

canale collettore destinato

a smaltire le acque della

fognatura dell'abitato centrale

e delle

frazioni,

ed i

sopravanzi dell'acqua potabile del $e- rino, giusta

il

progetto dagti ingegneri Mari

e

Aftocca, vi.

stato dall'ufficio del Genio civile di Caserta íl 4 luglio 16ŠŠ;

(5)

JiAZZETTA UFFICIALE DEL REONO D'ITALIA 5181

Ritenuto che la domanda fu regolarmènte iskuita,

e

che

contro di

essa avanzarono

molteplici ricorsi, Francesco Cac·

cavale ed aÌtri, diretti ad impugnare la convenienza

tec·

nica dal piogetto

e

la pubblica utilità dell'apertura di

una

via di tirconvallazione.

OorisÍderando che

i

reclami

sono

infondati per quanto

:

Ÿ1 riferiscono. Al progetto, poichè il medesimo

à stato ri-

conosciuto-Ineritevole di approvazione dall'Ufficio del Genio Civile in seguito

a

visita sopra luogo,

e

dal Consiglio

su-

periore dei Lavori Pubblici,

e

per quanto riguardano

la

via di circonvallazione

sono

estranei alla domanda attuale del

comune;

Che l' opera riveste, nei riguar.li dell' igiene, indubbia.

tuente i caratteri dell'utilità piibblica;

Vista la legge 25 giugno 1865,

n.

2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del canale

collettore

per smaltire

le

acque della fognatura del

comune

di Saviano (Cas2rta)

e

delle

sue

frazioni, ed

il

so¡iravanzo dell'acqua potabile del Serino, giusta

il

piano particolareggiato di esecuzione compilato dagl'ingegneri

Mari

e

Allocca,

vistato

dall'Ufficio del Genio Civile di Ca- sería

il

4 luglio 1889

e

relativa planimetria vista, d'or-

dine Nostro,

dal

predetto lWinistro.

All'atto

di

esecuzione dei lavori dovranno

essere

intro- dotte

nel

citato progetto

le

modificazioni

indicate

nella

re-

lazione 31 luglio 1890 dell'anzidetto ufficio del Genio civile

;

Pel compimento delle espropriazioni

e

dei lavori

è con·

cessa

il termine di

tre anni a

decorrere da oggi;

Ordiniamo

che

il presente decreto,

munito del

sigillo

dello Stato, sia

inserto

nella Raccolta

ufficialo

lelle

leggi

e

dei decreti del Regno d' Italia, mamlaudo

a

chiunque spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addi 18 dicembre 1890.

UMBERTO.

G. Finu.

Visto,

li

Guardasigtili:

zannosu.s.

Il Numero 9388

(Serie Ba)

della Raccolta

U//toiale

delle leggi dei decreti del

Regno

contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'articolo 19 della

legge

7

aprile 1881,

n.

133,

serie 3a;

Veduto l'articolo 8 della

legge

30 aprile

1874,

n.

1920,

sorte 2•;

Veduto il

regolamento

approvatocon R. decreto 17settembre

1876, n, 3375;

Veduto il R. Decreto 25 dicembre

1883,

n.

1823,

serie

36;

Veduta la

legge

25 dicembre

1889,

n

6570,

serie 36;

Veduta

Ìa legge

18 agosto

1870,

n.

.5801;

Veduti i decreti reali 9 settembre

1869,

n 5268 e 3 settembre

1872,

n.

991,

nonchè 11 decreto ministeriale 22 dicembre

1839;

cot

quilt

furono rest di

pubblica

ragione i distintivi ed i

segni

caratte ristlet del

b'glietti

della Banca Nationale Toscana da lire 100 e da lire 50 determinandone le modalità di emissione ;

Veduti i decreti ministerioli 13

luglio

1885, n. 3250 e 23 febbraio

1886,

n. 3701 che autorizzarono la emissione dei

biglietti

dei tagli

aufndicati;

Veduta la nota del Ministero di agriesitura, industria o

commercio,

in data 30 nove.nbre u. 8 n.

94310¡25511,

con la

quale

viene parte•

cipata la debberazione presa dal Consigt oS roerlore della Banco Na zionale

Toscana,

in adunanza del 20 stesso mese, d• (9bbricare altri

100,000

bglientda lire 100 e

200,000

a, lire

50,

allo scopo di rl tiruro dulli circolatione una gaanuta di big1etti restlogori

dall'uso;

Di accordo col ¡redetto Minbie·o di agricoltura, industria e com- merclo;

Determina.

Art. 1.

La Banca Naz onnie Tos ana è nu'orizza:a a (2bbricare altri cento•

mila

(100000)

btgi tri del tagiio di tire 100, per l'ammontare com- p'essivo de lire

10,000,000,

ed altri duecentouvla

(200,000) biglietti

da lire 50 per l'ammontane

compicssivo

di lire

10,000,000

Art 2.

O

esti

b'glietti

avranno

gli

stessi sagni e distintivi caratteristici di quelli defli 80 i

lagli

pubblicati

col decreto ministeriale 13 Ju- glio 1885, n

3250,

salvo clu saranno sostituite le firma dell'attuale casdere de:la Banca sede di Firenze, RalLele Zaccherelli, e del de- legato del Con,iglio

Superiore,

Enrico dello Plane, a quelle del

già

c28siere Mahe:e

Gabrielli,

e del gia

delegato Giuseppe

Chiocchini.

Art. 3.

I

100,000

biglietti da lire 100 saranno numeinti dal n.

315,001

al

n.

415,000;

«d i '200,000

big!!etti

da lire û0 saranno nu:nerati dal

n

410,001,

al n.

010,000

e saran10 adoperati esclusivamente p i bi- sogni del s-rvizo di scorta in sostituzione di altri

degli

sicssi tagli 1.gori o non p ù ati alla circol zione.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccola delle

leggi

e dei de-

creti del Regno d'Ital•a.

Dato a Roma alld) 8 diedmbre 1890.

Il 3/inistro: GIOLITTI.

Visto, Il Guartlaticilli: ZANARDELI.i.

IL

MINISTRO

di Agricoltura, Industria

e

Commercio

Visto l'articolo4 del testo unico delle

leggi

intere ad

impedire

la

thifusione della tillossera, approv: to con reg'o decreto del 4 marzo 1888. n. 5252 (eerie 3a

Visto il decreto minister tale in data 18

luglio 1890,

col

quale

sono

regolati

i divieti di

exportazione

dei vegetall dai comuni infetti o so-

spetti

di tafezone tillosserica ;

Ritenuto che 1 comuni di

Ventiiniglia

di Sicilla e

Trabia,

in pro- vincia di Pa!«rmo, sano for'emante

sospetit

di essere infetti da 01-

Iossera ;

Dispone:

Articolo unico. - Le norme contenute nel decreto ministeriale 18

lug:io 1890,

relatire all'esportazione di talune materie

appartenenti

alle

categorie

indicate alle let:ere a,

b,

c, del testo unico delle

leggi

antifillosse tche, approvato coa Re¿io decreto 4 marzo

1888,

n.5252

(serie 36)

sono estese al comuni di

Ventim'glia

e Trabia, in

propiacia

di Palermo.

11 Prefetto della

provincia

di Palermo è incaricato delIn esecuzione del

presente

decreto, che sarà inserito nella Gazzetta

U/JIciale,

nel Bollettino di notizie

agrarie,

nel Bo!!ettino

degli

Atti ufflctali della Prefettura e comunicato ai

delegati

per la ricerca della flllosseranella

provincia,

alle

Delegationi

di pubblica sicurezza, alle Tenenze del reali carabinieri e delle

guardie

dl finanza, ai dirottori di

Dogana agli

ufflciali

fo.estall,

ai

capi

stellone ed alle

Agenzie

locali di navi-

gazione, perchè cooperino

alla sua osservanza.

Il

presente

decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addl 29 dicembre 1890.

Per il Ministro MinAct.tA.

(6)

$133

GAZZETT, I'FF rt ' LE OFL RE NO D'ITALIA

Segue Alegato F

--

Elenco drÿli Enti morali ecclesiastici soppressi

e delle

rendite

5

020 da inscriversi sal Gran Libra (Leggi

7

luglio 1868,

n.

3036,

e 15 agosto

1867,

n.

3848).

DENOMINAZIONE

dell' Ente morale ecclesiastico

§

soppresso

1 2

SEDE dell' Enfe morale

ecclesiastico

soppresso

Cornune Provincia

3 4

RENDITA ANNUA DIFFERENZA fra le renditeesposte

nelle col. 5 e 6

5°607

89 10

| 71 Denefleio del Corpo diCristo inte-

riore nelCapitoloCattedrale- Quota di parucipazione Ec-

netti in

(i)

. . . . . . Ferrara Ferrara > 22 46 ,

ß2

46 »

72 Beneficio di S. Caterina V. e M.

nelCap'toloCa'tedrale - Quo-

tad-

pariccipazione

Sanzi in

(2)

Id. Id. » 22 46 » 22 46

73 Banencio della Nativ tà di S. Gio- Vanni del M ntanari nelCapi-

too Cat edrale --

Quota

di

perteelpazione

IL sai in

(3)

. Id. Id. > I 22 46 » 22 46

74 Ma.,slone'ia Pamarola nel Capilolo Cattedrale -

Quota

di parte-

cipazione

S boni in .

. .

. Id. Id. » 2246 > 22 46 9

75 Mansioneria di S. Dona'o nel Ca- pitoloCat edrale-

Piimaque-

ta di partecip zione Mirancini

in . . . . . . . . . . Id. IJ. » 22 46 > 22 46 »

76

Opera

pa

Tartagni-Marelli

in . . Dovadola Firenze » 245 27 > 245 27 >

77 Cappellan'a Frenzoni Brigida ve- oo

dova Spinois in . . . . . Genova Genova » 121 99 » 124 99

i

»

78

Cappellanta

Noceti Paolo

Orenghi

.2

in S Zita di . . . . . . Id. ld. » 51 77 > 51 77 .

73

Cappellania

D ago ah'altare di Ma-

ria Si dello Stretto in

(4)

. Naro i Girgenti » 69 45 > 69 43

80 Cleroricettizio di

(5)

. . . . .

Lucugnano

Lecce 380 29 110 - 264 29 >

81

Opera

pia Valentini in

. . . . Taranto Id. > | 28 50 » 28 50

82

Legato

Consoli in Mecciano di, . Camerino Macerata > 15 96 » 15 96

83

Legato

ConsigIlo in . . . . . Barcellona Mess'na » 19 50 » 19 50 >

84 Benelleio Carill Domenico in

(6)

. Castroreale Id.

85

Legato

Mancuso

Giuseppe

nella chiesa dell'Orato:io di S. Mi- chele in .

. .

. . . . . Ficarra Id.

86

Legato

Marcuso

Giuseppe

nella

chiesa madre di . . . . . Id. Id.

» 5 36 > 5 36 >

» 86 77 m 80 77 >

> 10 32 » 10 32 >

87 Benelleio Leanzano Petruzzo in . ld. Id. » 7 G5 » 7 65 »

88

Legato

Marchiello Giacomo in.

. Galati Id. > 22 95 » i 22 05 »

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 159

dell'allegato

E annesso al R. decreto 29 settembre

872,

n. 1086

(Serie ga)

(2)

Iscrizione suppletiva - vedi n. 89

delfallegato

E annesso al R. de3reto 2l maggio 187 , n. 393 (Serie

2a)

(3)

Iscrizione

suppletiva

- vedi n. 51

delfallegato

D annesso al R. decreto 20 settembre

1872,

n. 1086

(Serie 2a)

(7)

sulla

rendita esposta

nella

co-

v v v v

'

v v v v v 4 v v v V v 11

8

settembre

18

per

gli

Enti

morali

soppresa1

daua

e

i

legge

7

luglio

iW

M 5

OGO

..

dal

4

agttembre

1867

a.

oppure

dalla

presa

y v v v v v v v v v

v

v v v v v v

w di

possesso

dei

beni

e,

stabili

a

tutto

dicem-

2

bre

1868

dal

1

gennaio

1869

oppure

dalla

presa

y w w w v v v v v v v v v v v v v

i

di

possesso

det

beni

stabili

a

tutto

dicem-

bre

1870

dal

1•

gennaio

1871

oppure

dalla

presa

v v v v v v v e

v v v v v v v v v

i

di

possesso

dei

beni

stabili flno

all'epoca

indicata

nella

colt

9

Colonne

10

‡ 11

o

12 + 13

t-

8

80

per

cento

sulla

rata

di

rendita

esposta

nella

co-

lonna

12

13 20

per

cento

sulla

rata

di

rendita

esposta

nella

co,

lonna

13 COIOnne

15

16

egi

Credito

del

Fondo

l'.ei

culto

per

rate

ym

arretrate

di

rent

tita

depurate

dalla

ritenuta

per

impo sta

di

ricchezza mo-

bile

--

Colonna

15 --- 18

arretrate

di

tassa

del

30

Ot0

liqui-

co

e

date sulla

re

ndita

esposta

nella

col.

8

dal

4

sette

mbre 1867,

oppure

dalla

ca o o e o oo

presa

di

possesso dei

beni

d'ogni

na-

ce

ca -- - --

tura Gao

all'epoca

indicata nellacol.9

(8)

- o 8

°=

3 8 8 2 g g g a g

g,

Numero

progressivo

dovuta

poi

beni

stabili

devoluti

al

Demanio

corrispondente

alla

tassa strao

I

o

dinaria

del

30

GIO

imposta

sul

patrimonio

ccelesiastico

Credito

del

Fondo per

il

culto

per

rendita annua

da in-

scriversi

sul

Gran

Libro

-

Colonne

5

--

6

Debito

del

Fondo per

il

culto

per

rendita«»nua

de

prele-

rarsi

a

favore

del

Domanics

o

o o

|

o o o

|

©

asaldotassa306/o-Col.6-5 liquidazioni stabilita nelle per Decorrenza

lA

iscri-

10

ÌUgÌiO

1889

e

zione

o

per

la

prelevazione

delle

rendite

a

cre•

dito

od

a

debito

del

Fondo

per

11

en1to

CR co

e+ co

o

ao

<e

Rate

della

rendita

accertata

per

la

tassa

di

mano,

morta

liquidate

pel

tempo

decorso

dalla presa

di

possesso

dei

beni

immobili

operat.a per

gli

eŒetti

della

conversione

ordinata

dalk legge

2

luglio

vvvvvvvvvw

vvvy

nnu

eeggi

Esti

morali

sul

fondo

costituito

dagli

interessi

della

rendita

inscritta

al

Demanio col

R.

decreto

17

febbraio

18"¡O,

n.

5519

(9)

puRa,

resídits esposta

nelin.

- A

colonha

r.

dalla presa

di

pda-

o

a

sesag'di'bent

stabilia

tutto

-

O

v v v v v v v a w v v v v v

-

11 a

settembre

1867 per

gli

(

&

,

Enti

morali sonoresal

daua

y

v

'

legge

1

luglio

M65

-

dal

4

settembre

1867

,

'

oppure

dalla

presa

E

v v v v v v

v

v v v v v v v

$ dl

possesso

del

beni

stabill

a

tutto

dicem-

bre

1868

dal

1*

gennaio

1869

oppure

dalla

presa

y v v v v v v

-

v v v v v v v dl

possesso

del

beni

stabili

a

ttítta

dicem-

bre

1870

-

dal

=

1•

gennaio

1871

oppure

dalla

presa

o o

v v v v v v v v v v v v v

g di

possesso

dei

beni

stabili

fino

alPepoca

Indicata

nella

col.

9

Colonne

11

# 12

vvvvv

vvv

vvvv

‡ 13

‡ 14

8

80

per

cento

sulla

rata

di

5

rendita

esposta

nella

co-

vvvvvvywvv

vvvu

lonna13

'

13 20

per

cento

sulla

rata

di

v v v v v v

w

,

v v v v v v ,

";

rendita

esposta

nella

co-

lonna

14

v

.

v v v v v v v v v v

§

Colonne

16

# 17

1

Credito

del

Fondo

pel

culto

per

rate

v v v

v

arreirate

di

rendita

depurate

dalla

ritenuta per imposta

di

ricchezza

mo-

bile

-

Colonno

15 - 18

Debito

del

Fondo

pel

culto

per

rate

arretrate

di

tassa

del

30

Ol0

liqui-

en

>•

o o e>

co ao

date sulla

rendita esposta

nella

col.

8

5 2

dal

4

settembre

1867,

oppure

dalla

er

ao w A e 00 m - w a oo o

presa

di

possesso

dei

kent

d'ogni

na-

e

ao o o w - co o co e or - oo ao ao

tura ilno

all'epoca

indicata

nella,·ol.4

Riferimenti

Documenti correlati

Ofdiniamo che il presente decreto, annuito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei. decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo llello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi.. a dei decrett del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei .decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dTtalia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, mumto del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uíficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniumo el e il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccoltai uilleinle delle leggi e dei.. decreti del Regno d'Ifalin, mandando a chiunque