1/ECONOMISTA
G A Z Z E T T A S E T T IM A N A L E
S C I E N Z A E C O N O M IC A , F I N A N Z A , C O M M E R C IO , B A N C H I , F E R R O V I E , I N T E R E S S I P R I V A T I
Anno XXIII - Voi. XXYII
Domenica 20 Dicembre 1896
N. 1181
Le ilspsiàoiii per il Banco Hi Napoli
Ha destalo molta impressione in Parlamento la franca parola dell’ on. Luzzatti, ¡1 quale, dicendo dei provvedimenti necessari per il Banco ei Napoli, af fermò che le circostanze non permettevano di in dugiare ulteriormente e che bisognava decidersi di fronte al problema che si imponeva : o venire effi cacemente e definitivamente in aiuto al Banco, o pro cedere a liquidarlo.A chi però abbia seguito le vicende di quell’isti tuto, ed abbia esaminate mano mano le situazioni ed i bilanci, anche se ignaro di alcune delle cause di disordine, non poteva sembrare inattesa la parola di un Ministro del Tesoro che avesse serio proposito di fare ogni sforzo per regolare nel modo migliore la circolazione bancaria.
È veramente doloroso che nel nostro paese dopo i fatti della Banca Romana, dopo la inchiesta sugli Istituti di emissione e dopo i provvedimenti bancari presi nel 1893 ed alla fine del 1894, il Governo poss% dire al Parlamento ed al paese che uno degli Istituti di emissione ha, non solo perduto tutto il suo capitale, ma non sia nemmeno in grado di far fronte ai propri impegni, e lo Stato sia costretto a far esso mallevadoria per venire a falcidiare 1’ inte resse stipulato coi creditori. È questa una prova che malgrado la inchiesta e malgrado le ispezioni succes sive non si è detta tutta la verità nè nel 1893, nè nel 1894. A noi mancano gli elementi per poterci accertare che fon. Luzzatti conosca veramente la situazione del Banco di Napoli e per convincerci che gli aiuti proposti sono sufficienti a sanare la situazione attuale ed a rimettere l’ Istituto a poco a poco sulle sue normali condizioni ; ma auguriamo che ciò sia e vorremmo anzi che il Ministro, il quale a ragione con6da nel- l’ opera epuratrice del comm. Miraglia e nel suo energico contegno, provvedesse ad un ordinamento del Banco, per il quale esso potesse funzionare sag giamente, anche quando le persone che ora lo am ministrano non fossero più alla direzione del Banco stesso.
Forse il trasferimento a Roma della Direzione G e nerale dei Banco sarebbe una misura molto conclu dente per ottenere quello che ormai tutti debbono desiderare, anche quelli che sono gelosi della auto nomia dell ’ Istituto.
Venendo a parlare dei provvedimenti proposti dal- l’on. Ministro, essi si riassumono nei seguenti :
Prim a di tutto lo Stato garantisce i portatori delle cartelle del Credito Fondiario del Banco così del
rimborso entro anni 50 a partire dal 1° gennaio 1897, come degli interessi. Ma in compenso di tale garan zia che muta il debito del detto Credito Fondiario in un debito dello Stato, l’ interesse viene ridotto a 3.50 per cento netto fanno.
E malagevole giudicare un tale provvedimento quando il punto di partenza sia, come il Ministro ha detto, la assoluta imperiosità della situazione; tutta via non possiamo a meno di rilevare la gravità di questa misura per la quale, forse per la prima volta, lo Stato assume il debito di un altro ente per im pedirne il fallimento, e quasi riconosce in ciò un do vere che gli incombe.
Quando si è trattato della liquidazione della Banca Romana abbiamo approvato il concetto che le altre Banche dì emissione si assumessero il pagamento dei biglietti in circolazione, perchè ci sembrava pe ricoloso precedente quello che lo Stato riconoscesse esplicitamente di dover pagare esso stesso i biglietti dei quali il pubblico era portatore. Certo l’ escogitare ora un altro metodo era cosa che esigeva forse più lungo studio e trattative ancora più lunghe, e l ’ur genza del bisogno imponeva provvedimenti solleciti ; rimane però sempre un precedente che auguriamo non abbia ad essere mai più applicato.
Non abbiamo saputo farci un concetto esatto di quanto stabilisce l’ articolo 3 del progetto di legge, per il quale le cartelle del Credito' fondiario del Banco di Napoli possono essere accettate in rimborso dei mutui al valore che sarà determinato per cia scun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle Borse del Regno, accresciuto di 50 lire. Se il valore medio accertato e da applicarsi sia superiore a lire 450 — • dice l’articolo — le cartelle saranno . accettate nei rimbórsi dei mutui alla pari. — La parità del 3 '/, per cento è di circa 425 e la differenza di 50 lire dà un prezzo di 475 circa e non di 500; non sap piamo indovinare con quale concetto siano state sta bilite queste cifre, sulle quali certamente il Ministro darà a suo tempo le più tranquillanti spiegazioni.
Con questi provvedimenti f on. Luzzatti assicura che il Credito Fondiario del Banco di Napoli potrà liquidare le proprie passività senza onere dello Stato, per cui la garanzia che lo Stato presta sarebbe più nominativa che effettiva. Anche qui mancano gli elementi per accertare se i conti sieno stati fatti tenendo conto di tutti gli elementi attuali e futuri, ma è da credersi che il lavoro diligente e profondo che è stato fatto in questi ultim i mesi abbia con dotto a conclusioni sicure.
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Banco coopera in gran parte lo Stato; perchè il Cre dito fondiario estingue il suo debito verso il Banco, cedendo a questo immobili e crediti ipotecari per la somma di cinque milioni, e pel rimanente versa al Banco stesso una somma annuale corrispondente alle tasse di Ricchezza mobile e di circolazione sulle cartelle, mentre lo Stato a sua volta abbuono al Banco tali gravezze. Tale somma viene accantonata e cogli interessi accumulati a suo tempo reintegrerà il credito del Banco.
In pari tempo il llanco di Napoli deve ridurre in dieci anni e per una somma di 5,2 milioni ciascun anno, di 52 milioni la circolazione a cui esso è au torizzato. Infine ad accrescere le entrate del Banco e per facilitare così la ricostituzione del suo patri monio oggi perduto, il Banco è autorizzato a impie gare fino a 45 milioni della sua riserva metallica in titoli di Stato; i 45 milioni d’ oro saranno depositati al Tesoro che li cambierà in biglietti di Stato coi quali saranno acquistati i titoli di Stato fruttiferi.
Questo provvedimento che, a nostro avviso, costi tuisce il punto più discutibile della sistemazione è veramente prudente?
Quid
se i titoli di Stato dim i nuissero di valore così che non presentassero più una sufficiente garanzia ai biglietti? Ed anche in questo caso non si costituisce un pericoloso prece dente, autorizzando l’ impiego della riserva. Forse si intende che lo Stato restituirà in caso di perdita la riserva contro i titoli?Del resto i biglietti in circolazione avranno le stesse garanzie indicate dalla convenzione stipulata colla Banca d’ Italia.
Anche le disposizioni per la sistemazione del Banco di Napoli dimostrano il lungo e faticoso studio del Ministro per ricavare tutto quanto era possibile di buono dalla situazione. Giudicati quei provvedi menti in modo assoluto essi non sarebbero certo me ritevoli di entusiastiche approvazioni, perchè costi tuiscono una serie di espedienti ingegnosi, ma pe ricolosi; considerati in relazione colla situazione si può ammirare il congegno ed augurare che abbia efficacia sufficiente per trarre d’impaccio un Istituto, che senza la ragione politica, era forse miglior cosa lasciar cadere.
li BEI D’ITALIA EO If U B I « ■
L a convenzione stipulata tra il Governo e la Banca d’ Italia, ed ora sottoposta all’ esame del Parlamento, contiene disposizioni che regolano i futuri rapporti della Banca d’Italia col Credito fondiario, della Banca Nazionale e che i lettori troveranno negli Art. 6, 7, 8 e 9 della convenzione stessa, il cui testo pubblichiamo più innanzi.
Richiamiamo T attenzione sul primo capoverso dell’ Art. 7, dove è detto che il Credito fondiario della Banca Nazionale ha facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di 220 milioni di lire
con la
creazione di mutui nuovi
esclusivamente sui beni di proprietà della Banca d’ Italia. Con questo p ro v vedimento si viene parzialmente a derogare alla disposizione dell’Art. 15 della legge 40 agosto 1895, colla quale veniva « vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario » equindi i rispettivi Crediti fondiari venivano messi in liquidazione.
Non occorre qui ripetere i motivi, per i quali quel provvedimento era stato preso; I’ esperienza aveva dimostrato che gli Istituti di emissione do vevano astenersi da ogni operazione a lunga sca denza e per quanto fosse Stato ritenuto precedente- mente da alcuno che i loro Crediti fondiari, perchè costituiti in sezione autonoma degli Istituti, fossero indipendenti da essi e quindi non incombesse sugli Istituti di emissione alcuna responsabilità, oltre quella del capitale impiegato, per le operazioni conchiuse dai Crediti fondiari rispettivi — lo studio della que stione aveva dimostrato che ciò non era e non poteva essere e che la Banca d’ Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia rispondevano del loro Credito fon diario non solamente col capitale assegnato a quelle sezioni, ma con tutto il loro patrimonio.
Come corollario indispensabile ad un radicale or dinamento della emissione era stata quindi inclusa nella legge 40 agosto 1895, la disposizione che metteva in liquidazione i Crediti fondiari delle Banche di emissione.
A tre anni di distanza dalla applicazione della legge stessa si comincerebbe colle proposte attuali a dero gare a quel giusto principio, autorizzando il Credito fon diario della Banca Nazionale a far nuove operazioni di mutuo. È bensì vero che questa autorizzazione è limita ta nella entità, poiché il Credito fondiario della Banca d’ Italia non potrebbe far mutui che fino a raggiungere i 220 milioni di circolazione delle cartelle e quindi avrebbe un margine di circa 15 a 20 milioni; ed è anche vero che è limitata la clientela, giacche queste nuove operazioni dovrebbero essere fatte esclusivamente sui beni di proprietà della Banca di Italia, ma ciò non toglie che si cominci ad infran gere il principio che informava la legge del 1895. È per quanto il rigore dell’attuale Ministro del T e soro assicuri che non è suo intendimento di ol trepassare i limiti delle proposte fatte, non possiamo a meno di vedere, in questo breve pertugio aperto al Credito fondiario della Banca Nazionale il pericolo di una più ampia concessione, che può essere data appena se ne presentino le circostanze opportune. P u r troppo nella venerazione dei principi fonda- mentali che governano materie così delicate il passo più difficile è il primo, poiché si tratta di cambiare un
si
in unn o ;
dopo non è che questione di m i sura, e se si ritiene che il Credito fondiario della Banca Nazionale possa fare dei mutui per somma complessiva limitata ed esclusivamente alla Banca d’ Italia, non si troverà alcun inconveniente che que sta facoltà, se alcune circostanze lo suggeriscano, venga estesa ad altri mutui e, occorrenlo, per una somma maggiore.Ripetiamo essere convincimento nostro, che ciò non sia nella intenzione di coloro che hanno stesa e firmala la convenzione 28 novembre u. s. ; ma è certo che loro stessi od i loro successori, se ne avranno l’ impulso dalle circostanze, si sentiranno molto meno restii a fare il secondo passo, cioè quello di estendere la autorizzazione, che non sia di supe rare le difficoltà di una infrazione al principio da cui questa materia è regolata per mezzo della legge 10 agosto 1895.
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cinque Istituti di Credito fondiario che certamente non avrebbero avuto difficoltà di fare i mutui ad un cliente come la Banca d’ Italia, e non vi è dubbio avrebbero anche cercato di fare ad esssa le m igliori condizioni autorizzate dalla legge.
Indipendentemente però da queste considerazioni di ordine generale, pare a noi che alla applicazione di questo provvedimento ostino delle ragioni giuri diche di qualche importanza.
Il Credito fondiario della Banca Nazionale è in liquidazione e quindi la sua esistenza è regolata dalle disposizioni del Codice di Commercio che riguardano le Società in liquidazione. E l’Art. 201 del Codice stesso, dice:
« I liquidatori non possono intraprendere veruna « nuova operazione di commercio. Contravvenendo « a questo divieto, sono responsabili personalmente « e solidalmente per le operazioni intraprese ».
È verissimo che il Codice di Commercio è una legge fatta dal Parlamento ed il Parlamento può con un’altra legge derogarvi; ma può derogarvi senza regolare di conformità la nuova posizione dell’ente, per il quale la deroga viene fatta ?
Sorge, infatti, subito la questione :
11 Credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno è in liquidazione (lo dice fra I' altro la stessa convenzione del 28 novembre u. s. all’Art. 6) e viene autorizzato, contro il disposto dell’ Art. 201 del C o dice di Commercio a fare nuovi mutui ed emet tere nuove cartelle ecc. ecc., cioè a compiere ope razioni nuove ; - ciò posto, vorrà dire che viene richiamalo in vita e cessa dal suo stato di liquida zione ? - oppure rimane in liquidazione per tutte le operazioni vecchie, ed è richiamato in vita per le nuove? - oppure, infine, si intende che, sebbene in liquidazione, faccia eccezionalmente operazioni nuove?
In qualunque dei tre casi quali saranno i rapporti dell’ ente coi terzi? Avranno questi diritto di rite nere richiamato in vita il Credito Fondiario per ciò solo che viene autorizzato a nuove operazioni ? L a liquidazione del credito fondiario della Banca Nazionale continuerà notevolmente, finché durano i mutui che sono stati accesi a tutto il 1893 ; ma la sua vita potrà prolungarsi ancora al di là di quel limite, se ora per effetto della nuova con venzione stipulerà nuovi mutui che oltrepassino quel lim ile?
E se si ritiene che il Credito fondiario della Banca Nazionale costituisca giuridicamente un solo ente colla Banca d’ Italia, è possibile in base alle leggi sul credito fondiario, che il mutuo rappresentato da cartelle sia fatto a se stesso?
Questi ed altri dubbi ci passano per la mente a proposito dell’ articolo 7 della convenziono 28 no vembre ; e mentre a noi pare giuridicamente as surdo il' fatto che un ente in liquidazione possa essere chiamato a fare nuove operazioni, senza che la leo'ge intervenga a regolare con una serie di di sposizioni i rapporti giuridici di diversa natura che sorgeranno per questo stato ibrido dell ente, vogliamo sperare che ritornando sulla proposta, la convenzione sia modificala nel senso che la Banca d Italia sia bensì autorizzata a contrarre mutui ipotecari sui propri beni, ma sia tolta al Credito fondiario della Banca Nazionale la facoltà di emettere nuove car telle e di creare nuovi mutui.
L’DNIFiCAZIONE DEI DEBITI PROVINCIALI E COMUNALI
della Sicilia, della Sardegna e dell’ Elba
Uno dei compiti assegnati al Commissario civile per la Sicilia era quello di presentare al Governo un progetto di unificazione dei debiti delle proviu- cie e dei comuni della Sicilia, al fine di prolungarne l’ammortamento e di diminuirne la misura degli in teressi. Lo Stato con ciò stesso veniva a sostituirsi all’azione degli enti interessati e se si trattasse di una misura che dovesse essere applicata per tutti gli enti locali del Regno vi sarebbe da discutere sulla convenienza per lo Stato di mettere sotto tu tela provincie e comuni, in quanto si attiene ai loro debiti.
Ma non va dimenticato che si tratta di provve dimenti speciali, aventi anche per scopo di ridurre le imposte che gravano i contribuenti di quelle isole. Infatti la diminuzione di spesa derivante dalla operazione di unificazione dei detti debiti dovrebbe essere assegnata a una diminuzione corrispondente della sovrim posta in ciascuna provincia e delle
tasse locali in ciascun comune.
È da notare che sebbene il regio Commissario affermi che in Sicilia vi sono debiti portanti T in teresse del 10 per cento, non è però unicamente a questa stregua che deve giudicarsi la onerosità dei debiti siciliani, ma anche dalla circostanza gra vissima che le contrattazioni dei debiti seguirono in una misura affatto inadeguata alle risorse dei rispet tivi bilanci.
Si tratta dunque di trovare un Istituto che si as suma
T
operazione di convertire tutti questi debiti per potere col prolungato ammortamento e col minor saggio d’ interesse ridurre le annualità attuali. Ma la unificazione dei debiti va fatta con criteri larghi e risolutivi d’ogni questione; se T operazione non comprendesse i disavanzi dei bilanci e g l’ impegni presi per provvedere a spese urgenti e indispensa bili si tornerebbe, chiuso ora il libro dei debiti, a riaprirlo fra poco, quando non si pensasse fin d’ora alle più urgenti esigenze del civile benessere. Così si vogliono unificare e consolidare anche le passi vità fluttuanti.dei bilanci, togliendo via quella massa di residui passivi che passano di bilancio in bilancio con grave danno del suo regolare svolgimento, non ché quelle spese straordinarie, per lo quali si sieno presi impegni o autorizzati mutui o che rispondano ad assolute necessità.11 concetto di far opera completa è buono; ma quali sono le garanzie che messe provincie e co muni in buone condizioni, rispetto ai loro debiti, non ricadano in nuovi errori, non s’ impegnino in nuove spese eccessive e di utilità assai dubbia? E chiaro che non basta liquidare il passato, bisogua provvedere perchè certi fatti non si rinnuovino n e l l’ avvenire, altrimenti le facilitazioni, ora accordate, potrebbero risolversi in stimoli a nuovi errori e pro digalità.
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l a - N. 286 mului colla Cassa dei depositi e prestili a 6 provincie e a 152 comuni L . 34,186,470.69 2 a - N. 197 mutui colla Cassa dì soc
corso per le opere pubbliche della Sicilia a o provincie e a 113 co
m u n i... » 8,844,138.85 3 a - N. 245 mutui con privati od
altri enti a una provincia e a 125
c o m u n i... » 10,583,301.28 4 a - N. 23 prestiti pubblici per ob
bligazioni a una provincia e a 14
c o m u n i...» 31,951,057.95
Totale L. 85,544,945.77 Questo debito è a carico delle provincie per lire 17^24,625.92 e dei comuni per L. 67,720,519.85. L a sola provincia di Messina non ha debiti, e dei 357 comuni della Sicilia, 105 non figurano come debitori.
La situazione del debito siciliano verso la Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza di mutui da essa concessi è stato possibile portarla al 51 dicembre 1 1896. Alla quale epoca presenta un debito liquidato in L . 33,270,564.59. Il saggio d’ interesse per questo debito varia tra il 2 per cento e il 6 per cento; le somme maggiori sono mutuate al saggio del 3
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e del 5 per cento. E l ’annualità vigente a carico delle provincie e dei comuni della Sicilia per m u tui avuti dalla Cassa dei depositi e prestiti è di L . 2,434,757.16; annualità che va modificandosi, coni’ è naturale, a seconda della durata dei piani di ammortamento dei singoli prestiti.
Quanto al debito verso la Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia di oltre 8 milioni e mezzo di lire, considerato che non potrebbe essere convertito a un saggio minore del 5 per cento che è quello corrisposto dai mutuatari, va lasciato come è. Così pure dalla somma totale sopra indicata dei debiti provinciali o comunali della Sicilia va detratta la cifra totale dei debiti pei quali l ’ interesse già ap plicato non è superiore al 4 per cento perchè la conversione dei debiti viene proposta appunto al 4 per cento. Quindi il debito capitale (detratti i mutui sui quali viene pagato anche ora il 4 per cento o meno) si ridurrebbe a 56,247,620.95. Questa somma si divide nel seguente modo :
per L . 3,775,000.— l’ interesse è del 4.40 p. cento
per » 2,607,291.24 » 4.50 )» per » 19,798,243.30 5 . - )» per » 1,005,918.89 5.25 » per » 3,245,684.85 5.50 )> per » 80,175.— 5.75 » per )) 16,754,823.59 6.— )) per )> 4 3 ,5 0 0 .- 6.20 » per )) 2,240,500.— 6.25 » per » 3,916,887.75 » 6.38 » per 0 533,500.— 6.50 » per » 153,078.05 6.74 )) per )) 740,502.37 7.— )> per » 52,733.78 7.50 » per » 543,172.59 8.— » per » 527,000.— » 8.25 » per » 62,480.— 8.50 » per » 20,500.— 8.75 )) per » 9,000.— 9.— » per )> 63,000.— 10.— »
per » 74,629.54 saggio ignoto
L. 56,247,620.94
Ma a questa somma vanno, aggiunti circa 15 mi lioni pel consolidamento del debito fluttuante sotto forma di residui e di disavanzi e per le spese nuove, si ottiene così un totale di L . 71,247,620.95. Questo è il capitale che occorre, a volere che si compia quella unificazione dei debiti siciliani stabilita dalla legge che ha costituito il Commissariato civile.
Con quali mezzi trovarli? si chiede l’ on. Luzzatti nella relazione.. Esclusa la Cassa depositi e prestiti, perchè ridotta a non facili condizioni per gli effetti della legge sulle pensioni civili e militari e sebbene ora sulla via di rinsanguarsi, non potrebbe fornire una somma così forte come quella occorrente per la unificazione dei debiti della Sicilia. A ltri Istituti non avrebbero dato l’ ingente somma, od almeno non l ’ avrebbero immobilizzata per così lungo tempo. Q uindi per far fronte ai crescenti bisogni degli enti locali l’on. Luzzati ha ideato una cassa di credito comunale e provinciale che dovrebbe sorgere presso la Cassa dei depositi e prestiti ed essere autoriz zata a emettere cartelle a ll’ interesse del 4 per cento, esente da ogni ritenuta per qualsiasi imposta pre sente e futura, i quali titoli potranno essere nomina tivi, al portatore o misti, con applicazione ad essi delle disposizioni in vigore per tutti gli altri titoli a debito dello Stato.
Del progetto di legge per la istituzione della cassa di credito comunale e provinciale ci occupe remo in altro momento. Ora basta accennare che, nell’ intendimento dell’ on. Luzzatti, l’ unificazione dei debiti siciliani, dovrebbe essere effettuata appunto dalla detta Cassa che emetterà cartelle, s’ intende in quanto occorra per la conversione di quei debiti, pel consolidamento del debito fluttuante, sotto forma di residui passivi e di disavanzi e per le spese nuove imposte da supreme necessità.
Nè deve impensierire una grande omissione di cartello perchè secondo il progetto si potrebbero collocare subito presso là Cissa dei depositi, presso la Banca d’ Italia per i capitali accantonati e per la scorta in titoli necessari a completare le garanzie impostele pel servizio di tesoreria provinciale e delle ricevitorie delle imposte dirette e finalmente presso le Casse di risparmio.
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stili ammortizzabili in 50 anni, mantenendo i saggi d’ interesse già vigenti.
In tal modo anziché dover pagare l’ annualità attuale complessiva di 1,953,597.92, basterebbe l’ an nualità di 793,187.82 per ammortizzare in 50 anni gli accennati debili con una diminuzione di spesa in L. 260,410.10, che aggiunte a L . 1,434,056.68 ri sparmiate per la conversione dei debiti portanti ora un interesse superiore al 4 per. cento, darebbero L . 1,694,469.78.
Rimangono i 15 milioni per le spese nuove e pel consolidamento del debito fluttuante delle provincia e dei comuni. Ora l’ annualità di questi 15 milioni ammortizzabili in 50 anni sarebbe di L. 745,062.30; sicché la suddetta economia di oltre un milione e
mezzo,
depurata dal nuovo carico per le annualità riferibili ai 15 milioni di nuovi prestiti da concedersi, si ridurrebbe a 949,404.42.Riassumendo, scrive l’on. Luzzatti, si unificano per un capitale che supera i 56 milioni i debiti provin ciali e comunali siciliani, prolungandone l’ammorta mento e diminuendo la misura degli interessi, si protrae l’ ammortamento a 50 anni, mantenendo fermo il saggio d’ interesse, di 19 milioni e mezzo di pre stiti contratti a saggi non superiori al 4 per cento e benché si procuri un nuovo capitale di 15 milioni per far sparire i disavanzi e per provvedere a spese indispensabili e urgenti onde gli effetti della unifica zione restino duraturi e resti assicurata la stabilità dei futuri bilanci, si consegue tuttavia una conside revole diminuzione di spesa a disgravio della so- vraimposta e delle altre tasse locali, valutata ad un milione in cifra tonda.
Ma tutto questo, è bene aggiungerlo, si ottiene venendo metto ai patti contrattuali. L ’ art. 3 del di segno di legge dice che le province e i comuni della Sicilia hanno facoltà di riscattare i loro debiti attuali,
nonostante qualsiasi patto in contrario,
verso i loro creditori. Fiuo a non molto tempo fa questa materia era regolata di mutuo accordo fra le parti, tra de bitori e creditori; ora lo Stato viene in mezzo e se non altro impone il prolungamento dell’ ammorta mento, dà agli enti locali la facoltà del riscatto. E vero che per l’ art. 1832 del Codice C ivile dopo 5 anni e quando il saggio d’ interesse supera quello legale il mutuatario può riscattare il debito, ma tut tavia è il caso di chiedere.- - dove si finirà per andare di questo passo?C i rimane da avvertire che i provvedimenti pro posti pel debito locale della Sicilia potranno essere applicati secondo il progetto anche alle provincie e ai comuni della Sardegna e ai comuni dell’ isola d'Elba.
Facendo per la Sardegna, che ha un debito di L . 6,439,036.45 verso la Cassa depositi e altri de biti per L. 24,907,368.98, ciò che è proposto per la Sicilia, ne resulterebbe un beneficio di circa L . 870,000. E i comuni dell’ isola d’ Elba, che hanno un debito complessivo di L. 952,993.79, alla loro volta godrebbero dalla unificazione dei debiti e dal prolungato ammortamento, il vantaggio di circa L . 40,000 annue da repartiré fra soli' sette comuni.
T a li le linee generali del progetto certo, combi nato con sagacia dall’ on. Ministro del Tesoro.
È anche certo però che il riordinamento dei debili locali non si può arrestare qui e che qualche agevo lezza bisognerà pure accordarla ai corpi locali della parte continentale del regno.
La Camera dei Deputati ha già approvato nella seduta di venerdì il disegno di legge deli’ on. L u z zatti estendendone la sua applicazione anche al- l’ isola del Giglio.
LA CONCORRENZA DELLA GERM ANIA
sui mercati inglesi e francesi
Ha sollevato molto rumore in Inghilterra una pub blicazione intitolata
Made in Germani)
(Fatto in Germania) di E. W illiam s e nella quale viene pre sentata coi più foschi colori la concorrenza che la industria germanica fa a quella inglese.Made in
Germany
è la marca o stampiglia messa sui pro dotti tedeschi ; essa denuncia appunto la origine tede sca dei prodotti messi in vendita. Uom ini autorevoli come Lord Rosebery e I’ on. Balfour hanno segnalato il pericolo che minaccia il commercio e l’ industria dell’ Inghilterra e per quanto nelle grida d’ allarme che vengono gettate fra il pubblico vi sia della,esa gerazione, come ha dimostrato di recente il Médley in un suo opuscolo pubblicato dal Cobden Club, è certo che l’ industriale inglese ha da contare ora molto più che in passato coll’ industriale tedesco, perchè la Germania ha fatto progressi considerevoli nella produzione industriale e ha fatto larga breccia sui mercati del mondo e persino su quelli inglesi dove si contano non meno di 48,000 impiegati te deschi.Ma, come dicevamo, è evidente che si esagera molto quando in Inghilterra si agita lo spettro della concorrenza tedesca come quella che dovrebbe sof focare l’ industria inglese. Il
Board o f trade
ha fatto lare una inchiesta su questa questione e quan tunque- non sia ancora compiuta, i risultati che già si sono ottenuti permettono di stabilire meglio qual’ è lo stato vero di cose. Il signor Ritchie, pre sidente delBoard o f trade,
al banchetto dei mem bri della Camera di Commercio di Croyton ha fatto notare di recente 'die pei dieci ultimi mesi di que st’ anno vi era un progresso di l o m ilioni di ster line, ossia del 4 */, per cento, nelle importazioni in paragone a quelle dell’ anno scorso ed un aumento di 13,600,000 sterline, ossia del 7 */, per cento nelle esportazioni. E g li ha mostrato inoltre co! pro spetto degli scambi tra l’ Inghilterra e la Germania che gl’ inglesi non avevano da lagnarsi dell’ anda mento del commercio. Le importazioni di Germ a nia in Inghilterra hanno oscillato da 26,365,000 ster line nel 1893 a 26,992,000 sterline nel 1895, re stando così quasi stazionarie. Le esportazioni inglesi in Germania al contrario sono passate dal 17,700,000 sterline nel 1893 e da 17,800,000 nel 1894, a 20,580,000 nel 1895, il che rappresenta una diffe renza, in un solo anno di oltre il 15 per cento. I nove primi mesi di quest’ anno, danno i medesimi resultati. Le importazioni tedesche nei nove prim i mesi dell’ anno scorso si erano elevate a 19 milioni di sterline, quelle del periodo corrispondente del— 1’ anno corrente a 20 m ilioni.814
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nia è aumentata più rapidamente di quella del R e gno Unito e la Germania ha trovato lavoro, perehè il suo popolo diventando più rieco è stato sempre più in grado di consumare i nostri prodotti. La Germania concorre con noi sui mercati neutrali del mondo, ma in un modo di cui non abbiamo motivo di lagnarci. Noi non dovevamo sperare sempre di occupare il posto di unica grande nazione ma nifatturiera.
La questione della concorrenza estera, che il R it chie ha trattato in modo generale, è stata invece discussa dal punto di vista di una industria speciale nel
VEconomitt
del 21 novembre u. s. Si tratta della industria del ferro e dell’ acciaio, che si asse riva minacciata di morte# per la concorrenza dei paesi europei e in particolare della Germania. Il giornale di Londra riconosce con il sig. Ritchie che la Germania ha fatto rapidi progressi industriali, ma osserva che nei caso presente alcune delle industrie metallurgiche inglesi sono più spaventate che dan neggiate. La produzione totale di ghisa è stata in fatti in Inghilterra per i primi sei mesi del 1896 in eccesso di 607,000 tonnellate sulla produzione dei sei mesi corrispondenti del 1895 ; mentre l’au mento della produzione in Germania non raggiunse la metà di quella cifra.La produzione dell’ acciaio è pure sensibilmente aumentata in paragone a quella del periodo corri spondente del passato anno, mentre in Germania non avrebbe tanto progredito.
L'Economist
trae da questi fatti la conclusione che la corsa che la Ger mania sembra aver intrapresa per procurarsi il primo posto fra le nazioni produttive di ferro e di acciaio è arrestata e riproduce, a questo riguardo, un in teressante prospetto, che mette di fronte alle espor tazioni di ferro e acciaio della Germania quelle dell’ Inghilterra durante i nove primi mesi del 1895 e del 1896. Risulta che mentre le esportazioni totali della Germania non hanno progredito che di 32,000 tonnellate, quelle d e ll’ Inghilterra hanno avuto l’au mento di 600,000 tonn. L ’ Inghilterra conserva la sua preminenza nelle sei categorie sulle otto che figurano nel prospetto e nelle quali sono riportati i vari pro dotti di ferro e di acciaio. L e esportazioni tedesche sono superiori a quelle inglesi, ad esempio, per le barre in ferro e pei fili di metallo. Ma tutte le ca tegorie del prospetto presentano un aumento nelle esportazioni inglesi, mentre vi sono notevoli dim i nuzioni per le esportazioni tedesche.Insomma dopo la nota assolutamente pessimista sono venute le constatazioni più confortanti. Cosi all’assemblea generale annuale del Cobden Club, lord Fa rrer ha lodato un discorso del ministro delle colonie Chamberlain, nel quale egli aveva mostrato che è un timore esagerato quello di alcuni scrit tori sulla estensione e lo sviluppo della concorrenza tedesca e aveva segnalato che le esportazioni del Regno Unito per le colonie inglesi, le quali ammon tavano a 105 milioni nel 1884-85 erano passate a 113 nel 1895, mentre le esportazioni tedesche per le stesse colonie erano aumentate di 3 milioni pas sando da 1 milione e mezzo a m ilioni 4 % . L ’ In ghilterra ha quindi in quasi tutti i rami della in dustria e del commercio una preminenza conside revole che le permette di guardare alle probabilità future con calma. Ma se gli allarmisti sono disar mati, bisogna riconoscere che la Germania è d i ventata forte anche industrialmente e che conviene
più che mai di seguirne i progressi. E questo che vale per l’ Inghilterra, tanto più vale per gli altri paesi, i quali sono meno progrediti industrialmente dell’ Inghilterra.
Che la questione di cui ci occupiamo non inte ressa soltanto l’ Inghilterra ne è prova il fatto che anche in Francia essa è stata trattata proprio ora in un libro sul
Danger aìlemand
di Maurice Schwob, il quale appoggiandosi sui rapporti dei consoli fran cesi dimostra i progressi compiuti dalla Germania alle spese della Francia. Nel 1872 dice, lo Schwob, le esportazioni francesi sorpassavano quelle tedesche di 785 milioni. Ma l’ anno scorso le esportazioni della Germania raggiunsero i 4,144 milioni, sorpassando quelle francesi di 768 milioni. Dal 1872 in poi sono aumentate le esportazioni tedesche di 1,169 milioni, mentre le francesi sono scemate di circa 400 milioni.L o Schwob passa in rassegna tutti i paesi del mondo e nota in ciascuno di essi il progresso fatto dalla Germania e il regresso della Francia. Per dare qualche esempio notiamo che in Russia i progressi della Germania sono considerevoli. Le sue im por tazioni in Russia sono passate da 101 milioni di rubli nel 1893 a 143 nel 1894 e a 175 nel 1895, progresso dovuto alla convenzione commerciale del 1894. La Russia ha tratto vantaggi da quella con venzione, ma in proporzioni minori, perchè le espor tazioni russe in Germania, che erano di 138 milioni di rubli nel 1893 sono salite a 193 milioni nel 1893 e poi scese a 176 nel passato anno. La Francia in vece ha avuto una esportazione per la Russia pari al 16 per cento soltanto delle vendite fatte dalla Germania. In Olanda le esportazioni della sola P ru s sia sono state di 268 milioni di fiorini nel 1894 contro 21 ’ /, milioni di prodotti francesi. In Italia le vendite della Germania che furono nel 1871 di 13 milioni di lire sono salite dopo il 1886 a 140 m ilioni, mentre le esportazioni francesi nel nostro paese che nel 1887 raggiungevano i 326 milioni scesero a 130 nel 1894. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.
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gli ultimi anni per diffondere i prodotti della indu stria germanica. L ’ emigrazione ha favorito quell’ azione
ma da sola non sarebbe bastata, La Germania ha capito che bisogna muoversi per conquistare le buone posizioni.
LETTERA PARLAMENTARE
I progetti bancari - Nuova situazione parlamentare - Il distacco di Cavallotti e il discorso di Visconti- Venosta - I debiti comunali - Per g li infortuni sul lavoro.
Rom a 18.
L e varie tendenze che, come vi scrissi nell’ ultima mia, si sono manifestate nell’ ambiente parlamentare a proposito dei progetti finanziari dell’ on. Luzzatti, hanno avuto il loro influsso in seno alla Commis sione dei 15 eletta dalla Camera a studiar quei progetti.
La maggioranza della Commissione era riuscita ministeriale: i 15 della lista fatta dal Governo riu scirono tutti e 1’ opposizione non occupò che i due posti ad essa lasciati. Ma come avviene sempre nelle troppo forti maggioranze, le opposizioni od almeno le divergenze sorsero nel seno stesso dei ministeriali. D ’ omìe vengono queste opposizioni? — E diffi cile dirlo poiché la Commissione, specialmente per ciò che riguarda i progetti bancari (materia delica tissima e per la quale una notizia sparsa male o fuor di tempo può produrre in borsa dei brutti effetti) ha deliberalo di mantenere il più stretto ed assoluto silenzio. Ma si sa, d'altronde, che della Commissione fanno parte uomini di speciale compe tenza finanziaria, e abituati a minuziosi esami, i quali saranno certamente i maggiori e più forti studiosi e sindacatori dei progetti, e i più produt tivi fomentatori di dubbi.
I concetti, poi, cui queste opposizioni si ispirano sono di differente natura; da un lato la credenza che i progetti bancari sieno insufficienti tanto a miglio rare le condizioni della Banca d’ Italia, quanto a sal vare il Banco di Napoli; dall’ altro, con la convin zione che la Banca d’Italia per i sacrifizi dal Governo impostile sempre, abbia diritto ad aver dal Governo qualche riguardo, la credenza che la convenzione stipulata fra la Banca e il Governo sia ben più van taggiosa a questo che a quella, od agli azionisti suoi. Le due disparate tendenze finiranno, però per elidersi a vicenda, non mettendo cosi in pericolo il progetto dell’ on. Luzzatti, e contribuiranno, forse, a migliorarlo con le modificazioni richieste e le do mandate maggiori garanzie, che il Ministro, finora, avrebbe consentite.
Ma siccome sul concetto informativo e principale dei progetti, cioè la convenzione con la B mca d’ Italia, e là concessione al Banco di Napoli dell’ impiego in titoli di 45 milioni delle riserve metalliche, su di che il Ministro non cederebbe, la Commissione è d’ accordo con lui,' e nelle particolarità è disposto ad accordarsi colla Commissione, è eliminata la possibilità di un conflitto grave fra Commissione e Ministro. Perciò fu dato l’ incarico all’ on. Carcano di fare la relazione favorevole alla conversione in legge dei decreti reali emanati il giorno dell’ esposizione
finanziaria, la relazione è stata oggi presentata alla i Camera, sarà domani distribuita e domenica mattina
se ne comincierà la discussione.
1 Nella fretta avuta oggi dal Presidente del Consi glio di far mettere all'ordine del giorno della se duta di domenica questa discussione, qualcuno vide una prova della probabilità dello scioglimento della | Cantera, ma, se debbo dirvi il vero, io stesso che pur nello ultime mie vi facevo prevedere lo s c io - | glimenlo della Camera come inevitabile e prossimo, oggi lo credo, forse sempre inevitabile, ma certo non così prossimo, e la mossa odierna dell on. di Rudm i non vuol dir proprio nulla, poiché si sa che quei decreti vanno in attività col 1° gennaio 97 ed e quindi evidente che devono essere discussi prima delle vacanze di Natale, e che, non mancando che sette giorni al Natale, bisogna far presto.
Non più, dunque, mi pare inevitabile e prossimo lo scioglimento della Camera, perchè in questi u l timi giorni la situazione parlamentare si è profon damente modificata.
Il distacco manifestatosi fra il March, di R udini e I’ on. Cavallotti a proposito della discussione sulla erogazione dei fondi del terremoto di Calabria, ha spinto molti dell’ ala destra della Camera che erano dubbiosi appunto per il preteso connubio del Ru- dinì con Cavallotti, a sostenere apertamente il M i nistero, ed ha fornito a molti altri il pretesto per rendere ai loro occhi plausibile il loro ingresso nelle file della nuova maggioranza.
Questa nuova situazione venne poi rinforzata dal grande e robusto successo avuto col suo discorso sul trattato Italo-Tunisino, dal Visconti-Venosta.
Come il Luzzatti nella sua Esposizione finanziaria impressionò fortemente la Camera per aver detto cose e non parole e per aver presentato delle pro poste serie, concrete, coordinate e non delle vaghe promesse, così il Visconti-Venosta impressionò for temente per la chiarezza notevole della sua pa rola sobria e precisa, per la evidente convenzione di un determinato e pensato programma politico, I per la nobiltà con cui seppe dire che all’ Italia con viene una politica pacifica e di raccoglimento, pur i mostrandosi convinto che il nostro paese non avrebbe
potuto soffrire dal trionfo della politica opposta. A ll’ uscire della seduta i giovani deputati parlando del discorso del Visconti, dicevano: ecco finalmente un ministro degli esteri - i più vecchi, soggiunge vano: noi ce ne ricordiamo qualche altro ma.... di alcune decine d’anni fa.
Da questa coscienza universale della forza politica e diplomatica portata al Ministero dalla presenza del march. Visconti-Venosta, la maggioranza, accresciuta dalle nuove reclute, venute dopo il distacco di Ca vallotti da Rudinì, si sentì essa stessa rinforzata.
In tali condizioni è necessario al Ministero una Camera nuova? - Non gli conviene forse di più aspettare che questa gli abbia approvato i progetti finanziari (inadatti, d’ altra parte, ad una piattaforma elettorale) e gli altri da esso presentati?
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Piuttosto il Ministero avrebbe bisogno — pare — di un Senato nuovo d ie non lo obbligasse a ritirare per decreto reale le leggi, come ha dovuto fare oggi, por quella sugli infortuni sul lavoro.
Però alcuni osservano che, chi di questo Senato nuovo avrebbe bisogno, non sarebbe il Marchese di R u d in ì con i suoi più stretti amici del Ministero, bensì Fon. Guicciardini con i più stretti amici suoi. Nulla però di meno vero di una pretesa freddezza tra l ’on. di R udinì e l ’on. Guicciardini, tutti e due gentiluomini prima di essere uomini politici.
Quanto alla legge credete pure che nessuno si affannava troppo per essa nè prò, nè contro. Mi ri cordo olia quando fu approvata dalla Camera vi scrissi: arrivederci al Senato, ed ebbi ragione.
R iv ista Econom ica
L’ imposta di ricchezza mobile — La nuora tassa mi litare — G li istitu ti di previdenza ferroviarii.
L ’
imposta
(liricchezza mobile.
— Da una co municazione del Ministero delle finanze riassumiamo, riservando per ora ogni giudizio in merito, le prin cipali tra le modificazioni, che Fon. Branca propone di introdurre nella legge per F imposta sui redditi di ricchezza mobile, al doppio scopo « di favorire F industria paesana e di assicurare una maggiore perequazione nel riparto del tributo. #A favore del
l'industria
in genere:1) è accordata l’ esenzione dall’ imposta a tutti i nuovi stabilimenti per tre anni, i quali diventano sei quando si tratti di industrie non ancora intro dotte od esercitate in Italia ;
2) è riconosciuto il diritto alla detrazione delle quote di deperimento del materiale, per le quali la giurisprudenza, giusta la legge attuale, era contro versa.
A favore
àe\Y industria agricola
in specie la legge dispone :1) l ’ esenzione totale dalla imposta dei redditi, che i coltivatori di fondi, anche se costituiti in so cietà, ritraggono dalla vendita al minuto dei prodotti dei loro fondi, quand’ anche questi vengano perfe zionati mediante opportune manipolazioni;
2) l ’ esenzione dall’ imposta del corrispettivo che, in di più del canone d’ affitto, rappresenta il valore delle scorte vìve e morte ;
3) l’ esenzione, finalmente, dall’ imposta dei red diti delle tonnare, là dove esse sono censite al ca tasto rustico.
In ordine ai redditi del
lavoro manuale
sono esenti da ogni imposta, con criterio unico, le mer cedi, le quali non superino le L . 3,50 giornaliere.Ad assicurare il fisco che nessuno dei redditi, i quali debbono pagare l’ imposta, si sottraggano alla medesima, il progetto dispone:
a)
la parità di trattamento tra le « Società inaccomandita semplice ed in nome collettivo » e le
«
Società anonime e in accomandita per azioni, » estendendo^ alle prime F obbligo di denunziare gli interessi dei debiti contratti e delle obbligazioni emesse e di pagarne l’ importo, salvo il diritto di rivalsa;b)
la tassazione in categoriaA
dei redditi, de rivanti da crediti, che erano in origine di naturacommerciale e furono poi distaccati dall’ azienda, per convenzione o per sentenza del magistrato ;
c) la tassazione, infine, degli utili, che il cre ditore di un capitale fruttifero ritrae dal fatto di avere accollato al debitore l’ onere dell’ imposta cor rispondente.
In ordine alla procedura per gli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile si propone :
di protrarre a quattro anni il periodo della re visione ordinaria, che gli agenti delle imposte hanno F obbligo, per la legge vigente, di eseguire biennal mente sui _ redditi dei professionisti, commercianti ed industriali, salvo il diritto al contribuente di chie dere, nel proprio interesse, la rettifica di due in due anni ;
b)
di istituire un ulteriore grado di giurisdi zione, affidando alla Commissione centrale, oppor- tunemente modificato, l’ esame ed il giudizio per reclami e del fisco e dai contribuenti, a scopo di perequazione del tributo tra le singole provincie del regno ;c)
di fissare un termine unico di sei mesi per tutti i reclami contro il ruolo e un termine peren torio, entro il quale le Commissioni, sotto pena di decadenza, devono pronunciare il loro giudizio ;d)
di fare una maggior parte nella composizione delle Commissioni comunali e provinciali ai contri buenti, disponendo in pari t<*npo, a fine di allar gare il controllo dei cittadini sulla imposizione dei tributi, che nessun contribuente possa essere rieletto membro di una Commissione, se non dopo trascorsi due quadrienni dall’ ultima nomina.Finalmente ad eliminare le frodi sono dirette le disposizioni, che vietano i pagamenti, da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di tutti quegli enti sociali, cui lo Stato è interessato, ai creditori morosi dell’ imposta; che impediscono il rilascio della licenza d’ esercizio quando, il nuovo esercente non provi che il cedente ha soddisfatto la propria quota d’ imposta; quelle che presumono nel contribuente la proprietà dei suoi mobili di casa ; quelle che assicurano la pronta riscossione dell’ imposta sugli interessi dei crediti utilmente collocati nei giudizi di esproprio; e quelle da ultimo che, prescrivendo la pubblicazione annuale delle liste di quei contri buenti che furono dagli esattori denunciati come quote inesigibili, mirano a dim inuire il numero di queste quote od a rendere, mercè la datavi pub blicità, più facilmente eseguibile un nuovo esperi mento di riscossione.
Nella fiducia che le nuove disposizioni valgano ad assicurare una più esatta dichiarazione dei red diti, il progetto propone l’ abbandono delle
sopra
tasse
previste dalla legge del 1875, e vi sostituisce una disposizione, che,' facendo rientrare anche la imposta mobiliare nell’ orbita della ordinaria pre scrizione quinquennale, eleva da tre a cinque anni il termine utile per l’ accertamento dei redditi sfuggiti.20 dicembre 1896
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provanti iì diritto degli inscritti alla assegnazione alla terza categoria deve essere unita:
o la prova del pagamento di una tassa il cui ammontare sarà per ciasenna leva stabilito nella legge del bilancio dell’ entrata;
o la dichiarazione di dispensa da questo pa gamento, di cui al seguente articolo.
Il pagamento della tassa dovrà esser fatto nelle Casse postali di risparmio con le norme che saranno date dal regolamento.
Il versamento della somma potrà essere fatto anche prima che l’ inscritto sia chiamato alla leva ed a piccole rate, ed in tal caso il libretto resterà vinco lato allo scopo della tassa.
I relativi interessi saranno conteggiali a favore della persona cui è intestato il libretto.
Sono dispensati dal pagamento della tassa soltanto coloro che comprovino l’ assoluta indigenza propria nonché quella della persona obbligata per legge al loro mantenimento.
La dichiarazione di indigenza per la dispensa dal pagamento della tassa è rilasciata dal sindaco del comune in cui l’ aspirante alla dispensa ha concorso alla leva, con le cautele, e secondo i criteri e le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Qualora tale dichiarazione fosse riconosciuta ba sata su documenti falsi od infedeli, si farà luogo all’ applicazione dell’ art. 63, salve le disposizioni della legge penale.
La lista dei dispensati dal pagamento della tassa perchè indigenti, sarà pubblicata mediante deposito per 13 giorni negli uflìci municipali e ne sarà data notizia al pubblico con apposito manifesto.
È pure ammesso il ricorso d’ ufficio per parte del presidente del Consiglio di leva contro le indebite inscrizioni nella lista degli indigenti.
Gli istituti di previdenza ferroviari.
— La Commissione per gli Istituti di previdenza ferroviari ha compito i suoi lavori. Essa concordò col M in i stero uno schema di legge informantesi a questi concetti:Dichiaransi limitate le funzioni delle attuali casse pens'oni e soccorso agli impiegati ed operai, rego larmente nominati a tutto il 31 dicembre. Pei no minati dal 1° gennaio in poi le Società dovranno creare fra sei mesi nuovi Istituti di previdenza, re golati da statuto, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.
II Governo dovrà presentare al Parlamento entro il giugno 1898, un progetto di definitiva sistema zione della cassa ora esistente, premesso l’accerta mento del loro vero e reale fabbisogno e delle cause e responsabilità delle loro deficienze, per porre un argine a maggiori deficienze a danno dei legittimi diritti degli impiegati ed operai ferroviarii iscritti presso dette casse.
Concedersi la facoltà al Governo di imporre, nello interesse delle stesse casse, pel biennio 1897-98, una speciale tassa sui trasporti ferroviarii, proposta dal Governo con queste sole varianti, cioè: esone rante i biglietti viaggiatori di 2* e 3“ classe, non eccedenti l’ importo di lire 2.50, raddoppiarla pei biglietti di prima classe proporzionarla eziandio allo importo effettivo dei trasporti importanti più di L . 100. Correggesi così quel metodo di proporzionalità al rovescio che offriva il progetto ministeriale, che
assoggettava a tassa ogni trasporto minimo e poi manteneva la stessa tassa pei trasporti che im por tassero 100 lire o qualsiasi somma superiore.
I
A
CONVENZIONE COLLA B A I A D’ ITALIA
Art. 1. Salva l’ osservanza dell’ articolo 78 dello sta tuto, approvato con Regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, il capitale sociale della Banca d’ Italia sarà ridotto di 30 milioni, senza pregiudizio dei limiti della circolazione concessi dall’articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449.
Art. 2. La Banca anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione, prevista dall’ articolo 2 della legge 10 agosto 1893, di 34 milioni di lire, nella seguente misura :
12 milioni al 1° gennaio 1897 ; 11 milioni al 1° maggio 1897; 11 milioni al 1° settembre 1897.
Incominciando dal 1898 il limite della circolazione della Banca d’ Italia sarà ridotto di 17 milioni alla fine di ciascun anno, sino a raggiungere il minimum di 630 milioni fissato dalla predetta legge 10 agosto 1893.
Art. 3. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva m»tallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge per la circolazione concessa alla Banca, non potrà in nessun caso discendere sotto il limite minimo irredu cibile di 300 milioni di lire, e questa somma sarà de stinata esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti della Banca, in circolazione.
Per la parte della circolazione dei biglietti non co perta dai 300 milioni, i portatori, a partire dal 1° gen naio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli even tuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attività :
a) specie d’ oro e monete di argento legali di pro
prietà dell’ istituto, dedotta la parte attribuita a garanzie dei debiti a vista, in conformità all’ articolo 11 della legge 10 agosto 1893 e all’ infuori della somma irri ducibile di 300 milioni indicata sopra ;
b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani
di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, com presi gli accantonamenti per la Banca Romana in liqui dazione ;
c) cambiali sull’ estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;
d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai
termini dell’ articolo 12 della legge 10 agosto 1893;
e) portafoglio interno non immobilizzato.
La circolazione della Banca in conto delie ordinarie anticipazioni al Tesoro sarà coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irreduci bile di 300 milioni, costituiranno una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei biglietti.
Art. 4. La circolazione dei biglietti della Banca d’Italia dovrà essere coperta per intero dai valori indicati nel l’ articolo precedente, entro il 31 dicembre 1897.
In corrispondenza all’ aumento delle somme investite dalla Banca in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o even tualmente nel credito dello Stato, di cui all’ articolo 12 del presente atto, sarà liberato dalla prelazione il por tafoglio interno per una somma eguale.
Art. 5. La disposizione riguardante l’ immobilizzazione delle specie d’ oro a disposizione del Tesoro, di cui all’ articolo 3 dell’ allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.
Art. 6. Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipa zioni, in conto corrente della Banca d’ Italia verso il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale nel Regno.
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Per eventuali bisogni di cassa il credito fondiario medesimo potrà ottenere dalla Banca anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai termini dell’ articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, a una ragione d’ interesse di favore, purché non inferiore a 3,50 per cento l’ anno.
Tale anticipazione potrà anche esser fatta sopra titoli del fondo di dotazione disponibili a norma del- l’ articolo 8 del presente atto. Per questi titoli 1’ anti cipazione non potrà eccedere la metà del rispettivo
valore. _ . . . . . .
Per le operazioni interne di anticipazione, di cui ai due comma precedenti, la Banca non sarà soggetta a
^ Art. 7. I beni attualmente in proprietà del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale o^ che in seguito gli perverranno anche ai termini dell’ alle gato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486, computati a valore di bilancio, passeranno alla Banca d’ Italia senza onere di tassa.
Il credito fondiario ha facoltà di mantenere una co stante circolazione di cartelle fondiarie per un ammon tare massimo di 220 milioni di lire con la creazione di mutui nuovi esclusivamente sui beni di proprietà della Banca d’ Italia.
La Banca medesima è autorizzata alla creazione di mutui sui propri beni anche con altri istituti di cre dito fondiario.
Per queste operazioni di mutuo la Banca godrà di un trattamento fiscale di favore.
Art. 8. Il fondo di dotazione del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale conserverà la, pro porzione costante di un decimo della effettiva circola zione delle cartelle.
La Banca d’ Italia liquiderà per conto del credito fon diario l ’ eccedenza del fondo di dotazione.
Art. 9. Oltre al fondo di riserva ordinario, di cui all’ articolo 11 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazio nale preleverà dagli utili annuali lire 300,000 per co stituire, insieme, agli interessi accumulati, un fondo di accantonamento da investirsi in titoli italiani di Stato
montare di questo impiego non superi la somma di
50 milioni. , „
I buoni cosi acquistati andranno in aumento delie scorte di cui all’ articolo precedente, potranno essere destinati come cauzione per il servizio di tesoreria dello Stato, e potranno essere convertiti in un credito per- manente della Banca verso il Tesoro a condizioni da fissare di comune accordo.
Art 13. Quando, entro l’ anno 1897, sulla massa delle partite immobilizzate e delle operazioni non con sentite, accertate dalla ispezione 20 febbraio 1894, fosse conseguita una somma complessiva di mobilizzazione di almeno 190 milioni, compresa la svalutazione di capitale di cui alla convenzione 30 ottobre 18.14 e quella di 30 milioni stabilita nel presente atto, e non compresa la somma da pareggiare cogli accantonamenti annuali, di cui alla convenzione 30 ottobre 1894, la Banca d’ Italia, sentito il Ministero del tesoro, potrà impiegare fino a 40 milioni delle sue scorte metalliche, in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d’ argento a pieno titolo dell’ Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull’ estero pagabili nelle valute medesime, all' infuori dei limiti previsti dall ai- ticolo 19 del piresente atto; e la facoltà^ di cui agli articoli 11 e 12 precedenti rimane acquisita alla Banca nel limite di 70 milioni, oltre il 31 dicembre 1897, ma non oltre il 31 dicembre 1898.
Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mer cato monetario e lo consentano le condizioni del bi lancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di in vestimento delle scorte metalliche della Banca, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare 1 Istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell’ ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà ecce dere, in nessun caso, la somma di lire 900,000. _
Art. 14. Quando, entro l’ anno 1898, sia raggiunta l’ ulteriore somma di mobilizzazione, _ alle condizioni dell’ articolo precedente, di 250 milioni, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dall’ articolo 12 della legge in amata 1893 sarà ridotta a 50 centesimi per ogni o garantiti dallo Stato.
Art. 10. La Banca d’ Italia potrà costituire una se zione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate.
Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira, ed essa godrà di tutti i vantaggi indicati nell’ articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e degli altri che fossero accordati per legge ad istituti di mobilizzazione costituiti secondo le disposizioni di quell’ articolo o ai quali la Banca prenda
parte. . . .. ... ..
Questa sezione avrà facoltà di emettere speciali titoli ammortizzabili, garantiti dai beni immobili urbani e rustici e dai crediti ipotecari della Banca. Questi titoli saranno trattati, nei riguardi finanziari, come le car telle per le operazioni indicate nell’ articolo 7.
Le norme per la costituzione di questa sezione della Banca d’ Italia e per l’ emissione dei titoli speciali am mortizzabili saranno determinate di accordo colla Banca in un regolamento, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.
Art. 11. La Banca d’ Italia affretterà la liquidazione dei titoli attualmente compresi fra le sue partite im mobilizzate. La somma liquidata per questi titoli al 31 dicembre 1897 potrà essere convertita in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, in aggiunta alla scorta prevista dall’ articolo 32 della legge 8 agosto 189o, n. 486, e l’ ammontare dei medesimi si riterrà mobi lizzato agli effetti di legge.
Art. 12. La Banca d’ Italia è autorizzata a impiegare in buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di sca denza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1897 da liquidazione di immobilizzazioni, purché l ’
am-Art. 15. Quando l ’ ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di 90 milioni, la misura della tassa di circolazione a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal bene fizio i biglietti ‘in circolazione corrispondenti alle par tite immobilizzate.
Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determina zione della tassa a questa misura, i rinvestimene della riserva metallica della Banca, in conformità alle dispo sizioni dell’ articolo 13 del presente atto non potranno superare la somma di 20 milioni. Se il Governo fara uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma dell’ articolo stesso, l’ abbuono corrispondente delia tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 450,000.
Art 16. Quando l’ ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non piu di 45 milioni, verrà meno nella Banca la facoltà dei rinvestimenti della riserva di cui al primo comma del l’ articolo 13 e al secondo comma dell articolo 15 del presente atto, e la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.
A cominciare dall’ esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato pai- teciperà agli utili della Banca eccedenti la misura, del 5 per cento l’ anno sul capitale versato, al netto degli accantonamenti fissati per legge e della parte attribuita dallo statuto alla massa di rispetto. Lo Stato parteciperà.