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Parere sullo schema di regolamento recante:

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Academic year: 2022

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Parere sullo schema di regolamento recante:

"Modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario".

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 maggio 1998, ha deliberato di esprimere l'allegato parere.

1. Con nota dell'8.4.98 è stato trasmesso lo schema di regolamento in oggetto che risulta modificato rispetto allo schema del 29.1.98, su cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso il proprio parere nella seduta del 25.2.98.

Preliminarmente bisogna ribadire quanto già precisato in ordine a quelle, tra le soluzioni normative adottate, che sono strettamente legate a valutazioni di carattere tecnico esorbitanti dalle competenze e dalle conoscenze del C.S.M.. Ciò vale in particolare per la scelta del numero minimo di domande per ciascuna materia che l'archivio deve contenere, per il numero di risposte ipotizzate per ciascun quesito, per i tre livelli di difficoltà e, infine e soprattutto, per la determinazione dei punteggi positivi e negativi da attribuire alle risposte esatte, alle risposte sbagliate e alle omissioni di risposta.

In ordine a tali punti il C.S.M. non può che ribadire quanto già detto nel parere del 25.2.98. In particolare, va nuovamente osservato che la relazione che accompagna lo schema di decreto non illustra le ragioni tecniche che hanno suggerito le singole scelte normative.

Trattandosi di materia, quella dei test, di elevatissima specializzazione, è da confidare - ha sottolineato il Csm nel precedente parere - che a tali determinazioni si sia giunti anche avvalendosi dell'apporto di adeguate competenze specialistiche in docimologia e tecnica dei test o che comunque esse siano state sottoposte ad adeguati controlli tecnici.

Il rilievo deve essere qui ribadito e questa volta con vivissimo allarme.

Si rileva, infatti, che la tabella dei punteggi positivi e negativi attribuiti alle risposte esatte, a quelle errate e a quelle omesse, allegata sub B, è identica a quella dello schema precedente, così come identica è la relazione illustrativa su questo punto. Orbene, nel precedente parere del Csm era stato osservato quanto segue: "Deve peraltro osservarsi a questo riguardo che, contrariamente a quanto si legge a pagina 4 della relazione illustrativa (secondo cui: "Il punteggio attribuito alle risposte errate è più penalizzante rispetto al punteggio attribuito alle risposte omesse, il che riduce l'incidenza del fattore fortuna e, in misura ancora più sensibile, l'incidenza del fattore di propensione al rischio di alcuni candidati, favorendo processi di autovalutazione e premiando i candidati con effettive conoscenze"), il sistema di punteggi adottato premia colui che, non conoscendo quale sia la risposta esatta piuttosto che omettere del tutto di darla, ne indica a caso una delle quattro. E' vero, infatti, che l'omessa risposta è penalizzata meno della risposta errata, ma la risposta data a caso ha il 25 per cento di probabilità di risultare quella esat - ta. Per fare un esempio: se, a fronte di 10 domande di difficoltà 1 per le quali egli non sappia quale sia la risposta esatta, il candidato omette la risposta per tutte e 10 egli verrà con certezza penalizzato con - 8 (0,8 x 10). Se invece egli risponde a caso alle 10

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domande, può confidare, secondo un criterio probabilistico, di indicare la risposta esatta per 2 o 3 quesiti. Il che significa che totalizzerà un punteggio di - 6 (+ 2 - 8) o di - 4 (+ 3 - 7) e cioè un punteggio più favorevole di quello spettante al candidato che sceglie l'astensione".

La reiterazione di questa rilevata contraddizione tra relazione illustrativa e tabella normativa induce non soltanto a ripetere la segnalazione dell'errore, ma a richiamare l'assoluta necessità che la qualità tecnica delle determinazioni normative in esame sia vagliata con la massima attenzione e la massima competenza, date le gravissime conse- guenze che potrebbero derivare da errori anche poco evidenti nella modulazione tecnica del sistema.

2. L'esame delle singole disposizioni del nuovo schema di regolamento, raffrontato a quello del precedente, permette di fare i seguenti rilievi.

L'articolo 1 è rimasto immutato e, pertanto, valgono per esso le valutazioni precedenti. In particolare deve prendersi atto che il Ministro non ha ritenuto di accogliere il suggerimento di inserire nella formulazione normativa i criteri da seguire per la formulazione dei quesiti secondo quanto il Csm aveva indicato;

- l'articolo 2 reca alcune modifiche al comma 3. Nella prima stesura era previsto che al candidato non potessero essere assegnate più domande relative alla medesima problematica giuridica. Il nuovo schema dispone che le domande non possono essere più di due. La modifica, probabilmente, è dovuta alle difficoltà per la formazione dell'archivio. Risulta comunque una dannosa sovrapposizione rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, lettere a) - c).

Articolo 2, comma 3, articolo 3, comma 3 e articolo 8, comma 6. Il comma 3 dell'articolo 2 si chiude con la disposizione che "il grado di difficoltà di ciascun quesito non è reso palese ai candidati" e tale disposizione è ripresa, con inutile duplicazione, nel comma 3 dell'articolo 3, secondo cui " Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova preliminare". Le due disposizioni, di per sè stesse non suscettibili di rilievi sostanziali, sono peraltro collegate con quella contenuta nell'articolo 8, comma 6, che risulta modificato in senso esattamente opposto alle osservazioni che il Csm aveva al riguardo formulato nel precedente parere. Secondo la nuova versione, infatti, "la pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è data (mediante la pubblicazione di essi sulla G.U.) senza l'indicazione del relativo grado di difficoltà".

Nel citato parere, il Csm aveva invece suggerito di esp'licitare, al fine di evitare dubbi interpretativi, "che la pubblicazione dei quesiti sulla Gazzetta ufficiale deve contenere anche l'indicazione di quale sia la risposta esatta tra le quattro riportate accanto a ciascuna domanda, nonché l'indicazione del grado di difficoltà assegnato al quesito stesso".

Tale classificazione è infatti predeterminata e registrata nell'archivio (articolo 3, comma 1). Deve quindi escludersi - a mente di quanto stabilisce l'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 (secondo cui l'archivio delle domande deve essere pubblico, il che lascia ritenere che deve essere pubblico tutto quanto è contenuto nell'archivio e quindi anche la classificazione dei quesiti in base ai diversi livelli di difficoltà che costituisce la

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modalità di inserimento dei quesiti stessi nell'archivio, a norma della precedente lettera b)) - che la classificazione dei quesiti in base al loro grado di difficoltà - sia da mantenere segreta: sarebbe un segreto non garantito e quindi contrario a quei principi di trasparenza e di controllabilità che il sistema è diretto ad attuare, come specifica la Relazione. Ma sarebbe anche un segreto im- possibile da conservare, posto che, dopo la prima tornata di concorso, la classificazione sarebbe soggetta al diritto di accesso ai sensi della legge 241 del 1990. Le due disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 2 e nel terzo comma dell'articolo 3, sono quindi valide soltanto nel senso che il questionario sottoposto al singolo candidato non deve contenere l'indicazione del livello di difficoltà di ciascun quesito. Così intese, le disposizioni non destano obiezioni e sono giustificate dalle ragioni per esse addotte. Nessuna giustificazione può invece trovarsi per la peraltro impossibile segretezza della classificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6. Non potrebbe addursi, infatti, che pubblicizzando la graduazione di difficoltà i candidati potrebbero imparare mnemonicamente i quesiti più difficili e più premiati. Se vi fosse questa possibilità, vorrebbe dire che la determinazione del numero dei quesiti è tecnicamente erronea, perché essa deve comunque corrispondere ad un numero tale da rendere impossibile l'apprendimento mnemonico.

In altre parole, se l'archivio è fatto in modo corretto, non deve essere possibile nè utile per i candidati prepararsi studiando i quesiti e le relative risposte, se non nella misura necessaria per comprendere la natura e i caratteri della prova.

L' articolo 4 nella nuova stesura risulta notevolmente rimaneggiato.

Il comma 1 prevede che "la indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati tra le stesse, la previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare sono effettuate dal Ministro di Grazia e Giustizia con il bando di concorso o con successivo provvedimento da rendere pubblico alla data indicata dal bando".

Nonostante la raccomandazione contenuta nel precedente parere, neanche questo schema riporta i criteri, almeno di massima, in base ai quali i candidati verranno assegnati alle varie sedi decentrate.

Il comma 3 (nella precedente edizione comma 2) non ha tenuto conto del suggerimento per cui sarebbe stato opportuno utilizzare la tessera personale di riconoscimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del R.D. 15.10.25 n. 1860.

Per quanto riguarda il comma 5 la nuova versione risponde alle formulate perplessità in ordine ai tempi ed ai disguidi che si sarebbero verificati nell'ipotesi in cui, per indisponibilità di videoterminali dedicati, sia necessario provvedere al momento alla stampa dei quesiti su moduli individuali a lettura ottica (ipotesi prevista al comma 8 dell'articolo 5). La norma prevede ora, infatti, che tali moduli siano stampati e contenuti in confezioni individualmente sigillate. E' da presumere che la stampa, la confezione del plico ed il suo sigillamento avvengano prima, ma si deve segnalare la totale mancanza della indispensabile regolame ntazione in ordine a queste operazioni e cioè in ordine ai loro tempi, in ordine alle loro modalità di attuazione, in ordine alla assegnazione delle buste ai vari candidati per ciascun candidato, in ordine alla garanzie di segretezza da cui debbono essere assistite, eccetera, eccetera.

L'articolo 5 è mutato rispetto al precedente nei comma 3, 5 e 6.

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Nella nuova versione del comma 3 si è tenuto conto delle perplessità manifestate col parere precedente e si è elevato il tempo totale a disposizione dei candidati da novanta a centoventi minuti.

Il comma 6, notevolmente rimaneggiato, ha tenuto conto solo parzialmente dei rilievi di cui al parere precedente, ma continua a prestarsi a critiche, collegate sopratutto alla considerazione dei titoli e dei capi dei codici come se si trattasse di entità omogenee.

Così, invece, notoriamente non è: basti pensare, per fare un solo esempio, da un lato ai titoli II e III del codice civile (che contengono - in poco meno di 300 articoli - la parte generale delle obbligazioni e dei contratti - ed ai quali sono dedicate decine e decine di migliaia di monografie, trattati, raccolte di giurisprudenza, note a sentenza, eccetera - e il titolo III del libro I, che contiene solo 5 articoli, certamente di nessun rilievo per saggiare la preparazione di un candidato.

Inoltre, la nuova disposizione non ha delimitato, per il diritto amministrativo, il "campo" in modo analogo a quanto avviene per il diritto civile e quello penale, con il pericolo di disorientare i candidati, come già si è segnalato nel precedente parere.

Non è agevole comprendere il rapporto tra la disposizione in esame e quella contenuta nell'articolo 9, comma 3.

L'articolo 6, al comma 3, con l'introduzione della pubblicazione della graduatoria con la procedura di cui all'articolo 13 del R.D. 15.10.25 n. 1860 colma una lacuna della precedente stesura, segnalata dal parere del 25.2.98.

L'articolo 7 è rimasto immutato.

L' articolo 8, che peraltro contiene una errata numerazione

dei comma, nella nuova parziale riformulazione, lascia in piedi e senza risposta molte delle perplessità avanzate dal CSM sia in ordine alla mancanza di una disciplina del contenuto e delle funzioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 17.11.97 n. 398, sia in ordine ai lavori della Commissione (la frequenza delle riunioni è stata ridotta da due a una volta la settimana) sia in ordine, infine - come già si è ampiamente sottolineato - alla mancanza di pubblicità del grado di difficoltà dei quesiti.

La nuova versione del regolamento opportunamente introduce alcune disposizioni transitorie relative all'archivio provvisorio dei quesiti (articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 17.11.97 n. 398).

Non si comprende il motivo per cui, se la prova si svolge su una sola materia, al candidato sono sottoposti solo sessanta quesiti, mentre quando si svolge su due o tre materie ne vengono sottoposti trenta per ogni materia (articolo 9 comma 2); ugualmente incomprensibile è la riduzione del tempo per le risposte da centoventi a ottanta minuti anche nel caso in cui le materie siano tre con trenta quesiti ciascuna. In realtà tutta la disposizione appare difettare di coordinamento interno e di coordinamento con le disposizioni precedenti, ad esempio il comma 3 dell'articolo 5.

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