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Regolamento aziendale sulle procedure di accertamento della inabilità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa, a proficuo lavoro e mansione.

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Regolamento aziendale sulle procedure di accertamento della inabilità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa, a proficuo lavoro e mansione.

ART. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento è l’accertamento della capacità lavorativa, cioè della capacità fisica – psichica – attitudinale del lavoratore di svolgere tutti i compiti relativi alla propria specifica mansione e non la valutazione della compatibilità dello stato di salute del lavoratore all’esposizione di fattori di rischio associati alla mansione che spetta, ai sensi della vigente normativa, al Medico competente dell'Azienda

ART. 2

Normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è individuabile nel D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461 e nel Decreto del Ministero Economia e Finanze 12 febbraio 2004 ( “criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art.9 del D.P.R. n. 461/2001” ).

ART. 3

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell’Azienda Ulss n. 6 “Euganea”, sia esso dirigente (Area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed Area della Dirigenza SPTA) oppure del Comparto SSN.

I soggetti coinvolti, a vario titolo, sono i seguenti: Direzioni Mediche, Direzioni delle Professioni sanitarie, Medici competenti, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, Dipartimento di Prevenzione, Distretti socio – sanitari ed UU.OO.CC. Gestione delle Risorse Umane.

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ART. 4

Tipologie di accertamento

4.1) Accertamento della inabilità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa.

L’inabilità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa rappresenta la forma in assoluto più grave di inabilità. Essa comporta l’impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro.

L’accertamento è finalizzato all’ottenimento dei benefici economici previsti dall’art.2, comma 12, della Legge n. 335/1995. L’organo competente è la Commissione Medica di Verifica e l’istanza deve essere presentata in via esclusiva dall’interessato (secondo il modello All.1 al D.M. n. 187/1997) integrata dal certificato del medico di base o del medico specialista obbligatoriamente redatta secondo il modello All.2 al D.M. n. 187/1997).

Per l’ottenimento di eventuale pensione di inabilità deve essere soddisfatto il requisito contributivo (5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione medesima).

4.2) Accertamento della idoneità a proficuo lavoro.

Questa forma di inabilità sottende uno stato patologico che impedisce al lavoratore di svolgere un’attività proficua, cioè remunerativa e tale da assicurare i mezzi per una esistenza dignitosa.

Il soggetto mantiene quindi minime potenzialità lavorative residue.

La Regione del Veneto, con proprie linee guida allegate (All. A) al Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 20 del 23/02/2017, al fine di dare univoca indicazione, stante la mancata armonizzazione della specifica normativa per tale inabilità, ritiene che le richieste di accertamento di idoneità a proficuo lavoro vadano indirizzate in via esclusiva alla Commissione Medica di Verifica.

L’istanza deve essere presentata dal dipendente interessato che produce la necessaria documentazione sanitaria in busta chiusa. Tale istanza può essere anche presentata d’ufficio dall’Azienda tassativamente solo nei seguenti casi:

a) Al termine del periodo di comporto, prima di procedere alla concessione di aspettativa non retribuita di 18 mesi per gravi motivi di salute (art.23, comma 2 CCNL 1° settembre 1995 – Area Personale del Comparto ed artt. 24, comma 2 e 23, comma 2 del CCNL del 5 dicembre 1996 rispettivamente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per l’Area della Dirigenza SPTA);

b) Durante il periodo di comporto, esclusivamente nelle ipotesi previste dal D.P.R. n.

171/2011: esigenza di tutelare la salute dello stesso dipendente, la sicurezza dei pazienti e degli operatori, nonché la continuità nella erogazione dei servizi. Devono emergere, infatti, ed essere documentati disturbi del comportamento “gravi, evidenti e ripetuti, che facciano fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta e relativa al servizio, oppure di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità permanente assoluta e relativa al servizio”.

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eventuale pensione per inidoneità a proficuo lavoro che è attualmente pari a 15 anni.

4.3) Accertamento della idoneità alla mansione

L’inabilità alla mansione è una forma di inabilità molto specifica e connessa al tipo di attività espletata dal dipendente interessato.

Anche per questo accertamento la Regione del Veneto ha dato indicazione di inviare l’istanza alla Commissione Medica di Verifica. L’intento dell’accertamento in questo caso non è la risoluzione del rapporto di lavoro quanto l’ottenimento di una ricollocazione lavorativa e l’individuazione di precise prescrizioni a limitazioni all’esercizio della mansione.

Anche questa forma di accertamento è richiesta da parte del dipendente interessato e può essere richiesta d’ufficio esclusivamente nelle ipotesi già specificate al precedente punto 4.2).

Il requisito contributivo da soddisfare per l’eventuale pensionamento per inidoneità alle mansioni è pari a 20 anni.

ART. 5

Documentazione da trasmettere alla Commissione Medica di Verifica.

Con riguardo ai procedimenti indicati, una volta ricevuta la domanda del dipendente, corredata dalla documentazione sanitaria in busta chiusa, l’Azienda provvederà all’inoltro alla C.M.V., trasmettendo anche il modulo allegato al presente Regolamento. Tale modello andrà trasmesso, evidentemente, anche nel caso di invio d’ufficio da parte aziendale.

Le indicazioni in esso contenute (anzianità contributiva del Dipendente, con relativa indicazione del periodo mancante al raggiungimento del requisito a pensione, durata del periodo di malattia e la eventuale riduzione stipendiale a cui il dipendente è soggetto, mansioni realmente svolte, eventuali difficoltà manifestate nello svolgimento del servizio etc…), consentiranno alla C.M.V. di disporre di più elementi possibili ai fini della decisione.

Si precisa che, per le domande di accertamento della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non sarà indispensabile compilare il modulo ai punti “G”, “H” e “I”, poiché il certificato del medico di base o dello specialista, allegato necessariamente a tale tipo di richiesta, attesta, di per sé, la gravità della patologia e la difficoltà oggettiva del dipendente a proseguire l’attività lavorativa.

Per le altre tipologie d accertamento, invece, è opportuno indicare, anche brevemente, quanto richiesto in tali punti.

Si sottolinea, in particolare, che i contenuti dei punti “H” ed “I” (relazione sulle criticità manifestate dal dipendente e descrizione del contesto lavorativo in cui opera) sono assolutamente indispensabili nei casi di invio d’ufficio durante la prima parte del periodo di comporto, come risulterà evidente nel prosieguo della trattazione.

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ART. 6

Collegio interno aziendale

Alla luce di quanto esposto ai punti precedenti è necessario che tutti i soggetti di cui al precedente punto 3) svolgano un’azione c.d. “filtro”, informando adeguatamente i dipendenti interessati ed analizzando eventuali possibili alternative al fine di evitare “ricorsi impropri” alla Commissione Medica di Verifica, soprattutto nel caso dell’accertamento della idoneità alla mansione.

A tale scopo è costituito e nominato dal Direttore generale, con proprio specifico provvedimento, un Collegio interno aziendale.

Inoltre tale collegio interno dovrà esprimersi, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria e mediante apposita relazione, in merito all’invio d’ufficio del dipendente alla Commissione Medica di Verifica nei casi previsti dal citato D.P.R. n. 171 del 2011, in particolare in caso di gravi disturbi della sfera psichica che sfocino in comportamenti passibili di provvedimento disciplinare,

In tali casi la decisione di evitare la via del procedimento disciplinare e di avviare invece un procedimento volto all’accertamento dell’idoneità al lavoro dovrà essere valutata e basata su elementi documentati che lascino fondatamente presumere uno stato patologico del dipendente in questione.

In casi gravi ed estremi, laddove vi sia pericolo per l’incolumità del dipendente o per la sicurezza di altri dipendenti ed utenti è possibile adottare la misura della sospensione cautelare (prevista dal’art.6 del medesimo D.P.R. n. 171/2011).

Anche la decisione relativa all’applicazione della sospensione cautelare è demandata al collegio interno aziendale.

ART. 7

Composizione ed articolazione del Collegio interno aziendale Il collegio interno aziendale è composto dai seguenti membri:

a) un medico legale con funzioni di Presidente (individuato da Direttore Dipartimento di Prevenzione

b) un medico competente ( coordinatore o suo delegato)

c) un dirigente della UOC Risorse Umane ( direttore o suo delegato) d) un segretario individuato tra il personale del comparto

Il Collegio si può avvalere, se necessario, per consulenza di professionisti in servizio presso le strutture sanitarie dell’Azienda Ulss n.6 “Euganea”.

Il Collegio può accedere alla documentazione relativa al caso specifico, raccordandosi, ove necessario, anche con il Direttore della Struttura di afferenza del dipendente interessato e/o con il Responsabile dell’Ufficio Procedimenti disciplinari.

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Attivazione Collegio interno aziendale

Il Collegio interno aziendale può essere interpellato in ogni caso dal dipendente interessato e d’ufficio (limitatamente ai casi previsti dal precedente punto 4.2 ) esclusivamente per l’accertamento dell’idoneità a proficuo lavoro, per l’accertamento dell’idoneità alla mansione e, in casi gravi ed estremi (ai sensi del D.P.R. n. 171/2011), per la valutazione in merito all’eventuale adozione della sospensione cautelare. Nei casi in cui l’interpello del Collegio interno aziendale avviene d’ufficio, esso può materialmente essere inoltrato dal Direttore/Dirigente Responsabile della U.O.C. od altra struttura di afferenza del dipendente interessato.

ART. 9

Esito delle Procedure di accertamento delle inabilità /inidoneità

Nel caso di giudizio che attesti la inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa o la inidoneità permanente a proficuo lavoro, l’Azienda deve al più presto (massimo entro 30 giorni) risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente, provvedendo altresì, qualora quest’ultimo sia ancora in servizio all’arrivo del verbale, alla sospensione dal servizio. L’Azienda pagherà al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso, di importo variabile secondo il tempo lavorato (art.39, comma 4 del CCNL comparto Sanità 1.9.1995, art.39 comma 4, del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto in data 5.12.1996 e art.38, comma 4, del CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e professionale), nonché i giorni di ferie maturati e non goduti a causa della malattia, in quanto il divieto di monetizzazione delle ferie, sancito dall’art.5, comma 8, del D.L.

6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135, non trova applicazione alle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo non prevedibile, tra cui la dispensa per inidoneità permanente e assoluta (parere n. 94806 del 9.11.2012 espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

In caso di giudizio di inidoneità temporanea, con rinvio a visita di revisione, il dipendente viene sospeso dal servizio e collocato in malattia, sulla base delle sole risultanze del verbale e senza ulteriore certificazione medica. Nel caso in cui il dipendente sia affetto da una grave patologia certificata, che richiede terapie salvavita, si dovranno applicare le relative norme, con beneficio economico e scorporo dal periodo di comporto, limitatamente ai soli giorni di terapia.

In caso di giudizio di idoneità relativa (idoneità con limitazioni), l’Azienda terrà conto delle indicazioni del Collegio nella collocazione lavorativa del dipendente.

Solo in caso di giudizio di inidoneità alle mansioni, si attiverà la procedura di mutamento del profilo, secondo le specifiche indicazioni contrattuali.

Riferimenti

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