COLLEGIO DI BARI composto dai signori:
(BA) TUCCI Presidente
(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore DANIELA CATERINO
Seduta del 17/04/2018
FATTO
La ricorrente avanza richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ad una segnalazione in Centrale dei Rischi, che l’intermediario avrebbe effettuato, nonostante il ripianamento della posizione debitoria a seguito del pagamento delle rate concordate con un piano di rientro. In particolare, espone di aver ricevuto dall’intermediario resistente in data 29/12/2016 una comunicazione con cui veniva informata della revoca degli affidamenti, del recesso da tutti i rapporti intrattenuti con l’intermediario e della segnalazione in Centrale dei Rischi con appostazione a sofferenza.
In data 10/04/2017, l’intermediario precisava che la segnalazione era dovuta al mancato pagamento alla scadenza di un effetto cambiario di € 21.000,00, che a detta dello stesso risultava giacente presso una propria filiale; il suddetto titolo si riferiva ad un piano di rientro - sottoscritto in data 26/11/2013 - che prevedeva il pagamento di 18 effetti cambiari di € 200,00 e dell’effetto finale di € 21.000,00, con scadenza 30/06/2015.
In sede di reclamo, la ricorrente contestava “l’operato e l’assurdo comportamento”
dell’intermediario, precisando che il debito era stato estinto entro il 30/06/2015 con il pagamento dei suddetti effetti cambiari - tutti in proprio possesso “e non giacenti presso la filiale” - e chiedeva pertanto l’immediata cancellazione della segnalazione dalla Centrale dei Rischi. In seguito alle verifiche effettuate da parte di una società di recupero crediti, incaricata dall’intermediario resistente di accertare l’autenticità del titolo contestato, l’intermediario comunicava in data 04/07/2017 di aver provveduto a “rimuovere le anomalie”, con conseguente cancellazione della segnalazione; con successivo reclamo
del 10/07/2017, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni subiti, per un importo totale di € 90.000,00.
Con comunicazione dell’08/08/2017, l’intermediario replicava che “la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere presa in considerazione solo a seguito di azione giudiziaria”, in quanto era stata presentata a suo tempo “denuncia di smarrimento”
dell’effetto cambiario di € 21.000,00 presso l’autorità competente.
Alla luce dei fatti esposti, la ricorrente rappresenta di essere stata danneggiata
“economicamente e moralmente”, tenuto conto che le richieste di finanziamento rivolte ad altri intermediari venivano riscontrate negativamente proprio a causa della suddetta segnalazione. Chiede pertanto all’ABF di “valutare la documentazione prodotta” e di pronunciarsi in merito alla domanda di risarcimento.
Costituitosi, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per litispendenza, in quanto la vicenda relativa allo smarrimento dell’effetto cambiario di € 21.000,00 è all’attenzione dell’autorità giudiziaria, a seguito della denuncia effettuata.
Nel merito, rappresenta che in data 26/11/2013 la ricorrente otteneva, unitamente al marito, la possibilità di ripianare la propria esposizione debitoria attraverso un piano di rientro che prevedeva il pagamento, a partire da gennaio 2014 fino a giugno 2015, di 18 effetti cambiari da € 200,00 ciascuno e di un effetto finale di € 21.000,00; alla scadenza, la rata finale di € 21.000,00 risultava non onorata e, pertanto, si procedeva ad avviare le azioni per il recupero del credito, “nelle more delle quali l’effetto veniva smarrito”.
Le ricerche proseguivano fino al 22 dicembre 2016, quando la filiale di riferimento procedeva ad effettuare denuncia di smarrimento. Successivamente, l’intermediario resistente inviava alla ricorrente comunicazione di revoca degli affidamenti, con conseguente recesso dai rapporti intrattenuti e segnalazione nei sistemi creditizi; in data 10/04/2017, chiedeva poi alla cliente la regolarizzazione del debito, costituito dal saldo del conto corrente e dall’effetto cambiario insoluto di € 21.000,00, per complessivi € 21.053,17. La ricorrente, con lettera del 17/05/2017, contestava la legittimità del debito e della segnalazione in Centrale dei Rischi, rappresentando di essere in possesso del titolo cambiario di € 21.000,00, di cui produceva copia; alla luce di ciò, l’intermediario ripristinava in bonis la posizione della cliente e inviava la segnalazione di rettifica alla Centrale dei Rischi. In sede di riscontro al reclamo, con riferimento alla richiesta di risarcimento di € 90.000,00, l’intermediario specificava che “si era in attesa degli esiti dell’indagine dell’autorità giudiziaria e che, solo a puro titolo conciliativo, aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi”.
L’intermediario sottolinea infine che la suddetta richiesta non è comunque supportata da alcun elemento probatorio; in particolare, la ricorrente non ha provato che la mancata concessione del credito da parte di altri intermediari sia effettivamente riconducibile alla contestata segnalazione, potendo essere legata ad altre valutazioni di merito creditizio.
In sede di repliche, la ricorrente precisa che soltanto in data 29/12/2016 l’intermediario resistente comunicava la chiusura del conto corrente e la segnalazione in Centrale dei Rischi, nonostante la scadenza naturale dell’effetto cambiario di € 21.000,00 fosse il 30/06/2015; oltre a ciò, non riceveva altre comunicazioni, né “tantomeno un’azione di recupero è stata mai attivata” dall’intermediario. Inoltre, il 22 dicembre l’intermediario convenuto presentava denuncia di smarrimento dell’effetto cambiario in contestazione, nonostante nella comunicazione del 10/04/2017 avesse affermato che il suddetto titolo era
“tuttora giacente presso le casse” di una propria filiale. Con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso, precisa che “non esiste alcuna indagine relativa allo smarrimento dell’effetto” e che, in data 11/12/2017, depositava presso la locale stazione dei Carabinieri una comunicazione con cui, certificando l’effettivo possesso del titolo,
chiedeva il ritiro della denuncia presentata dall’intermediario. Evidenzia infine che la chiusura del conto corrente, la segnalazione in Centrale dei Rischi e la denuncia di smarrimento “sono conseguenza di un comportamento poco corretto e in mala fede” della resistente e “giustificano la richiesta dei danni economici, morali e all’immagine formulata nel ricorso”.
In riscontro alle deduzioni integrative presentate dalla ricorrente, l’intermediario evidenzia che sussiste ancora la necessità di chiarire le modalità con cui la ricorrente sia entrata in possesso dell’effetto in questione “che, allo stato, risulta non pagato e per il quale non ha mai provato la modalità di pagamento utilizzata”.
DIRITTO Il ricorso non può essere accolto.
La controversia attiene alla presunta illegittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, effettuata nonostante il presunto ripianamento della posizione debitoria a seguito del pagamento delle rate concordate con un piano di rientro.
In relazione all’eccezione preliminare di litispendenza, questo Collegio ritiene di non accoglierla in quanto infondata. Da un lato, non sussiste coincidenza soggettiva delle parti (e v., in relazione a fattispecie simile, il conforme precedente di Coll. Milano, dec. n.
1048/2017), e neppure del petitum e della causa petendi; nella controversia sottoposta all’AGO si controverte in merito al presunto smarrimento del titolo cambiario, mentre dinanzi all’ABF si chiede il risarcimento dei danni da negligente iscrizione in CR.
D’altro canto, neppure può sostenersi che la questione del presunto smarrimento del titolo costituisca antecedente logico della odierna controversia, dal momento che l’aver stabilito che l’effetto fosse stato smarrito non avrebbe inciso in modo determinante sulla prova del mancato rispetto delle condizioni di legittimità dell’iscrizione presso la CR della ricorrente, né sulla prova dell’eventuale danno causato.
Entrando nel merito della controversia, questo Collegio rileva innanzitutto che non è in atti evidenza della segnalazione contestata, la cui esistenza – verosimilmente a partire dalla fine del 2016, come si evince dalla comunicazione inviata dall’intermediario in data 29/12/2016 – e la cui successiva cancellazione sono tuttavia pacificamente ammesse dalle parti.
Essendo la domanda della ricorrente circoscritta esclusivamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei personalmente subiti, occorre accertare se la segnalazione in CR, con appostazione a sofferenza, sia stata a suo tempo legittimamente effettuata dall’intermediario.
Come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti, la segnalazione è derivata direttamente dall’asserito inadempimento della ricorrente al pagamento di una rata (quella finale, la più cospicua) di un piano di rientro; circostanza contestata dalla ricorrente. In particolare, mentre risulta incontroverso che le 18 rate da € 200,00 del piano di rientro siano state regolarmente onorate, divergono le prospettazioni delle parti con riferimento al titolo di € 21.000,00: la ricorrente asserisce di aver rispettato la scadenza stabilita (entro il 30/06/2015), mentre l’intermediario resistente sostiene che il titolo non risultava pagato a quella data né sarebbe stato mai successivamente onorato, seppure ne fosse stato frattanto accertato il possesso nelle mani del ricorrente. Al riguardo, peraltro, il rilievo dell’intermediario appare non condivisibile, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il possesso del titolo cambiario vale a fondare una presunzione iuris tantum di corretto adempimento dell’obbligazione, non
giustificandosi di norma il possesso dell’effetto cambiario se non a seguito di restituzione per avvenuto pagamento nelle mani del presentatore dell’importo ivi indicato (cfr. ex multis Cassaz., sez. I civ., sent. n. 13462 del 3 giugno 2010; Cassaz., sez. II, sent. n. 1076 del 21 gennaio 2016). Spetta dunque all’intermediario fornire la prova positiva dell’inadempimento del debitore; prova che non risulta essere stata raggiunta nel caso di specie.
La tempistica e il contenuto delle comunicazioni intercorse tra la ricorrente e l’intermediario risultano al riguardo eloquenti: l’effetto scadeva il 30/6/2015, ma l’intermediario non si attivava in alcun modo per il recupero della somma; la comunicazione della revoca affidamenti, recesso e segnalazione in centrale dei rischi perveniva alla ricorrente un anno e mezzo dopo, in data 29.12.2016. La banca in quella sede rendeva una dichiarazione che non trova riscontro nei fatti, affermando che l’effetto fosse giacente presso la propria filiale locale: la ricorrente ha allegato al reclamo copia dell’effetto, la cui verifica di autenticità è stata altresì svolta da una società di recupero crediti. In seguito a ciò il 4.7.2017 (un giorno dopo l’esito di tale verifica) l’intermediario cancellava la segnalazione in CR ed inviava in pari data una missiva alla ricorrente, ammettendo che il proprio operato era stato causato da una non meglio specificata “anomalia”, sebbene successivamente, in altra missiva datata 8.7.2017, dichiarasse di aver provveduto alla cancellazione “per mero spirito conciliativo”.
Ulteriormente, anche a voler ammettere come provato l’inadempimento relativo al pagamento della rata del piano di rientro (il che non è), questo Collegio rileva come, sulla base della normativa vigente e delle istruzioni della Banca d’Italia agli intermediari creditizi in materia di Centrale dei rischi (Circ. n. 139 del’11 febbraio 1991 – 14° aggiornamento del 29 aprile 2011), costantemente richiamati dalla giurisprudenza ABF (v. per tutti Coll.
Coordin., dec. n. 611/2014) e dalla Suprema Corte (Cass. Civ., 16 dicembre 2014, n.
26361), l’appostazione a sofferenza debba sempre implicare “una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente”, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”.
Nel caso di specie, al contrario, emerge che il presunto inadempimento al piano di rientro ha rappresentato evento unico da cui l’intermediario, omettendo la necessaria istruttoria complessiva, ha fatto direttamente discendere la motivazione della segnalazione in CR.
Dunque, non solo non risulta provato l’inadempimento della ricorrente, ma sussistono numerosi elementi che comprovano una condotta negligente dell’intermediario stesso riguardo alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della segnalazione stessa.
Peraltro, malgrado ciò, ad avviso di questo Collegio la richiesta della ricorrente non merita accoglimento.
A tale proposito, questo Collegio richiama l’orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 1931 del 25 gennaio 2017), in base al quale non può ritenersi che il “il danno, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla centrale rischi, debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa”. Si rende necessario dunque, affinché il danno sia risarcibile, allegare e provare i pregiudizi subiti e dimostrare la sussistenza del nesso causale intercorrente tra le segnalazioni effettuate dall’intermediario e l’evento pregiudizievole lamentato; in carenza di tale prova, il ricorso non può essere accolto (conformemente v. Coll. Bari, dec. n. 4886/2018).
Quanto al primo profilo, la ricorrente quantifica complessivamente il danno in euro 90.000,00; fa generico riferimento a difficoltà economiche ed offuscamento della professionalità ed onorabilità sua personale, nonché all’impossibilità di presentare la
richiesta di c.d. “rottamazione” di cartelle Equitalia per la propria debitoria pari ad € 25.600,00 ed all’intervenuto diniego della concessione di credito da parte di alcuni intermediari. Inoltre, versa in atti la comunicazione inviata da un altro intermediario (presso cui la ricorrente ha acceso un mutuo ipotecario), il quale chiede “urgenti delucidazioni” in merito alla segnalazione in Centrale dei Rischi, nonché la trasmissione della documentazione fiscale ultima disponibile, al fine di procedere “alla revisione della posizione”.
Appare evidente a questo Collegio come la richiesta risarcitoria risulti carente di qualsiasi analitica argomentazione in ordine alle modalità di determinazione del pregiudizio risarcibile, rispetto alle circostanze riferite e alla documentazione versata in atti, che tra l’altro – per quanto attiene alle richieste di finanziamento – appare riferibile non già alla ricorrente, ma al coniuge della stessa, che risulta inequivocabilmente tanto come intestatario delle richieste, quanto come destinatario delle missive di diniego dei finanziamenti.
Tale circostanza risulta, a parere di questo Collegio, conclusiva anche rispetto alla carenza del secondo profilo probatorio. Da un lato, infatti, il danno da mancata concessione del finanziamento sarebbe stato direttamente patito dal coniuge e non dalla ricorrente; dall’altro, anche a voler immaginare un danno patrimoniale “riflesso” sul tenore di vita e l’onorabilità della ricorrente, non può sfuggire che il coniuge, per espressa ammissione della ricorrente, presentava una situazione finanziaria personale a sua volta deteriorata, come testimonia la certificazione della debitoria nei confronti di Equitalia per oltre € 95.000, prodotta in atti dalla stessa ricorrente; circostanza che di per sé sola avrebbe potuto portare al diniego del finanziamento, a prescindere da qualunque considerazione relativa alla segnalazione in CR (subita anche dal coniuge, cointestatario del conto presso l’intermediario e co-firmatario degli effetti di cui al piano di rientro).
In definitiva, da un lato risulta indimostrato l’effettivo pregiudizio subito dalla ricorrente, e dall’altro manca qualsiasi prova del nesso causale tra gli eventi asseritamente dannosi e la segnalazione in CR.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1