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Covid-19: ultime sentenze. 20 Ottobre 2020Redazione

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Covid-19: ultime sentenze

20 Ottobre 2020Redazione

Coronavirus: i riflessi del lockdown e le ultime pronunce giurisprudenziali relative all’emergenza epidemiologica.

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Modifica dei termini di un contratto di locazione

Si ritiene possibile modificare, sebbene per il momento ancora soltanto in sede cautelare, i termini di un contratto di locazione se il conduttore ha visto la propria attività ridotta a causa delle misure emergenziali (Covid-19) disponendo la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 % per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021 nonché la sospensione della garanzia fideiussoria fino ad un’esposizione debitoria di 30.000 euro.

Tribunale Roma sez. VI, 27/08/2020

Il canone di locazione di un immobile adibito a negozio

In tema di ottenimento della riduzione del canone di locazione di un immobile adibito a negozio e magazzino durante il periodo di lock down per l’emergenza da Covid 19, in applicazione combinata sia dell’articolo 1256 c.c. (norma generale in materia di obbligazioni) e dell’articolo 1464 c.c..(norma speciale in materia di contratti a prestazioni corrispettive), vi è una (del tutto peculiare) ipotesi di impossibilità della prestazione della resistente allo stesso tempo parziale (perché la prestazione della resistente è divenuta impossibile quanto all’obbligo di consentire all’affittuario, nei locali aziendali, l’esercizio del diritto di svolgere attività di vendita al dettaglio, ma è rimasta possibile, ricevibile ed utilizzata quanto alla concessione del diritto di uso dei locali, e quindi nella più limitata funzione di fruizione del negozio quale magazzino e deposito merci) e temporanea (perché l’inutilizzabilità del ramo di azienda per la vendita al dettaglio è stata ab origine limitata nel tempo, per poi venir meno dal 18 maggio 2020).

La conseguenze di tale vicenda sul contratto non sono dunque né solamente quelle della impossibilità totale temporanea (che comporterebbe il completo venir meno del correlato obbligo di corrispondere la controprestazione, né quelle della impossibilità parziale definitiva (che determinerebbe, ex art. 1464, una riduzione parimenti definitiva del canone): trattandosi di impossibilità parziale temporanea, il riflesso sull’obbligo di corrispondere il canone sarà dunque quello di subire, ex art. 1464 c.c. una riduzione destinata, tuttavia, a cessare nel momento

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in cui la prestazione della resistente potrà tornare ad essere compiutamente eseguita.

Tribunale Roma sez. V, 25/07/2020

Sfratto per morosità: la crisi economica può impedire il rilascio

In tema di convalida di sfratto per morosità, l’emanazione del provvedimento di rilascio può essere negata qualora parte intimata abbia corrisposto dei canoni dopo la notifica dell’atto introduttivo e considerando che va attentamente valutata la particolare situazione di crisi economica sociale dovuta alla nota pandemia da Covid 19 che ha portato la chiusura di tutte le attività economiche per un periodo di tempo apprezzabile in parte coincidente con le mensilità non pagate.

Tribunale Napoli sez. IX, 15/07/2020

Covid-19: pagamento del canone di locazione

Nessuna norma connessa all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid -19 ha previsto che l’affittuario di una azienda o il conduttore di un immobile possano sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali.

Tribunale Pordenone, 08/07/2020

Emergenza Covid-19 e sospensione della prescrizione

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’articolo 83, comma 4, del decreto legge 18 marzo 2020 n. 18 – convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con la legge 26 giugno 2020 n. 70 -, laddove prevede, rispetto al contesto emergenziale da Covid 19, che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva

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all’11 maggio 2020, non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile.

Lo stesso deve dirsi per la prevista sospensione del corso della prescrizione fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera g), cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone l’articolo 83, comma 9, cit.

Cassazione penale sez. III, 02/07/2020, n.21367

Emergenza Covid-19 e pagamento dei canoni di locazione

In tema di contratti di locazione chi lamenta un’eccessiva onerosità sopravvenuta durante l’esecuzione di un contratto a causa dell’emergenza COVID-19 ha l’onere di provarlo. Se il ricorrente non offre alcun dato obiettivo da cui desumere un peggioramento della propria condizione patrimoniale tale da precludergli – in quanto eccessivamente oneroso- il pagamento del canone concordato, discorrendo sempre e solo in termini astratti dell’aggravamento delle propria situazione patrimoniale causato dall’emergenza sanitaria, il suo ricorso per la sospensione di pagamento dei canoni non può essere accolto.

Tribunale Pisa, 30/06/2020

Mancato pagamento dei canoni e

inibitoria del pagamento della garanzia

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bancaria

In tema di locazione commerciale assistita da garanzia bancaria a favore del locatore per il caso di mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore, il rischio di segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte della banca, che stia per pagare quanto dovuto al locatore in base alla garanzia e conseguentemente possa esercitare azione di regresso nei confronti del conduttore, non configura un pregiudizio imminente ed irreparabile tale da giustificare un’ordinanza che inibisca il pagamento della garanzia, poiché la segnalazione in sofferenza non è conseguenza immediata del pagamento della garanzia, ma semmai dell’esercizio dell’azione di regresso, e presuppone comunque l’accertamento di una definitiva incapacità di pagamento del debitore e, dunque, la previa valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore.

Tribunale Milano sez. VI, 10/06/2020

Emergenza Covid-19 e pagamento del canone locatizio

Sussistono i presupposti per l’emanazione di decreto inaudita altera parte nel caso di attivazione di ricorso d’urgenza qualora il ricorrente abbia allegato la dazione all’affittante di cambiali in garanzia del pagamento del canone di locazione per il periodo aprile/maggio 2020, rappresentando l’impossibilità di procedere al pagamento per crisi di liquidità atteso che, a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto della pandemia COVID 19, è stata ordinata la chiusura dell’attività imprenditoriale (nella specie trattasi di discoteca) a far data dal 23 febbraio 2020 e fino a data da destinarsi; in simili ipotesi vanno rilevate altresì ragioni di estrema urgenza dovute ai gravi effetti pregiudizievoli che potrebbe subire il ricorrente qualora i titoli dati in garanzia vengano posti all’incasso e non pagati per difetto di provvista, quale in particolare la levata del protesto e la segnalazione alla Centrale Rischi, e ricadute di ciò sui rapporti, in specie bancari, in capo al ricorrente stesso.

Tribunale Genova sez. III, 01/06/2020

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