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Accertamento dello stato di ebbrezza

Rispetto all’accertamento del tasso alcolemico, centrali risultano i commi 3 e 4 dell’articolo 186 c.d.s., i quali dispongono che gli organi di polizia stradale possano sottoporre i conducenti ad accertamenti qua- litativi non invasivi o a prove (c.d. pretest), anche attraverso apparecchi portatili, finalizzati all’acquisizione di elementi utili per motivare l’ob- bligo di ulteriori verifiche da espletarsi con gli strumenti e le procedure stabilite dal regolamento.

integrata, a valorizzare adeguatamente, ai sensi dell’art. 133 comma 1 n. 3 c.p., anche il grado della colpa.

43 Vige infatti il divieto assoluto di guidare dopo aver assunto qualsiasi quantità di

alcool per soggetti di età inferiore ai 21 anni, anche nell’ipotesi in cui si trovino alla guida di autoveicoli per cui non sia richiesta la patente di guida; per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; per i conducenti che esercitino di professione l’attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente, per i conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoartico- lati e di autosnodati; per i conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effet- tuino il traino di un rimorchio, quando la massa complessiva del complesso veicolare superi il peso di 3500 chili. L’art. 186 bis comma 3 c.d.s. prevede poi: “Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà”.

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

21 In caso di esito positivo degli accertamenti preliminari, di incidente, o qualora la polizia stradale abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza, quest’ultima ha la facoltà, an- che accompagnando il soggetto presso il più vicino ufficio o comando, di utilizzare l’etilometro44.

L’etilometro, nonostante i margini di imprecisione che ne caratteriz- za i risultati, appare allo stato la prova per eccellenza dello stato di eb- brezza. Esso misura la concentrazione di alcool nell’aria alveolare espi- rata (c.d. BrAC-Breath alcool concentration) fornendo un’espressione

44 Con riferimento agli accertamenti descritti, così come a quelli relativi allo stato di

alterazione psico-fisica di cui all’art. 187 comma 1 c.d.s., su cui infra, si è posto l’inter- rogativo della loro natura giuridica. Se infatti, per quanto concerne i c.d. pretest, la na- tura amministrativa dell’ispezione non pare in discussione, con riferimento invece agli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 186 e del comma 2 bis e 3 dell’art. 187 c.d.s., ci si domanda se essi si collochino successivamente alla c.d. notizia di reato, con con- seguente necessità di applicare tutte le garanzie difensive di cui al codice di rito o se invece detti accertamenti siano ancora funzionali alla ricerca della notizia di reato. Ci pare di poter condividere la prima linea ricostruttiva anche sulla scorta del dato letterale che, utilizzando la formula “motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione…”, sembra implicare una già acquisita notitia criminis. Gli esami previsti ai commi 4 e 5 dell’articolo 186 c.d.s. (etilometro ed esami clinici presso le strutture sani- tarie) sarebbero dunque da qualificarsi quali atti di polizia giudiziaria urgenti ed indiffe- ribili ai sensi dell’articolo 354, comma 3 c.p.p. Medesima natura si riconosce agli ac- certamenti di cui ai commi 2-5 dell’art. 187 c.d.s., posti in essere dal personale sanita- rio, che assume in queste ipotesi la qualifica di ausiliario della polizia giudiziaria ai sensi del quarto comma dell’articolo 348 c.p.p. Per un approfondimento relativo alla peculiare ipotesi di cui all’art. 186 comma 5 c.d.s. cfr. il capitolo II, sub par. n. 2.10. La giurisprudenza si esprime in questo senso espressamente in relazione all’alcool test. Cfr.: Cass. pen., 28 marzo 2008, n. 22162, in Guida al diritto, 2008, 27, p. 89. Ne deri- va che il difensore del trasgressore ha diritto di assistere all’accertamento ma non quel- lo di essere preventivamente avvisato, sussistendo in capo agli agenti di polizia sola- mente l’obbligo di avvertire il conducente del diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, pena la nullità di ordine generale, anche se non assoluta, che deve essere ecce- pita prima del compimento dell’atto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Così: Cass. pen., 8 maggio 2007, n. 27736, in Cassazione penale, 2008, p. 2985, con nota di POTETTI, Il nuovo articolo 186, commi 2 e 2 bis c. strad.: aggravanti o figu-

re autonome di reato? Cfr. anche, soprattutto per le implicazioni di ordine processuale, RENZETTI, Guida in stato di ebbrezza: quando la violazione delle garanzie difensive

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indiretta della concentrazione di alcool nel sangue (c.d. BAC-Blood

alcool concentration)45, sulla base di un fattore di conversione fisso e

predeterminato46.

In particolare, poi, il secondo comma dell’articolo 379 del Regola- mento di esecuzione del Codice della strada richiede che la concentra- zione di alcool risulti da almeno due determinazioni concordanti effet- tuate ad un intervallo di cinque minuti l’una dall’altra47.

Nonostante studi approfonditi abbiano dimostrato la non totale affi- dabilità del test effettuato con etilometro, la giurisprudenza lo ritiene prova sufficiente dello stato di ebbrezza, con inversione dell’onere della prova in capo all’imputato che si trova costretto a dimostrare vizi o er- rori della strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’ispirazione48.

45 Si è scelto di valutare la quantità di alcool assorbita nel sangue perché, già a mon-

te, essendo diversa la tolleranza all’alcool da individuo ad individuo, avrebbe avuto poco senso utilizzare come parametro la quantità di alcool assunta. Si rammenta che il sistema scelto dal nostro legislatore impone una presunzione di tipo assoluto di stato di ebbrezza ove venga superata la relativa soglia. In dottrina si è sottolineato che lo stru- mento dell’etilometro si fonda su di una duplice presunzione: che esista una relazione tra l’alcool contenuto nel sangue e quello presente nel campione di aria alveolare ispira- ta e che la concentrazione rilevata sia di per sé idonea a provocare uno stato di altera- zione psico-fisica quale quello di ebbrezza. Così: FRATI,ROLDI,TASSONI,ZAMPI, Con-

siderazioni medico-legali sulle modifiche apportate all’articolo 186 codice della stra- da, in Diritto penale e processo, 2009, 2, p. 235.

46 È questo fattore di conversione a presentare un elevato grado di variabilità, di-

vergendo di soggetto in soggetto in base alle variabili fisiologiche e patologiche dello stesso. In Italia è stato fissato in 2300:1. Cfr. in materia gli studi di JONES,ANDERSSON,

Variability of the Blood/Breath Alcohol Ratio in Drinking Drivers, in Journal of Foren- sics Science, 1996, 41, pp. 916 ss., secondo cui il fattore presenterebbe un’oscillazione da individuo ad individuo tra 1981:1 e 2833:1.

47 La dottrina ha sottolineato come un ulteriore elemento in grado di minare l’atten-

dibilità scientifica della misura effettuata con etilometro sia il fatto che il fattore di con- versione prescelto possa comportare una sovrastima in fase di c.d. assorbimento dell’al- cool. Cfr.: GIORGETTI,MONTISCI,CASTAGNA,GENNARI,FERRARA, Alcol etilico nell’aria

espirata. Comparazione Brac/Bac in una popolazione di conducenti, in Rivista italiana di medicina legale, 2002, pp. 1491 ss.

48 Cfr.: Cass. pen., 16 gennaio 2008, n. 8591, in Cassazione penale, 2008, p. 3831,

con nota di POTETTI, Procedure per l’accertamento dell’ebbrezza (art. 186 c.d.s.), la

cui massima recita: “L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contra-

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

23 L’articolo 379 comma 3 reg. esec. prevede, infine, che i verbalizzan- ti debbano indicare nella notizia di reato le circostanze sintomatiche della sussistenza dello stato di ebbrezza, anche nel caso in cui docu- mentino il rifiuto opposto dall’interessato a sottoporsi al test dell’etilo- metro. In caso di incidente, il comma 5 dell’articolo 186 c.d.s. stabilisce che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e conseguentemente sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato, su richiesta alla polizia stradale, dalle previste strutture sani- tarie che ne rilasciano relativa certificazione.

Chiarito che l’utilizzo della strumentazione tecnica da parte della polizia stradale è facoltativo, e che il conducente può comunque sempre rifiutarsi di sottoporsi ad accertamenti, prima della riforma del 2007, si era affermata la tesi, corroborata dalle Sezioni Unite del 1995, secondo cui lo stato di ebbrezza potesse essere provato con qualsiasi mezzo e dunque anche attraverso i cc.dd. elementi sintomatici49, giungendosi

perfino ad affermare che il giudice potesse disattendere l’esito dell’eti- lometro a fronte di un’esauriente e logica motivazione50. La massima

della citata sentenza è la seguente:

ria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nel- l’esecuzione dell’espirazione, sicché non basta a tal riguardo la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’etilometro”. Nello stesso senso, precedente- mente: Cass. pen., 30 marzo 2004, n. 45070, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2006, 3, p. 279.

49 La tesi si affermò sotto la vigenza della precedente formulazione dell’art. 186 c.d.s.,

di cui all’art. 132 c.d.s. abrogato, secondo la quale lo stato di ebbrezza era una semplice alterazione conseguente all’ingestione di alcool o droghe, non collegata al superamento di alcun tasso predeterminato per legge. Cfr.: Cass. pen., 8 maggio 1973, in Giurispru- denza italiana, 1974, II, c. 450; Cass. pen., 14 luglio 1977, in Rivista italiana, 1977, p. 816.

50 Bisogna comunque dare conto anche della minoritaria tesi per cui i cc.dd. indici

sintomatici erano da intendersi quali mere prove indiziarie, insufficienti per l’afferma- zione di una responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. Cfr. per l’affermazio- ne di quest’impostazione, per la prima volta in giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., 22 maggio 1991, n. 11226, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1992, 4, p. 718. Conformi: Cass. pen., 7 maggio 1993, in Foro italiano, 1994, II, c. 646; Cass. pen., 29 aprile 1994, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri strada- li, 1995, pp. 535 ss.

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Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, at- traverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del rego- lamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movi- mento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad in- tervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente51.

Viene quindi sancito dalla Suprema Corte il principio del libero convincimento del giudice, nel senso che il giudizio non può essere con- dizionato dagli esiti di una prova tecnica, come l’etilometro, i cui risulta- ti non assurgono a rango di prova legale: il giudice è dunque libero di giungere ad una decisione sulla base delle prove raccolte, prescindendo talvolta dagli stessi risultati tecnici52. Si sottolinea inoltre come la mera facoltà riconosciuta agli organi di p.g. dall’art. 186 comma 4 c.d.s. di procedere ad accertamenti mal si concili con un obbligo per le forze di polizia di svolgere detti accertamenti necessariamente secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (alcool test o prelievo emati- co)53.

La giurisprudenza di legittimità, anche successivamente alla riforma del 2007, mantiene ferma l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite nel 1995, spostando la propria attenzione sull’individuazione del- la fattispecie di cui fare applicazione. Evidentemente, infatti, nella mi-

51 Cfr. Cass. pen., SS.UU., 27 settembre 1995, n. 1299, cit., p. 162.

52 Rammentiamo come l’esito della rilevazione possa risultare condizionato anche

da fattori ambientali, dalle modalità di utilizzo della strumentazione, dall’alimentazione o pregressa assunzione di farmaci da parte del conducente.

53 La posizione delle Sezioni Unite ha trovato costante accoglimento nella giuri-

sprudenza di legittimità negli anni a seguire. Cfr. in questo senso, ex multis: Cass. pen., 27 gennaio 2000, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 2000, p. 999 e Cass. pen., 4 maggio 2004, n. 39057, in Cassazione penale, 2006, p. 1006.

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

25 sura in cui si accetti di sostenere la tesi del possibile accertamento at- traverso i cc.dd. indici sintomatici, non potendosi avere un’indicazione precisa del tasso alcolemico nel sangue, diventa più che legittimo inter- rogarsi su quale tra le tre fattispecie contemplate dal secondo comma dell’articolo 186 c.d.s. debba trovare applicazione.

Secondo una prima tesi, tuttora maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, facendosi applicazione del principio del favor rei, desumibi- le dalla presunzione di non colpevolezza cristallizzata all’articolo 27 comma 2 della Costituzione e tenendosi nella dovuta considerazione la necessità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, così come prevista dall’articolo 533 comma 1 c.p.p., in ipotesi di accertamento sintomatico dovrebbe sempre trovare appli- cazione la fattispecie meno grave di cui alla lettera a), mentre tornereb- bero ad essere necessari accertamenti di tipo tecnico per potersi fare applicazione delle più gravi ipotesi di cui alle lettere b) e c)54.

In quest’ottica appare fondamentale la seguente massima:

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 c.strad. (d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la pro- cedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzio- ne del codice stradale (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche): e ciò per il principio del libero convincimento del giudice, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova del reato non dipenda dalla volontà della parte interessata. Tale conclusione non muta a seguito della novella riformatrice di cui al d.l. 7 agosto 2007 n. 117, conv. dalla l. 2 ottobre 2007 n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha solo determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico ri-

54 La Cassazione richiede poi la significatività degli indici sintomatici. Cfr., in que-

sto senso: Cass. pen., 13 luglio 2005, n. 36922, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2006, 5, p. 516. “…Per l’effetto, in difetto dell’esame alcolime- trico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dub- bio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo”. Più recentemente: Cass. pen., 25 maggio 2009, n. 26157, in Guida al diritto, 2009, p. 86.

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scontrato. Per l’effetto, una volta riscontrato, per indici sintomatici, lo stato di ebbrezza, e quindi la sussistenza del reato, ove non sia possibile accertare il tasso alcolemico, la relativa questione investe, evidentemen- te, solo il trattamento sanzionatorio, non già la accertata sussistenza del fatto. In tale ipotesi, il giudice è solo tenuto, per il principio del favor rei, ad applicare la sanzione più favorevole all’imputato55.

Secondo una diversa e minoritaria, seppur suggestiva interpretazio- ne, si dovrebbe fare applicazione dell’ipotesi mediana di cui alla lettera b) in tutti i casi in cui fossero riscontrabili indici sintomatici dello stato di ebbrezza e questo in quanto una concentrazione alcolica inferiore a 0,8 g/l non comporta, generalmente, alcuna manifestazione di indici c.d. sintomatici56. I tossicologi hanno infatti elaborato una tabella che

collega i dati sintomatici ai tassi riscontrati57, secondo cui ad un grado

di concentrazione di alcool nel sangue pari a 0,2 g/l corrisponde una

55 Cfr.: Cass. pen., 20 marzo 2008, n. 15756, in Guida al diritto, 2008, 20, p. 70.

Nello stesso senso: Cass. pen., 4 dicembre 2009, n. 48026, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2010, 6, p. 538, la cui massima recita: “Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all’art. 186 cod. strada dall’art. 4, comma primo, lett. d), D.L. n. 92 del 2008, conv. con modd. in L. n. 125 del 2008), lo stato di ebbrezza può essere accertato dal giudice, sulla base delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, ma unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all’art. 186, comma secondo, lett. a), cod. strada”. Cfr., infine, anche Cass. pen., 11 aprile 2008, n. 19486, cit. Anche la dot- trina di massima concorda con detta lettura. Cfr. per tutti: POTETTI, Questioni in tema di

nuovo art. 186 C. strad., cit., p. 3819. ID., I nuovi lineamenti dei reati di omicidio col-

poso e lesioni colpose, conseguente al c.d. “Pacchetto sicurezza”(d.l. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008), cit., p. 4813. Si rammenta peraltro un ancor più rigoroso atteggiamento di taluna giurisprudenza di merito che richiede lo standard probatorio più rigoroso anche per potersi comminare la pena pecuniaria di cui alla lettera a) del- l’articolo 186 comma 2 c.d.s. Cfr.: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 maggio 2008, cit., p. 932.

56 Così D

IES, La nuova disciplina della guida in stato di ebbrezza. Problemi inter-

pretativi e di accertamento in concreto, cit., pp. 988-989. ID., I nuovi reati di omicidio

lesioni colpose commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, cit., p. 1655. Residuali, secondo questa impostazione, dovrebbero invece essere l’ipotesi più lieve di cui alla lettera a), di norma completamente asintomatica, e l’ipotesi più grave di cui alla lettera c), applicabile solo in presenza di circostanze sintomatiche eclatanti.

57 Così: Z

ANALDI, Incidenti stradali. Problemi e indagini medico legali, Padova,

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

27 completa assenza di sintomi ed il soggetto appare maggiormente socie- vole ed espansivo; a 0,5 g/l si registra diminuzione dei freni inibitori, disinibizione, euforia, apparenza normale; tra 0,8 e 1,2 g/l, invece, i sintomi appaiono manifesti e si consustanziano in azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo, disturbi dell’equilibrio; infine, oltre 1,5 g/l si manifesta lo stato di ebbrezza grave, che può infine scon- finare nella vera e propria ubriachezza, con scoordinazione motoria, ritardo nelle reazioni, atarassia e agrafia; da 2,5 a 4,0 g/l, i sintomi di- vengono allarmanti anche per la salute del soggetto in questione, il qua- le presenta irascibilità, nausea, vomito, perdita del tono muscolare, stato stuporoso e comatoso; oltre 4,0 g/l, si assiste al collasso periferico e morte per paralisi dei centri respiratori58. A questo dato se ne assomma

un secondo, altrettanto importante: solo il 10 % di soggetti manifestano sintomi clinici evidenti e inconfondibili nell’ipotesi di un tasso pari a 0,8 g/l; aumentano ad un 30% con un tasso pari a 1,0 g/l; al 55% con un tasso pari a 1,3 g/l; al 66% con un tasso pari a 1,6 g/l; all’80% con un tasso pari a 1,8 g/l e raggiungono, solo con il superamento del tasso di 2,0 g/l, il 100%.

Dobbiamo precisare a questo proposito che recentemente si registra- no significative aperture da parte della giurisprudenza di legittimità, che sembrerebbe estendere l’accertamento sintomatico anche alle fattispe- cie di cui alle lett. b) e c) del secondo comma dell’art. 186 c.d.s.59.

58 Il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto ministe-

riale del 30 luglio 2008 n. 210, attuativo del d.l. n. 117 del 2007, ha emanato “disposi- zioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione”, il cui allegato 1 consiste nella “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica”, in cui si precisa peral- tro che gli effetti variano da soggetto a soggetto. Per quanto in particolare concerne gli effetti dell’assunzione dell’alcool sulla guida sono presenti numerosi studi. Cfr. per tutti le informazioni riportate dall’Aci, visibili su: http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/ alcool-e-guida/cosa-ce-da-sapere.html.

59 Così, recentemente; Cass. pen., 26 gennaio 2016, n. 8383, in Diritto e Giustizia

online, 2 marzo 2016; Cass. pen., 3 febbraio 2015, n. 10454, in De Jure; Cass. pen., 27 gennaio 2008, n. 48297, in Cassazione penale, 2009, p. 4409, la cui massima è la se- guente: “Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le