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Analisi dell’art 589 bis comma 5 c.p

La novità certamente più rilevante della riforma del 2016 è quella legata alla previsione di cui al comma 5 dell’art. 589 bis c.p. che sele- ziona le manovre di guida considerate significativamente pericolose. L’aggravante ad effetto speciale prevede infatti la pena della reclusione da 5 a 10 anni per il conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona per il tramite di una delle seguenti con- dotte104:

a) transitando in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h ov- vero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita105;

b) attraversando un’intersezione con il semaforo rosso; c) circolando contromano;

d) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

e) a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attra- versamento pedonale o di linea continua106.

104 Per un’analisi tecnica delle condotte contemplate al comma 5, cfr.: A

NCILLOTTI,

CARMAGNINI, Il nuovo reato di omicidio stradale, cit., pp. 69 ss. Precisiamo solamente

che il legislatore all’art. 590 quinquies c.p. ha purtroppo adottato una terminologia non collimante con quella del codice della strada, cui pur la norma fa rinvio, in particolare definendo il concetto di “strada extraurbana”, in cui vengono attratte anche le autostra- de, e di “strada di centro urbano”.

105 Non si può non sottolineare la difficoltà probatoria legata all’assenza di disposi-

tivi di rilevamento, che, anche ove presenti, sono comunque in grado di rilevare la sola velocità relativa al tratto interessato dalla postazione.

106 Fondamentali le chiarificazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’In-

terno del 25 marzo 2016 n. 300-A-2251-16-124-68. Legge 23 marzo 2016, n. 41, in www.prefettura.it. In particolare dalla sua lettura si evince che, nei casi di cui al n. 1, la valutazione della velocità tenuta al momento dell’incidente può essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati dall’art. 142 c.p.p. (appositi strumen- ti omologati ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni veicoli pesanti) ovvero attraver- so qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, ancorché non omologato per l’accertamento di violazioni amministrative per eccesso di velocità. Per la condotta di cui al n. 2, si richiama l’attenzione sull’importanza di assumere testimonianze di altri

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89 Una prima riflessione in chiave critica non può che riguardare la se- lezione delle condotte considerate particolarmente “pericolose” effet- tuata dal legislatore. Non si comprende come mai dall’elenco siano ri- maste escluse talune condotte che evidenziano una pericolosità intrin- seca considerevole tra cui quella di chi guida mentre telefona o quella di chi in autostrada sorpassa a destra107.

È certo poi che a fianco di condotte effettivamente dotate di una ca- rica di disvalore di azione immediatamente percepibile ve ne sono altre quali l’attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso che po- trebbero essere espressione di una mera disattenzione e come tale non giungere neppure alla soglia della colpa cosciente108.

La norma appare dunque sproporzionata quanto a risposta sanziona- toria perché assimila condotte caratterizzate da un disvalore di azione diverso a fronte del medesimo disvalore d’evento, in ciò mettendo in luce ancora di più l’incongruenza e l’asistematicità di una previsione che si pone in evidente spregio del canone di uguaglianza sostanziale declinato nel giudizio di opportunità di trattare diversamente situazioni diverse e del principio di colpevolezza, letto in combinato disposto con

utenti della strada o di acquisire video di sorveglianza. Del tutto oscura, o meglio fuor- viante, la precisazione legata alla condotta di inversione di marcia di cui al n. 3, per cui si chiarisce che, ove intervenuta in autostrada o strada extraurbana principale, ipotesi in cui la manovra è comunque sempre vietata, ai fini dell’applicazione dell’aggravante è necessario provare che il comportamento sia intervenuto “in prossimità o in corrispon- denza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso in cui, ovvia- mente, la visibilità sia limitata”. Tale specificazione crea il paradosso di comportare un’applicazione più limitata nei casi in cui, per la più elevata velocità, l’inversione di marcia potrebbe di fatto presentare un grado di pericolosità maggiore rispetto a quella intervenuta su strada urbana.

107 Cfr. in questo senso: P

ICCIONI, Molte le incongruenze che rischiano la scure del-

la Consulta, cit., pp. 51 ss.; NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni per-

sonali stradali: norme “manifesto” o specializzazione dello statuto colposo?, cit., p. 13; TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni personali stradali (post L. n. 41/2016),

cit., p. 363. Se poniamo mente al fatto che dalle statistiche Aci emerge che il numero degli incidenti dovuti a distrazione sono circa il 50% dei complessivi, appare di tutta evidenza l’opportunità dell’inserimento della prima delle due condotte.

108 Le infrazioni denotano cioè una rilevante disomogeneità dal punto di vista della

gravità “soggettiva”. Così già: LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stra-

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quello rieducativo, che richiede sanzioni proporzionate che riflettano correttamente il disvalore del fatto globalmente considerato (disvalore d’azione, disvalore d’evento e intensità del dolo e grado della colpa).

Se messa a confronto con la previsione di cui al comma precedente, che è sanzionata con la stessa cornice edittale, la previsione non può non destare perplessità109.

La norma appare individuare per specificazione talune delle condot- te che integrano una violazione di una norma relativa alla circolazione stradale e dunque presenta la medesima struttura della fattispecie base di cui all’art. 589 bis comma 1 c.p., nel senso che l’unica violazione contemplata è quella individuata dal legislatore. Una volta provata la violazione della regola cautelare e la derivazione causale dell’evento infausto dalla stessa, rimane da provare ancora la colpa del soggetto alla guida, intesa come riferibilità soggettiva del fatto al suo autore, così come espressamente richiede la norma attraverso la formula “cagioni per colpa la morte”, costante all’interno di tutto l’art. 589 bis c.p.

Le condotte selezionate nel comma 5 presentano sicuramente, per lo meno nella maggior parte dei casi, un grado di colpa particolarmente accentuato. Si potrebbe, con le dovute precisazioni110, parlare non a

109 Così: T

RINCI, L’omicidio stradale e le lesioni personali stradali (post

L. n. 41/2016), cit., p. 364; LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”,

cit., p. 22; PICCIONI, L’omicidio stradale. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016

n. 41, cit., p. 38. Avverte della difficoltà di operare un raffronto tra le aggravanti di cui al quarto e al quinto comma: NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni

personali stradali: norme “manifesto” o specializzazione dello statuto colposo?, cit., pp. 13-14, il quale sottolinea giustamente come le ipotesi siano in realtà eterogenee sia quanto a quantità del disvalore sia quanto a qualità. Ed infatti la previsione di cui al comma 4 dovrebbe riflettere una minore lucidità del soggetto al momento della viola- zione della regola cautelare direttamente produttiva dell’evento e ciò potrebbe giustifi- care la particolare severità della previsione sanzionatoria.

110 Non certo come colpa grave da intendersi quale categoria di imputazione sogget-

tiva diversa da dolo e colpa, quanto piuttosto come cristallizzazione, attraverso le con- dotte selezionate, di una colpa di grado elevato. Per questa via il grado della colpa, che attualmente ha rilevanza unicamente in termini di commisurazione della pena, si riflet- terebbe nell’applicazione di una particolare circostanza aggravante ad effetto speciale. Parte della dottrina aveva teorizzato la possibilità che il legislatore avesse, con la tipiz- zazione delle fattispecie di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., cristallizzato una terza via di imputazione soggettiva, quella della “sconsideratezza”, quale assenza di volontà

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91 torto di colpa grave111, istituto non sconosciuto nel nostro ordinamento

neppure in diritto penale112, che ne ha sperimentato una prima declina-

zione in ambito medico113: difatti le condotte si caratterizzano certamen-

te per un accentuato allontanamento rispetto allo standard di guida del- l’uomo medio, estrinsecandosi nella violazione di una norma di diligen- za particolarmente rilevante (es. non superare in prossimità di un dosso) o nella gravità dell’inosservanza della regola cautelare prescritta, intesa quale scostamento considerevole dalla regola precauzionale (es. viola- zione dei limiti di velocità)114.

dell’evento e creazione volontaria di un rischio intollerabile. L’ipotesi entra però in crisi proprio con riferimento alle condotte tipizzate nel comma 5 dell’art. 589 bis c.p. che non necessariamente presentano un coefficiente di imputazione doloso e dunque non risulta essere sostenibile per tutte le ipotesi contemplate nell’art. 589 bis c.p. Così: SQUILLACI,

Ombre e (poche luci) nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali strada- li, pp. 6 ss., in particolare pp. 14-17.

111 A prescindere dalla declinazione non particolarmente brillante che ne è stata da-

ta in Italia in campo di responsabilità medica, il riferimento più accreditato è il modello della Leichtfertigkeit, che si impone in Germania quale modello di imputazione sogget- tiva con riferimento ai reati aggravati dall’evento. Non come tertium genus di imputa- zione, ma quale livello più elevato di colpa. La definizione che si incontra nei manuali tedeschi non è però particolarmente illuminante. Si parla infatti di “violazione della diligenza dovuta in maniera inusualmente grave”. Ciò che è certo è che, con riferimento alla colpevolezza dell’autore, il giudizio dovrà necessariamente tenere in considerazio- ne le sue capacità e conoscenze individuali.

112 La colpa grave è solita collegarsi alla previsione di cui all’art. 2236 c.c., relativo

alla responsabilità del prestatore d’opera.

113 In tema, cfr.: D

E SANTIS, Il decreto “Balduzzi” e la depenalizzazione della colpa

lieve in ambito medico: molto rumore per nulla?, in Responsabilità civile e previdenza, 2013, pp. 1357 ss.; MANNA, Causalità e colpa in ambito medico fra diritto scritto e

diritto vivente, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, pp. 1176 ss.; PERIN, La crisi del “modello nomologico” fra spiegazione e prevedibilità dell’evento

nel diritto penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, pp. 1371 ss.

114 Sul tema, cfr.: W

ENIN, La categoria della “Leichtfertigkeit” nell’esperienza te-

desca ed europea, in Indice penale, 2005, pp. 239 ss. L’autore, evidenziando la centra- lità dei beni giuridici tutelati, afferma che versa in colpa grave: “chi, pur avendo la possibilità di riconoscere la verificabilità dell’evento (nei due elementi della percezione dei fattori di pericolo e dell’elaborazione sistematica di tali dati), viola o in maniera particolarmente intensa una norma di diligenza o una norma di diligenza particolarmen- te rilevante”. In particolare mette in evidenza la differenza intercorrente tra colpa grave e colpa cosciente che individua “nel diverso motivo fondante “l’accettazione del perico-

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Nella misura in cui un soggetto in stato di ebbrezza grave compisse una delle infrazioni citate in questa norma, bisognerà poi sciogliere il nodo se debba trovare applicazione la sola aggravante di cui al com- ma 2, ritenuta assorbente rispetto alla previsione di cui al comma 5, ovvero, come sembra preferibile, se si debba applicare la disciplina di cui all’art. 63 comma 4 c.p. sul concorso di circostanze ad effetto spe- ciale, trattandosi comunque di norme che si trovano in rapporto di spe- cialità reciproca115.

Non resta che sottolineare come risulti di manifesta sproporzione il

gap sanzionatorio che intercorre tra le sanzioni previste per le violazio-

ni selezionate dal legislatore nel comma 5 e la cornice edittale indivi- duata dal legislatore in caso di realizzazione dell’evento infausto, di- namica questa che come sappiano sconta l’immensa alea dell’illecito colposo116.

Una piccola digressione è d’obbligo. Gli intenti dichiarati del legi- slatore, così come gli auspici di certa dottrina, muovevano nella dire- zione di arginare il trend della giurisprudenza incline negli ultimi tempi a sconfinare nel dolo eventuale117. Ad una rapida valutazione dei casi

concreti che hanno in effetti dato corso ad una condanna per omicidio doloso si evince che le condotte integranti violazioni della regola caute- lare sono per lo più quelle individuate dal legislatore: guida in stato di alterazione da un lato e talune condotte considerate particolarmente pericolose, tra cui compaiono proprio quelle selezionate al comma 5

lo”: nel caso della colpa cosciente è la fiducia nell’idoneità delle proprie capacità a scongiurare l’evento a supportare la condotta dell’autore; viceversa, nel caso della “Leichtfertigkeit” l’agente si pone di fronte al riconoscimento del pericolo in un atteg- giamento di «frivola indifferenza»”.

115 Condivide la prima impostazione: T

RINCI, L’omicidio stradale e le lesioni per-

sonali stradali (post L. n. 41/2016), cit., p. 364.

116 Su questo tema per tutti: E

USEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass.,

S.U., 24 aprile 2014, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2015, pp. 623 ss. Sottolinea questa distanza sanzionatoria: MANTOVANI M., In tema di omicidio stradale,

cit., pp. 152 ss., facendo l’esempio dell’omicidio causato dal sorpasso in corrisponden- za di un attraversamento, violazione questa che l’art. 145 comma 5 c.d.s. sanziona am- ministrativamente col pagamento di una somma compresa tra 162 e 646 Euro, cui si aggiunge la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

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93 dell’art. 589 bis c.p. Stando così le cose, non si può però escludere che la dinamica fattuale sia tale da dare tuttora adito ad un’imputazione a titolo di dolo eventuale118. Certo che la giurisprudenza sarà certamente

meno “tentata” dall’addentrarsi nella difficile prova del dolo eventuale potendosi accontentare di provare una colpa che non necessariamente deve essere cosciente, ma non si può comunque escludere a priori che si diano in futuro dei casi suscettibili di imputazione a titolo di dolo even- tuale119.