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La fattispecie autonoma di omicidio stradale: analisi del-

bis comma 1 c.p.

La legge n. 41/2016 introduce all’art. 589 bis c.p. la fattispecie di omicidio stradale33, prevedendo al primo comma la pena della reclusio-

32 Secondo parte della dottrina è questa l’unica vera nota positiva della riforma.

Cfr. D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, cit., p. 435. Esprime apprezza-

mento per l’opzione: ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile

ascesa del diritto penale della differenziazione, cit., p. 7. Si era dichiarato espressamen- te censorio nei confronti di una scelta normativa che andasse nella direzione di valoriz- zare la scelta consapevole di mettersi alla guida in stato di alterazione come fondante un’imputazione sempre e comunque a titolo di dolo: LATTANZI, L’omicidio stradale, in

Cassazione penale, 2014, pp. 1978.

33 L’art. 589 bis c.p., rubricato “Omicidio stradale” dispone: “Chiunque cagioni per

colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circola- zione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamen- te degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’ar- ticolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lette- ra b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità supe- riore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la mor- te di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’inter- sezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di interse-

CAPITOLO II

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ne da 2 a 7 anni per chiunque provochi per colpa la morte di una perso- na con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione strada- le34. Si tratta della fattispecie base, autonoma, in cui confluisce sostan-

zialmente immutato (stesso fatto e stessa pena) quanto già previsto a riguardo nel comma 2 dell’art. 589 c.p., oggi per la parte de qua abro- gato.

La natura di fattispecie autonoma viene argomentata valorizzando sia la collocazione sistematica che trova spazio in un articolo autono- mo, introdotto subito dopo l’art. 589 c.p., dotato di una rubrica legis inequivoca “omicidio stradale”, sia l’intitolazione della stessa legge n. 41/2016, relativa all’introduzione dei “reati di omicidio e lesioni per- sonali stradali”35. È lo stesso legislatore inoltre, nell’art. 590 quater c.p.,

a riconoscere implicitamente la natura di fattispecie autonoma alla pre- visione di cui all’art. 589 bis comma 1 c.p., allorquando definisce “ag- gravanti” le sole previsioni contemplate nei commi 2-6 dell’art. 589

bis c.p. Ne discende che, in linea con lo spirito repressivo della riforma,

si scongiura la neutralizzazione degli effetti sanzionatori ad opera del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. cui era invece soggetta la pre- cedente previsione aggravante di cui all’art. 589 comma 2 c.p., oggi abrogata.

zioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qua- lora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

34 Ciò comporta l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. e, ove ne sussi-

stano i presupposti, l’applicazione del fermo ex art. 384 c.p.p. e della custodia cautelare in carcere ex art. 280 comma 2 c.p.p.

35 Così anche: T

RINCI, L’omicidio stradale e le lesioni personali stradali (post

OMICIDIO STRADALE

59 La norma peraltro, sia quanto a struttura che a trattamento sanziona- torio, si presenta del tutto sovrapponibile a quanto previsto in preceden- za nell’art. 589 comma 2 c.p., tanto che è sicuramente ipotizzabile una continuità di illecito e una conseguente applicazione della disciplina sulla successione di leggi nel tempo, con la prevedibile applicazione, per i processi ancora in corso, relativi a fatti commessi prima dell’entra- ta in vigore della disciplina, della più favorevole previsione abrogata al- lorquando il giudizio di bilanciamento possa in concreto comportare l’irrogazione di una pena inferiore36.

2.7 L’aggravante della guida in stato di alterazione dovuto a ebbrezza