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L’introduzione del nuovo terzo comma dell’art 589 c.p

La novità di maggior momento della riforma del 2008 riguardava l’introduzione del terzo comma dell’art. 589 c.p., oggi abrogato, che disciplinava una nuova aggravante applicabile in caso di omicidio col- poso commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circo- lazione stradale da un soggetto che si trovasse in stato di ebbrezza alco- lica ai sensi dell’articolo 186 comma 2 lett. c) del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 o da un soggetto che si trovasse, a causa dell’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, in stato di alterazione psico-fisica (letteral- mente: sotto l’effetto sostanze stupefacenti o psicotrope), con correlati- va previsione in tema di lesioni personali di cui all’art. 590 comma 3 ultimo periodo c.p.8.

7 In questo senso: D

IES, I nuovi reati di omicidio lesioni colpose commessi da chi

guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, cit., p. 1652. Cfr. anche: MEREU,ZANNOT-

TI, Il cosiddetto “decreto sicurezza”: profili di diritto sostanziale, cit., pp. 17 ss.; PO- TETTI, I nuovi lineamenti dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, conseguenti al

cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, cit., pp. 4809 ss., che sottolinea come, nell’ipotesi di ebbrezza o stupefazione, sia vieppiù complicato provare l’accettazione del rischio del- l’evento da parte dell’imputato, in quanto lo stato di eccitazione e la sensazione di on- nipotenza che molto spesso si accompagna all’assunzione di dette sostanze sembra evo- care più correttamente un’imputazione a titolo di colpa cosciente, sulla base della con- siderazione che il soggetto molto spesso ha la convinzione di poter comunque evitare l’evento. Si rinvia al capitolo III, par. n. 3.4, dedicato all’argomento. Esprime il mede- simo giudizio sulla recente riforma intervenuta con legge n. 41/2016: MANTOVANI M.,

In tema di omicidio stradale, in Diritto penale contemporaneo, 2015, n. 2, pp. 153-154.

8 Disponeva l’art. 590 comma 3, ultimo periodo, oggi anch’esso abrogato: “Nei casi

di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclu- sione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

CAPITOLO II

42

Mentre in caso di assunzione di alcool, la circostanza si applicava solo nell’ipotesi di grave stato di ebbrezza di cui al comma 2 del- l’art. 186 c.d.s. lett. c) – trovando applicazione l’aggravante di cui al- l’art. 589 comma 2 c.p. in caso di stato di ebbrezza lieve e media – non era presente alcun limite di rilevanza penale per il correlativo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di circostanze stupefa- centi o psicotrope. La scelta, come vedremo, è stata mantenuta anche dal legislatore del 2016. La giustificazione rispetto ad una scelta di tal fatta si rinviene nella totale assenza, anche a livello normativo, di pa- rametri in grado di rilevare l’incidenza dell’assunzione di sostanze stu- pefacenti o psicotrope sulla capacità di guida9.

La dottrina non ha perciò tardato a sollevare dubbi di legittimità co- stituzionale in riferimento all’aggravante ad effetto speciale tipizzata al comma 3 dell’art. 589 c.p., in particolare con riferimento al principio di uguaglianza, avendo il legislatore parificato due condizioni soggettive che, in realtà, possono presentare caratteristiche di alterazione delle capacità psico-fisiche del conducente del tutto diverse10. I medesimi

dubbi si ripropongono evidentemente, mutatis mutandis, anche oggi. Elemento specializzante rispetto all’ipotesi base di omicidio e lesio- ni colpose diviene appunto il fatto che l’evento sia il risultato di viola- zioni di norme cautelari in materia di circolazione stradale, tra cui ne- cessariamente quella relativa alla guida in stato di ebbrezza grave o quella di cui all’art. 187 c.d.s. Di immediata percezione l’importanza del collegamento di dette nuove aggravanti con le fattispecie di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c) e 187 comma 1 c.d.s., che si apprezza non

9 Cfr. anche: M

ASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gra-

vissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, cit., p. 9, la quale ritiene che la scelta normativa potrebbe trovare una propria giustificazione nel fatto che l’assunzione non rileva in quanto tale ma solo in quanto abbia dato corso ad uno stato di alterazione.

10 Sottolinea questo aspetto in particolare: G

ATTA, Decreto sicurezza: le modifiche

al codice penale, in Il Corriere del merito, 2008, 10, p. 999; ID., Modifiche in tema di

omicidio colposo e di lesioni personali colpose, in AA.VV., Decreto sicurezza: tutte le

novità – d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, Milano, 2008, p. 65.

OMICIDIO STRADALE

43 solo per il rinvio espresso ad esse, ma anche per l’esplicita caratterizza- zione quale colpa specifica delle ipotesi delineate11.

Una precisazione, peraltro valida sia per il comma 2 che per il comma 3 del previgente testo dell’art. 589 c.p., risulta comunque utile: la giurisprudenza di Cassazione ha sottolineato, proprio con riferimento alla materia dell’omicidio colposo commesso con violazione delle rego- le cautelari in materia di circolazione stradale, che bisogna distinguere tra regole cautelari di tipo rigido, per cui non residua alcun margine di apprezzamento relativo alla prevedibilità e evitabilità dell’evento, tratto questo che normalmente segna il distinguo tra colpa specifica e colpa generica, e regole cautelari elastiche che richiedono una valutazione delle circostanze concrete del caso, in cui residuerebbe uno “spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabili- tà dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello”12.