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Concorso di reati, concorso apparente o reato complesso?

Già con riferimento alle ipotesi di omicidio e lesioni correlate alla violazione delle norme sulla sicurezza stradale si era posto l’interrogati- vo circa un loro eventuale concorso con le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s.135.

La giurisprudenza si era mostrata concorde nell’escludere l’applica- bilità della disciplina del concorso apparente di norme sulla scorta della diversa oggettività tutelata, così come del reato complesso, sottolinean- do come le due fattispecie mantenessero una propria autonomia.

133 Così: L

OSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., p. 28.

134 Cass. pen., 15 giugno 2011, n. 35805, in De Jure. 135 Cfr. per tutti, l’approfondita analisi della questione in D

E FRANCESCO, Profili si-

stematici dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1978, pp. 429 ss.

OMICIDIO STRADALE

99 La Cassazione, infatti, con riferimento alle ipotesi disciplinate dal- l’art. 589 comma 2 c.p., si era espressa a favore del concorso di reati, valorizzando da un lato le espressioni utilizzate dal legislatore, in parti- colare “fatto” e “violazione”, le quali avrebbero confermato l’autono- mia tra il reato colposo e le eventuali contravvenzioni, e dall’altro il generico riferimento ad una serie imprecisata di violazioni e non già ad una particolare infrazione del codice della strada136.

Di diverso avviso la dottrina, che ha proposto una ricostruzione del- l’art. 589 comma 2 e dell’art. 590 comma 3 c.p. quali ipotesi di reato complesso, in cui i reati in materia di circolazione stradale assurgono al ruolo di circostanza137.

In particolare, con riferimento all’ipotesi contemplata al comma 2 dell’art. 589 c.p., argomentando dalla necessità che la natura complessa della fattispecie debba discendere dalla stessa descrizione astratta della

136 Così già Cass. pen., 15 gennaio 1979, CED 141422. Cfr. più recentemente:

Cass. pen., 29 ottobre 2009, n. 3559, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, p. 951, relativa peraltro ad un fatto del 2003; dopo la riforma del 2008: Cass. pen., 3 ottobre 2012, n. 46441, in Guida al diritto, 2013, 15, p. 64. La Suprema Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 124/1974, in Giurisprudenza costituzionale, 1974, p. 841, nella quale si afferma che “secondo la comune interpretazione della dot- trina e della giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questa Corte, nell’ipotesi dell’art. 589, comma 2, c.p., non si ha reato complesso ma concorso di reati. Invero mancano gli elementi costitutivi previsti dall’art. 84 c.p., giacché la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalle violazioni di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per sé, autonomi reati”, senza contare, nel ragionamento della Corte di Cassazione, che ciò risulta confermato dalla natura amministrativa di molti degli illeciti contemplati nel codice della strada.

In giurisprudenza appare consolidato l’orientamento che nega in casi come quello in esame l’applicabilità dell’art. 84 c.p., non verificandosi una totale perdita di autono- mia dei reati contravvenzionali stradali ed una fusione con l’omicidio colposo aggrava- to.

137 Cfr. per tutti: M

ANTOVANI F., Concorso e conflitto di norme nel diritto penale,

Bologna, 1966, p. 539, sulla scorta della considerazione che l’articolo 84 c.p. non si limiterebbe a disciplinare le ipotesi di reato necessariamente complesso ma anche i casi di reato “eventualmente complesso”, in cui uno dei reati componenti non risulta diret- tamente dalla formulazione della fattispecie astratta, ma rappresenta solo un modo at- traverso il quale il reato può eventualmente realizzarsi.

CAPITOLO II

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fattispecie e non dal caso concreto, si valorizzava l’espresso riferimento alla “violazione delle norme relative alla circolazione stradale”138.

La tesi convinceva ancora di più con riferimento alle ipotesi circon- stanziate disciplinate nel comma 3 dell’art. 589, nella seconda parte del comma 3 dell’art. 590 c.p. e nell’art. 186 comma 2 bis c.d.s. (incidente stradale)139, in cui il legislatore non faceva più generico riferimento ad

una serie imprecisata di violazioni, ma rinviava alle ipotesi specifiche di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c) e 187 c.d.s.140, fattispecie entrambe

di rilevanza penale.

Se è vero che l’art. 84 c.p. delinea, infatti, un’ipotesi di unificazione giuridica di più reati in deroga alla disciplina del concorso, quando una singola fattispecie preveda, quali elementi costitutivi o come circostan- ze aggravanti di un nuovo reato, fatti che di per sé costituiscono reato, il nesso tra i diversi reati-aggravanti che vanno a comporre il reato com- plesso non necessariamente deve essere ideologico o funzionale, poten- do essere anche semplicemente modale, cosa che avviene nell’ipotesi in oggetto141.

Secondo la dottrina, dunque, l’ipotesi di cui all’art. 589 comma 3 c.p. rap- presentava una fattispecie aggravata complessa, per ciò stesso assorben- te le fattispecie contravvenzionali sia nella loro forma base sia nella forma aggravata dalla causazione di incidente stradale ed infatti le con-

138 Vero, peraltro, nel caso di specie, che la norma contemplerebbe pur sempre un

reato eventualmente complesso perché le norme che cristallizzano violazioni del codice della strada non sempre hanno rilevanza penale, ben potendo anche consistere in sem- plici illeciti amministrativi. Così per esempio, MANTOVANI F., Concorso e conflitto di

norme nel diritto penale, cit., p. 540 e DE FRANCESCO, Profili sistematici dell’omicidio

colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stra- dale, cit., p. 434.

139 Condivide la tesi del reato eventualmente complesso relativamente a questa ipo-

tesi specifica: RECCIA, Criminalità stradale, cit., p. 79.

140 Sottolinea questo aspetto: P

OTETTI, Relazioni fra le nuove aggravanti degli

artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 C. strad., in Cassazione penale, 2011, pp. 1407-1408.

141 Così: D’A

URIA, La colpa stradale: un’analisi giurisprudenziale. Regole di com-

portamento, requisiti e limiti, profili processuali, cit., pp. 19 ss. La tesi ci sembra tanto più sostenibile ove si condivida una ricostruzione quale quella da noi suggerita per cui debba essere provata la valenza causale dello stato di alterazione rispetto all’evento morte.

OMICIDIO STRADALE

101 travvenzioni di guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, fattispecie rilevanti di per sé, vengono considerate circostanze aggravanti dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose142.

Sposando questa tesi, nella vigenza della vecchia normativa, c’era spazio per un concorso di reati solo nell’ipotesi in cui non fosse possi- bile dare la prova del nesso di causalità tra l’evento morte e lesioni e lo stato di alterazione psico-fisica143.

La tesi del reato complesso sembra dunque tanto più sostenibile an- che oggi con riferimento alle ipotesi aggravate di omicidio e lesioni stradali, alla luce della tipizzazione delle circostanze aggravate che ri- calcano puntualmente il contenuto di talune ipotesi contravvenzionali di cui al codice della strada144. Ci riferiamo alle ipotesi aggravate di cui ai

commi 2, 3 e 4 dell’art. 589 bis c.p., che integrano altrettante fattispecie contravvenzionali contemplate nel c.d.s.: artt. 186 comma 2, 186 bis, 187 c.d.s.145.

142 La dottrina appare significativamente concorde sul punto. Confronta, nello stes-

so senso: RUGA RIVA, Omicidio colposo e lesioni colpose, in MAZZA,VIGANÒ (a cura

di), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino, 2008, pp. 78-79; ANTONI- NI, Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella disciplina della circolazione

stradale, cit., pp. 319-320; D’AURIA, La colpa stradale: un’analisi giurisprudenziale.

Regole di comportamento, requisiti e limiti, profili processuali, cit., pp. 17 ss.; ID.,

Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di

reati o reato complesso?, in Diritto penale e processo, 2010, 6, pp. 714 ss.; GATTA,

Disposizioni penali del codice della strada, cit., p. 97; GIACONA, Guida in stato di eb-

brezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza, in Foro italiano, 2011, pp. 118 ss.

143 Così, puntualmente, D

IES, I nuovi reati di omicidio lesioni colpose commessi da

chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, cit., p. 1663.

144 Così anche M

ASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o

gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, cit., pp. 10-11.

145 Con riferimento alla previsione di cui al comma 5 dell’art. 589 bis c.p. sarebbe

invece difendibile la tesi del reato eventualmente complesso, in quanto in questo caso le violazioni integrano semplici illeciti amministrativi contemplati nel c.d.s. Un discorso a parte merita l’art. 189 c.d.s., su cui cfr. infra, par. n. 2.19.

CAPITOLO II

102

Ostinarsi a sostenere la tesi del concorso materiale di reati comporta a nostro avviso un’ingiustificata violazione del principio del ne bis in

eadem sostanziale146.

Discorso diverso è quello legato all’opportunità del venir meno delle sanzioni accessorie (fermo amministrativo, sequestro finalizzato alla confisca e decurtazioni di punti) che il c.d.s. prevede purtroppo come obbligatorie solo per le contravvenzioni contemplate nel c.d.s.

Sempre con riferimento al composito quadro delle sanzioni ammini- strative accessorie, precisiamo che la Cassazione, prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 41/2016, ha tentato di fare chia- rezza sul tema dei rapporti tra sanzioni accessorie in caso di guida in stato di ebbrezza147. L’art. 222 c.d.s. prevedeva infatti la sospensione

della patente in caso di lesioni o di omicidio commessi con violazione della normativa sulla circolazione stradale e la revoca nel solo caso più grave in cui questi fatti fossero conseguenza della guida sotto l’effetto di ebbrezza grave o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di so- stanze stupefacenti. L’art. 186 comma 2 bis c.d.s. prevede invece la sanzione amministrativa della revoca per il caso di incidente provocato da soggetto alla guida in stato di ebbrezza (qualsiasi sia il grado di eb- brezza). Le due norme secondo la Cassazione hanno uno spazio appli- cativo autonomo.

Il quadro è andato ulteriormente complicandosi alla luce delle modi- fiche apportate dalla legge n. 41/2016 all’art. 222 c.d.s.148. Si è infatti

146 Così già P

ICCIONI, Molte le incongruenze che rischiano la scure della Consulta,

in Guida al diritto, 2016, 16, p. 53.

147 Cfr.: P

IRAS, Come applicare le sanzioni accessorie in caso di accertamento di

guida in stato di ebbrezza: la Cassazione scioglie il nodo, in Diritto e Giustizia, 2016, 20, pp. 10 ss.

148 La nuova legge prevede inoltre l’interdizione dalla possibilità di conseguire un

nuovo titolo abilitativo dopo la revoca, creando un sistema di termini progressivi, a seconda che sia stato contestato il fatto base ovvero una delle aggravanti contenute nel- l’art. 589 bis c.p., rilevando anche la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza media o grave o in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psico- trope e il fatto che il soggetto si sia dato alla fuga, giungendosi fino al termine massimo interdittivo pari a 30 anni. L’art. 223 comma 2 c.d.s., così come modificato, prevede ora che il Prefetto, nei casi di cui agli artt. 589 bis coma 2, 3, 4 e 5 e 590 bis c.p., disponga, ove sussistano “fondati elementi di un’evidente responsabilità”, la sospensione provvi-

OMICIDIO STRADALE

103 previsto che, nelle ipotesi di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., si debba applicare sempre la revoca della patente di guida. Permane però inalte- rata la previsione della prima parte del comma 2 dell’art. 222 c.d.s. che continua a collegare la sanzione amministrativa accessoria della sospen- sione ai casi di lesioni e di omicidio derivanti da violazioni del c.d.s.149.

Di fronte ad un quadro normativo così composto, pare che la sola lettu- ra sistematica possibile sia quella di ritenere che l’unico spazio applica- tivo per la sospensione sia quello per le lesioni né gravi né gravissime.