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L’articolo 33 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) ha modificato significativamente gli ar- ticoli 186 e 187 c.d.s., pur mantenendo inalterato l’impianto di cui alla fondamentale riforma del 200737.

La riforma ruota attorno a tre fondamentali cardini: a) inasprimento del trattamento sanzionatorio della disciplina in materia di guida in sta- to di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, b) adeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria, c) incremento delle atti- vità di prevenzione e di educazione stradale38.

La logica emergenziale dell’intervento normativo citato si coglie an- che dal fatto che, in deroga alla regola generale, le nuove disposizioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 c.d.s. siano entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficia- le e dunque il 30 luglio 2010, con ciò creando un rilevante problema legato all’incertezza di una legge entrata in vigore “a tappe tempora- li”39.

L’elemento di novità maggiormente significativo è la depenalizza- zione della fattispecie di guida in stato di ebbrezza lieve di cui all’arti- colo 186 comma 2 lettera a)40. Seppur questa scelta appaia prima facie

37 Con legge n. 94 del 15 luglio 2009, si è intervenuti sulla sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida estendendone la durata e l’ambito di operatività e si è introdotta un’aggravante speciale per l’ipotesi di violazione intervenu- ta in orario notturno, anch’essa sottratta al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.

38 Così: C

OZZELLA, Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti alla lu-

ce delle modifiche apportate al codice della strada (e non solo), in Giurisprudenza di merito, 2011, p. 624.

39 L’espressione è di D

IES, I primi interventi della giurisprudenza sulla riforma della

guida in stato di ebbrezza e problemi di diritto transitorio, in www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre 2010, p. 6.

40 In dottrina ci si è posti il problema se sia o meno possibile applicare ai fatti pre-

gressi e dunque in via retroattiva la nuova sanzione amministrativa. Sembra dirimente per sciogliere il quesito quanto affermato dalle Sezioni Unite penali con la sentenza del 16 marzo 1994, n. 7394, in Cassazione penale, 1994, 11, p. 2659 e 1995, 7, p. 1306 con nota contraria di ALBANO, Nuovo codice della strada, depenalizzazione e diritto transi-

torio. In assenza di una disciplina transitoria analoga a quella degli articoli 40 e 41 della legge n. 689/1981, i fatti compiuti precedentemente alla depenalizzazione debbono

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

19 coerente rispetto alla modifica precedente che aveva inciso sulla san- zione per la fattispecie più lieve limitandola a quella pecuniaria41, non

possiamo che concordare con le perplessità esposte in proposito e lega- te alla considerazione che gli incidenti più gravi non necessariamente sono collegati a tassi alcolemici particolarmente elevati, ma invece pro- prio a stati di ebbrezza lieve che compromettono solo in misura ridotta i riflessi del conducente, abbassando però considerevolmente i freni ini- bitori e contribuendo ad ingenerare quel senso di spavalderia ed onni- potenza che molte volte si concretizza in rilevanti violazioni delle nor- mali regole di prudenza. Al contrario, quando l’ebbrezza lambisce la forma dell’ubriachezza, può accadere che la condotta, anche per la scarsa capacità di reazione ed il gran stato di sonnolenza, assuma carat- teri di maggiore prudenza42.

andare esenti da qualsiasi sanzione. Ne discende che, per quanto concerne i fatti com- messi sino a tutto il 29 luglio 2010, il giudice penale, nel disporre l’archiviazione o nel pronunciare la sentenza di proscioglimento per intervenuta abolizione del reato, non dovrà disporre l’invio degli atti all’autorità amministrativa competente. Così: Cass. pen., 26 ottobre 2010, n. 41564, in Responsabilità civile e previdenza sociale, 2011, p. 301 con nota di DIES, La riforma del reato di guida in stato di ebbrezza e successione di

leggi (penali e non) nel tempo: i primi arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito, pp. 315 ss. Non bisogna cioè cedere alla tentazione di ritenere la sanzione am- ministrativa disciplina più favorevole, ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’arti- colo 2 c.p. Ed infatti, la disciplina di cui all’art. 2 c.p. riguarda unicamente le sanzioni penali e l’alternativa non è l’applicazione della più sfavorevole disciplina penale previ- gente, peraltro oggetto di abolizione ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 c.p., bensì, quale conseguenza del comma ultimo citato, proprio l’esenzione da qualsiasi san- zione.

41 Non avrebbe cioè avuto molto senso mantenere fattispecie tanto simili sul piano

strutturale e dell’offensività e sanzionarle in maniera tanto diversa, anche tenuto conto del fatto che molti procedimenti giungevano all’estinzione del reato per applicazione dell’oblazione comune. Conseguenza necessitata di siffatta scelta normativa è quella di aver riportato, salvo quanto previsto per le categorie di conducenti indicati all’artico- lo 186 bis c.d.s., la soglia di rilevanza penale del tasso alcolemico a 0,8 g/l, come peral- tro avveniva già prima del 2002. Rammentiamo infatti che la soglia era stata abbassata a 0,5 g/l dall’articolo 3 del d.l. n. 121 del 2002, convertito con legge n. 18/2002.

42 Espone queste criticità: D

IES, I primi interventi della giurisprudenza sulla rifor-

ma della guida in stato di ebbrezza e problemi di diritto transitorio, cit., pp. 7-8. Non a caso l’autore invita, al fine di calibrare al meglio la risposta sanzionatoria tra il minimo e il massimo previsto, una volta individuato il tasso alcolemico e dunque la fattispecie

CAPITOLO I

20

In particolare, poi, il legislatore individua una categoria di soggetti cc.dd. “sensibili”, costituita dai neopatentati (coloro che hanno ottenuto titoli abilitativi alla guida da meno di tre anni) e dai conducenti profes- sionali, per i quali si afferma il principio della c.d. “tolleranza zero”. Viene, infatti, introdotto il nuovo articolo 186 bis c.d.s. che, al com- ma 2, contempla un illecito amministrativo, con applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 155 a un massimo di € 624, oggi attualizzata ad una cornice da un minimo di € 164 a un massimo di € 658, sanzione che viene raddoppiata nel caso di incidente in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,543.