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La circostanza di cui all’art 589 comma 3 c.p e l’accerta-

toporsi ad accertamenti

Appare opportuno svolgere qualche considerazione circa le implica- zioni derivanti dalle tesi affermatesi in giurisprudenza quanto alle mo- dalità di accertamento dello stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool74.

Nella vigenza della previsione di cui all’art. 589 comma 3 c.p. si ri- teneva, come chiarito, che lo stato di ebbrezza grave non potesse essere provato per indici sintomatici75.

In particolare, nel caso di incidente stradale, da cui dovessero deri- vare morti o lesioni di terze persone, il soggetto responsabile dell’inci- dente poteva, e può tuttora, validamente opporre un rifiuto all’accerta- mento tecnico76. Da ciò discendeva, nei casi di specie, tra le altre con-

“Allorquando la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata come col- posa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), è consentito al giudice aggiunge- re agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specifi- cazione della colpa, emergenti dagli atti processuali, sempre che sia stato fatto salvo il diritto di difesa dell’imputato, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie”. Pre- cedentemente: Cass. pen., 12 luglio 2006, n. 33619, in Diritto e Giustizia, 2006, 43, p. 76, con nota di NORDIO, Stretta pericolosa sull’equipe medica.

74 Come precisato, dopo la riforma del 2007, la Cassazione, a fronte dell’articola-

zione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza nelle tre distinte ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 186 c.d.s., ha circoscritto la rilevanza dell’accertamento sintomatico alla sola ipotesi di cui alla lettera a), ritenendo invece necessario l’accertamento tecnico negli altri due casi più gravi di ebbrezza, gli unici oggi ad avere rilevanza penale.

75 Con riferimento allo stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupe-

facenti o psicotrope, è con riferimento al primo momento dell’accertamento, quello legato alla assunzione delle sostanze, che un accertamento di tipo tecnico risulta impre- scindibile. La prova per indici sintomatici potrà invece riacquistare una propria centrali- tà nel momento di valutare lo stato di alterazione prodotto dall’assunzione. Cfr. cap. I, par. n. 1.7. Peraltro quanto sostenuto nel presente paragrafo riguarda dunque a maggior ragione anche la prova dello stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, perché, se manca la prova dell’assunzione, risulta perfettamente inutile valutare, per indici sintomatici, la presenza di uno stato di alterazione.

76 Per un rilevante distinguo legato al presupposto della necessità di cura, cfr. infra,

OMICIDIO STRADALE

75 seguenze77, anche l’impossibilità di fare applicazione della circostanza

aggravante di cui all’art. 589 comma 3 c.p.78. Non rimaneva, nella vi-

77 Dal rifiuto discende l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 186 comma

7 c.d.s. che sanziona la contravvenzione “con le pene di cui al comma 2 lett. c”. Rispet- to a questa tematica si è posto in giurisprudenza un interrogativo cui le Sezioni Unite hanno recentemente dato risposta. Ci si chiedeva se l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis c.d.s., di aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza, che preclude l’applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità, fosse configurabile in capo al soggetto che si rifiutasse di sottoporsi ad accertamento. Esigenze di giustizia sostanziale versus introduzione di una fictio iuris (stato di ebbrezza di cui manca la prova) con effetti in malam partem e conseguente lesione del principio di legalità. Le Sezioni Unite sciolgono il nodo gordiano nel senso di ritenere non applicabile l’aggra- vante di cui all’art. 186 comma 2 bis c.d.s. al soggetto che si rifiuta di sottoporsi ad accertamento che dunque potrà accedere al lavoro di pubblica utilità. Cfr.: Cass. pen., SS. UU., 29 ottobre 2015, n. 46625, in Cassazione penale, 2016, 3, pp. 881 ss. Nella sentenza si è affermato un principio che peraltro risulta valido anche per l’aspetto che ci interessa. In caso di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti, lo stato di ebbrezza non è pro- vato: semplicemente il legislatore impone un trattamento assimilabile quoad penam con la fattispecie di guida in stato di alterazione più gravemente sanzionata, quella di cui alla lett. c).

Le Sezioni Unite si sono poi espresse anche su un’altra problematica connessa con il rifiuto a sottoporsi all’accertamento e più in generale con la guida in stato di ebbrezza. Ci si interrogava infatti sull’applicabilità della nuova causa di non punibilità della parti- colare tenuità del fatto, prevista all’art. 131 bis c.p., alle ipotesi di cui ai commi 2 lett. b) e c) e 7 dell’art. 186 c.d.s. La Corte scioglie in ambedue i casi il quesito con una risposa positiva affermando il principio per cui non si dà in astratto alcuna tipologia di fattispe- cie (neppure dunque i reati a pericolo presunto) per cui non sia possibile apprezzare, in concreto, la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpa e l’intensità del dolo ex art. 133 comma 1 c.p., e quindi applicare l’art. 131 bis c.p., e chiarendo che, in caso di concessione della causa di non punibilità, “le sanzioni ammi- nistrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’ammi- nistrazione pubblica”. Cfr. Cass. pen., SS.UU., 25 febbraio 2016, nn. 13681, in Foro ita- liano, 2016, 7-8, II, pp. 412 ss. e 13682, in Cassazione penale, 2016, 6, pp. 2388 ss. Cfr.: ANDOLFATTO, Le Sezioni Unite sull’applicabilità del nuovo art. 131 bis c.p. alle contrav-

venzioni stradali (art. 186, commi II e VII, c.d.s.), in www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2016.

78 Così già G

ATTA, Modifiche in tema di omicidio colposo e di lesioni personali

colpose, in AA.VV., Decreto sicurezza: tutte le novità – d.l. 23 maggio 2008, n. 92,

conv., con modif., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, cit., p. 63. In particolare sull’interpre- tazione del comma 5 dell’art. 186 c.d.s. che disciplina i rapporti tra prelievo ematico, consenso ed accertamento dello stato di ebbrezza, cfr. il paragrafo seguente.

CAPITOLO II

76

genza della normativa precedente, che fare applicazione della previsio- ne di cui al comma 2 del medesimo articolo, con i conseguenti prevedi- bili rischi di neutralizzazione della medesima legati all’applicazione del meccanismo del bilanciamento di cui all’articolo 69 c.p.79.

Preso atto della situazione che di fatto poteva portare alla paralisi applicativa della previsione di cui al terzo comma, incentivando in so- stanza il soggetto a sottrarsi al controllo, parte della dottrina aveva so- stenuto un’estensione dell’accertamento sintomatico al caso di ebbrezza media e, in caso di circostanze sintomatiche eclatanti, anche all’ebbrez- za grave, e ciò alla luce del dato inequivocabile per cui gli indici sinto- matici sarebbero apprezzabili, nella generalità dei casi, solo con il supe- ramento del livello medio dello stato di ebbrezza80.

È anche vero però che la giurisprudenza di legittimità, seppur conso- lidata nel riconoscere, in presenza di mero accertamento sintomatico, la sussistenza dell’ipotesi di ebbrezza più lieve tipizzata alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 186 c.d.s., presenta, come anticipato, significati- ve recenti aperture nel senso della valorizzazione dell’accertamento sin- tomatico anche con riferimento alle due più gravi ipotesi di cui alle let- tere b) e c)81.

79 Confronta nel medesimo senso: B

RICHETTI,PISTORELLI, Dieci anni se c’è omici-

dio colposo, cit., pp. 74-75. Nel medesimo senso anche: POTETTI, I nuovi lineamenti dei

reati di omicidio colposo e lesioni colpose, conseguenti al c.d. “Pacchetto sicurezza” (d.l. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008), cit., pp. 4814-15. L’autore svolge un’interessante riflessione sostenendo come non apparisse neppure percorribile l’inter- pretazione secondo cui il rinvio all’articolo 186 comma 2 lett. c), contenuto all’articolo 589 comma 3 c.p., sarebbe stato in grado di comprendere e assorbire la condotta di colui che rifiutasse di sottoporsi all’accertamento. Detta interpretazione, peraltro corro- borata dall’articolo 12 delle preleggi, non appariva possibile in quanto l’articolo 589 comma 3 c.p. esigeva che il soggetto si trovasse nello stato di ebbrezza grave di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 186 c.d.s., non solo che egli risultasse punibile a tale titolo.

80 Così: D

IES, I nuovi reati di omicidio lesioni colpose commessi da chi guida in

stato di ebbrezza o di stupefazione, cit., p. 1655.

81 Cfr. recentemente: Cass. pen., 26 gennaio 2016, n. 8383, cit., che esprime il me-

desimo principio con riferimento sia allo stato di ebbrezza sia allo stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rinvia, per queste più recenti aperture, a quanto precisato supra, cap. I, par. n. 1.6.

OMICIDIO STRADALE

77 La situazione segnava un’evidente impasse, tanto che, come accen- nato, da parte di altra dottrina si sottolineava l’opportunità di non limi- tare la circostanza di cui all’art. 589 comma 3 c.p. al solo caso di eb- brezza grave di cui al comma 2 lett. c) dell’art. 186 c.d.s.

2.10 La disciplina del comma 5 dell’art. 186 c.d.s.: prelievo ematico e