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L’attenuante della “concausa”

La previsione in oggetto tipizza un’attenuante ad effetto speciale ca- pace di comportare una diminuzione di pena fino alla metà nel caso in cui “l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissio- ne del colpevole”.

Non si richiede dunque l’interruzione del nesso causale rispetto alla condotta/omissione del soggetto agente, ma che la condotta del terzo si sia inserita nel decorso causale, andando per così dire a sommarsi al contributo causale dell’agente. Potremmo definire questa figura un’“esi- mente incompleta”123, utilizzando la formula in maniera atecnica solo

121 Cfr. anche L

OSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit.,

p. 27; ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto

penale della differenziazione, cit., p. 10, sottolinea come una soluzione certamente più felice sarebbe stata quella di una sanzione amministrativa di natura accessoria.

122 Così già: M

ASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gra-

vissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, cit., p. 6; LEOPIZZI, I nuovi delitti di omicidio e di lesioni stradali, in ilpenalista.it., 3 marzo

2016. In particolare, sull’intervento di depenalizzazione scaturente dalla legge delega n. 67/2014, cfr.: PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme san-

zionatorie, in Diritto penale e processo, 2016, 3, pp. 285 ss.

123 Il codice penale spagnolo conosce le cc.dd. esimenti incomplete. Si tratta di at-

tenuanti che si applicano allorquando non siano integrati tutti gli elementi di una causa di giustificazione o di una scusante. Cfr. art. 21.1 c.p.s. Qui lo schema è il medesimo, ma si innesta sul profilo del nesso causale. Sarebbe forse opportuno riflettere sull’op- portunità di introdurre una previsione di tal fatta nella parte generale del codice, valida cioè nella generalità dei casi.

OMICIDIO STRADALE

95 per significare che si richiede meno di quanto ritenuto rilevante ex art. 41 comma 2 c.p. per elidere il nesso causale e vincere la presunzione di equivalenza dei fattori causali tipizzata al primo comma. Con il che non ci pare che la norma si ponga come una deroga a quanto previsto dal legislatore all’art. 41 c.p.124. Semplicemente, ad un contributo causale

rilevante, atto cioè ad essere ritenuto “concausa”, ma non così assor- bente da interrompere il nesso causale, il legislatore ha inteso conferire una rilevanza di tipo diverso, incidente in maniera molto significativa sul trattamento sanzionatorio125.

La norma è peraltro molto asciutta e questo porta a ritenere che il fattore causale non debba essere necessariamente susseguente, ma an- che concomitante o precedente, che non necessariamente debba trattarsi di un concorso della vittima e che non rilevi se il concorso sia doloso o colposo. Peraltro appare evidente come il fattore potrebbe anche non consistere in un comportamento umano (cattive condizioni meteo, stra- da dissestata, etc.).

Evidentemente la previsione va letta avendo come riferimento la previsione di cui all’art. 62 comma 5 c.p. che disciplina l’attenuante del contributo doloso della vittima. In effetti, il perimetro applicativo dise- gnato da questa norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, appare particolarmente angusto: si richiederebbe un contributo doloso rispetto ad un fatto doloso, che si colleghi anche da un punto di vista psicologi- co alla condotta dell’agente126.

Stando così le cose, l’attenuante tipizzata per le fattispecie di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. appare certamente speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 62 comma 5 c.p. e, ove si sposi la ricostruzione restrittiva della disposizione appena esposta, quest’ultima potrebbe tor- nare ad applicarsi unicamente nell’ipotesi in cui si volesse imputare il

124 Così invece M

ASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o

gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, cit., p. 15.

125 Per una serie di considerazioni in argomento, in particolare per le ricadute di una

simile previsione che sarebbero in grado di comportare una vera e propria “eterogenesi dei fini” rispetto all’intento del legislatore, cfr. il capitolo IV relativo alle conclusioni, par. n. 4.2.

CAPITOLO II

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fatto di omicidio e lesioni dipendente dalla violazione di una norma sulla circolazione stradale a titolo di dolo, per lo meno eventuale, e solo nella misura in cui fosse dato di provare il dolo anche in capo alla vit- tima, situazione non impossibile, ma certo statisticamente marginale.

Ove invece si prenda in considerazione il contributo colposo della vittima, si devono fare i conti con la declinazione che del principio di affidamento127 la giurisprudenza di legittimità ha fatto nel settore della

circolazione stradale128, di fatto anestetizzandone gli effetti e giungendo

ad affermare un principio di segno opposto per cui l’utente della strada risponde anche in presenza di un comportamento imprudente altrui, nella misura in cui, unico contemperamento, esso rientri nella sua pre- vedibilità129, con il che lo standard di diligenza richiesto viene di fatto

ad essere innalzato130.

127 Il principio impone che in settori, quale quello della circolazione stradale, in cui

il fattore di rischio dipende dall’attività di più soggetti, il singolo utente risponda delle proprie violazioni e debba poter contare sull’osservanza delle stesse da parte degli altri soggetti. Da questo principio si fa però discendere la necessità di adottare uno standard di diligenza più alto (adozione di regole cautelari suppletive) per ovviare alle violazioni poste in essere dagli altri utenti della strada. Cfr.: BISACCI, Il principio di affidamento

quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla prevedibilità, in Indice pe- nale, 2009, pp. 197 ss. Cfr. recentemente in giurisprudenza: Cass. pen., 9 gennaio 2015, n. 12260, in De Jure. Questa la massima: “Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto princi- pio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento im- prudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità”. E ancora: Cass. pen., 25 giugno 2014, n. 46818.

128 Rammentiamo che la giurisprudenza è maggiormente incline a considerare il

contributo della vittima come potenzialmente incidente sul nesso di causalità piuttosto che ad apprezzarlo sul versante della colpevolezza (colpa). Cfr.: Cass. pen., 19 giugno 2006, n. 12224, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2007, p. 1168. Sul contributo della vittima nel fatto colposo, per tutti: DI GIOVINE, Il contribu-

to della vittima nel reato colposo, cit., in particolare, per quanto concerne il settore della circolazione stradale, pp. 14 ss. e cap. II. Sul principio di affidamento: MANTO- VANI M., Il principio dell’affidamento nella teoria del reato colposo, cit., in particolare,

per quanto concerne il settore della circolazione stradale, pp. 185 ss.

129 Sulla declinazione del concetto di prevedibilità la dottrina non è concorde. In

tema: DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel reato colposo, cit., p. 422; MANTOVA- NI M., Il principio dell’affidamento nella teoria del reato colposo, cit., pp. 213 ss.;

OMICIDIO STRADALE

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2.17 La particolare ipotesi di concorso formale di cui all’art. 589 bis