L’articolo 1 comma 1, lett. c) del d.l. n. 92/2008 “Modifiche al codi- ce penale”, modificato dalla legge di conversione n. 125/2008, aveva introdotto una serie di novità nella disciplina sia dell’omicidio colposo
1 Cfr. tra i primi commenti: D
ELLA RAGIONE, Omicidio stradale. Le novità della
legge 41/2016, in ilpenalista.it, 25 marzo 2016; MASSARO, Omicidio stradale e lesioni
personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto
penale “frammentato”, in www.penalecontemporaneo.it, 20 maggio 2016; SQUILLACI,
Ombre e (poche luci) nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali strada-
li, in www.penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016; ROIATI, L’introduzione dell’omicidio
stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, in www.penale
contemporaneo.it, 1 giugno 2016; LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di “omicidio e lesioni
stradali”, in www.penalecontemporaneo.it, 30 giugno 2016; NOTARO, I nuovi reati di
omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme “manifesto” o specializzazione
dello statuto colposo?, in www.legislazionepenale.eu, 28 luglio 2016; D’AURIA, Omici-
dio stradale: prime osservazioni, in Diritto penale e processo, 2016, 4, pp. 432 ss.; PISA, L’omicidio stradale nell’eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale, in Diritto
penale e processo, 2016, 2, pp. 145 ss.; TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni perso-
nali stradali (post L. n. 41/2016), in BALZANI,TRINCI (a cura di), I reati in materia di
circolazione stradale, Padova, 2016, pp. 345 ss.;PAVICH, Omicidio stradale e lesioni
stradali: novità e possibili criticità della nuova legge, in Cassazione penale, 2016, pp. 2309 ss.; FONTANA, Omicidio e lesioni stradali: considerazioni sulla riforma, in
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2016, 6, pp. 47 ss.; ANCIL-
LOTTI,CARMAGNINI, Il nuovo reato di omicidio stradale, Santarcangelo di Romagna,
2016; PICCIONI, L’omicidio stradale. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016
n. 41, Torino, 2016; CONZ,LEVITA, Il nuovo reato di omicidio stradale. Commento
organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, Roma, 2016.
OMICIDIO STRADALE
39 che delle lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale2.
La riforma si caratterizzava certamente per un accentuato rigore sanzionatorio: il decreto sicurezza del 2008 aveva elevato il limite mas- simo di pena previsto all’articolo 589 comma 2 c.p., portandolo da 5 a 7 anni di reclusione ed il limite massimo previsto per il caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, fissandolo a 15 anni di reclusione. Permanevano invece immu- tate le pene previste per il reato di lesioni colpose stradali, peraltro già ritoccate ad opera della legge n. 102/2006.
Leggiamo infatti nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del 23 maggio 2008 come, relativamente ai fatti di omici- dio e lesioni legati alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico- fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
le attuali risposte sanzionatorie siano sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente e che pertanto si renda indispensabile un loro ina- sprimento, sia sul piano penale che su quello delle sanzioni amministra- tive accessorie3.
Parte della dottrina aveva sottolineato come l’inasprimento sanzio- natorio, che in generale risulta deprecabile in quanto “contiene in sé il
2 L’inserimento del secondo comma dell’articolo 589 c.p. e del terzo comma del-
l’articolo 590 c.p., relativi rispettivamente ai reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, è frutto della legge n. 296 dell’11 maggio del 1966. All’indomani della loro introduzione si era posto il dubbio circa la natura giuridica delle previsioni citate, se cioè dovessero considerarsi fattispecie autonome o invece circostanziate, sciolto in favore di quest’ulti- ma ricostruzione. Così: MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale. I reati contro la
persona, vol. I, Padova, 2013, quinta ed., pp. 112; FIANDACA,MUSCO, Diritto penale.
Parte speciale, I delitti contro la persona, vol. II, tomo I, Bologna, 2011, pp. 18 ss.; GATTA, Sub art. 589 c.p., in MARINUCCI,DOLCINI (a cura di), Codice penale commenta-
to, Milano, 2011, pp. 5511 ss. Quali circostanze a effetto speciale, esse erano sottratte al giudizio di bilanciamento, fino alla riforma del 1974 che lo ha esteso anche a questo tipo di circostanze, con evidente frequente vanificazione in concreto del portato delle previsioni citate.
3 Cfr. la relazione al disegno di legge di conversione in legge n. 125/2008 del
CAPITOLO II
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rischio di far perdere alla cornice edittale di pena la funzione di espri- mere una scala coerente di valutazione di gravità, di meritevolezza e di bisogno di pena”4, apparisse nell’ipotesi di specie funzionale a ristabili-
re una gerarchia di valori più rispondente all’attale temperie storica, favorendosi in questo modo l’emancipazione dalla non pregnante con- siderazione di cui i beni vita ed integrità fisica erano stati fatti oggetto nel codice Rocco5.
Ciò detto, non può risultare risolutiva la scelta di incidere unicamen- te sui massimi, scelta che costituisce un’opzione di mera facciata, alla luce di una prassi giurisprudenziale che si attesta statisticamente sul minimo edittale, senza contare la possibile neutralizzazione della circo- stanza aggravante prevista all’art. 589 comma 2 c.p. ove ritenuta, come spesso accade in questi casi, soccombente nel gioco di bilanciamento di cui all’articolo 69 c.p.6.
Parte della dottrina aveva però sottolineato, con riferimento alla ri- forma del 2008, come il considerevole aumento sanzionatorio fosse tut- to sommato da considerarsi con favore, quale risposta sufficiente a neu- tralizzare la tendenza sempre più accentuata della giurisprudenza a im- putare le ipotesi di omicidio o lesioni, derivanti da violazione di norme sulla sicurezza stradale compiute da soggetti in stato di ebbrezza grave, a titolo di dolo eventuale, quale soluzione “simbolica” in risposta al diffuso malumore suscitato da questo tipo di condotte, piuttosto che
4 Cfr. in questo senso: P
ULITANÒ,Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in
Diritto penale processo, 2008, 9, p. 1077.
5 Così: D
IES, I nuovi reati di omicidio lesioni colpose commessi da chi guida in sta-
to di ebbrezza o di stupefazione, cit., p. 1646 e, prima di lui, FIANDACA,MUSCO, Diritto
penale. Parte speciale, Add., Bologna, 2008, p. 4.
6 In particolare, cfr.: M
EREU,ZANNOTTI, Il cosiddetto “decreto sicurezza”: profili di
diritto sostanziale, in Giurisprudenza di merito, 2009, p. 35. Gli autori sottolineano come la riforma del 2008 sia indice della tendenza volta a creare una “circuito punitivo differenziato per reati (colposi) che creano un forte allarme sociale”, ma ritengono quantomeno opinabile la scelta legislativa di contrastare il fenomeno della criminalità da circolazione stradale soltanto intervenendo sui limiti edittali e mantenendo come unica sanzione la pena privativa della libertà.
OMICIDIO STRADALE
41 quale titolo di imputazione suffragato da una corretta valutazione degli indici fattuali relativi al caso concreto7.