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L’accompagnamento a seguito di flagranza

Le misure precautelar

C. L’età: tale parametro insieme a quello della personalità del minore attengono direttamente al profilo educativo del

3.4 L’accompagnamento a seguito di flagranza

L’accompagnamento a seguito di flagranza, costituisce una distinta tipologia precautelare, che condivide con l’arresto in flagranza e il fermo la facoltatività.

Tale misura si caratterizza per la specifica finalità di tutela del minore, interesse prevalente rispetto a quello precautelare.

L’accompagnamento a seguito di flagranza disciplinato dall’art. 18 bis c.p.p.m. dispone che:

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

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3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

Originariamente disciplinato nell’art. 16, comma 2 c.p.p.m. con parametri molto incerti92 , è stato meglio delineato all’ art. 18 bis

introdotto dal d.lgs. n. 12/1991, cui si deve riconoscere la maggiore valorizzazione della tutela del minore, conferendo all’istituto i connotati di una misura precautelare processuale penale.

L’accompagnamento a seguito di flagranza, definita una misura precautelare autonoma, ha come scopo quello di condurre il minore nella sfera lato sensu familiare e solo nei casi di impossibilità si prevede la restrizione in una struttura custodiale, soluzione valutabile dal pubblico ministero (art. 18 bis, comma 4). La funzione cautelare, il presupposto della flagranza e il numero chiuso di delitti distinguono tale istituto da altre forme di

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La mancata specificazione dei provvedimenti adottabili da parte del pubblico ministero in seguito alla misura sembrava consentire anche forme di intervento extrapenale.

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accompagnamento con finalità fortemente probatorie, come ad esempio l’accompagnamento negli uffici della polizia giudiziaria per l’identificazione della persona sottoposta alle indagini (art. 349 c.p.p.) e l’accompagnamento coattivo dinanzi al giudice o al p.m. per il compimento di atti di indagine o probatori (artt. 132, 376, 490).

L’accompagnamento in stato di flagranza si inserisce in una situazione di flagranza di un delitto non colposo punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni (art. 18 bis, comma 1); ovvero presenta i requisiti dello stato di flagranza o quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p. e l’assenza di cause di giustificazione o di non punibilit{ di cui all’art. 385 c.p.p.

L’ambito di applicazione è più ristretto rispetto a quello previsto per l’arresto in flagranza (previsto per delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni) tale da classificarlo “arresto minore” .93

Può capitare che il reato commesso dal minore sia astrattamente suscettibile sia dell’arresto in flagranza sia dell’accompagnamento, proprio perché per entrambe valgono gli stessi criteri guida della gravit{ del fatto, dell’et{ e della personalit{ del minorenne (art. 16 comma 3, richiamato dall’art. 18-bis, comma 5), in questo caso sarà la polizia a doversi orientare vero la misura più adeguata al caso concreto e alla valutazione della misura minore.

Tale potere discrezionale pone il problema della specializzazione degli operatori di pubblica sicurezza che si trovano ad intervenire nei casi di flagranza, in quanto si tratta di personale estraneo alla sezione della polizia giudiziaria specializzata.

93 Cosi riassume sull’accompagnamento in stato di flagranza A. Presutti in “ Le

limitazioni della libertà personale” in M. Bargis, S. Buzzelli, C. Cesari, F. Della Casa, A. Presutti “ Procedura penae minorile” a cura di M. Bargis, Ed. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 106.

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La misura si sostanzia nell’accompagnamento del minorenne presso gli uffici di polizia giudiziaria ove può esser trattenuto per il tempo necessario alla consegna all’esercente la responsabilit{ genitoriale o all’affidatario per non oltre dodici ore (art. 18, comma 1).

L’articolo nulla dispone nel caso di inosservanza del termine. A causa della mancata regolamentazione bisogna capire quale sia la natura del termine prefissato; taluno ritiene che tale termine sia meramente ordinatorio (non è pensabile che il minore possa essere rilasciato nel caso in cui i genitori non i presentino o il p.m. ritardi nel dare indicazioni), dall’altra parte non si può completamente annullare la salvaguardia delle libertà personale e tale termine perentorio trova fondamenti normativi all’art. 386, comma 3 c.p.p. che opera in relazione all’accompagnamento in forza del rinvio all’art. 18-bis c.p.p.m., comma 5, all’art. 18 comma 5 c.p.p.m., che, a sua volta, richiama gli artt. 390- 391 c.p.p.

Condotto il minore presso i suddetti uffici, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, hanno l’espresso compito di avvertire il pubblico ministero, e contemporaneamente i servizi minorili dell’amministrazione giudiziaria.

L’avviso al pubblico ministero è finalizzato all’eventuale immediata liberazione del minore come disposto all’art. 18-bis, comma 5, richiamando l’art. 18, comma 3 ( controllo di legittimit{ sull’operato della polizia giudiziaria).

L’avviso destinato ai servizi minorili mira ad apportare un migliore sostegno al minore durante la fase dell’accompagnamento, nonché permette l’acquisizione da parte della polizia giudiziaria di una valutazione circa l’idoneit{ del soggetto cui il minore dovrebbe essere consegnato.

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Restano obbligatori gli avvisi previsti all’art 386, comma 2 c.p.p., al difensore di fiducia o d’ufficio, i quali si intendono imposti a pena di nullit{ a norma dell’art. 178 lett. c, c.p.p.

L’invito all’esercente la responsabilit{ parentale o all’affidatario a presentarsi davanti il p.m. per prendere in consegna il minore, ha come presupposto la non manifesta inidoneit{ dell’interessato ad ottemperare agli obblighi di tenere il minore a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento (art. 18- bis, comma 4 c.p.p.m.) e dunque di valutare la capacità educativa della famiglia.

Non si ritiene applicabile l’affidamento del minore ad un luogo di cura poiché risulta impossibile individuare il soggetto incaricato della custodia del minore.

L’atto di consegna del minore comporta l’avvertimento all’interessato dell’obbligo di tenere il minore a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento come dispone art. 18-bis, comma 4,c.p.p.m.; tali avvertimento sono contenuti, insieme alle generalità del destinatario, nel verbale di consegna.

Le attribuzioni del pubblico ministero assume rispetto alla polizia giudiziaria una duplice veste.

Si distinguono in concorrenti, in quanto espressione di una funzione di garanzia (es. poteri di immediata liberazione come previsto dall’art. 18, comma 3 e art. 18-bis, comma ), e complementari, ovvero i poteri conseguiti alla mancata consegna del minore per impossibilit{ dell’invito ai soggetti indicati all’art 18-bis, comma 2, secondo periodo (es. mancata presentazione o manifesta inidoneità degli stessi).

In tali casi il pubblico ministero dispone che il minorenne sia condotto presso un centro di prima accoglienza, ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provveda ad indicare.

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Anche per l’accompagnamento è previsto il controllo giurisdizionale previsto agli artt. 390, 391 c.p.p.

3.5 Il trattamento del minore nell’esecuzione delle misure