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Destinatari della misura.

Le misure cautelar

C- bis) La determinazione della pena

4.6 La permanenza in casa: caratteri e natura della misura La misura della permanenza in casa, disciplinato dall’art

4.6.2 Destinatari della misura.

L’imputato minorenne risulta essere il destinatario passivo della misura cautelare a cui deve essere notificata l’ordinanza, secondo le regole sugli adempimenti esecutivi, di cui all’art. 293, comma 2 c.p.p.; si ritiene tuttavia che destinatari della notifica siano anche i genitori, ovvero le persone presso la cui abitazione il provvedimento sarà eseguito.

La correttezza di informazione192 nei confronti dei genitori o altrui

soggetti è necessaria per favorire il corretto adempimento della misura e anche per permettere loro, eventualmente, di impugnare il provvedimento (art. 34 c.p.p.m.).

È indispensabile spiegare, da parte del giudice, all’imputato minorenne il significato, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della misura, invece non appare necessaria la verifica del consenso, in quanto difficilmente conseguibile visto la natura coercitiva della misura.

Nei confronti dei destinatari, diversi dal minore, della notifica gravano due obblighi come disposto dall’art. 21, comma 3 c.p.p.m.:

- devono vigilare sul comportamento del minorenne;

- devono consentire gli interventi dei servizi sociali distrettuali, nonché dei servizi degli enti locali ed eventuali controlli disposti dal giudice.

Tale disciplina appare in linea anche con le indicazioni dei trattati internazionali; notiamo come al punto 10 della Racc. (03) 20 sul

192 I genitori o le persone presso la cui abitazione il provvedimento sarà eseguito

devono essere informati non solo del provvedimento restrittivo di libertà del minorenne, ma anche dei presupposti, delle motivazioni, delle modalità applicative e della durata come previsto dall’art. 292 c.p.p.; l’omessa notifica non è causa di nullità.

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trattamento della delinquenza minorile e il ruolo della giustizia minorile dispone che “converrà incoraggiare i genitori (o i tutori legali) a prendere coscienza della loro responsabilità nei confronti dei comportamenti criminosi dei minori ed a prendersene carico. Se ciò appare opportuno, essi dovranno essere obbligati ad accettare un sostegno psicosociale o a ricevere una formazione per l’esercizio dei doveri genitoriali; ad impegnarsi a controllare che i loro figli frequentino la scuola e ad assistere agli organismi ufficiali nell’esecuzione delle sanzioni e delle misure applicate nella

comunità”.193

La famiglia in tale contesto assume un ruolo fondamentale e ideale per far rispettare le regole al minorenne; da questo punto di vista il coinvolgimento familiare assolve al “diritto-bisogno di mantenere continui e attivi, i rapporti con la famiglia, che viene proposta come referente privilegiato per la sua crescita ance nel corso della difficile

esperienza processuale”194.

Tale affermazione risulta consona in quanto il minorenne nella sua fase di formazione non può essere allontanato dal suo contesto familiare, che rappresenta il suo punto di riferimento e che può solo giovare, nel caso di contesti positivi, alla ricerca delle cause della sua devianza, e nel raggiungimento della normalità.

Questo dimostra come il giudice, nell’applicare tale misura, deve non solo valutare la personalit{ dell’imputato minorenne, ma anche verificare l’idoneit{195 dei genitori.

193 “Le limitazioni alla libertà personale del minorenne imputata” a cura di G.

Giostra, Giuffrè ed, Milano, 2012, pag. 123.

194 Cosi G. De Leo, “Il processo penale minorile dieci anni dopo: verifiche

psicologiche e sociali”, in “Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia”, Vol III, Criminoligia, ed. Giuffrè, 2000, pag. 813.

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Si intende non solo la capacità educativa dei genitori, ma anche l’aspetto relazionale.

133 4.6.3 Modalità esecutive e controlli

La permanenza in casa trova esecuzione presso l’abitazione familiare se i genitori sono dei sani modelli educativi, diversamente il giudice, in via sussidiaria, può indicare un luogo di privata dimora.

La disciplina delle misure cautelari ha l’intento di tutelare la sfera relazionale sana e positiva del minorenne, senza sradicarlo dal suo ambiente di vita, e tale obiettivo è ancora più evidente nella misura della permanenza in casa.

L’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione familiare che grava sul minorenne non va inteso, infatti, come un lascia passare per rimanere comodamente a poltrire tra le mura domestiche, davanti alla televisione o al computer, ma è generalmente accompagnato da ulteriori limiti o divieti di interazione con i coetanei che rendono quanto mai penosa la misura, e sono volti a stimolare l’autocritica, il senso di colpa, il rimorso, cui si accompagnano talune prescrizioni che soddisfano i bisogni educativi del minore deviante196.

Il procedimento che dovrebbe portare il minore a migliorare il suo stile di vita è di tipo progressivo, ovvero all’inizio si svolge all’interno del ambito familiare, successivamente, in seguito a ulteriori valutazioni, relazionandosi anche all’esterno; motivo per cui le deroghe all’obbligo della permanenza in caso possono essere disposte dal giudice con separato provvedimento.

Fondamentale, in tale quadro generale, il monitoraggio da parte dei servizi minorili sull’andamento della misura, in modo da permettere al giudice nuove valutazioni, per eventuali modifiche al provvedimento.

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Le Limitazioni della libertà personale del minore imputato a cura di G. Giostra, Giuffrè ed, Milano 2012, pag. 127.

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Nel rispetto dell’art. 1 c.p.p.m., si ritiene applicabile l’interrogatorio di garanzia, previsto all’art. 294, comma 1-bis c.p.p., secondo cui non oltre dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione, occorre che il giudice proceda all’interrogatorio, la cui omissione genera la caducazione del provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 302 c.p.p.197.

Riguardo i termini di durata massima, si applica la disciplina prevista per la custodia cautelare in carcere, dunque si fa riferimento all’art. 303 c.p.p.: i termini saranno “ridotti della metà per i reati commessi dai minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi dai minori di anni sedici”; ii termini di durata iniziano a decorrere dal momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento, in seguito alla convalida di tali provvedimenti, diversamente decorrono dal momento dell’esecuzione, come dispone l’art. 21, comma 4 c.p.p.m.

L’esecuzione della misura cautelare è soggetto a un sistema di controllo strutturato su tre livelli:

1. la vigilanza dei genitori;

2. il sostegno e il controllo dei servizi minorili;

3. i controlli ulteriori, ma solo eventuali, disposti dal giudice. Delinearne i confini e le rispettive attribuzioni è un’operazione complessa e dalle linee incerte.

Secondo quanto stabilito dai dati normativi ai genitori spetta un potere-dovere di vigilanza e in generale un’assistenza di tipo affettiva e psicologica (art. 12 c.p.p.m.), insieme all’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli come previsto in sede civile; sono assimilabili a dei garanti nei confronti dell’autorit{ giudiziaria che ha disposto la misura cautelare, tuttavia, nei casi in cui i genitori o chi ne fa le veci, dovesse violare gli obblighi di vigilanza previsti, tale violazione non configura un ipotesi di reato,

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salvo che gli stessi non abbiano impedito l’accesso ai servizi minorili di svolgere le funzioni di sostengo e controllo.

In questi casi si configurerebbe il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’ Autorit{, disciplinato all’art. 650 c.p., fattispecie che non incide assolutamente sulla misura cautelare del minore, in quanto non lo riguarda.198

L’intervento dei servizi minorili, mira, invece allo sviluppo di attività utili al sostegno e al controllo del minore deviante che rientra nell’ampia funzione di assistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Al fine di assolvere la loro funzione, i servizi minorili, in qualsiasi momento possono incontrare il minorenne, senza necessità di permessi da parte dell’Autorit{; tale incontro permette di integrare l’attivit{ di sostegno, sotto il profilo assistenziale e sul piano di un trattamento individuale-comportamentale.

In sintesi, interagiscono secondo due modalità, in senso orizzontale con i genitori e il minorenne, in senso verticale con il giudice.

Il relazione ai controlli ulteriori ed eventuali, si fa riferimento alla polizia giudiziaria.

Tali controlli mirano a riscontrare le potenziali violazioni alla misura, come l’allontanamento ingiustificato, il mancato rispetto degli orari di rientro dalle diverse attività; violazioni che potrebbero comportare una variazione della misura da parte del giudice e la sostituzione con la successiva misura cautelare più grave del collocamento in comunità (art. 22 c.p.p.m.).

In conclusione si evince come l’applicazione della misura cautelare risulta essere una collaborazione tra diversi soggetti processuali, ognuno con una proprio sfera di competenza.

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A sostegno di tale tesi si espressa in sede giurisprudenziale: Cass. 26 Marzo 1993; Cass., 5 Luglio 1993; Cass., 7 Aprile 1994.

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Nei casi in cui il minorenne contravviene agli obblighi imposti dall’Autorit{, si può determinare il passaggio al collocamento in comunit{; l’aggravamento, di tipo scalare, come nel caso di violazione delle prescrizioni, non avviene in modo automatico, ma solo laddove risulti privo di plausibilità.

Nell’ipotesi di allontanamento ingiustificato dall’abitazione familiare o privata dimora, è pacificamente escluso che il minore configuri un reato di evasione, di cui all’art. 385 c.p., per due ragioni:

1. in quanto non si può equiparare la misura di permanenza in casa, di cui all’art. 21 c.p.p.m. a quella di custodia cautelare in carcere;

2. poiché nel caso di allontanamento ingiustificato, la sanzione prevista espressamente è l’aggravamento scalare della misura, previsto dall’art. 22, comma 4 c.p.p.m..

Oltremodo, il fatto che i luoghi prescelti per l’esecuzione della