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L’entrata in vigore della Costituzione

Fonti nazionali del processo penale minorile

2.5 L’entrata in vigore della Costituzione

L’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 influì notevolmente sulla evoluzione giuridica della giustizia minorile.

Era già prevista la possibilità di rinunciare alla pretesa punitiva e l’attenuazione della responsabilità, ove non avesse giovato al recupero del minore, ma la cosa più importante fu la presa di coscienza che i problemi del minore, autore di comportamenti irregolari e devianti, vanno risolti non isolando il soggetto minorenne dal contesto di vita, ma coinvolgendolo e sostenendo la famiglia e la comunità di appartenenza.

41 Art. 8 R. D. I. 20.7.1934, n. 1404 “Gli istituti di osservazione sono destinati ad

accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorità giudiziaria. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale”.

42 Art. 11, D.R.L 20.7.1934, n. 1404 “Nei procedimenti a carico dei minori, speciali

ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta”.

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È utile, ai fini di una più chiara esposizione della giustizia penale e processuale minorile, fare una distinzione tra disposizioni a carattere generale e disposizioni dedicate esclusivamente alla tutela del minore.

Nella prima categoria si menzionano:

- L’articolo 13 Cost., disciplina l’inviolabilit{ della libert{ personale; principio cardine sulla valutazione dell’applicazione delle misure cautelari.

La compressione della libertà personale costituisce un momento altamente drammatico nell’arco della vicenda giudiziaria che coinvolge l’adulto, ecco perché tale linea direttiva ha subito un ulteriore irrigidimento, in favore della tutela della personalità del minore, espressa nella regola della facoltativit{ nell’ applicazione di ogni misura restrittiva, in quanto l’esigenza educativa del minore funge da costante referente della decisione da adottare. La protezione della gioventù opera al massimo grado, comprimendo non solo l’applicazione della misura più severa, ovvero la custodia in carcere, ma anche la stessa possibilità di limitare la libertà personale, la cui restrizione debba ritenersi essa stessa soluzione estrema nei confronti del minorenne.43

- L’articolo 24 Cost., disciplina il diritto alla tutela giudiziale e il diritto alla difesa.

Proclamato inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, il diritto di difesa assume una dimensione particolare nel processo minorile.

Nel rito minorile, la delicatezza della questione ha spinto, da subito, a prevedere una disciplina particolare, fino al punto di

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Riassume così M. Bargis, S. Buzzelli, C. Cesari, F. Della Casa, A. Presutti, in Procedura Penale Minorile, Ed, Giappichelli 2016, pag. 24, sull’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e esigenze educative del minorenne.

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esigere non solo un giudice speciale ma altresì un difensore speciale.

Al difensore si richiede completa compartecipazione alle istanze di tutela della personalità del minorenne ed in generale un rafforzamento delle sue competenze difensive a favore del minore.44

- L’articolo 25, primo comma, Cost., prevede la naturalit{ e la precostituzione del giudice minorile.

Per la cognizione di qualsiasi fattispecie di reato imputato a soggetto minorenne al momento della commissione del fatto si è configurato un giudice speciale quale istituto necessario alla protezione della gioventù, impedendo qualsiasi commistione con le questioni che riguardano l’adulto.

Si privilegiano le esigenze del minorenne a fronte di quelle del

simultaneus processus.45

Soltanto il giudizio di un organo specializzato, rafforzato dalla conoscenza della personalità del minore in fieri, garantisce la realizzazione della sua tutela.

Sotto questo aspetto si inserisce proprio il principio del giudice naturale; la naturalità si declina come idoneità del giudice alla creazione del giudizio, in relazione alla particolare situazione personale del soggetto minorenne nella sua età evolutiva.

- L’articolo 27, terzo comma, Cost., esprime la funzione rieducativa della pena.

Tale articolo tende a riportare il detenuto al rispetto della legge; si è andata consolidando l’interpretazione del principio come un’offerta di opportunit{ fatta al condannato per correggere la propria antisocialità e per reinserirsi nella società.

44 Così sintetizza M. Bargis, S. Buzzelli, C. Cesari, F. Della Casa, A. Presutti, in

Procedura Penale Minorile, Ed, Giappichelli 2016, pag. 21, sull’inviolabilità del diritto di difesa (art 24. Cost.) e tutela del minore.

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Tale filosofia è sensibilmente cambiata, soprattutto per i minorenni, con la svalutazione della risposta meramente carceraria al reato, nei confronti dei soggetti la cui personalità è ancora in fieri.

Nella seconda categoria vi rientrano:

- L’articolo 30 Cost. , al primo comma sancisce il dovere- diritto dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli, al secondo comma dispone nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Primo elemento da sottolineare è lo sviluppo della personalità del minore attraverso il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire, educare.

Il 2° comma si occupa invece dell’incapacit{ dei genitori; in tal caso è compito della Repubblica farsi carico di garantire che i doveri vengano adempiuti, in applicazione dell’art. 3 Cost, del principio di uguaglianza sostanziale.46

- L’articolo 31 Cost. comma 2, dispone che la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

Nell’ambito della Giustizia minorile proteggere la gioventù significa preservare il processo educativo in atto nel minore ed avere come obiettivo la sua educazione, tenendo presente la specificità della sua condizione minorile.

46 Articolo 3 Cost: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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2.6 L’evoluzione del sistema e i primi significativi interventi