Le misure precautelar
C. L’età: tale parametro insieme a quello della personalità del minore attengono direttamente al profilo educativo del
3.7 Il procedimento di convalida
Il procedimento di convalida è principalmente disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura penale, sia per l’espresso rinvio agli artt. 390, 391 c.p.p., sia a causa di una totale assenza di norme speciali.
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Articolo 21, comma 4, c.p.p.m. : “4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato
nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.”
107 Articolo 22, comma 3, c.p.p.m. : “3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21
commi 2 e 4.”
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E. P. Fabris, A. Presutti, “ Diritto e procedura penale minorile”, ed. Giuffrè, Milano, 2002, pagg. 386-387.
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Nel processo penale minorile operano anche disposizioni di derivazione costituzionale.
L’art. 13, comma 3, Cost., dispone che: “ In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.”
Il comma 5 dell’art. 18 c.p.p.m. compie un espresso rinvio, per arresto e fermo, agli artt. 390 e 391 c.p.p. invece per l’ipotesi di accompagnamento il rinvio è espresso dall’art 18-bis , comma 5, dimostrando che il procedimento di convalida è prevalentemente disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura penale ordinario.
L’articolo 390 c.p.p. scandisce i termini temporali dell’iter della convalida della misura precautelare.
L’art. 391 c.p.p. disciplina, invece, la modalità di svolgimento dell’udienza di convalida della medesima misura.
A norma dei suddetti articoli, il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall’esecuzione della misura precautelare, richiede al giudice per le indagini preliminari competente per territorio, la convalida dell'arresto o del fermo.
Nelle successive quarantotto ore il giudice, fissata l’udienza e datone avviso alle parti, deve decidere sulla richiesta a pena di perdita di efficacia della misura cautelare.
Ciò che deve essere precisato è che secondo la regola prevista all’art. 123 disp. att. c.p.p., l’udienza di convalida deve essere celebrata nel luogo in cui è custodito il fermato o arrestato, sempre che motivi di necessità e di urgenza non rendano preferibile la comparizione davanti al giudice.
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Per il minorenne questa regola appare inapplicabile poiché non viene mai condotto in carcere e risulta alquanto impensabile celebrare l’udienza di convalida presso la comunit{ o la casa nella quale è stato accompagnato.
La regola espressa dall’art 123. disp. att. c.p.p. viene perciò invertita in favore della celebrazione dell’udienza presso la sede del giudice competente ad eccezione dei casi in cui il centro di prima accoglienza sia attrezzato.
L’udienza di convalida si svolge con la necessaria presenza del difensore, dell’arresto o del fermato, ma questa deve essere integrata, nel caso specifico di imputato minorenne, dalla presenza dei soggetti preposti all’assistenza affettiva e psicologica del minorenne come previsto dall’art 12 c.p.p.m.109
Per assistenza affettiva e psicologica del minore si intende la presenza dei genitori o altre persone idonee (art 12, comma1), insieme alla presenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia (art. 12, comma 2) o a quelli istituiti dagli enti locali110 (art. 6 c.p.p.m.)111.
L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potest{ dei genitori come previsto dall’art 7 c.p.p.m.
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Articolo 12 c.p.p.m.: “1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.”
110 In questo senso Cutrona, in Commento al c.p.p. diretto da Chiavaro, Utet,
Torino, 1994, pag. 175.
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Articolo 6 c.p.p.m. : “1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali”.
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La mancata presenza di questi ultimi soggetti, nonostante la loro funzione esuli propriamente da quella difensiva, inificia la validità del procedimento di convalida dando luogo ad una nullit{ d’ordine generale a regime intermedio a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c. 112, vizio tuttavia che non si riflette sulla validità del
provvedimento cautelare eventualmente adottato in sede di convalida, in quanto dotato di propria autonomia.
È necessario citare ulteriormente l’art. 121, comma 2, disp. att. c.p.p. in quanto si nota che, nonostante, non sia presente un esplicito rinvio, la sua applicabilità risulta indubbia.
Infatti, inizialmente, la Corte di Cassazione riteneva non applicabile l’art 121 disp. att al rito minorile a causa del mancato rinvia all’art. 18 c.p.p.m. che dispone invece un espresso rinvio agli artt. 289, 290, 291 c.p.p.; successivamente la Corte di Cassazione113 ha espresso un totale cambiamento di opinione
stabilendo la diretta operativit{ dell’art. 121 disp. att. applicando il principio di sussidiarietà e anche perché si sarebbe causata una disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra imputati minorenni e maggiorenni in tema di legittimità delle misure precautelari.
Tale norma obbliga alla celebrazione dell’udienza di convalida anche nei casi in cui il pubblico ministero abbia disposto la liberazione dell’arrestato o del fermato, avendo quindi scelto la non applicazione di una misura cautelare coercitiva, situazione gi{ prevista all’art. 18, comma 3, c.p.p.m.
112 Come ritiene Cutrona S,. sub art. 20 in Chiavario M. ,Commento al codice di
procedura penale, Utet, Torino, pg. 200. É sostenuta in dottrina in realtà anche l 'ipotesi opposta la quale nega che l' assenza dei soggetti indicati all' art. 12
c.p.p.m. integri una nullità a regime intermedio , si veda in proposito : Presutti A., La tutela della libertà personale in .Palermo Fabris E., Presutti A., Trattato di diritto di famiglia, Giuffrè Editore ,Milano, 2002, pag. 388.
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Ciò che è importante notare è l’evoluzione giurisprudenziale avvenuta durante gli anni.
La Corte di Cassazione, diversamente dal rito ordinario, in un primo momento ritenne che il pubblico ministero non dovesse utilizzare l’udienza di convalida per la liberazione del minorenne, in quanto sufficiente il decreto di liberazione. 114
La ratio di tale scelta era il rispetto del principio di minima offensivit{, evitando l’udienza di convalida per il minore che si trovasse già in libertà.
La liberazione dell’arrestato o del fermato è quindi disciplinato dall’art. 121 disp. att. il quale dispone che il pubblico ministero quando ritenga di non dover applicare nessuna misura cautelare, emani un decreto motivato di liberazione del soggetto e successivamente il giudice dovr{ fissare l’udienza di convalida dandone notizia alla persona liberata.
In tema di competenza della decisione di convalida, il g.i.p. o il giudice del giudizio direttissimo possono dichiarare la propria incompetenza funzionale a conoscere la richiesta di convalida dell’arresto o del fermo di un minorenne, nel caso in cui l’autorit{ giudiziaria minorile abbia un lasso di tempo adeguato per provvedere nei termini stabiliti dalla legge; al giudice ordinario non è invece consentito di riconoscersi erroneamente la competenza funzionale quando può trasmettere gli atti all’autorit{ giudiziaria minorile, ne tantomeno può procedere all’interrogatorio dell’arrestato e non confermarne l’arresto solo perché il soggetto è minorenne.115
114 La mancata udienza nel caso di liberazione del minore è stata riconfermata
anche dalla Cass. Pen., 22.11.91, sez. V.
115 Si fa riferimento ad un caso in cui l’età dell’imputato risultava con certezza, Cass.
Penale 6-4-05, che ribadisce come sia da “ privilegiare che alla convalida dell’arresto
o del fermo del minore provveda l’autorità giudiziaria minorile competente, e che solo, qualora, per ragioni di tempo o di luogo, ovvero per la concomitanza di entrambe, non si possibile procedere secondo la previsione legislativa principale, si
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Tale soluzione sembrerebbe ispirarsi al principio generale per cui, in materia cautelare, la competenza è temporaneamente derogabile nei casi di urgenza (artt. 27 e 291, comma 2 c.p.p.). Un problema che occorre segnalare riguarda il caso di incertezza sull’et{ dell’imputato.
La Corte di Cassazione in tali casi ha escluso la possibilità di applicare in sede di procedimento di convalida l’art. 67 c.p.p.116
che prevede l’immediata trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; si è stabilito che “in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della
misura precautelare prevista per il caso di loro violazione”117 la
competenza a provvedere sulla convalida dell’arresto o del fermo rimane in capo al g.i.p. del tribunale ordinario anche quando nel corso dell’udienza camerale risulti un’incertezza sull’et{ del soggetto.
L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione del difensore dell’arrestato o del fermato; taluna dottrina ritiene obbligatoria la presenza del pubblico ministero con esclusione dell’applicabilit{ dell’art. 390, comma 3 bis 118c.p.p.
che consente la possibilità al pubblico ministero di trasmettere al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libert{ personale con gli elementi su cui si fondano.
applichi l’art. 390, comma 1 c.p.p. che consente al giudice ordinario di – pur non competente per territorio ovvero per funzione- di provvedere”.
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Cass. 8-2-02, 221495, in tema di fermo; Cass. 8-7-04, 229803 in tema di arresto in flagranza.
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Commento di A. Tassi all’art. 18 c.p.p.m. V, Bosco, P. Bronzo, L. Caraceni, C. Cesari, M.G. Coppetta, S. Cutrona, C. Gabrielli, O. Patanè, L. Pepino, P. Sfrappini, F. Siracusano, A. Tassi in “Il processo penale minorile, Commento al D.p.r. 448/1988”, a cura di G. Giostra, quarta edizione, ed. Giuffrè, 2016, pag. 240.
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Comma aggiunto dall’art. 24 del D.L.vo 14 Gennaio 1991, n. 12 recante norme integrative e correttive del processo penale.
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Tale posizione risulta di difficile applicazione nel sistema minorile, valutando che, proprio in sede di convalida e nell’eventuale scelta della misura cautelare da disporre il pubblico ministero valuti tutti i dati acquisiti dai servizi minorile ricavati dall’attivit{ d’indagine sulla personalit{ e ricavabili dall’interrogatorio effettuato direttamente con il minorenne.
Il giudice in sede di convalida deve limitarsi alla verifica di sussistenza dei presupposti della misura precautelare disposta, ovvero la gravit{ del fatto, l’et{ e la valutazione sulla personalit{ del minore e sottoporre l’esercizio dei poteri discrezionale della polizia giudiziaria ad un vaglio di ragionevolezza (legittimità dell’iniziativa), non può valutare invece la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Avverso l’ordinanza che decide sulla convalida sia il pubblico ministero che l’interessato possono proporre ricorso per Cassazione, come disposto dall’art. 391, comma 4 c.p.p.
Nel caso di ricorso avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto e qualora la Cassazione avesse emesso una decisione di accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto sufficiente la presenza nella motivazione della legalit{ dell’arresto ovvero della legittimit{ dell’arresto.
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