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Vicende modificative ed estintive.

Le misure cautelar

C- bis) La determinazione della pena

4.9 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.

4.10.1 Vicende modificative ed estintive.

La disciplina della modifica e dell’estinzione delle misure cautelari minorile non trovano nel codice di procedura minorile specifica trattazione, dunque per il principio di sussidiarietà verrà applicata quella prevista per gli adulti.

Nel sistema cautelare minorile, acquista particolare importanza il tema delle modifiche delle restrizioni ante iudicum, poiché la misura cautelare generalmente viene adottata nella prime fasi del procedimento, nella fase in cui il giudice e il pubblico ministero richiedente hanno a disposizione pochi elementi conoscitivi sulle condizioni e risorse personali, familiari e sociali, nonché per il

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meccanismo a “cascata”237 predisposto dal legislatore per le

ipotesi di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti.238

Ai servizi sociali, spesso, viene chiesto di avviare, in tempi ristretti, un’indagine sociale, causando spesso un accumulo si informazioni non completamente sufficienti; la conseguenza è che la scelta della misura da parte del giudice si basa su un fascicolo ancora povero di notizie utili a calibrare la restrizione sulla personalità del minore.

Ma bisogna anche aggiungere che il potere del giudice non si esaurisce soltanto nell’applicazione della misura cautelare, esso detiene anche un successivo e continuo potere di controllo e verifica, sullo svolgimento della provvedimento emanato e sulla continua sussistenza dei presupposti, ovvero del rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità, coadiuvato dai servizi minorili e dall’assistenza d’amministrazione della giustizia.

L’applicazione di una misura cautelare crea un processo nel quale si sviluppano situazioni con effetti modificativi ed estintivi.

A tal proposito distinguiamo239:

a- Vicende esterne al procedimento cautelare, attinenti al processo, che si ripercuotono sulla permanenza della misura, a norma dell’art. 300 c.p.p.240 causandone una

perdita di efficacia; al primo comma si fa riferimento all’epilogo processuale, ovvero nel caso venga disposta un’archiviazione, pronunciata una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento; il terzo comma disciplina il caso di emissione di una sentenza di condanna, in tal caso

237

Si intende la modalità di aggravamento delle misure cautelari nel caso di gravi e ripetute violazioni.

238

L. Scomparin in “Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato” a cura di C. Cesari, Giuffrè ed., Milano, 2012, pag. 262.

239 Tale distinzione viene operata da F. Palomba, in “ Il sistema del processo penale

minorile”, ed. giuffrè, Milano, 2002, pagg. 304-305.

240

In tale articolo viene disciplinata “L’estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.”

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la misura cautelare perde efficacia; il quarto comma disciplina il caso di pronuncia di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’ entit{ della pena irrogata.

b- Vicende che riguardano il procedimento cautelare, intaccando la vita delle singole misure, causandone generalmente l’estinzione; si fa riferimento al mancato interrogatorio di garanzia a norma dell’art. 302 c.p.p., in tal caso la misura si estingue; a questo si aggiunge il superamento dei termini di durata massima della custodia cautelare, a norma dell’art. 303, portando alla perdita di efficacia della misura, con la conseguenza che il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la cessazione della stessa (art. 306, comma 2 c.p.p.).

c- Vicende interne al procedimento cautelare e alle misure. Sono possibili ipotesi di revoca nel casi venga meno il presupposto costituito dal fumus commissi delicti, pur senza conclusione del processo (art. 299, comma 1 c.p.p., in relazione all’art. 273, comma 1 c.p.p.), ovvero l’insorgere di una delle situazioni previste all’art. 273, comma 2 c.p.p.241;

quando vengono meno le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., in tali casi deve essere disposta la revoca, in seguito ad una valutazione di merito.( art. 299, comma 1 c.p.p.); quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura adottata non appare più proporzionata all’entit{ del fatto o alla sanzione, il giudice la sostituisce con una meno grave o ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose (art. 299, comma 2 c.p.p.);

241

Si riferisce a cause si giustificazione, o di non punibilità, causa di estinzione della pena o del reato.

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L’istituto della revoca, disciplinato dall’art. 299 c.p.p., si applica in tutti i casi in cui “ risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità”, nonché i presupposti che giustificano la misura.

Un’ipotesi particolare di revoca si ha con la decisione del giudice di sospendere il processo a seguito di messa alla prova, a norma dell’art. 28 c.p.p.m.

La sospensione del processo con messa alla prova viene chiesta nel caso in cui il giudice ritenga di dover valutare la personalità del minorenne al termine di un periodo di osservazione, trattamento e sostegno, idoneo a favorire la rieducazione e il reinserimento sociale.242

L’istituto della probation è quello di evitare l’ingresso del minore nel circuito penale dunque il permanere della misura cautelare appare incompatibile con tale istituto.

Oltretutto l’istituto della probation muove da una prognosi di non pericolosit{ dell’imputato-minorenne, le misure cautelari invece sono legittimate proprio dall’esistenza della pericolosità.

4.11 Impugnazioni.

La consapevolezza della incidentalità del procedimento e della variabilità delle situazioni suscettibili di pregiudicare la libertà della persona ha indotto il legislatore nel rispetto dell’art. 5, CEDU, e degli arty. 13, 24 e 111 Cost. a configuare una pluralità di rimendi, anche nel merito, avverso provvedimenti de libertate e di

242

L. Caraceni, commento all’art. 19 c.p.p.m. in “Il processo penale minorile, commento al D.P.R. 448/1988”, quarta ed. a cura di G. Giostra, Giuffrè ed., 2016, pag. 289.

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percorsi differenziati per la natura delle misure o per la funzione cui tendono.243

Avverso i provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 20- 23 c.p.p.m. possono essere esperiti i normali mezzi di impugnazione di cui agli art. 309-311 c.p.p.

Anche in questo caso si rinvia alla disciplina del processo ordinario nel rispetto del principio di sussidiariet{ di cui all’art.1, comma 1, in relazione a contenuti, forme e limiti, decidendo soltanto riguardo al giudice competente a decidere in sintonia con il principio di specializzazione degli organi giudiziari minorili (Tribunale per i minorenni di prima istanza o sezione della Corte d’appello).

In ambito minorile, dunque, sia ha, a norma dell’art. 309 c.p.p., il riesame, a norma dell’art. 310 c.p.p., il procedimento di appello e a norma dell’art. 311 c.p.p., il ricorso per Cassazione.

Tra i vari rimedi il riesame previsto all’art. 309 c.p.p. rappresenta il perno del sistema, a questo in seguito si è aggiunto il ricorso in cassazione (soprattutto per provvedimenti precautelari, come l’arresto e il fermo).

Il riesame rappresenta il rimedio privilegiato per una verifica piuttosto veloce e tempestiva, infatti la richiesta di riesame deve essere emanata entro dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento.

Si tratta di un mezzo devolutivo, per cui il giudice può tranquillamente decidere nel merito, senza sottostare a particolari limiti; l’unico limite è il divieto di reformatio in peius del provvedimento, divieto che prevede l’impossibilit{ per il giudice del gravame di riformare il procedimento impugnato in peius nel

243

Diritto on-line di A.Marandolo, in “ Misure cautelari, dir. Proc. Pen, Impugnazioni”, 2015

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caso in cui l’impugnazione sia stata chiesta dall’imputato (art. 597 c.p.p.).

Al riesame si attribuisce anche una funzione di recupero difensivo e di controllo, celere e ampio nei poteri rispetto agli altri rimedi previsti.

L’istanza genera un giudizio completamente autonomo e a cognizione piena che mira a verificare la correttezza del provvedimento e la congruità della motivazione.244

Nel riesame i poteri del giudice si articolano tra annullamento, conferma del provvedimento impugnato, o riforma in senso favorevole all’imputato.

Il secondo rimedio è l’appello, che a livello procedimentale si specifica che: “Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.”; dunque un procedimento meno veloce rispetto a quello del riesame.

L’appello (art. 310 c.p.p.) risulta parzialmente devolutivo, ovvero il giudice si limita a decidere circa quello richiesto dalle parti; in tal caso sono legittimati a proporre appello non soltanto l’imputato e il difensore, ma anche il pubblico ministero.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati all’impugnazione è a ritenere che il potere spetti anche all’esercente la responsabilit{ genitoriale, in quanto l’art. 34 c.p.p.m. ne riconosce direttamente la possibilità, disponendo che “L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento,

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proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.”; nel caso in cui invece sia l’imputato minorenne che l’esercente la potestà dei genitori abbiamo proposto impugnazione e da questi atti scaturisce contrasto si tiene conto solo dell’impugnazione proposta dal minorenne.

Sul piano dell’impugnabilit{ oggettiva, sono assoggettabili a riesame (art. 309 c.p.p.), tutti i provvedimenti che dispongono una misura coercitiva, rimanendo all’appello (art. 310 c.p.p.) ogni provvedimento inerente al regine cautelare del minore.

Leggendo i due articoli ciò che si nota è che la competenza del tribunale dei minorenni in sede di appello risulta più circoscritta, rispetto a quella prevista all’art. 310 c.p.p., in quanto sottratta la cognizione sui provvedimenti relativi le misure interdittive, non applicabili ai minori.

In alternativa all’istanza di riesame, i provvedimenti che dispongono una misura sono direttamente ricorribili in cassazione, a norma dell’art. 311, comma 2 c.p.p.

Ultimo mezzo di impugnazione è quello previsto all’art. 311 c.p.p., ovvero il ricorso in Cassazione.

Il ricorso in Cassazione ha ad oggetto i soli vizi di legittimità dei provvedimenti cautelari ed è azionabile dal p.m., dal difensore, dall' imputato e dall' esercente la potestà genitoriale.

Tale impugnazione può essere proposta contro le decisioni emesse in sede di riesame di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica della notizia di deposito del provvedimento.

Nel caso di ricordo in Cassazione è necessario l' inserimento dei motivi nella domanda stessa ma è prevista anche la possibilità di proporre nuovi motivi dinanzi alla Corte la quale dovrà decidere sulla questione entro trenta giorni dalla recezione degli atti.

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Facendo riferimento all’art. 25 disp. att., esso individua l’organo competente nel “tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnativa” .

Sembra, per l’appunto, che l’art. 25 disp. att. si proporrebbe di fissare la competenza in materia di impugnazioni, piuttosto che dettarne la disciplina.

Nel caso di impugnazione contro provvedimenti in materia di libert{ personali, l’art. 588, comma 2 c.p.p. dispone che non hanno nessun effetto sospensivo; unica eccezione prevista è quella disposta dall’art. 310, comma 3 “l’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva”.

Nei procedimenti oppositivi opera l’art. 568, comma 5 c.p.p., in tema di conversione, ovvero “l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente”; ovvero errore del nomen iuris attributo dalla parte impugnante e nel caso di errore di giudice competente, quest’ultimo deve trasmettere gli atti a colui ne è competente.245

In ultimo, al processo minorile si applica anche l’art. 587 c.p.p. in tema di estensione dell’impugnazione “nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.”; a questi si aggiunge “nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi che riguardano violazioni di legge processuale e non sono esclusivamente personali.”.

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A tal proposito bisogna ricordare l’art 14 c.p.p., che limita la connessione di procedimenti nel casi di reati commessi da minorenni, ovvero dispone al primo comma che “la connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni”.

Il giudice però nella scelta di unione o separazione dei procedimenti valuta anche la personalità del minore e se da esso possa scaturirne qualche lesione in base ai suoi bisogni ed esigenze.