L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per il pagamento della cassa integrazione in deroga per Coronavirus corre l'obbligo di operare le ritenute Irpef sulle somme erogate anche se corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 19 gennaio 2021, n. 47
Salvatore Servidio
Contributi e Fisco / Ammortizzatori sociali Le indennità dei mesi di maggio e giugno 2020
so-no state corrisposte il 6 ottobre 2020, ovvero con net-to ritardo rispetnet-to ai mesi di riferimennet-to.
La società intende erogare agli ex dipendenti l'as-segno de quo al lordo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto IRPEF, quale intermediario del Fondo, co-municando al percipiente di inserirle nella dichiara-zione dei redditi al fine di assoggettarle alla dovuta tassazione.
La società fa inoltre presente che tali emolumenti sono stati corrisposti anche in favore di personale che ha cessato il rapporto di lavoro con la stessa, a seguito di dimissioni o per scadenza naturale del contratto di lavoro.
Con specifico riferimento a questo ultimi, la società intende conoscere le modalità per l'assolvimento de-gli adempimenti fiscali connessi all'erogazione dell'indennità di cassa integrazione, considerato che: › l'istante non è più il datore di lavoro;
› le somme non sono arretrati di lavoro dipendente, ma somme erogate per conto del Fondo, sulle qua-li, in caso di costanza di lavoro, avrebbe dovuto applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF;
› le somme devono essere erogate a ex-dipendenti. Ciò, in assenza di una norma che regoli il caso speci-fico.
Aspetti normativi
Nel percorrere l’iter normativo riguardante la fattis-pecie, si ricorda che l’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, individua i soggetti che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, assumono la veste di so-stituti d'imposta: coloro cioè che in forza di disposi-zioni di legge sono obbligati al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibi-li (v. art. 64, comma 1, stesso D.P.R. n. 600/1973).
La norma – in virtù del richiamo operato all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - annovera tra i soggetti qualificabili quali sostituti d'imposta, tra l'altro, le s.n.c., forma societaria della società istante.
L’aspetto principale su cui soffermarsi per scioglie-re il nodo che riguarda gli adempimenti fiscali nessi al pagamento della cassa integrazione nei con-fronti di dipendenti con cui non c’è più un rapporto di lavoro è la natura delle somme erogate.
E infatti, l'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d'imposta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori
e, quindi, somme e valori di cui all’art. 51, comma 1, del TUIR (in base al quale "il reddito di lavoro dipen-dente è costituito da tutte le somme e i valori in ge-nere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'impo-sta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in rela-zione al rapporto di lavoro (...)"), in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, ancorché siano corrisposti a favore di soggetti che non siano propri dipendenti (v. Risoluzioni 27 luglio 2005, n. 101; 24 marzo 2009, n. 76).
I documenti di prassi
Anche in base a svariati documenti di prassi (v. Circo-lari 23 dicembre 1997, n. 326; 10 giugno 2004, n. 24; 19 gennaio 2007, n. 1; Risoluzioni 12 giugno 2002, n. 186; 23 maggio 2003, n. 114; 29 maggio 2009, n. 137), costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque ti-tolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguen-temente, tutte le erogazioni che siano in qualche mo-do riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.
In altri termini, vi rientrano a pieno titolo quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazio-ne giustificazio-nel rapporto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.
Tali principisono stati, inoltre, ribaditi con Circola-re 20 dicembCircola-re 2013, n. 37, che, in Circola-relazione ai pCircola-remi erogati dagli sponsor ai membri della squadra (gioca-tori, allena(gioca-tori, ecc.), ha, tra l'altro, affermato che, in assenza di un accordo con il datore di lavoro, i premi, in quanto obiettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR, devo-no essere assoggettati dallo sponsor stesso alla rite-nuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.
In tale ipotesi si è quindi ribadito che, ancorché le somme siano corrisposte da un soggetto terzo, le stesse debbano essere assoggettate a ritenuta in quanto riconducibili alrapporto di lavoro.
Le conclusioni delle Entrate
Nel caso in esame, la società istante ha espresso il proprio parere ritenendo di poter erogare agli ex di-pendenti l'emolumento in esame al lordo delle rite-nute alla fonte a titolo di acconto IRPEF, precisando con apposita comunicazione al beneficiario che:
Contributi e Fisco / Ammortizzatori sociali
IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Agenzia delle Entrate
risposta a interpello 19 gennaio 2021, n. 47
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, operante nel settore del noleggio di au-tocarri e di altri veicoli pesanti, fa presente che, in seguito alla sospensione dell'attività di trasporto persone a causa dell'emergenza Covid-19, ha posto in cassa integrazione i propri dipendenti.
È rappresentato che, ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia"), la cassa integrazione è stata canalizzata attraverso il Fondo di Solidarietà Bila-terale ... e la Regione ..., che gestisce la cassa integrazione in deroga, ed è stata prevista l'eroga-zione dell'indennità non direttamente al dipendente, ma cumulativamente all'azienda, bonificando una somma complessiva lorda.
Le indennità relative ai mesi di maggio e giugno 2020, a causa dell'iter burocratico, sono state corrisposte il 6 ot-tobre 2020, ovvero con ritardo rispetto ai mesi di riferi-mento.
Al riguardo, la società istante fa presente che tali emo-lumenti sono stati corrisposti anche in favore di personale che ha cessato il rapporto di lavoro con l' Istante, a segui-to di dimissioni o per scadenza naturale del contratsegui-to di lavoro.
Ciò rappresentato, con particolare riferimento a questi ultimi, si chiede di conoscere le modalità per
l'assolvimen-to degli adempimenti fiscali connessi all'erogazione dell'indennità di cassa integrazione, considerato che: › l'istante non è più il datore di lavoro;
› le somme non sono arretrati di lavoro dipendente in senso stretto, ma somme erogate per conto del fondo ..., sulle quali, in caso di costanza di lavoro, avrebbe dovuto applicare la ritenuta alla fonte a titolo di accon-to Irpef ai sensi dell'articolo 23 del decreaccon-to del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; › le somme devono essere erogate a ex-dipendenti; › non esiste una norma specifica che disciplini il caso
concreto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene di poter erogare agli ex dipendenti l'emo-lumento in esame al lordo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef, precisando con apposita comunicazione al beneficiario che:
› le somme erogate si qualificano quali reddito da lavoro dipendente;
› sono relative al periodo di maturazione, in base a quanto calcolato e comunicato dal fondo;
› sono erogate dall'istante quale mero intermediario del fondo, nonché ex datore di lavoro destinatario della somma da riversare ai dipendenti (ed ex dipendenti); › su tali somme non viene operata alcuna ritenuta, per
mancanza della relativa specifica disciplina;
› che il percipiente ha l'obbligo di indicare in dichiara-zione sottoponendo a tassadichiara-zione le stesse, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
› le somme erogate si qualificano quali reddito da lavoro dipendente;
› sono relative al periodo di maturazione, in base a quanto calcolato e comunicato dal Fondo;
› sono erogate dall'istante quale mero intermediario del Fondo, nonché ex datore di lavoro destinatario della somma da riversare ai dipendenti (ed ex di-pendenti);
› su tali somme non viene operata alcuna ritenuta, per mancanza della relativa specifica disciplina; › che il percipiente ha l'obbligo di indicare nella
di-chiarazione dei redditi sottoponendo a tassazione le stesse, nei modi e nei termini di legge.
Tale soluzione prospettata dall’interpellante non vie-ne, tuttavia, condivisa dall'Agenzia delle Entrate, la
quale sostiene di converso che la società interpellante sarà tenuta ad effettuare le ritenute a titolo di accon-to IRPEF sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipen-denti a titolo di cassa integrazione in deroga, assol-vendo conseguentemente gli obblighi:
› di versamento delle ritenute ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
› e di certificazione degli emolumenti e presentazio-ne del modello di dichiaraziopresentazio-ne dei sostituti d'im-posta e degli intermediari (modello 770), nei termi-ni previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Ed è proprio questo il caso del pagamento della cassa integrazione in deroga nei confronti di dipendenti con cui non esiste più un rapporto di lavoro. •
Contributi e Fisco / Ammortizzatori sociali
Parere dell'Agenzia delle entrate
L'articolo 23 del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600 individua, tra l'altro, i soggetti che, rela-tivamente ai redditi di lavoro dipendente, assumono la veste di sostituti d'imposta, ovvero di coloro che in forza di disposizioni di legge sono obbligati al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi ri-feribili.
Il citato articolo 23, mediante l'espresso richiamo all'ar-ticolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approva-to con decreapprova-to del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917 (Tuir), annovera nell'alveo dei soggetti qualificabili quali sostituti d'imposta, tra l'altro, le società in nome collettivo, forma societaria della società istante.
Il medesimo articolo 23 statuisce, inoltre, che i sostituti d'imposta che « corrispondono somme e valori di cui all'articolo 51 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa».
In base a tale disposto, l'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d'imposta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir e, quindi, somme e valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, an-corché siano corrisposti in favore di soggetti che non sia-no propri dipendenti (risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/ E).
A tale proposito, in più occasioni è stato precisato che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazio-ne al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le ero-gazioni che siano in qualche modo riconducibili al rappor-to di lavoro, a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa (cir-colari 23 dicembre 1997, n. 326, 10 giugno 2004, n. 24, 19 gennaio 2007, n. 1; nonché risoluzioni 12 giugno 2002, n. 186, 23 maggio 2003, n. 114 e 29 maggio 2009, n.137).
In altri termini, vi rientrano a pieno titolo quelle elargi-zioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rap-porto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corre-sponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.
Tali principi sono stati ribaditi dalla scrivente con cir-colare 20 dicembre 2013, n.34/E, in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra (giocatori, allenatori, ecc..).
In tale documento di prassi è stato, tra l'altro, afferma-to che, in assenza di un accordo con il daafferma-tore di lavoro, i premi, in quanto obiettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del Tuir, de-vono essere assoggettati dallo sponsor stesso alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'articolo. 23 del de-creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In tale ipotesi, quindi, è stato ritenuto che ancorché le somme siano corrisposte da un soggetto terzo debbano essere assoggettate a ritenuta in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.
In ragione di quanto illustrato, non si condivide la solu-zione prospettata dall'istante. Pertanto, si è dell'avviso che la società istante sarà tenuta ad effettuare le ritenute a ti-tolo di acconto IRPEF sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga e, con-seguentemente, ad assolvere gli obblighi di:
› versamento delle ritenute ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; e
› certificazione degli emolumenti e presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), così come previsto dall'ar-ticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Contributi e Fisco UNIEMENS
L’
Inps, sul proprio sito in-ternet, al fine di permette-re ai datori di lavoro e ai loro intermediari/professionisti, dipredisporre correttamente la denuncia mensile “Uniemens”, a seguito dell’evoluzione legislativo-am-ministrativa in materia sia di obblighi contributivi sia di gestione delle prestazioni, ha reso disponibile la release 4.11.2 (28 dicembre 2020) dell’allegato tecnico (contenente le codifiche degli elementi utili alla
pre-disposizione del flusso UniEMens).
Gli aggiornamenti contenuti nelle nuove release hanno interessato i codici causale:
› Per sospensione contributiva a causa dell’emergen-za sanitaria, denuncia aziendale e lista collaboratori; › Recupero sgravi nella PA. (G.B.)