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di contributi e premi

Nel documento Guidaal Lavoro (pagine 82-85)

I due Istituti di assicurazione si pronunciano sulle modalità operative per la ripresa dei versamenti contributivi Inps e dei premi Inail dovuti dai contribuenti colpiti dal sisma che il 21 agosto 2017 ha interessato l'isola di Ischia

Inail

Istruzione operativa 14 gennaio 2021 Inps

Contributi e Fisco / Calamità naturali “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”,

dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

3. Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

Committenti - Sono sospesi i versamenti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo set-tembre 2018 - novembre 2020.

I committenti nel flusso UniEmens riferito ai peri-odi di sospensione devono avere riportato, nell’ele-mento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “23”: “sospensione contributi a causa del si-sma del 21 agosto 2017, D.L. n. 109/2018, Validità dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 (Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017)”.

Il termine per il pagamento della contribuzione so-spesa è il 31 gennaio in unica soluzione, oppure in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 feb-braio 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi. I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”.

Professionisti - Per i liberi professionisti iscritti al-la Gestione separata è sospeso il versamento dei con-tributi dovuti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Se-zione INPS” del modello “F24”.

Il termine per il pagamento della contribuzione so-spesa è il 31 gennaio in unica soluzione, oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni o in-teressi.

I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Se-de di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi della comunicazione bidirezionale tramite “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio.

Aziende agricole assuntrici di manodopera - Per le aziende agricole assuntrici di manodopera i versa-menti in scadenza durante il periodo della sospensio-ne (dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020) sono quelli indicati nel prospetto riportato nel paragrafo 3.4 della circolare n. 105/2018.

L’importo risultante a debito per effetto della

so-spensione potrà essere versato in unica soluzione en-tro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazio-ne, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari im-porto a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applica-zione di sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale Aziende agricole”.

Lavoratori agricoli autonomi - Per i lavoratori au-tonomi agricoli i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione (dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020) sono quelli indicati nel prospetto riportato nel paragrafo 3.5 della circolare n. 105/2018. L’importo risultante a debito per effetto della so-spensione potrà essere versato in unica soluzione en-tro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazio-ne, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando la co-deline che sarà resa disponibile con specifica comu-nicazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”.

Contributi dovuti da datori di lavoro domestico -Sono oggetto di sospensione i versamenti dei contri-buti con scadenza nell’arco temporale dal 29 settem-bre 2018 al 31 dicemsettem-bre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assisten-ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati in unica so-luzione entro la data del 31 gennaio 2021, oppure in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I datori di lavoro domestico che vogliono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento acce-dendo al “Portale dei pagamenti” presente sul sito istituzionale www.inps.it. Diversamente, il pagamen-to delle rate deve essere effettuapagamen-to mediante modello “F24” con il codice “DOM1”

I datori di lavoro domestico, in questo secondo ca-so, devono comunicare gli importi oggetto di sospen-sione, distinti per trimestre e anno, avvalendosi della comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto per il Lavoro Domestico”, entro 15 giorni dalla pub-blicazione del presente messaggio.

Aziende con natura giuridica privata con dipen-denti iscritti alla Gestione pubblica - All’atto della re-stituzione dei contributi sospesi, sia in unica soluzio-ne che in forma rateale, dovrà essere compilato l’ele-mento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando

nell’ele-Contributi e Fisco / Calamità naturali

mento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto> il va-lore dell’importo totale sospeso, ovvero della singola rata, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOpe-razione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 001 - Eventi Calamitosi.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utiliz-zare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

Istruzioni per il versamento dei premi Inail

Le istruzioni fornite dall’Inail integrano quanto già comunicato dall’Istituto con la nota 23 dicembre 2020, protocollo 153271.

Ai fini della compilazione del modello di versa-mento F24 i codici da indicare nella sezione Inail, campo “numero di riferimento” sono i seguenti: › 999183 per il versamento in unica soluzione dei

premi sospesi dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020; il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2021;

› 999244 per il versamento in forma rateale fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari impor-to con versamenimpor-to della prima rata entro il 28 feb-braio 2021 dei premi sospesi dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno del mese.

Si precisa che qualora, come nel caso del 31 gennaio 2021 e del 28 febbraio 2021, il termine fissato per il pagamento scade di giorno festivo, il versamento si considera tempestivo se effettuato il giorno seguente non festivo, ovvero rispettivamente il 1° febbraio 2021 e il 1° marzo 2021.

Il differimento al giorno seguente non festivo si applica anche con riferimento agli adempimenti. Per-tanto, l’invio del modulo allegato alla nota 23 dicem-bre 2020, protocollo 15327 completo delle dichiara-zioni delle retribudichiara-zioni 2018 e 2019 e delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari si con-sidera tempestivo se effettuato entro il 1° marzo 2021. Si ricorda infine che il modulo, unitamente alla do-cumentazione allegata, deve essere inoltrato all’indi-rizzo [email protected] riportando nell’oggetto “Ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei pre-mi sospesi articolo 34, DL 43/2018”. •

CONTRATTI COLLETTIVI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Contratti

Nel documento Guidaal Lavoro (pagine 82-85)