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precisazioni ministeriali

Nel documento Guidaal Lavoro (pagine 59-62)

Il Ministero del lavoro chiarisce le modalità di pubblicazione annuale dei compensi corrisposti dagli enti del Terzo settore

Ministero del Lavoro Nota 12 gennaio 2021, n. 293

Marta Saccaro

Commercialista e Revisore dei conti in Bologna

Studio Saccaro Trambaiolo

1. Il contenuto obbligatorio dei bilanci degli Enti del terzo settore è indicato nel D.M. 5 marzo 2020.

2. In proposito, si ricorda che le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la

conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono state definite dal D.M. 15 settembre 2020. La gestione informatica del Registro è stata affidata ad Unioncamere, la società telematica delle Camere di commercio, che sta lavorando per il definitivo "varo" del Registro.

Rapporto di Lavoro / Cooperative

chiunque rivesta cariche sociali di compensi indivi-duali non proporzionati all'attività svolta, alle respon-sabilità assunte e alle specifiche competenze o co-munque superiori a quelli previsti in enti che opera-no nei medesimi o analoghi settori e condizioni”. Ol-tre quindi a fornire un elemento di salvaguardia del precetto sopra ricordato, a parere del Ministero l’ese-cuzione dell’adempimento posto dal secondo comma dell’art. 14 del CTS accresce il livello di conoscibilità delle informazioni riguardanti l’ente: la generalità dei cittadini – si legge nella nota – può in tal modo ope-rare scelte maggiormente consapevoli nei riguardi degli enti (come ad esempio la decisione circa la de-stinazione del cinque per mille) ed effettuare un con-trollo sociale diffuso sull’azione degli enti medesimi.

Principio di trasparenza

La nota sottolinea come la disposizione rispetti pie-namente il principio di trasparenza sopra richiamato e soddisfa le esigenze di ragionevolezza, proporzio-nalità e pertinenza. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, viene osservato che devono essere re-si noti solo gli elementi informativi necessari ad asre-si- assi-curare il raggiungimento degli obbiettivi previsti dal-la norma, escludendo elementi che possano anche in-direttamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore degli stessi o informazioni pa-trimoniali. Non devono poi essere resi noti elementi informativi non necessari ad assicurare il raggiungi-menti degli obbiettivi previsti dalla norma come pure elementi che possano anche indirettamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percetto-re di tali emolumenti o, come detto, informazioni di natura patrimoniale non collegate alle attività svolte. Si tratta, insomma, di bilanciare l’interesse del singo-lo alla riservatezza con quelsingo-lo pubblico a conoscere elementi informativi rilevanti. In più, come detto, l’obbligo riguarda solo quegli enti di maggiori dimen-sioni per non gravare i soggetti più piccoli di oneri sproporzionati rispetto al fine perseguito. Come anti-cipato, oggetto della pubblicazione sono gli emolu-menti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali, dirigenti e associati.

Modalità di pubblicazione dei compensi

Circa le modalità di pubblicazione dei compensi la no-ta richiama “il sito internet dell’ente o quello della rete associativa a cui l’ente stesso aderisce”. Sempre a

pro-posito di pubblicazione, poi la nota ricorda che, per i soggetti obbligati alla predisposizione del bilancio so-ciale, i compensi vanno indicati anche all’interno di questo documento. Nello specifico, il D.M. 4 luglio 2019, che contiene le lineee guida per la redazione del bilancio sociale, stabilisce che devono trovare puntua-le esposizione in quest’ultimo documento sia la “struttura” dei compensi, delle retribuzioni e delle in-dennità, sia i singoli importi, anche in forma anonima. Proprio le indicazioni contenute nel decreto sopra richiamato forniscono lo spunto al Ministero del la-voro per chiarire le modalità di adempimento dell’ob-bligo in questione che non segue format predetermi-nati perché ogni situazione ha le sue caratteristiche particolari e l’informativa deve essere adeguata, a se-conda dei casi, alle specifiche esigenze. Si va quindi dall’estremo di una pubblicazione nominativa fino al-la possibilità di dare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (per componenti dell’organo di controllo, per catego-rie retributive dei dirigenti ecc.). Non è in ogni caso possibile fornire esclusivamente un dato aggregato in quanto all’interno dello stesso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco.

La nota conclude infine sottolineando la necessità di tenere distinti gli importi dovuti a titolo di retribu-zione da quelli corrisposti a titolo di indennità parti-colare (gettoni di presenza) o di rimborso spese. In quest’ultimo caso, poiché si tratta di somme attribui-te a fronattribui-te di spese documentaattribui-te è sufficienattribui-te, secon-do il Ministero, individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti.

Quest’ultima indicazione deve essere tenuta in evi-denza dal momento che, come visto, la norma pre-scrive di dare pubblicità agli importi attribuiti, tra gli altri, anche agli associati dell’ente. Tra questi possono figurare i cosiddetti volontari, definiti dall’art. 17 del Codice del Terzo settore che, dopo averne definito le caratteriste, stabilisce le modalità di corresponsione del rimborso spese ai citati soggetti. Per quanto ri-guarda invece i dipendenti dell’ente la pubblicazione degli emolumenti consente di verificare anche il ri-spetto del rapporto tra le retribuzioni previsto dal-l’art. 16 del CTS.

Decorrenza dell’obbligo

Rapporto di Lavoro / Cooperative del Ministero si esprimono circa la decorrenza

del-l’obbligo di pubblicazione dei compensi. Un primo chiarimento in tal senso era già stato fornito dal Mi-nistero del Lavoro nella circ. n. 34 del 29 dicembre 2017 nella quale era stato sostenuto che “l'applicazio-ne della norma di cui all'articolo 14,comma 2, riguar-dante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispet-tivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazio-ne e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del re-gistro unico nazionale: essa, peraltro, in considera-zione del riferimento temporale annuale ivi contenu-to, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1 gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame”.

Secondo le prime indicazioni, quindi, il precetto contenuto nella disposizione sopra richiamata

sareb-be stato immediatamente operativo nonostante non siano state previste conseguenze per l’inadempimen-to. C’è da ricordare, però, che, come detto, uno speci-fico onere di comunicazione dei compensi è posto a carico dei soggetti che devono predisporre il bilancio sociale, da pubblicare anch’esso, oltre che sul Runts, anche sul sito internet dell’ente (come previsto dal comma 1 dell’art. 14 del CTS). Per i soggetti tenuti a questo adempimento, secondo quanto previsto dal DM 4 luglio 2019, gli obblighi di comunicazione si ap-plicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in cor-so alla data della pubblicazione del decreto stescor-so. L’obbligo scatterà quindi per la prima volta in rela-zione ai documenti da predisporre con riferimento all’annualità appena conclusa. Si potrebbe quindi in conclusione affermare che nel momento in cui siano disponibili i dati da indicare nel bilancio sociale sorga anche l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti su internet. •

Rapporto di Lavoro AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’

articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 prevede che gli im-porti massimi di integrazione sa-lariale e la retribuzione mensile di riferimento siano annualmente aggiornati sulla base della

varia-zione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare Inps

n. 7 del 21 gennaio 2021 riporta i nuovi importi in vi-gore dal 1° gennaio 2021.

Integrazione salariale,

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