L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce importanti indicazioni sulla disciplina applicabile nelle ipotesi in cui i conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana addetti al trasporto passeggeri, nell'ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km Ispettorato nazionale del lavoro
Nota 14 gennaio 2021, prot. n. 61
Francesco Paesani Claudio Infriccioli
Ispettori del lavoro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno (*)
(*) Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero degli Autori e non vincola in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.
1. La disciplina generale del trasporto passeggeri è contenuta nel codice civile (artt. 1681-1682: contratto di trasporto di persone). L'attività di
trasporto di persone si distingue in ragione della sua natura di servizio privato o pubblico. I pubblici servizi di linea, in particolare, sono caratterizzati dall'obbligo di accettare le richieste di trasporto compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione (art. 1679 c.c.). La suddetta concessione è rilasciata dal Comune, se l'estensione del servizio interessa il solo territorio comunale; dalla Regione, se l'estensione interessa al massimo il territorio di due Regioni limitrofe; dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, se interessa il territorio di tre o più Regioni: in quest'ultima ipotesi, il servizio di linea è interregionale, ed è organizzato secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 285/2005. Sempre sotto il profilo organizzativo ed autorizzativo, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è regolamentato dalla Legge quadro n. 21 del 1992, mentre il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente trova specifica regolamentazione nella legge 218/2003. Agli effetti delle norme sulla circolazione stradale, la disciplina del servizio di linea per il trasporto di persone, è contenuta nell'art. 87 del Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992), che prevede specifiche sanzioni per l'utilizzo di veicolo non abilitato e per utilizzo di veicolo abilitato su linee diverse (Cfr. S. Balduino, Il manuale dell'autotrasporto, LaPieve Editore, 383 ss.). In merito, infine, ai requisiti dei conducenti nel trasporto persone, si rinvia a C. Infriccioli e F. Paesani, Trasporto di persone: requisiti dei conducenti e obblighi di controllo del datore, Guida al Lavoro, n. 15/2019, 20 ss.
2. Cfr. la Circolare Ministero del Lavoro e P.S. n. 8 del 3 marzo 2005: "Personale dipendente da aziende autoferrotranviarie. Regime sanzionatorio: …
in virtù della speciale disciplina applicabile al settore autoferrotranviario, …, continuano a trovare attuazione le sanzioni previste … dall'art. 14 della legge n. 138 del 1958 (disposizione quest'ultima applicabile al solo personale mobile dei servizi automobilistici di linea extraurbani), in virtù dell'espresso richiamo effettuato a tali provvedimenti di legge nell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2003".
Rapporto di Lavoro / Autotrasporto
561/2006, che – fra le ipotesi di esclusione dal suo campo di applicazione – annovera anche i trasporti stradali effettuati a mezzo di“veicoli adibiti al
traspor-to di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui per-corso non supera i 50 chilometri”.
Sostanzialmente, per il trasporto passeggeri, in vir-tù anche della citata disposizione dell’art. 3 Reg. 561/2006, l’applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 138/1958 è limitata agli autoservizi di linea
extra urbani fino a 50 chilometri5, mentre per per-correnze superiori, ed in generale per le attività di guida consistenti nel semplice noleggio autobus con conducente (non in concessione) trova applicazione la disciplina di cui al Reg. n. 561/2006, purché – ov-viamente – il trasporto di passeggeri sia “effettuato da
veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine” (art. 2,
par. 1, lett. b), Reg. n. 561/2006).
Questo è, sinteticamente, il quadro normativo al-l’interno del quale si colloca il chiarimento dell’Ispet-torato Nazionale del Lavoro, che effettivamente af-fronta il problema, ben presente agli addetti ai lavori, della disciplina applicabile in caso di attività mista: è il caso – in verità piuttosto frequente – delle imprese di autolinee i cui autisti sono impegnati durante la settimana in autoservizi di linea extraurbani di dura-ta sia inferiore che superiore ai 50 chilometri, ovvero quello degli autisti che – in affiancamento ai servizi di linea extraurbani – svolgono anche il c.d. noleggio autobus con conducente6. In entrambi i casi si pone il problema di stabilire quale sia la disciplina
applica-bile, e ciò soprattutto con riferimento alla disciplina dei riposi settimanali, che sono di fatto l’ipotesi più ricorrente diinterferenza fra la disciplina del Reg. n. 561/2006 e quella di cui alla legge n. 138/1958.
I chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro La nota prot. n. 61 del 14 gennaio 2021 trae origine da una richiesta di parere, “su quale sia la disciplina da
applicare in materia di autotrasporto effettuato da par-te dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri – con specifico ri-ferimento ai tempi di guida, riposi e pause, ed alla con-seguente sanzionabilità del superamento dei relativi li-miti – nelle ipotesi in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in manie-ra promiscua a servizio di linea su singole tmanie-ratte di per-correnza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (no-leggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km”. Come si è appena detto, è questa un’ipotesi
piuttosto ricorrente fra le imprese che effettuano au-toservizi extraurbani, e lo svolgimento – anche occa-sionale – di attività di guida rientranti nel Reg. n. 561/2006, pone gli operatori di settore e (quindi an-che) gli organi di vigilanza, di fronte alla necessità di chiarire la normativa concretamente applicabile, per assicurare coerente applicazione delle norme di tutela dell’orario dei conducenti, anche attraverso la corret-ta applicazione della disciplina sanzionatoria.
Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ri-corda come la disciplina generale dei periodi di gui-da, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su
4. Per quanto concerne – invece – i lavoratori mobili del trasporto pubblico urbano, che effettuano servizio regolare di linea su percorsi urbani
inferiori ai 50 chilometri, il Ministero del Lavoro – con nota prot. 13118 del 14.09.2009 – si è pronunciato nel senso di dichiarare applicabile solo in parte a tale tipologia di trasporto, il D. Lgs. n. 66/2003. Ciò in quanto lo stesso Decreto prevede all'art. 17, comma 6, l'esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13. Il Ministero del Lavoro precisa, altresì, che in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 150/1967 e n. 146/1971, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 16 e 21 del R.D.L. n. 2328/1923 (convertito dalla legge n. 473/1925). Ne consegue che – non esistendo una normativa "sostitutiva" dei citati artt. 16 e 21 – deve registrarsi l'assenza di una disciplina legislativa dei riposi periodici nel trasporto urbano, salvo riferirsi alle previsioni della contrattazione collettiva, dalle quali non scaturiscono tuttavia sanzioni amministrative. Resta salva, peraltro, la facoltà del personale ispettivo di adottare specifico provvedimento di disposizione (ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12 bis del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020: cfr: nota INL n. 4539 del 15.12.2020), al fine di garantire il rispetto del diritto inderogabile del lavoratore al riposo, secondo il principio Costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) che impone una alternanza periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del lavoro per 24 ore consecutive ogni sette giorni.
5. Per "servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione
predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri": in tal senso la Circolare congiunta Ministero dell'Interno (prot. n. 6262) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 17598) del 22 luglio 2011, richiamata dalla Nota del Ministero del Lavoro prot. n. 2140 del 5 ottobre 2011.
6. Per le imprese che svolgono esclusivamente attività di noleggio autobus con conducente, ovviamente l'unica disciplina di riferimento per i tempi di
guida, pause e riposi, è quella di cui al Reg. n. 561/2006, qualunque sia la lunghezza chilometrica del percorso effettuato; mentre, in generale, la disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente è contenuta nella citata legge n. 218 del 2003. Si ricorda, infine, che l'ente che concede la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché
Rapporto di Lavoro / Autotrasporto strada, sia contenuta nel Reg. (CE) n. 561/2006.
Que-st’ultimo, all’art. 3, lett. a), prevede espressamente la non applicabilità ai“trasporti stradali effettuati a
mez-zo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilo-metri”7. Il successivo art. 15, peraltro, demanda agli Stati membri il compito di adottare, per tali tipologie di trasporti, “norme nazionali che, nel disciplinare
peri-odi di guida, interruzioni e periperi-odi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela” dei
conducenti8. In Italia, come si è visto, tale compito è assolto dalla legge n. 138/1958, che sostanzialmente regolamenta le ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a) del citato Reg. 561/2006.
Tornando alla questione posta inizialmente, in caso di lavoratori adibiti a servizi di guida promiscui, l’orien-tamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è nel senso di garantire adeguati livelli di tutela ai conducen-ti, e di assicurare congrui riposi agli autisti impegnati nel trasporto persone. Sulla base di tale impostazione, la normativa nazionale (legge n. 138/1958) troverà per-tanto applicazione solper-tanto nel caso in cui l’intera atti-vità di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse extraurbane, “ancorché ripetute o effettuate su linee
diverse, singolarmente non superiori a 50 km”9. Vicever-sa, nel caso in cui “anche una sola attività di guida non
rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria trove-rà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali”. In particolare, “nel caso di percorso «misto» con tratte di cui almeno una sia supe-riore ai 50 Km di cui al parere formulato, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall’art. 8 del Reg. CE n. 561/2006; qualora, nel corso di due settimane
con-secutive, non abbia usufruito del riposo settimanale inte-grale bensì di quello ridotto (cfr. art. 4, par. 1, lett. h)), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato art. 8”.
L’impostazione dell’Ispettorato, anche in ottica di chiarezza interpretativa ed applicativa, è evidentemente e correttamente finalizzata ad assicurare le più incisive tutele di cui al Reg. 561/2006, per i conducenti adibiti a servizi di guida promiscui. In proposito, anche per avere un’idea concreta delle differenze fra le due discipline nel caso specifico, è opportuno mettere a confronto la disciplina del riposo settimanale apprestata dalla legge n. 138/1958, con quella prescritta dal Reg. 561/2006 (Tabella 1).
In tale ottica, l’Ispettorato chiarisce anche come non sia qui pertinente il richiamo al criterio della prevalenza di cui all’interpello del Ministero del Lavoro n. 27 del 20 marzo 2009. Quest’ultimo, infatti, è finalizzato ad
“in-dividuare la disciplina applicabile in materia di orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida effettuino, nell’arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti, di talché alcune debbano ricondursi all’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 66/2003 e altre a quello del D. Lgs. n. 234/2007. In tali casi l’interpello si limita infatti ad affermare che per i la-voratori che soggiacciono alle norme del Reg. CE n. 561/2006, che svolgono attività ulteriori rispetto alla gui-da, troverà applicazione in materia di orario di lavoro la normativa relativa all’attività svolta in maniera prevalen-te. Ove non sia facilmente individuabile l’attività di gior impegno, si farà riferimento alla normativa di mag-gior tutela per il lavoratore”10.
Per il caso in esame – riguardante lavoratori adibiti a servizi di guida misti – e quindi inevitabilmente
non sia pregiudicata la regolarità del servizio; mentre i veicoli destinati a noleggio possono essere impiegati eccezionalmente per servizi di linea, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (Cfr. S. Balduino, Il manuale dell'autotrasporto, cit., 383)
7. Con l'Interpello n. 24 del 4 agosto 2008, il Ministero del Lavoro ha precisato, peraltro, che il Reg. (CE) n. 561/2006 non trova applicazione nelle
ipotesi in cui il conducente adibito al trasporto persone "esegua complessivamente un percorso superiore ai 50 km per avere effettuato più linee o tratte ciascuna delle quali inferiori ai 50 km. In altri termini, si esclude il criterio della «cumulabilità» delle singole tratte e/o linee eseguite dallo stesso conducente, considerando soltanto il singolo percorso che risulti superiore ai 50 km".
8. A conferma dell'interesse e dell'attenzione dell'Unione Europea in merito agli adeguati livelli di tutela da assicurare anche ai conducenti impegnati
nei trasporti di persone esclusi dal Reg. n. 561, si evidenzia come lo stesso art. 15, a seguito delle modifiche apportate dal Reg. (UE) 2020/1054 (facente parte del c.d. Pacchetto Mobilità UE), in vigore dal 20 agosto 2020, prescrive che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle pertinenti norme nazionali applicabili a tali conducenti.
9. Si ricorda come già con la citata nota prot. n. 13118 del 14 settembre 2009, il Ministero del Lavoro avesse a suo tempo escluso l'applicazione del
Reg. (CE) n. 561/2006 "alla disciplina del riposo settimanale applicabile ai lavoratori mobili del trasporto pubblico urbano che effettuano servizio regolare di linea su percorsi urbani inferiori a 50 chilometri…mentre il D. Lgs. n. 66/2003 si applica solo in parte…".
Rapporto di Lavoro / Autotrasporto
TABELLA 1 RIPOSO SETTIMANALE NEL TRASPORTO PERSONE: DISCIPLINE A CONFRONTO Riposo settimanale nel trasporto persone Art. 8, commi 1, 2, 3, legge n. 138/1958
Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.
Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.
È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.
Art. 8, paragrafi 6, 6bis, 6ter, 7, 8, Reg. (CE) n. 561/2006
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari; oppure
b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore.
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
6 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di: i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché
d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.
6 ter. Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione […]
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
soggetti a maggiore impegno lavorativo rispetto ai conducenti addetti esclusivamente a servizi extraur-bani fino a 50 km di percorrenza, l’Ispettorato oppor-tunamente sceglie la linea interpretativa della piena applicazione del Reg. 561/2006 in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali;
impo-stazione questa che, nell’assicurare ai conducenti tempi di impegno e riposo adeguati, si preoccupa di tutelare anche i terzi trasportati, di garantire la stessa sicurezza della circolazione stradale, e – non ultimo – di semplificare l’applicazione e gli accertamenti da parte degli organi di vigilanza11.
11. Con riferimento specifico alla disciplina del riposo settimanale di cui al Reg. n. 561/2006, Cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, Il riposo settimanale
nell'autotrasporto, Guida al Lavoro, n. 37/2016, 40 ss.; F. Paesani e C. Infriccioli, Autotrasporto: riposi e settimana lavorativa del conducente, Guida al Lavoro, n. 18/2019, 27 ss; F. Paesani e C. Infriccioli, Autotrasporto e riposo settimanale, le indicazioni del ministero dell'interno, Guida al Lavoro, n. 21/2018, 21 ss.; C. Infriccioli e F. Paesani, Autotrasporto: modifiche a tempi di guida, pause e riposi nel pacchetto mobilità Ue, Guida al Lavoro, n. 36/2020, 34 ss.
Rapporto di Lavoro / Autotrasporto
LA DISCIPLINA EX LEGGE N. 138/1958
Un rapido cenno merita infine la citata disciplina della legge n. 138/1958, che alla luce dei chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, troverà dunque applicazione solo nel caso di svolgimento in via esclusiva di trasporti extraurbani fino a 50 km di percorrenza.
La legge n. 138/1958 disciplina alcuni rilevanti profili dell’orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori, tra i quali:
› durata del lavoro effettivo, giornaliero e settimanale, che non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali (art. 2);
› lavoro straordinario, che deve essere saltuario e comunque non può eccedere le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali (art. 3);
› lavoro notturno, definito come quello effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5 (art. 4)[1]; › limite al servizio continuativo di guida, che non può essere superiore a 5 ore (art. 5);
› computo del lavoro effettivo (art. 6);
› riposo giornaliero, di 11 ore, a certe condizioni riducibile a 9 ore continuative (art. 7);
› riposo settimanale, di 24 ore da usufruire presso la propria residenza, con possibilità di cumulare “due riposi
settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti” (art. 8);
› prolungamento lavoro giornaliero, a certe condizioni e con adeguata compensazione e retribuzione (art. 9); › affissione dei turni di servizio (art. 10).
La vigilanza in materia – in virtù del richiamo contenuto nell’art. 12 – è esercitata dal personale ispettivo degli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti[2].
Nel prospetto che segue, sono sinteticamente indicate le ipotesi di illecito sanzionate dalla legge n. 138/1958. ILLECITI E SANZIONI NELLA LEGGE N. 138/1958
PRECETTO SANZIONE
Orario di lavoro giornaliero e settimanale Art. 2, Legge n. 138/1958
La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adi biti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art 3.
Art. 14, Legge n. 138/1958: Sanzione amministrativa da €
103,00 a € 154,00 per cia scun lavoratore a cui la viola
zione si riferisce. Art. 13, D. Lgs. n. 124/2004:
non diffidabile[3]. Art. 16 Legge n. 689/1981: Sanzione ridotta € 51,33 per
ciascun lavoratore a cui la violazione si riferisce. Lavoro straordinario
Art. 3, commi 1, 2, 3, Legge n. 138/1958
L’esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il perso nale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell’azienda di farvi fronte attraverso l’assunzione di altri lavoratori. Il lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, non può superare le due ore al gior no con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all’Ispettorato comparti mentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all’Ispettorato del lavoro competenti per