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Guidaal Lavoro

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Academic year: 2021

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6

5 Febbraio 2021

guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

Periodico settimanale / Anno XXV / n. 6

Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

Guida

al Lavoro

Settimanale di amministrazione del personale,

(2)

NOVITÀ

LAVORO 2021

Disciplina operativa di tutte le misure introdotte

dai decreti Ristoro e dalla legge di Bilancio 178/2020

La Guida del Sole 24 ORE è lo strumento editoriale chiaro e rigoroso per conoscere e operare correttamente nel panorama di tutte le novità introdotte nel mondo del lavoro dai decreti Ristori e, soprattutto, dalla legge di Bilancio per il 2021.

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GENNAIO

25

CON IL SOLE 19 ORE A

(3)

In evidenza

6

5 Febbraio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

Cig per i lavoratori

delle ex zone rosse

»PAG.10

Agricoli, così l'esonero

contributivo emergenziale

»PAG.17

APPALTO

Inl, istanza di certificazione

del contratto di appalto

presentata dal consorzio

»PAG.28

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Handling, clausola sociale

e continuità lavorativa

ai fini della Cigs

»PAG.31

Integrazione salariale,

nuovi massimali 2021

»PAG.62

Indennità di cassa

integrazione in deroga,

adempimenti fiscali

»PAG.72 LAVORO DOMESTICO

Lavoro domestico,

gli importi 2021

dei contributi Inps

»PAG.78

Guida

al Lavoro

Settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro

Direttore Responsabile ROBERTO ESPOSITO Redazione Angela Grassi (02/3022.3315) Margherita Mangioni (02/3022.3695) Antonio Pesaresi (02/3022.4540) Sede legale e Direzione e Redazione Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. Registrazione Tribunale di Milano n. 468 del 7 agosto 1997. ISSN 1590­007X

Questo numero è stato chiuso in redazione il 29 gennaio 2021

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati.

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Vice Presidente Carlo Robiglio

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I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato

(4)

Sommario

PRIMO PIANO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse

di Gianfranco Nobis Inps

Messaggio 25 gennaio 2021, n. 304

»PAG.10

AGRICOLI

L'esonero contributivo emergenziale in agricoltura

di Silavano Imbriaci

»PAG.17

SOSTEGNO AL REDDITO Pescatori autonomi, verifica dei requisiti per l'indennità Covid-19

Inps

Messaggio 21 gennaio 2021, n. 267

»PAG.20

RAPPORTO DI LAVORO

FORMAZIONE PROFESSIONALE Le linee per l'operatività del sistema nazionale

di certificazione delle competenze

di Giorgio Impellizzieri e Stefania Negri Decreto 5 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) »PAG.24 APPALTO

Istanza di certificazione del contratto di appalto presentata dal consorzio, chiarimenti Inl

di Antonella Iacopini

Ispettorato nazionale del lavoro Nota 21 gennaio 2021, prot. n. 97

»PAG.28

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Handling, clausola sociale e

continuità lavorativa ai fini della Cigs

di Adriano Majolino Ministero del lavoro

Risposta a interpello 22 gennaio 2021, n. 1

»PAG.31

COOPERATIVE

Cooperative, riduzione del trattamento economico solo se la crisi è temporanea

di Mauro Marrucci

Cass. 12 novembre 2020, n. 25631

»PAG.34

AUTOTRASPORTO

Tempi di guida, riposi e pause nel trasporto passeggeri: le indicazioni dell'Ispettorato

di Francesco Paesani e Claudio Infriccioli

Ispettorato nazionale del lavoro Nota 14 gennaio 2021, prot. n. 61

»PAG.43

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) Co.co.co., diritto di critica e giusta causa di recesso

di Francesco d'Amora

Tribunale Milano 29 dicembre 2020, n. 2565

»PAG.49

PUBBLICO IMPIEGO

Il trattamento dei magistrati onorari viola le direttive Ue

di Armando Montemarano Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, 13 gennaio 2021, r.g. n. 56477/17

»PAG.53

COOPERATIVE

Terzo settore e pubblicazione dei compensi corrisposti: le precisazioni ministeriali

di Marta Saccaro Ministero del Lavoro Nota 12 gennaio 2021, n. 293

»PAG.59

AMMORTIZZATORI SOCIALI Integrazione salariale, nuovi massimali per il 2021

Inps

Circolare 21 gennaio 2021, n. 7

»PAG.62

GIURISPRUDENZA

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini

»PAG.66

CONTRIBUTI E FISCO

AMMORTIZZATORI SOCIALI Indennità di cassa integrazione in deroga, adempimenti fiscali

di Salvatore Servidio Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 19 gennaio 2021, n. 47

»PAG.72

UNIEMENS

Flusso Uniemens: nuovo

aggiornamento per l'allegato tecnico

Inps

Uniemens release 4.11.2 28 dicembre 2020

»PAG.76

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI UniEmens/SR41,

semplificazioni in arrivo

(5)

Sommario

LAVORO DOMESTICO

Lavoro domestico, gli importi 2021 dei contributi Inps

Inps

Circolare 25 gennaio 2021, n. 9

»PAG.78

CALAMITÀ NATURALI

Sisma Ischia: modalità di ripresa dei versamenti di contributi e premi

Inail

Istruzione operativa 14 gennaio 2021 Inps

Messaggio 26 gennaio 2021, n. 318

»PAG.82

CONTRATTI COLLETTIVI

LAVANDERIE

Lavanderie e tintorie (Assosistema)

di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi Ipotesi di rinnovo 5 gennaio 2021

»PAG.86

OCCHIALI

Occhiali (industria)

di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi

Accordo di rinnovo 4 dicembre 2020

»PAG.97

PREVIDENZA E ASSISTENZA

PENSIONE

Opzione donna: prorogato l'accesso al trattamento anticipato

Inps

Messaggio 19 gennaio 2021, n. 217

»PAG.114

PENSIONE

Per l'Inps ampliamento

dell'isopensione a 7 anni fino al 2023

Inps

Messaggio 20 gennaio 2021, n. 227

»PAG.116

PENSIONE

(6)

Novità rapide

PRIMO PIANO

RAPPORTO DI LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Inps spiega le modalità di presentazione della richiesta dei trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati per effetto dell'epidemia da Covid

Inps

Messaggio 25 gennaio 2021, n. 304

»PAG.10

AGRICOLI

Una rapida rassegna dei provvedimenti normativi ed applicativi sulle forme di esonero dal pagamento della contribuzione obbligatoria per i lavoratori e datori di lavoro agricoli, in ragione del periodo emergenziale per effetto dell'epidemia da Covid 19

»PAG.17

SOSTEGNO AL REDDITO

L'Inps fornisce ulteriori indicazioni operative

relativamente alle richieste di riesame delle domande di indennità Covid-19 respinte dall'Istituto per l'assenza del requisito di "pescatore autonomo"

Inps

Messaggio 21 gennaio 2021, n. 267

»PAG.20

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Adottate le Linee guida che introducono standard minimi per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, criteri di operatività dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per

l'implementazione del Repertorio nazionale delle competenze e del sistema informativo

Decreto 5 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13)

»PAG.24

APPALTO

L'Ispettorato fornisce chiarimenti sulla certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione viene affidata ad alcune delle società consorziate

Ispettorato nazionale del lavoro Nota 21 gennaio 2021, prot. n. 97

»PAG.28

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Il Ministero del Lavoro chiarisce che per i lavoratori addetti all'handling, in caso di esercizio della clausola sociale, il calcolo dell'anzianità aziendale dei lavoratori ai fini della Cigs prescinde dalla mera durata dell'ultimo rapporto di lavoro

Ministero del lavoro

Risposta a interpello 22 gennaio 2021, n. 1

»PAG.31

COOPERATIVE

In materia di società cooperative, la delibera per la riduzione dei trattamenti economici è legittimata unicamente dalla temporaneità dello stato di crisi dichiarato ai sensi della legge n. 142/2001

Cass. 12 novembre 2020, n. 25631

»PAG.34

Il Ministero del lavoro chiarisce le modalità di pubblicazione annuale dei compensi corrisposti dagli enti

del Terzo settore

Ministero del Lavoro Nota 12 gennaio 2021, n. 293

»PAG.59

AUTOTRASPORTO

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce importanti indicazioni sulla disciplina applicabile nelle ipotesi in cui i conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana addetti al trasporto passeggeri, nell'ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km

Ispettorato nazionale del lavoro Nota 14 gennaio 2021, prot. n. 61

»PAG.43

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.)

(7)

Novità rapide

CONTRIBUTI E FISCO causa dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa motivato da un'intervista critica del

collaboratore avente ad oggetto l'operato della committente, in quanto estrinsecazione del diritto di critica costituzionalmente garantito

Tribunale di Milano 29 dicembre 2020, n. 2565

»PAG.49

PUBBLICO IMPIEGO

Il tribunale di Roma condanna la presidenza del Consiglio a risarcire i danni patiti dai magistrati onorari per quanto riguarda indennità di fine rapporto e le tutele per

gravidanza, malattia e infortunio

Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, 13 gennaio 2021, r.g. n. 56477/17

»PAG.53

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Inps rende noti gli importi massimi, validi dal 1° gennaio, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno per il Fondo di solidarietà del Credito,

dell'assegno emergenziale per il

Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola nonché dell'assegno per le attività socialmente utili

Inps

Circolare 21 gennaio 2021, n. 7

»PAG.62

ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

È possibile l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto se l'accordo sindacale contiene elementi sufficienti a determinarne l'oggetto

Cass. Sez. Lav. 14 dicembre 2020, n. 28415

»PAG.66

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE

I diritti del dipendente che assiste un familiare con disabilità, tra cui quello a non essere trasferito senza il suo espresso consenso, sorgono al momento della

presentazione della domanda ex L. 104/1992 all'Inps

Cass. Sez. Lav. 17 dicembre 2020, n. 29009

»PAG.67

In caso di trasferimento

di sede di lavoro,

la sussistenza delle comprovate esigenze produttive

rappresenta

l'elemento determinante ai fini della sua legittimità

Cass. Sez. Lav. 24 dicembre 2020, n. 29596 »PAG.68 MANSIONI E QUALIFICHE In caso di assegnazione a mansioni inferiori è il lavoratore

a dover provare la "perdita di chances"

Cass. Sez. Lav. 17 dicembre 2020, n. 29012

»PAG.69

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è rilevante un ulteriore periodo

di malattia non tempestivamente comunicato al datore

di lavoro

Cass. Sez. Lav. 4 dicembre 2020, n. 27912

»PAG.69

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per il pagamento della cassa integrazione in deroga per Coronavirus corre l'obbligo di operare le ritenute Irpef sulle somme erogate anche se

corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 19 gennaio 2021, n. 47

»PAG.72

UNIEMENS

L'Inps ha rilasciato la nuova release dell'allegato tecnico con nuovi codici causale per somme a credito, emergenza sanitaria e recupero sgravi nella PA

Inps

Uniemens release 4.11.2 28 dicembre 2020

»PAG.76

CIGS

Gli adempimenti Inps per la cassa

integrazione saranno semplificati, tramite una nuova procedura che prevede un modulo unico per la denuncia

»PAG.77

LAVORO DOMESTICO

L'Inps ha diffuso l'importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici

(8)

Novità rapide

CONTRATTI COLLETTIVI

LAVANDERIE

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di rinnovo per il Ccnl dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini. Le principali novità dell'accordo riguardano: minimi retributivi, congedo per le vittime di violenza di genere, contratto a tempo determinato, periodo di

prova, stagionalità, trattamento di fine rapporto

Ipotesi di rinnovo 5 gennaio 2021

»PAG.86

OCCHIALI

Le parti sociali hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per addetti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria. Le principali

novità dell'accordo riguardano: minimi retributivi, assistenza sanitaria integrativa, banca ore, contratto a tempo determinato, elemento perequativo, lavoro straordinario, trattamento economico contrattuale (T.E.C.)

Accordo di rinnovo 4 dicembre 2020

»PAG.97

PREVIDENZA E ASSISTENZA

PENSIONE

L'Inps comunica che, a seguito della proroga disposta dalla legge di bilancio 2021, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato cd. "Opzione donna", secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni, se lavoratrici autonome

Inps

Messaggio 19 gennaio 2021, n. 217

»PAG.114

La legge di bilancio 2021 ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento alla pensione (art. 4, c. 2, legge n. 92/2012). L'Inps specifica che per le nuove decorrenze delle prestazioni di esodo, fino al 2023 il periodo massimo di fruizione può essere elevato fino a sette anni

Inps

Messaggio 20 gennaio 2021, n. 227

»PAG.116

La legge di Bilancio 2021 reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (la

cosiddetta nona salvaguardia). L'Inps fornisce agli interessati le istruzioni per la presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione

Inps

Messaggio 18 gennaio 2021, n. 195

»PAG.117

SOSTEGNO AL REDDITO

Rivalutati gli importi che devono essere riconosciuti ai soggetti affetti da malattia tubercolare

Inps Circolare 21 gennaio 2021, n. 8 »PAG.120 Inps Circolare 25 gennaio 2021, n. 9 »PAG.78 CALAMITÀ NATURALI

I due Istituti di assicurazione si

pronunciano sulle modalità operative per la ripresa dei versamenti contributivi Inps e dei premi Inail dovuti dai contribuenti colpiti dal sisma che il 21 agosto 2017 ha interessato l'isola di Ischia

Inail

Istruzione operativa 14 gennaio 2021 Inps

Messaggio 26 gennaio 2021, n. 318

(9)

RAPPORTO DI LAVORO CONTRIBUTI E FISCO

(10)

Primo Piano EMERGENZA CORONAVIRUS

L’

Inps, con il messaggio 25 gennaio 2021, n. 304, ha fornito disposizioni ammi-nistrative in merito alle previsioni di cui l’art. 19 del D.L. 104/2020, il quale ha esteso il trattamento di

cassa integrazione anche ai lavoratori delle ex zone rosse.

Le sospensioni del rapporto di lavoro causate da un provvedimento amministrativo che abbia disposto l’ob-bligo di permanenza presso il proprio domicilio o resi-denza, rendendo impossibile raggiungere il luogo di la-voro, possono infatti beneficiare del trattamento d’inte-grazione salariale attraverso la specifica causale “CO-VID-19 - Obbligo permanenza domiciliare”. La disposizione contenuta all’interno dell’articolo 19 del D.L. n. 104/2020 riguarda unicamente le imprese situa-te nelle Regioni Emilia – Romagna, Veneto e Lombar-dia ed è rivolta a tutti i lavoratori che a causa di provve-dimenti amministrativi attivati con l’intento di limitare la potenziale diffusione del virus SarsCovid2 sono stati impossibilitati ad espletare la prestazione lavorativa perché residenti o domiciliati presso le ex “zone rosse”. Origine Normativa

La specifica estensione degli ammortizzatori sociali proviene direttamente dall'articolo 19 del D.L. n. 104/2020 e riguarda i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni in cui la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento ed il divieto di allonta-namento dal proprio territorio, rendendo impossibile il raggiungimento del luogo di lavoro a causa di

ordinan-ze emesse dalle autorità competenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 104/2020. Tale estensione di tutele interessa tuttavia le sole imprese situate nelle Regioni Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia e viene ricono-sciuta con nuova specifica causale "COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare".

Periodi indennizzabili e trattamenti riconosciuti Facendo seguito le indicazioni già fornite con la circo-lare n. 115/2020 l’istituto fa sapere che per i periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020 può essere richiesto, tramite la nuova causale, un pe-riodo massimo pari a 4 settimane complessive per trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), d’integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario a carico dei fondi di solidarietà (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Il presupposto indispensabile ai fini della richiesta d’intervento per i periodi sopra indicati è che per i me-desimi dipendenti il datore di lavoro non abbia già ri-chiesto periodi trattamenti d’integrazione salariale (CI-GDO, CIGD, ASO e CISOA) e che gli stessi lavoratori non abbiano beneficiato delle misure di cui l’articolo n. 26 del D.L. n. 18/2020. Il Decreto Cura Italia infatti con l’articolo 26 disciplina l’equiparazione del trattamento di malattia nei casi di quarantena con sorveglianza

atti-Cassa integrazione

per i lavoratori

delle ex zone rosse

L'Inps spiega le modalità di presentazione della richiesta dei trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall'autorità pubblica per l'epidemia da Covid­19

Inps

Messaggio 25 gennaio 2021, n. 304

Gianfranco Nobis

Consulente del lavoro

IN SINTESI: PERIODI INDENNIZZABILI E TRATTAMENTI RICONOSCIUTI

NUOVACAUSALE FONTENORMATIVA DURATA PERIODIINDENNIZZABILI TRATTAMENTI RICONOSCIUTI

COVID­19 ­ Obbligo permanenza domiciliare

Articolo 19 del D.L. n. 104/2020 4 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020

(11)

Primo Piano / Emergenza Coronavirus va o di permanenza domiciliare fiduciaria con

sorve-glianza. Anche per tali periodi dunque non sarà possi-bile richiedere la nuova cassa integrazione con causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare”.

Presentazione delle domande

Le domande di acceso all’ulteriore periodo massimo di 4 settimane dovranno essere corredate da una spe-cifica autodichiarazione del datore di lavoro (si veda l’Allegato 1 al messaggio 304/2021) con la quale biso-gnerà dichiarare che i destinatari del trattamento og-getto della domanda non hanno potuto espletare la prestazione lavorativa per effetto di uno o più prov-vedimenti di restrizione emanati dalla pubblica auto-rità di cui occorrerà indicare gli estremi. La dichiara-zione sottoscritta andrà quindi allegata in formato .pdf e inviata tramite il canale previsto.

In tema di decadenza, rispetto all’invio delle istan-ze, considerando la lungaggine dei tempi intercorsi tra la previsione normativa e l’istruzione amministra-tiva, viene specificato che il termine ultimo per le ri-chieste coincide con le ore 24 del 24 Febbraio 2021, ovvero entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (obbligatorio in caso di Cassa inte-grazione in deroga o di Cassa inteinte-grazione per ope-rai agricoli) occorre inviare i modelli SR41 o SR43 semplificati attestandovi all’interno i dati necessari per il pagamento dell’integrazione. I termini in caso di pagamento diretto coincidono invece con il de-corso del trentesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell’INPS della PEC contente l’autorizzazio-ne alla prestaziol’autorizzazio-ne. In caso di mancato rispetto del termine indicato la prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico dell’azienda istante. Le doman-de dunque sono presentabili dalla data di pubblica-zione del messaggio in commento ovvero dal 25 gennaio 2021.

Trattamento di fine rapporto e contributo addizionale In riferimento alle quote di Trattamento di fine rap-porto maturate nel periodo di sospensione per “CO-VID-19 - Obbligo permanenza domiciliare” le stesse matureranno normalmente restando a carico del da-tore di lavoro comportando anche il relativo versa-mento all’istituto di previdenza in caso di aziende soggette alla disciplina del Fondo di Tesoreria. Per i medesimi periodi non sarà dovuto il contributo

addi-zionale normalmente previsto in tema di integrazioni salariali.

Conguaglio delle prestazioni e istruzioni Uniemens I datori di lavoro che non si avvalgono del pagamen-to diretpagamen-to, i quali hanno anticipapagamen-to o anticiperanno le prestazioni di sostegno ai lavoratori interessati, do-vranno procedere al conguaglio delle somme tramite procedura UNIEMEMENS entro i termini di decaden-za ordinariamente previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (si vedano al riguardo le circolari 9/2017 e n. 170/2017).

Conguaglio CIGO

Il recupero della prestazione anticipata a titolo di CI-GO dovrà avvenire valorizzando all’interno del flusso Uniemens l’elemento <CongCIGOAltCaus> indicando il nuovo codice L065 il quale assume il significato di “Conguaglio CIGO articolo 19 D.L. 104/2020”, e l’ele-mento <CongCIGOAltImp> Indicando l’importo del-l’indennità posta a conguaglio. Nel caso l’obbligo con-tributivo per il periodo sia stato già assolto sarà inve-ce neinve-cessario proinve-cedere con l’invio di uno o più flussi di regolarizzazione. In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della presta-zione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizza-zione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Assenze CIGO

La gestione delle assenze deve avvenire attribuendo al <CodiceEventoGiorn> l’evento COR e indicando il codice “T” in “TipoEventoCIG” ed il relativo ticket in <IdentEventoCig>. Il codice COR dovrà essere utiliz-zato sia per gli eventi di CIGO richiesti sia per gli eventi autorizzati.

La correzione dei peridi eventualmente già denun-ciati dovrà avvenire valorizzando i flussi come indicato e impiegando il codice <MesePrecedente> oppure in alternativa inviando una nuova denuncia individuale.

Conguaglio Assegno ordinario FIS e fondi di Solidarietà

(12)

Primo Piano / Emergenza Coronavirus

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inps

Messaggio 25 gennaio 2021, n. 304

Oggetto: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 19. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall'auto-rità pubblica per l'epidemia da COVID-19. Modalità di pre-sentazione delle domande. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa e quadro normativo

Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 sono state

il-lustrate le innovazioni che, in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-bre 2020, n. 126.

Tra le varie misure, l'articolo 19 del citato decreto ha previsto una particolare tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbi-aemanato provvedimenti di contenimento edi divieto di allontanamento dal proprio territorio - che siano stati im-possibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguen-za dell'emanazione di ordinanze amministrative emesse

104/2020) e valorizzando in <CongFSolACredito> l’importo da recuperare. In caso di cessazione dell’at-tività dell’azienda valgono le stesse indicazioni forni-te in caso di CIGO.

Assenze Assegno ordinario FIS e fondi di Solidarietà

La gestione delle assenze deve avvenire indicando il codice AOR all’interno del <CodiceEvento> e attribu-endo alla singola settimana il codice evento che con-traddistingue il singolo fondo. Occorre compilare an-che il <CodiceEventoGiorn> e <NumOreEvento>. Nel-l’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funziona-lità “Inserimento ticket” prevista all’interno della pro-cedura di inoltro della domanda al Fondo.

Conguaglio assegno nucleo familiare

Il conguaglio delle prestazioni di ANF maturate all’in-terno delle 4 settimane d’integrazione salariale con causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domicilia-re” dovrà avvenire compilando l’elemento <InfoAg-gcausaliContrib> e indicando:

› Nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale 020 avente il significato di “Conguaglio ANF per

COVID-19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104” (il quale dovrà essere utilizzato per il conguaglio de-gli ANF relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020).

› Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il va-lore N.

› Nell’elemento <AnnoMeseRif> il periodo di riferi-mento.

› Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo conguagliato.

Nel caso in cui il conguaglio degli assegni per il nu-cleo familiare sia stato già effettuato si dovrà proce-dere alla restituzione di quanto recuperato utilizzan-do il codice causale F110 all’interno dell’elemento <CodiceCausale> compilando anche i campi <Ident-MotivoUtilizzo> con il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento.

Contestualmente, nella medesima denuncia Unie-mens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli “ANF-COVID 19 articolo 19 DL 14 ago-sto 2020, n. 104” utilizzando il codice F110. Tale ope-razione si rende necessaria al fine di imputare in mo-do corretto le risorse assegnate al finanziamento del-la prestazione. •

IN SINTESI: CONGUAGLIO DELLE PRESTAZIONI E ISTRUZIONI UNIEMENS

UNIEMENS ELEMENTOUNIEMENS CODICE DESCRIZIONE

Conguaglio CIGO <CongCIGOAltCaus> L065 Conguaglio CIGO articolo 19 D.L. 104/2020

Assenze CIGO <CodiceEventoGiorn COR Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta

Conguaglio ASO <CongFSolCausaleACredito> L006 Conguaglio assegno ordinario Art. 19 D.L. 104/2020

(13)

Primo Piano / Emergenza Coronavirus

dalle autorità pubbliche territorialmente competenti pri-ma dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Re-gione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazio-ne salariale ordinaria (CIGO), di integraziointegrazio-ne salariale in de-roga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integra-zione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in rela-zione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

Si ricorda che la disposizione di cui trattasi ammette al-lo specifico trattamento di integrazione salariale esclusi-vamente i lavoratori per i quali non hanno trovato appli-cazione le tutele previste in ragione dell'emergenza epide-miologica da COVID-19. Conseguentemente i datori di la-voro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successi-ve modificazioni.

I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020, me-diante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020.

Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trat-tamento oggetto della domanda non hanno prestato l'attivi-tà lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di re-strizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi. La predetta autocertificazione, una volta compilata secondo il format di cui al presente messag-gio (Allegato n. 1), dovrà essere allegata in formato "pdf".

In ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte

dell'Istituto, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

In caso di richiesta di pagamento diretto della presta-zione da parte dell'Inps, in applicapresta-zione della disciplina come da ultimo declinata dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (mo-delli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell'Istituto, della PEC con-tenente l'autorizzazione alla prestazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CI-SOA con causale "obbligo di permanenza domiciliare" è previsto esclusivamente il pagamento diretto della presta-zione.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non so-no tenuti al versamento del contributo addizionale.

I datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di in-tegrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai di-pendenti interessati dovranno procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati entro il termine di de-cadenza previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (al riguardo si rimanda alle indica-zioni fornite con le circolari n. 9/2017 e n. 170/2017).

Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si co-munica il rilascio dell'applicativo per la presentazione all'Istituto delle domande relative al trattamento di inte-grazione salariale di cui trattasi e si forniscono le relative istruzioni operative.

2. Codici evento previsti per la causale "COVID­19 ­ Obbligo permanenza domiciliare"

(14)

del-Primo Piano / Emergenza Coronavirus

le prestazioni CIGO, ASO, CIGD e CISOA del trattamento in oggetto, sono stati creati nuovi codici evento, come di seguito illustrati:

› CIGO: codice evento 62 (Fondo ad hoc Diretto e con-guaglio);

› FIS e altri Fondi di solidarietà: codice evento 35; › Deroga: codice evento 33197

› CISOA: codice evento 14

3. Modalità operative prestazioni a conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione sala-riale i datori di lavoro interessati si atterranno alle moda-lità sotto riportate.

3.1 Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

CIGO

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in Denun- ciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/Con-gCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L065", avente il significato di "Congua-glio CIGO articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104", e nell'ele-mento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità or-dinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 19 del D.L. n. 104/2020 gestiti con il si-stema del Ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/in-termediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo tic-ket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effet-tuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flus-so Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Nel caso in cui il periodo autorizzato per l'evento di cui al presente messaggio fosse stato già denunciato dal dato-re di lavoro con altro codice evento ovvero come periodo retribuito (ad esempio per ferie o per altro congedo

retri-buito senza diritto a figurativo) ovvero come congedo non retribuito (ad esempio aspettativa), i datori di lavoro prov-vederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell'elemento <MesePrecedente>, ovvero ritrasmettendo la denuncia individuale. Qualora fosse sta-to assolsta-to l'obbligo contributivo, si precisa che è sempre necessario l'invio di flusso regolarizzativo.

Assegno ordinario

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ti-cket).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> "AOR", già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> an-dranno utilizzati i codici che identificano l'evento di ri-duzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi an-dranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'ele-mento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEvento-Giorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento <NumOreEvento> dovrà contene-re il numero ocontene-re dell'evento espcontene-resso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/so-spensione e deve essere indicato nella domanda di acces-so alla prestazione per consentirne l'asacces-sociazione con l'au-torizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria. Anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento "AOR".

(15)

l'ele-Primo Piano / Emergenza Coronavirus

mento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/Con-guagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizza-ta> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rila-sciata dalla Struttura INPS competente;negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredi-to> di <CongFSolACredi<CongFSolImportoACredi-to> di <FondoSol> andranno indi-cati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a con-guaglio ed il relativo importo.

A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all'assegno ordi-nario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale "L006", avente il significato di "Conguaglio assegno ordi-nario ai sensiarticolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104".

In caso di cessazione di attività l'azienda potrà effettua-re il conguaglio della peffettua-restazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle au-torizzazioni.

Analogamente a quanto sopra previsto per la CIGO, nel caso in cui il periodo autorizzato per l'evento di cui al pre-sente messaggio fosse stato già denunciato dal datore di lavoro con altro codice evento ovvero come periodo retri-buito (per esempio per ferie o altro congedo retriretri-buito senza diritto a figurativo) ovvero come congedo non retri-buito (ad esempio aspettativa), i datori di lavoro provve-deranno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell'elemento <MesePrecedente> ovvero ri-trasmettendo la denuncia individuale qualora fosse stato assolto l'obbligo contributivo.

Qualora fosse stato assolto l'obbligo contributivo, si precisa che è sempre necessario l'invio di flusso regolariz-zativo.

3.2 Trattamenti ANF

Ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per gli eventi previsti per la causale "COVID-19 - Obbligo perma-nenza domiciliare", i datori di lavoro compileranno l'ele-mento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti mo-dalità:

› nell'elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale "L020", di nuova istituzione, avente il significa-to di "Conguaglio ANF per COVID-19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104".

Tale codice deve essere utilizzato per il conguaglio degli

ANF relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;

› nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, il valore "N";

› nell'elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l'AnnoMe-se di riferimento;

› nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro ab-biano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando esclusiva-mente il codice causale già in uso "F110".

Tale codice dovrà essere esposto nell'elemento <Codi-ceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>.

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore "N" e nell'elemento <AnnoMeseRif> il mese di rife-rimento della prestazione.

Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli "ANF-COVID 19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104" utilizzando le modalità sopra descritte.

I datori di lavoro, che devono conguagliare gli ANF ma-turati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e che hanno sospeso o cessato l'attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Unie-mens/vig).

Per le regolarizzazioni relative ai periodi di competenza fino a giugno 2020, i datori di lavoro esporranno il nuovo codice "L020", secondo le modalità sopra descritte, mentre per l'eventuale codice di restituzione indicheranno esclusi-vamente il codice "F110" all'interno dell'elemento <Causale-RestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

Per le regolarizzazioni relative a periodi di competenza da luglio 2020, i datori di lavoro esporranno il nuovo co-dice "L020", secondo le modalità sopra descritte, mentre per l'eventuale codice di restituzione indicheranno esclu-sivamente il codice "F110" all'interno dell'elemento <Codi-ceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>, nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore "N" e nell'elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

4. Istruzioni contabili

(16)

Primo Piano / Emergenza Coronavirus

Allegato 1

Causale Obbligo permanenza domiciliare

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA E ALL'UNITÀ PRODUTTIVA Denominazione

Matricola/Codice fiscale Unità Produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a ……….………….…….……..………

nato/a a ……….. prov. ….. il ………..….…………. residente a ……….………..………. .Prov. ………...………. Cap ………. Via ………..…………..Tel. ……….…………

IN QUALITÀ DI:

[_] titolare [_] legale rappresentante

dell'azienda………....………. codice fiscale ………posizione INPS…….………in riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal……….……… al……….…………,

DICHIARA

Che i destinatari della prestazione di integrazione salariale oggetto della presente domanda non hanno prestato l'atti-vità lavorativa per il periodo dal…..al …….per effetto del/i provvedimento/i della Pubblica Autorità di seguito indicati.

PROVVEDIMENTO rilasciato dall'Autorità ………..n…..………. ……… ……….. Si allega documento di riconoscimento.

Data Timbro e firma Rappresentante Legale / Delegato

(17)

Primo Piano EMERGENZA CORONAVIRUS

L’

attenzione normativa di sostegno a fronte della crisi del settore agricolo determinata dalla emergenza sani-taria si è tradotta, tra le altre cose, in alcuni provevdimenti di

esone-ro dal pagamento della contribuzione obbligatoria, ri-volti sia ai lavoratoti autonomi in agricoltura che ai datori di lavoro, in relazione alla posizione dei propri dipendenti. Dal momento che la stratificazione delle disposizioni, connessa con gli interventi interpretativi INPS e di attuazione ministeriali, rende di non imme-diata comprensione il quadro dei benefici e dei desti-natari degli stessi, pare utile fornire alcune indicazio-ni specifiche che si ricavano da tali disposizioindicazio-ni. Datori di lavoro delle fliere agricole:

esonero straordinario

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 all’art. 222

(Disposi-zioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura), come sostituito dall'articolo 1,

com-ma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di con-versione e come modificato dall'articolo 58-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze econo-miche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, individua alcune misure di sostegno assai significative. Il campo di applicazione è distinto a se-conda della natura degli interventi. Ciò che interessa in questa sede è il beneficio rappresentato dall’esone-ro straordinario dal versamento dei contributi previ-denziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle pre-stazioni pensionistiche. Destinatari di tale

agevola-zione sono le filiere agricole, della pesca e dell'ac-quacoltura, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, viti-vinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La norma demandava la normativa di dettaglio ed esecutiva ad un successi-vo decreto del Ministro del lasuccessi-voro e delle politiche so-ciali, di concerto con il Ministro delle politiche agrico-le alimentari e forestali e con il Ministro dell'econo-mia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-sione, fatta comunque salva l’autorizzazione della Commissione Europea.

L’INPS, già con il messaggio n. 3341 del 15 settem-bre 2020, aveva diramato le prime disposizioni attua-tive, precisando che già con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 questa forma di aiuto genera-lizzata era stata approvata a livello comunitario. Nel-l’individuazione dei beneficiari, l’Istituto aveva esclu-so le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (sulla scorta delle disposizioni più generali indi-cate dalla circolare n. 57/2020, in merito alle agevola-zioni contributive in generale). Quanto alla specifica elencazione delle imprese aventi diritto, l’INPS, av-vertendo circa la necessità di attendere Decreto Mini-steriale, aveva limitato l’ambito dei beneficiari nelle aziende che che svolgevano un'attività identificata dai codici Ateco indicati nella relazione bollinata (allegati al messaggio), rilevando inoltre alcuni limiti:

› il riferimento esclusivo ai lavoratori inquadrati nel

L'esonero

contributivo

emergenziale

in agricoltura

Una rapida rassegna dei provvedimenti normativi ed applicativi sulle forme di esonero dal pagamento della contribuzione obbligatoria per i lavoratori e datori di lavoro agricoli, in ragione del periodo emergenziale per effetto del Coronavirus ­ Covid 19

Silavano Imbriaci

(18)

Primo Piano / Emergenza Coronavirus

settore agricolo anche in aziende nion svolgenti at-tività prettamente agricole;

› la limitazione dell’esonero alla sola quota di con-tribuzione posta a carico dei datori di lavoro priva-ti, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

In attesa della predisposizione del modello di istanza di esonero, sarebbero comunque state sospese le atti-vità di verifica della tempestiatti-vità del versamento, en-tro i termini legali ordinari, della contribuzione dovu-ta per il periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020. Per quanto riguarda le aziende con dipendenti, l’INPS precisava che tale esonero non poteva essere consi-derato incentivo all’assunzione, e che quindi non si applicavano i principi in materia di incentivi all'occu-pazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le condizioni per l’accesso all’agevolazione erano dunque rappre-sentate solamente dal possesso della regolarità con-tributiva, dall’assenza di violazioni delle norme fon-damentali a tutela delle condizioni di lavoro, dal ri-spetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regio-nali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organiz-zazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-zionale.

Successivamente, con il messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, l’INPS dà conto delle modifiche in-tervenute sull’art. 222 cit. ad opera dell’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, intro-dotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, normativa che ha esteso la platea dei beneficiari dell’esonero alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20. In un primo mo-mento, il Decreto interministeriale del 15 settembre 2020, attuativo dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020, aveva individuato i destinatari del beneficio facendo riferimento ai codici Ateco indicati nella rela-zione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, senza includere i codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dal richiamato articolo 58-quater. Il decreto, inoltre, disponeva il riconoscimento dell’esonero da parte dell'INPS su istanza delle imprese e nei limiti delle ri-sorse stanziate per l’esonero (cfr. l’articolo 2, comma 3) oltre che la sospensione dei versamenti della con-tribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto

dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, per i destinatari dell'agevolazione fino alla definizione delle istanze medesime (cfr. l’articolo 3, comma 1). Il messaggio del novembre inoltre rassi-curava i contribuenti circa la neutralizzazione del mancato versamento ai fini della regolarità contribu-tiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già provvisoriamente indicati (sospensione del pagamento in forza di provvedimenti legislativi). In ogni caso, per entrambe le fattispecie (verifica della regolarità contributiva e rateazioni), successivamente al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero, il contribuente avrebbe dovuto procedere al-l’immediata presentazione dell’istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ate-co (riservandosi l’INPS in merito all’estensione del-l’esonero alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20).

(19)

fa-Primo Piano / Emergenza Coronavirus vorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai

peri-odi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata, non potrà essere restituita, ma potrà es-sere compensata con la contribuzione in futuro do-vuta dal datore di lavoro. Ove l’accoglimento riguardi una quota parte, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota eccedente entro trenta giorni dalla comunicazione senza applicazione di sanzioni e interessi. A fronte invece di un provvedi-mento di rigetto, il richiedente dovrà procedere al versamento della contribuzione sospesa comprensiva di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Lavoratori autonomi e quote a carico

L’articolata disciplina in tema di esonero contributivo a favore dei lavoratori agricoli autonomi in agricoltu-ra ha reso anche qui necessario l’intervento chiarifi-catore dell’INPS, a fronte della successione in rapida sequenza delle norme che disciplinano questa parti-colare forma di beneficio dovuta al perdurare dello stato emergenziale. L’art.. 16 del D.L. n. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020) e successivamente l’art. 21 del D.L. n. 149/2020, hanno introdotto, per i mesi di novembre e dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti ne-gativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, l’eso-nero dal versamento dei contributi previdenziali ed assitenziali - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro (filiere agricole, pesca e acquacoltura) e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diret-ti, mezzadri e coloni). Con messaggio n. 4272 del 13 novembre l’INPS aveva dato le prime indicazioni applicative, sottolinenado, sulla base di apposita precisazione ministeriale, la compatibilità di tale misura selettiva con la disciplina degli aiuti di stato e comunque la necessità di previa domanda ammi-nistrativa in via telematica. In attesa della predispo-sizione dei modelli, l’INPS forniva le indicazioni provvisorie in vita della scedenza del 16 novembre, con la possibilità di detrarre dalla rata gli importi (indicati nel messaggio) corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore. Per i coltivatori diretti l’importo

del-l’esonero veniva determinato moltiplicando l’impor-to indical’impor-to in corrispondenza della fascia di reddil’impor-to in cui si colloca l’azienda per il numero dei compo-nenti del nucleo familiare attivi nel mese di novem-bre 2020. Infine, per i lavoratori autonomi, per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in mi-sura ridotta, l’importo relativo all’esonero da detrar-re dalla rata di novembdetrar-re si pdetrar-recisava dover essedetrar-re ridotto alla medesima misura. Il decreto legge n. 149/2020 è stato poi abrogato dalla legge n. 176/20, di conversione del D.L. n. 137/2020, nella quale però si è confermato l’esonero per il mese di dicembre, introducendo l’art. 16 bis, formulato in modo identi-co al previgente art. 21 cit.

(20)

Primo Piano EMERGENZA CORONAVIRUS

I

pescatori autonomi che hanno richiesto la specifica indennità covid rigettata dall’Inps, in se-de di riesame se-della domanda, do-vranno presentare apposita

auto-dichiarazione, in cui siano indicati lo status di pesca-tore “autonomo” e la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.

L’Inps ha emanato il messaggio 21 gennaio 2021, n. 267, per fare fronte ad una serie di contraddizioni ri-levate, durante l’istruttoria delle predette richieste, circa la prova della qualifica di pescatore autonomo a causa del differente regime fiscale e previdenziale.

La procedura si rende necessaria infatti per l’ero-gazione dell’indennità Covid di 950 euro spettante al-la categoria dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la

pe-sca in acque marittime, interne e lagunari, ai sensi del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

In considerazione del fatto che tra cooperativa e pescatore autonomo non è quasi mai presente un contratto da cui si ricavi la natura autonoma dell’atti-vità prestata, e che l’Inps non è in grado di rilevare il dato dalle procedure interne per il differente regime fiscale e previdenziale dei relativi redditi, si è reso ne-cessario riesaminare le domande respinte per man-canza del requisito indicato. Da qui le nuove istruzio-ni per consentire la liquidazione dell’indenistruzio-nità dopo avere presentato la predetta autodichiarazione. •

Pescatori autonomi,

verifica dei requisiti

per l'indennità

Covid-19

L'Inps fornisce ulteriori indicazioni operative relativamente alle richieste di riesame delle domande di indennità Covid­19 respinte dall'Istituto per l'assenza del requisito di "pescatore autonomo"

Inps

Messaggio 21 gennaio 2021, n. 267

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inps

Messaggio 21 gennaio 2021, n. 267

Oggetto: Indennità Covid-19 in favore dei pescatori auto-nomi prevista dall'articolo 222, comma 8, del decreto-leg-ge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77. Integrazione delle indi-cazioni operative di cui al messaggio n. 4358 del 20 no-vembre 2020 per la verifica della qualifica di pescatore autonomo

1. Premessa

L'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato in sede di conversione dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, prevede al comma 8 la concessione, per il me-se di maggio 2020, di un'indennità pari a 950 euro in fa-vore dei pescatori autonomi, compresi i soci di

cooperati-ve, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Con la circolare n. 118 dell'8 ottobre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia, mentre con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020 sono state fornite le indicazioni in merito alla gestione delle istrutto-rie relative agli eventuali istrutto-riesami.

Al momento la qualifica di “pescatore autonomo” - as-sociato in cooperativa della piccola pesca ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 - non risulta rilevabile attra-verso le procedure automatizzate dell'Istituto, per cui vie-ne chiesto al richiedente, in sede di riesame, di fornire ap-posita documentazione che attesti “la natura autonoma del rapporto di lavoro” (cfr. il paragrafo 3 del menzionato messaggio).

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Primo Piano / Emergenza Coronavirus

messaggio n. 4358/2020, le Associazioni di categoria han-no rilevato che i pescatori autohan-nomi, anche se associati in cooperativa, di cui alla legge n. 250/1958, a livello fiscale sono titolari di reddito di impresa (imprenditori indivi-duali) e, pertanto, determinano il reddito attraverso la dif-ferenza tra i ricavi dell'attività di pesca e i relativi costi. Diversamente, a livello previdenziale, ricorrendo le condi-zioni previste dalla stessa legge n. 250/1958, i medesimi soggetti determinano i contributi in misura pari alla retri-buzione convenzionale vigente per i lavoratori dipendenti della pesca.

Dunque, se i pescatori autonomi sono associati in coo-perativa, quest'ultima versa i contributi per gli stessi, ma non si occupa della parte retributiva e fiscale: infatti per essi non vi è retribuzione e non vi è quindi consegna della Certificazione Unica (CU) dei redditi, fatto salvo per la parte dei versamenti previdenziali.

Conseguentemente, salvo casi marginali, non vi è mai un contratto di lavoro autonomo tra il pescatore e la coo-perativa e ancora meno vi è una retribuzione.

2. Indirizzi operativi per la verifica della qualifica di “pescatore autonomo”

In considerazione di quanto riportato in premessa, allo scopo di semplificare le procedure amministrative, pur

garantendo il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa vigente, ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l'assenza del requisito in esame, in sostituzione della do-cumentazione individuata al paragrafo 3 del citato mes-saggio n. 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell'Istituto ap-posita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

› lo status di pescatore “autonomo”;

› la natura del reddito derivante dall'attività di pesca. Inoltre, il richiedente deve presentare l'eventuale docu-mentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pa-gamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in pre-cedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere veri-ficate dall'operatore di Sede mediante un controllo sui si-stemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

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RAPPORTO DI LAVORO CONTRIBUTI E FISCO

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Rapporto di Lavoro FORMAZIONE PROFESSIONALE

I

l 18 gennaio 2021 è stato pub-blicato in Gazzetta Ufficiale (n. 13) il decreto del 5 gennaio 2021 «Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’inter-opera-tività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze» del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Le Linee guida allegate al decreto, come segnalato nelle premesse, rendono «operativo il sistema nazio-nale di certificazione delle competenze». Il sistema è stato introdotto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nell’ambito del più ampio processo nazio-nale avviato già con la legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 4, commi 51-61 e 64-68, che delegava il Go-verno ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e in-formali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unio-ne europea (Raccomandaziodall’Unio-ne del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendi-mento non formale ed informale, 2012/c 398/01).

In particolare, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, articolo 3, comma 5, prevedeva l’adozione delle Linee guida che sopraggiungono oggi - oltre sette anni dopo - da parte di un apposito Comitato tecnico nazionale (presieduto da rappresentati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Mi-nistero dell’istruzione, università e ricerca e compo-sto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, e delle amministrazioni pubbli-che centrali, regionali e delle province autonome di

Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari delle competenze legislative in materia). Le Linee guida, strutturate in tre paragrafi distinti, dopo una introduzione che contiene le definizioni normative, procedono (come prescritto dall’articolo 3, comma 5):

1. all’identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamen-to degli standard minimi ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;

2. alla definizione dei criteri per l’implementazione del repertorio nazionale e per il suo aggiornamento periodico da effettuarsi almeno ogni tre anni;

3. alla progressiva realizzazione e raccordo funzio-nale della dorsale informativa unica (oggi confluita nel Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Definizioni chiave: “competenza”, “certificazione”, “certificato”, “attestazione”

Tra le tante nozioni individuate in sede di Introdu-zione, se ne segnalano alcune per la loro rilevanza e per le difficoltà che gli operatori non di rado incon-trano nell’afferrare concetti e strumenti di non im-mediata comprensione. Si fa riferimento in particola-re al concetto di “Competenza”, definita come «com-provata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità ac-quisite nei contesti di apprendimento formale, non

Le linee per l'operatività

del sistema nazionale

di certificazione

delle competenze

Adottate le Linee guida che introducono standard minimi per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, criteri di operatività dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'implementazione del Repertorio nazionale delle competenze e del sistema informativo

Decreto 5 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13)

Giorgio Impellizzieri

PhD Candidate dell'Università di Siena e ADAPT Junior Fellow

Stefania Negri

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