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Integrazione salariale, nuovi massimali

Nel documento Guidaal Lavoro (pagine 62-66)

per il 2021

L'Inps rende noti gli importi massimi, validi dal 1° gennaio, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario ed emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, DIS­COLL e agricola nonché dell'assegno per le attività socialmente utili

Inps

Circolare 21 gennaio 2021, n. 7

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: IMPORTI MASSIMI MENSILI 2021

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale di fatto spettante ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed limite dell'orario contrattualmente stabilito. L’importo è soggetto ad un massimale retributivo mensile ridotto della aliquota contributiva a carico degli apprendisti (pari al 5,84%).

TIPOLOGIADELLAPRESTAZIONE RETRIBUZIONE(1) IMPORTOLORDO IMPORTONETTO(2)

Trattamenti di integrazione salariale (3)

Retribuzione inferiore o uguale a € 2.159,48 998,18 939,89 Retribuzione superiore a € 2.159,48 1.199,72 1.129,66

Trattamenti di integrazione salariale delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (4)

Retribuzione inferiore o uguale a € 2.159,48 (cd tetto basso) 1.197,82 1.127,87 Retribuzione superiore a € 2.159,48 (cd tetto alto) 1.439,66 1.355,58

(1) Retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. (2) Importo al netto del contributo “apprendisti” (ex art. 26, legge 41/1986) pari al 5,84%.

(3) Per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. 148/2015.

(4) Gli importi sono incrementati (art. 2, c. 17, legge 549/1995), nella misura del 20 % per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (la previsione non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo (art. 18, c. 2, D.Lgs. 149/2015).

FONDO CREDITO: MASSIMALI MENSILI 2021

Massimali assegno ordinario (RETRIBUZIONEMENSILELORDA) MASSIMALE

Inferiore ad € 2.184,24 € 1.186,29 Compresa tra € 2.184,24 e € 3.452,74 € 1.367,35 Superiore a € 3.452,74 € 1.727,41

Rapporto di Lavoro / Ammortizzatori sociali

Indennità di disoccupazione NASpI, DIS­COLL, disoccupazione agricola e assegno per attività socialmente utili per il 2021

La retribuzione da prendere a riferimento per il cal-colo della indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per il corrente anno è pari a € € 1.227,55. L’im-porto massimo mensile della indennità non può in ogni caso superare, sempre per il 2021, € 1.335,40. Gli importi per la disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2019, sono pari, in ossequio al principio della competenza, a quelli dell’anno pre-cedente, ossia € 1.1199,72 (massimale più alto) ed € 998,18 (massimale più basso). L’importo mensile del-l’assegno per i lavoratori che svolgono attività social-mente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, ad € 595,93. Nuovi valori del Ticket licenziamento 2021

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. legge Fornero di riforma del mercato del lavoro) ha introdotto, all’ar-ticolo 2 co. 31, un contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se si verifica durante il periodo di prova: Inps msg.

10358/2013) per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla in-dennità di disoccupazione NASpI. L’importo è dovuto in relazione alla durata ed a prescindere dalla tipolo-gia del rapporto di lavoro interrotto (quindi è indiffe-rente che il rapporto sia full o part-time). Se il rap-porto è inferiore a dodici mesi, il contributo si ride-termina in proporzione: a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per al-meno 15 giorni di calendario. Poiché, ai sensi dell'art. 2, co. 31, della legge 92/2012, in tutti i casi di interru-zione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo soggettivo, darebbero diritto all'indenni-tà di disoccupazione NASpI, il datore di lavoro è te-nuto a corrispondere un contributo pari al 41% dell'indennità massima mensile di NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale e sino ad un mas-simo di trentasei mesi, il contributo, per l’anno 2021, è pari a 503,30 euro (ossia il 41% di 1.227,55 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). •

FONDO CREDITO: ASSEGNO EMERGENZIALE Assegno

emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda Importo al lordo della riduzione € 5,84 (art. 26, L. 41/1986)

Importo al netto della riduzione € 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (1) Inferiore a € 41.829,33 € 2.443,35 € 2.300,66

Compresa tra € 41.829,33 ed € 55.037,77 € 2.752,41 Superiore a € 55.037,77 € 3.852,34

(1) La riduzione è applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 % della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens

FONDO CREDITO COOPERATIVO: MASSIMALI MENSILI 2021 Assegno emergenziale Retribuzione tabellare annua

lorda

Importo al lordo della riduzione € 5,84 (art. 26, L. 41/1986)

Importo al netto della riduzione € 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (1) Inferiore a € 39.543,11 € 2.343,44 € 2.206,58 compresa tra € 39.543,11 ed € 55.152,24 € 3.151,99 superiore a € 55.152,24 € 3.666,06

(1) La riduzione è applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della

Rapporto di Lavoro / Ammortizzatori sociali

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inps

Circolare 21 gennaio 2021, n. 7

Oggetto: Importi massimi dei trattamenti di integrazione sa-lariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emer-genziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperati-vo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupa-zione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2021

Sommario: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazio-ne salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emer-genziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'asse-gno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

1. Premessa

L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di cia-scun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trat-tamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell'au-mento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trat-tamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solida-rietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupa-zione NASpI, dell'indennità di disoccupadisoccupa-zione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misu-ra dell'importo mensile dell'assegno per le attività social-mente utili.

2. Trattamenti di integrazione salariale

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di

integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2021, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale

RETRIBUZIONE(EURO) TETTO IMPORTOLORDO (EURO) IMPORTONETTO (EURO) Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89 Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo n. 148/2015 (che ha abrogato l’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, e l’art. 13 della L. n. 223/1991), anche per le inte-grazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trat-tamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non pre-state con il limite dei massimali che, quindi, si appliche-ranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solida-rietà sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, del-la legge 28 dicembre 1995, n. 549, neldel-la misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per in-temperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale ­ settore edile (intemperie stagionali)

RETRIBUZIONE (EURO)

TETTO IMPORTOLORDO (EURO) IMPORTONETTO (EURO) Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 1.197,82 1.127,87 Superiore a 2.159,48 Alto 1.439,66 1.355,58 La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le in-temperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto di-sposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto le-gislativo.

Rapporto di Lavoro / Ammortizzatori sociali

3. Fondo Credito

a) Assegno ordinario

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno ordinario

RETRIBUZIONEMENSILELORDA(EURO) MASSIMALE(EURO)

Inferiore a 2.184,24 1.186,29 Compresa tra 2.184,24 ­ 3.452,74 1.367,35 Superiore a 3.452,74 1.727,41

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergen-ziale, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’im-porto indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della re-tribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto del-la riduzione prevista dall’articolo 26 deldel-la legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto norma-tivo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nel-l’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensi-va di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Massimali assegno emergenziale

RETRIBUZIONETABELLA­ REANNUALORDA (EURO)

IMPORTOALLORDO DELLARIDUZIONEDEL

5,84%(ART.26,L.N. 41/1986)(EURO)

IMPORTOALNETTO DELLARIDUZIONEDEL 5,84%(ART.26,L.N. 41/1986)(EURO) Inferiore a 41.829,33 2.443,35 2.300,66 Compresa tra 41.829,33 ­ 55.037,77 2.752,41 Superiore a 55.037,77 3.852,34

4. Fondo Credito Cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergen-ziale, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’im-porto indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della re-tribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto del-la riduzione prevista dall’articolo 26 deldel-la legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comun-que applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80%

della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo

RETRIBUZIONETABELLARE ANNUALORDA(EURO)

IMPORTOALLORDO DELLARIDUZIONEDEL

5,84%(ART.26,L.N. 41/1986)(EURO)

IMPORTOALNETTO DELLARIDUZIONEDEL 5,84%(ART.26,L.N. 41/1986)(EURO) Inferiore a 39.543,11 2.343,44 2.206,58 Compresa tra 39.543,11 ­ 55.152,24 3.151,99 Superiore a 55.152,24 3.666,06 5. Indennità di disoccupazioneNASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2021.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

6. Indennità di disoccupazione DIS­COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del de-creto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazio-ne DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati disoccupazio-nella cir-colare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

7. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordina-ria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2020, trovano applicazione, in ossequio al prin-cipio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 998,18 (quanto al massimale più basso).

8. Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Rapporto di Lavoro GIURISPRUDENZA

Rassegna

della Cassazione

Nel documento Guidaal Lavoro (pagine 62-66)