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L’affermazione dell’obbligo di prestare soccorso in mare quale norma consuetudinaria norma consuetudinaria

INTERNAZIONALE IN MATERIA DI SOCCORSO IN MARE

2. L’obbligo di prestare soccorso in mare nel diritto internazionale

2.1 L’affermazione dell’obbligo di prestare soccorso in mare quale norma consuetudinaria norma consuetudinaria

L’obbligo di prestare soccorso in mare rappresenta “one of the traditional hallmarks of the law of the sea”6, in quanto costituisce espressione di un principio discendente dalle più antiche tradizioni di solidarietà marinara.

Esso è stato riconosciuto per la prima volta nel 1758 da Emer de Vattel nella sua opera “Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains”7 e ha trovato espresso riconoscimento a livello giurisprudenziale a partire dalla metà del XIX secolo. In tale epoca, infatti, un marinaio britannico su cinque periva in mare e nell’arco di tempo compreso tra il 1861 e il 1870 si sono registrati quasi seimila naufragi al largo delle coste del Regno Unito, con la perdita di oltre ottomila vite umane8. È proprio in tale contesto che, nel 1880, l’obbligo di prestare soccorso in mare è stato riconosciuto nei seguenti termini:

“[t]o all who have to trust themselves to the sea it is of the utmost importance that the promptings of humanity in this respect should not be checked or interfered with by

6 OXMAN, Human Rights and the United Nations Convention on the Law of the Sea, in CJTL, 1998, p. 414. Analogamente MOMTAZ, The High Seas, in DUPUY,VIGNES (a cura di), A Handbook on the

New Law of the Sea, Leiden-Boston, 1991, p. 416: secondo quanto affermato dall’Autore, “[t]he

duty to render assistance to any person found in danger at sea has been accepted from time immemorial”.

7 In particolare, Emer de Vattel fu il primo a teorizzare il carattere umanitario dell’obbligo di salvaguardia della vita umana in mare: si veda Le droit des gens ou principes de la loi naturelle

appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Vol. 1, London, 1758, p. 170.

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prudential considerations which may result to a ship or cargo from the rendering of the needed aid”9.

Per quanto concerne la natura giuridica dell’obbligo in esame, come puntualmente osservato in dottrina, “[t]he duty to rescue those at sea is firmly established in both treaty and general international law”10.

In particolare, il carattere consuetudinario dell’obbligo di prestare soccorso in mare11, oltre a essere desumibile dalla sua graduale integrazione nella prassi degli Stati, troverebbe conferma nel parere espresso dalla Commissione del diritto internazionale nel quadro dei lavori di codificazione che hanno condotto all’adozione della Convenzione sull’alto mare del 1958. Nel commento all’art. 12 – disposizione che impone allo Stato della bandiera di porre in capo al capitano della nave l’obbligo di assistere le persone che, in alto mare, si trovino in pericolo di vita – la Commissione ha infatti rilevato che tale norma “(…) states the existing international law”12.

9 Alta Corte di giustizia inglese, Scaramanga c. Stamp, 5 C.P.D. 295 (1880), par. 395, come riportato in BARNES, Refugee Law at Sea, in ICLQ, 2004, p. 49.

10 GOODWIN-GILL, The Refugee in International Law, Oxford, 1996, p. 157. Analogamente, OXMAN,

Human Rights cit., p. 399.

11 Si veda, in particolare, quanto affermato inPALLIS, Obligations of States towards Asylum Seekers

at Sea: Interactions and Conflicts Between Legal Regimes, in IJRL, 2002, p. 334: l’Autore, pur

riconoscendo il carattere consuetudinario dell’obbligo di prestare soccorso in mare, nega, tuttavia, la possibilità di configurare lo stesso quale principio generale del diritto ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. Sebbene, infatti, il contenuto sostanziale dell’obbligo sia ripetuto in numerose legislazioni nazionali, l’uniformità non è tale da poterne desumere un nucleo unitario. In senso contrario si veda, invece, SCOVAZZI, The Particular Problems of Migrants

and Asylum Seekers Arriving by Sea, in WESTRA,JUSS,SCOVAZZI (a cura di), Towards a Refugee

Oriented Right of Asylum, Farnham, 2015, p. 191: secondo quanto affermato dall’Autore, “[t]he duty

to rendere assistance to persons in danger at sea (…) can be included among the general principles of law, as recalled in Art. 38, para. 1, c, of the Statute of the International Court of Justice”.

12 Commissione del diritto internazionale, Regime of the High Seas and Regime of the Territorial

Sea, Doc. A/CN.4/SER.A/1956/Add.l, in ILC Yearbook Vol. II Part II, 1956, p. 281, disponibile al

sito http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1956_v2.pdf (consultato, da ultimo, il 23 febbraio 2017).

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La natura consuetudinaria dell’obbligo di prestare soccorso in mare è stata, inoltre, rafforzata dalle posizioni espresse sia dal Consiglio dell’IMO sia dall’UNHCR in occasione dei primi flussi di migranti via mare provenienti dall’Indocina negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, quando l’obbligo in esame era considerato a carattere strettamente convenzionale e, pertanto, unicamente vincolante gli Stati parti agli strumenti in materia13.

Infine, il carattere generale dell’obbligo oggetto di esame è ricavabile dalla sua costante ripetizione sia nel diritto interno sia, a livello internazionale, in una serie di specifiche convenzioni – le più rilevanti delle quali saranno esaminate nel presente lavoro – ritenute “[e]xpression to the general tradition and practice of all seafarers and of maritime law regarding the rendering of assistance to persons or ships in distress at sea, and the elementary conditions of humanity”14.

Il primo strumento a carattere pattizio che ha cristallizzato un obbligo in tal senso è la Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di collisioni tra navi (Bruxelles, 23 settembre 1910)15. Essa è stata adottata in esito alla convocazione da parte del Comitato marittimo internazionale di tre conferenze internazionali – rispettivamente nel 1897, nel 1900 e nel 1902 –, finalizzate all’elaborazione di uno specifico

13 Si vedano, tra gli altri, la circolare del Consiglio dell’IMO 54/17(d), 1985, e l’Addendum al Rapporto dell’UNHCR, Supplement No. 12A, Doc. A/40/12/Add. 1, 10 gennaio 1986, par. 115(3), disponibile al sito www.unhcr.org/excom/unhcrannual/3ae68c900/addendum-report-united-nations-high-commissioner-refugees.html#_ga=1.146258928.571670155.1424864414 (consultato, da ultimo, il 23 febbraio 2017).

14 NORDQUIST,NANDAN,ROSENNE,LODGE (a cura di), The United Nations Convention on the Law

of the Sea 1982: A Commentary, Vol. III, Leiden-Boston, 1985, p. 571.

15 La Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di collisioni tra navi è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° marzo 1913. Il testo è disponibile al sito www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/Register_Texts_Vol2.pdf (consultato, da ultimo, il 23 febbraio 2017).

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strumento internazionale in materia di salvataggio16. Particolarmente rilevante ai fini del presente scritto è l’art. 11 della Convenzione, in base al quale: “[e]very master is bound, so far as he can do so without serious danger to his vessel, her crew and her passengers, to render assistance to everybody, even though an enemy, found at sea in danger of being lost”. Tale disposizione riconosce un dovere incondizionato di prestare soccorso a qualsiasi persona in pericolo di perdersi in mare, senza tuttavia definirne il contenuto in termini specifici17.

Nel 1989, la Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di collisioni tra navi è stata sostituita dalla Convenzione internazionale sul salvataggio (Londra, 28 aprile 1989)18, adottata in seno all’IMO. Riaffermando l’obbligo di prestare soccorso in mare, il suddetto strumento all’art. 10 prevede che: “[e]very master is bound, so far as he can do so without serious danger to his vessel, and persons thereon, to render assistance to any person in danger of being lost at sea (…). The owner of the vessel shall incur no liability for a breach of the master”.

L’obbligo di portare soccorso in mare è stato, inoltre, recepito e ampliato con l’adozione della CNUDM, il cui art. 98 ne costituisce a oggi la più significativa espressione a livello internazionale e sarà oggetto di analisi nella sezione che segue.

16 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a BERLINGIERI, International Maritime Conventions:

Navigation, Securities, Limitation of Liability and Jurisdiction, London, 2014, p. 7.

17 In tal senso, CACCIAGUIDI-FAHY, The Law of the Sea and Human Rights, in Panóptica, 2007, p. 6.

18 La Convenzione internazionale sul salvataggio è entrata in vigore sul piano internazionale il 14 luglio 1996. Il testo è disponibile al sito www.jus.uio.no/lm/imo.salvage.convention.1989/doc.html (consultato, da ultimo, il 23 febbraio 2017).

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2.2 L’obbligo di prestare soccorso in mare nel quadro della

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