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linea blu: credito assorbibile dalle MPM

2.2. La disciplina italiana

2.2.2. Il Decreto Legge n.179/

2.2.2.1. Le start-up innovative

2.2.2.1.1. Agevolazioni e deroghe alla normativa societaria

Negli articoli successivi (dall’art. 26 all’art. 32) del decreto in analisi, sono presenti una serie di agevolazioni non di poco conto su diversi fronti, dalle deroghe alla normativa societaria, alle assunzioni fino all’accesso al credito. In questo paragrafo l’obiettivo è quello di analizzare, in congiunzione agli articoli, tali agevolazioni che hanno il chiaro obiettivo di incentivazione e promozione di tale condizione.

Dall’analisi dell’art. 25, fondamentale per comprendere quali siano le caratteristiche che permettono ad una società di definirsi come start-up innovativa, si è notato quanto il legislatore, incontrando talvolta delle difficoltà, abbia voluto dettagliare la condizione di una start-up innovativa e se ne riesce a comprendere il motivo proseguendo con la lettura degli articoli successivi.

L’art. 26, rubricato “Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio”, al primo comma, stabilisce una posticipazione del termine entro il quale la perdita deve risultare inferiore ad un terzo, come stabilito dall’art. 2446 c.c., il quale fornisce il tempo di un esercizio sociale per adoperarsi alla diminuzione di tale perdita. «Alla start-up

vengono forniti due esercizi sociali per ridurre la perdita al di sotto di un terzo o ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate», comprendendo così la condizione

iniziale delle società neocostituite, spesso in perdita per i primi anni di esercizio.

All’interno dello stesso comma, e con riferimento alle ipotesi previste dagli art. 2447 e 2482-ter c.c., che riguardano la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, si stabilisce che «gli amministratori della start-up debbano convocare senza indugio

l’assemblea la quale avrà due possibilità, a differenza delle altre società: l’immediata riduzione del capitale e un suo aumento al di sopra del limite legale oppure la delibera del rinvio di tale decisione al momento della chiusura dell’esercizio successivo. Fino a quel momento non si potrà applicare l’art. 2484, primo comma, punto n.4, che stabilisce la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale».

Come segnala Lerro86, esiste la possibilità che tale norma venga utilizzata anche come copertura di eventuali perdite dovute alla cattiva gestione da parte di start-up costituite quattro anni prima e che quindi non possono essere, in quella situazione di perdita, comprensibili e giustificabili per le società costituite da meno di due anni.

I commi successivi, dal secondo al settimo, riguardano le start-up costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, che statisticamente sono risultate quelle più numerose. Esse possono, in deroga alla normativa societaria vigente e generica, «creare categorie

di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, determinarne liberamente il contenuto», in contrasto con quanto esplicitato negli art. 2468 e 2479 c.c.

Al terzo comma viene specificata tale opzione prevedendo che «l’atto costitutivo può

creare categorie di quote che non attribuiscono al socio diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative».

Questi due cambiamenti stravolgono i principi basilari della tipologia della società a responsabilità limitata, in quanto pongono in secondo piano la centralità della persona del socio attraverso l’oggettivazione delle quote e la rendono sempre più simile ad una società per azioni, nella sua struttura partecipativa più complessa e sofisticata. La creazione di quote prive di diritto di voto si rende interessante e altamente applicabile al crowdfunding, nel quale gli investitori sono in numero spesso molto elevato.

Al quarto comma si inserisce un’altra grande modifica che riguarda l’offerta al pubblico di prodotti finanziari. In deroga all’art. 2468 c.c., «le quote di partecipazione in start-up

innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta dei capitali definita dall’art. 30 del presente decreto». Il citato articolo del

codice civile impedisce che le partecipazioni dei soci vengano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di sollecitazione all’investimento, confinando così la S.r.l. ad una dimensione più contenuta, rispetto invece alla S.p.a. Questa deroga è stata inserita all’art. 30 per rendere concreto l’utilizzo dello strumento del crowdfunding.

Anche l’art. 2474 c.c. “Operazioni sulle proprie partecipazioni”, che vieta in maniera categorica l’acquisto o l’accettazione in garanzia da parte della società di azioni proprie,                                                                                                                

86 Lerro A.M., Equity crowdfunding: investire e finanziare l’impresa tramite internet, Gruppo 24Ore, 2013, p.78.

anche per accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto e la loro sottoscrizione, è stato esplicitamente derogato dal sesto comma. Si sostiene infatti che «il divieto di

operazioni sulle proprie partecipazioni non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali», revocando l’impossibilità di proposta

dei cosiddetti piani di stock options. Con questi ultimi, infatti, si attribuisce ad un soggetto il diritto di sottoscrivere un certo numero di quote o azioni entro una certa data ad un prezzo prefissato, detto strike price, che sarà stabilito ad un livello di favore. La prassi propone dei piani che siano strutturati in pacchetti azionari diluiti nel tempo, affinché si garantisca la permanenza del soggetto all’interno del contesto societario.

Anche da questo punto di vista, il Decreto ha modificato la struttura di una S.r.l. rendendola sempre più simile ad una S.p.a., che aveva già, insita nella sua natura, la possibilità di concedere stock options, ad esempio. Il legislatore si è anche reso conto di quanto, per una società agli inizi e operante nel settore dell’innovazione, il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori nell’iniziativa imprenditoriale sia incentivante, soprattutto trasmesso attraverso questo strumento relativo ai piani di incentivazione.

All’art. 27, sia al primo che al secondo comma, si fa preciso riferimento a questa operazione, specificando un’agevolazione aggiuntiva, e cioè che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di tali privilegi non concorre alla formazione del reddito imponibile degli stessi soggetti.

Per quanto riguarda il settimo comma dell’art. 26, si stabilisce che «le start-up innovative,

se previsto dall’atto costitutivo e successivamente all’apporto da parte dei soci o di terzi, anche d’opera o di servizi, possano emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, escluso quello di voto» onde interferire negli equilibri sul capitale di

rischio.

In ultima istanza si ricorda che «le start-up sono esonerate dal pagamento dell’imposta

di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, così come dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione», come stabilito dall’ultimo comma