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linea blu: credito assorbibile dalle MPM

2.2. La disciplina italiana

2.2.2. Il Decreto Legge n.179/

2.2.2.1. Le start-up innovative

2.2.2.1.3. Agevolazioni fiscali per gli investitor

L’art. 29 del Decreto Crescita bis, rubricato “Incentivi all’investimento in start-up

innovative”, riguarda i vantaggi fiscali che sono specifici per coloro che intendono

investire in una start-up innovativa. È stato in parte modificato dall’art. 9, comma 16-ter della Legge n.99/2013, in particolare ai commi 1 e 4, analizzati di seguito.

La specifica è condotta in base all’investitore, che sia quindi una persona fisica o giuridica. In particolare:

•   Nel caso di investitore persona fisica, questi ha diritto a detrarre ai fini IRPEF, nella dichiarazione dei redditi annuale, un importo pari al 19% di quanto investito nel capitale sociale di una o più start- up innovative. È fissato un limite quantitativo massimo all’investimento su cui determinare la detrazione, pari a

500.000 euro annui (pertanto la detrazione annua massima sarà di 95.000 euro),

ed un periodo minimo di mantenimento dell’investimento, pari a due anni. Se la detrazione è pari ad un importo superiore all’imposta lorda, «la somma

eccedente può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo anno, sino alla concorrenza massima del suo ammontare».

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta «la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di

restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali».

•   Nel caso di investitore persona giuridica assoggettata all’IRES, questi ha diritto a dedurre dal reddito imponibile, calcolato sottraendo i costi ai ricavi e apportando le variazioni imposte dalle normative fiscali, un importo pari al 20% di quanto investito nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Se si considera che l’aliquota IRES è attualmente pari al 27,5%, il risparmio per le società che decidono investire in start-up è notevole. Anche qui è fissato un limite quantitativo massimo all’investimento su cui determinare la detrazione, pari a 1.800.000 euro

annui (pertanto la deduzione annua massima sarà di 360.000 euro) e, così come

per le persone fisiche, è richiesto il mantenimento dell’investimento per almeno

due anni. Se la somma portata in deduzione supera il reddito complessivo

dichiarato, «l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo

deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo anno e, fino a concorrenza del suo ammontare».

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la «decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione

dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».

È doveroso sottolineare come nel caso di investimenti in start-up a vocazione sociale, di cui all’art. 25 comma 4, e in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le percentuale di deduzione e detrazione sono maggiori90.

Tali incentivi sono applicabili anche in caso di investimenti tramite società, quindi non solo per investimento diretto. Ciò significa che, possono essere considerati validi ai fini dell’applicazione della normativa del decreto, anche quegli investimenti di società in organismi di investimento collettivo di risparmio che collochino almeno il 70% dei loro investimenti totali in start-up, oppure in società di capitali che abbiano nelle proprie immobilizzazioni finanziarie almeno il 70% del valore riconducibile a start-up innovative. È bene ricordare che affinché tali agevolazioni vengano rese effettive, si rende necessario un concreto aumento di capitale nelle casse della società: si applica il cosiddetto principio di cassa, che impone un versamento certificato oltre alla delibera dell’intenzione di investimento. Nel caso del crowdfunding, questo principio risulta particolarmente sensato e concretamente poco problematico, in quanto al momento della chiusura della campagna i versamenti diventano effettivi.

Le start-up innovative, come analizzato nei paragrafi precedenti, godono di agevolazioni sotto molti aspetti, compreso l’ambito fiscale, non applicando la disciplina delle società di comodo91, così come stabilito dall’art. 26, comma 4, del presente decreto.

                                                                                                               

90 Nel caso di investitore persona fisica, la percentuale di detrazione è pari al 25% della somma investita, mentre nel caso di investitore persona giuridica la percentuale di deduzione è pari al 27% della somma investita.

91 Società di comodo sono quelle società cosiddette “non operative”, di cui all’art. 30 della Legge n.724 del 23 dicembre 1994 e quelle società cosiddette “in perdita sistematica”, di cui all’art. 2, commi da 36- decies a 36-duodecies, del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla

Come noto, la disciplina delle società di comodo è stata introdotta al chiaro scopo di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società e di contrastare le società che non abbiano un interesse effettivo allo svolgimento di attività operative commerciali. L’effetto della disciplina su tali società è di quantificare in via presuntiva (sulla base degli asset posseduti e di coefficienti predeterminati) il reddito imponibile di periodo del soggetto ritenuto “di comodo” e di liquidare su detto reddito le imposte dovute. Nel caso in cui, poi, lo stesso soggetto abbia la forma giuridica di società di capitali, è previsto un ulteriore aggravio dato da una maggiorazione dell’aliquota ordinaria IRES, in misura pari a 10,5 punti percentuali. Nello specifico, per verificare lo status di società di comodo è necessario effettuare il test di operatività di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, teso a verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è operata la predetta verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico, cosiddetti ricavi effettivi, sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione, alla media triennale dei valori attribuibili agli asset patrimoniali specificamente previsti dal comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate, cosiddetti ricavi presunti.

La non applicazione della disciplina della “società di comodo” comporta, pertanto, che per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi quale start-up innovativa la stessa non è tenuta ad effettuare il sopra richiamato test di operatività. Nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa, la società è, invece, tenuta alla effettuazione del test di operatività e, come chiarito con la Circolare n.25/E del 4 maggio 2007, nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

In riferimento alla possibilità per una start-up di emettere strumenti finanziari, in generale, quote o azioni, dirette ai lavoratori dipendenti, l’art. 27 del Decreto Crescita bis evidenzia

                                                                                                               

Legge n.148 del 14 settembre 2011. Sono considerate in “perdita sistematica” quelle società che «per tre periodi di imposta consecutivi hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale o che nello stesso arco temporale siano risultate per due periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata Legge n.724 del 1994».

che esse non sono sottoposte a tassazione in capo a chi le riceve, a differenza del caso in cui il lavoratore percepisce la stessa somma in denaro. In questa precisa circostanza si applica un’imposizione in funzione degli scaglioni di reddito, le cui aliquote IRPEF possono variare dal 23% al 43% della somma percepita, come in ottemperanza a quanto stabilito dal TUIR92, che prevede infatti che qualsiasi somma, percepita da qualsiasi soggetto a qualsivoglia titolo, concorre alla formazione del reddito imponibile che impone una tassazione elevata secondo le aliquote progressive del reddito di lavoro dipendente. Questo regime di incentivazione si distacca da quanto stabilito all’art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR, che in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore delle azioni, per un importo non superiore, complessivamente, a 2.065,83 euro, purché l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti.

Si può affermare che questa sia un’ipotesi scarsamente utilizzata, in quanto solitamente l’assegnazione di strumenti finanziari è rivolta agli amministratori e ai dipendenti che ricoprono ruoli di estrema responsabilità, anche con lo scopo di fidelizzare e incentivare lo stesso management a migliori prestazioni.

L’altra importante agevolazione che attiene ai rapporti di lavoro, e che è resa possibile per le sole start-up innovative, è definita work for equity ed è disciplinata al quarto comma dell’art. 27 dello stesso decreto. Essa prevede che il conferimento di opere e servizi da parte di professionisti, così come la consulenza, possa essere retribuito attraverso il conferimento di quote di partecipazione e ciò permette di ottenere lo stesso vantaggio fiscale riferito ai dipendenti con stock options93.

L’ambito della disciplina delle assunzioni per le start-up, regolato dall’art. 27-bis del Decreto Crescita bis, prevede da un punto di vista prettamente fiscale, che è stato omesso nell’analisi del precedente paragrafo, un credito di imposta per personale altamente                                                                                                                

92 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), aggiornato con le ultime modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e dalla L. 13 luglio 2015, n. 107.

93 Le stock option sono opzioni call europee o americane, assegnate gratuitamente ai dipendenti della società, che danno il diritto di acquistare azioni di una società ad un determinato prezzo d'esercizio (strike price), solitamente dopo un periodo di tempo prefissato. Le stock option non esistono per tutte le società per azioni, ma solo per quelle quotate. Nel dicembre 2012 il Decreto Sviluppo ha introdotto la possibilità di usare le stock option anche per la Srl innovativa. In genere, tale diritto è esercitato se il prezzo d'esercizio è inferiore al valore corrente dell'azione quotata.

qualificato. Il legislatore, in questo articolo, ha voluto in qualche modo e con gli strumenti a sua disposizione, contenere la tendenza definita come “fuga di cervelli”, per la quale il capitale umano altamente qualificato italiano espatria e non rimane sul territorio nazionale. Questa norma fa sì che l’imprenditore sia incentivato ad instaurare rapporti di lavoro con un laureato magistrale o con un possessore di un dottorato di ricerca, in quanto otterrà un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale del lavoratore.

Ponendolo in cifre: se il costo del lavoratore è di 50.000 euro lordi annui, l’azienda maturerà un credito nei confronti del fisco pari a 17.500 euro, che potranno essere rimborsati oppure utilizzati per compensazione di altri tributi come IRES, IVA. Tale credito è inoltre definito certo, in quanto non necessita di prese di responsabilità di certificazione da parte di professionisti ed è facilmente dimostrabile in caso di controlli. 2.2.2.2. Gli incubatori certificati

Per rendere completa la presentazione del Decreto Crescita bis, dedichiamo il presente paragrafo alla figura dei c.d. incubatori certificati, disciplinata dall’art. 25, comma 5, del presente decreto. A livello generale, gli incubatori certificati possono essere considerati come una categoria privilegiata di supporter del crowdfunding, essendo i migliori deputati a sostenere la capitalizzazione delle start-up tramite internet. Più nel dettaglio, gli incubatori certificati non sono altro che imprese che offrono, anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013 (“Decreto Incubatori”)94.

Il loro ruolo è stato spesso equiparato a quello di un circolo di discussione, che fornisce però anche consulenza e strutture: “esistono incubatori e acceleratori specializzati che

puntano a diventare poli di eccellenza settoriali o rispetto ad alcune categorie di prodotti

                                                                                                               

94 Dagnino F., Gli incubatori certificati come strumento per favorire la nascita e la crescita di imprese innovative, tratto da www.diritto24.ilsole24ore.com, 3 ottobre 2014.

specifici, così come incubatori non specializzati che puntano sul concetto di cross- fertilization95, così come mere strutture che offrono servizi tecnici o logistici96”.

Riconoscendone il ruolo di interessante rilievo, da un punto di vista sociale ma soprattutto economico, la già citata Task Force che ha elaborato il rapporto “Restart, Italia!”, ha indicato alcune linee guida per l’attivazione di un meccanismo di incentivazione. Tra queste troviamo:

-   Semplificazioni amministrative e burocratiche; -   Agevolazioni fiscali e sgravi sul lavoro;

-   La possibilità di “host for equity”, ovvero di ricevere quote di partecipazione al capitale non soggette a tassazione, in cambio dei servizi prestati.

Il legislatore ha recepito tali indicazioni nella stesura del Decreto Crescita bis, inserendo la figura dell’incubatore certificato, istituzionalizzando tale soggetto come «una società

di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative».

Come per le start-up innovative sono stabiliti dei requisiti che la società deve possedere:

a)   deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b)   deve disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c)   deve essere amministrata o diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

                                                                                                               

95 Il Cross Fertilization Workshop (CFW) è una metodologia pensata per favorire la nascita di idee di innovazione radicale in gruppi di lavoro costituiti da persone di cultura scientifica e tecnica. Il metodo è incentrato sul concetto di trasferimento tecnologico; l'idea centrale è di generare un impulso creativo nel gruppo di lavoro presentando una tecnologia proveniente da un dominio culturale completamente diverso da quello dei partecipanti e lavorando con loro per individuare un applicazione di quella tecnologia al loro settore.

96 Lerro A.M., Equity crowdfunding: investire e finanziare l’impresa tramite internet, Gruppo 24Ore, 2013, p.125.  

d)   deve avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e)   deve avere un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-

up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

Vengono quindi posti, al settimo comma dell’art. 25, dei requisiti minimi sulla cui base si può attestare la comprovata esperienza, individuati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Tali requisiti riguardano il numero di candidature di progetti di incubazione ricevute e valutate nel corso dell’anno, così come il numero delle start-up avviate, ospitate ed uscite nell’anno, dei collaboratori e personale ospitato, e le variazioni del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda le lettere a), b), c), d) ed e); le successive lettere si basano su indicatori di tipo economico, come il tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up incubate o dei capitali di rischio o finanziamenti raccolti dalle istituzioni quali l’Unione Europea, lo Stato e le Regioni.

Ai sensi del sesto e settimo comma, il legale rappresentante deve presentare una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, volta alla certificazione dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5, e in riferimento ai requisiti minimi per ciò che riguarda la lettera e) dello stesso comma 5.

In analogia con quanto già riferito sulle start-up innovative, anche gli incubatori certificati necessitano dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese per beneficiare della relativa disciplina, seguendo un iter specificato al comma 13 dell’art. 25 del Decreto, che consiste nella condivisione di alcune informazioni che descrivano l’elenco delle strutture disponibili, delle esperienze del personale, delle collaborazioni con i centri di ricerca e dell’esperienza acquisita nell’attività di sostengo alle start-up.