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linea blu: credito assorbibile dalle MPM

2.3. Normative relative al crowdfunding in Paesi diversi dall’Italia

2.3.1. La situazione statunitense

2.3.2.1. La Gran Bretagna

Come già affermato, la Gran Bretagna non ha ancora proceduto ad una regolamentazione definitiva del crowdfunding, anche se l’interesse da parte delle autorità competenti, nello specifico la Financial Conduct Authority (FCA)123, si è esplicato attraverso dei documenti di consultazione e bozze di regolamento.

A livello generale, l’offerta al pubblico di strumenti finanziari è configurata come una promozione finanziaria e, per tali ragioni, riservata solamente a quelle società autorizzate dalla FCA, fatta eccezione per coloro che beneficiano di una deroga ed operano quindi in regime di esenzione. Questa autorizzazione si rende necessaria per includere nel target di investitori anche quelli retail e non solo quelli professionali. Per i gestori le possibilità sono quindi due: essere direttamente una società autorizzata oppure agire tramite intermediario che lo sia, e che deve apporre il suo nulla-osta all’operazione. Questo secondo caso è il più frequente, in quanto consente alle società di ricadere nel regime di esenzione previsto dal Financial Services and Market Act del 2000, ovvero la norma di riferimento per la regolamentazione delle operazioni finanziarie.

I costi relativi a queste procedure sono, come si immaginerà, molto elevati, tanto da rappresentare un limite all’accesso e all’operatività di piattaforme nascenti.

Le piattaforme che oggi operano in equity-based devono porre l’attenzione sulle attività che forniscono ai propri investitori, al rapporto con l’intermediario e all’aspetto informativo, onde evitare di esulare dall’autorizzazione e commettere, quindi, reato. In particolare, si devono assicurare di non rientrare nella fattispecie, del collective

investment scheme, che ha come caratteristiche: la raccolta di contributi da parte degli

investitori e la raccolta di fondi senza coinvolgimento alcuno nella gestione giornaliera. Il secondo attributo non è tipico del crowdfunding, mentre il primo sembra esserne la descrizione e porta quindi ad un conflitto difficile da superare.

Un’ulteriore problematica riguarda la detenzione di somme per conto dei clienti, che è appannaggio solamente delle società registrate e non può essere gestita autonomamente dalla piattaforma, a meno che i fondi non vengano trasferiti in maniera diretta                                                                                                                

123 La Financial Conduct Authority (FCA) regola l'industria dei servizi finanziari nel Regno Unito. Il suo

ruolo comprende la tutela dei consumatori, il mantenimento di un’industria stabile e la promozione di una sana concorrenza tra i promotori di servizi finanziari.  

dall’investitore alla società emittente. La FCA ha voluto precisare soprattutto due aspetti critici insiti nel crowdfunding e nel funzionamento dei portali, ovvero l’alta rischiosità dell’investimento e del recupero anche di parte dei dividendi, e la mancanza di tutela da parte del Financial Ombudsman Service124 in caso di eventuali controversie. Per questi motivi, l’autorità ha suggerito di “circoscrivere tale tipologia di investimento solamente

agli investitori professionali, in quanto ritenuti gli unici in condizione di poter valutare le prospettive economico finanziarie di società neocostituite e frequentemente operanti in settori ad alto rischio, e a investitori retail che certifichino di investirvi non più del 10% del loro portafoglio”125.

Per quello che concerne quindi l’equity-based crowdfunding, si nota una tendenza alla reticenza da parte del legislatore e delle autorità di vigilanza, che vedono ancora questo fenomeno come uno strumento altamente a rischio per truffe e frodi, fortemente pericoloso per l’investitore, lasciando da parte invece il grande potenziale di cui dispone. Un’altra forma di crowdfunding, il lending-based, è invece risultato più interessante agli occhi del governo e dell’autorità di vigilanza, che, di concerto, hanno pubblicato una proposta per la regolamentazione di un sistema di prestiti gestito tramite una piattaforma. 2.3.2.2. La Francia

Una situazione fondamentalmente analoga si ha in Francia, dove però sono state avanzate delle proposte di regolamentazione della normativa per le attività delle piattaforme

lending-based ed equity-based. Il primo passo verso una regolamentazione specifica è

stato, nel maggio 2013, la pubblicazione di linee guida rivolte agli imprenditori da parte delle autorità, Autorité des Marchés financiers (AMF)126 e Autorité de Contrôle

                                                                                                               

124 Il Financial Ombudsman Service è un difensore civico. È stato istituito nel 2000, e gli sono stati conferiti poteri statutari, nel 2001, dal Financial Services and Markets Act 2000, per contribuire a risolvere le controversie tra consumatori e le imprese che forniscono servizi finanziari nel Regno Unito, come banche, società di costruzione, compagnie di assicurazione, società di investimento, società di consulenza finanziaria e società finanziarie.

125 Alvisi P., Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in “Rivista di Diritto Bancario”, marzo 2014.

126 L’Autorité des Marchés financiers (AMF) è un'autorità pubblica indipendente francese fondata nel 2003, dotata di personalità giuridica e autonomia finanziaria, che ha il compito di assicurare la tutela del risparmio investito in strumenti finanziari, il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e un’adeguata e corretta informativa ai finanziatori.

Prudentiel (ACP)127, per istruirli sulle varie forme di crowdfunding e sulle aree di

possibile utilizzo. Quale ulteriore e più significativo passo, nel settembre 2013 il Ministero delle Finanze ha presentato un progetto di legge che prevede l’istituzione della figura del conseiller en investissements participatifs, preposta a seguire le operazioni di crowdfunding, aiutando la piattaforma in tutti i suoi aspetti; a questa si aggiunge l’introduzione di misure volte a tutelare l’investitore e soprattutto a prevenire attività di riciclaggio o di finanziamento ad attività illecite, mentre manca qualsiasi riferimento a eventuali soglie minime di investimento o a dei requisiti soggettivi per l’accesso a tale strumento di finanziamento.

Attualmente l’attività è comunque consentita nell’ambito della disciplina generale, in base alla quale sia le lending-based che le equity-based possono essere gestite solo da banche, richiedono una capitalizzazione minima di 5 milioni di euro e sono soggette alle disposizioni previste dalle AMF e ACP indipendentemente dalla dimensione delle operazioni effettuate; per le sole equity-based è prevista la registrazione come “fornitore di servizi di investimento” presso la ACP, e l’accettazione delle relative disposizioni in materia di prospetti128.

2.3.2.3. La Germania

La Germania rappresenta un caso ancora diverso nel panorama europeo.

Il presupposto di base, stabilito dall’Autorità di controllo, la Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)129, è stato quello di basarsi su casi concreti per individuare degli schemi ricorsivi di applicazione e gestione di piattaforme di crowdfunding, che, a loro volta, dovranno essere modificati in base alle caratteristiche e alle modalità con cui l’offerta degli strumenti finanziari si realizza tramite portali online. I punti di riferimento normativi nell’ordinamento tedesco sono essenzialmente tre e riguardano i diversi aspetti che compongono l’offerta. La legge bancaria,

                                                                                                               

127 L’ Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) è un’autorità amministrativa indipendente francese fondata nel 2010, senza personalità giuridica, che ha il compito di controllare l’attività bancaria e assicurativa in Francia.

128 Alvisi P., Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in “Rivista di Diritto Bancario”, marzo 2014.

129 La Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) è un’organizzazione federale indipendente con sede a Francoforte e Bonn, soggetta alla legale supervisione tecnica del Ministero federale delle Finanze, che ha il compito di supervisionare e controllare il mercato finanziario tedesco.

Kreditwesengesetz (KWG), la disciplina concernente i servizi di pagamento, lo Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) e il Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) che

riguarda l’ambito della negoziazione dei valori mobiliari. A questi si aggiunge la più generica legge sugli strumenti finanziari, Vermögensanlagen (VermAnIG), che richiede la pubblicazione di un prospetto informativo. A quest’ultima devono fare riferimento quelle piattaforme che hanno intenzione di operare al di fuori del limite di 100.000 euro per l’offerta al pubblico di strumenti finanziari in un periodo di dodici mesi. Difatti, è possibile svolgere l’attività senza alcuna specifica autorizzazione o licenza solo se si rispettano alcune condizioni, oltre a quella citata adesso. Se gli offerenti offrono in sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione e non entrano in possesso dei fondi e degli strumenti finanziari di proprietà degli investitori, dispongono dell’autorizzazione per procedere con l’attività di equity crowdfunding, richiedendo la licenza ai sensi della legge che regola le attività commerciali e industriali. È normale, tuttavia, tendere a reputare quella dell’equity crowdfunding come un’attività di offerta di strumenti finanziari, se considerata nella sua completezza ed è quindi soggetta allo stretto controllo da parte della BaFin, anche in base a quanto dettato dalla disciplina in materia di servizi di pagamento.

In Germania, quindi, il fenomeno risulta regolato non in maniera dedicata, bensì nell’ambito delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria, che, visto il loro carattere altamente restrittivo, non dispongono della giusta flessibilità e carattere per dare impulso a questo fenomeno. Diversa è la situazione della regolamentazione del lending-based

crowdfunding, che assume una sfumatura diversa nelle piattaforme tedesche. Ai

finanziatori, infatti, vengono offerti solamente finanziamenti di tipo subordinato, che prevedono la remunerazione dell’investitore attraverso i profitti generati dalla società senza rispondere però per le eventuali perdite. L’investitore non procede alla sottoscrizione del capitale, ma finanzia la società con un titolo di debito, godendo poi dei benefici derivanti dalla gestione sociale. Questo genere di attività non necessita di particolari autorizzazioni, né sottostà alla regolamentazione prevista per l’offerta di strumenti finanziari, in quanto sono considerati semplici finanziamenti130.

 

                                                                                                               

130 Alvisi P., Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in “Rivista di Diritto Bancario”, marzo 2014.