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linea blu: credito assorbibile dalle MPM

2.2. La disciplina italiana

2.2.4. Le novità introdotte dal recente Decreto Legge n.3/

Con l’obiettivo di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (noto come “Investment Compact”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle start-up innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell’oggetto sociale, dal livello di maturazione e dal settore di attività115. Poiché le Micro, Piccole e Medie Imprese, rappresentano la spina dorsale del                                                                                                                

114 Lerro A.M., Equity crowdfunding: investire e finanziare l’impresa tramite internet, Gruppo 24Ore, 2013, p.121.

115 Pagamici B., Investment compact: le caratteristiche delle PMI innovative, in www.ipsoa.it, 3 aprile 2015.

sistema economico e produttivo nazionale, la svolta espansiva impressa dall’ Investment

Compact rappresenta pertanto un’evoluzione logica e ineludibile per una politica

industriale che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’università e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

Emerge con tutta chiarezza che start-up innovative e PMI innovative rappresentano due stadi evolutivi di un processo sequenziale e coerente con cui il Governo ha inteso non solo agevolare la fase di partenza ma anche, a distanza di due anni, sulla scorta delle incoraggianti evidenze empiriche prodotte dalla normativa sulle start-up innovative, accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte dotazione tecnologica.

L’art. 4 del Decreto Investment compact detta la disciplina della PMI innovativa, definendola attraverso i seguenti requisiti obbligatori cumulativi:

•   deve avere un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

•   deve essere costituita nella forma di società di capitali o di società cooperativa; •   deve avere la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea,

purché con sede produttiva o filiale in Italia;

•   deve disporre della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori;

•   non deve avere azioni quotate in un mercato regolamentato;

•   non deve essere iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative del registro delle imprese, previsto dall’art. 25, comma 8, del D.L. 179/2012.

Oltre ai suddetti requisiti, le imprese devono rispettare contemporaneamente due sui tre seguenti requisiti che attestano la loro capacità innovativa:

1)   volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggior importo tra costo e valore totale della produzione;

2)   impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

-   in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato

di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

-   ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3)   titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Una volta definito cosa si intende per PMI innovativa, andiamo ad individuare quali sono le principali misure di agevolazione che il Decreto Investment Compact ha esteso anche a questa nuova categoria di Imprese; ovviamente si tratta, per la maggioranza, delle stesse misure di sostengo che erano fino a poco tempo fa riservate alle sole start-up innovative e per questo ci limiteremo ad un’elencazione senza entrare nel dettaglio, in quanto già trattate nei precedenti paragrafi:

-   esonero dall’imposta di bollo;

-   possibilità di creare categorie di quote dotate di particolari diritti, di effettuare operazioni sulle proprie quote e di emettere strumenti finanziari partecipativi; -   facilitazioni nel ripianamento delle perdite;

-   inapplicabilità della disciplina delle società di comodo;

-   possibilità di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale;

-   incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino ad un massimo investito pari a 500.000 euro) e persone giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino ad un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro);

-   possibilità di ricorrere all’equity crowdfunding;

-   intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI; -   sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE. Tutte queste misure possono essere fruite dalle PMI innovative a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, senza nessuna delimitazione temporale (nelle start-up

si applicano per quattro anni) ad eccezione degli incentivi fiscali agli investimenti che hanno una durata massima di 7 anni.