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ALL’ACCERTAMENTO DI UNA FRODE NEL COMPARTO ITTICO!

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! ! Nell’ambito del controllo ufficiale dei prodotti della pesca l’ Autorità sanitaria, ossia il Veterinario della ASL svolge un ruolo chiave soprattutto per quanto riguarda lo smascheramento delle frodi aliud pro alio. L’attività di identificazione di questo tipo di reato in Italia è appannaggio infatti, come precedentemente accennato,

principalmente del Veterinario Ufficiale il quale possiede competenze specifiche di Anatomia comparata e Zoologia che lo rendono in grado di discriminare tra specie ittiche diverse mediante l’osservazione delle caratteristiche anatomiche

macroscopiche. Inoltre, laddove risulti difficoltoso il riconoscimento di specie per mancanza di elementi anatomici caratteristici individuabili attraverso l’esame esterno sono presenti metodiche analitiche che, con elevati gradi di affidabilità, forniscono un ausilio (o una conferma) all’operato dell’Autorità competente nella sempre più ostica battaglia contro la perpetrazione di frodi.!

Le attività che conseguono all’accertamento di una frode sono anch’esse di

competenza del Veterinario Ufficiale della ASL e quest’ultimo è legittimato legalmente nello svolgimento di questo ruolo dal Codice di Procedura Penale e dalla Legge n. 283/1962.!

I medici veterinari dipendenti da pubbliche amministrazioni infatti sono ufficiali di polizia giudiziaria a competenza speciale “nei limiti del servizio cui sono destinati e

secondo le rispettive attribuzioni” (art. 57 comma 3 del Codice di Procedura Penale).

In particolare sono ufficiali di polizia giudiziaria i medici veterinari chiamati a svolgere funzioni ispettive e di controllo, per la tutela della pubblica salute, sulla produzione ed il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione (art. 3 Legge n. 283/1962:

“..omissis..le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia

giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica”).!

L’articolo 55 del Codice di Procedura Penale indica poi quali sono gli obblighi legati al ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria: “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria”."

Nel ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria il Veterinario Ufficiale deve dunque assolvere ad una attività di informazione (Articolo 347 Codice di Procedura Penale-Acquisizione e comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero), una attività di

investigazione e di assicurazione delle fonti di prova (Articolo 348 Codice di Procedura Penale-Assicurazione delle fonti di prova) ed una attività esecutiva e strumentale per assicurare lo svolgimento dei compiti di Polizia Giudiziaria e attuare quindi i provvedimenti scelti dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività legale che consegue all’accertamento di una frode deve nascere da una valutazione a monte riguardante la presenza o meno di un aspetto fondamentale: il dolo.!

L’elemento richiesto perché si realizzi qualsiasi tipo di reato è infatti, come detto, l’esistenza del dolo, ovvero la volontà di approfittare della buona fede dell’acquirente, come specificato anche dall’Articolo 42 del Codice Penale (Titolo III, Capo I):

“Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come

reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione."

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.” "

Questo medesimo concetto è ribadito anche per i reati previsti dalla Legge n.283 del 30 aprile 1962 che, nell’Articolo 19, specifica : “Le sanzioni previste dalla presente

legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il

commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione” ."22

Le frodi dunque, per essere definite tali, devono essere eventi intenzionali che trovano la loro principale motivazione nel desiderio di raggiungere un rapido profitto attraverso una pratica commerciale sleale. Come giustamente sottolineato da Correra e Correra (2009) quindi: “..la connotazione strutturale delle frodi alimentari va ricavata

dalla nozione generale di frode che ha un suo nucleo indispensabile nel travisamento della realtà indotto volutamente da un soggetto (il frodatore) nella percezione

cognitiva della sua vittima (il frodato)..”"

Come precedentemente approfondito nel Capitolo III, l’apparato sanzionatorio in merito alle frodi alimentari si fonda tuttora principalmente sulla Legge n. 283/1962, “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, su alcuni articoli del Codice Penale, ed, in materia specifica dei prodotti della pesca, su tutti quegli atti legislativi che normano l’etichettatura.!

In particolare, per quanto riguarda le frodi aliud pro alio nel comparto ittico, si ricade in infrazioni del Codice Penale che possono avere attinenza sanitaria o

semplicemente commerciale, a seconda della specie oggetto della sostituzione fraudolenta. !

L’introduzione in commercio di pesci velenosi come quelli appartenenti alle Famiglie

Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Chantigasteridae e di tutti gli altri prodotti della

pesca il cui consumo può arrecare nocumento alla salute del consumatore in

sostituzione di altre specie rappresenta una violazione dell’Articolo 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive) del Codice Penale.

La frode di sostituzione rappresentata dalla vendita di una specie dal minor valore commerciale in luogo di un’altra più pregiata si configura come una dolosa consegna all’acquirente di un bene alimentare al posto di un altro o di un bene non conforme alle caratteristiche attese per origine, provenienza, qualità o quantità e dunque è una violazione dell’Articolo 515 (Frode nell’esercizio del commercio) del Codice Penale.

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Questo caso si profila ogniqualvolta che il venditore finale di prodotti precedentemente

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confezionati e sigillati sia all’oscuro del reale contenuto ed addirittura della potenziale nocività dell’alimento. Il venditore dunque viene solitamente citato nelle Notizie di Reato solo come

Per quanto riguarda questa ultima fattispecie, interpretando il contenuto dell’Articolo 515 del Codice Penale, il delitto si profilerebbe solo nel caso della consegna del bene, mentre se il prodotto oggetto della frode non è in esposizione per la vendita questo non integrerebbe gli estremi del tentativo. 23

In materia sanzionatoria il quadro legislativo attuale sul quale, peraltro, ha fortemente inciso la depenalizzazione intervenuta ad opera della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e del Decreto legislativo 507 del 30 dicembre 1999, si caratterizza dunque per una forte frammentarietà, come emerso anche nel capitolo dedicato alla normativa che regola il comparto dei prodotti della pesca. !

Conseguenza primaria di tale scenario risulta essere una chiara difficoltà da parte delle autorità preposte ai controlli sul fronte dell’interpretazione delle norme e della conseguente applicazione delle sanzioni.!

Secondo la procedura prevista dalla Legge il Veterinario Ufficiale nel ruolo di

ufficiale di polizia giudiziaria, avvenuto l’accertamento di un reato di frode, deve agire, come precedentemente accennato secondo le modalità stabilite all’interno degli artt. 330-335 del Codice di Procedura Penale. In particolare deve trasmettere la denuncia di notizia di reato al Pubblico Ministero competente, indicando “il giorno

dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti” (Articolo 332 del Codice di Procedura Penale).

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Per quanto riguarda l’Articolo 515 del Codice Penale risulta difficoltoso stabilire un

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minimum perché la violazione di tale articolo posso assurgere a rilevanza penale. Non

mancano infatti nella giurisprudenza recente pronunce nelle quali si ritenuto che anche la condotta di semplice detenzione in magazzino di prodotti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite assurgerebbe a tentativo di frode in commercio, anche in assenza di ulteriori elementi a sostegno di una concreta offerta al pubblico dei prodotti medesimi. In particolare il seguente elenco contiene le principali sentenze in tale direzione interpretativa: Cass., sez. III, 28 ottobre 2010 (dep. 25 novembre 2010), n. 41758, Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Imp. Mistroni, CED 248703; Cass., sez. III, 18 dicembre 2008 (dep. 26 gennaio 2009), n. 3479, Pres. Altieri, Est. Lombardi, Imp. Urbani, CED 242288; Cass., sez. III, 5 novembre 2008 (dep. 16 gennaio 2009), n. 1454, Pres. De Maio, Est. Marmo, Imp.

Frescobaldi, CED 242263; Cass., sez. III, 9 luglio 2004 (dep. 8 settembre 2004), n. 36056, Pres. Dell'Anno, Est. Sarno, Imp. Botindari, CED 229480.!

Per assolvere a questa funzione risulta necessario impedire, in primo luogo, che il reato si ripeta: per questo viene disposto il sequestro probatorio del bene in esame (art.253 del Codice di Procedura Penale) oppure Il Servizio Veterinario può imporre il vincolo sanitario (blocco ufficiale ai sensi degli artt. 18, 19 e 54, comma 2, punto b del Reg. 882/2004/CE

per divieto di immissione sul mercato) anche in tutte quelle fattispecie nelle quali sia presente una sospetta non conformità alla normativa in materia di sicurezza

alimentare (Articolo 18 del Reg.882/2004/CE) oppure sussistano dubbi quanto all’identità della partita (Articolo 18 del Reg.882/2004/CE).

Grande importanza acquisiscono quindi gli atti svolti dagli organi di vigilanza

nell’ambito dell’accertamento delle violazioni. In particolare il verbale di sopralluogo (redatto in documento unico a doppia firma nel caso in cui il Veterinario Ufficiale svolga un attività peritale di affiancamento ad un’altra Autorità competente) ed il verbale di accertamento delle infrazioni, redatto dal Pubblico Ufficiale, rappresentano l’espressione di uno specifico potere di documentazione e costituiscono atti probatori di notevole rilevanza ai fini del procedimento penale.!

Il verbale di sopralluogo deve riportare in modo chiaro e leggibile:
 § l’indicazione dell’organo di vigilanza che procede all’accertamento;
 § l’indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e qualifica;


§ la data,l’ora ed il luogo dell’avvenuto accertamento;!

§ la precisa indicazione delle persone presenti al sopralluogo del titolare/legale rappresentante;


§ la sommaria descrizione delle motivazioni dell’accertamento e delle verifiche effettuate;!

§ l’indicazione della motivazione per cui non è possibile procedere alla contestazione immediata (esempio: assenza del trasgressore, necessità di ulteriori verifiche d’ufficio e/o acquisizione di ulteriori documenti);!

§ si deve dare nota che seguirà la notifica dall’ufficio degli atti conseguenti tra i quali può anche esserci una sanzione amministrativa;!

§ la firma degli intervenuti (verbalizzanti e presenti al sopralluogo).!

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Il verbale di accertamento deve essere compilato in modo da contenere le seguenti indicazioni:

§ l’indicazione dell’organo di vigilanza che procede all’accertamento,
 § l’indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e qualifica,


§ la data, l’ora ed il luogo dell’avvenuto accertamento,


§ la sommaria descrizione delle motivazioni dell’accertamento e delle verifiche effettuate: la descrizione di quanto accertato ed in particolare di quanto costituisce oggetto dell’illecito, deve essere il più chiara ed esaustiva possibile;!

§ l’identificazione del trasgressore; 
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§ la verbalizzazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore individuato,
 § l’indicazione della persona fisica presente;


§ l’individuazione precisa della disposizione violata (articolo, comma, ecc.), richiamando nel caso in cui la legge contenga diverse ipotesi sanzionabili, quella ritenuta oggetto della violazione; nel caso in cui la condotta vietata e la sanzione siano contenute in 2 diverse disposizioni occorre indicarle entrambe;


§ l’indicazione della sanzione pecuniaria e della possibilità di avvalersi della procedura di oblazione di cui all’articolo 16 della Legge 689/81 con l’importo della somma da pagare per ottenere l’archiviazione del procedimento;


§ l’indicazione dell’autorità a cui rivolgere il pagamento od a cui inviare le memorie difensive ai sensi dell’articolo 18 della Legge 689/81;


§ la firma degli intervenuti (verbalizzanti e trasgressore).
 § deve sempre esserne rilasciata copia all’interessato;


§ qualora il trasgressore si rifiuti di firmare è necessario evidenziarlo nel verbale nello spazio riservato alla firma con frasi del tipo “si rifiuta di firmare, ma ne accetta copia” oppure “si rifiuta di firmare e di riceverne copia” oppure “ si rifiuta di firmare e di riceverne copia, ma se ne rilascia comunque un esemplare nell’esercizio”;


§ quando possibile, è consigliabile consegnare unitamente al verbale un modulo di !

L’individuazione del soggetto responsabile della violazione amministrativa non presenta

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difficoltà se l’illecito è stato commesso da un privato o da un imprenditore individuale, ma diventa talvolta complesso identificare il trasgressore, che deve essere una persona fisica, nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una persona giuridica.

Nel caso di difficoltà è opportuno compiere ulteriori approfondimenti da effettuare in tempi diversi quali: 


- le visure camerali 


- l’assunzione di sommarie informazioni da testimoni e persone informate sui fatti.


c/c postale per il pagamento.


In caso di assenza del titolare dell’impresa in qualità di trasgressore è comunque possibile notificare la violazione, al momento dell’accertamento, consegnando copia del verbale ad una persona presente legittimata al ritiro dell’atto, opportunamente identificata mediante documento in corso di validità, compilando la relazione di notifica allegata al verbale e mediante consegna dell’atto in plico chiuso.!

Nel caso di contestazione immediata questo verbale sostituisce quello di sopralluogo.
 Nell’eventualità nella quale uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa viene applicata la disposizione speciale escluso il caso in cui lo stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale.


La norma penale generale prevale, per disposizione espressa (art. 9 legge n. 689), nel caso dei fatti puniti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 agli articoli 5, 6 e 12.! In particolare se gli illeciti concorrenti sono di natura omogenea (ovvero riferiti allo stesso fatto) si applica il principio del “ne bis in idem”, per cui come prevede l’art. 9 della legge n. 689 prevale la disposizione speciale, che può essere o penale o amministrativa. Si applica in sostanza la norma che più direttamente si attaglia al caso concreto. In altri termini la sanzione amministrativa e quella penale non possono concorrere, ma si presentano come alternative.!

Questa disposizione va sotto il nome di principio di specialità.!

Ai fini della conferma dell’ipotesi di reato è di fondamentale importanza inoltre l’attività legata alla raccolta delle fonti di prova disponibili tramite il prelievo di campioni e rilievi strumentali trai i quali rientrano, segnatamente, le fotografie dei prodotti ittici, delle etichette e dei documenti commerciali che accompagnano la partita incriminata. Nel caso di illecito penale,come stabilito dall’Articolo 357 del Codice di Procedura Penale l’autorità di polizia giudiziaria deve redarre un verbale all’interno del quale devono essere riportati i seguenti atti, nel caso in cui siano stati eseguiti:

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• denunce, querele e istanze presentate oralmente;!

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• sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;!

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• perquisizioni e sequestri;!

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• identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ed elezione di domicilio (Art. 349 del Codice di Procedura Penale);!

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• Acquisizione di plichi o di corrispondenza (Art. 353 del Codice di Procedura Penale);!

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• Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro (Art.354 del Codice di Procedura Penale);!

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• Atti,che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.!

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La Notizia di Reato oppure l’ipotesi di reato contenente il verbale ed arrecante le informazioni stabilite dal Articolo 332 del Codice di Procedura Penale deve essere trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero incaricato il quale, dopo averla iscritta in un apposito registro, ne assumerà pienamente la gestione, indirizzando le indagini ed affidandole nuovamente alla ASL oppure ad altre Autorità competenti sulla base delle ripettive competenze territoriali.!

Nel caso in cui la partita oggetto della frode abbia provenienza europea o extra europea è compito del Servizio Veterinario segnalare tramite il RASFF l’allerta agli altri Stati Membri.!

Fondamentale risulta anche la collaborazione con gli Uffici UVAC ed i PIF, i quali, in base alla provenienza della merce, possono disporre la rispedizione della partita all’origine oppure la sua distruzione. !

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V I . R E C E N T I E P I S O D I D I F R O D E P E R