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Il Ruolo del Veterinario Ufficiale nel riconoscimento delle frodi nel comparto ittico.

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Academic year: 2021

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Università di Pisa!

Dipartimento di Scienze Veterinarie!

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria!

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Il Ruolo del Veterinario Ufficiale nel

riconoscimento delle frodi nel comparto

ittico!

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Candidato: Mattia Pucci! !

Relatori: Prof.ssa Daniela Gianfaldoni!

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Dott. Filippo Barontini!

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“Anche se non sai ballare, tu prova a muoverti”!

Il Ballo di Nicola, In capo al Mondo , Ex -Otago, 2014!

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“Suae quisque fortunae fabor est”!

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INDICE!

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Abstract

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Capitolo I. Introduzione ! ! ! 7 ! ! ! I.1 Frode sanitaria! ! ! ! ! ! ! ! ! 8!

! ! ! I.1.1 Il caso del Vino al Metanolo! ! ! ! ! ! 11! ! ! ! I.1.2 Melamina nei prodotti di provenienza cinese! ! ! ! 15! ! ! ! I.1.3 Sudan Red I! ! ! ! ! ! ! ! 18! ! ! ! I.1.4 Nitrati e Nitriti! ! ! ! ! ! ! ! 20! ! ! ! I.1.5 Utilizzo di sostanze illecite nelle produzioni animali ! ! ! 21! ! ! I.2 Frode commerciale! ! ! ! ! ! ! ! 23!

Capitolo II. Le Frodi nel settore ittico! ! ! ! ! ! ! 29 ! ! ! II.1 Frode ittica sanitaria! ! ! ! ! ! ! ! 31!

! ! ! II.1.1 Commercializzazione di specie velenose! ! ! ! 33! ! ! ! II.1.2 Ciguatossina! ! ! ! ! ! ! ! 38! ! ! ! II.1.3 Biotossine algali!! ! ! ! ! ! ! 41! ! ! ! II.1.4 Gempylotossina ! ! ! ! ! ! ! 46! ! ! ! II.1.5 Aggiunta fraudolenta di additivi!! ! ! ! ! 47! ! ! ! II.1.6 Sindrome sgombroide! ! ! ! ! ! ! 51! ! ! II.2 Frode ittica commerciale !! ! ! ! ! ! ! 54! ! ! ! II.2.1 Fam. Tetraodontidae Vs Rana pescatrice! ! ! ! 57! ! ! ! II.2.2 Aguglia Vs Costardella! ! ! ! ! ! ! 60! ! ! ! II.2.3 Alaccia Vs Sardina! ! ! ! ! ! ! 61! ! ! ! II.2.4 Argentina Vs Latterino ! ! ! ! ! ! ! 62! ! ! ! II.2.5 Canesca Vs Palombo! ! ! ! ! ! ! 63! ! ! ! II.2.6 Fam. Sparidae" " " " " " " " 65! ! ! ! II.2.7 Lanzardo Vs Sgombro! ! ! ! ! ! ! 68! ! ! ! II.2.8 Melù o Potassolo Vs Nasello o Merluzzo! ! ! ! 69! ! ! ! II.2.9 Murena asiatica Vs Anguilla! ! ! ! ! ! 70! ! ! ! II.2.10 Passera Vs Platessa! ! ! ! ! ! ! 70! ! ! ! II.2.11 Pesce coltello Vs Pesce sciabola! ! ! ! ! 71! ! ! ! II.2.12 Pesce ghiaccio Vs Bianchetto!! ! ! ! ! 72! ! ! ! II.2.13 Fam. Scombridae! ! ! ! ! ! ! 73!

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! ! ! II.2.15 Prodotti della pesca preparati!! ! ! ! ! 75! ! ! ! II.2.16 Molluschi bivalvi vivi e Cefalopodi! ! ! ! ! 78! ! ! ! II.2.17 Crostacei! ! ! ! ! ! ! ! 82! ! ! ! II.2.18 Vendita di prodotti decongelati per freschi! ! ! ! 83! ! ! ! II.2.19 Vendita di prodotti di allevamento per prodotti di cattura in mare! 87"

Capitolo III. Violazioni della normativa in materia del commercio dei prodotti della

pesca! 88 !

! ! III.1 Sanzioni penali! ! ! ! ! ! ! ! ! 89! ! ! III.2 Sanzioni amministrative! ! ! ! ! ! ! ! 94! ! ! ! III.2.1 Etichettatura dei prodotti della pesca! ! ! ! ! 95! ! ! ! III.2.2 Decreto legislativo 109/92! ! ! ! ! ! 96! ! ! ! III.2.3 Decreto MIPAF 27/03/2002 e successive modifiche! ! 98!

Capitolo IV. Modalità di accertamento di una frode del comparto ittico! ! 104!

! ! IV.1 Metodi analitici di identificazione delle proteine!! ! ! 111!

! ! ! IV.1.1 Immunodiffusione in gel di agar! ! ! ! 111!

! ! ! IV.1.2 Metodica ELISA! ! ! ! ! ! 112!

! ! ! IV.1.3 Isoelettrofocalizzazione! ! ! ! ! 113

! ! IV.2 Metodi analitici di identificazione del DNA! ! ! ! 114

! ! ! IV.2.1 Sequenziamento e DNA barcoding ! ! ! ! 115!

! ! ! IV.2.2 RFLPS! ! ! ! ! ! ! ! 117!

! ! ! IV.2.3 FINS! ! ! ! ! ! 118

! ! ! IV.2.4 RAPD! ! ! ! 119 !

! ! ! IV.2.5 AFLP! ! ! ! 119!

! ! ! IV.2.6 SSCP ! ! ! 120!

Capitolo V. Attività conseguente all’accertamento di una frode nel comparto ittico 121 Capitolo VI. Recenti episodi di frode per sostituzione del comparto ittico svelati dalla Ausl 11 di Empoli! ! ! ! ! ! ! ! ! 129 !

! ! VI.1 Tetraodontidi propagandati come Pesce prete! ! 130 !

! ! VI.2 Tonno rosso in sostituzione di Tonno a pinne gialle 134!

! ! VI.3 Carangidi asiatici propagandati per Tonnetti indopacifici 137!

! ! VI.4 Miscuglio di Polpi indopacifici in cambio di Octopus vulgaris 139!

! ! VI.5 Polpo sott’olio! ! ! ! ! ! ! ! 143!

! ! VI.6 Frodi di sostituzione rivelate in un minimarket cinese! ! ! 145!

Appendice. Recenti episodi di frodi ittiche svelate sul territorio nazionale 148 !

Conclusioni 152

Bibliografia ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 155!

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ABSTRACT!

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Le frodi alimentari nelle specie ittiche, in particolar modo quelle cosiddette di

sostituzione, conosciute anche con il termine latino di aliud pro alio, sono da sempre sotto l'attenzione delle Autorità preposte alla vigilanza e rappresentano ancora oggi un classico degli illeciti del settore ed un problema ancora attuale. !

In questo contributo, dopo un quadro generale riguardante le tipologie principali di frode del settore alimentare, viene sottolineata l'importanza del ruolo del Veterinario Ufficiale nello smascheramento delle frodi nel comparto ittico. Nell’ambito delle frodi di sostituzione, infatti, l’unica metodica che attualmente in Italia ha valore a livello legale nell’identificazione di specie è l’identificazione morfologica delle caratteristiche anatomiche macroscopiche del pesce intero, secondo chiavi dicotomiche proposte dalla Food and Agricolture Organization (FAO), Species catologues for fishery

porpouses. "

Dopo una fotografia dello stato attuale del mercato ittico a livello nazionale ed una analisi delle frodi sanitarie e commerciali riscontrabili in questo comparto, vengono passate in rassegna le principali frodi aliud pro alio nell'ambito del commercio dei prodotti delle pesca e vengono descritte, per le specie interessate, quelle

caratteristiche anatomiche macroscopiche che permettono l'identificazione di specie attraverso l'osservazione.!

Inoltre vengono riportati i principali atti normativi nazionali e comunitari che

regolamentano il complesso settore del mercato dei prodotti ittici e viene descritta l’attività che consegue l’accertamento, in particolare, della violazione dell’Articolo 515 (Frode nell’esercizio del commercio) del Codice Penale.!

Infine viene riportata una casistica relativa all’attività svolta dalla Ausl 11 di Empoli nell’ambito dello smascheramento di frodi ittiche di sostituzione; viene discusso l'approccio ispettivo ed il significato sanitario dei casi presi in esame, verificatisi tutti all’interno di un lasso di tempo compreso tra il 2009 ed il 2013.!

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Parole chiave: frodi ittiche, frode aliud pro alio, identificazione specie ittiche, identificazione macroscopica !

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The fish frauds, especially the substitution of less expensive species for more

expensive species, also known by the Latin term for aliud pro alio, have always been under the attention of the authorities responsible for supervision and still represent a classic of irregularities in the sector and a current problem.!

In this paper, after a general overview of the main types of fraud in the food sector, the importance of the role of the Veterinary Officer in the unmasking of the fraud in the fisheries sector is stressed. In the context of fish fraud, in fact, the only method

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by the morphological identification of anatomical features of the macroscopic whole fish, according to dichotomous keys proposed by the Food and Agriculture

Organization (FAO), Species catologues for fishery porpouses."

After a snapshot of the national fish trade’s current state and an analysis of the frauds encountered in this sector, the main examples of aliud pro alio fraud in the trade of fishery products are passed in review and the macroscopic anatomical features that allow the identification of species through observation are described.! In addition, the main national and Community legal acts that regulate the whole sector of the market in fishery products are reported and it is described the activity that follows the assessment of the violation of Article 515 (Fraudulent trading) of Codice Penale.!

Finally, a case study on the activity of the Ausl 11 Empoli regarding the unmasking of fish substitution fraud is reported; it is discussed the inspection and the health

significance of the examined cases.!

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Keywords: fish frauds, aliud pro alio frauds, fish species identification, macroscopic

identification!

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I. INTRODUZIONE!

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! ! Nella storia dell’umanità le frodi sono considerate “attività criminali” tra le più antiche e hanno riguardato molteplici settori: finanziario, alimentare, abbigliamento ed altre attività di interesse commerciale (Semeraro A., 2011)."

Da quando quindi c’è memoria storica della presenza di relazioni commerciali tra gli uomini, di pari passo è quasi costantemente presente una legislazione volta alla tutela del consumatore nei confronti della possibilità di incorrere, in particolare, in una frode alimentare.!

La legislazione romana già nel IV secolo A.C prevedeva, ad esempio, una pena che poteva scaturire nei lavori forzati o, addirittura , nell’esilio per chi praticava

l’adulterazione del cibo (Neal D.Fortin, 2009), attività fraudolenta che, per altro, risultava già essere diffusa come riportata nelle opere di alcuni autori dell’epoca, tra cui anche Plinio il Vecchio (I secolo d.c).!

Durante il Medioevo è col diffondersi della cultura e del modo di vivere arabi che la lotta alle frodi viene affrontata con metodo scientifico.!

In particolare la necessità di far rispettare le leggi e i divieti imposti dai precetti delle religione islamica portò ad un sistema di polizia, di controlli e di tribunali contro le frodi.!

Il vero cammino trionfale delle frodi alimentari comincia, però, con l'avvento del capitalismo. E’ durante questo periodo infatti che si moltiplicano i casi, soprattutto in Inghilterra di adulterazioni in particolare del pane e del vino (Stieb E.W., 1966).! Facendo una salto spazio-temporale e prendendo in considerazione la realtà del neo formato Regno di Italia vediamo che la situazione non era cambiata ma anzi, la frode alimentare risultava essere molto diffusa alla fine dell’Ottocento: si andava dal vino ! fabbricato senza uva, al formaggio che non conteneva nemmeno una goccia di latte (Sorcinelli P., 1999).!

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Drugs Act del 1875, che è stato oggetto nel tempo di revisioni ma che risulta essere

tuttora la base della moderna legislazione alimentare anglosassone."

Venendo ai nostri giorni ed ad una realtà spazio-temporale a noi più familiare ci troviamo di fronte, per quando riguarda le frodi alimentari, ad un fenomeno in crescita costante che risulta essere quasi quotidianamente alla ribalta: secondo il Rapporto sulle frodi alimentari ed agroalimentari redatto da FareAmbiente nel periodo

compreso tra il 2007 e il 2013 le frodi alimentari in Italia si sono più che triplicate.! Con il termine frode alimentare si intende la deliberata e intenzionale sostituzione, la manomissione, la non fedele e fuorviante rappresentazione di alimenti, di ingredienti alimentari, o di packaging alimentari e la dichiarazione falsa effettuata su un prodotto alimentare al fine di trarre un guadagno economico, ingannando il consumatore (Spink e Moyer,2011).!

Se il fine, dunque, si configura nell’ingannare il consumatore per trarne un vantaggio economico bisogna, tuttavia, prendere in considerazione il fatto che da questo può anche esitare un problematica di carattere sanitario; per questa ragione, da un punto di vista giurisprudenziale e non solo , si è soliti distinguere tra 2 tipi di inganno: la frode sanitaria e la frode commerciale.!

Ovviamente, a seconda della tipologia di frode, si possono avere implicazioni d’ordine giuridico e sanzionatorio diverse che verrano prese dettagliatamente in

considerazione in seguito.!

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I.1 FRODE SANITARIA !

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! ! Per frode sanitaria si intende quell’inganno che ha la possibilità o la certezza di procurare un danno, anche grave, alla salute dei cittadini. Si tratta sostanzialmente di fatti e comportamenti che portano all’introduzione all’interno della filiera alimentare di sostanze !

dannose che attentano alla salute pubblica. Possono essere commessi da “chiunque detiene per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il consumo acque, ! sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica” (artt. 442 e 444 del Codice Penale). Il reato si configura anche per il solo fatto di esporre (porre in commercio) sostanze pericolose, pur se non sono state ancora vendute, oppure anche se si tratta di distribuzione gratuita. !

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Le frodi sanitarie sono regolamentate, dal punto di vista normativo, dal Codice penale, titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica; Capo II – Dei delitti di

comune pericolo mediante frode, in particolare dai seguenti articoli:!

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Art. 438 – Epidemia!

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“Chiunque cagiona un’epidemia mediante diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte” "

(La pena di morte per i delitti previsti dal Codice penale è stata abolita con l’ art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 10 agosto 1944).!

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Art. 439 – Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari!

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“Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte”"

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Art. 440 – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari!

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“Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze

medicinali.”"

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Art. 442 – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate!

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“Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.”"

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Art. 444 – Commercio di sostanze alimentari nocive!

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“Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle

sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.”"

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Come precedentemente indicato, nella fattispecie di una frode sanitaria, il reato si configura anche solo per il fatto di esporre in commercio una sostanza pericolosa, una sostanza che abbia attitudine ossia la capacità di arrecare nocumento alla salute pubblica. Attitudine intesa come attributo essenziale di un pericolo concreto

(Pagliarone C.S., Latorre F.,Nardelli P.).!

E’ fondamentale però a questo punto introdurre e approfondire i concetti di

pericolosità e nocività ai fini della comprensione delle differenze di applicazione delle norme precedentemente indicate.!

Nel caso infatti dei cosiddetti reati di pericolo concreto, che fanno riferimento al concetto di nocività (l’ attitudine che ha una sostanza alimentare di creare un concreto e non ipotetico o astratto pericolo a chi la consuma) vengono applicate le già citate norme presenti nel Codice penale con l’aggiunta di altri articoli (artt. 515, 516 e 517) che verranno successivamente passati in rassegna. Come ben

sottolineato e messo in evidenza da Pagliarone è proprio il legislatore stesso che, infatti, nell’art.444 utilizza l’espressione “qualità nociva” per evidenziare la

caratteristica di concretezza della pericolosità di una determinata sostanza.!

Per quanto concerne invece il concetto di pericolosità (potenziale attitudine di una sostanza alimentare a cagionare un danno alla salute, è la probabilità di un evento temuto) ed ergo la linea del pericolo astratto o potenziale si fa riferimento alla Legge 283/62 che punisce violazioni concernenti la integrità e la purezza dei prodotti

alimentari, indipendentemente dal fatto che ne sia derivato pericolo concreto (erga omnes) per una cerchia potenzialmente illimitata di persone. E’ proprio di fronte ad una incertezza scientifica nel provare il reale potenziale dannoso per la salute dei consumatori di una !

determinata sostanza che si può inquadrare anche il cosiddetto “principio di precauzione” contenuto nell’art. 7 del Regolamento CE 178/2002.!

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Nel corso degli anni, in ambito internazionale ed italiano, sono venuti alla ribalta molteplici eclatanti casi di frodi alimentari, alcune delle quali hanno provocato gravi danni alla salute dell’uomo con risvolti talvolta letali.!

Per quanto riguarda il territorio italiano il primo clamoroso scandalo del settore alimentare è rappresentato sicuramente dal vino al metanolo.!

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I.1.1 IL CASO DEL VINO AL METANOLO!

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! ! Il 1986 ha rappresentato, non solo per il settore vinicolo, ma per l’intero settore agroalimentare italiano un vero e proprio spartiacque, soprattutto in relazione alla risonanza internazionale e le gravi ripercussioni sanitarie legate allo scandalo del vino al metanolo.!

Spartiacque perché in seguito a questo caso vennero apportate misure volte alla tutela della salute dei consumatori che non si limitarono solo al settore vinicolo ma che riguardarono tutto il comparto alimentare che uscì completamente sconvolto da questo scandalo.!

Il caso scoppia nel marzo 1986 in seguito alla morte di 3 etilisti e a numerosi casi di avvelenamento nella provincia di Milano. Viene aperta una inchiesta per fare luce sulle cause che hanno portato ai decessi ed ai danni personali gravissimi.!

Ben presto le Autorità competenti rendono nota la ragione: l’adulterazione del vino con l’aggiunta di metanolo.!

Il metanolo è un componente naturale del vino, essendo un prodotto secondario della fermentazione alcolica ed è presente in una misura compresa tra 0,6 e 0,15 ml su 100 ml di alcol etilico complessivo. In dosi maggiori può però causare lesioni permanenti in !

particolare al nervo ottico ed al cervello, come riportato in letteratura da vari autori (Verslegers et al.,1988; Anderson C.A et al.,1997; Hsu H.H et al.,1997; Comoglu S. et al., 2001; Dujardin M. et al.,2006; Ari S. et al.,2007).!

Addirittura Işcan Y. et al.( 2013) in un caso relativo ad una donna di 54 anni riportano che anche l’assorbimento transdermico di metanolo può causare cecità irreversibile oltre a lesioni intracerebrali.!

I limiti massimi di metanolo erano fissati dal D.P.R. n. 162 del 12 febbraio 1965, Capitolo III, articolo 22, punto 2, comma D (“Lo stesso divieto si applica ai mosti ed ai

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vini che:..omissis..contengano:..omissis..alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo.”) riguardante le Norme per la repressione delle frodi nella preparazione

e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.!

La ragione che ha portato le varie aziende vinicole all’utilizzo del metanolo risiede in una motivazioni principale: nel processo di vinificazione era diventato dal punto di vista economico molto più vantaggioso l’uso del metanolo rispetto allo zucchero o all’alcool etilico per aumentare la gradazione alcolica.!

Inoltre, un altro vantaggio dell’uso del metanolo in alternativa allo zucchero è che l’adulterazione avviene in uno spazio temporale brevissimo e tale, quindi, da ridurre al minimo il pericolo di controlli a sorpresa.!

La contingenza del momento rendeva quindi questa adulterazione molto conveniente perché la conversione in legge del Decreto legge n. 232 del 15 giugno 1984,

concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande

alcoliche, nonché l’aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli fece sì che il costo del metanolo diventasse 10 volte inferiore rispetto a quello dell’alcool etilico (Coldiretti).!

Le tasse sul metanolo inoltre erano state abbassate dal Governo per incentivarne la produzione; questo prodotto poteva infatti essere raffinato per ottenere benzina sintetica o per la produzione di biodiesel (Grazia C. et al.,2008).!

In seguito allo scandalo vennero assunte dal Governo delle misure preventive allo scopo di scongiurare il ripetersi di questo tipo di frodi in ambito alimentare.!

Per quanto riguarda il settore vinicolo, il Ministero della Sanità emanò la “Ordinanza relativa alle Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo dei vini adulterati con metanolo” del 12 Aprile 1986 mediante la quale veniva vietata su tutto il territorio nazionale la distribuzione, la vendita e !

la somministrazione dei vini provenienti da quelle aziende dove era stata smascherata la frode e da quelle aziende dove un campionamento rilevava un contenuto di metanolo superiore rispetto ai limiti massimi imposti dalla legge.!

In allegato all’ordinanza è presente l’elenco delle aziende interessate dall’inchiesta, a maggioranza di provenienza dal Nord e dal Centro Italia (con il caso più eclatante quello relativo alla ditta Ciravegna della provincia di Cuneo); tuttavia, sempre durante la primavera del 1986 fu interessata dall’inchiesta anche la ditta Fusco di Mandria

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(Taranto), il cui vino fu messo prima sotto sequestro per sospetto, poi accertato attraverso analisi, di contenere metanolo in concentrazione troppo alte.!

Venne poi promulgata la Legge n. 462 del 7 agosto 1986, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari) tuttora vigente, che istituiva, tra le tante:!

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• un comitato di coordinamento per “ realizzare una costante collaborazione tra le

varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari” (art.6, punto 2 comma a);!

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• un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati forniti dalle regioni, relativo alle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati (art.7, punto 1);!

!

• un centro di raccolta informatizzata, presso il Servizio Informatico Sanitario del Ministero della Salute, dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori

dell’ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi (art.8,punto 1); !

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• l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e di sofisticazione alimentare (art.8, punto 4);!

!

• un’Ispettorato centrale repressione frodi per l’esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel

commercio !

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• dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale…

omissis..(art.10, punto 1); !

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Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale. ed una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali del settore (art.14, punto 1 e 2); !

• un aumento del contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità da 400 ad 800 unità ( …omissis..e' autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri

di 400 sottufficiali)(art.19,punto 1);!

!

Lo scandalo del vino al metanolo si concluse con la morte di altre 19 persone e provocò lesioni permanenti a decine di consumatori ; inoltre portò alla recessione di un settore, quello vinicolo, che faceva dell’esportazione uno dei suoi capisaldi.! Un autorevole giornalista anglofono, Burt Anderson, autore probabilmente del libro che ha fatto per primo conoscere al mondo le potenzialità del vino italiano (Vino: The

Wines and Winemakers of Italy) in una recente intervista ha detto che :«Lo scandalo

del metanolo è la cosa “migliore” mai successa al vino italiano»; sebbene

l’affermazione sia forte, visto che lo scandalo ha portato, come precedentemente detto, alla perdita di vite umane, il concetto espresso non è sbagliato poiché ciò ha portato alla applicazione di quelle misure che hanno fatto sì che questo settore

diventasse nel tempo uno dei fiori all’occhiello delle produzioni agroalimentari italiane (da una proiezione della Coldiretti emerge che nei primi sette mesi del 2013 si è registrato il record di esportazioni di vino).!

Inoltre ha contribuito ad una capillare revisione di tutto il sistema di sorveglianza e di controllo della filiera agroalimentare, che ne è uscito potenziato e per questo

maggiormente adatto a fronteggiare crisi di questa portata.!

!

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I.1.2 MELAMINA NEI PRODOTTI DI PROVENIENZA CINESE!

!

! ! Un altro scandalo che ha scosso il mercato mondiale è quello che più recentemente ha coinvolto la Cina in merito all’immissione in commercio di latte, prodotti a base di latte e di mangimi contaminati con melamina.!

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Lo scandalo relativo alla presenza di melamina nel latte in polvere destinato

all’alimentazione dei neonati scoppia in tutta la sua gravità nel Settembre del 2008, in seguito alla comunicazione da parte del Ministero della Sanità cinese del

coinvolgimento del latte contraffatto nel causare il decesso di due bambini e nell’ospedalizzazione di altri 1200 infanti, cifre che poi nei giorni saliranno per raggiungere livelli drammatici.!

La melamina (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamina, formula bruta C

3H6N6 ) è un composto chimico di sintesi di largo utilizzo industriale.!

Si presenta come polvere bianca, scarsamente solubile in acqua utilizzata

principalmente nell’industria della plastica, per la formazione di resine melaminiche, in combinazione con la formaldeide.!

Inoltre, la melamina costituisce il componente principale di colle/adesivi e inchiostri, trova impiego anche nel settore dei fertilizzanti e rappresenta negli animali, il

metabolita principale di un pesticida utilizzato sui vegetali, la ciromazina.!

La melamina non è approvata come additivo negli alimenti dal FAO/WHO Codex

alimentarius, né dalla Commissione Europea o da altre autorità nazionali. 


Il motivo del ricorso fraudolento alla melamina nel latte, nei prodotti a base di latte e nei mangimi, soprattutto in quelli destinati all’alimentazione del cane e del gatto risiede nella struttura chimica di questa sostanza, che per il 66% è costituita da atomi di azoto.!

Poiché l’analisi per la misurazione della concentrazione proteica negli alimenti si basa sulla misurazione della concentrazione di azoto totale(metodo di Kjeldahl), l’aggiunta della melamina, composta prevalentemente da azoto, simula un ingannevole

aumento della quota proteica.!

Il suo utilizzo quindi permette di mascherare nel caso del latte, un annacquamento che porterebbe ad una diminuzione del tenore di proteine sotto il livello di accettabilità ed anche di simulare una migliore qualita’ del latte (che dipende dalla percentuale di proteine e di grasso).!

Nel caso dei mangimi e degli alimenti zootecnici, allo stesso modo, l’aggiunta di melamina, recuperata dalle acque reflue provenienti dal processo di produzione, permette di raggiungere alti tenori di azoto nelle farine proteiche ed ergo simulare un più elevato contenuto di proteine.!

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prevalenza di calcoli urinari nei neonati e nei bambini che hanno consumato il latte alla melamina di provenienza cinese.!

Prima di questo episodio non sono infatti presenti in letteratura studi relativi alla tossicità della melamina assunta per via orale nell’uomo, mentre sono presenti dati relativi alla tossicità di questa sostanza in ovini, cani, gatti, topi e ratti (Son Y.J et al., 2014; Dobson RL et al.,2008; Stine C.B et al., 2014; Chen YT et al.,2014!

Hau A.K et al. nel loro studio hanno preso in analisi i casi relativi ai 52857 bambini, che secondo comunicazione ufficiale del Governo Cinese, hanno ricevuto cure a causa del latte alla melamina, per valutarne la sintomatologia: alcuni dei bambini erano asintomatici, ma la maggior parte mostravano irritabilità, disuria, difficoltà nella minzione, colica renale, ematuria, calcolosi.!

Ipertensione, edema, oliguria invece erano i sintomi caratteristici registrati nei casi più gravi.!

L’apparato maggiormente coinvolto risulta essere quindi quello renale, in accordo con i precedenti studi effettuati sugli animali.!

Gli effetti tossici della melamina nel cane e nel gatto sono venuti alla ribalta in seguito alle segnalazioni alla Food and Drug Administration (FDA) fatte principalmente dai veterinari liberi professionisti americani, di aumento della prevalenza di casi di insufficienza renale e di morte in queste due specie. !

In seguito a questi fatti, la FDA nel 2006-2007, mise in atto una attività di

campionamento su mangimi e sulle materie prime impiegate nella loro produzione, identificando la presenza di melamina sia nel prodotto finale che nelle farine di glutine di mais e di frumento, nelle farine di soia usate come fonte proteiche nel petfood. " Come precedentemente detto l’aggiunta a scopo fraudolento della melamina viene effettuato allo scopo di raggiungere una quota proteica più elevata ed è reso

economicamente vantaggioso dal fatto che questa sostanza ed altri composti di sua derivazione vengono recuperati dalle acque reflue provenienti dalla produzione delle farine (Lahalih SM et al.,1989). !

L’acquisto delle proteine vegetali contaminate risultò effettuato presso due grosse aziende cinesi e comportò il ritiro dal mercato di tutti quei mangimi che risultarono essere contaminati e la diramazione di uno stato d’allerta da parte del FDA per quanto riguardava il glutine di riso, frumento, soia e mais, farina di glutine di mais, proteine di riso e concentrato di proteine di riso, sottoprodotti del mais, proteine (inclusi aminoacidi e idrolisati proteici) , proteine da fagioli importati dalla Cina.!

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Per quanto concerne i contributi scientifici sono presenti in letteratura varie trattazioni relative alla tossicità renale indotta dalla melamina e dall’interazione di questa

sostanza e l’ acido cianurico legata all’alimentazione con mangimi contaminati. ((Brown CA et al., 2007; Cianciolo RE et al.,2008; Cocchi et al.,2010).!

In ambito comunitario lo scandalo del latte alla melamina portò all’emanazione della Decisione 2008/798/CE in merito alle condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti.!

Le importazioni dalla Cina nella Comunità Europea di latte e prodotti lattieri,

compreso il latte in polvere, sono vietate dal 2002 ma con questo atto sono messi al bando totale anche tutti i prodotti composti (ovvero prodotti contenenti allo stesso tempo un prodotto trasformato di origine animale e un prodotto di origine non animale) contenenti componenti di latte trasformato, come biscotti e cioccolata provenienti dalla Cina e destinati a neonati e bambini, contenenti una qualsiasi percentuale di latte proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese.!

Viene fissata anche la concentrazione massima di melamina (2,5 mg/Kg) che può essere accettata nel prodotto, valore che garantisce un ampio margine di sicurezza.! La DGA (Dose Giornaliera Ammessa) fissata dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 2008 è di 0,2 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo.!

L’attività di controllo effettuata dalle autorità competenti europee su tutte le partite originarie della Cina o da essa provenienti, di prodotti composti, compresi i mangimi, contenenti prodotti lattieri portò alla raccolta di 555 campioni, di cui 101 risultarono avere una concentrazione maggiore di 2,5 mg/Kg di melanina, risultato che portò alla distruzione della partita dal quale il campione proveniva.!

In particolare in Italia furono trovati positivi 3 campioni, 2 provenienti da partite di latte ed 1 da una partita di yogurt, su un totale di 48 campioni esaminati dall’Istituto

Zooprofilattico di Teramo.!

L’attività dei NAS portò all’ispezione di 855 strutture che si occupavano di importazione e distribuzione di prodotti alimentari cinesi, con sequestri che

interessarono varie città italiane (Milano, Firenze, Napoli) e svariati quintali di derrate.! Lo scandalo in Cina si concluse con 4 decessi, 13000 ricoveri, 53000 bambini curati e due condanne a morte per i dirigenti delle principali aziende che si erano rese

protagoniste della frode. !

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I.1.3 SUDAN RED I!

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! ! Rimanendo in ambito di frodi alimentari aventi implicazioni di carattere sanitario un altro capitolo rilevante è rappresentato dall’utilizzo vietato di alcuni

additivi e coloranti aventi effetti tossici o cancerogeni; in particolare una frode è quella che prevede l’impiego ad uso alimentare del colorante Sudan Rosso 1, una sostanza già inserita nel 1972 dalla IARC nella categoria 3 delle sostanze cancerogene, cioè a “limitata evidenza di cancerogenicità negli animali, nessun dato di cancerogenesi disponibile nell’uomo”.!

Sudan I è il nome corrente del colorante CI solvent yellow 14 (nome scientifico

Phenylazo-2-naphtha- lenol, CAS 842-07-9) usato principalmente come colorante per oli, cere, scarpe, saponi ma assolutamente vietato ad utilizzo alimentare, visto le proprietà cancerogene e genotossiche.!

Un primo studio (NIH. DHHS/NTP. Carcinogenesis bioassay of CI yellow 14 in F344/ N rats and B6C3F1 mice of either sex ) ha messo in evidenza il potere cancerogeno di questa sostanza nel ratto, manifestata con un aumento dell’incidenza di noduli tumorali a livello epatico.!

Anche altre ricerche effettuate sui ratti (Stiborova M, Asfaw B, Anzenbacher P et al., 1988,Westmoreland C et al.,1991) hanno portato alla medesima conclusione; per quanto riguarda l’uomo è presente invece uno studio (Stiborova M, Martinek V, Rydlova H, et al., 2002) che suggerisce la potenziale attività cancerogena anche nella nostra specie. I risultati di un altro studio (Pan H, Fong J, He GX, Cerniglia CE, Chen H.,2012) hanno dimostrato che coloranti azotati come Sudan I,II,III e IV e Para Red ed i loro metaboliti possono potenzialmente influenzare l'ecologia batterica intestinale umana inibendo selettivamente alcune specie batteriche, ed esercitando così un effetto negativo sulla salute umana.!

A livello comunitario già nel 1994 veniva bandito l’utilizzo del Sudan Rosso I come colorante ad uso alimentare mediante la Direttiva 94/36/CE che ,in Allegato I, non includeva questa sostanza nell’elenco dei coloranti alimentari ammessi.!

Tuttavia l’utilizzo illegale di questo colorante, soprattutto per quanto riguarda prodotti provenienti da Paesi extra-europei, non si è arrestato in virtù soprattutto del basso costo e della colorazione luminosa che riesce a conferire agli alimenti.!

Il problema della presenza del Sudan Rosso I negli alimenti è emerso, in particolare, nel giugno 2003, quando l'Unione Europea, a seguito di segnalazioni provenienti

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dalla Francia, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 21/6/2003 una "Decisione della Commissione" datata 20 giugno 2003, "recante misure di

emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati”, attraverso la quale si

enunciava che "i prodotti [omissis] nei quali è stato individuato il colorante Sudan

Rosso I devono essere distrutti [sic].”"

A seguito, inoltre, dell’emanazione della Circolare n° 92 del 21 gennaio 2004 della Commissione dell’Unione Europea, riguardante le misure di emergenza da adottare per l’importazione del peperoncino rosso (essiccato, tritato o in polvere) e dei prodotti alimentari che lo contengono, i Paesi U.E devono richiedere una certificazione che attesti l’assenza dei coloranti Sudan I, II, III e IV.!

Questo fatto ha portato al perfezionamento di tutta una serie di metodiche chimiche e biochimiche per evidenziare appunto la presenza di questo colorante illegale e

scongiurare così la frode: si va da un metodo High Performance Liquid

Chromatography - Diode Array Detector (Ceci E., Tantillo G.M., 2004) a metodiche di

analisi Ultra Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometer (Schummer C, Sassel J, Bonenberger P, Moris G.,2013), di nuova concezione, più rapide e veloci.!

A livello italiano i principali casi sono relativi al 2004, anno in cui le autorità

competenti hanno registrato la presenza di un ingente numero di partite alimentari contenenti questo colorante illegale , come messo in evidenza dal II° Rapporto sulle frodi alimentari in Italia a cura dello sportello informativo sulla sicurezza alimentare del Movimento difesa del cittadino del luglio del 2005.!

Per quanto concerne l’impiego di additivi negli alimenti, a livello comunitario è stato istituito un regolamento, il Reg. 1129/2011/CE che, in Allegato I, stabilisce un elenco degli additivi !

ammessi ad uso alimentare, i prodotti alimentari in cui l’impiego di queste sostanze è lecito e le quantità massime utilizzabili.!

In questo ambito la frode di carattere sanitario si concretizza, ergo, o nell’utilizzo di un additivo in un prodotto alimentare per il quale è vietato l’impiego o nel superamento dei limiti imposti dalla legge. !

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I.1.4 NITRATI E NITRITI!

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! ! Altra possibilità di frode connessa all’impiego di additivi consiste nell’uso di queste sostanze in concentrazioni che superano i limiti stabiliti per legge.!

Esempio principe è l’utilizzo a scopo fraudolento di nitriti o nitrati, additivi la cui presenza è permessa dalla normativa in determinati prodotti alimentari, ma che, superata una certa concentrazione risultano dannosi per la salute umana, con implicazioni talvolta molto gravi.!

Nitrati e nitriti sono sostanze presenti normalmente in natura, in molte verdure, anche in quantità piuttosto elevate. Sono sali inorganici che vengono utilizzati in ambito alimentare per due principali ragioni: sono efficaci antimicrobici soprattutto nei confronti del batterio Clostridium butulinum ed, in particolare i nitriti, hanno anche la capacità di legarsi alla mioglobina e di dare origine alla nitrosomioglobina che conferisce agli alimenti una colorazione rossa.!

Proprio per queste due proprietà risultano particolarmente utili per la produzione dei salumi in quanto il loro impiego nei vari prodotti (salami, salsicce, lonze, ecc.)

consente di mantenere inalterato il colore delle carni e consente di ridurre in modo significativo il pericolo indotto dal potenziale sviluppo della tossina butulinica, che, se ingerita con l’alimento contaminato, può portare anche alla morte.!

Dal punto di vista sanitario il loro utilizzo massivo risulta essere, alla lunga, negativo: i nitriti nell’ambiente acido dello stomaco infatti si trasformano in acido nitroso, che legandosi alle ammine dà origine alle nitrosammine, sostanze dimostratesi altamente cancerogene. !

Sono presenti molti studi, più o meno recenti, che dimostrano il legame tra l’introduzione massiva mediante la dieta di queste sostanze e l’insorgenza di patologie neoplastiche: !

DellaValle C.T. et al.,2014 in uno studio effettuato su un campione di 73.118 donne di età 40-70 residenti a Shanghai hanno visto che il rischio di tumore al colon-retto aumenta in quei soggetti nei quali l’introduzione di nitrati e nitriti con la dieta è accompagnata ad una !

limitata assunzione di Vitamina C, che funge da antiossidante ed ha quindi un effetto protettivo.!

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Un altro studio (Knekt P, Järvinen R, Dich J, Hakulinen T., 1999) ha evidenziato una significativa associazione positiva tra l'assunzione di NDMA (

N-nitrosodimetilammina) e la successiva insorgenza di cancro del colon-retto. !

I nitriti, inoltre, presentano un’altra caratteristica che li rende potenzialmente dannosi per la salute: si possono legare all’emoglobina ossidandola e trasformandola in metaemoglobina, riducendo così il trasporto di ossigeno ai tessuti. Maggiormente esposti a questa problematica risultano essere i neonati fino a 3 mesi nei quali, infatti l’emoglobina fetale viene ossidata più facilmente a metaemoglobina dai nitriti rispetto all’emoglobina adulta (Greer, F.R., Shannon, M.,2005).!

Un’altra ricerca (Varraso R., Rui Jiang, Camargo C.A.,2007) ha riscontrato

un'associazione positiva tra il consumo frequente di salumi e un aumento del rischio di COPD scrivi per esteso.!

In campo alimentare i nitriti comunemente usati sono due: il nitrito di potassio (noto anche come conservante E249) e il nitrito di sodio (noto come conservante E250).
 I nitrati sono anch’essi due: nitrato di sodio (conservante E251) e nitrato di potassio (conservante E252).!

La normativa europea stabilisce un limite massimo di 150mg/Kg per i nitriti e 250mg/ Kg per i nitrati e ne vieta l’utilizzo in carni fresche e preparazioni di carne: è proprio in questi prodotti alimentari che vengono usati questi additivi in modo fraudolento, data la loro capacità di mantenere inalterata la colorazione della carne e quindi di

mascherare anche le derrate avariate.!

Un caso di frode in tal senso è quello, svelato a Torino nel 2011 dall’Autorità

Competente, relativo alla vendita di «mici» (tipiche polpette rumene a base di carne e spezie) contenenti quantità molto elevate di nitriti che ha portato al ricovero di 20 persone per intossicazione da metaemoglobinemia (Bozzetta E.,2011).!

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I.1.5 UTILIZZO DI SOSTANZE ILLECITE NELLE PRODUZIONI

ANIMALI!

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! ! Sempre nell’ambito di frodi di carattere sanitario, non posso non essere citate le carni bovine contenenti concentrazioni elevate di antibiotici ed ormoni

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La normativa europea vieta l’utilizzo degli antibiotici e degli ormoni a scopo auxinico ( Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione, in particolare, della Direttiva 96/22/CE e successive modifiche concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali).!

Per quanto riguarda l’Italia, la relazione finale del Piano Nazionale Residui del 2012 mette in evidenza un esiguo numero di campioni non conformi per la presenza di residui (59, pari allo 0,15% del totale dei campioni analizzati).!

Di questi, 3 sono risultati non conformi per la presenza di residui appartenenti alla categoria A, categoria delle sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate (5,1%) e 56 per il riscontro di residui di sostanze della categoria B, categoria medicinali veterinari e agenti contaminanti (94,9%).!

Per quanto riguarda l’extrapiano mirato le positività sono state del 1,19% sul totale dei campioni analizzati.!

Tuttavia, i metodi mediante analisi chimica attualmente in uso nella Comunità europea per scoprire la presenza di eventuali sostanze chimiche illecite nelle carni bovine non sono ottimali, essendo costosi, laboriosi ed efficienti solo se il prelievo viene effettuato all’animale entro due giorni dalla somministrazione delle sostanze proibite e andrebbero integrati con nuove tecniche di analisi; questa è una delle conclusioni di un parere scientifico sull’ispezione delle carni bovine pubblicato

dall’EFSA nel 2013 che auspica anche la pianificazione di sistemi di ispezione «meno prescrittivi, più basati sul rischio reale e più flessibili».!

Per questo motivo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero della salute, Il CIBA

(Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Biologiche sugli Anabolizzanti Animali) e il laboratorio di Genetica ed Immunobiochimica hanno realizzato recentemente uno studio !

(Guglielmetti C, Mazza M et al.,2014) sulle proteine presenti nel sangue in modo da identificare quelle presenti solo quando i corticosteroidi siano usati come

anabolizzanti.!

Questo studio per la ricerca di un metodo analitico alternativo e la sua applicazione ha messo in evidenza dei risultati che contrastano con quelli relativi al Piano

Nazionale Residui, facendo giungere alla conclusione che il problema dell’utilizzo di sostanze illecite a scopo auxinico è sottostimato e che l’utilizzo fraudolento di queste sostanze è ancora molto impiegato.!

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Altra problematica relativa all’uso illecito di antibiotici è riscontrabile nel miele, per il quale l'art. 4 della legge 753/1982 , al comma 2, indica che "in nessun caso il miele

può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana", e fra le sostanze tossiche, oltre ai pesticidi vanno anche

compresi, appunto, gli antibiotici.!

Tuttavia, l’impiego di tali sostanze per scongiurare patologie a carico degli alveari è consentita in Cina, Europa dell’Est e Sud America, paesi tradizionalmente grandi produttori di miele e dai quali l’U.E importa grosse quantità di questo prodotto.! Questo, ovviamente, va a discapito della salute del consumatore che,

accidentalmente, si ritrova ad assumere quantità di antibiotici che, con l’andare del tempo, favoriscono la comparsa dell’antibiotico resistenza.!

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I.2 FRODE COMMERCIALE!

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! ! Le frodi commerciali, come precedentemente accennato, sono dei

comportamenti illeciti che alterano le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, messi in atto allo scopo unicamente di un guadagno economico.!

Esse si manifestano in particolare attraverso la fornitura di messaggi ingannevoli, nella etichettatura, presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari (De Giovanni G.,2005).!

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Tabella 1: Classificazione delle Frodi Commerciali!

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Le frodi alimentari si suddividono in:

adulterazione: una sostanza alimentare è adulterata quando, ad opera dell'uomo,

viene introdotta una modifica della sua naturale composizione, agendo sugli ingredienti a seguito di privazione o riduzione di elementi utili o caratterizzanti il prodotto o all’aumento di ingredienti poco pregiati;!

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alterazione: si hanno modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche e/o

organolettiche di un alimento, dovute a processi naturali; in questi casi è la condotta umana ad aver provocato l'episodio, ad esempio per disattenzione o dimenticanza, cioè l'evento è colposo e non doloso;!

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contraffazione: l'alimento viene posto in commercio integralmente sostituito e

quindi diverso da quello dichiarato; l'inganno in cui può essere tratto il consumatore è esplicito se l'etichetta dichiara il falso, mentre è implicito quando il tipo di confezione, la forma, il marchio, pur in assenza di una oggettiva dichiarazione di falso, possono trarre in inganno il consumatore;!

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sofisticazione: viene modificata la composizione di un alimento sostituendo o

aggiungendo alcuni elementi estranei sia come ingredienti che mediante l'uso di sostanze chimiche (additivi) non consentite dalla legge.!

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Le frodi commerciali sono regolamentate, dal punto di vista normativo, dal Codice penale, titolo VIII – Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio;

Capo II – Dei delitti contro l’industria ed il commercio."

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Art. 515 – Frode nell’esercizio del commercio!

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“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [artt.440-445], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.064. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103”."

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Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine!

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“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”"

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Nell’analisi dei due articoli, in particolare dell’art. 515, è importante sottolineare l’aspetto relativo alla “consegna all’acquirente”; nel caso della frode commerciale il delitto si profila quindi con l’atto materiale di consegna, mentre nella frode sanitaria rientrava già in ambito di ipotesi delittuosa il “porre in commercio”."

Per quanto riguarda invece la qualità del bene commerciato e la sua diversità tra quanto richiesto dall’acquirente rispetto a quanto a questi effettivamente consegnato il Codice fa riferimento a quattro parametri attraverso i quali compiere il giudizio comparativo al fine di definire se vi è identità oggettiva tra ciò che effettivamente viene consegnato e quanto si pensava di ricevere: origine, provenienza, quantità e qualità.!

Ergo in base a questi parametri contenuti nell’art. 515 si profila una frode

commerciale nel momento in cui l’inganno perpetrato ai danni dell’acquirente nasce da una dichiarazione falsa in merito all’origine, la provenienza, la quantità e la qualità (qui entra in campo anche l’art. 516) di un bene messo in commercio.!

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Secondo il Rapporto attività 2013 del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,la cui attività si incentra prevalentemente sulla tutela delle produzioni di qualità regolamentata (vini di qualità, !

prodotti a DOP, IGP, STG, produzioni da agricoltura biologica),le principali frodi accertate in Italia hanno riguardato, per quanto riguarda i settori di interesse veterinario:!

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Settore Lattiero caseario!

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Commercializzazione di formaggi di bufala o di pecora, sia a DOP che generici, ottenuti con impiego parziale di latte vaccino ;!

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 Presenza di grassi diversi da quelli del latte in mozzarelle e scamorze;!

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Utilizzo di conservanti non consentiti o non dichiarati in formaggi generici e talora anche in formaggi a DOP;!

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Impiego, nella produzione di formaggi a DOP, di latte sprovvisto dei prescritti requisiti di rintracciabilità attestanti l’origine e provenienza;!

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Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta per designare formaggi generici;!

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Irregolarità nel sistema di etichettatura dei formaggi per omissione di indicazioni obbligatorie, denominazione di vendita non conforme, informazioni non corrette, non trasparenti o ingannevoli per il consumatore.!

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Carne e prodotti a base di carne!

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Commercializzazione di salumi dichiarati di carne di cinghiale e risultati all’analisi ottenuti da carne di suino;!

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Mancato adempimento degli obblighi in materia di rintracciabilità dei prodotti e impossibilità di attestare alcune qualità propagandate (es salame al chianti, salsiccia con carne di carne di cervo);!

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 Prosciutto cotto avente composizione non idonea a fregiarsi della denominazione 
 di vendita “di alta qualità” ;!

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 Violazioni relative al sistema di etichettatura e presentazione delle carni per

omissione di indicazioni obbligatorie, utilizzo non conforme della denominazione di vendita, irregolarità nell’indicazione della data di scadenza, impiego di locuzioni ingannevoli.!

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Uova!

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Commercializzazione di uova della categoria extra oltre il termine consentito; !

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Non conformità delle indicazioni dichiarate in etichetta o sull’imballaggio, anche in 
 riferimento alle diciture facoltative;!

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Irregolarità a carico di centri d’imballaggio per classificazione nella categoria A di uova prive delle caratteristiche di peso e qualità prescritte per legge o per

classificazione in assenza della prescritta autorizzazione;!

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Commercializzazione di uova con codice identificativo, stampato sul guscio, errato o incompleto.!

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Miele!

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Falsa origine geografica di miele millefiori dichiarato spagnolo ma risultato cinese;!

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Produzione, detenzione per la vendita o commercializzazione di mieli uniflorali, talora anche da agricoltura biologica, aventi origine botanica e caratteristiche

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Commercializzazione di mieli con caratteristiche di composizione non conformi ai parametri di legge; !

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Violazioni relative al sistema di etichettatura e/o confezionamento per omissione di indicazioni obbligatorie, utilizzo di locuzioni ingannevoli, o indicazione non conforme del termine minimo di conservazione o della denominazione di vendita.!

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In ambito di vigilanza sanitaria dei prodotti di origine animale appannaggio del Veterinario Ufficiale, il settore che risulta però maggiormente interessato da pratiche fraudolente volte al raggiungimento di un guadagno economico è sicuramente quello dei prodotti della pesca.!

E’ infatti scopo di questa tesi, dopo aver passato in rassegna le principali frodi sanitarie e commerciali caratterizzanti i prodotti ittici ed aver riportato i principali casi occorsi nel territorio della Ausl 11 di Empoli negli ultimi anni, ribadire l’importanza del ruolo del Veterinario Ufficiale al fine di scongiurare la perpetrazione di una frode.!

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II. LE FRODI NEL SETTORE ITTICO!

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! ! Il mercato dei prodotti della pesca è un mercato in crescita costante che ha raggiunto come non mai un’ importanza globale, come si evince dai risultati

estrapolati dall’ultimo rapporto FAO ("Lo Stato mondiale della pesca e

dell’acquacoltura”, FAO, 2014). Infatti, i dati mettono in luce un grande aumento della quota di risorse ittiche consumate dagli esseri umani, percentuale passata dal 70% del 1980 ad un livello record di oltre l'85% (136 milioni di tonnellate) nel 2012.  ! Allo stesso tempo, il consumo pro-capite di pesce a livello internazionale è salito da 10 kg nel 1960 a più di 19 kg nel 2012, di fatto andando quasi a raddoppiare.!

Considerando poi il mercato italiano, secondo l’ultimo rapporto Ismea, nel 2011 la produzione ittica ha subito una flessione dell’8,9% passando da 457 mila tonnellate a 416 mila tonnellate. L’offerta nazionale non riesce però a coprire il fabbisogno a fronte di un consumo pro capite di 20,8 kg/anno, per il quale deve ricorrere in misura sempre maggiore all’importazione da Paesi CE e da Paesi Terzi. Se da una parte le esportazioni sono diminuite del 6,3% rispetto al 2010, le importazioni sono aumentate del 2,3%, contribuendo così ad accrescere il divario import-export per il nostro settore ittico. I consumi apparenti (produzione + import - export) pari a 1256mila tonnellate nel 2005 sono praticamente uguali a quelli del 2011 (1251mila tonnellate), e

dimostrano una stagnazione dei consumi derivante dalla difficoltà del settore ittico italiano a competere soprattutto con il mercato Asiatico e, probabilmente, anche dalla crisi economica nella quale verte il nostro Paese, che incide sulla capacità di acquisto delle famiglie. !

Nel rapporto redatto sempre da Ismea relativo alle tendenze del settore ittico italiano nel secondo trimestre del 2014 emergono valori che confermano questo trend import/ export mettendo in evidenza un ulteriore aumento delle importazioni (5,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2013).!

Dal Rapporto di Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande a cura del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute relativamente all’anno 2012, in Italia emerge

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che, al primo posto nelle importazioni dei prodotti alimentari abbiamo infatti “pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici” con un numero di 61.263 partite , per un totale di Kg. 303.454.138.!

La connotazione globale di questo mercato, con prodotti che vengono importati ed esportati da ogni parte del mondo ed il giro di affari sempre maggiore che questo comporta sono due delle cause che hanno portato ad una proliferazione dei comportamenti scorretti da parte di taluni commercianti e venditori che cercano di ingannare il consumatore attraverso frodi commerciali e, a volte, mettendo anche in grave pericolo la salute pubblica.!

Nel corso degli anni, allo scopo di tutelare la salute del consumatore finale ed anche per garantire una certa trasparenza in merito al prodotto acquistato è fiorita una legislazione sia a livello comunitario che nazionale che conferisce all’Autorità

competente i mezzi per cercare di ridurre il più possibile i rischi legati all’introduzione nella filiera ittica di partite non conformi o perfino dannose. Questa normativa è sia di carattere generale che di carattere specifico per i prodotti della pesca; per quanto riguarda questo ambito la legislazione in materia di etichettatura e riconoscimento di specie sarà oggetto di successivo approfondimento. Giova ricordare, in particolare, il Reg.178/2002/CE, che fissa i principi ed i requisiti generali della legislazione

alimentare; questo atto normativo ha istituito, allo scopo di condividere nel tempo più celere possibile all’interno degli Stati Membri informazioni sul rischio legato al

consumo di alimenti di origine animale o mangimi, il sistema rapido di allerta comunitario per gli alimenti e i mangimi (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). !

L’organizzazione e il funzionamento del RASFF sono disciplinate dal Reg.16/2011/UE che ha stabilito l’esistenza di una rete di punti di contatto all’interno degli Stati membri e della Commissione europea. I membri di questa rete attivano il RASFF inviando una notifica di allarme nel momento in cui avviene il rilevamento, in seguito ai controlli sia sul territorio nazionale sia nel corso delle importazioni, di un rischio per la salute umana o animale dovuto ad alimenti e mangimi. All’interno di questa rete svolgono una funzione fondamentale i Posti di Ispezione Frontaliera, soprattutto per quanto

concerne i prodotti di origine animale e gli animali vivi di provenienza extra-europea. Sul territorio italiano sono presenti 23 P.I.F riconosciuti ed abilitati dal Ministero della

Salute ad effettuare controlli veterinari di carattere documentale, materiale, fisico e se necessario, di laboratorio sulle partite merceologiche o sugli animali in entrata.!

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Per quanto riguarda il mercato intracomunitario, che è nato in seguito all’istituzione, nel 1993, del Mercato Unico, esistono altri enti di dipendenza sempre del Ministero della Salute che si occupano del controllo veterinario di prodotti di origine animale: sono gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) che cooperano e coordinano le attività specifiche delle Asl in materia di controlli sui prodotti a

provenienza comunitaria.! Tornando a considerare il commercio dei prodotti ittici, il report sull’attività dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari per gli

adempimenti comunitari a cura del Ministero della Salute relativamente all’anno 2013 riporta che i prodotti della pesca con 33.746 partite (67,1% del totale delle partite) rappresentano il gruppo merceologico più numeroso tra quelli che sono stati importati in Italia attraverso i PIF, per la maggior percentuale provenienti da Stati Uniti (9,6%), Thailandia (9,6%), Tunisia (7,8%), Marocco (7,6%) e altri Paesi (15,8%).! ! ! E’ in questo complicato scacchiere che svolge ergo la sua attività anche il Veterinario Ufficiale, il cui ruolo e la cui competenza nello smascheramento delle frodi ittiche risulta fondamentale.! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! Come precedentemente anticipato nel capitolo introduttivo, le frodi in campo alimentare e segnatamente quelle del comparto ittico vengono distinte in frodi

sanitarie ed annonario-commerciali (Lenzini C. A., De Rosa V.,2008).Il confine pratico tra le diverse frodi , tuttavia, alcune volte non è di semplice delimitazione, così frodi catalogabili nell’esercizio del commercio (ossia di aliud pro alio, per esempio), a volte possono acquisire un taglio eminentemente sanitario nel caso della

commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori (Manzoni P., 1999)!

Questo aspetto è riscontrabile soprattutto per quanto concerne le frodi ittiche, per le quali è sempre valida la distinzione tra frodi sanitarie e frodi commerciali ma in cui la differenza fra le due talvolta risulta ancora più sottile.!

!

II.1 FRODE ITTICA SANITARIA !

!

! ! Le frodi sanitarie si caratterizzano, come visto in precedenza, per nocività, cioè capacità certa ed assoluta, basata su riscontri oggettivi e documentati, di arrecare nocumento alla salute umana; e pericolosità, ovvero idoneità a provocare danni alla salute umana.!

(32)

In riferimento particolare all’ambito delle specie ittiche le principali frodi sanitarie riscontrate sono:!

!

-

Vendita o somministrazione di specie velenose propagandate per altre specie commercializzabili;!

-

Vendita di specie che risultano essere tossiche solo in certe condizioni senza fornire al consumatore alcuna informazione in merito alle modalità di preparazione;!

-

Mascheramento di un cattivo stato di conservazione mediante l’attuazione di manovre fraudolente;!

-

Utilizzo di additivi consentiti oltre il limite stabilito e/o utilizzo di additivi non ammessi dalla normativa vigente al fine di ingannare il consumatore riguardo le caratteristiche organolettiche dei prodotti della pesca;!

-

Importazione di prodotti ittici oggetto di specifici divieti sanitari (Reg. 853/04/CE e Reg. 854/04/CE) propagandati come prodotti ittici di provenienze consentite;!

-

Vendita di pesci freschi mescolati fraudolentemente con prodotti alterati o di minor pregio non dichiarati in etichetta;!

-

Commercializzazione di prodotti raccolti in zona soggette ad ordinanza di divieto sanitario (o con tenori di biotossine superiori ai limiti) venduti come esemplari provenienti da acque autorizzate; !

-

Desquamazione per mascherare la perdita delle squame per inizio dei fenomeni di autolisi o putrefazione;!

-

Lavaggio con soluzioni a base di aceto, limone e sale per allontanare i cattivi odori che si formano dalla decomposizione;!

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Toelettatura o asportazione di branchie, occhi e visceri per nascondere fenomeni alterativi e relative colorazioni anomale;!

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Riprodurre colorazione naturale di bocca e branchie con sangue di teleostei (sgombro), animali da macello o coloranti;!

(33)

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Contraffazione delle etichette in lingua italiana nei circuiti etnici quando esistono due diciture in lingua diversa allo scopo di commercializzare prodotti la cui importazione è vietata all’interno dell’Unione Europea;!

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Commercializzazione di pesce congelato scaduto o con TMC superato rietichettato con nuovo termine minimo di conservazione;!

-

Commercializzazione di molluschi bivalvi vivi prodotti da impianti abusivi venduti accompagnati da etichette false.!

!

II.1.1 COMMERCIALIZZAZIONE DI SPECIE VELENOSE!

!

! ! La commercializzazione di pesci velenosi è vietata sia a livello comunitario che a livello nazionale. A livello comunitario sono due i regolamenti che fanno riferimento al divieto di commercializzazione di determinate famiglie di pesci: sono i

già citati Reg.853/2004/CE e Reg.854/2004/CE. ! Il Reg.853/2004/CE nell’allegato II, Sezione VII, Capitolo V, punto E indica quali sono

i requisiti necessari che gli operatori del settore alimentare devono garantire per poter immettere sul mercato prodotti della pesca destinati al consumo umano, stabilendo che “ non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca ottenuti da pesci

velenosi delle seguenti famiglie: Tetraodontidae, Canthigasteridae, Diodontidae, Molidae.”" " "

Il Reg.854/2004/CE, incentrato sulla regolamentazione dei controlli ufficiali, ribadisce la necessità della effettuazione da parte delle Autorità competenti ed in particolare del Veterinario Ufficiale di una attività tesa a verificare che, appunto, queste famiglie di pesci non vengano commercializzate (Allegato III, Capo II, punto G).! !

(34)

Per quanto riguarda la normativa nazionale, già precedentemente al recepimento dei regolamenti comunitari sono presenti circolari e note emanate dal Ministero della

Salute, oltre al Decreto Legislativo n. 531 del 30 dicembre 1992. !1 ! ! ! In particolare la Circolare n.48 del 13 maggio 1983 del Ministero della Salute,

Direzione Generale dei Servizi Veterinari, Div.IV poneva il divieto di vendita delle rane pescatrici prive di pelle, pinne caudali e pinne pettorali poiché l’assenza di questi caratteri distintivi potrebbe portare a confondere questo pesce commercializzabile con il pericoloso Tetraodontidae .!2

Il Decreto Legislativo n. 531 del 30 dicembre 1992 nell’articolo 5 stabilisce che non possono essere commercializzati pesci velenosi delle famiglie Tetraodontidae,

Canthigasteridae, Diodontidae, Molidae. "

Le specie appartenenti a queste famiglie si ritrovano sia nell’Atlantico che

nell’Indopacifico e sono segnalate da tempo anche nel Mar Mediterraneo; tuttavia recentemente, a causa dei cambiamenti climatici che stanno determinando un

aumento della temperatura delle acque marine, sono in aumento le segnalazioni della presenza nel Mare Mediterraneo di fauna ittica “lessepsiana” dal nome del costruttore del Canale di Suez, il francese Ferdinand De Lesseps.! ! ! ! !

Infatti, lo scavo del Canale di Suez ha offerto dal 1869 una nuova via di

!

1

• Nota telegrafica 600.7/244481/ag50/2476 dell’11 luglio 1994 del Direttore dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità, inerente il reperimento in commercio di un altro pesce della Famiglia Tetraodontidae (Ephioppion guttiferum, origine africana): “…omissis..l’Istituto

Superiore di Sanità ha affermato che il consumo di detta specie può essere considerato potenzialmente pericoloso per la salute umana: inoltre data l’estrema variabilità della presenza della tetraodotossina anche la negatività delle analisi su alcuni campioni della specie in esame non può assicurare la negatività della intera partita e quindi l’assenza di rischio per la salute umana”."

!

• Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, Div.VII, n.23 del 15 novembre 1995 (prot.600.7/24481/AG50/6380): “…omissis..tutte le specie ittiche

appartenenti alle famiglie sopra citate (Tetraodontidae, Canthigasteridae, Diodontidae, Molidae) non possono essere commercializzate stante l’impossibilità di accertare con sicurezza l’assenza di tossine”."

!

Le caratteristiche morfologiche che permettono la distinzione a livello macroscopico tra le

2

rane pescatrici (Lophius sp.) ed i pericolosi pesci palla verrano dettagliatamente prese in considerazione con il proseguo della trattazione, essendo un caso analogo oggetto di questo contributo. Si lascia comunque intendere che la pelle e la coda sono un tratto distintivo importante nel riconoscimento tra le due specie.

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