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Titolo VI- Dei delitti contro l’incolumità pubblica; Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode:#

III.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE! !

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! ! L’applicazioni di sanzioni di natura amministrativa nell’ambito del commercio dei prodotti ittici è soprattutto legata alla violazione della normativa in materia di etichettatura dei prodotti della pesca. Rappresentando infatti l’etichetta il mezzo attraverso il quale vengono fornite informazioni al consumatore in merito al prodotto risulta facile capire che, proprio a questo livello, diventa forte per operatori privi di scrupoli la tentazione di dichiarare notizie mendaci a scopo di lucro.!

Questo dato risulta confermato da alcuni contributi: il I° Rapporto su Sicurezza Alimentare!

e Prodotti Ittici in Italia redatto a cura del Movimento Difesa del Cittadino nel Dicembre 2004 mette in evidenza come, su 170 punti di rivendita al dettaglio (banchi) di pesce, dislocati in 56 mercati di 14 regioni italiane solo in poco più del 25% del campione sia presente l’etichetta regolare con tutte le informazioni richieste a garanzia del consumatore.!

Longo et al. segnalano nel 2007 molteplici irregolarità di etichettatura dei pesci nei mercati rionali italiani. !

Giorgi et al., (2012) hanno evidenziato una serie di problematiche sulla etichettatura dei prodotti ittici nei market etnici, fra cui l’assenza di denominazione di specie e lo scambio di specie nel 42,5% delle etichette analizzate ipotizzando la volontarietà di questi scambi di specie ittiche nell’etichetta ai fini di ingannare il consumatore.!

Anche i risultati estrapolati dal Rapporto Mercati Rionali del 2013 mettono in evidenza una maggioranza di venditori che non rispettano le regole in materia di etichettatura: su un totale di 122 banchi sottoposti a controllo, il 55% ha presentato infatti delle irregolarità.!

Anche se il trend, come messo in evidenza sempre da questo rapporto (dal 2004 al 2012 i banchi in regola per quanto riguarda l’etichettatura sono passati ad essere dal 26% al 45%), è sicuramente positivo, tuttavia, soprattutto per quanto riguarda le piccole realtà, risulta essere ancora distante il raggiungimento dei requisiti obbligatori delineati dalla normativa in materia di etichettatura.!

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III.2.1 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA!

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! Dal punto di vista legislativo, in materia di etichettatura dei prodotti della pesca, è necessario inizialmente fare subito una precisazione: la normativa cosiddetta “speciale” !

ovvero quella che regola l’etichettatura dei prodotti ittici si inserisce e va ad integrare una normativa generale nazionale, rappresentata dal Decreto legislativo 109/92.! Questo decreto stabilisce i criteri per l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e nel corso degli anni è andato incontro a numerose modifiche e chiarimenti.!

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La normativa speciale risulta invece essere costituita da: !

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• Regolamento n.104/1999/CE relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; !

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• Regolamento n.2065/2001/CE, che ha stabilito le modalità di applicazione del Reg. 104/1999/CE per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e acquacoltura;!

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• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002 e successive modifiche. !

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• Circolare n. 21329 del 27/05/2002 recante applicazione al Reg.104/1999/CE relativamente all’informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.!

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Notevole significato nella normativa in merito alla etichettatura dei prodotti della pesca è assunto inoltre dal Reg.178/2002/CE, caposaldo della legislazione in ambito della sicurezza alimentare, che, nella fattispecie, nell’articolo 8 stabilisce quello che è uno dei suoi principali intenti, ovvero la tutela del consumatore da pratiche fraudolente ed !

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ingannevoli, da l’adulterazione degli alimenti e da ogni altro tipo di pratica in grado di indurrlo in errore.!

Per il raggiungimento di questo scopo primario, strumento fondamentale risulta perciò essere l’etichetta; quest’ultima rappresenta infatti il primo approccio del consumatore con il prodotto e dovrebbe fornire tutte le indicazioni utili per un acquisto ed un consumo consapevole e responsabile, garantendo così anche la tracciabilità di quel prodotto all’interno della filiera.!

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III.2.2 DECRETO LEGISLATIVO N. 109/1992!

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! ! Il Decreto legislativo n.109 del 27 gennaio 1992 mette in atto le Direttive n. 89/395/CEE e n.89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. In materia dei prodotti della pesca si fa riferimento in particolare all’articolo 3 ad all’articolo 16 per quanto riguarda rispettivamente la commercializzazione dei prodotti preconfezionati e dei prodotti sfusi.!

L’articolo 3 stabilisce le indicazioni che obbligatoriamente devono riportare i prodotti
 alimentari preconfezionati destinati al consumatore:!

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• Denominazione di vendita;! • Ingredienti;!

• Ingrediente caratterizzante evidenziato; ! • Quantità netta o nominale;!

• TMC o Scadenza; !

• Nome, rag. sociale o marchio e sede produtt, confez. o venditore stabilito nella CE; !

• Sede stabilimento; ! • Lotto; !

• Istruzioni per uso (ove necessario);! • Luogo origine o provenienza. !

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Per prodotti preconfezionati in ambito dei prodotti della pesca si intendono prodotti ittici inscatolati, surgelati, sottovuoto, in atmosfera protettiva o svariamente preconfezionati.!

La violazione delle disposizioni di cui all’Articolo 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria definita dall’Articolo 18, comma 2, dello stesso Decreto legislativo che va da € 1.600 a € 9.500; in misura ridotta: € 3.166.!

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Per quanto concerne i prodotti sfusi o preconfezionati da vendere previo frazionamento o confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata (preincarti) le indicazioni obbligatorie che devono essere apposte “al recipiente” sono previste dall’Articolo 16 e sono costituite da: !

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E. la denominazione di vendita; ! F. l’elenco degli ingredienti; ! G. le modalità di conservazione; !

H. la percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati.!

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L’Articolo 16, al comma 8, indica anche le menzioni che obbligatoriamente devono essere indicate per i prodotti sfusi nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore:!

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• Denominazione di vendita;! • Ingredienti;!

• Nome , rag. sociale o marchio e sede produttore, confez o venditore nella CE;! • Lotto.!

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La presenza di questi requisiti nell’etichetta che accompagna la merce è necessaria in quei prodotti sfusi che vengono venduti direttamente all’acquirente; nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore è sufficiente che le indicazioni

precedentemente elencate siano presenti sul documento commerciale che accompagna la merce.!

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In caso di violazione delle disposizioni precedentemente elencate sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 600 a € 3.500 (in misura ridotta: € 1.166), come previsto dall’Articolo 18, comma 3 del Decreto legislativo n.109/1992.!

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III.2.3 DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E

FORESTALI DEL 27 MARZO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE. !

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! ! Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002 “Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo” in applicazione del Reg. 104/2000/CE e del Reg.2065/2001/CE disciplina l’ambito delle denominazioni dei prodotti ittici, stabilendo le indicazioni obbligatorie in etichettatura per i prodotti freschi e congelati e fornendo in allegato un elenco delle denominazioni in lingua 17

italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.!

In relazione alla fase della filiera commerciale il Decreto prevede indicazioni e modalità di inserimento in etichetta di queste menzioni in modo diverso, come mostrato dalla Tabella 2.!

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Le denominazioni dei prodotti ittici sono state inizialmente disciplinate dal Decreto

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ministeriale 27 marzo 2002, poi con un nuovo elenco dal Decreto ministeriale 27 luglio 2005; l’elenco attualmente consolidato risulta da una integrazione dei successivi aggiornamenti inseriti con i Decreti ministeriali 31 gennaio 2008, 5 marzo 2010, 23 dicembre 2010 e 12 agosto 2011.

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Tabella 4: Etichettatura dei Prodotti Ittici DM 27/03/2002.

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FASE DEL COMMERCIO INDICAZIONI OBBLIGATORIE MODALITA’ DI INSERIMENTO