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Foto 1: Ruvettus pretiosus (Fonte: vetofish.com)!

II.2 FRODE ITTICA COMMERCIALE !

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! ! Nel corso degli ultimi anni l’operato svolto dall’Autorità competente

nell’ambito del controllo e della vigilanza su tutti i prodotti della pesca è andato mano a mano complicandosi a causa di una serie di fattori che hanno contribuito a rendere il volume del commercio delle specie ittiche sempre più imponente.!

La complessità di operare all’interno di questo mercato per tutelare il consumatore sia da frodi commerciali sia da possibili danni alla salute è dovuta alle dimensioni ormai sempre più globali degli scambi che hanno portato alla commercializzazione di specie ittiche provenienti da ogni parte del mondo, in particolare da Asia ed Africa, quindi non autoctone e fino a poco tempo fa non familiari ai consumatori ed alle autorità preposte alla sorveglianza.!

Il Reg.1441/2007/CE che modifica il Reg.2073/2005/CE sui criteri microbiologici applicabili

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ai prodotti alimentari indica,nel Capitolo I, i limiti di istamina per quanto riguarda i prodotti della pesca ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina

(precedentemente elencate) e per quanto riguarda i prodotti della pesca che hanno subito un trattamento


di maturazione enzimatica in salamoia, ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina.!

Per i primi i limiti sono fissati tra 100 mg/Kg e 200 mg/Kg mentre per i secondi tra 200 mg/Kg e 400 mg/Kg.!

Andando ad interpretare i risultati delle analisi effettuate sui campioni richiesti dal piano di campionamento ( il campione deve essere costituito da 9 unità e 2 deve essere il numero di unità campionarie i cui valori si situano tra il limite inferiore e quello superiore), questi risultano accettabili se:!

-il valore medio osservato è pari o inferiore al limite più basso;!

-un massimo di valori osservati è compreso tra il limite inferiore e quello superiore;! -non sono osservati valori superiori al limite superiore.!

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Viste le caratteristiche di questo mercato, vista appunto la vasta diversificazione dell’offerta associata ai prodotti della pesca e visto il grande volume di affari che gira intorno a questo settore, non risulta difficile arrivare alla conclusione che questo ambito si presta più facilmente di altri comparti produttivi alla perpetrazione di frodi.! Conclusione argomentata anche da dati che, per quanto riguarda l’Italia, mettono in luce quanto il fenomeno delle frodi commerciali, ed in particolare di quelle cosiddette di sostituzione, sia in sensibile aumento (Rongai F. et al., 2010).!

Le frodi commerciali, quelle aventi prevalentemente finalità lucrative, di più facile riscontro nell’ambito dei prodotti della pesca sono rappresentate da: !

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1) la frode di sostituzione di specie conosciuta anche con il termine latino di “aliud pro

alio”; consiste nella sostituzione di una specie pregiata con un'altra somigliante, ma di

minor valore economico. Questa frode viene soprattutto attuata su prodotti della pesca preparati e trasformati , risultando così ancora più difficile da svelare. 11

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2) La vendita di un prodotto della pesca scongelato per fresco.


Lo scongelamento è consentito ma, sull’etichetta, la dicitura “scongelato” deve accompagnare obbligatoriamente la denominazione dell’alimento (Reg.1169/2011 Allegato VI, Parte A, Punto 2)!

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3) Vendita di prodotti di allevamento per prodotti pescati;


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“Prodotti della pesca preparati: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad

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un’operazione che ne abbia modificato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura e la tritatura” .(Allegato I, Punto 3.6 del Reg.

853/2004/CE);!

“Prodotti della pesca trasformati: i prodotti risultanti dalla trasformazione [aggiunta di ingredienti (es.: panature, salamoie, salse, olio), trattamenti fisici (es.: congelamento, affumicatura, essiccamento), fermentazioni] dei prodotti della pesca o dall’ulteriore

trasformazione di detti prodotti trasformati”. (Allegato I, Punto 3.7 del Reg.853/2004/CE).In

questi prodotti l’asportazione di pinne, testa, coda e di tutti quegli elementi fondamentali per il riconoscimento macroscopico di specie rende molto difficile anche ad un occhio esperto la discriminazione tra un pesce ed un altro.!

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4) Falsa rigidità cadaverica ottenuta in realtà con il freddo, mettendo i pesci in cella frigorifera qualche ora prima della vendita;


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5) Aumento di peso rispetto al peso originale, mediante introduzione di scaglie o pezzi di ghiaccio attraverso la bocca dei pesci, o nel mantello dei molluschi

cefalopodi, o mediante il rinfresco dei molluschi bivalvi vivi, per mantenere il peso originale al momento dell’acquisto;


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6) Quantità dichiarata non corrispondente al peso netto, in prodotti della pesca congelati glassati;!

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7) Omissioni o false dichiarazioni in etichetta, soprattutto in merito all’areale di pesca ed al metodo di produzione.!

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Le frodi di sostituzione rappresentano un classico degli illeciti e costituiscono un problema attuale. Sono molte le famiglie di pesci, di crostacei, di molluschi bivalvi vivi e di cefalopodi che risultano essere oggetto di questa pratica fraudolenta che

riguarda tutti i settori merceologici della filiera ittica ossia il fresco, il congelato, il decongelato ed il trasformato.!

Se l’intento della frode “aliud pro alio" è quello di commercializzare al posto di una specie pregiata un’altra somigliante ma di minor valore economico, tuttavia non mancano i casi nei quali il consumatore, paradossalmente, acquista una specie pregiata che viene spacciata come una specie affine ma di minor valore economico con il tentativo di eludere, ad esempio,regolamenti che disciplinano la pesca di un determinato pesce; un caso analogo (Thunnus thynnus, specie molto pregiata che nel Mediterraneo è soggetta a dei limiti di pesca, venduto come Thunnus albacares) è stato oggetto della casistica della Ausl 11 di Empoli e verrà trattato in maniera esaustiva nel capitolo dedicato.!

Strumento fondamentale per la tutela del consumatore da questa tipologia di frode è rappresentato dall’etichettatura dei prodotti della pesca; quest’ultima è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002

“Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo” e successivi aggiornamenti, in applicazione al Reg.104/2000/CE e del Reg.2065/2001/CE.!

Risulta fondamentale fare un accenno nuovamente a questa normativa, anche se questo Decreto verrà poi analizzato, entrando anche nel merito di tutte le possibili violazioni, nell’apposito capitolo .!12

E’ importante sottolineare che il Decreto impone l’obbligo per i prodotti della pesca vivi, freschi, congelati e decongelati venduti al dettaglio di riportare in etichetta:! • Denominazione commerciale della specie ed il suo nome scientifico;!

• Metodo di produzione;! • Zona di cattura;!

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Ergo, se una determinata specie ittica è riportata nell’elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale allegato al Decreto

Ministeriale 27 marzo 2002, questa dovrà essere obbligatoriamente etichettata con il suo corrispondente nome commerciale e scientifico. Ad esempio la denominazione commerciale “Sogliola corrisponde alle specie Solea vulgaris e Solea aegyptiaca e, pertanto, può essere attribuita solo a queste due specie."

Queste denominazioni hanno dunque valore legale e risultano essere quindi

strumenti di protezione dell’interesse dei consumatori e dello svolgimento leale delle pratiche commerciali.!

Verrano ora passate in rassegna le principali frodi “aliud pro alio” cercando di mettere in evidenza le diversità morfologiche che, soprattutto nel prodotto intero, consentono ad un occhio esperto il riconoscimento delle specie. Le frodi verrano elencate in ordine alfabetico; per le implicazioni di carattere sanitario che può avere la prima ad essere menzionata sarà però quella relativa al tentativo di introdurre in commercio esemplari della Famiglia Tetraodontidae in sostituzione di pesci del genere Lophius."

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II.2.1 FAM. TETRAODONTIDAE Vs RANA PESCATRICE (Lophius

piscatorius)!

Le normative che vietano la commercializzazione di pesci velenosi appartenenti alla Famiglia Tetraodontidae sono già state passate in rassegna all’interno di questo capitolo nell’ambito delle frodi di carattere sanitario riscontrabili nel comparto ittico.!

In particolare, come messo in evidenza dalla Circolare n.48 del 13 maggio 1983 del Ministero della Salute, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, Div.IV, la possibilità di immettere fraudolentemente sul mercato pesci palla in sostituzione di esemplari del genere Lophius è legata alla commercializzazione di prodotti preparati ai quali sono state asportate, in particolare, la pelle, le pinne caudali e le pinne pettorali."

Foto 2: Lophius piscatorius (Fonte: Circolare Ministero della Salute n.48 del