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L’allotment e il c.d vuoto per pieno

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 146-151)

Nella prassi commerciale un ulteriore rapporto tra operatori turistici, ed in particolare tra il

gestore di strutture ricettive e l’organizzatore di viaggi, è l’allotment

546

, «contratto con il quale il tour

operator acquista in anticipo la disponibilità della capacità ricettiva nelle strutture di soggiorno»

547

. Esso

prescinde dall’attuale collegamento con un contratto di consumo.

544 Cfr. artt. 7 e 11 del Codice di regolamentazione dei rapporti fra alberghi e agenzie di viaggio si riferisce esclusivamente a

imprenditori residenti in Stati diversi (cfr. art. 3: Carattere esclusivamente internazionale del Codice). Vedi anche la definizione contenuta nel Codice di Comportamento ECTA/HOTREC, che all’art. 1 definisce contratto alberghiero quello con il quale «l’albergatore si impegna con una agenzia di viaggi a fornire servizi alberghieri». In applicazione del “Regolamento internazionale alberghiero” si è ritenuto in Giurisprudenza che ricada sulla agenzia di viaggi la perdita della somma versata a titolo di acconto per il soggiorno di un cliente, che ha avuto una durata inferiore a quella prevista (Giud. Conc. Taranto, 8 maggio 1989, in Arch. Civ., 1989, 999: «Ricadono in capo all’agenzia di viaggi, che abbia effettuato una prenotazione alberghiera agendo in nome e per conto di un proprio cliente, gli effetti della decisione liberamente determinata di quest’ultimo di non usufruire dei servizi posti a sua disposizione dall’albergo»).

545 In passato tale contratto è stato ritenuto illecito per violazione della legislazione sulle agenzie di viaggio e turismo, cui tale

attività è riservata. (Cfr. M. FINOCCHIARO, In tema di attività delle aziende alberghiere relativamente ai giri turistici, in nota a Cass., 26 gennaio 1999, n. 680., in Giust. civ., 1999, I, 2035 e in Foro it., 1999, I, 1464: «Nella regione Toscana, il titolare di un esercizio alberghiero, senza la necessità di specifica autorizzazione, può offrire, a mezzo di inserzioni pubblicitarie, unitamente e cumulativamente al soggiorno in albergo, il servizio accessorio della vendita contestuale, a prezzo di costo, del tour della città organizzato da un’agenzia turistica autorizzata. La disposizione di cui all’art. 2 l. reg. Toscana n. 51 del 1986, secondo la quale le “attività di agenzia di viaggi e turismo” sono soggette all’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 6 stessa legge, con l’ulteriore specificazione (art. 2, co. 3) che “anche l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto” rientra tra le attività soggette ad autorizzazione, va interpretata alla luce del disposto costituzionale di cui all’art. 41 della carta fondamentale (tutela della libertà di iniziativa economica) e del sopravvenuto d. leg. n. 392 del 1991 (che ha ridefinito il concetto di agenzie di viaggio e turismo in attuazione della direttiva comunitaria 470/82), con la conseguenza che, ove le attività indicate dalla menzionata legge regionale costituiscano il contenuto principale od accessorio dell’attività di impresa alberghiera, il relativo esercizio da parte di tali imprese non è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 6 l. reg., riferibile, per l’effetto, non all’organizzazione di soggiorni da parte delle imprese alberghiere, né all’offerta di servizi accessori al soggiorno (tra cui la vendita di giri turistici della città organizzati da soggetti autorizzati); ne consegue che il titolare di un esercizio alberghiero non può, in mancanza di specifica autorizzazione, organizzare in proprio giri turistici della città, ma può legittimamente vendere direttamente ai propri clienti, senza necessità di specifica autorizzazione, giri turistici della città, nonché offrire ad agenzie turistiche, per mezzo di inserzioni pubblicitarie ed a scopo promozionale, unitamente e cumulativamente al soggiorno in albergo, il servizio accessorio della vendita contestuale, a prezzo di costo, del

tour della città organizzato dalla medesima agenzia a tanto autorizzata»).

546 Il contratto di allotment viene anche denominato allotment con “diritto di opzione” o “di recesso” o con “termine di

release”. Cfr. Cfr. G.CIURNELLI, La conclusione del contratto di albergo, in Dir. turismo, 2006, 1, 20.

547 La definizione è contenuta in un provvedimento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) in

relazione alla ingannevolezza di un messaggio pubblicitario. Cfr. Bollettino dicembre 2003, provvedimento n. 11833, in

147

Si configura un accordo quadro

548

con cui un agente di viaggio, in vista di disporre di un serbatoio

di alloggi da allocare ai propri clienti, acquista dall’impresa ricettiva la possibilità di usare di un certo

numero di camere o di appartamenti che presentino determinate caratteristiche. Il contratto fissa il

termine entro il quale le camere si intendono rese disponibili nuovamente per l’albergatore, qualora

l’agente di viaggio non abbia comunicato il numero degli alloggi che siano stati effettivamente venduti

ai clienti

549

.

L’agente, sulla base di tale accordo, può stipulare i relativi contratti con i turisti che sono

interessati a quel soggiorno e, prima della scadenza del termine concordato con l’albergatore, release, che

precede di alcuni giorni quella che è stata indicata come l’eventuale data di arrivo dei turisti stessi,

comunica l’assenza di clienti in arrivo, ovvero conferma l’avvenuta vendita degli alloggi, indicando il

numero dei clienti che arriveranno ed allegando, contemporaneamente o anche successivamente a

seconda degli accordi, la rooming list per la sistemazione degli stessi nelle diverse stanze. Nell’ambito del

contratto viene pattuita a favore dell’agenzia una provvigione, in percentuale sulle camere confermate

ed effettivamente occupate dai clienti

550

.

Questo termine viene fissato liberamente tra le parti in base alle loro esigenze, ai reciproci

rapporti commerciali, al periodo di alta o bassa stagione, e viene definito termine di release, che nel

linguaggio giuridico anglosassone indica la scadenza di un diritto.

Il gestore, è obbligato ad adempiere, mentre l’agente fino alla scadenza del termine di release ne ha

solo la facoltà. Se la conferma viene data nel termine stabilito l’accordo diviene vincolante per entrambe

le parti e l’organizzatore acquista il diritto alla provvigione. L’agenzia alla scadenza ha la facoltà di

accettare o meno l’occupazione degli alloggi; scaduto il tempo senza confermare di voler usufruire delle

strutture, il gestore ne riacquista la disponibilità

551

.

548 Sul punto vedi A. VENCHIARUTTI, I contratti per la creazione e la distribuzione dei servizi turistici, in V. FRANCESCHELLI E F.

MORANDI (diretto da), Manuale di diritto del turismo, cit., 385.

549 Cfr. anche la Convenzione Internazionale tra la FUAAV, Agenzie di viaggio, e l’AIH, Associazione Albergatori, artt. 47-

50.

550 Cfr. B. VALIGNANI, Strutture ricettive e servizi per l’ospitalità: tipologie contrattuali, cit., 937.

551 La fattispecie è certamente riconducibile all’opzione, che crea un vincolo unilaterale nella formazione del contratto, di

natura convenzionale: il concedente-gestore rimane vincolato alla propria dichiarazione, e l’opzionario-agente di viaggi, ha la facoltà di accettare o meno l’ospitalità entro un dato termine. A sostegno di tale tesi v. in generale sull’opzione G. GORIA,

Note sulla distinzione tra opzione e proposta irrevocabile, in Riv. dir. civ., 1962, I, 213; E. CESARO, Il contratto e l’opzione, Napoli, 1969; ID., Opzione nel contratto, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 561; A. CHIANALE, Opzione, in Dig., sez. civ., XIII, Torino, 1995, 140; E.PEREGO, I vincoli preliminari e il contratto, Milano, 1974; G.TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del

contratto, Milano, 1991 e ID., Patto d’opzione, in Noviss. Dig. it., XII, Torino, 1965; V. RICCIUTO, La formazione progressiva del

contratto, in E. GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale, I, in Tratt. dei Contratti, diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI,

Torino, 2006, 182, che colloca la figura nel fenomeno della formazione progressiva del contratto inserendosi nell’iter formativo di un altro contratto. Vi sono qui due parti che convengono che una di esse resti vincolata alla propria dichiarazione e l’altra rimane libera di accettarla o meno, come avviene per l’allotment. Cfr. anche A.M. BENEDETTI,

Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti, Torino, 2002, 133; E. GABRIELLI, Il rapporto

giuridico preparatorio, Milano, 1974 e ID., Opzione, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990. Pur aderendo alla tradizionale tesi di C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il Contratto, Milano, 1999, 267, che riconosce la natura contrattuale dell’opzione, è possibile ricondurre l’allotment all’opzione. Ciò comporta che sul piano degli effetti la dichiarazione dell’albergatore rimane ferma non per un suo particolare impegno, ma per il genenerale principio di vincolatività del contratto. L’opzione, secondo l’autore, dà luogo alla formazione del contratto secondo lo schema particolare contratto di opzione-esecizio del potere di accettazione e

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Quindi, precedentemente alla scadenza di esso, l’agente di viaggio è libero di confermare

totalmente, parzialmente o per niente le camere, successivamente alla conferma, invece, il contratto

diventa vincolante per entrambe

552

.

Il tour operator può avere interesse ad assicurarsi una certa disponibilità di camere per un periodo

stabilito, contro il corrispettivo di un prezzo, inferiore a quello solitamente praticato ai normali

clienti

553

. Il gestore, intanto, garantisce di tenere libere le stanze

554

.

Il corrispettivo per l’agente è costituito da una provvigione, calcolata sulle camere confermate ed

effettivamente occupate dai clienti

555

. Nel caso di contratti conclusi dal tour operator, è prassi costante il

sistema del prezzo “al netto”, in base al quale viene pattuito un corrispettivo fisso a camera che egli

versa alla struttura ricettiva, essendo libero di determinare il prezzo complessivo del package nei

confronti del cliente.

Con la conferma dell’organizzatore il contratto si intende concluso, invece la mancata conferma

autorizza l’albergatore a disporre liberamente delle camere, trattenendo la somma già versata,

considerata corrispettivo della prenotazione

556

.

determina il contenuto del rapporto finale. La costituzione di tale rapporto è rimessa ad un atto unilaterale di una delle due parti. L’atto dell’opzionario-agente è sufficiente a costituire il rapporto contrattuale finale di viaggio, senza che occorra un ulteriore accordo finale delle parti. Nell’ambito delle opere dedicate al contratto in generale, cfr. R.SACCO, Il contratto, II, in

Tratt. dir. priv., diretto da SACCO, Torino, 1993, 308; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 147; AA. VV., La conclusione del contratto, in ALPA E BESSONE (diretto da), I contratti in generale, III, I requisiti del contratto, Torino, 1991, 178; F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. comm., I, diretto da A. CICU – F. MESSINEO, Milano, 1972, 496. In giurisprudenza, invece, cfr. Giud. di pace Sorrento, 30 gennaio 2001, in Giud. pace, 2002, 3, 244, con nota di BERNARDINI, In

ordine al termine di release nei contratti fra agenzia di viaggi e albergatore. L’allotment è un contratto in base al quale una parte è obbligata ad adempiere, mentre l’altra, fino alla scadenza del termine di release, ne ha soltanto la facoltà; solo se effettua la conferma nel termine sopraindicato il contratto diventa vincolante per ambedue le parti e, quindi, sinallagmatico e l’agente acquista il diritto alla provvigione; quindi l’agenzia, entro il termine previsto, ha la facoltà di dare conferma o meno del contingente degli alloggi; scaduto il termine senza che l’agenzia abbia confermato di volere usufruire della disponibilità accordatagli, l’esercizio alberghiero riacquista la disponibilità degli alloggi.

552 Sul valore giuridico da attribuire a tale termine di scadenza si veda Giud. di pace Sorrento, 30 gennaio 2001, cit., anche se

tale sentenza attribuisce eccessivo significato all’invio di una vera e propria rooming list da parte dell’agente di viaggio. Infatti, per il perfezionamento del contratto, appare sufficiente anche una sintetica conferma del numero delle camere. Sul punto si veda anche C.ALVISI, Recesso e disdette turistiche, in Dir. turismo, 2005, 229.

553 Si tratta di tariffe confidenziali praticate a fronte del consistente contingentamento di stanze richiesto dall’agenzia. Cfr. C.

ALVISI, Il diritto privato del turismo nell’ordine giuridico del mercato, Torino, 2007, 102.

554 M.E. LA TORRE, I contratti di ospitalità, in V. FRANCESCHELLI E F. MORANDI, Manuale di diritto del turismo, cit., 290 e ID., I

contratti di ospitalità, in F. MORANDI, M. M. COMENALE PINTO, M. LA TORRE, I contratti turistici, cit., 287.

555 Il corrispettivo, che l’agente-opzionario deve all’albergatore-concedente, se si aderisce alla tesi cit. che ritiene il contratto

di allotment un’opzione, può essere considerato il relativo premio. Se manca esso o altra attribuzione giustificativa, il patto è a carico esclusivo del concedente. Può trovare applicazione la norma sulla vincolatività dell’offerta con impegno esclusivo a carico dell’offerente. In tal senso cfr. C.M.BIANCA, Diritto civile, III, Il Contratto, Milano, 1999, 271. Nel caso in cui manchi il corrispettivo o altre attribuzioni giustificative dell’impegno del concedente, in relazione cioè ad un’opzione gratuita, si è posto il dubbio se essa si possa perfezionare secondo il procedimento negoziale di cui all’art. 1333 c.c., contratto con obbligazioni del solo proponente, per effetto della manifestazione di volontà del concedente accompagnata dal mancato rifiuto entro un certo periodo di tempo da parte dell’oblato. Ove se ne ammetta la possibilità risulterebbe difficile distinguere, però, l’opzione senza scambio dalla proposta irrevocabile, soprattutto configurando il mancato rifiuto del destinatario come accettazione. Cfr. V. RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, in E. GABRIELLI (a cura di), I contratti in

generale, I, in Tratt. dei Contratti, diretto da P.RESCIGNO eE.GABRIELLI,Torino,2006,214.Anche R.SACCO, Il contratto, in

Tratt. dir. civ., fondato da VASSALLI, esclude la possibilità di una opzione gratuita. Propendono, invece, per l’ammissibilità G. GORIA, Note sulla distinzione tra opzione e proposta irrevocabile, in Riv. dir. civ., 1962, I, 223 e F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., 863.

149

Possono essere stabilite delle clausole penali a carico degli agenti qualora quest’ultimi, dopo aver

confermato le camere, diano disdetta durante il tempo che intercorre tra la conferma e il giorno

previsto per l’occupazione delle stesse. Tali clausole penali possono essere stabilite in relazione al

momento in cui viene data tale disdetta, ovviamente risultando tanto maggiori quanto più breve è il

tempo intercorrente tra la medesima e il periodo di occupazione degli alloggi

557

.

In tale operazione economica si compensano i rischi e i vantaggi di entrambe le parti. Il tour

operator potrà vendere pacchetti turistici a prezzi competitivi, invogliando il turista all’acquisto, grazie ai

prezzi vantaggiosi praticati dall’albergatore, e questi avrà la certezza di un guadagno, che varierà a

seconda che le camere vengano utilizzate dall’agenzia

558

.

Le parti, poi, possono prevedere il pagamento del “vuoto per pieno”, cioè il versamento del prezzo

in ogni caso, cioè prima e a prescindere dalla conferma entro il termine stabilito

559

. Con tale tipo di

contratto l’albergatore si obbliga a tenere a disposizione del tour operator una pluralità di camere o di

unità abitative verso il corrispettivo di un prezzo, che versa o si impegna a versare, indipendentemente

dall’utilizzo effettivo per i propri clienti degli alloggi. In quest’ultimo caso il rischio della mancata

vendita delle stanze grava totalmente sull’agente, con conseguente riduzione del corrispettivo delle

stesse

560

. Per questo motivo tale accordo viene di solito concluso in relazione a destinazioni consolidate

da anni e per le quali l’agenzia ha maturato molta esperienza ed è quindi in grado di formulare

previsioni più accurate sulla richiesta. Detto rischio è comunque compensato dal vantaggio di poter

usufruire di un corrispettivo ancora più basso rispetto al semplice allotment; l’albergatore, dal canto suo,

avrà in ogni caso la certezza di un guadagno, pur se minore.

L’accordo “vuoto per pieno”, comunque, mira a raggiungere un triplice scopo: soddisfare il

fornitore dei servizi cui verranno presto esaurite le disponibilità anche in bassa e media stagione;

agevolare il tour operator nella libera pianificazione del prezzo del prodotto con la consapevolezza di

essere altamente competitivo sul mercato e attirare il cliente finale attraverso l’ottimo rapporto qualità-

prezzo del servizio offerto

561

.

557 Nel momento in cui si stabilisce una penale, occorre tener presente l’art. 1383 c.c., per il quale se la penale è

manifestamente eccessiva il debitore ne può chiedere la riduzione ad equità. La sproporzione della penale deve essere valutata, tenendo conto dell’interesse del creditore all’adempimento. Conseguentemente non può essere considerata eccessiva una penale, ancorché abbastanza alta, a fronte di una disdetta molto vicina al periodo di occupazione delle camere, perché in tal caso di determina un danno di rilievo per la struttura ricettiva che potrebbe non riuscire più a vendere le proprie unità abitative. Cfr. G. CIURNELLI, La conclusione del contratto di albergo, cit., 20.

558 Sul punto vedi A. ORLANDO, Il contratto d’albergo. Profili problematici, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 624.

559 Sul contenuto degli obblighi di comportamento delle parti in relazione al contratto di allotment cfr. il “Codice di

comportamento internazionale relativo ai contratti tra albergatori e agenti di viaggio in ambito comunitario”, stipulato fra Ectaa e Hotrec a Bruxelles il 10 gennaio 1996.

560 Individuano nel vuoto per pieno una tipologia contrattuale a se stante, A.VENCHIARUTTI, I contratti per la creazione e la

distribuzione dei servizi turistici, cit.; G.CIURNELLI, La conclusione del contratto di albergo, cit., 21 e ID., Pernottamento e ristorazione, cit., 248.

561 Al riguardo si veda F. MORANDI, Vuoto per pieno: rischi e competitività, in www.professioneturismo.net/langolo-del-

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Queste tipologie contrattuali, pur presentando difficoltà ad essere inquadrate e qualificate,

possono sicuramente essere accomunate al contratto di albergo. Infatti, anche se hanno le loro

caratteristiche e peculiarità, oggetto del contratto sono comunque le camere e i servizi accessori, con

l’unica differenza che lo stipulante è un agente di viaggio o un tour operator, a favore dei propri clienti.

In particolare, il contratto di allotment potrà presentare qualche difficoltà di qualificazione

nell’ipotesi in cui gli operatori turistici non abbiano esattamente indicato nel contratto da loro

sottoscritto il significato giuridico da attribuirsi al termine di release e le conseguenze collegate al suo

decorso

562

.

Potrebbe essere interpretato o come termine ultimo entro cui l’agenzia avrebbe potuto recedere

dal contratto, scaduto il quale questa sarebbe rimasta definitivamente impegnata dalla prenotazione

effettuata e avrebbe dovuto corrispondere il corrispettivo pattuito, in tal caso l’allotment sarebbe stato

inteso come prenotazione vincolante per entrambe le parti; oppure se detto termine fosse stato

considerato come scadenza entro cui l’agenzia avrebbe dovuto eventualmente confermare la

prenotazione delle camere, trascorso inutilmente la quale, l’albergatore sarebbe tornato libero di offrirle

ai nuovi clienti, il detto contratto avrebbe ricalcato lo schema dell’opzione

563

.

Va ritenuta, comunque, una questione da risolvere caso per caso, facendo riferimento ai contenuti

dello specifico accordo intercorso tra le parti

564

.

562 Nella sentenza cit. (Giud. pace Sorrento, 30 gennaio 2001, cit.), l’agenzia alla scadenza del termine di release era rimasta

completamente inerte ed aveva inviato una comunicazione di disdetta all’albergatore solo successivamente, omettendo di pagare le stanze. Si trattava quindi di capire che funzione il release avesse concretamente avuto nell’intenzione delle parti: se fosse stato inteso come termine ultimo entro cui l’agenzia avrebbe potuto recedere, scaduto il quale questa sarebbe rimasta definitivamente impegnata dalla prenotazione effettuata e avrebbe dovuto corrispondere il corrispettivo pattuito, in questi termini il contratto di allotment avrebbe dovuto interpretarsi come prenotazione vincolante per entrambe le parti, ma dalla quale l’agente avrebbe dovuto recedere senza conseguenze entro il termine di release; ovvero se detto termine fosse stato inteso come termine ultimo entro cui l’agenzia avrebbe dovuto eventualmente confermare la prenotazione delle camere, scaduto inutilmente il quale, l’albergatore sarebbe tornato libero di offrirle ai nuovi clienti, in questi termini il contratto di

allotment avrebbe ricalcato lo schema dell’opzione. Il giudice adito ha privilegiato quest’ultima soluzione, precisando che questo accordo determina il sorgere di un vincolo unilaterale a carico dell’albergatore il quale è obbligato a riservare un certo numero di stanze, mentre l’agenzia solo se conferma quella che è stata chiamata “prenotazione da confermare” nel termine di release, avrà dato vita ad un contratto vincolante per entrambi e maturerà il diritto alla provvigione: in questi termini il contratto di allotment è stato ricostruito alla stregua come un contratto di opzione a favore dell’agente, vincolante solo per l’albergatore. Si tratta comunque di una questione da risolvere caso per caso, facendo riferimento ai contenuti dello specifico accordo intercorso. A volte si prevede che l’agenzia è obbligata a pagare una penale, per l’ipotesi che comunichi una disdetta totale o parziale dopo il termine di release: nel quale caso dovrà propendersi per l’esistenza di un vincolo bilaterale e non esclusivamente a carico dell’albergatore. Cfr. B. VALIGNANI, Strutture ricettive e servizi per l’ospitalità: tipologie contrattuali, cit., 948.

563 In tal senso: A.VENCHIARUTTI, I contratti per la creazione e la distribuzione dei servizi turistici, cit., 385. La convenzione rievoca

nei tratti fondamentali il diritto di opzione. Dai formulari emerge come l’albergatore, riservando all’agenzia un certo numero di stanze, per un determinato periodo di tempo, emetta una proposta irretrattabile di concludere un ulteriore contratto. Sarà poi facoltà della controparte, l’agente turistico, perfezionare con la propria unilaterale accettazione, questo ulteriore

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 146-151)