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La causa dei contratti turistici

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 107-115)

L'affermarsi della tutela del consumatore, quale soggetto giuridicamente rilevante come parte di

un atto o di un rapporto, ed il filone normativo ad esso dedicato, esprimono una volontà legislativa di

unificazione e garanzia che connota qualsiasi atto posto in essere da tale soggetto debole.

Accanto ai vari interessi che l'atto negoziale persegue, il soggetto fruitore, per il solo fatto di

esserne autore o coautore, pone un interesse nuovo e diverso dai primi. Trattasi di un interesse

superiore relativo alla sua tutela, che assurge a scopo preminente dell'atto, atteggiandosi quale principio

ispiratore delle attività di interpretazione, qualificazione ed applicazione dell'accordo negoziale, sia in

sede giudiziale che extragiudiziale

403

. L'emersione di detto valore configura un vero e proprio obbligo

per i giudici nazionali, i quali, posti davanti a più significati di una disposizione normativa comunitaria,

400 Sull’argomento v. V. CUFFARO E G. TASSONI, Viaggio (contratto di), in Dig. disc. Priv., sez. civ., Aggiornamento, I, Torino, 2000,

762. Individua invece nel trasporto il comune denominatore dei contratti turistici M. DEIANA, Il contratto di turismo organizzato, in Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualisica della navigazione dei trasporti e del turismo, a cura di G. SILINGARDI, A. ANTONINI, F. MORANDI, Milano, 1996, 568.

401

Sulla rilevanza del rapporto tra disciplina generale del contratto e quella sui singoli tipi contrattuali, G. DE NOVA, Tipico e

atipico nei contratti della navigazione, dei trasporti e del turismo, in Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualisica della navigazione dei

trasporti e del turismo, cit., 368.

402 Cfr. AA. VV., Trasporti e turismo, in Tratt. dir. priv. dell’unione europea, diretto da AJANNI E BENECCHIO, Torino, 2008. 403 Cfr. G. ALPA, La causa e il tipo, I, in I contratti in generale, a cura di E. GABRIELLI, in Tratt. dei contratti, diretto da P.

RESCIGNO E E. GABRIELLI, Milano, 2006, 573, l’autore ritiene che il ruolo più importante svolto dalla causa sia didascalico- sistematico, in quanto ragione giustificativa dell’operazione economica, è un elemento logico-strutturale della veste giuridica in cui l’operazione è calata. Essa spiega la ragione del vincolo. La dottrina francese distingue tra causa del contratto e causa dell’obbligazione. Così c’è da chiedersi se la causa possa essere utilizzata per migliorare la protezione del contraente debole e per contemperare ciò che è utile e giusto nel contratto. Gli autori francesi fanno riferimento al ruolo della causa nalla fase di solidarietà. Ma proprio dall’esperienza francese ci viene un monito: uno dei fattori di evoluzione del diritto dei contratti è dato dalla disciplina dei consumi e la causa potrebbe avere un ruolo proprio in materia di clausole abusive, pubblicità commerciale, credito al consumo (Cfr. CALAIS-AULOY, L’influence du droit code de la consommation sur le droit civil des contrats, in

108

devono sempre preferire quello che meglio realizzi gli obiettivi perseguiti dal legislatore

sovranazionale

404

.

La necessità di tutela del cliente comporta la nascita di una pluralità di figure negoziali nuove che,

per il fatto di essere stipulate da soggetti qualificabili consumatori, si pongono accanto alle omologhe

figure tradizionali, da queste differenziandosi sul piano disciplinatorio

405

.

La nuova nozione di causa incide anche sul tradizionale modo di intendere i rapporti tra causa e

motivi. Secondo il dettato comunitario, la tutela del consumatore si deve accompagnare ad una sempre

maggiore evidenziazione dei motivi del suo agire, i quali, seppure normalmente irrilevanti, possono qui

giustificare, in nome delle note esigenze di protezione, l'esercizio di uno ius poenitendi o, più in generale,

lo scioglimento del vincolo contrattuale

406

.

In altri termini, la causa dei contratti conclusi dai consumatori, oltre a ricomprendere l'interesse

preminente della loro tutela, si arricchisce dei vari interessi emergenti dall'operazione negoziale che li

hanno ispirati ed indotti alla stipula. Tali interessi, che potremmo definire «obiettivati»

407

seppure

ontologicamente vicini alla nozione tradizionale di motivi, con riferimento a tali contratti, assumono

rilevanza sostanziale sotto il profilo causale, innescando tutti i rimedi a questo correlati.

Si tratta di un altro rilevante effetto di una normazione ispirata alla tutela di una determinata

categoria economica, alla quale si intendono garantire non solo mezzi ma anche risultati, per un

effettivo riequilibrio della preesistente situazione di diseguaglianza socio-economica tra le parti

contraenti.

In altri termini, lo scopo turistico, inteso come quel quid capace di plasmare la causa concreta del

contratto, è trasversale rispetto ai vari tipi contrattuali relativi al turismo e all’ospitalità: tutti i contratti

inerenti ai viaggi possono essere conclusi per uno scopo di piacere

408

.

404 Trattasi del principio di c.d. interpretazione conforme: v. Corte Giust. CEE, 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98, C-

241/98, C-242/98, C-243/98 e C-244/98, in Foro it., 2000, IV, 413; ID. 13 novembre 1990, causa C-106/89, ivi, 1992, IV, 173.

405 Così, accanto alla vendita, si colloca la nuova categoria delle «vendite ai consumatori», caratterizzata da una disciplina del

tutto peculiare che ha inciso sugli standards negoziali predisposti dalle imprese e sul significato di «garanzia». Questa non si identifica più con il rischio economico connesso con la circolazione di prodotti affetti da vizi, ma si estende fino a comprendere obblighi di protezione connessi alla potenziale lesione di beni primari dell'acquirente, quali la vita o l'integrità fisica (Cfr. G. ALPA, Lineamenti di diritto privato, Torino, 2004, 697).

406 Sulla definizione di motivi in generale v. F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994, 235; F. GAZZONI, Manuale di diritto

privato, cit., 785, che definisce il motivo come "una rappresentazione soggettiva che induce le parti a concludere il contratto e, come tale, esso rimane fuori del congegno contrattuale, costituendo uno scopo ulteriore del tutto irrilevante"; D. BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, 253, che parla di motivi vari; C.M.BIANCA, Diritto civile, III, Milano, 2000, 434.

407 R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del Lavoro, Roma, 2005, 471.

408 Storicamente il concetto di causa è stato riferito all'obbligazione, poiché sotto il vigore del Còde dominava in dottrina

l'idea che il contratto fosse esclusivamente fonte dell'obbligazione: vedi F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., 761. Sulla distinzione tra causa del contratto e causa delle obbligazioni si veda F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., Milano, 1973, 124. Cfr. anche G. VENEZIAN, La causa dei contratti, in Studi sulle obbligazioni, II, Roma, 1918, 57. Successivamente la causa è stata intesa come la base del riconoscimento della autonomia contrattuale, v. C.M.BIANCA Diritto

civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 447; ma anche A. DI MAJO, voce Causa del negozio giuridico, in Enc. giur., 1, laddove

sottolinea come la libertà di costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici è riconosciuta con riferimento agli scopi o funzioni in ragione dei quali detti rapporti vengono creati, modificati od estinti. Detta libertà, espressione dell'autonomia

109

Tale ricostruzione viene confermata anche dalla più recente giurisprudenza

409

, la quale ha dato

rilievo al contenuto e alla causa “turistica” e alla “finalità della vacanza”. Questa viene intesa come la

sintesi degli effetti essenziali che con tale contratto si intendono produrre, di cui l’alloggio, o il

trasporto, e i servizi connessi costituiscono elemento sostanziale

410

. Essi non sono più relegabili tra i

motivi soggettivi, giuridicamente irrilevanti, ma diventano essenziali in relazione all’intento edonistico e

vacanziero perseguito dalle parti, entrano a far parte della causa concreta voluta dalle parti e perseguita

con il contratto

411

.

privata trova i propri limiti "naturalmente nel lecito e nel rispetto dei diritti dei terzi". In materia cfr. anche E. BETTI, Atti

giuridici, in Enc. dir. e ID., voce Causa del negozio giuridico, in N.sso Dig. it., 32; F. FERRARA, Teoria dei contratti , Napoli, 1940; G. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002 e ID., Dottrine generali del diritto, Napoli, 1997, 127, che definisce la causa la ragione determinante del contratto. La teoria soggettiva della causa ha dominato sotto l'impero del codice civile del 1865, in forza di un’inveterata tradizione che discende direttamente dal DOMAT, Le lois civiles, livre I, titre I, section 1, 5 e 6; e che ha trovato larga diffusione presso la dottrina francese (vedi in particolare JOSSERAND, Les mobiles dans

les actes juridiques du droit privè, Paris, 1928 e H. CAPITANT,De la cause des obligations, Paris, 1927). Così anche in generale POTHIER, Traitè des obligations, 42 e 12; J. CARBONNIER, Droit civil, 4, Paris, 1972, 100; J.FLOUR, Les obligations, Paris, 1975, 186.

409 In una ottica rivolta alla considerazione della “causa concreta del contratto”, intesa come “funzione economico-

individuale”, «la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti. Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato»: Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in Giust. civ., 2007, 1985, con nota di B. IZZI, La causa del contratto come funzione economico-individuale; in

Corriere giur., 2006, 1718, con nota di F. ROLFI, La causa come “funzione economico sociale”: tramonto di un idolum tribus?; in Giur.

it., 2007, 2203, con nota di BOSCHETTI, Causa contratto; in Dir. e giur., 2007, 437, con nota di CRICENTI, Note sul contratto inutile; in Dir. e prat. soc., 2006, 89, con nota di SORRENTINO, Assetto di interessi e causa del contratto; in Rass. dir. civ., 2008, 564, con nota di ROSSI; in Contratti, 2007, 621, con nota di F. RIMOLDI, La causa quale ragione in concreto del singolo contratto e in Riv. dir. comm., 2007, I, 479, Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di causa del contratto.

410 «Alla stregua del concetto di "causa negoziale concreta" va affermato che non soltanto la totale impossibilità

sopravvenuta della prestazione (id est, della sua esecuzione, tale da costituire un impedimento assoluto ed oggettivo a carattere definitivo) integra una fattispecie di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi degli artt. 1463 e 1256, co. 1, c.c., in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte, ma che lo stesso effetto consegue altresì all’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore. La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile; in particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione» (nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno, la suprema corte, enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l’albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera)»: Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958, in Contratti, 2008, 786, con nota di BARBIERA, Risoluzione per impossibilità

sopravvenuta e causa concreta del contratto a confronto; in Corriere Giur., 2008, 7, 921, con nota di F. ROLFI, Funzione concreta, interesse del creditore ed inutilità della prestazione: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del contratto; in Nuova giur. civ. e comm., 2008, I, 531, con nota di NARDI, Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta; in Obbligazioni e

contratti, 2009, 29, con nota di PAROLA; in Vita not., 2008, 236.

411 Sulla nozione di causa concreta del contratto in dottrina v. G.B.FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano,

1965, 249, che nota come le differenze tra le varie tesi sono più apparenti che reali, e talora sono solo frutto di polemiche; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., 762; S. PUGLIATTI, Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico, invece, scrive che il solo risultato positivo che la dottrina ha raggiunto in tema di causa è questo: "che si usa nel comune linguaggio giuridico un termine di cui è difficile precisare il significato". Similmente G. ALPA, La causa e il tipo, I, in I contratti in generale, a cura di E.

110

La “finalità turistica” o “scopo di piacere”, in questa nuova tipologia contrattuale, non è un

motivo e si sostanzia nell’interesse che la stessa è funzionalmente volta a soddisfare, connotandone la

causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla

realizzazione del preminente scopo di viaggio

412

.

L’adesione alla teoria della causa in concreto determina importanti conseguenze, consistenti

nell’assunzione in capo al venditore della vacanza o del gestore della struttura turistica del rischio di

sopravvenuta impossibilità di soddisfare lo scopo edonistico. Se, infatti, si fosse valutato il contratto

secondo la teoria tradizionale della causa in astratto, questa sarebbe stata rappresentata semplicemente

dallo scambio di un viaggio organizzato contro un prezzo, e la finalità turistica sarebbe rimasta

condannata a svolgere un ruolo di motivo privo di rilevanza, con la conseguenza che la sopravvenuta

perdita di interesse alla prestazione non avrebbe legittimato il turista a sciogliere il contratto, senza

pagare alcunché al tour operator o al gestore

413

.

GABRIELLI, in Tratt. dei contratti, diretto da P. RESCIGNO E E. GABRIELLI, Milano, 2006, 541, l’autore ritiene che la causa, infatti, è una formula magica. Nel senso che è un concetto che esce fuori dal cilindro ogniqualvolta un autore vuole asserire qualcosa, o dimostrare una tesi, poco chiara o illogica; tirando fuori il concetto di causa rimane la certezza che nessuno capirà quello che si dice, e pochi potranno contestarlo. Sottolineano la necessità di individuare la causa concreta di una fattispecie contrattuale anche C.M.BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 25 e U. BRECCIA, Il contratto in generale, III, in Tratt. dir. priv., XIII, Torino, 1999, 66, per il quale "la distinzione fra causa astratta, quale si trae da uno schema legale o sociale considerati nella loro tipicità, e causa concreta, quale pratica ragion d'essere dell'operazione valutata nella sua individualità o singolarità, è ormai implicita". Configura la causa come funzione economico - individuale G.B. FERRI, Il

negozio giuridico tra liberta e norma, Rimini, 1989, 125. Questa costruzione è altresì in grado di accogliere la posizione di chi (LA PORTA, Il problema della causa del contratto, Torino, 2000, 10 e ss.) ha osservato come, per lo più acriticamente, la dottrina abbia adottato la nozione di causa elaborata in sede di contratto anche per gli altri atti negoziali. Mentre per il tramite del congegno contrattuale possono assumere "per la prima volta" qualificazione, rilevanza e tutela giuridica situazioni sostanziali di interesse, negli atti negoziali diversi dal contratto, nei quali la rilevanza giuridica degli interessi sostanziali viene a prodursi in considerazione di una "fonte di imputazione oggettiva diversa dal contratto sia di legge che di convenzione", la causa giocherebbe un diverso ruolo. Non già quello di decidere della validità dell'atto, bensì quello, in un certo senso più modesto, di giustificare gli spostamenti di ricchezza che sono stati effettuati. La dottrina riconosce oggi quasi unanimemente questa costruzione: vedi ad es. R. SACCO, Il contratto, in Tratt. dir. priv., X, Torino, 1982 e ID., Il contratto, I, in Tratt. dir. civ., diretto da R. SACCO, Torino, 2004, 777. L’autore riprende l'analisi causale già fatta da GORLA, cit., il quale, prima di ogni altro, aveva criticato aspramente la tendenza alla concettualizzazione dei giuristi italiani, i quali venivano accusati, con le loro astruse concettualizzazioni, di aver fatto del nostro diritto civile "una selva selvaggia". E in particolare questa tendenza si vede nelle analisi della causa, tutte incomprensibili. Della causa non può darsi una definizione unitaria. Se è vero che essa è il perchè del contratto, la sua ragione, o giustificazione giuridica, occorre allora un'indagine caso per caso. Quando ci sono due prestazioni la causa c'è sempre, perchè una delle due prestazioni è causa dell'altra. Il problema, invece, nasce quando c'è una prestazione isolata. Qui allora: o l'atto riveste la forma della donazione, che è praticamente un modo per recuperare la validità di un atto che altrimenti sarebbe senza causa; o c'è una causa di garanzia; o una causa solutionis; o c'è la consegna, nei contratti reali; o c'è un vantaggio del promittente. Cfr. anche G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, 2, Torino, 1980, 161.

412 «Posto che l’impossibilità dell’esecuzione nel contratto di viaggio «tutto compreso» è da valutarsi in relazione all’interesse

da soddisfare del creditore turista, l’inutilizzabilità della prestazione estingue il rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della causa concreta» (nella specie, non era stato possibile garantire relax e svago al turista, per la presenza di un’epidemia nel luogo di destinazione del viaggio, sicché i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per una diversa destinazione): Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Dir. turismo, 2007, 4, 375, con nota di BENELLI, La risoluzione del contratto di

viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della vacanza; in Giur. it., 2008, 1133, con nota di B. IZZI, Causa in concreto e

sopravvenienze nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso; in Danno e resp., 2008, 8-9, 845, con nota di L. DELLI PRISCOLI, Contratti

di viaggio e rilevanza della finalità turistica; in Dir. marittimo, 2009, 725, con nota di ROSSELLO; in Foro it., 2009, I, 214.

413 Sulla nozione di causa in concreto, come funzione economico-individuale del contratto e sulle differenze con quella

astratta, quale funzione economico-sociale, sia consentito il rinvio al paragrafo precedente e alle relative note. La causa è nello scopo pratico ovvero nella funzione economico-individuale del contratto. Gli autori che sostengono questa tesi ritengono che essa sia idonea a superare gli inconvenienti sia della teoria soggettiva (che fa coincidere causa e motivi) sia della teoria oggettiva (che trascura lo scopo delle parti). Ogni negozio, infatti, ha, si, una funzione, ma bisogna poi tener

111

Ne consegue che l’irrealizzabilità di detta finalità turistica, per sopravvenuto evento non

imputabile alle parti, determina, in virtù della irrealizzabilità della finalità di svago e di piacere che il

contratto è funzionalmente destinato a soddisfare, l’estinzione del contratto per sopravvenuta

impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Il

debitore pertanto non era più tenuto ad eseguirla ed il creditore non aveva l’onere di accettarla.

Venendo meno l’elemento funzionale dell’obbligazione si determina lo scioglimento del vincolo

contrattuale. Pertanto, l’organizzatore è obbligato a restituire integralmente al turista il corrispettivo

eventualmente versato prima dell’inizio del viaggio e il consumatore è liberato dall’obbligo di pagare le

penali contrattualmente previste in caso di recesso volontario

414

.

La «finalità turistica», connota la causa concreta del contratto di ospitalità ed assume rilievo, oltre

che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di

relativo adeguamento

415

. Ne consegue che, nell’economia funzionale complessiva, l’impossibilità

sopravvenuta di utilizzazione della prestazione da parte del viaggiatore, per causa a lui non imputabile,

pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione

dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (di cui all’art. 1463 c.c.) o parziale

(prevista dall’art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima.

Viene aperto così uno spiraglio per un più equilibrato assetto degli interessi in gioco, ammettendo

per la prima volta

416

la nozione di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di

conto anche degli scopi pratici in vista del quale l'operazione è conclusa. Questa teoria, partendo da una errata comprensione della teoria della funzione e della teoria soggettiva, giunge agli stessi risultati sia teorici che pratici cui già erano giunti gli autori precedenti. Invece teoria della funzione, soggettiva, dello scopo pratico e della funzione economico- individuale, sono identiche. E' solo il linguaggio con cui esse sono espresse che rende impossibile capirlo immediatamente. In materia, cfr. anche S. PUGLIATTI, Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico, in ID., Diritto civile, Metodo, teoria, pratica.

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 107-115)