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Il turismo termale Il turismo del benessere: le beauty-farms e i centri wellness

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 87-92)

Benché la locuzione turismo termale potrebbe apparire prima facie una contraddizione in termini,

o quanto meno una stonatura, nel corso degli ultimi anni, con sempre maggiore evidenza, si è imposta

una quasi naturale corrispondenza tra i flussi turistici, e la conseguente organizzazione, da un lato, e le

prestazioni e cure termali, dall’altro. Nell’ultimo decennio del secolo scorso, il concetto di cura si evolve

e lo scenario di riferimento cambia radicalmente con il diffondersi di un approccio salutistico allargato,

con l’entrata sul mercato, secondo una logica di marketing adeguata ai tempi, del comparto del benessere

e delle attività connesse e con un forte aumento delle attività sportive mirate alla salute dei praticanti

328

.

Trattasi di cambiamenti che non riguardano soltanto l’Italia, ma che interessano l’ambito europeo in

generale

329

. Molti Stati membri, infatti, hanno iniziato a confrontarsi sulle strategie più opportune per

rilanciare il settore del termalismo terapeutico. A ciò si deve aggiungere la progressiva mobilità dei

324 Le differenze fra le varie leggi regionali riguardano il numero massimo delle stanze e dei posti letto (da tre stanze con

nove posti letto fino ad un massimo di cinque camere con venti posti letto). L’art. 23, l. reg. Liguria, 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari), prevede un massimo di tre camere; così anche l’art. 34, l. reg. Marche, 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme reg. in materia di turismo); tre camere con più di tre posti letto a camera nella l. reg. Umbria, 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), art. 47; tre stanze con un massimo di sei posti letto prevede anche l’art. 45, l. reg. Lombardia, 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), dichiarato illegittimo, il co. 4, (dalla Corte cost., 14 novembre 2008, n. 369), nella parte in cui prevedeva la previa approvazione dell’assemblea dei condomini per l’esercizio dell’attività in unità condominiali. L’art. 2, l. reg. Basilicata, 4 giugno 2008, n. 8 (Disciplina dell’attività di B&B), un massimo di 4 camere ed 8 posti letto.

325 Quasi tutte le leggi reg. prevedono un limite massimo di soggiorno del cliente (normalmente 30 gg. consecutivi), per

assicurare la finalità turistica della struttura ed evitare che si trasformi nel diverso rapporto di locazione. Le leggi reg., che disciplinano in modo particolareggiato ma non uniforme il B&B, prevedono gli adempimenti amministrativi, i requisiti degli immobili e delle camere, i servizi obbligatori, gli obblighi del titolare, i contributi, i controlli, le sanzioni e i periodi di apertura.

326 La somministrazione delle prima colazione può consistere in Italia solo in prodotti confezionati, data la rigidità della

legislazione in materia igienico-sanitaria. Le associazioni di categoria, per mantenere il collegamento con le tradizioni del luogo, raccomandano tuttavia di offrire cibi e prodotti tipici del luogo, la cui somministrazione è consentita purchè non vi sia alcuna manipolazione.

327 Nelle Regioni in cui manca una espressa regolamentazione del B&B, si applicano le norme sugli affittacamere. 328 A. SANTUARI, Il turismo termale alla prova del cambiamento europeo e della disciplina regionale, in Dir. Turismo, 2006, 3, 241.

329 Nel comparto turistico è possibile rintracciare i seguenti trends: il numero si seniors disposti a viaggiare è in crescita, essi

hanno maggiore capacità di spesa e godono di programmi pensionistici anticipati; aumenta la domanda di qualità, convenienza economica e sicurezza; aumenta la domanda di mezzi di trasporto facili e accessibili; aumenta la domanda di prodotti adatti ad una sola persona; cresce la consapevolezza dei turisti circa gli aspetti legati alla propria salute, che incide sulla scelta della destinazione e sui comportamenti durante i soggiorni.

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cittadini-turisti all’interno dell’Unione Europea. Si tratta di un fenomeno che ha fatto registrare un

contestuale incremento della mobilità dei cittadini pazienti, disposti a recarsi all’estero per accedere ad

una migliore assistenza sanitaria, ivi compresa quella offerta dagli stabilimenti termali

330

.

Il binomio turismo – terme è in Italia ancora più marcato, in ragione del fatto che il Servizio

Sanitario Nazionale è intervenuto, anche se in modo diverso nel corso degli ultimi anni, a coprire i costi

sostenuti per usufruire di un ciclo di cure termali nell’arco di un anno

331

.

Il turismo termale

332

coordina l’organizzazione turistica con la prestazione delle cure termali

333

.

Rientra in questa fattispecie anche il fenomeno delle beauty-farms e dei centri wellness, dove le prestazioni

dirette alla salute dell’ospite si uniscono a quelle legate alla sua cura estetica e al suo benessere fisico e

330 La mobilità dei pazienti è strettamente connessa con l’organizzazione dei sistemi sanitari nazionali, e in particolare, con il

riconoscimento da parte di questi ultimi della copertura delle spese sostenute per fruire delle cure termali, sia nelle strutture nazionali sia in quelle all’estero. Inoltre, la mobilità dei pazienti è intimamente collegata con la libertà di stabilimento e di erogazione dei servizi del mercato interno.

331 Anche Inail e Inps offrono la copertura delle cure termali ai loro assicurati. A seguito dell’approvazione della l. 24 ottobre

2000, n. 323, recante il Riordino del Settore termale, il regime termale speciale in vigore per gli assicurati Inps si applica anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall’INPS per l’ammissione al medesimo regime termale speciale. Inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 29 novembre 2001, l’assistenza termale, i cicli di cure idrotermali a favore di soggetti affetti da determinate patologie, rientra tra i livelli essenziali di assistenza, ossia le prestazioni e i servizi che il S.S.N. è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente ovvero dietro pagamento di un ticket, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. È proprio la legge cit. a riconoscere il contenuto sanitario delle prestazioni termali, laddove individua il turismo termale, quale comparto che mira ad assicurare il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psicofisico dei cittadini. La legge rafforza anche il valore turistico delle cure termali, in quanto il suo oggetto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

332 Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), pubblicata nella Gazz.

Uff. n. 261, dell’8 novembre 2000, che all’art. 1 statuisce che «il turismo mira ad assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico dei cittadini». In materia amministrativa, la l. regola le autorizzazione sanitarie e specifica la competenza regionale in materia di riqualificazione dei territori termali.

333 Le cure termali (art. 2, lett. c, l. 323/2000) per essere tali devono possedere una riconosciuta efficacia terapeutica per la

tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di una serie di patologie. La centralità del contenuto sanitario della prestazione termale ha una duplice conseguenza: la necessità di assicurare unitarietà al sistema termale nazionale, in considerazione della specificità del settore e delle relative prestazioni e l’esigenza di limitare i riferimenti alle terme alle sole fattispecie aventi efficacia terapeutica (art. 2, co. 2). Tenendo conto della crescente domanda del turismo del benessere si è concesso agli stabilimenti termali la facoltà di esercitare anche attività diverse: gli stabilimenti termali, infatti, possono essere annessi ad alberghi, case di cura e altre strutture turistiche e sportive, purchè ci siano le relative autorizzazioni legislative (art. 2, co. 1, lett. d). Sono abilitati ed erogare cure termali gli stabilimenti delle aziende termali che risultino in regola con l’atto di concessione mineraria o di sub concessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate (art. 3, co. 1, lett. a). Al fine di scongiurare l’uso abusivo della qualificazione termale, con gli inconvenienti e le distorsioni del corretto svolgimento della concorrenza sul mercato (confusione della clientela, contaminazione del valore sanitario e terapeutico delle terme, indebito vantaggio competitivo di taluni operatori a danno di strutture che, sostenendone i relativi costi, dispongono dei requisiti prescritti dalla legge) è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per la attività termali. Tale marchio è assegnato con decreto del Ministero dell’ambiente, solo se, per il territorio di riferimento della concessione mineraria, siano stati adottati gli strumenti di tutela e salvaguardia urbanistica. Fra i requisiti richiesti che il titolare della concessione mineraria per le attività termali deve presentare alla Regione per l’ottenimento di tale attestazione di qualità, con rilevanza internazionale, spicca la documentazione attestante l’attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche, proprie del territorio termale (art. 13, co. 3, lett. c); da qui si evince lo stretto legame tra terme e sviluppo turistico del territorio. La realizzazione delle finalità terapeutiche delle cure termali esige una certa formazione professionale degli operatori. Questa istanza emerge dall’istituzione di una scuola di specializzazione in medicina termale (art. 7, l. 323/2000) e dal riferimento (art. 9, l. cit.) al profilo professionale di operatore termale, che opera esclusivamente nei detti stabilimenti.

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mentale. È un fenomeno in costante crescita che riguarda una fascia medio alta di popolazione con

ampie possibilità di spesa alla ricerca di cure per migliorare la propria qualità della vita

334

.

Si è affermato, così, nell’ultimo ventennio una nuova tipologia di turismo, il “del benessere e della

bellezza”, legato alle strutture alberghiere che offrono oltre alle prestazioni normalmente legate

all’alloggio, ulteriori servizi legati alla cura psico-fisica della persona. La loro proliferazione è

conseguenza della costante espansione del settore del benessere e del grande business che vi gira attorno.

Sono moltissime le costruzioni nate ex novo nel settore e moltissime quelle che, originariamente rivolte

ad offrire solo servizi tradizionali alberghieri, si sono adeguate alla forte richiesta, inserendosi nel

mercato del wellness. Per imporsi in questo mercato, in continua evoluzione, ognuna ha dovuto

necessariamente proporre all’utente servizi peculiari, il più innovativi possibile. Per questo motivo

l’utente incontra molte difficoltà nella scelta del luogo di vacanza, per la variegata moltitudine di termini

utilizzati nell’identificazione delle strutture. Sono, infatti, molti i modelli di simil beauty-farms, intendendo

con questa espressione quei centri che ripropongono la gamma dei trattamenti di beauty farm, ma

secondo moduli diversi: fornendo questi servizi giornalmente o per qualche ora (come le day farms o day

spas), essendo dotati di ulteriori peculiarità (ad esempio legate alla natura, come gli agriturismi del

benessere) o proponendo offerte simili, maggiormente focalizzate sulla cura del fisico (come i centri

fitness o palestre e i centri dimagrimento)

335

.

334 L’emersione di un crescente interesse per un turismo del benessere ha indotto i grandi gruppi alberghieri ad offrire ai

turisti servizi complementari legati alla cura del benessere fisico attraverso centri fitness e beauty farms, che nulla hanno in comune con la cura termale. Di qui, allora, l’ulteriore compito del legislatore di evitare l’uso abusivo della qualificazione termale, dal quale discende la confusione della clientela, la contaminazione del valore sanitario e terapeutico delle terme nonché l’indebito vantaggio competitivo di taluni imprenditori e il danno delle strutture che, sostenendone i relativi costi, effettivamente dispongono dei requisiti per effettuare cure termali (cfr. art. 2598 c.c.).

335 Le categorie tipologiche delle strutture del benessere possono essere così distinte: centro benessere, struttura alberghiera e

non, che offre servizi ed attrezzature legate al benessere fisico-estetico ed al relax, beauty-farms: struttura alberghiera che offre servizi dedicati alla cura del corpo, dal punto di vista fisico-estetico, psicologico e terapeutico, in un contesto ricettivo dotato di uno standard qualitativo di servizi e trattamenti molto elevato; SPA: sigla che riassume la locuzione latina: salus per aquam (salute per mezzo dell’acqua) e si riferisce ai luoghi in cui ci si cura attraverso l’acqua. Questa sigla compare nella L. 24 ottobre 2000, n. 323, di Riordino del settore termale, all’art. 2, co. 2, come sinonimo di terme. Tuttavia, anche questo termine è stato utilizzato in modo improprio, indicando non solo luoghi di idroterapia, ma anche strutture in cui viene utilizzata l’acqua a fini estetici; strutture ricettive termali: sono le strutture a cui fa riferimento la l. n. 323/2000, all’art. 2, co. 1, lett. d) (la legge parla di alberghi, istituti termali o case di cura a cui sono annessi gli stabilimenti termali), rivolte a fornire ospitalità ai clienti, che si recano agli stabilimenti termali; centri talassoterapici: centri ubicati nelle zone di mare, che sfruttano le caratteristiche terapeutiche di quest’acqua, per alleviare la gravità delle malattie respiratorie, delle affezioni reumatiche e dei problemi di circolazione del sangue, con fanghi, alghe, sali, ed olii marini; agriturismi del benessere: accanto alle attività prettamente agrituristiche, individuate ai sensi del combinato disposto della legge quadro 5 dicembre 1985, n. 730 e del nuovo art. 2135 c.c., viene proposta la possibilità di sottoporsi a trattamenti estetici ed attrezzature per l’attività fisica; centri

estetici, solarium, istituti di bellezza e parrucchiere: l’inserimento di queste categorie tra le strutture legate al benessere è la conseguenza di una evoluzione totale dei concetti a cui si riferisce. Estetiste e parrucchieri si sono adeguati alla domanda del benessere, inserendo la possibilità di sottoporsi a trattamenti ulteriori. I primi sono i centri nati per offrire prodotti estetici, mentre in seguito hanno iniziato a proporre una vasta gamma di trattamenti innovativi (tra i quali l’aromaterapia, la riflessologia plantare) sulla scia di beauty- farms e centri benessere; centri di dimagrimento: sono i centri finalizzati alla perdita del peso attraverso un regime dietetico controllato, eventuali terapie e trattamenti tonificanti miranti a massimizzare i risultati della dieta; palestre: luoghi deputati al fitness; cliniche olistiche: strutture che offrono trattamenti e terapie basate sulla visione olistica dell’uomo (dal greco holos che significa intero tutto), che consiste nel considerare l’uomo come parte del tutto e come totalità e sintesi delle sue componenti fisiche. L’uomo può ricorrere all’integrazione con tutte queste componenti a fini curativi, per recuperare salute e benessere. C’è molta confusione in materia, che spesso non permette all’utente di scegliere con sicurezza la struttura alla quale si vuole affidare.

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Le beauty-farms non sono contemplate nell’elenco tradizionale delle strutture ricettive, quale quello

adottato dal legislatore regionale e delle Province autonome sulla base della legge quadro 17 maggio

1983, n. 217

336

. Tale tipologia è stata introdotta da alcune Regioni sulla base del disposto della

legislazione statale

337

. Alcune leggi regionali, infatti, hanno previsto organismi alberghieri ed

extralberghieri. Tra le nuove tipologie di strutture, definite anche ricettive, troviamo le beauty-farms e gli

alberghi centro benessere. Anche nella categoria beauty-farms sono presenti molteplici tipologie di

strutture ricettive. È necessario distinguere, perciò, le strutture che, pur offrendo le prestazioni

riconducibili al modello dei centri benessere, assumono diverse specificazioni (quali, ad esempio, beauty

clinical hotels, health clinics, spas, cliniche della salute, centri benessere, terme beauty farms)

338

.

Nell’organizzazione di una beauty farm è necessario suddividere tre aree principali: il centro

medico, il centri wellness, il centro estetico. Il centro medico estetico consiste in un settore specifico in

cui sono presenti uno o più ambulatori medici, nei quali vengono effettuate le visite di idoneità e di

indirizzo medico estetico. Tale centro è sotto la dirette responsabilità del direttore sanitario, che è il

medico responsabile non solo del settore medico, ma di tutta la struttura, anche se concorda con la

direzione le linee guida operative. Il centro wellness deve essere guidato da personal trainers, istruttori e

fisioterapisti perfettamente integrati nel team operativo medico ed estetico. In collaborazione con il

medico responsabile del paziente, essi effettueranno un protocollo di lavoro, tenendo conto della

pianificazione del centro. I professionisti interni, invece, devono predisporre moduli operativi in

accordo con il progetto proposto dal medico e concordato con il paziente-cliente.

336 Riguardo alla validità della l. 17 maggio 1983, n. 217, la dottrina rileva una situazione incerta. Essa è stata talvolta risolta (

F. MORANDI, I sistemi turistici locali: il nuovo ordine turistico, tra utopia e realtà, in Dir. tur., 2003, 1, 14) in senso negativo, sostenendosi che tale legge sarebbe stata definitivamente abrogata; talaltra (M. MALO, L’insostenibile pesantezza della disciplina

concordata, note sul sistema delle fonti dopo il d.p.c.m. 13 settembre 2002 [commento al d.p.c.m. 13 settembre 2002], in Dir. tur., 2003, 1, 73) positivamente, ritenendosi la stessa ancora vigente; altra dottrina si limita a rilevare il dubbio (L. RIGHI, Le strutture ricettive , in FRANCESCHELLI-MORANDI (a cura di), Manuale del diritto del turismo, Torino, 2007, 170).

337 Il legislatore regionale ha inserito alcune tipologie di strutture ricettive nuove rispetto a quelle tipiche previste dalla l. n.

217/1983, seguendo il dettato dell’ult. co. dell’art. 6 di tale legge, il quale proclama : «In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica». Questa disposizione è stata similmente ripresa dal D.P.C.M. 13 settembre 2002, il quale aggiunge, accanto all’elencazione delle attività ricettive e di gestione di strutture e di complessi turistico-ricettivi, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In questo modo, il D.P.C.M. ha evidenziato la completa libertà delle Regioni di definire le strutture ricettive. La legislazione regionale di attuazione non ha solamente precisato le già esistenti definizioni delle strutture ricettive, ma ha anche inserito ulteriori tipologie.

338 La prima legge ad aver introdotto, tra le strutture alberghiere, anche la beauty-farm, è stata la Regione Umbria, l. reg. 27

gennaio 1993, n. 4; essa introduce le residenze della salute – beautyfarms ed afferma che le stesse «sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico, proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici». Simile definizione viene fornita dalla legge della Regione Veneto, 27 giugno 1997, n. 26, il cui art. 4 enuncia che «gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico, proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la denominazione di casa di bellezza o beauty-farm». Altra Regione ad essersi occupata di beauty-farms, con una forte distinzione tra beauty-farm e centro benessere, è stata L’Emilia Romagna. L’art. 5, l. reg. 28 luglio 2004, n. 16, proclama che «possono assumere la specificazione di beauty farm gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici». Anche la Regione Puglia prende in considerazione i servizi relativi alle beauty-farms previsti dalle altre leggi regionali, individuando le strutture che li propongono come centri benessere. Questi sono definiti come «strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico e di relax».

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L’imprenditore che intende aprire una beauty farm deve sottostare alla medesima disciplina

pubblicistica delle strutture ricettive alberghiere

339

. È necessario richiedere ed ottenere le medesime

autorizzazioni all’esercizio delle strutture ricettive alberghiere ed, in generale, l’apposita autorizzazione

del Comune in cui è ubicata la struttura.

In conclusione la beauty farm è una specificazione dell’albergo e può essere definita come la

struttura alberghiera che offre, accanto alle prestazioni tipiche di essa, servizi di tipo specialistico

finalizzati a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. Gli ulteriori requisiti richiesti sono la

classificazione minima pari a tre stelle ed un periodo di soggiorno pari a sette giorni, indispensabile per

porre in essere un ciclo compiuto di trattamenti. Per ora, però, il settore è ancora privo di una

regolamentazione organica, sussistendo una legislazione embrionale ed essendo assenti, fino ad oggi,

pronunce giurisprudenziali specifiche. Tale vuoto normativo viene colmato, per ora, da una legislazione

mista, soprattutto amministrativa. La disciplina delle beauty farm non è una disciplina fissa, ma varia a

seconda delle prestazioni proposte da ogni singola struttura e si carica di contenuto attingendo alle

discipline specifiche e relative ad altri ambiti. La regolamentazione di tale fenomeno economico è la

sommatoria della disciplina turistica sulla struttura ricettiva alberghiera (pubblicistica, relativa alle

autorizzazioni da richiedere e privatistica, riguardante le disposizioni codicistiche sul deposito

d’albergo); della disciplina del diritto sanitario, per quanto riguarda la tutela della salute della persona del

cliente sia per le prestazioni mediche che paramediche, che per l’igiene degli ambienti e dei prodotti

utilizzati; della disciplina dell’attività di estetista, per quanto riguarda le prestazioni estetiche; della

disciplina laburistica, per quanto riguarda i rapporti di lavoro ed i vari ruoli nella struttura e le nuove

tipologie di professionisti emergenti anche nell’ambito del benessere. In tutte le beauty-farms, comunque,

è necessaria la presenza del medico, in quanto i trattamenti caratterizzanti la struttura sono qualificati

come terapeutici, dietetici ed estetici. È auspicabile una normativa di regolamentazione a livello

nazionale del turismo della bellezza e del benessere, in modo tale da fornire una garanzia per l’utente,

dal momento che le prestazioni accessorie toccano diritti fondamentali della persona umana, quale

quello alla salute

340

.

Viene rafforzato, su altro fronte, il valore turistico delle cure termali, prevedendo la tutela e la

valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori

341

.

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 87-92)