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La conclusione del contratto turistico

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 122-126)

nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, ed il relativo accertamento si esaurisce in un giudizio di merito, che, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. In dottrina cfr. in materia M.GRIGOLI, Sulla qualificazione del contratto di ormeggio (Nota a Cass., 21 ottobre 1994, n. 8657), in Giust. civ., 1994, I, 3061, che distingue due ipotesi del contratto di ormeggio uno assimilabile alla locazione, l’altra al deposito, dal quale si distingue perché ha per oggetto la semplice messa a disposizione e utilizzazione delle strutture portuali e si estende alla custodia delle imbarcazioni.

450 L’art. 1783 c.c. prevede la responsabilità dell’albergatore «per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose

portate dal cliente in albergo e tali sono quelle che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio» e di esse il gestore ne ha la custodia ex lege, e quindi la responsabilità.

451 In tale caso la cosa rientra nel possesso oltre che del cliente, anche in quello del gestore turistico, come avviene per le

cose contenute nei container consegnate al vettore o nelle cassette di sicurezza custodite dal banchiere. Si tratta di un possesso sprangato, come lo definisce M.E. LA TORRE, I contratti di ospitalità, in F. DELFINI e F. MORANDI (a cura di), I contratti del turismo, dello sport e della cultura, in Trattato dei contratti diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI, cit., 82.

123

Il contratto turistico o di ospitalità è a forma libera, ma può essere concluso per iscritto (lettera,

fax, telegramma)

452

, verbalmente (telefonicamente o di persona), con un comportamento concludente

(con l’assegnazione della camera al cliente o con la consegna in custodia del bagaglio del viaggiatore)

453

o per via telematica

454

(posta elettronica o via internet attraverso il sito della struttura)

455

.

In questo ultimo caso il gestore ottiene ricevuta dell’ordine del cliente senza ritardo e per via

elettronica

456

. L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzate hanno

possibilità di accedervi

457

.

452 L’art. 6 d. lgs. n. 111/1995 prevede, invece, che il contratto di vendita dei pacchetti turistici debba essere redatto in forma

scritta in termini chiari e precisi e che al consumatore debba essere rilasciata una copia, sottoscritta e timbrata dall’organizzatore o dal venditore. (Cfr. G. SILINGARDI e F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, cit., 41).Vedi in giurisprudenza, Trib. Treviso, 4 aprile 2003, in Dir. turismo, 2004, 2, 127, con nota di A. CORRADO, La forma del contratto di

viaggio. La forma scritta del contratto di vendita di pacchetti turistici è prevista dall’art. 6 d. leg. n. 111/1995 e benché tale norma non sanzioni in modo espresso con la nullità il difetto della forma scritta, tale sanzione discende automaticamente dalla disciplina del contratto in generale; dal complesso delle norme che prevedono l’applicazione di una forma negoziale determinata può essere dedotto il principio della natura essenziale della forma prevista in tutti i casi in cui la legge stessa non ne limiti l’imposizione ad effetti particolari; peraltro tale principio si applica anche alle forme negoziali che in difetto di pattuizione espressa si presumono essenziali, secondo la previsione di cui all’art. 1352 c.c.

453 Cass., 29 gennaio 1981, n. 690, in Foro it., 1981, I, 1321, con nota di SFORZA. Risponde ai sensi dell’art. 1783 c.c., e non

secondo la disciplina del deposito gratuito, l’albergatore che ancor prima di assegnare l’alloggio all’avventore riceva da lui una cosa a fine di custodia.

454 Una distinzione utile da fare a tal proposito è tra contratti informatici ed a oggetto informatico. «Oltre ai rapporti

negoziali nei quali le tecnologie informatiche intervengono come mezzo di rappresentazione o di espressione della volontà o come strumento di raggiungimento dell’accordo negoziale (contratti a conclusione informatica: ad esempio, e-commerce) o come strumento di esecuzione di contratti conclusi in altro modo (si pensi, ad esempio, ad un contratto concluso in via ordinaria, nel quale l’esecuzione della prestazione del pagamento del prezzo viene eseguita con un trasferimento elettronico di fondi, le nuove tecnologie possono assurgere ad oggetto contrattuale. Esistono una pluralità di contratti e, quindi, di accordi nei quali l’oggetto è un bene o un servizio informatico»: testualmente D. VALENTINO, I contratti informatici, in Manuale

di diritto dell’Informatica, Napoli, 2004.

455 M.E.LA TORRE, I contratti di ospitalità, in V.FRANCESCHELLI eF.MORANDI, Manuale di diritto del turismo, cit., 291 e ID., I

contratti di ospitalità, in F. MORANDI, M. M. COMENALE PINTO, M. LA TORRE, I contratti turistici, cit., 288. Allorché la contrattazione inter absentes avviene grazie a strumenti telematici si pone il problema di reperire equipollenti della sottoscrizione, che garantiscano la paternità del documento, ed equipollenti della intrinseca immodificabilità del supporto cartaceo (caratteristica che garantisce la non modificabilità in modo occulto del documento convenzionale). La riconosciuta rilevanza della documentazione digitale di fatti (e cose) potrà aprire nuovi spazi nella documentazione contrattuale: si pensi alla documentazione digitale della conclusione di un contratto, laddove la riproduzione delle immagini dei soggetti fisici che emettono oralmente le dichiarazioni costituenti l’accordo contrattuale potrà semplificare l’attività interpretativa del contratto. Se poi il documento che riproduce in modo digitale tale conclusione verrà corredato della firma digitale delle parti sarà rispettato anche il requisito della forma scritta previsto per alcuni tipi contrattuali e ciò avverrà con un documento che non necessariamente dovrà contenere un testo. Le implicazioni, a livello sistematico, come avevo segnalato già in un primo commento dell’originario DPR 513/1997, paiono notevoli. Malgrado per i contratti più complessi ed analitici (che si propongano cioè di evitare ogni eterointegrazione) possa essere infrequente che le parti verbalmente declamino l’intero contenuto del regolamento contrattuale, si possono ipotizzare contrattazioni verbali che, tramite la loro documentazione in tempo reale - atecnicamente, la loro ripresa “cinematografica”, seppur in modo digitale - divengono contrattazioni scritte, agli effetti della forma vincolata, grazie al combinato disposto degli artt. 20 – 21 CAD (in precedenza art. 10 TUDA), 2702, 2712 e 1350 cod. civ. La tradizionale forma scritta potrà dunque essere integrata dal concorso di più tecniche multimediali: unico limite sarà il concetto di dichiarazione, perché saranno idonee ad integrare, grazie alla disciplina richiamata, il requisito della forma scritta solo quelle tecniche di comunicazione che possano qualificarsi dichiarazione dal punto di vista giuridico. Ed anche un tema classico del diritto civile, quale quello della relatio, andrà rimeditato, valutando, ad esempio, la validità del rinvio, per la descrizione e determinazione dell’oggetto contrattuale, alla riproduzione del medesimo in modo digitale. La problematica è stata affrontata in dottrina da: F. DELFINI, Firme elettroniche [aggiornamento-2007], in Digesto civ., Torino, I; ID., L’evoluzione normativa della disciplina del documento informatico: dal d.p.r. 513/1997 al codice dell’amministrazione digitale, in Riv. dir.

privato, 2005, 531; ID., Contratto telematico e commercio elettronico, Milano, 2003; ID., La collocazione di pacchetti turistici tra

negoziazione tradizionale e negoziazione telematica, in Dir. turismo, 2004, 106; ID., Vendita via Internet di pacchetti turistici last minute e

recesso del consumatore, in Dir. turismo, 2003, 121.

456 Ciò in base a Direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31/CE, attuata con l. 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria

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Nel contratto turistico, quindi, non esistono obblighi di forma né ad substantiam nè ad probationem,

e nella prassi contrattuale sono le parti a scegliere la forma che intendono utilizzare in relazione alle loro

specifiche esigenze

458

. Lo stesso principio della libertà della forma vale anche per la disdetta del

contratto, che può essere fatta anche verbalmente

459

ed, in particolare, anche tramite telefono, purché

tale forma non sia stata esclusa dalla presentazione dell’offerta fatta dal gestore

460

.

seconda parte: profili formali, in Studium iuris, 2008, 669 e 797; ID., (a cura di), Commercio elettronico e servizi della società

dell’informazione, Milano, 2003; ID., Contratto virtuale [aggiornamento-2003], in Digesto civ., 2003, Torino, I, 458; ID., Il contratto

virtuale - Procedimenti formativi e forme negoziali tra tipicità e atipicità, Milano, 2005; G. BISCONTINI E M.C. DE VIVO,(a cura di),

Lezioni di diritto dell’informatica - Percorsi di studio, Napoli, 2008; G. FINOCCHIARO, Diritto di Internet, Bologna, 2008; B. MUSTI, I contratti a oggetto informatico, Milano, 2008; F. VENOSTA, Forme telematiche e precetto di trasparenza, in Obbligazioni e contratti, 2008, 968; G. ZICCARDI, Informatica giuridica - tomo I: Controcultura, informatica giuridica, libertà del software e della conoscenza, tomo II:

Privacy, sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali, Milano, 2008; ID., Informatica, comportamenti e diritto: dalla computer ethics alla computer forensics, in Ciberspazio e dir., 2008, 395; U. DRAETTA, Internet e commercio elettronico, Milano, 2001; G. FINOCCHIARO, Il valore probatorio del documento informatico, in Contratto e impresa, 2002, 76; V. FRANCESCHELLI,

Computer e diritto, Rimini, 1989; V. FROSINI, Telematica e informatica giuridica, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 60; A.M. GAMBINO, L'accordo telematico, Milano, 1997; A. GENTILI, Documento informatico e tutela dell’affidamento, in Riv. dir. civ. 1998, II, 176; A. GENTILI, L’inefficacia del contratto telematico, in Riv. dir. civ., 2000, I, 771; A. GRAZIOSI, Premesse ad una teoria probatoria del

documento informatico, in Riv. trim., 1998, 481; L.V. MOSCARINI, in AA. VV., Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con

strumenti informatici e telematici a cura di C.M. BIANCA, in Nuove leggi civ. commentate, 2000, 681; G. OPPO, Disumanizzazione del

contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, 524; M. ORLANDI, in AA. VV., Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti

informatici e telematici a cura di C.M.BIANCA, in Nuove leggi civ. commentate, 2000, 747; S. PATTI, L’efficacia probatoria del documento

informatico, in Riv. dir. civ., 1998, II, 173; G. PICA, Commercio telematico, in Dig. disc. priv., Aggiornamento, Torino, 269; G.F.RICCI,

Valore probatorio del documento informatico ed errori duri a morire, in Riv. trim., 2002, 1423; G.SCOGNAMIGLIO, Commercio elettronico e

categorie civilistiche: la conclusione e l’esecuzione del contratto telematico, in Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, Napoli, 2002, I, 1233; V. FRANCESCHELLI, Il contratto virtuale. Diritto nel cyberspazio, in Contratti, 1995, 569.

457 Art. 11, co. 1, Dir. 2000/31/CE. Si discute se questo tipo di conclusione del contratto differisca rispetto al disegno

tracciato dal c.c. secondo il quale il contratto si conclude “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.); l’accettazione si reputa conosciuta “nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario” (art. 1335 c.c.). Alcuni autori individuano nell’obbligo del prestatore di accusare ricevuta dell’ordine del cliente un ulteriore momento (proposta-accettazione-ricevuta) rispetto alle regole generali del c.c. sulla conclusione del contratto (proposta-accettazione). La problematica è affrontata tra gli altri da F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, I contratti di

internet e di commercio elettronico, Milano, 2001, 167; F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., 85; T. PASQUINO, Le clausole di esonero da responsabilità nei contratti di fornitura dei servizi telematici, in La responsabilità civile, 2006, 774; ID., Obblighi d’informazione e rimedi contrattuali nella fornitura dei servizi telematici, in Studium iuris, 2005, 853; ID., Contratti telematici e criteri di

responsabilità, Milano, 2003, 57.

458 Vedi più diffusamente cap. 1, par. 9, La forma del contratto. È molto frequente la conclusione del contratto con forma

verbale anche se, qualora il valore economico oggetto del contratto stesso sia rilevante, è preferibile utilizzare la forma scritta che risulta essere particolarmente utile per la prova del perfezionamento del contratto e di particolari clausole in esso contenute. Infatti, nel caso di contratti conclusi tra gestori turistici e agenti di viaggio, l’utilizzo della forma scritta è molto frequente.

459 Vedi App. Perugia, 3 settembre 1999, in Rass. giur. umbra, 1999, 686. La disdetta di una prenotazione alberghiera, non

essendo assoggettata dalla legge a particolari vincoli di forma, può essere fatta anche verbalmente. Deve considerarsi contrario al dovere di correttezza il comportamento dell’albergatore che, ricevuta la prenotazione di più camere per diversi giorni da parte di un cliente abituale, una volta che quest’ultimo non si sia presentato alla data stabilita, anziché cercare di verificare le ragioni del mancato arrivo, si limiti a richiedere il corrispettivo pattuito addirittura per l’intero periodo prenotato anziché per la sola prima notte.

460 Vedi Cass., 3 dicembre 2002, n. 17150, in Dir. turismo, 2003, 40 con nota di SCORTECCI,Prenotazione alberghiera e risarcimento

del danno per mancata presentazione del cliente, in Contratti, 2003, 697, con nota di FORCHINI, Prenotazione alberghiera tramite agenzia di viaggi e momento perfezionativo del contratto d’albergo; in Studium iuris, 2003, 785, con nota di ROMA, Contratto d’albergo; in Giust. civ.,

2003, I, 36. Il contratto di albergo concluso per il tramite di un’agenzia di viaggi, che opera come mandataria dell’albergatore, si conclude nel momento in cui l’albergatore stesso (che, nella gestione dell’impresa alberghiera nelle forme d’uso, compie un’offerta al pubblico che si attua con l’esposizione di insegne ovvero la trasmissione di messaggi pubblicitari) viene a conoscenza dell’accettazione del cliente, assumendo rilievo, quale accettazione dell’offerta, anche la c.d. prenotazione per periodo futuro effettuata (anche) tramite telefono, con conseguente obbligo, per il cliente che intenda successivamente revocare la prenotazione (così sciogliendosi unilateralmente dal vincolo contrattuale), di tenere indenne l’agenzia di viaggi di quanto corrisposto all’albergatore, nei limiti in cui il pagamento risulti eseguito in esecuzione dei doveri di diligenza che incombono sul mandatario (nell’affermare il principio di diritto che precede, la suprema corte ha, nella specie, escluso che

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Con riferimento al luogo di conclusione del contratto turistico, poiché spesso i contraenti,

viaggiatore, agenzia, o gestore della struttura ospitante hanno nazionalità diversa, si fa riferimento al

posto in cui sia stato consegnato il documento di viaggio, o in mancanza al luogo in cui sia stata

confermata la disponibilità o pagato il prezzo dell’alloggio.

Per stabilire il momento in cui si reputa concluso il contratto turistico è necessario distinguere le

strutture dell’ospitalità tradizionali, da quelle a conduzione familiare e a carattere occasionale. Nelle

prime il gestore ha non solo un interesse economico prevalente ad accogliere il cliente, ma ne è anche

obbligato essendo un pubblico stabilimento, nella altre, invece, l’offerta turistica è più limitata sia per il

numero di stanze che per il periodo di apertura. In entrambi i casi, comunque, il gestore non si può

rifiutare di accogliere il turista se non per un legittimo motivo, che può consistere solo o nella

mancanza di camere disponibili o nel rifiuto del cliente ad esibire un documento di identità

461

. In realtà

il gestore fa una offerta al pubblico

462

, cioè una proposta nei confronti di chiunque voglia aderirvi, che

contiene tutti gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Egli mette a

disposizione un alloggio nel suo immobile al prezzo indicato nei locali o diversamente pubblicizzato

463

.

una conversazione telefonica con un dipendente dell’agenzia di viaggi potesse, di per sé sola, ed in mancanza di altri elementi probatori, quali il versamento di un acconto, integrare gli estremi della «prenotazione» - id est dell’accettazione dell’offerta - da parte del cliente, dovendosi, per converso, configurare come semplice richiesta di informazioni).

461 Art. 109 T. U. Pubblica sicurezza, come modificato dall’art. 8 Legge di riforma del turismo che prevede che «i gestori di

esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti». Sul riordino delle funzioni in materia del turismo, art. 7, l. 30 maggio 1995, n. 203. Vedi G. CIURNELLI, La conclusione del contratto di albergo, in Dir. turismo, 2006, 15.

462 La giurisprudenza ha attribuito al contratto di albergo, e quindi in via interpretativa a tutti i contratti turistici, natura di

offerta al pubblico, manifestata con l’esposizione di insegne o con l’indicazione in messaggi pubblicitari dei dati essenziali dell’offerta. Il contratto, comunque, ex artt. 1326 e 1336 c.c. si conclude nel momento in cui l’albergatore viene a conoscenza dell’accettazione espressa o tacita del cliente. Cass., 18 luglio 1997, n. 6633, in Foro it., 1997, I, 3189 e in Nuova giur. civ. comm., con nota di ORLANDO, Il contratto d’albergo. Profili problematici. Il contratto di albergo, in ragione del carattere di offerta al

pubblico che l’albergatore fa con la gestione dell’impresa alberghiera nelle forme d’uso, quali l’esposizione di insegne o l’indicazione, nei vari messaggi pubblicitari, dei dati essenziali dell’offerta (integrabili comunque con quelli delle tariffe vigenti), si conclude, a norma dell’art. 1326 c.c., in riferimento al successivo art. 1336 dello stesso codice, nel momento in cui l’albergatore viene a conoscenza dell’accettazione (espressa o tacita) del cliente, al quale fine assume rilievo, quale accettazione dell’offerta, anche la c.d. prenotazione effettuata per un periodo futuro (che, peraltro, dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza, con conseguente obbligo dell’albergatore, a norma dell’art. 1358 dello stesso codice, di comportarsi secondo buona fede, provvedendo, ove abbia margini di tempo sufficienti, a confermare la prenotazione o a comunicare l’indisponibilità della camera); ne deriva che la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne della perdita subita l’albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato, sicché ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un’agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest’ultimo di quanto pagato all’albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell’albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell’ipotesi (ricorrente nella specie) in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l’importo dei servizi non resi. Posto che il contratto di albergo si conclude nel momento in cui l’accettazione del cliente ad usufruire del servizio alberghiero, manifestata espressamente o per facta concludentia, è conosciuta dall’albergatore, la c.d. prenotazione, integrando la manifestazione della volontà dell’utente di accettare l’offerta pubblica dell’albergatore, è di per sé idonea a perfezionare il contratto di albergo.

463 Molte leggi regionali prevedono l’obbligo di comunicazione della tariffa alla Regione, nonostante si discuta della

abrogazione, a livello nazionale, di tale obbligo. V. Touring club italiano, Bed and breakfast, indagine sull’ospitalità in famiglia nelle

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L’adesione del turista è sufficiente per la conclusione dell’accordo, salvo il rifiuto del gestore per

legittimo motivo

464

. Tale adesione può manifestarsi nel momento in cui il cliente accede nei locali della

struttura per usufruire dell’alloggio, esternando questa intenzione anche in modo tacito, ma

inequivoco

465

.

Nel documento La nuova ospitalità (pagine 122-126)