Le imprese turistiche esercitano una offerta costante
466dei propri servizi di alloggio rivolta ai
potenziali clienti; che viene formulata mediante insegna, messaggi pubblicitari, opuscoli informativi, etc.
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il cliente formula un’accettazione di tale proposta
mediante la richiesta delle prestazioni che si intendono usufruire (periodo di soggiorno, tipo di camera,
sistemazione alberghiera, ecc.) che sia conoscibile per il gestore.
In tale ambito, la prenotazione del cliente ha la funzione di accettazione di una proposta
contrattuale precedentemente formulata dall’operatore turistico
467. L’effettiva conclusione è sempre
subordinata alla disponibilità della camera, senza la quale il contratto non può dirsi concluso, ma la
conferma di questo elemento da parte del gestore avviene contestualmente o in un momento
immediatamente successivo alla richiesta del cliente
468.
attraverso una insegna posta all’esterno della abitazione: “bed and breakfast, two and six”, (letto e prima colazione al prezzo di 2,6 scellini), descrivendo così servizi e tariffe.
464 Il contratto d’albergo e in generale tutti i negozi di ospitalità si perfezionano, se tra soggetti presenti, con la conferma da
parte dell’albergatore della disponibilità dell’alloggio, indipendentemente dall’assegnazione della camera; se tra persone lontane, mediante scambio di proposta ed accettazione, nel momento in cui il proponente, che può essere indifferentemente l’albergatore o il cliente, viene a conoscenza dell’accettazione. (Sul punto, v. Cass., 22 gennaio 2002, n. 707, in Giust. civ., 2002, I, 2817. Il contratto di albergo, che ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura dei servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale, è un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori, che si perfeziona, anche verbalmente, normalmente con la conferma, da parte dell’albergatore, della disponibilità dell’alloggio, indipendentemente dall’assegnazione (e, a maggior ragione, dall’occupazione) della camera, ma si può concludere anche fra persone lontane mediante scambio di proposta ed accettazione, nel qual caso si considera concluso nel momento in cui il proponente, che può essere indifferentemente l’albergatore o il cliente, viene a conoscenza dell’accettazione, e, ove sorgano contestazioni sulle obbligazioni vicendevolmente assunte, occorre avere riguardo alla proposta, quale si è delineata anche nel corso di eventuali trattative orali, tenuto conto che l’accettazione che contenga modifiche o integrazioni si trasforma in nuova proposta, bisognevole, a sua volta, di accettazione da parte dell’originario proponente).
465 Esempio di adesione tacita al contratto turistico si ha nel caso in cuil’ospite, appena giunto in hotel, compila la scheda di
identificazione, o riceve la chiave della camera o consegna il bagaglio al personale. Ciò è stato precisato dalla Giurisprudenza che ha escluso il diritto al risarcimento del danno ad un soggetto che, avendo rifiutato l’alloggio messo a disposizione dall’albergatore, ma permanendo nei locali dell’albergo alla ricerca di una soluzione alternativa, aveva poi preteso il risarcimento del danno per la perdita dei bagagli lasciati nella sala di ricevimento, risarcimento negato proprio a causa della mancata conclusione del contratto (Vedi Trib. Milano, 7 maggio 1992, in Resp. civ. prev., 1993, 361, con nota di LOSCO).
466 M. BUSSOLETTI, Albergo (contratto di), in Enc. giur. Treccani, I, 1988; M. FRAGALLI, Albergo (contratto di), in Enc. dir., 1958, 964;
V.GERI, Albergatore (responsabilità del), in Noviss. Dig. App. I, 1980, 199.
467 Tale interpretazione è stata confermata da una recente sentenza: Cass., 3 dicembre 2002, n. 17150, in Dir. turismo, 2003,
41, con nota di SCORTECCI, cit.
468 Il gestore che deve ispirare la sua condotta a principi di buona fede deve fornire immediatamente la conferma della
127
Il perfezionamento del contratto, secondo queste modalità, potrebbe avvenire o con il presentarsi
direttamente del cliente nella struttura, oppure tramite prenotazione se le parti si trovano lontane.
Al contrario, il contratto non può considerarsi concluso qualora vi sia stata una semplice richiesta
di informazioni da parte del turista, anche se queste siano state definite impropriamente prenotazione,
da parte dell’agenzia di viaggi mandataria
469.
In ogni caso
470, la disdetta di una delle due parti può essere considerata inadempimento
contrattuale e, quindi, anche la revoca della prenotazione da parte del cliente determina l’obbligazione
di risarcire l’albergatore che non sia riuscito effettivamente ad utilizzare la camera per il periodo
prenotato
471.
Non manca, comunque, chi inquadra il contratto di prenotazione alberghiera nello schema
dell’opzione. La parte che accetta la prenotazione assume un impegno unilaterale obbligatorio alla
conclusione del contratto e non si trova in uno stato di mera soggezione. Dopo la conclusione
dell’accordo, il prenotante conserva il potere di revocare unilateralmente la propria proposta fino a
quando il contratto definitivo non sia concluso, salva la responsabilità precontrattuale nella quale
incorre, se abbia ingenerato nella controparte un ragionevole affidamento sulla conclusione del
contratto finale
472.
È frequente nella prassi, per le strutture medio grandi e per tutte le altre forme di accoglienza
convenzionale
473, che la stipulazione del contratto sia preceduta da tale prenotazione
474, quale «rapporto
giuridico di natura preparatoria alla stipulazione di un successivo contratto»
475.
469 Sul punto, v. Cass., 3 dicembre 2002, n. 17150, cit.
470 Sia se il contrato di albergo si consideri una offerta al pubblico che si perfeziona nel momento in cui l’albergatore viene a
conoscenza dell’accettazione del cliente (Cass., 3 dicembre 2002, n. 17150, cit.; Cass., 18 luglio 1997, n. 6633), sia che lo si consideri un contatto consensuale ad effetti obbligatori che si perfeziona con la conferma da parte dell’albergatore della disponibilità dell’alloggio (Cass., 22 gennaio 2002, n. 707, cit.), la disdetta di una delle due parti deve essere considerata inadempimento contrattuale.
471 Ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario, come una agenzia di viaggi, il rinunziante deve tenere
indenne quest’ultimo di quanto corrisposto all’albergatore, per le perdite subite, nei limiti in cui il pagamento risulti eseguito in esecuzione dei doveri di diligenza che incombono sul mandatario, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell’albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo. V. Cass., 3 dicembre 2002, n. 17150, cit., 41. La giurisprudenza di merito non è sempre totalmente d’accordo con tale impostazione, ma concorda nel ritenere la prenotazione accettata del gestore come un vincolo contrattuale bilaterale, fonte di obbligazioni per entrambi i contraenti (vedi Trib. Macerata, 8 febbraio 1971, in Giur. mer., 1973, 344), per cui in caso di mancato rispetto da parte del prenotante degli impegni assunti, ben può l’albergatore domandare che sia dichiarata dal giudice la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dovuto alla scadenza del termine essenziale, nonché il risarcimento del danno (cfr. Giud. pace Perugia, 30 dicembre 1995, in Rass. giur. Umbra, 1996, 434).
472 Vedi Trib. Livorno, 12 dicembre 1996, in Rass. giur. energia elettrica, 1998, 360, con nota di BARBA. Di frequente si tratta di
contratti stipulati “a distanza”, ma ciò non incide sul problema affrontato, in quanto la normativa speciale sui contratti dei consumatori stipulati a distanza, di cui al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nella parte in cui prevede il diritto di recesso del consumatore entro 10 giorni, non si applica ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo stabilito (art. 55, lett. b, d. lgs. n. 206/2005).
473 La prenotazione non è generalmente accettata nei periodi di alta stagione da alberghi di grande affluenza che, avendone
disponibilità, preferiscono non impegnarsi ma stipulare direttamente il contratto chiedendo il pagamento di un acconto o caparra. V. FRANCESCHELLI, La prenotazione, in V. FRANCESCHELLI e F. MORANDI (diretto da), Manuale di diritto del turismo, cit., 354.
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Trova regolare applicazione nella fase prodromica alla formazione dei contratti turistici e, come
per il contratto preliminare, svolge la funzione di “fermare un affare”, rimandando ad un momento
successivo l’assetto definitivo. «Mentre in una prospettiva microgiuridica la prenotazione è destinata a
fermare piccoli affari o servizi, e quindi a suscitare scarso interesse, in una prospettiva macrogiuridica il
quadro dell’importanza del fenomeno si ribalta. Nella disciplina del turismo essa assume una
importanza fondamentale»
476.
Si tratta di un contratto «atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito»
477, con cui il
gestore si obbliga a tenere gratuitamente a disposizione del cliente, entro un termine stabilito
478,
l’alloggio per il periodo richiesto gratuitamente
479alle condizioni di abituale gestione dell’esercizio.
Unilateralità e gratuità sono caratteri distintivi inderogabili della prenotazione.
Per chi, invece, ritiene esistente un’offerta costante di alloggio da parte del gestore, la
prenotazione ha la funzione di accettazione di una proposta contrattuale precedentemente formulata.
Una simile impostazione, fatta salva l’ipotesi in cui le parti non si siano accordate diversamente,
non ammette la disdetta del cliente successivamente alla prenotazione. Per il conseguente risarcimento
occorrerà tener conto del corrispettivo dovuto per il periodo prenotato, detratto l’ammontare di quelle
spese che il gestore, a causa della disdetta, non ha sostenuto, fatta salva la possibilità per il cliente di
dimostrare che l’ospitante non ha subito alcun danno, essendo riuscito nello stesso periodo ad
assegnare l’alloggio prenotato, e poi disdettato, ad altra persona che lo abbia successivamente
richiesto
480.
Diversamente si considera la prenotazione una dichiarazione del cliente rivolta alla struttura
ricettiva, che darebbe vita ad un vincolo unilaterale per il gestore e ad un rapporto giuridico
preparatorio diretto alla stipulazione di un futuro contratto di ospitalità
481. Il gestore, ricevuta e accettata
la prenotazione, comunica al cliente la disponibilità delle camere e si impegna a tenere libero l’alloggio
474 Osserva V. ROPPO, Il contratto, in AA.VV., Trattato di diritto privato, a cura di IUDICA ZATTI, Milano, 2000, che il termine
prenotazione è generico e atecnico, essendo idoneo ad indicare varie figure di impegni relativi alla conclusione di un futuro contratto, variamente graduati per ampiezza ed intensità. Tali figure si riferiscono a contratti per l’acquisto di beni e servizi in questioni. Di qui la loro funzione, che corrisponde ad interessi propri sia del cliente che del fornitore: danno certezza al cliente in ordine alla disponibilità futura del bene o servizio, che al momento della prenotazione non è di attuale utilità per lui (gli servirà solo in un momento successivo), o non è ancora disponibile presso il fornitore; danno al fornitore certezza in ordine alla saturazione della propria offerta.
475 In giurisprudenza vedi Cass., 18 luglio 1997, n. 6633, cit.; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17150, cit.. 476 V.FRANCESCHELLI, La prenotazione, cit., 259.
477 V.FRANCESCHELLI, La prenotazione, cit. Vedi anche L. BALESTRA, Prenotazione alberghiera, in Studium iuris, 2000, 182. 478 Sulla essenzialità del termine nella prenotazione ex art. 1457 c.c., ancorchè non espressamente indicato dall’albergatore, V.
FRANCESCHELLI, La prenotazione, cit., 362.
479 Sulla necessaria gratuità della prenotazione, V. FRANCESCHELLI, La prenotazione, cit., 359.
480 Cfr. B. VALIGNANI, Strutture ricettive e servizi per l’ospitalità: tipologie contrattuali, cit., 942. L’autore, inoltre, osserva che pur
trattandosi di contratto concluso “a distanza”, non si applica la norma dell’art. 64 Cod. del Consumo, che prevede il diritto di recesso entro 10 giorni a vantaggio del consumatore, poiché l’art. 55, lett. b), esclude espressamente che esso possa trovare applicazione con riguardo ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si sia impegnato a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
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per il periodo richiesto. Il viaggiatore, invece, acquista il diritto alla prestazione, cioè a stipulare il
contratto definitivo di ospitalità, a forma libera e con termine essenziale
482. La prenotazione diviene così
un contratto atipico e consensuale
483, da cui sorge una sola obbligazione per l’esercizio turistico, quella
di stipulare il contratto di alloggio e di tenere a disposizione del cliente prenotato la camera, ad
esclusione di altri
484. Con la presentazione del cliente nella struttura, si perfeziona il contratto definitivo,
in esecuzione dell’accordo preparatorio stipulato
485.
Il viaggiatore prenotato acquista, quindi, con la prenotazione, il diritto (e non l’obbligo) a
stipulare il contratto turistico di alloggio oggetto della prenotazione
486. Sorgerebbe una obbligazione
solo a carico del gestore, mentre il turista sarebbe libero di usufruire o meno dei servizi di ospitalità;
qualora ciò non avvenisse, egli non risponderebbe dei danni derivanti
487.
Di conseguenza, è ammesso solo il risarcimento dei danni in via precontrattuale nel caso in cui le
camere, prenotate, non siano state utilizzate e non ne sia stata data disdetta. Dopo la conclusione del
contratto di prenotazione alberghiera, il prenotante conserva il potere di revocare unilateralmente la
propria proposta fino a quando il contratto definitivo non sia concluso, salva la responsabilità
482 V.FRANCESCHELLI, La prenotazione alberghiera, una ricostruzione giuridica ed economica, in Quadr., 1991, 672. I fautori di tale
seconda tesi sottolineano come la tesi dell’offerta costante di alloggio muoverebbe da una analisi inesatta del fenomeno giuridico e risulterebbe assai lontana da quella che è la prassi turistica. Chi contatta con un gestore al fine di effettuare una prenotazione è mosso specialmente dall’intento di acquisire la sicurezza di poter disporre di un alloggio per il periodo desiderato, sollecitando l’impegno dell’albergatore in tal senso ove in detto periodo risulti esservi disponibilità di alloggi: è anacronistica l’ipotesi di un cliente che effettui una prenotazione accontentandosi di ricevere una successiva eventuale conferma in merito alla disponibilità o meno della stanza, senza pretendere la assicurazione contestuale che per la data indicata la camera sarà disponibile. (Cfr. B.VALIGNANI, Strutture ricettive e servizi per l’ospitalità: tipologie contrattuali, cit., 944).
483 Infatti, per premunirsi contro il rischio di un inadempimento del viaggiatore, il gestore può apporre al contratto di
prenotazione un termine collegato alla stipulazione del contratto definitivo. Cfr. V. FRANCESCHELLI, La prenotazione, cit. 266. Si può stabilire che se entro un dato termine il viaggiatore non si presenterà nella struttura ricettiva per la stipulazione del contratto di alloggio, il contratto di prenotazione alberghiera si intenderà risolto. L’apposizione del termine da parte dell’esercizio alberghiero ha natura di termine essenziale ex art. 1457 c.c.
484 In ordine alla qualificazione da attribuirsi all’autonomo contratto di prenotazione, taluni lo riconducono allo schema
tipico dell’opzione gratuita, altri al preliminare unilaterale, altri parlano di contratto atipico, consensuale, unilaterale, gratuito. La questione circa la natura giuridica da attribuire alla prenotazione alberghiera deve essere risolta caso per caso tenendo conto delle circostanze concrete. (Cfr. S.MONTICELLI, voce Prenotazione, in Dig. disc. priv., XIV, 1996, 205; S.BUSTI, La
prenotazione nell’attività di trasporto, turistica e alberghiera, in AA.VV., Dal tipo legale a modelli sociali, 487; M. PARADISO, La prenotazione di servizi, in Studi in onore di C.M. Bianca, III, Milano, 2006, 700).
485 G. ZUDDAS , Il contratto d’albergo - Il contratto di viaggio - Il contratto del tempo libero, Milano, 2002, 23.
486 Ciò significa che il turista, al momento della stipulazione del contratto di ospitalità, può indicare un periodo di tempo
diverso rispetto a quello indicato nella prenotazione (ciò non è possibile per il gestore).
487 V.FRANCESCHELLI, La prenotazione, in V.FRANCESCHELLI e F.MORANDI (diretto da), Manuale di diritto del turismo, Torino,
2007, 258. In giurisprudenza negli stessi termini, v. Trib. Livorno, 12 dicembre 1996, in Rass. giur. energia elettrica, 1998, 360, con nota di BARBA. Il contratto di prenotazione alberghiera si inquadra nello schema dell’opzione, atteso che esprime un impegno unilaterale della parte che accetta la prenotazione alla conclusione del contratto, con la precisazione che, nella prenotazione, vi è un impegno obbligatorio della parte che accetta la prenotazione e non uno stato di mera soggezione che scaturisce invece dalla opzione. Dopo la conclusione del contratto di prenotazione alberghiera il prenotante conserva il potere di revocare unilateralmente la propria proposta fino a quando il contratto definitivo non sia concluso, salva la responsabilità precontrattuale nella quale incorre, se abbia ingenerato nella controparte un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto finale. Orbene, posto che nel caso di specie c’è stata una prenotazione semplice, accettata dall’attrice senza che sia stato versato dalla convenuta alcun anticipo, è alle norme sull’opzione che bisogna far riferimento per inquadrare la fattispecie in esame. Dalla opzione scaturisce il potere dell’opzionario di formare il contratto finale; tale potere viene qualificato come diritto potestativo, cui corrisponde una posizione di obbligo nella prenotazione e di mera soggezione nella opzione.
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precontrattuale nella quale incorre, se abbia ingenerato nella controparte un ragionevole affidamento
sulla conclusione del contratto finale e non ne accetti poi la stipulazione
488.
Unica obbligazione a carico del viaggiatore è quella di avvisare il gestore dell’impossibilità di
usufruire del servizio prenotato, di non poter stipulare, nei tempi e nei modi stabiliti nella prenotazione,
il definitivo. Tale dovere deriva dai principi generali di buona fede nella stipulazione (art. 1337 c.c.) e
nell’esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.) e dagli usi. Il viaggiatore ha l’obbligo di fare quanto possibile
per informare il gestore degli eventuali ritardi o impedimenti che renderanno impossibile la stipulazione
del contratto di alloggio, deve cioè dare disdetta
489.
Ricorre certamente, in definitiva, un’esigenza dell’ospitante ad avere una maggiore certezza nella
occupazione delle camere da parte dei clienti con la stipulazione dei contratti definitivi di alloggio
mediante la corresponsione del prezzo o anticipi o caparre confirmatorie o preliminari bilaterali
490. Solo
in tale caso il contratto sarebbe fonte di obbligazione per entrambe le parti
491e muterebbe la sua natura,
assumendo la configurazione di contratto preliminare o definitivo
492.
Uno strumento utilizzato da un gran numero di operatori turistici e di gestori delle varie strutture
di accoglienza è la “prenotazione on-line”, collegata al più generale fenomeno del “turismo on-line”
493. In
realtà gli schemi predisposti dalla maggior parte dei gestori, che hanno il proprio sito web o che si
avvalgono di provider specialisti
494, non effettuano prenotazioni in senso tecnico, ma consentono
l’acquisizione di informazioni e la successiva eventuale stipulazione del contratto, in relazione al quale
viene richiesto il pagamento dell’intero corrispettivo o di una parte di esso
495. Il pagamento dell’intero
488 Trib. Livorno, 12 dicembre 1996, in Rass. giur. energia elettrica, 1998, cit., 363.
489 Cfr. V. FRANCESCHELLI, La prenotazione, in V. FRANCESCHELLI e F. MORANDI (diretto da), Manuale di diritto del turismo,
cit., 264. In giurisprudenza vedi: App. Perugia, 3 settembre 1999, in Rass. giur. umbra, 1999, 686. Deve considerarsi contrario al dovere di correttezza il comportamento dell’albergatore che, ricevuta la prenotazione di più camere per diversi giorni da parte di un cliente abituale, una volta che quest’ultimo non si sia presentato alla data stabilita, anziché cercare di verificare le ragioni del mancato arrivo si limiti a richiedere il corrispettivo pattuito per l’intero periodo prenotato anziché per la sola prima notte.
490 V.FRANCESCHELLI, La prenotazione, in V.FRANCESCHELLI e F.MORANDI (diretto da), Manuale di diritto del turismo, cit., 369
e Trib. Livorno, 12 dicembre 1996, in Rass. giur. energia elettrica, 1998, cit., 363, ove si legge: «Se alla prenotazione si accompagna la corresponsione di un anticipo o di una caparra, l’impegno deve intendersi a carico di entrambe la parti. Se il prenotante corrisponde l’intero corrispettivo, la prenotazione accettata esprime l’attuale formazione del contratto».
491 Sul punto vedi oltre Trib Livorno, 12 dicembre 1996, cit., Trib. Spoleto, 24 maggio 1995, in Rass. giur. umbra, 1995, 453,
con nota di BELLUCCI. La prenotazione alberghiera è un contratto innominato, fonte di obbligazioni per il solo albergatore, che rimane obbligato alla conclusione del contratto definitivo, libera rimanendo l’altra parte di prestare o meno ad esso il proprio consenso; qualora alla prenotazione si accompagni la corresponsione di una somma di denaro, comunque sia essa denominata, a favore dell’albergatore, si deve ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto preliminare, fonte di obbligazioni per entrambe le parti.
492 V. FRANCESCHELLI, La prenotazione, cit., 263.
493 I dati statistici indicano un aumento esponenziale dell’utilizzo di internet nei viaggi, specie con riferimento all’acquisizione
di informazioni. Vedi la sintesi del congresso Contratti turistici on line e tutela del consumatore, svoltosi alla BIT, Milano, 17 febbraio 2004, in Dir. turismo, 2004, 97; F. PAROLA, Recesso dal contratto di compravendita on line di pacchetti turistici, in Obbligazioni
e contratti, 2007, 729.
494 Fra i providers italiani: www.hotelme.it; www.e.dreams.it; fra quelli internazionali: www.venere.com; www.booking.com.
495 Di regola con carta di credito, della quale sono richiesti i dati. Cfr. art. 14, d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, art. 14, in
Nuove leggi civ., 2000, 793; L. BOLZANINI, Contratti finanziari. La normativa di riferimento in materia di trading on line, in Contratti,
2000, 193. La funzione della carta di credito, di cui l’albergatore richiede di indicare gli estremi all’atto della prenotazione, è