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- Altre procedure di adempimenti edilizi

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 133-141)

Art. 239 - Trasparenza e partecipazione

1. L’Ac, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione democratica, predispone, anche su mandato del Cc, l’insieme degli strumenti e mette in atto le iniziative idonee ad assicurare l’informazione sulle previsioni urbanistiche concernenti il territorio e le loro modalità di attuazione, anche al fine di diffonderne la conoscenza e promuovere la piena partecipazione diretta e indiretta dei cittadini alle azioni di pianificazione urbanistica.

2. Le descritte iniziative sono da prevedersi in aggiunta a quanto prescritto dalle specifiche norme vigenti in materia.

Art. 240 - Certificato d’uso (Cdu)

1. Il certificato d’uso (Cdu) indica, per ciascun immobile, o parte di esso, compreso in un unico tipo di zona territoriale omogenea (Zto), la destinazione urbanistica di Zto, gli usi previsti e consentiti, i tipi e le modalità di intervento, gli indici ed i parametri urbanistici ed edilizi e altri eventuali vincoli e prescrizioni di natura territoriale, ambientale, urbanistica ed edilizia contenuti in piani, progetti e regolamenti di competenza del Comune o resi noti al Comune.

2. Per gli insediamenti esistenti perimetrati nell’elaborato del Ruec denominato “Componente urbanistica”, si rimanda alle disposizioni dell’Art. 171

3. Nei casi di immobili ricadenti in più zone territoriali omogenee distinte nel Puc, può essere rilasciato un solo Cdu, con le prescrizioni relative alle singole parti, oppure possono essere rilasciati certificati distinti.

4. Il Cdu tiene luogo anche del certificato di destinazione d’uso del suolo di cui alla legge 94/1982 e del certificato di destinazione urbanistica di cui al Dpr 380/2001, art. 30.

Art. 241 - Richiesta del Cdu

1. L’avente titolo al rilascio del PdiC, ha diritto a chiedere al dirigente del settore (DdS) il rilascio del Cdu.

2. La richiesta, redatta in duplice copia su apposito modello con allegata planimetria catastale di riferimento, deve indicare tutti gli elementi utili per identificare l’immobile in oggetto, il suo stato d’uso attuale e la consistenza edilizia eventualmente esistente, formulati in forma di autocertificazione.

3. Una copia della richiesta viene restituita al richiedente con la data di presentazione.

4. La richiesta stessa diventa parte integrante del Cdu rilasciato e la veridicità degli elementi esposti condiziona la validità del Cdu stesso.

Art. 242 - Rilascio e validità del Cdu

1. Il Cdu è rilasciato dal DdS, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, e secondo l’ordine di ricevimento della stessa.

2. Il Cdu conserva validità per un anno dal rilascio e comunque fino a quando non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici o della normativa vigenti.

3. Per il rilascio del Cdu, il corrispettivo dovuto dal richiedente è computato in relazione a ciascuna particella catastale disgiunta e a ciascuna Zto urbanistica distinta, interessate dall’immobile oggetto del Cdu.

Art. 243 - Parere preventivo (Pp)

1. Sui progetti di opere edilizie, l’avente titolo alla richiesta di PdiC o alla Scia, come pure il progettista incaricato, può richiedere un parere preventivo che, oltre alle opere edilizie, può riguardare strumenti urbanistici di attuazione, la cui formazione sia già stata autorizzata dal Comune.

2. Con il parere preventivo, su di un progetto preliminare, il Comune esprime le proprie valutazioni circa la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento nonché in merito agli aspetti formali e di inserimento nel contesto urbano e paesistico -ambientale dell’opera da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo.

3. Le valutazioni espresse con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali generali definite dal progetto preliminare, vincolano il Comune nel successivo esame del progetto definitivo, a meno che siano intervenute modificazioni normative.

4. La formulazione del parere preventivo è raccomandata, in particolare, nel caso di opere edilizie su immobili vincolati o di interventi relativi a edifici e complessi edilizi di rilevante interesse.

Art. 244 - Richiesta di Pp

1. La richiesta di Pp è rivolta al DdS; essa può riguardare un progetto preliminare dell’intera opera, oppure anche soltanto di una singola parte o di un aspetto particolare, a discrezione del richiedente.

2. Il progetto preliminare, da presentarsi in due copie, è generalmente costituito dai seguenti elaborati, se e in quanto necessari, redatti in forma anche semplificata, tutti da consegnare piegati in formato Uni A4:

a. planimetria, almeno in scala 1:1.000 per i piani attuativi e 1:200 per i singoli immobili, che consenta l’esatta individuazione dell’intervento;

b. rilievo dell’area e/o edifici, almeno in scala 1:500, con l’indicazione dei limiti di proprietà, degli edifici esistenti e circostanti, delle altezze, delle opere di urbanizzazione interne e limitrofe al lotto, e delle alberature esistenti;

c. rilievo degli edifici, almeno in scala 1:200, con piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d’uso dei singoli locali, con tutti i prospetti e almeno due sezioni;

d. fotografie dello stato di fatto relative all’immobile e al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 15 x 10 cm e a colori, prodotte anche in formato digitale, con didascalie esplicative e planimetria di riferimento indicante i punti di ripresa;

e. relazione illustrativa dell’intervento, delle specifiche destinazioni d’uso e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei principali materiali, componenti e colori;

f. elaborati grafici progettuali, relativi all’area e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le indicazioni di cui ai punti b) e c), e contenenti le soluzioni di massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti e a tutte le sezioni significative (almeno due);

g. dichiarazione di conformità del progetto preliminare a quanto prescritto nel Cdu, se rilasciato, e comunque a tutti i vincoli e a tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 245 - Rilascio di Pp

1. Il Rup, verificata la completezza degli elaborati e la loro sottoscrizione da parte di un progettista dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto, trasmette il progetto preliminare alla CEd, qualora istituita, per il relativo esame, se di competenza.

2. Il Pp è rilasciato dal DdS, entro 60 giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per acquisizione di documentazione integrativa da effettuarsi in unica soluzione, e può contenere eventuali annotazioni del Rup; in pendenza del parere preventivo non può essere presentata richiesta di PdiC per la medesima opera, a meno che il termine suddetto sia trascorso senza comunicazioni, o che la precedente richiesta sia stata annullata.

3. Il Pp conserva validità per la durata del mandato della CEd, dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.

4. Trascorso inutilmente il termine indicato al precedente comma 2, il richiedente può presentare comunque richiesta di PdiC, ovvero sollecitare nelle forme di legge l’adempimento dell’obbligo di esprimere il parere preventivo.

Art. 246 - Contributi di costruzione - principi

1. Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di

urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa.

2. Il rilascio del PdiC, salvo i casi di gratuità previsti all’Art. 248 del presente Ruec, avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, di cui all’Art. 249, nonché al costo di costruzione, di cui all’Art. 247 del presente Ruec.

Art. 247 - Determinazione del contributo di costruzione

1 Il contributo di costruzione di cui all’Art. 246 è costituito da due sezioni: regole per il calcolo e costi e tabelle.

2 Le regole per il calcolo sono aggiornate con delibera di Gc.

3 Ogni 5 anni il Comune, con deliberazione dell’organo competente, provvede ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità all’indice revisionale per i costi delle opere edilizie determinato dalla Regione in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

4 Il contributo è determinato con riferimento alla data di rilascio del titolo edilizio abilitante, ovvero al trentesimo giorno successivo alla data della presentazione della Scia.

5 Le varianti al PdiC o alla Dia che incidono sul calcolo del contributo, ne determinano l'adeguamento: per le varianti si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del PdiC in variante, ovvero a quella del compimento del trentesimo giorno successivo alla presentazione della Dia in variante.

6 Alla domanda di PdiC e alla Dia sono allegati i documenti e i prospetti di calcolo del contributo per le diverse tipologie di intervento, sottoscritti dal progettista e dal committente, secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio.

Art. 248 - Esonero dal contributo di costruzione

1 Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione non è dovuto nelle ipotesi previste dal Dpr 380/2001, art.17, e sulla base di quanto ulteriormente specificato nei successivi comma 2, 3 e 4.

2 Ai sensi del Dpr 380/2001, art. 17, comma 3, lettera a), e del DLgs 99/2004, ai fini dell'esenzione dal contributo, l'imprenditore agricolo professionale è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione attestante i requisiti richiesti di cui al DLgs 99/2004, art. 1, comma 5 ter.

3 Ai sensi del Dpr 380/2001, art. 17, comma 3, lettera b), per edifici unifamiliari si intendono quelli comprendenti un’unica Uia direttamente aerata e con almeno un fronte esterno, in mappa catastale identificata da un'unica particella e un unico subalterno; non sono comunque considerate tali le Uia derivanti dalla suddivisione o ristrutturazione di edifici comprendenti più Uia; il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.

4 Ai sensi del Dpr 380/2001, art. 17, comma 3, lettera c), ai fini dell'esenzione dal contributo occorre che l'opera da costruire sia pubblica o di interesse pubblico e venga realizzata o da un ente pubblico o da altro soggetto per conto di un ente pubblico; la gratuità si intende ovviamente limitata alle opere edilizie strettamente funzionali all'esercizio del servizio pubblico.

Art. 249 - Contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione

1. Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilito con deliberazione della Gc ed è determinato in conformità alle tabelle parametriche regionali, definite ai sensi del Dpr 380/2001, art. 16, vigenti alla data della

richiesta di PdiC o di presentazione Dia.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all’atto del rilascio del PdiC e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata con le modalità definite con delibera della Gc.

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e di gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione di rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Art. 250 - Scomputo e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1. Il Comune può autorizzare il titolare del titolo abilitante a realizzare direttamente, a scomputo totale o parziale del contributo dei soli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione connesse con l'intervento edilizio o urbanistico, ancorché esterne all'ambito di intervento, disciplinando con apposito atto convenzionale i rapporti e le modalità di esecuzione degli interventi.

2. Il titolare del titolo edilizio abilitante garantisce a favore del Comune l’importo delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita fidejussione.

3. La fidejussione, di cui al precedente comma 2, deve garantire una somma pari al costo delle opere da realizzare e, comunque, non inferiore all'importo degli oneri tabellari, maggiorato del 40%, a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento da parte dell'obbligato.

Art. 251 - Calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di scomputo

1. L'importo dello scomputo, totale o parziale, del contributo è dato dal costo delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata la realizzazione diretta.

2. Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l'ammontare degli oneri tabellari, non è dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del titolo edilizio abilitante.

3. Nell'ipotesi in cui l'importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del titolo edilizio abilitante deve corrispondere la differenza a favore del Comune.

4. La mancata realizzazione, nei termini previsti, delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata l'esecuzione diretta a scomputo, determina l'obbligo di corrispondere al Comune l'importo pari al costo delle stesse, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della prevista ultimazione dei lavori.

Art. 252 - Contributo di costruzione afferente al costo di costruzione

1. La quota di contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione è dovuta, per la realizzazione delle opere, in applicazione del Dpr 380/2001, che quale ne stabilisce anche i casi di esenzione; tale quota, determinata in conformità alle disposizioni regionali definite ai

sensi del Dpr 380/2001, va corrisposta al Comune e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata secondo quanto deliberato dall’organo competente.

2. La quota del contributo dovuto, determinata all’atto del rilascio, sulla base dei successivi commi, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre i 60 giorni dalla ultimazione della costruzione, e comunque in accordo con quanto previsto da apposito regolamento e/o deliberazione dell'Ente.

3. La misura del contributo dovuto deriva dall’applicazione, all’opera edilizia da realizzare, della relativa tariffa vigente dei prezzi, desunti dal prezzario ufficiale in uso al Comune, alla data del rilascio del titolo abilitativo.

4. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalla stessa Regione a norma della legge 457/1978, art. 4, comma 1, lettera g); con lo stesso provvedimento la Regione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%.

5. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, e autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istat; il contributo afferente il PdiC comprende una quota di detto costo, variabile dal 5% al 20%, che viene determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

6. Nel caso di interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il titolo abilitativo.

Art. 253 - Restituzione del contributo di costruzione

1. Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme; gli interessi decorrono dal compimento del sessantesimo giorno dalla data della presentazione della domanda di restituzione.

2. In caso di realizzazione parziale degli interventi è dovuta la restituzione del contributo relativo alla sola parte non realizzata.

3. Non deve essere restituito il contributo corrispondente ai costi delle opere realizzate direttamente.

Art. 254 - Sanzioni per l’omesso o ritardato versamento del contributo di costruzione 1. Le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione sono da

determinare ai sensi del Dpr 380/2001, art. 42, e smi, nonché della normativa vigente.

Art. 255 - Opere soggette ad autorizzazione amministrativa (Aa)

1. Apposita autorizzazione amministrativa (Aa), anche a termine e revocabile, deve essere richiesta, ai sensi dei vigenti regolamenti, all’ufficio comunale competente per il tipo di autorizzazione di cui trattasi, per realizzare e mantenere in essere le seguenti opere:

a) depositi ed esposizioni di materiali a cielo aperto, con esclusione di rottami, cascami e rifiuti;

b) costruzioni temporanee, per esigenze provvisorie e per un periodo comunque inferiore a un anno;

c) opere di arredo urbano;

d) passi carrai e rampe carraie, nel rispetto del piano urbano del traffico (Put), qualora in dotazione del Comune, nonché del nuovo codice della strada (Ncs);

e) impianti di distribuzione automatica di carburante, costituiti da sole apparecchiature di erogazione, pensiline e chiosco spogliatoio-servizi, previo parere favorevole dell’Amministrazione provinciale;

f) impianti di demolizione di rottami, nel rispetto della relativa specifica normativa, previa comunicazione all’Amministrazione provinciale e autorizzazione dell’Amministrazione regionale;

g) interventi di coltivazione di cave e attività estrattive in genere, nel rispetto della relativa specifica normativa di legge e in conformità al piano regionale delle attività estrattive (Prae);

h) interventi per opere minori da effettuarsi in attuazione del piano comunale di protezione civile;

i) occupazione di suolo pubblico con o senza presenza di manufatti, preordinata ad una durata inferiore a un anno, nel rispetto del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per l’occupazione di suolo pubblico, nonché del DLgs 285/1992;

j) impianti di pubblicità e propaganda, su suolo pubblico o di uso pubblico, come specificati nel relativo regolamento comunale, nel rispetto del DLgs 285/1992;

k) ogni altra opera per la quale specifiche norme richiedano apposita Aa.

2. I termini per l’istruttoria e il rilascio dell’Aa sono di 60 giorni per l’istruttoria e di altri 15 giorni per il rilascio; trascorsi i quali senza che l’ufficio competente si sia pronunciato, l’autorizzazione si intende respinta, fatto salvo quanto previsto per i casi d’urgenza.

3. L’atto autorizzativo può contenere, ove del caso, i termini di durata di validità dell’Aa stessa e le condizioni per un suo eventuale rinnovo.

4. È fatta comunque salva la necessità di dotarsi, ove del caso, di idoneo titolo edilizio abilitante all’intervento.

Art. 256 - Opere urgenti

1. Nel caso di opere urgenti da realizzarsi in esecuzione di ordinanza emanata dal sindaco ai sensi del DLgs 267/2000, art. 58, non è richiesta l’Aa, limitatamente alle opere ingiunte.

2. Quando le opere urgenti siano necessarie per evitare un pericolo o danno grave, imprevisto e imprevedibile, l’interessato, sotto sua personale responsabilità, può procedere alla loro esecuzione anche senza la preventiva Aa, con l’obbligo di segnalarlo al DdS o ad altro ufficio competente, e di richiedere l’Aa stessa entro i successivi 15 giorni.

3. L’Aa non è richiesta, altresì, per l’esecuzione di opere in ottemperanza ad un provvedimento di repressione di un abuso edilizio.

Art. 257 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. L’Aa è sempre rilasciata sotto la condizione che, nel momento in cui questa abbia termine o decada o, comunque, vengano a mancare le condizioni per la sua validità e per il mantenimento in essere di quanto autorizzato e l’atto autorizzativo venga revocato, il titolare provveda a rimuovere le opere in oggetto e a ripristinare lo stato dei luoghi e degli edifici che abbiano subito alterazioni o a darne comunque idonea risistemazione.

2. L’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi è assunto dal titolare ed, eventualmente, trasferito al suo avente causa, con la richiesta stessa dell’Aa; in caso di inottemperanza provvederà il Comune ai sensi di legge, a spese dell’inadempiente.

Art. 258 - Decadenza, rinnovo, revoca, annullamento e trasferibilità delle Aa 1. Il titolare decade dall’Aa nei seguenti casi:

a) mancato ritiro entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il suo rilascio;

b) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini indicati all’atto del rilascio;

c) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro un anno dalla data di inizio.

2. La decadenza viene dichiarata dal DdS con apposito atto e notificato agli interessati.

3. Per opere già iniziate, in caso di decadenza dell’Aa, deve essere inoltrata nuova domanda di Aa per la parte di opera non ultimata.

4. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato, su richiesta dell’interessato, prima del termine di scadenza indicato nell’Aa, con apposito provvedimento del DdS.

5. Le Aa rilasciate sono annullate nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente all’epoca del rilascio.

6. L’Aa rilasciata è revocata quando risulti che sia stata rilasciata in base a dichiarazioni mendaci sullo stato di fatto o a elaborati e pareri contraffatti o qualora il direttore dei lavori non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o sia stato sostituito, senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.

7. L’Aa è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.

8. In caso di trasferimento dei diritti sulle opere oggetto dell’Aa, la persona fisica o giuridica

8. In caso di trasferimento dei diritti sulle opere oggetto dell’Aa, la persona fisica o giuridica

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 133-141)